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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Alcune considerazioni concernenti la risposta
a proposte di legge sulla non discriminazione
delle persone omosessuali
PREMESSA
Recentemente,in diversi luoghi è stata proposta una legislazione che renderebbe
illegale una discriminazione sulla base della tendenza sessuale. In alcune città
le autorità municipali hanno reso accessibile un'edilizia pubblica, per altro
riservata a famiglie, a coppie omosessuali (ed eterosessuali non sposate). Tali
iniziative, anche laddove sembrano più dirette a offrire un sostegno a diritti
civili fondamentali che non indulgenza nei confronti dell'attività o di uno
stile di vita omosessuale, possono di fatto avere un impatto negativo sulla
famiglia e sulla società. Ad esempio, sono spesso implicati problemi come
l'adozione di bambini, l'assunzione di insegnanti, la necessità di case da parte
di autentiche famiglie, legittime preoccupazioni dei proprietari di case nel
selezionare potenziali affittuari.
Mentre sarebbe impossibile ipotizzare ogni possibile conseguenza di proposte
legislative in questo settore, le seguenti osservazioni cercheranno di indicare
alcuni principi e distinzioni di natura generale che dovrebbero essere presi in
considerazione dal coscienzioso legislatore, elettore, o autorità ecclesiale
che si trovi di fronte a tali problemi.
La prima sezione richiamerà passi significativi dalla Lettera ai Vescovi
della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali
pubblicata nel 1986 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. La seconda
sezione tratterà della loro applicazione.
I. PASSI SIGNIFICATIVI
DELLA «LETTERA»
DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
1. La Lettera ricorda che la Dichiarazione su alcune
questioni di etica sessuale pubblicata nel 1975 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede
«teneva conto della distinzione comunemente operata fra condizione o tendenza
omosessuale e atti omosessuali»; questi ultimi sono «intrinsecamente
disordinati» e «non possono essere approvati in nessun caso» (n. 3).
2. Dal momento che «nella discussione che seguì la pubblicazione della
(summenzionata) Dichiarazione, furono proposte delle interpretazioni
eccessivamente benevole della condizione omosessuale stessa, tanto che qualcuno
si spinse fino a definirla indifferente o addirittura buona», la Lettera
prosegue precisando che la particolare inclinazione della persona omosessuale,
«benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza,
più o meno forte, verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di
vista morale. Per questo motivo l'inclinazione stessa dev'essere considerata
come oggettivamente disordinata. Pertanto coloro che si trovano in questa
condizione dovrebbero essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale
perché non siano portati a credere che l'attuazione di tale tendenza nelle
relazioni omosessuali sia un'opzione moralmente accettabile» (n. 3).
3. «Come accade per ogni altro disordine morale, l'attività omosessuale
impedisce la propria realizzazione e felicità perché è contraria alla sapienza
creatrice di Dio. Quando respinge le dottrine erronee riguardanti
l'omosessualità, la Chiesa non limita ma piuttosto difende la libertà e la
dignità della persona, intese in modo realistico e autentico» (n. 7).
4. Con riferimento al movimento degli omosessuali, la Lettera
afferma: «Una delle tattiche usate è quella di affermare, con toni di protesta,
che qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali,
delle loro attività e del loro stile di vita, è
semplicemente una forma di ingiusta discriminazione» (n. 9).
5. «È pertanto in atto in alcune nazioni un vero e proprio tentativo di
manipolare la Chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi
Pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile. Il
fine di tale azione è conformare questa legislazione alla concezione propria di
questi gruppi di pressione, secondo cui omosessualità è almeno una realtà
perfettamente innocua, se non totalmente buona. Benché la pratica
dell’omosessualità stia minacciando seriamente la vita e il benessere di un
gran numero di persone, i fautori di questa tendenza non desistono dalla loro
azione e rifiutano di prendere in considerazione le proporzioni del rischio,
che vi è implicato» (n. 9).
6. «Essa (la Chiesa) è consapevole che l’opinione, secondo la quale l’attività
omosessuale sarebbe equivalente, o almeno altrettanto accettabile, quanto
l’espressione sessuale dell’amore coniugale, ha un’incidenza diretta sulla
concezione che la società ha della natura e dei diritti della famiglia, e li
mette seriamente in pericolo» (n. 9).
7. «Va deplorato con fermezza che le persone omosessuali siano state e siano
ancora oggetto di espressioni malevole e di azioni violente. Simili
comportamenti meritano la condanna dei Pastori della Chiesa, ovunque si
verifichino. Essi rivelano una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei
principi elementari su cui si basa una sana convivenza civile. La dignità
propria di ogni persona dev’essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni
e nelle legislazioni.
Tuttavia, la doverosa reazione alle ingiustizie commesse contro le persone
omosessuali non può portare in nessun modo all’affermazione che la condizione
omosessuale non sia disordinata. Quando tale affermazione viene accolta e di
conseguenza l’attività omosessuale è accettata come buona, oppure quando viene
introdotta una legislazione civile per proteggere un comportamento al quale
nessuno può rivendicare un qualsiasi diritto, né la chiesa né la società nel
suo complesso dovrebbero poi sorprendersi se anche altre opinioni e pratiche
distorte guadagnano terreno e se i comportamenti irrazionali e violenti
aumentano» (n. 10).
8. «Dev’essere comunque evitata la presunzione infondata e umiliante che il
comportamento omosessuale delle persone omosessuali sia sempre e totalmente
soggetto a coazione e pertanto senza colpa. In realtà anche nelle persone con
tendenza omosessuale dev’essere riconosciuta quella libertà fondamentale che
caratterizza la persona umana e le conferisce la sua particolare dignità» (n.
11).
9. «Nel valutare eventuali progetti legislativi, si dovrà porre
in primo piano l'impegno a difendere e promuovere la vita della famiglia» (n.
17).
II. APPLICAZIONI
10. La «tendenza sessuale» non costituisce una qualità paragonabile alla razza,
all’origine etnica, ecc. rispetto alla nondiscriminazione. Diversamente da
queste, la tendenza omosessuale è un disordine oggettivo (cf. Lettera,
n. 3) e richiama una preoccupazione morale.
11. Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione tener conto della
tendenza sessuale: per esempio, nella collocazione di bambini per adozione o
affido, nell'assunzione di insegnanti o allenatori di atletica, e nel servizio
militare.
12. Le persone omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli stessi
diritti di tutte le altre persone incluso il diritto di
non essere trattate in una maniera che offende la loro dignità personale
(cf. n. 10). Fra gli altri diritti, tutte le persone hanno il
diritto al lavoro, all'abitazione, ecc. Nondimeno questi diritti non sono
assoluti. Essi possono essere legittimamente limitati a motivo di un
comportamento esterno obiettivamente disordinato. Ciò è talvolta non solo
lecito ma obbligatorio, e inoltre si imporrà non solo nel caso di comportamento
colpevole ma anche nel caso di azioni di persone fisicamente o mentalmente
malate. Così è accettato che lo stato possa restringere l'esercizio di diritti,
per esempio, nel caso di persone contagiose o mentalmente malate, allo scopo di
proteggere il bene comune.
13. Includere la «tendenza omosessuale» fra le considerazioni sulla base delle
quali è illegale discriminare può facilmente portare a ritenere l'omosessualità
quale fonte positiva di diritti umani, ad esempio, in riferimento alla
cosiddetta «affirmative action» o trattamento preferenziale nelle pratiche di
assunzione. Ciò è tanto più deleterio dal momento che non vi è un diritto
all'omosessualità (cf n. 10) che pertanto non dovrebbe costituire la base per
rivendicazioni giudiziali. Il passaggio dal riconoscimento dell'omosessualità
come fattore in base al quale è illegale discriminare può portare facilmente, se
non automaticamente, alla protezione legislativa e alla promozione
dell'omosessualità. L'omosessualità di una persona sarebbe invocata in
opposizione a un asserita discriminazione e così l'esercizio dei diritti
sarebbe difeso precisamente attraverso l'affermazione della condizione
omosessuale invece che nei termini di una violazione di diritti umani
fondamentali.
14. La «tendenza sessuale» di una persona non è paragonabile alla razza, al
sesso, all'età, ecc. anche per un'altra ragione che merita attenzione, oltre
quella sopramenzionata. La tendenza sessuale di un individuo non è in genere
nota ad altri a meno che egli identifichi pubblicamente se stesso come avente
questa tendenza o almeno qualche comportamento esterno lo manifesti. Di regola,
la maggioranza delle persone a tendenza omosessuale che cercano di condurre una
vita casta non rende pubblica la sua tendenza sessuale. Di conseguenza il
problema della discriminazione in termini di impiego, alloggio, ecc.
normalmente non si pone.
Le persone omosessuali che dichiarano la loro omosessualità sono in genere
proprio quelle che ritengono il comportamento o lo stile di vita omosessuale
essere «indifferente o addirittura buono» (cf. n. 3), e quindi degno di
approvazione pubblica. È all'interno di questo gruppo di persone che si possono
trovare più facilmente coloro che cercano dì «manipolare la Chiesa
conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi Pastori, nello sforzo
volto a cambiare le norme della legislazione civile» (cf n. 9), coloro che
usano la tattica di affermare con toni di protesta che «qualsiasi critica o riserva nei confronti delle
persone omosessuali…è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione» (cf.
n. 9).
Inoltre, vi è il pericolo che una legislazione che faccia dell'omosessualità
una base per avere dei diritti possa di fatto incoraggiare una persona con
tendenza omosessuale a dichiarare la sua omosessualità o addirittura a cercare
un partner allo scopo di sfruttare le disposizioni della legge.
15. Dal momento che nella valutazione di una proposta di legislazione la massima
cura dovrebbe essere data alla responsabilità di difendere e di promuovere la
vita della famiglia (cf. n. 17), grande attenzione dovrebbe essere prestata ai
singoli provvedimenti degli interventi proposti. Come influenzeranno l'adozione
o l'affido? Costituiranno una difesa degli atti omosessuali, pubblici o
privati? Conferiranno uno stato equivalente a quello di una famiglia a unioni
omosessuali, per esempio, a riguardo dell'edilizia pubblica o dando al partner
omosessuale vantaggi contrattuali che potrebbero includere elementi come
partecipazione della «famiglia» nelle indennità di salute prestate a chi lavora
(cf. n. 9)?
16. Infine, laddove una questione di bene comune è in gioco, non è opportuno
che le Autorità ecclesiali sostengano o rimangano neutrali davanti a una
legislazione negativa anche se concede delle eccezioni alle organizzazioni e
alle istituzioni della Chiesa. La Chiesa ha la responsabilità di promuovere la
vita della famiglia e la moralità pubblica dell'intera società civile sulla
base dei valori morali fondamentali, e non solo di proteggere se stessa dalle
conseguenze di leggi perniciose (cf. n. 17).
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