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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Norme
per la dispensa dal celibato sacerdotale
a istanza di parte
Art. 1
L'Ordinario competente a ricevere la domanda e a istruire la causa è l'Ordinario
del luogo di incardinazione, oppure il Superiore maggiore, se si tratta di un
membro di un Istituto clericale di vita consacrata di diritto pontificio.
Art. 2
Se è impossibile istruire la causa presso il proprio Ordinario, può essere
richiesto l’Ordinario del luogo in cui vive abitualmente il richiedente. Per un
motivo proporzionato la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede può
delegare anche un altro Ordinario.
Art. 3
Nella domanda, che dev’essere firmata dal richiedente, oltre al nome e cognome e
alle generalità del richiedente, devono anche essere indicate, almeno in forma
generica, i fatti e gli argomenti sui quali il richiedente si fonda per
sostenere la sua richiesta.
Art. 4
Una volta ricevuta la domanda, l’Ordinario decida se sia il caso di procedere e,
in caso affermativo, sospenda cautelativamente il richiedente dall’esercizio dei
sacri Ordini, a meno che non si giudichi tale esercizio assolutamente necessario
per proteggere la buona fama del sacerdote o per tutelare il bene della
comunità. Quindi, personalmente o attraverso un sacerdote prudente e sicuro,
scelto precisamente per questo compito, provveda all’istruzione della causa, con
la presenza di un notaio che faccia fede degli atti.
Art. 5
Premesso da parte del richiedente il giuramento di dire la verità, il Vescovo o
il sacerdote istruttore interroghi il richiedente con domande accurate e precise
appositamente preparate; ascolti, se possibile, i superiori del tempo della
formazione, oppure richieda deposizioni scritte; esamini altri testimoni
indicati dal richiedente oppure convocati di propria iniziativa; infine raccolga
i documenti e le altre prove usando, se crederà opportuno, la consulenza di
periti.
Art. 6
L’interrogatorio del richiedente deve offrire tutti gli elementi necessari e
utili alla ricerca; e cioè: a) le generalità del richiedente: tempo e
luogo della nascita, notizie sulla vita precedente, informazioni sulla famiglia
di origine, i suoi costumi, gli studi, gli scrutini che hanno preceduto il
conferimento degli Ordini e anche, se il richiedente è religioso, l’emissione
dei voti; tempo e luogo della sacra ordinazione; il curricolo del ministero
sacerdotale; la condizione giuridica in cui si trova davanti al foro
ecclesiastico e civile, e informazioni del genere; b) le cause e le
circostanze della defezione, e anche le circostanze che avrebbero potuto viziare
l’assunzione degli obblighi clericali.
Art. 7
Completata l’istruzione, tutti gli atti, con l’aggiunta delle indicazioni utili
per valutare le prove, siano trasmessi in triplice copia alla Sacra
Congregazione per la Dottrina della Fede, unitamente al voto dell’Ordinario
sulla veridicità delle cose e sul non pericolo di scandalo.
Art. 8
La Sacra Congregazione discuterà la causa e deciderà se la domanda sia da
inoltrare al Romano Pontefice, o se l’istruttoria debba essere completata o la
domanda respinta perché destituita di fondamento.
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