|
Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
Notificazione
con la quale si dichiarano di nuovo le pene canoniche incorse
dall’Arcivescovo Pierre-Martin Ngô-dińh-Thuc e complici
per le ordinazioni illecite di presbiteri e vescovi
Nel mese di gennaio 1976, S.E. Mons. Pietro Martino Ngô-dińh-Thuc, Arcivescovo
titolare di Bulla Regia, ordinò del tutto illegittimamente diversi presbiteri e
vescovi nella località di Palmar de Troya in Spagna. Per questa ragione la Sacra
Congregazione per la Dottrina della Fede, il 17 settembre dello stesso anno,
emanò un decreto (cf. AAS 68 [1976], p. 623), nel quale venivano
ricordate le pene canoniche in cui erano incorsi sia lui sia gli altri che in
modo illegittimo avevano ricevuto l'ordinazione.
In seguito lo stesso Prelato chiese ed ottenne l'assoluzione dalla scomunica,
riservata specialissimo modo alla Santa Sede, in cui era incorso. Ora
però consta a questa Sacra Congregazione che l’Ecc.mo Mons. Ngô-dińh-Thuc, già
dal 1981, ha ordinato di nuovo altri presbiteri contro la prescrizione del can.
955. Anzi – e ciò è ancora più grave – nello stesso anno, trasgredendo il can. 953,
ha conferito l'ordine episcopale, senza mandato pontificio e senza
provvisione canonica, al religioso M.-L. Guérard des Lauriers, O.P., di
nazionalità francese, e ai sacerdoti Mosè Carmona e Adolfo Zamora, originari del
Messico; in seguito Mosè Carmona a sua volta conferì l'ordinazione episcopale ai
presbiteri messicani Benigno Bravo e Roberto Martínez, e al sacerdote americano
George Musey.
L’Ecc.mo Mons. Ngô-dińh-Thuc inoltre ha inteso provare la legittimità degli
atti compiuti, soprattutto attraverso una dichiarazione pubblica fatta nella
città di Monaco, il 25 febbraio 1982, nella quale affermava che «la Sede della
Chiesa Cattolica di Roma era vacante» e per questo egli, in quanto Vescovo,
«faceva tutto perché la Chiesa Cattolica di Roma continuasse per la salvezza
eterna delle anime».
La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver valutato la gravità
di questi delitti e delle asserzioni erronee, per mandato speciale di S.S.
Giovanni Paolo II, ritiene necessario rinnovare le prescrizioni del proprio
decreto del 17 settembre 1976, che si applica pienamente a questo caso, cioè:
1) I vescovi che hanno ordinato altri vescovi, nonché gli stessi vescovi
ordinati, sono incorsi, oltre che nelle sanzioni di cui ai canoni 2370 e 2373, 1
e 3, del Codice di Diritto Canonico, anche nella scomunica ipso facto,
riservata in modo specialissimo alla Sede Apostolica, di cui nel decreto della
Congregazione del S. Uffizio del 9 aprile 1951 (AAS 43 [1951], pp. 217s). La
pena, poi, di cui al can. 2370 si applica anche ai presbiteri assistenti, se ve
ne furono presenti.
2) I presbiteri ordinati in questo modo illegittimamente, secondo il can. 2374
sono ipso facto sospesi dall'esercizio dell'ordine, e, qualora abbiano
posto un atto dell'ordine, sono anche irregolari (can. 985, 7).
3) Infine, per quanto riguarda coloro che hanno già ricevuto l'ordinazione in
questo modo illegittimo o che forse stanno per riceverla da costoro, checché ne
sia della validità dell'ordine, la Chiesa non riconosce né riconoscerà la loro
ordinazione e li ritiene a tutti gli effetti giuridici in quello stato che
ognuno aveva in antecedenza, ferme restando le sopra ricordate sanzioni penali,
fino alla resipiscenza.
Inoltre questa Sacra Congregazione ritiene suo dovere ammonire calorosamente i
fedeli cristiani, affinché si guardino dal partecipare o incoraggiare in
qualsiasi modo attività liturgiche o iniziative e opere di qualsiasi genere,
promosse da coloro di cui sopra si è accennato.(1)
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 12 marzo
1983.
Joseph Card. Ratzinger
Prefetto
+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario
(1) Quoad concordantiam singulorum canonum qui heic referuntur cum
legislatione canonica nuper promulgata, cf. in novo Codice Iuris Canonici can.
1051 § 1, 1031, 1382, 1383, 1041.
|