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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali
sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto
come materia eucaristica
| Prot. N.
89/78 |
19 giugno 1995 |
Eminenza/Eccellenza,
questo Dicastero ha seguito attentamente durante gli ultimi anni lo sviluppo
del problema connesso con l’uso del pane con poca quantità di glutine e del
mosto come materia eucaristica.
Dopo approfondito studio, condotto in collaborazione con alcune Conferenze
Episcopali particolarmente interessate, la Congregazione ordinaria del 22 giugno
1994 ha preso al riguardo alcune decisioni.
Mi pregio pertanto comunicarLe la normativa in proposito:
I. Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di
glutine:
A. Essa può essere concessa dagli Ordinari ai sacerdoti e ai laici affetti
da celiachia, previa presentazione di certificato medico.
B. Condizioni di validità della materia:
1) le ostie speciali “quibus glutinum ablatum est” sono materia invalida;
2) sono invece materia valida se in esse è presente la quantità di
glutine sufficiente per ottenere la panificazione, e non vi siano aggiunte
materie estranee e comunque il procedimento usato nella loro confezione non
sia tale da snaturare la sostanza del pane.
II. Per quanto riguarda la licenza di usare il mosto:
A. la soluzione da preferirsi rimane la comunione per intinctionem
ovvero sotto la sola specie del pane nella concelebrazione;
B. la licenza di usare il mosto nondimeno può essere concessa dagli
Ordinari ai sacerdoti affetti da alcoolismo o da altra malattia che impedisca
l’assunzione anche in minima quantità di alcool, previa presentazione del
certificato medico;
C. per mustum si intende il succo d’uva fresco o anche conservato
sospendendone la fermentazione (tramite congelamento o altri metodi che non
alterino la natura);
D. Per coloro che hanno il permesso di usare il mosto, rimane in generale
il divieto di presiedere la S. Messa concelebrata. Si possono tuttavia dare
delle eccezioni: nel caso di un Vescovo o di un Superiore Generale, o anche
nell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale o in occasioni simili, previa
approvazione da parte dell’Ordinario. In tali casi colui che presiede
l’Eucaristia dovrà fare la comunione anche sotto la specie del mosto e per gli
altri concelebranti si predisporrà un calice con vino normale;
E. per i casi di richieste da parte di laici si dovrà ricorrere alla Santa
Sede.
III. Norme comuni
A. L’Ordinario deve verificare che il prodotto usato sia conforme alle
esigenze di cui sopra.
B. L’eventuale permesso sarà dato soltanto finché dura la situazione che ha
motivato la richiesta.
C. Si deve evitare lo scandalo.
D. I candidati al Sacerdozio che sono affetti da celiachia o soffrono di
alcoolismo o malattie analoghe, data la centralità della celebrazione
eucaristica nella vita sacerdotale, non possono essere ammessi agli Ordini
Sacri.
E. Dal momento che le questioni dottrinali implicate sono ormai definite,
la competenza disciplinare su tutta questa materia è rimessa alla
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
F. Le Conferenze Episcopali interessate riferiscano ogni due anni alla
suddetta Congregazione circa l’applicazione di tali norme.
Nel comunicarLe quanto sopra, profitto della circostanza per porgerLe ossequi
e confermarmi
dev.mo
Joseph Card. Ratzinger
Prefetto
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