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COMMENTO

 

Non sarà forse superfluo dare qualche spiegazione circa la Dichiarazione assai concisa della S. Congregazione per la Dottrina della Fede concernente l’approvazione da parte della Sede Apostolica delle versioni delle formule sacramentali.

La riforma liturgica riguardante i sacramenti doveva, secondo il principio stabilito dal Concilio Vaticano II, procedere ad una revisione dei riti in modo che essi esprimessero più chiaramente le realtà sante che significano e producono (cf. Const. Sacrosanctum Concilium n. 21).

Si sa che la Chiesa non ha potestà sulla sostanza stessa dei sacramenti istituiti da Cristo, ma che essa ha autorità per determinare il rito dei sacramenti, anche nelle sue parti essenziali, pur nei limiti che riguardo a questi elementi traccia la S. Scrittura (ad es. per il Battesimo e per l’Eucaristia) (cf. Pio XII, Const. Apost. Sacramentum Ordinis, AAS 11, 1948, p. 5). Così la Chiesa può modificare la formula essenziale di un sacramento, purché la nuova formula continui a significare la grazia speciale conferita dal sacramento. Un esempio di una tale modifica si è avuto nella promulgazione del nuovo Ordo della Cresima e della Unzione degli Infermi.

Un altro aspetto della riforma liturgica è consistito nella ammissione nella liturgia delle varie lingue parlate. Si doveva pertanto procedere alla traduzione delle formule sacramentali. Per garantire tuttavia l’unità del significato e quindi la validità del rito sacramentale, è stata riservata alla Sede Apostolica l’approvazione delle versioni.

È facile intuire a questo punto le difficoltà che potevano sorgere e alle quali accenna la Dichiarazione. Le varie lingue non dispongono tutte delle stesse risorse per significare i concetti espressi nella formula originale latina. Talvolta una traduzione strettamente letterale non è possibile e si deve ricorrere a delle equivalenze, le quali possono essere più o meno esatte oppure dar luogo a delle interpretazioni alquanto variabili.

Per ovviare a tali conseguenze, la Dichiarazione, dopo aver ricordato la necessità di presentare all’approvazione della S. Sede le traduzioni delle formule essenziali dei sacramenti che rendano fedelmente il senso del testo tipico latino, precisa l’oggetto della approvazione e quindi fornisce il criterio che consente in ogni caso di determinare quale sia il significato delle formule sacramentali inteso dalla Chiesa stessa.

Secondo la Dichiarazione dunque la Sede Apostolica approva la versione di una formula sacramentale in quanto ritiene che essa esprime debitamente il senso inteso dalla Chiesa. Ora questo senso è quello espresso dalla formula originale in latino. La formula tradotta va quindi sempre capita secondo questo senso. Se per caso una formula tradotta presentasse qualche ambiguità, questa dovrebbe essere sciolta alla luce della formula latina, la quale rimane la norma per ogni interpretazione delle formule usate nelle varie lingue.

La Dichiarazione tuttavia non significa, come qualcuno potrebbe pensare, che le varie lingue parlate non possano ottenere la dignità di vere e proprie lingue liturgiche. Il suo scopo è di assicurare l’identità del segno sacramentale attraverso le diverse forme e particolarità linguistiche. L’approvazione della Sede Apostolica, nella portata che la dichiarazione ha precisato, conferisce appunto alle versioni delle formule sacramentali l’autenticità e la dignità che le rendono atte ad essere nella Chiesa e con la lingua dei diversi popoli, segno della grazia divina data dai sacramenti.

Benoît Duroux, O.P.

 

Notitiae 100 (1974) 396-397.