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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO
DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI
Nota preliminare
Origine e carattere delle Norme
Durante la Sessione Plenaria annuale del novembre 1974, i Padri di
questa Sacra Congregazione hanno esaminato i problemi relativi alle presunte
apparizioni e alle rivelazioni spesso loro connesse, e sono pervenuti alle
seguenti conclusioni:
1. Oggi, più che in passato, la notizia di queste apparizioni si diffonde
rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione (mass media). Inoltre, la facilità degli
spostamenti favorisce e moltiplica i pellegrinaggi. L’Autorità ecclesiastica è perciò chiamata a pronunciarsi
in merito senza ritardi.
2. D’altra parte, la mentalità odierna e le esigenze scientifiche e quelle proprie
dell’indagine critica rendono più difficile, se non quasi impossibile, emettere
con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in
materia (constat de supernaturalitate, non constat de
supernaturalitate) e che offrivano agli Ordinari la possibilità di
autorizzare o proibire il culto pubblico o altre forme di devozione tra i fedeli.
Per queste ragioni, affinché la devozione suscitata tra i fedeli
da fatti di questo genere possa manifestarsi nel rispetto della piena comunione con
la Chiesa e portare frutti, dai quali la Chiesa stessa possa in seguito discernere
la vera natura dei fatti, i Padri hanno ritenuto di dover promuovere in
materia la seguente procedura.
Quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, sarà suo compito:
a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi e negativi (cfr.
infra, n. I);
b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione favorevole,
permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande
prudenza (ciò equivale alla formula: «pro nunc nihil obstare»);
c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con
speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova
devozione, esprimere un giudizio de veritate et supernaturalitate, se il
caso lo richiede.
I. Criteri per giudicare, almeno con una certa probabilità,
del carattere delle presunte apparizioni o rivelazioni
A) Criteri positivi:
a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del
fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine.
b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del
fatto, vale a dire:
1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare,
l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità
e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, l’attitudine a riprendere
un regime normale di vita di fede, ecc.);
2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da errore;
3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti (per
esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, ecc.).
B) Criteri negativi:
a) Errore manifesto circa il fatto.
b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine
Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della
possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad
un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche
errore d’ordine naturale (cfr Sant’Ignazio, Esercizi, n. 336).
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto.
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del
fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con
certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale,
oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere.
Va notato che questi criteri positivi e negativi sono indicativi e non
tassativi e vanno applicati in modo cumulativo ovvero con una qualche loro
reciproca convergenza.
II. Intervento dell’Autorità ecclesiastica competente
1. Se, in occasione del presunto fatto soprannaturale, nascono in modo quasi
spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione, l’Autorità
ecclesiastica competente ha il grave dovere di informarsi con tempestività e di
procedere con cura ad un’indagine.
2. L’Autorità ecclesiastica competente può intervenire in base a una legittima
richiesta dei fedeli (in comunione con i Pastori e non spinti da spirito
settario) per autorizzare e promuovere alcune forme di culto o di devozione se,
dopo l’applicazione dei criteri predetti, niente vi si oppone. Si presterà però
attenzione a che i fedeli non ritengano questo modo di agire come
un’approvazione del carattere soprannaturale del fatto da parte della Chiesa (cfr Nota
preliminare, c).
3. In ragione del suo compito dottrinale e pastorale, l’Autorità competente può intervenire
motu proprio; deve anzi farlo in circostanze gravi, per esempio
per correggere o prevenire abusi nell’esercizio del
culto e della devozione, per condannare dottrine erronee, per evitare pericoli
di un misticismo falso o sconveniente, ecc.
4. Nei casi dubbi, che non presentano alcun rischio per il bene della Chiesa, l’Autorità ecclesiastica competente
si asterrà da ogni giudizio e da ogni azione diretta (perché può anche succedere
che, dopo un certo periodo di tempo, il presunto fatto soprannaturale cada
nell’oblio); non deve però cessare di essere vigile per intervenire, se
necessario, con celerità e prudenza.
III. Autorità competenti per intervenire
1. Spetta innanzitutto all’Ordinario del luogo il compito di vigilare e intervenire.
2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale può intervenire:
a) se l’Ordinario del luogo, fatta la propria parte, ricorre ad essa
per discernere con più sicurezza sul fatto;
b) se il fatto attiene già all’ambito nazionale o regionale, sempre
comunque con il consenso previo dell’Ordinario del luogo.
3. La Sede Apostolica può intervenire, sia su domanda dell’Ordinario stesso, sia di
un gruppo qualificato di fedeli, sia anche direttamente in ragione della giurisdizione
universale del Sommo Pontefice (cfr. infra, n. IV).
IV. Intervento
della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
1. a) L’intervento della Sacra Congregazione può essere richiesto sia
dall’Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo qualificato di fedeli. In questo secondo caso, si presterà
attenzione a che il ricorso alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni
sospette (come, per esempio, la volontà di costringere l’Ordinario a modificare
le proprie legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, ecc.).
b) Spetta alla Sacra Congregazione intervenire motu proprio nei
casi più gravi, in particolare quando il fatto coinvolge una consistente parte
della Chiesa, sempre dopo aver consultato l’Ordinario, e, se la situazione lo
richiede, anche la Conferenza Episcopale.
2. Spetta alla Sacra Congregazione giudicare e approvare il modo di
procedere dell’Ordinario o, se lo ritiene possibile e conveniente, procedere ad
un nuovo esame del fatto, distinto da quello realizzato dall’Ordinario e
compiuto o dalla Sacra Congregazione stessa, o da una Commissione speciale.
Le presenti Norme, deliberate nella Sessione Plenaria di questa Sacra
Congregazione, sono state approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI, felicemente
regnante, il 24 febbraio 1978.
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 25
febbraio 1978.
Franjo Cardinale Šeper
Prefetto
+ Jérôme Hamer, O.P.
Segretario
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