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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Lettera al Padre Edward Schillebeeckx
relativa al suo libro «Kerkelijk Ambt»
(«Il ministero nella Chiesa», 1980)
(13 giugno 1984)
Reverendo Padre,
la Congregazione per la Dottrina della Fede ha preso conoscenza, con la più
grande attenzione, delle due lettere da Lei inviate in data 26 novembre 1982 e 30 luglio 1983 (rispettivamente
citate in seguito RP o «Risposta provvisoria» e R II o seconda
risposta), in risposta alle riserve che essa le aveva espresso a proposito del
suo libro Kerkelijk Ambt (1980, prima e seconda edizione), (sigla KA),
tradotto in francese sotto il titolo: Le Ministère dans l’Eglise (1981),
(sigla ME).
RingraziandoLa per le precisazioni da Lei fornite, essa ritiene che il suo
pensiero appaia ora chiaramente e che perciò la fase del dialogo con l'Autore
possa essere considerata chiusa. Le comunica pertanto le conclusioni alle quali
è giunta.
1. Anzitutto la Congregazione prende atto delle affermazioni sulle sue
intenzioni. In particolare essa nota la cura da Lei posta nel ricordare
abitualmente che l'accesso al ministero e l'abilitazione alla presidenza
eucaristica si fanno mediante l'ordinazione con l'imposizione delle mani nel
quadro della successione apostolica, almeno nelle circostanze normali.
2. Peraltro, lo scopo del suo libro non era evidentemente di richiamare o
rafforzare questo punto di dottrina generale, ma di determinare ciò che
richiedono le circostanze che sono al di fuori del normale e di sostenere, in
proposito, una tesi innovatrice in rapporto all'insegnamento della Chiesa in
materia di ministero, ivi compresa la celebrazione dell'Eucaristia.
Ella ha voluto infatti provare, sia attraverso la storia del primo millennio
della vita della Chiesa sia mediante considerazioni ecclesiologiche, che «sono
possibili delle eccezioni» a quella che Lei chiama la via «ordinaria», nel senso
che non sarebbe dogmaticamente impossibile, in certe circostanze, accedere al
ministero e ricevere l'abilitazione a consacrare l'Eucaristia in modo diverso
dall'ordinazione mediante imposizione delle mani nella successione apostolica (RP
15,1.8-10; 16,1.13-17; 18, ultima riga; 19,1.4-5 e 15-17).
Ella afferma che la comunità locale particolare ha in se stessa le risorse
necessarie per ovviare alla mancanza di ministri ordinari e che essa può
«fare uso (per questo) dei servizi di coloro che tra i suoi membri sono più
indicati per questa diaconia», essendo quest'ultima tutto sommato, secondo Lei,
una semplice «accentuazione e specificazione» del battesimo (R II
5,1.29-34; cf. ibid. 3,1.18-21; 7,1.32-33).
Questi «ministri straordinari», come Lei dice, per il semplice fatto della loro
chiamata da parte della comunità e della loro «istituzione nella e per la
comunità» (KA2, 86; ME, 112 m), ricevono una reale «competenza» che permette loro di fare «in definitiva,
secondo le circostanze, tutto ciò che è necessario alla vita comunitaria di una
Ecclesia Dei», la quale competenza non è semplice «permesso» (d'ordine
canonico), ma «potere sacramentale» (RP 8,1.12-17; R II
6,1.30-31). Essi ricevono «il "sacramentum ordinis"», che viene trasmesso
loro «in un modo straordinario» (R II 8,1.19-20; 6,1.30-32), senza
inserimento nella successione apostolica nel senso tecnico di questa espressione
(R II 6,1.6-8). In virtù di ciò «in una celebrazione
sacramentale "straordinaria" non accade niente di diverso da ciò che
accade in una celebrazione da parte di un ministro
ordinario; in entrambi i casi, è la Chiesa stessa che nella fede realizza,
celebrando, la sua salvezza» (R II
3,1.26-29).
3. Quando scriveva questo, Ella riteneva che le precedenti dichiarazioni del
Magistero non si applicassero in alcun modo a
situazioni straordinarie e che, di conseguenza, la questione fosse libera (cf.
R II 2,1.12-20). Ma per quanto concerne l'interpretazione dei documenti
magisteriali, la Congregazione per la Dottrina della Fede si è pronunciata in
maniera autorevole nella sua Lettera Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983); essa lo
ha fatto in virtù della sua missione che è di tutelare la dottrina della Chiesa
(cf. Paolo VI, Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae,
15 agosto 1967, n. 29), ed ha dichiarato che la
logica interna di questi documenti escludeva la via straordinaria che Lei
pensava di poter proporre. Ne risulta che qui non ci si trova davanti a una
«questione libera», e che «l'ultima parola» è stata detta (cf. R II
8,1.21-29).
Questa Lettera ricorda infatti che l'apostolicità della Chiesa non si realizza
soltanto nella «identità dottrinale del suo insegnamento con quello degli
Apostoli», ma attraverso la «continuazione del compito degli Apostoli mediante
la struttura della successione, in forza della quale la missione apostolica
dovrà durare sino alla fine dei secoli» (III, 2-3).
Essa sottolinea pure che «nella comunità cristiana voluta dal suo divin
Fondatore strutturata gerarchicamente – senza pregiudizio della stessa dignità
di tutti davanti a Dio –, esistono fin dai suoi primordi poteri apostolici specifici (peculiaria
apostolica munera), derivanti dal sacramento dell'Ordine» (III,
3,2). Ne risulta che «nessuna comunità ha la potestà di conferire il ministero
apostolico, che fondamentalmente viene accordato dal Signore stesso» (III, 2,3).
«Fra questi poteri che Cristo ha affidato in maniera esclusiva agli Apostoli e
ai loro successori figura quello di fare l'Eucaristia. Ai
soli Vescovi e ai presbiteri, che essi hanno resi partecipi del ministero
ricevuto, è quindi riservata la potestà di rinnovare nel mistero eucaristico ciò
che Cristo ha fatto nell'Ultima Cena» (III, 4,1). Per conseguenza, «la Chiesa
professa che il mistero eucaristico non può essere celebrato in nessuna comunità se non
da un sacerdote ordinato, come ha espressamente insegnato il Concilio ecumenico
Lateranense IV» (III, 4,3).
Con il solo fatto di prospettare delle eccezioni a queste dottrine «si intacca
dunque l'intera struttura apostolica della Chiesa e si deforma la stessa
economia sacramentale della salvezza» (III, l).
4. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede non sembra che, da allora, Lei
abbia modificato la sua posizione. Pertanto, ritiene sia giunto il momento di
notificare ufficialmente che, per quanto concerne il ministro straordinario
dell'Eucaristia, «l'ultima parola» è stata detta, e che «il magistero pastorale
della Chiesa» (cf. R II 8,1.25) si è pronunciato. D'altra parte,
considerato il prestigio da Lei acquisito in campo teologico e il fatto che le
sue opere sono state tradotte in diverse lingue, è divenuto ormai indispensabile
che Lei stesso riconosca pubblicamente l'insegnamento della Chiesa e
la necessità di ricorrere a vie diverse da quelle da Lei preconizzate
per risolvere i problemi che l'avevano orientato in questa direzione. I fedeli,
così come ogni altro eventuale lettore, hanno diritto a questa messa a punto.
Di conseguenza, la Congregazione deve chiederLe di fare conoscere entro i limiti
di tempo ordinari (ossia trenta giorni utili dopo il ricevimento di questa
lettera), che Ella aderisce all'insegnamento della lettera Sacerdotium
ministeriale, riconoscendo così che in materia di fede e di pratica
sacramentale, la responsabilità ultima spetta al Magistero. Essa prevede infine
di pubblicare la presente lettera, accompagnata, a Dio piacendo, dal suo atto di
adesione.
Voglia gradire, Reverendo Padre, l'espressione dei miei sentimenti di rispettosa
devozione nel Signore.
Joseph Card. Ratzinger
Prefetto
+ Mons. Alberto Bovone
Segretario
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