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PROFESSIONE DI FEDE E
GIURAMENTO DI FEDELTÀ
Considerazioni dottrinali*
Le formule di Professione di
fede e di Giuramento di fedeltà ora pubblicate, che saranno
obbliganti nella Chiesa a partire dal prossimo 1° marzo, si distinguono per
due elementi di novità rispetto alla formula di
Professione di fede in vigore dal 1967.
Relativa
è la novità della formula di Professione di fede. Essa consiste
nella descrizione più chiara e completa degli obblighi ed
atteggiamenti del credente, in aggiunta a quelli derivanti dalla
integrale accettazione
del Simbolo così detto niceno-costantinopolitano, inteso cioè come
documento liturgico, con l’inserzione postuma del “Filioque”,
che appunto dalla plurisecolare tradizione liturgica deriva
anch’essa un carattere sacro
ed anche intangibile (cfr S. Bulgakov, Il Paraclito,
Bologna 1971, p. 251). È invece una novità assoluta
quella dell’aggiunta complementare del Giuramento di fedeltà,
che mancava nel testo dei 1967.
1. L’una e l’altra formula hanno
un’ascendenza piuttosto remota. Rispettivamente: la Professione
di fede tridentina del 1564, poi integrata, nel 1877, con la
menzione delle definizioni del Concilio Vaticano I (cfr. DS
1862-1870) e, in certo senso, il Giuramento antimodernista del
1910 (cfr. DS 3537-3550).
La distanza di tempo dalla loro
composizione e la peculiarità delle circostanze storiche nelle
quali questa era avvenuta, come pure la notevole ampiezza dei
due testi abbinati, concorrevano insieme a fare avvertire
l’opportunità di un’accurata revisione e riduzione.
Un tentativo in tal senso fu
fatto, in vista della celebrazione del Concilio Vaticano II,
dalla Commissione teologica preparatoria; che però si risolse in
un nulla di fatto. La nuova formula di Professione di fede da
essa proposta, pur integrando in un unico testo la Professione
di fede e il Giuramento antimodernista, copriva oltre due pagine
fitte (cfr. Acta et Documenta Concilio Vaticano II apparando,
Ser. II, II 1, pp. 495-497). Il richiamo, poi, agli «errori di
questo tempo» e l’assunzione in blocco delle Encicliche
Pascendi e Humani generis, a lato dei Concili
ecumenici, conferivano alla Professione un carattere di
provvisorietà e non la premunivano da una certa eccedenza
nell’assenso richiesto. Non sorprende quindi che, in sede di
Commissione preparatoria centrale, essa apparisse non
rispondente alle giuste attese (cfr. Acta et Documenta,
pp. 502-523). Fatto sta che nella prima sessione pubblica del
Vaticano II, l’11 ottobre 1962, la Professione di fede emessa
dal Sommo Pontefice e dagli altri Padri conciliari rimase ancora
quella tridentina (cfr. Acta synodalia, I, 1, p. 157s).
Subito dopo il Concilio un nuovo
tentativo fu avviato dalla Congregazione per la Dottrina della
Fede, ed arrivò in porto con la produzione del testo ricordato
del 1967. In tale testo, della tradizionale Professione di fede
tridentina è conservato soltanto il Simbolo. Tutto il resto è
stato condensato nell’affermazione di fermamente accettare e
ritenere tutto ciò che circa la dottrina sulla fede e i costumi
è stato con solenne giudizio definito dalla Chiesa oppure è
stato affermato e dichiarato dal suo magistero ordinario, con
particolare riguardo al mistero della Chiesa, ai sacramenti, al
sacrificio della Messa, e al primato del Romano Pontefice (cfr.
AAS 1967, p. 1058).
Questa affermazione
onnicomprensiva, se si raccomandava per la sua brevità, non era
immune da un doppio svantaggio: quello di non ben distinguere le
verità proposte a credere come divinamente rivelate da quelle
proposte in modo definitivo sebbene non divinamente rivelate; e
quello di passare sotto silenzio gli insegnamenti del supremo
magistero senza la connotazione del divinamente rivelato o della
proposizione definitiva.
D’altra parte, sé doveva restare
abolito il Giuramento antimodernista come tale, non era tuttavia
escluso di sostituirlo con una nuova modalità di impegno di
fedeltà, che fosse di norma e criterio per l’assolvimento di
determinati uffici nella Chiesa. Effettivamente una nuova
modalità di tale impegno venne intanto adottata per i Vescovi
all’inizio del proprio ministero, espressa nella formula di
Giuramento di fedeltà entrata in vigore il 1° luglio 1987. Era
dunque naturale che una modalità analoga venisse estesa ad altre
persone deputate ad altri uffici, che ugualmente richiedono la
previa Professione di fede a norma del CIC can. 833, nn. 5°-8°.
In questo contesto si collocano
il significato e la finalità delle nuove formule di Professione
di fede e di Giuramento di fedeltà, elaborate, a partire dal
1984, a più riprese e a vari livelli dalla Congregazione per la
dottrina della Fede, e approvate dal Papa il 1° luglio 1988.
2. La parte nuova della formula
Professione di fede si compone di tre distinti paragrafi
o commi, ciascuno dei quali enunzia una particolare categoria di
verità o dottrine e il rispettivo assenso che esse richiedono.
1) Nel primo comma sono
ricordate le verità appartenenti alla fede, perché contenute
nell’unico deposito della Parola di Dio, costituito dalla sacra
Tradizione e dalla sacra Scrittura, affidato alla Chiesa (cfr.
Concilio Vaticano II, Costituzione domm. Dei verbum, n.
10), e perché dalla Chiesa sono proposte a credere come
divinamente rivelate, sia con una definizione congiunta
dell’intero Collegio episcopale oppure con una definizione
singolare del Romano Pontefice, sia dal magistero ordinario e
universale (cfr. Concilio Vaticano I, Costituzione domm. Dei
Filius, cap. 3: DS 3011). Esse pertanto richiedono
l’assenso di fede.
Tutte le verità così proposte
sono uguali tra loro, anche se diverso è il loro nesso con la
fede, poiché alcune si fondano su altre come principali e sono
da queste illuminate. Tutte quindi, appunto perché divinamente
rivelate, devono essere semplicemente «credute» nel senso
immutabile inteso dalla Chiesa (cfr. Concilio Vaticano I,
Costituzione domm. Dei Filius, cap. 4 can. 3: DS
3020 e 3043). Le parole che indicano l’assenso ad esse dovuto,
«credo con ferma fede», indicano insieme l’intensità e
l’immutabilità dell’assenso stesso.
Con le medesime parole è inoltre
precisato che soltanto le verità divinamente rivelate fanno
parte in senso pieno della Professione di fede. Quelle invece
delle altre due categorie che seguono appartengono ad essa in
modo più ò meno distanziato, e tuttavia sono anche esse, a loro
modo, riflesso e proiezione della Chiesa quale «comunità di
fede, di speranza e di carità» (Concilio Vaticano II,
Costituzione domm. Lumen gentium, n. 8).
2) Nel secondo comma sono ricordate le verità circa la dottrina
sulla fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo,
ma non come divinamente rivelate.
Perché proposte in modo
definitivo, esse devono essere fermamente accettate e ritenute.
Ma perché non proposte come divinamente rivelate, l’ossequio ad
esse dovuto non è un ossequio di fede nell’accezione rigorosa
del termine.
Il Concilio Vaticano I, nella
formula di definizione dommatica dell’infallibilità pontificia,
ha deliberatamente inclusa la possibilità che la Chiesa
definisca dottrine, senza peraltro proporle come divinamente
rivelate. Ad una precedente espressione, infatti, con la quale
si diceva che oggetto dell’infallibilità, sia del Romano
Pontefice che di tutta la Chiesa docente, è tutto ciò che, in
materia di fede e di costumi, è definito «come da ritenersi di
fede o da rigettare come contrario alla fede» (cfr. Mansi 52, 7
B), il Concilio volle poi preferire l’espressione possibilista
con la quale è definito che oggetto di detta infallibilità è la
dottrina circa la fede o i costumi proposta come «da ritenersi
dalla Chiesa universale», senza specificazione di come debba
essere ritenuta (cfr. Costituzione domm. Pastor aeternus,
cap. 4: DS 3074). Anche il Concilio Vaticano II, a
proposito dell’infallibilità dei vescovi dispersi nel mondo, ma
in comunione tra di loro e con il successore di Pietro, oppure
adunati in Concilio ecumenico, parla di sentenze definitive e di
definizioni in modo generico, senza specificare che debbano
essere esclusivamente proposizioni o definizioni di fede (cfr.
Costituzione domm. Lumen gentium, n. 25).
Può rientrare nell’oggetto di
definizioni irreformabili, anche se non di fede, tutto ciò che
si riferisce alla legge naturale, essa pure espressione della
volontà di Dio. A tale titolo appartiene anch’essa alla
competenza interpretativa e propositiva della Chiesa, in ragione
del suo ministero di salvezza.
3) Il terzo comma è dedicato agli insegnamenti, ancora più
remotamente connessi con la Professione di fede propriamente
detta, riguardanti le dottrine proposte dal magistero autentico
del Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi senza
l’intenzione di proporle in modo definitivo. La mancanza di tale
intenzione è qualificante dell’atto di insegnamento e, quindi,
della non definitività delle dottrine insegnate.
Ad esse dunque non è dovuto né
l’assenso di fède né un assenso irrevocabile. È dovuto tuttavia
l’ossequio religioso della volontà e dell’intelletto. In quanto
«religioso», esso non si fonda su motivazioni puramente
razionali, ma sulla riconosciuta specificità della funzione
ecclesiale del Romano Pontefice e dei Vescovi, che gli Apostoli
lasciarono come loro successori, affidando ad essi il proprio
ufficio di magistero (cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione
domm. Dei verbum, n. 7). In quanto ossequio
«dell’intelletto», oltre che della volontà, esso non è un
semplice atto di insegnamento. È sincera adesione alle stesse
dottrine insegnate, sulle quali l’ultima parola spetta comunque
al Magistero autentico della Chiesa.
3. Mentre l’emissione della
Professione di fede è la condizione abilitante ad assumere un
ufficio nella Chiesa, il Giuramento di fedeltà è
l’impegnò pubblico a bène esercitarlo di fronte alla Chiesa
stessa e di fronte alle istituzioni e persone per le quali è
stato assunto.
L’osservanza dei cinque commi
che lo compongono costituisce, dunque, il parametro
dell’adempimento dei singoli uffici e insieme la verifica della
fedeltà dei rispettivi titolari.
Il Giuramento di fedeltà
insomma, qualunque sia la categoria di persone tenute a farlo,
ha l’unico intento che ciascuna contribuisca, con le parole e i
fatti, a mantenere ed accrescere la comunione all’interno della
Chiesa, di modo che nel ritenere, praticare e professare la fede
trasmessa si abbia pieno accordo dei pastori e dei fedeli (cfr.
Concilio Vaticano II, Costituzione domm. Dei verbum, n.
10).
Umberto Betti, o.f.m.
* Notitiae 25 (1989)
321-325.
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