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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Decreto
riguardante la vigilanza dei Pastori della Chiesa sui libri

 

I Pastori della Chiesa, ai quali è affidata la cura di annunciare il Vangelo in ogni parte della terra (1) hanno il compito di conservare, esporre, diffondere e tutelare le verità della fede e promuovere e difendere l'integrità dei costumi. Senza dubbio «Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta intera la rivelazione del sommo Dio, ordinò agli Apostoli che il Vangelo, prima promesso per mezzo dei Profeti e da Lui adempiuto e promulgato di persona, come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale lo predicassero a tutti, comunicando i doni divini» (2). Perciò l'ufficio d'interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa, è affidato al solo Magistero vivo della Chiesa (3). I Vescovi, successori degli Apostoli, esercitano detto ufficio; ma in modo speciale lo esercita il Successore di Pietro, in quanto perpetuo e visibile fondamento (4) di unità sia dei Vescovi che della moltitudine dei fedeli. I fedeli stessi, ciascuno secondo il proprio compito, in modo speciale i cultori delle scienze sacre, hanno il dovere di cooperare con i Pastori della Chiesa per conservare e tramandare integralmente le verità della fede e proteggere i costumi.

Per conservare e difendere l'integrità delle verità di fede e dei costumi, ai Pastori della Chiesa compete il dovere e il diritto di vigilare affinché la fede e i costumi dei fedeli non siano danneggiati da scritti; e perciò anche di esigere che la pubblicazione di scritti che riguardano la fede e i costumi siano sottoposti alla loro previa approvazione; ad essi compete anche di disapprovare i libri e gli scritti che attaccano la retta fede o i buoni costumi. Questo ufficio compete ai Vescovi, sia singolarmente, sia adunati in Concili particolari e nelle Conferenze Episcopali, per quanto riguarda i fedeli affidati alla loro cura, e alla suprema autorità della Chiesa per quanto riguarda tutto il Popolo di Dio.

Riguardo ai libri e agli scritti che debbono essere pubblicati, questa Sacra Congregazione, dopo aver consultato diversi Ordinari dei luoghi dove l'attività editoriale è più intensa, in Congregazione Plenaria ha stabilito le seguenti norme:

ART. 1

1. Se non è stabilito diversamente, l'Ordinario del luogo, al quale si deve chiedere l'approvazione per la pubblicazione dei libri, secondo le norme che seguono, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore o l'Ordinario del luogo in cui vengono pubblicati i libri, però in modo che se uno di essi ha negato l'approvazione, all'Autore non è lecito chiederla all'altro senza averlo informato del precedente diniego.

2. Ciò che viene stabilito con queste norme riguardo ai libri, deve essere applicato a ogni genere di scritti destinati alla divulgazione pubblica, a meno che non consti diversamente.

ART. 2

1. I libri della Sacra Scrittura non possono essere pubblicati se non sono approvati o dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo; similmente affinché si possano pubblicare le loro versioni in lingua nazionale, si richiede che siano approvate dalla stessa autorità e nel medesimo tempo siano corredate delle necessarie e sufficienti spiegazioni.

2. Le versioni della Sacra Scrittura, corredate delle conve­nienti spiegazioni, possono essere preparate dai fedeli cristiani cattolici e pubblicate anche in collaborazione con i fratelli separati, col consenso dell'Ordinario del luogo (5).

ART. 3

1. I libri liturgici come anche le loro versioni in lingua nazionale e le loro parti non siano pubblicate se non per mandato della Conferenza Episcopale e sotto vigilanza della stessa, previa conferma della Sede Apostolica.

2. Per pubblicare nuovamente libri liturgici approvati dalla Sede Apostolica come anche le loro versioni in lingua nazionale, fatte e approvate secondo la norma del par. 1, o loro parti, deve risultare la loro concordanza con l'edizione approvata dall'attestazione dell'Ordinario del luogo nel quale vengono pubblicati.

3. Anche i libri che propongono preghiere per l'orazione privata non siano pubblicati se non con il permesso dell'Ordinario del luogo.

ART. 4

1. Per pubblicare i catechismi e altri scritti che riguardano insegnamento catechistico o loro versioni, si richiede l'approvazione dell'Ordinario del luogo, oppure della Conferenza Episcopale nazionale o regionale.

2. Se non sono pubblicati con l'approvazione della competente Autorità ecclesiastica, nelle scuole sia elementari, sia medie, sia superiori, non possono essere usati come testi di insegnamento i libri che riguardano questioni di Sacra Scrittura, di Sacra Teologia, di Diritto canonico, di Storia ecclesiastica e che riguardano discipline religiose o morali.

3. Si raccomanda che siano sottoposti all'approvazione dell'Ordinario del luogo i libri che trattano le materie di cui al par. 2, sebbene non vengano usati come testi di insegnamento, come anche gli scritti che contengono qualcosa che riguarda in modo speciale la religione o l'onestà dei costumi.

4. Nelle chiese e negli oratori non possono essere esposti, venduti o distribuiti libri o altri scritti che trattano questioni religiose o morali se non sono pubblicati con l'approvazione della competente Autorità ecclesiastica.

ART. 5

1. Avuto riguardo al loro ufficio e alla loro speciale responsabilità si raccomanda vivamente ai chierici secolari di non pubblicare senza il permesso del proprio Ordinario libri che riguardano questioni religiose o morali; e ai membri di Istituti di perfezione senza il permesso del Superiore Maggiore, salve le loro costituzioni che ne impongano l'obbligo.

2. I fedeli non possono scrivere nei quotidiani, nei fogli o periodici che manifestamente sogliono attaccare la religione cattolica o la morale, se non per giusto e ragionevole motivo; i chierici poi e i membri di istituti di perfezione, solo con l'approvazione dell'Ordinario del luogo.

ART. 6

1. Salvo rimanendo il diritto di ogni Ordinario di affidare, secondo la propria prudenza, il giudizio sui libri a persone di sua fiducia nelle singole regioni ecclesiastiche, la Conferenza Episcopale può redigere un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle Curie episcopali, o costituire una commissione di censori che gli Ordinari di luogo possano consultare.

2. Il censore, nell'espletare il suo incarico, lasciata da parte ogni parzialità, tenga presente unicamente la dottrina della Chiesa circa la fede e i costumi, quale viene proposta dal Magistero ecclesiastico.

3. Il censore deve esprimere il proprio parere per iscritto; se esso è favorevole, l'Ordinario, secondo il suo prudente giudizio, conceda la licenza per la pubblicazione con la sua approvazione, esprimendo il suo nome oltre la data e il luogo della approvazione; se invece non la concede, l'Ordinario comunichi allo scrittore i motivi del diniego.

Sua Santità Paolo VI, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 7 marzo 1975, ha ratificato e confermato queste norme proposte nella Congregazione Plenaria del suddetto Dicastero e ha ordinato che siano pubblicate, derogando al tempo stesso alle prescrizioni del CIC che fossero in contrasto con queste stesse norme.

Roma, 19 marzo 1975.

Franjo Card. Šeper
Prefetto

Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario

 

 

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(1) Cf. Lumen Gentium, n. 23.

(2) Dei Verbum, n. 7.

(3) Dei Verbum, n. 10.

(4) Lumen Gentium, n. 23.

(5) Dei Verbum, nn. 22, 25.