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PROFESSIONE DI FEDE
E GIURAMENTO DI FEDELTÀ
NELL’ASSUMERE UN UFFICIO
DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA
NOTA DI PRESENTAZIONE
I fedeli chiamati ad esercitare un ufficio in nome della Chiesa sono tenuti
ad emettere la « Professione di fede », secondo la formula approvata dalla sede
apostolica (cf. can. 833). Inoltre, l'obbligo di uno speciale « Giuramento di
fedeltà » concernente i particolari doveri inerenti all'ufficio da assumere, in
precedenza prescritto solo per i vescovi, è stato esteso alle categorie nominate
al can. 833, nn. 5-8. Si è reso necessario, pertanto, provvedere a predisporre i
testi atti allo scopo, aggiornandoli nello stile e nel contenuto perché siano
più conformi all'insegnamento del Concilio Vaticano II e ai documenti
successivi.
Come formula della « Professio fidei » viene riproposta integralmente la
prima parte del precedente testo in vigore dal 1967 e contenente il Simbolo
niceno costantinopolitano (cf. AAS 59 [1967], 1058). La seconda parte è
stata modificata, suddividendola in tre commi al fine di meglio distinguere il
tipo di verità e il relativo assenso richiesto.
La formula dello « Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine
Ecclesiae exercendo », intesa come complementare alla « Professio fidei », è
stabilita per le categorie di fedeli elencate al can. 833, nn. 5-8. È di nuova
composizione; in essa sono previste alcune varianti ai commi 4 e 5 per il suo
uso da parte dei superiori maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle
Società di vita apostolica (cf. can. 833, n. 8).
I testi delle nuove formule di « Professio fidei » e di « Iusiurandum
fidelitatis » entreranno in vigore dal 1o marzo 1989.
PROFESSIONE DI FEDE
(Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la professione di fede)
Io N.N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono
contenute nel Simbolo della fede, e cioè:
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di
tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio,
Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo
le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo
dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta
o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale,
propone a credere come divinamente rivelato.
Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina
che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.
Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli
insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando
esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con
atto definitivo.
GIURAMENTO DI FEDELTÀ
NELL’ASSUMERE UN UFFICIO
DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA
(Formula da usarsi da tutti i fedeli indicati nel can. 833 nn. 5-8)
Io N.N. nell’assumere l’ufficio di... prometto di conservare sempre la comunione
con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.
Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del
diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.
Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa,
conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede,
respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria.
Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare
di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come
autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e
presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l’azione apostolica, da
esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.
Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.
(Variazioni del paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento
da usarsi dai fedeli indicati nel can. 833 n. 8)
Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e promuoverò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in
particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come
autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e
in unione con i Vescovi diocesani, fatti salvi l’indole e il fine del mio
Istituto, presterò volentieri la mia opera perché l’azione apostolica, da
esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.
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