|
SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Decreto riguardante la S. Messa
per i defunti cristiani non cattolici
In diverse regioni viene richiesto a ministri cattolici di celebrare Messe in
suffragio di defunti battezzati in altre Chiese o Comunità ecclesiali,
soprattutto quando i defunti abbiano dimostrato speciale devozione e rispetto
nei riguardi della religione cattolica, o ricoperto pubblici uffici a servizio
dell'intera comunità civile.
Come è noto, non vi è alcuna difficoltà perché siano celebrate Messe private
per tali defunti, anzi, esse possono essere raccomandate a diverso titolo, come,
ad esempio, di pietà, di amicizia, di gratitudine, ecc., se non vi si oppone
alcun divieto.
Circa le Messe pubbliche, invece, la disciplina vigente stabilisce che non
siano celebrate per coloro che sono deceduti fuori della piena comunione con la
Chiesa cattolica (1).
Essendo oggi mutate le condizioni religiose e sociali, che suggerivano la
suddetta disciplina, da diverse regioni è stato chiesto a questa Sacra
Congregazione se in determinati casi si possa celebrare anche la Messa pubblica
in suffragio di tali defunti.
In merito i Padri della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver
debitamente esaminato la questione nella Congregazione Ordinaria del 9 giugno
1976, hanno emanato il seguente decreto:
I. La disciplina vigente circa la celebrazione di Messe pubbliche in
suffragio di altri cristiani deve rimanere come norma generale anche per il
futuro; e ciò anche per la dovuta considerazione della coscienza di tali
defunti, i quali non hanno professato pienamente la fede cattolica.
II. A tale norma generale si può derogare, fino alla promulgazione del nuovo
Codice, ogni volta che si verificheranno insieme le seguenti condizioni:
1) La celebrazione pubblica di Messe sia espressamente richiesta dai
familiari, amici o sudditi del defunto per un genuino motivo religioso.
2) A giudizio dell'Ordinario non vi sia scandalo per i fedeli.
Le due suddette condizioni si potranno più facilmente verificare quando si
tratti dei fratelli delle Chiese Orientali, con le quali esiste una più stretta,
anche se non piena, comunione in materia di fede.
III. In questi casi si potrà celebrare la Messa pubblica a
condizione però che non sia menzionato il nome del defunto
nella preghiera eucaristica, poiché tale menzione presuppone la piena comunione
con la Chiesa cattolica.
Qualora insieme ai fedeli cattolici che partecipano alla celebrazione della
Messa siano presenti altri cristiani, per quanto riguarda la «comunicazione in
cose sacre» vengano fedelmente osservate le norme emanate in materia dal
Concilio Vaticano II (2) e dalla Santa Sede (3).
Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale
Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede l’11 giugno,
derogando in quanto necessario al can. 809 (assieme al can. 2262, par. 2, n. 2)
e al can. 1241, nonostante qualsiasi disposizione contraria, ha ratificato e
approvato la suddetta decisione dei Padri e ha stabilito che venga promulgata.
Roma, dal palazzo della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, 11 giugno
1976.
Franjo Card. Šeper
Prefetto
Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario
(1) Cf. can. 1241, coll. 1240, par. 1, 1°.
(2) Decr. de Eccl. Orient. Cath. Orientalium Ecclesiarum, nn. 26-29; AAS
(1965), 84-85; Decr. De Œcumenismo Unitatis redintegratio, n. 8;
ibid. 57 (1965), 98.
(3) Cf. Directorium de re œcumenica, nn. 40-42 e 55-56, AAS 59
(1967), 589 e 590- 591; Instructio de peculiaribus casibus admittendi
alios christianos ad communionem eucharisticam in Ecclesia Catholica, nn. 5-6;
ibid. 64 (1972), 523- 525.
|