Index

  Back Top Print

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Norme
per la dispensa dal celibato sacerdotale
a istanza di parte

 

 

Art. 1

L'Ordinario competente a ricevere la domanda e a istruire la causa è l'Ordinario del luogo di incardinazione, oppure il Superiore maggiore, se si tratta di un membro di un Istituto clericale di vita consacrata di diritto pontificio.

Art. 2

Se è impossibile istruire la causa presso il proprio Ordinario, può essere richiesto l'Ordinario del luogo in cui vive abitualmente il richiedente. Per un motivo proporzionato la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede può delegare anche un altro Ordinario.

Art. 3

Nella domanda, che dev'essere firmata dal richiedente, oltre al nome e cognome e alle generalità del richiedente, devono anche essere indicate, almeno in forma generica, i fatti e gli argomenti sui quali il richiedente si fonda per sostenere la sua richiesta.

Art. 4

Una volta ricevuta la domanda, l'Ordinario decida se sia il caso di procedere e, in caso affermativo, sospenda cautelativamente il richiedente dall'esercizio dei sacri Ordini, a meno che non si giudichi tale esercizio assolutamente necessario per proteggere la buona fama del sacerdote o per tutelare il bene della comunità. Quindi, personalmente o attraverso un sacerdote prudente e sicuro, scelto precisamente per questo compito, provveda all'istruzione della causa, con la presenza di un notaio che faccia fede degli atti.

Art. 5

Premesso da parte del richiedente il giuramento di dire la verità, il Vescovo o il sacerdote istruttore interroghi il richiedente con domande accurate e precise appositamente preparate; ascolti, se possibile, i superiori del tempo della formazione, oppure richieda deposizioni scritte; esamini altri testimoni indicati dal richiedente oppure convocati di propria iniziativa; infine raccolga i documenti e le altre prove usando, se crederà opportuno, la consulenza di periti.

Art. 6

L'interrogatorio del richiedente deve offrire tutti gli elementi necessari e utili alla ricerca; e cioè: a) le generalità del richiedente: tempo e luogo della nascita, notizie sulla vita precedente, informazioni sulla famiglia di origine, i suoi costumi, gli studi, gli scrutini che hanno preceduto il conferimento degli Ordini e anche, se il richiedente è religioso, l'emissione dei voti; tempo e luogo della sacra ordinazione; il curricolo del ministero sacerdotale; la condizione giuridica in cui si trova davanti al foro ecclesiastico e civile, e informazioni del genere; b) le cause e le circostanze della defezione, e anche le circostanze che avrebbero potuto viziare l'assunzione degli obblighi clericali.

Art. 7

Completata l'istruzione, tutti gli atti, con l'aggiunta delle indicazioni utili per valutare le prove, siano trasmessi in triplice copia alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, unitamente al voto dell'Ordinario sulla veridicità delle cose e sul non pericolo di scandalo.

Art. 8

La Sacra Congregazione discuterà la causa e deciderà se la domanda sia da inoltrare al Romano Pontefice, o se l'istruttoria debba essere completata o la domanda respinta perché destituita di fondamento.