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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Art. 1. La Congregazione
per la Dottrina della Fede ha il compito di promuovere e di tutelare la
dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico.[1] Nel perseguire questo scopo essa rende un servizio alla verità,
salvaguardando il diritto del Popolo di Dio di ricevere il messaggio del
Vangelo nella sua purezza e nella sua integralità. Pertanto, perché la fede
ed i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati, essa ha anche il dovere di esaminare gli scritti
e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede o pericolosi.[2] Art.
2. Questa fondamentale
preoccupazione pastorale, d'altra parte, concerne tutti i Pastori della
Chiesa, i quali hanno il dovere ed il diritto di vigilare, sia singolarmente,
sia riuniti nei Concili particolari o nelle Conferenze Episcopali, perché non
si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli affidati alla loro cura.[3] A tale scopo essi possono
servirsi anche delle Commissioni Dottrinali, che costituiscono un organo
consultivo istituzionalizzato di aiuto alle medesime Conferenze Episcopali ed
ai singoli Vescovi, nella loro sollecitudine per la dottrina della fede.[4] Resta comunque fermo il
principio che la Santa Sede può sempre intervenire, e di norma interviene
quando l'influsso di una pubblicazione oltrepassa i confini di una Conferenza
Episcopale, ovvero quando il pericolo per la fede riveste particolare gravità.[5] In tale caso, la
Congregazione per la Dottrina della Fede si attiene alla seguente procedura: I. Esame
preliminare Art.
3. Gli
scritti o dottrine segnalate, comunque divulgate, sono fatti oggetto di
attenzione da parte dell'Ufficio competente, il quale li sottopone all'esame
del Congresso. Dopo una prima valutazione della gravità della questione il Congresso decide se si debba
intraprendere o meno uno studio d'Ufficio. II. Studio d'ufficio Art.
4. Lo
scritto, accertata la sua autenticità, viene sottoposto ad un accurato esame,
con la collaborazione di uno o più Consultori o altri esperti in materia.[6] Art.
5. Il
risultato dell'esame è presentato al Congresso, il quale decide se esso sia
sufficiente per intervenire presso le Autorità locali, oppure se si debba
approfondire l'esame secondo le altre due modalità previste: esame ordinario
o esame con procedura urgente.[7] Art.
6. I
criteri per tale decisione si riferiscono agli eventuali errori riscontrati,
tenendo conto della loro evidenza, gravità, diffusione, influsso e
pericolo di danno sui fedeli. Art.
7. Il
Congresso, qualora abbia giudicato sufficiente lo studio effettuato, può
affidare direttamente il caso all'Ordinario[8] e per suo tramite far conoscere all'Autore i problemi dottrinali presenti nel
suo scritto. In questo caso l'Ordinario è invitato ad approfondire la
questione e a chiedere all'Autore di fornire i
necessari chiarimenti, da sottoporre successivamente al giudizio della
Congregazione. III. Esame con procedura ordinaria Art.
8. L'esame
ordinario si adotta quando uno scritto sembra contenere errori dottrinali
gravi, la cui identificazione richiede attento discernimento e il suo
eventuale influsso negativo sui fedeli non sembra rivestire particolare
urgenza. Esso si articola in due fasi: la fase interna costituita dalla
investigazione previa svolta nella sede della Congregazione,[9] e la fase esterna che prevede la contestazione e il dialogo con l'Autore.[10] Art.
9. Il
Congresso designa due o più esperti che esaminano gli scritti in questione,
esprimono il proprio parere e valutano se il testo è conforme alla dottrina
della Chiesa. Art.
10. Lo
stesso Congresso nomina il «relator
pro auctore», che ha il compito di
mostrare con spirito di verità gli aspetti positivi della dottrina e i pregi
dell'Autore, di cooperare all'interpretazione genuina del suo pensiero nel
contesto teologico generale e di esprimere un giudizio riguardo all'influsso
delle opinioni dell'Autore. A tale scopo egli ha diritto di prendere in esame
tutti gli atti riguardanti il caso. Art.
11. La
relazione dell'Ufficio, nella quale sono contenute tutte le notizie utili per
l'esame del caso –compresi i
precedenti–, i pareri degli esperti
e la presentazione del «relator pro
auctore», viene distribuita alla
Consulta Art.
12. Alla
Consulta possono essere invitati, oltre ai Consultori, al «relator pro
auctore» e all'Ordinario dello
stesso, il quale non può farsi sostituire ed è vincolato al segreto, anche
gli esperti che hanno preparato i pareri.[11] La discussione ha inizio con l'esposizione del «relator
pro auctore», che fa una
presentazione complessiva del caso. Dopo di lui, l'Ordinario dell'Autore, gli
esperti e ogni Consultore esprimono, a voce e per iscritto, il proprio parere
sul contenuto del testo esaminato. Il «relator
pro auctore» e gli esperti possono
rispondere alle eventuali osservazioni e offrire dei chiarimenti.
Art.
13. Finita
la discussione, i soli Consultori rimangono in aula per la votazione generale
sull'esito dell'esame, allo scopo di determinare se nel testo si riscontrano
errori dottrinali, oppure opinioni pericolose, specificandole in concreto alla
luce delle diverse categorie di proposizioni di verità contenute nella Professio
fidei.[12] Art.
14. Tutta
la ponenza con il verbale della discussione, la votazione generale e i voti
dei Consultori è sottoposta
all'esame della Sessione Ordinaria della Congregazione che decide se si
deve procedere ad una contestazione all'Autore e in caso affermativo su quali
punti. Art.
15. Le decisioni della Sessione Ordinaria sono sottoposte alla considerazione
del Sommo Pontefice.[13] Art.
16. Se nella fase precedente è stato deciso di procedere ad una
contestazione, se ne informa l'Ordinario dell'Autore o gli Ordinari
interessati, nonché i competenti Dicasteri della Santa Sede. Art.
17. L'elenco
delle proposizioni erronee o pericolose da contestare, corredato da una
motivata argomentazione e dalla documentazione necessaria per la difesa «reticito
nomine», è comunicato, tramite
l'Ordinario, all'Autore e ad un suo Consigliere, che egli ha diritto di
indicare, con il benestare dello stesso Ordinario, perché lo assista.
L'Autore deve presentare per iscritto, entro tre mesi utili, la sua risposta.
E' opportuno che l'Ordinario insieme alla risposta scritta dell'Autore faccia
pervenire alla Congregazione un proprio parere. Art.
18. E'
prevista anche la possibilità di un incontro personale dell'Autore, assistito
dal suo Consigliere, che prende parte attiva al colloquio, con alcuni delegati
della Congregazione. In questa eventualità i delegati della Congregazione,
nominati dal Congresso, devono redigere un verbale del colloquio e firmarlo
insieme all'Autore e al suo Consigliere. Art.
19. Nel
caso che l'Autore non invii la risposta scritta, sempre richiesta, la Sessione
Ordinaria prende le opportune decisioni. Art.
20. Il
Congresso esamina la risposta scritta dell'Autore, nonché il verbale
dell'eventuale colloquio. Se da essi risultassero elementi dottrinali
veramente nuovi, che richiedano una valutazione approfondita, decide se la
questione debba essere ripresentata alla Consulta, la quale potrebbe essere
allargata con l'inserimento di altri esperti, compreso anche il Consigliere
dell'autore, nominato a norma dell' art.
17. In caso contrario la risposta scritta e il verbale del colloquio vengono
sottoposti direttamente al giudizio della Sessione Ordinaria. Art.
21. Se
la Sessione Ordinaria ritiene che la
questione sia stata risolta in maniera positiva, e la risposta è sufficiente,
non si procede ulteriormente. In caso contrario, si prendono le misure adeguate,
anche per il bene dei fedeli. Inoltre la Sessione Ordinaria decide se e come
deve essere pubblicato l'esito dell'esame. Art.
22. Le
decisioni della Sessione Ordinaria
sono sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice e quindi comunicate
all'Ordinario dell'Autore, alla Conferenza Episcopale e ai Dicasteri
interessati. IV. Esame con procedura urgente Art.
23. L'esame
con procedura urgente si adotta
quando lo scritto è chiaramente e sicuramente erroneo e allo stesso tempo
dalla sua divulgazione potrebbe derivare o già ne deriva un danno grave ai
fedeli. In questo caso vengono informati subito l'Ordinario o gli Ordinari
interessati, nonché i competenti Dicasteri della Santa Sede. Art.
24. Il
Congresso nomina una Commissione con lo speciale incarico di determinare
quanto prima le proposizioni errate e pericolose. Art.
25. Le
proposizioni individuate dalla Commissione,
insieme alla relativa documentazione, sono sottoposte alla Sessione Ordinaria,
la quale darà priorità all'esame della questione. Art.
26. Le
suddette proposizioni, qualora siano giudicate dalla Sessione Ordinaria
effettivamente erronee e pericolose, dopo l'approvazione del Santo Padre sono
trasmesse all'Autore, tramite l'Ordinario, con l'invito a correggerle entro
due mesi utili. Art.
27. Qualora
l'Ordinario, sentito l'Autore, ritenesse necessario chiedergli anche una
spiegazione scritta, essa deve essere trasmessa alla Congregazione,
accompagnata dal parere dell'Ordinario stesso. Tale spiegazione viene
successivamente presentata alla Sessione Ordinaria per le opportune decisioni. V.
Provvedimenti Art.
28. Qualora l'Autore non abbia corretto in modo soddisfacente e con pubblicità
adeguata gli errori segnalati, e la Sessione Ordinaria sia giunta alla
conclusione che è incorso nel delitto di eresia, apostasia o scisma,[14] la Congregazione procede a
dichiarare le pene latae sententiae
incorse;[15] contro tale dichiarazione
non è ammesso ricorso. Art.
29. Se la Sessione Ordinaria accerta l'esistenza di errori dottrinali che non
prevedono pene latae sententiae,[16] la Congregazione procede a
norma del diritto sia universale,[17] sia proprio.[18] Il
Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto
Cardinale Prefetto il 30 maggio 1997, ha dato la sua approvazione al presente
Regolamento, deciso nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione,
approvando insieme in forma specifica gli
art. 28-29, contrariis quibuslibet non
obstantibus, e ne ha ordinato la pubblicazione. Roma,
dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 29 giugno 1997,
Solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. +
Joseph Card. RATZINGER + Tarcisio Bertone, S.D.B.
[1] Cf. Cost. Ap. Pastor
bonus, art. 48: AAS 80 (1988) 873. [2] Cf. Ibid.,
art. 51, 2 e Regolamento proprio
della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 4 b. [3] Cf. CJC, can. 823 §§ 1-2; CCEO, can. 652 § 2. [4] Cf. CONGREGAZIONE PER LA
DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera sulle
Commissioni Dottrinali, 23 novembre 1990, n. 3. [5] Cf. Cost. Ap. Pastor
bonus, art. 48: AAS 80 (1988) 873. [6] Cf. Regolamento
proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 74. [7] Cf. Ibid.,
art. 66 § 2. [8] Cf. CJC, cann. 134 §§ 1 e
2; 295 § 1; CCEO, can. 984 §§ 1-3. [9] Cf. nn. 8 - 15. [10] Cf. nn. 16 - 22. [11] Cf. Cost. Ap. Pastor
Bonus, art. 12: AAS 80 (1988) 855. [12] Cf. AAS
81 (1989) 104s. [13] Cf. Regolamento
proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 16 § 2 e art. 77. [14] Cf. CJC, can. 751. [15] Cf. CJC, can. 1364 § 1;
CCEO, cann. 1436 § 1 e 1437. [16] Cf. CJC, can. 752; CCEO,
can. 599. [17] Cf. CJC, can. 1371 n.1;
CCEO, can. 1436 § 2. [18] Cf. Cost. Ap. Pastor
Bonus, art. 52: AAS 80 (1988) 874.
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