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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA
FEDE
IL PRIMATO
DEL SUCCESSORE DI PIETRO
NEL MISTERO DELLA CHIESA
1. Nell'attuale momento della vita della Chiesa, la questione del Primato di
Pietro e dei Suoi Successori presenta una singolare rilevanza, anche ecumenica.
In questo senso si è espresso con frequenza Giovanni Paolo II, in modo
particolare nella Lettera enciclica Ut unum sint, nella quale ha voluto
rivolgere specialmente ai pastori ed ai teologi l'invito a « trovare una forma
di esercizio del Primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale
della sua missione, si apra a una situazione nuova ». 1
La Congregazione per la Dottrina della Fede, accogliendo l'invito del Santo
Padre, ha deciso di proseguire l'approfondimento della tematica convocando un
simposio di natura prettamente dottrinale su Il Primato del Successore di
Pietro, che si è svolto in Vaticano dal 2 al 4 dicembre 1996, e di cui sono
stati pubblicati gli Atti. 2
2. Nel Messaggio rivolto ai partecipanti al simposio, il Santo Padre ha
scritto: « La Chiesa Cattolica è consapevole di aver conservato, in fedeltà alla
Tradizione Apostolica e alla fede dei Padri, il ministero del Successore di
Pietro ».3 Esiste infatti una continuità lungo la storia della Chiesa
nello sviluppo dottrinale sul Primato. Nel redigere il presente testo, che
compare in appendice al suddetto volume degli Atti, 4 la
Congregazione per la Dottrina della Fede si è avvalsa dei contributi degli
studiosi, che hanno preso parte al simposio, senza però intendere offrirne una
sintesi né addentrarsi in questioni aperte a nuovi studi. Queste
“Considerazioni” — a margine del Simposio — vogliono solo ricordare i punti
essenziali della dottrina cattolica sul Primato, grande dono di Cristo alla
sua Chiesa in quanto servizio necessario all'unità e che è stato anche spesso,
come dimostra la storia, una difesa della libertà dei Vescovi e delle Chiese
particolari di fronte alle ingerenze del potere politico.
I
ORIGINE, FINALITÀ E NATURA DEL PRIMATO
3. « Primo Simone, chiamato Pietro ». 5 Con questa significativa
accentuazione della primazia di Simon Pietro, San Matteo introduce nel suo
Vangelo la lista dei Dodici Apostoli, che anche negli altri due Vangeli
sinottici e negli Atti inizia con il nome di Simone 6 Questo elenco,
dotato di grande forza testimoniale, ed altri passi evangelici 7
mostrano con chiarezza e semplicità che il canone neotestamentario ha recepito
le parole di Cristo relative a Pietro ed al suo ruolo nel gruppo dei Dodici.
8 Perciò, già nelle prime comunità cristiane, come più tardi in tutta
la Chiesa, l'immagine di Pietro è rimasta fissata come quella dell'Apostolo che,
malgrado la sua debolezza umana, fu costituito espressamente da Cristo al primo
posto fra i Dodici e chiamato a svolgere nella Chiesa una propria e specifica
funzione. Egli è la roccia sulla quale Cristo edificherà la sua Chiesa;9
è colui che, una volta convertito, non verrà meno nella fede e confermerà
i fratelli; 10 è, infine, il Pastore che guiderà l'intera comunità
dei discepoli del Signore. 11
Nella figura, nella missione e nel ministero di Pietro, nella sua presenza e
nella sua morte a Roma — attestate dalla più antica tradizione letteraria e
archeologica — la Chiesa contempla una profonda realtà, che è in rapporto
essenziale con il suo stesso mistero di comunione e di salvezza: « Ubi Petrus,
ibi ergo Ecclesia ». 12 La Chiesa, fin dagli inizi e con
crescente chiarezza, ha capito che come esiste la successione degli Apostoli nel
ministero dei Vescovi, così anche il ministero dell'unità, affidato a Pietro,
appartiene alla perenne struttura della Chiesa di Cristo e che questa
successione è fissata nella sede del suo martirio.
4. Basandosi sulla testimonianza del Nuovo Testamento, la Chiesa Cattolica
insegna, come dottrina di fede, che il Vescovo di Roma è Successore di Pietro
nel suo servizio primaziale nella Chiesa universale; 13 questa
successione spiega la preminenza della Chiesa di Roma, 14 arricchita
anche dalla predicazione e dal martirio di San Paolo.
Nel disegno divino sul Primato come « ufficio dal Signore concesso
singolarmente a Pietro, il primo degli Apostoli, e da trasmettersi ai suoi
successori », 15 si manifesta già la finalità del carisma petrino,
ovvero « l'unità di fede e di comunione » 16 di tutti i credenti. Il
Romano Pontefice infatti, quale Successore di Pietro, è « perpetuo e visibile
principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei
fedeli », 17 e perciò egli ha una grazia ministeriale specifica per
servire quell'unità di fede e di comunione che è necessaria per il compimento
della missione salvifica della Chiesa. 18
5. La Costituzione Pastor aeternus del Concilio Vaticano I indicò nel
prologo la finalità del Primato, dedicando poi il corpo del testo a esporre il
contenuto o ambito della sua potestà propria. Il Concilio Vaticano II, da parte
sua, riaffermando e completando gli insegnamenti del Vaticano I,19 ha
trattato principalmente il tema della finalità, con particolare attenzione al
mistero della Chiesa come Corpus Ecclesiarum. 20 Tale
considerazione permise di mettere in rilievo con maggiore chiarezza che la
funzione primaziale del Vescovo di Roma e la funzione degli altri Vescovi non si
trovano in contrasto ma in un'originaria ed essenziale armonia. 21
Perciò, « quando la Chiesa Cattolica afferma che la funzione del Vescovo di
Roma risponde alla volontà di Cristo, essa non separa questa funzione dalla
missione affidata all'insieme dei Vescovi, anch'essi “vicari e legati di Cristo”
» (Lumen gentium, n. 27). Il Vescovo di Roma appartiene al loro
collegio ed essi sono i suoi fratelli nel ministero. 22 Si deve
anche affermare, reciprocamente, che la collegialità episcopale non si
contrappone all'esercizio personale del Primato né lo deve relativizzare.
6. Tutti i Vescovi sono soggetti della sollicitudo omnium Ecclesiarum
23 in quanto membri del Collegio episcopale che succede al Collegio
degli Apostoli, di cui ha fatto parte anche la straordinaria figura di San
Paolo. Questa dimensione universale della loro episkopè (sorveglianza) è
inseparabile dalla dimensione particolare relativa agli uffici loro affidati.
24 Nel caso del Vescovo di Roma — Vicario di Cristo al modo proprio di
Pietro come Capo del Collegio dei Vescovi —, 25 la sollicitudo
omnium Ecclesiarum acquista una forza particolare perché è accompagnata
dalla piena e suprema potestà nella Chiesa: una potestà veramente
episcopale, non solo suprema, piena e universale, ma anche immediata, su tutti,
sia pastori che altri fedeli. 26 Il ministero del Successore di
Pietro, perciò, non è un servizio che raggiunge ogni Chiesa particolare
dall'esterno, ma è iscritto nel cuore di ogni Chiesa particolare, nella quale «
è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo »,27 e per questo
porta in sé l'apertura al ministero dell'unità. Questa interiorità del ministero
del Vescovo di Roma a ogni Chiesa particolare è anche espressione della mutua
interiorità tra Chiesa universale e Chiesa particolare. 28
L'Episcopato e il Primato, reciprocamente connessi e inseparabili, sono
d'istituzione divina. Storicamente sono sorte, per istituzione della Chiesa,
forme di organizzazione ecclesiastica nelle quali si esercita pure un principio
di primazia. In particolare, la Chiesa Cattolica è ben consapevole della
funzione delle sedi apostoliche nella Chiesa antica, specialmente di quelle
considerate Petrine — Antiochia ed Alessandria — quali punti di riferimento
della Tradizione apostolica, intorno a cui si è sviluppato il sistema
patriarcale; questo sistema appartiene alla guida della Provvidenza ordinaria di
Dio sulla Chiesa, e reca in sé, dagli inizi, il nesso con la tradizione petrina.
29
II
L'ESERCIZIO DEL PRIMATO E LE SUE MODALITÀ
7. L'esercizio del ministero petrino deve essere inteso — perché « nulla
perda della sua autenticità e trasparenza » 30 — a partire dal
Vangelo, ovvero dal suo essenziale inserimento nel mistero salvifico di Cristo e
nell'edificazione della Chiesa. Il Primato differisce nella propria essenza e
nel proprio esercizio dagli uffici di governo vigenti nelle società umane:
31 non è un ufficio di coordinamento o di presidenza, né si riduce ad un
Primato d'onore, né può essere concepito come una monarchia di tipo
politico.
Il Romano Pontefice è — come tutti i fedeli — sottomesso alla Parola di Dio,
alla fede cattolica ed è garante dell'obbedienza della Chiesa e, in questo
senso, servus servorum. Egli non decide secondo il proprio arbitrio, ma
dà voce alla volontà del Signore, che parla all'uomo nella Scrittura vissuta ed
interpretata dalla Tradizione; in altri termini, la episkopè del Primato
ha i limiti che procedono dalla legge divina e dall'inviolabile costituzione
divina della Chiesa contenuta nella Rivelazione. 32 Il Successore di
Pietro è la roccia che, contro l'arbitrarietà e il conformismo, garantisce una
rigorosa fedeltà alla Parola di Dio: ne segue anche il carattere martirologico
del suo Primato.
8. Le caratteristiche dell'esercizio del Primato devono essere comprese
soprattutto a partire da due premesse fondamentali: l'unità dell'Episcopato
e il carattere episcopale del Primato stesso. Essendo l'Episcopato
una realtà « una e indivisa », 33 il Primato del Papa comporta la
facoltà di servire effettivamente l'unità di tutti i Vescovi e di tutti i
fedeli, e « si esercita a svariati livelli, che riguardano la vigilanza sulla
trasmissione della Parola, sulla celebrazione sacramentale e liturgica, sulla
missione, sulla disciplina e sulla vita cristiana »; 34 a questi
livelli, per volontà di Cristo, tutti nella Chiesa — i Vescovi e gli altri
fedeli — debbono obbedienza al Successore di Pietro, il quale è anche garante
della legittima diversità di riti, discipline e strutture ecclesiastiche tra
Oriente ed Occidente.
9. Il Primato del Vescovo di Roma, considerato il suo carattere episcopale,
si esplica, in primo luogo, nella trasmissione della Parola di Dio; quindi esso
include una specifica e particolare responsabilità nella missione
evangelizzatrice, 35 dato che la comunione ecclesiale è una realtà
essenzialmente destinata ad espandersi: « Evangelizzare è la grazia e la
vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda ». 36
Il compito episcopale che il Romano Pontefice ha nei confronti della
trasmissione della Parola di Dio si estende anche all'interno di tutta la
Chiesa. Come tale, esso è un ufficio magisteriale supremo e universale;
37 è una funzione che implica un carisma: una speciale assistenza
dello Spirito Santo al Successore di Pietro, che implica anche, in certi casi,
la prerogativa dell'infallibilità. 38 Come « tutte le Chiese sono in
comunione piena e visibile, perché tutti i pastori sono in comunione con Pietro,
e così nell'unità di Cristo », 39 allo stesso modo i Vescovi sono
testimoni della verità divina e cattolica quando insegnano in comunione con il
Romano Pontefice. 40
10. Insieme alla funzione magisteriale del Primato, la missione del
Successore di Pietro su tutta la Chiesa comporta la facoltà di porre gli atti di
governo ecclesiastico necessari o convenienti per promuovere e difendere l'unità
di fede e di comunione; tra questi si consideri, ad esempio: dare il mandato per
l'ordinazione di nuovi Vescovi, esigere da loro la professione di fede
cattolica; aiutare tutti a mantenersi nella fede professata. Come è ovvio, vi
sono molti altri possibili modi, più o meno contingenti, di svolgere questo
servizio all'unità: emanare leggi per tutta la Chiesa, stabilire strutture
pastorali a servizio di diverse Chiese particolari, dotare di forza vincolante
le decisioni dei Concili particolari, approvare istituti religiosi
sopradiocesani, ecc. Per il carattere supremo della potestà del Primato, non v'è
alcuna istanza cui il Romano Pontefice debba rispondere giuridicamente
dell'esercizio del dono ricevuto: « prima sedes a nemine iudicatur ».
41 Tuttavia, ciò non significa che il Papa abbia un potere assoluto.
Ascoltare la voce delle Chiese è, infatti, un contrassegno del ministero
dell'unità, una conseguenza anche dell'unità del Corpo episcopale e del
sensus fidei dell'intero Popolo di Dio; e questo vincolo appare
sostanzialmente dotato di maggior forza e sicurezza delle istanze giuridiche —
ipotesi peraltro improponibile, perché priva di fondamento — alle quali il
Romano Pontefice dovrebbe rispondere. L'ultima ed inderogabile responsabilità
del Papa trova la migliore garanzia, da una parte, nel suo inserimento nella
Tradizione e nella comunione fraterna e, dall'altra, nella fiducia
nell'assistenza dello Spirito Santo che governa la Chiesa.
11. L'unità della Chiesa, al servizio della quale si pone in modo singolare
il ministero del Successore di Pietro, raggiunge la più alta espressione nel
Sacrificio Eucaristico, il quale è centro e radice della comunione ecclesiale;
comunione che si fonda anche necessariamente sull'unità dell'Episcopato. Perciò,
« ogni celebrazione dell'Eucaristia è fatta in unione non solo con il proprio
Vescovo ma anche con il Papa, con l'ordine episcopale, con tutto il clero e con
l'intero popolo. Ogni valida celebrazione dell'Eucaristia esprime questa
universale comunione con Pietro e con l'intera Chiesa, oppure
oggettivamente la richiama », 42 come nel caso delle Chiese che
non sono in piena comunione con la Sede Apostolica.
12. « La Chiesa pellegrinante, nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni,
che appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo ».
43 Anche per questo, l'immutabile natura del Primato del Successore
di Pietro si è espressa storicamente attraverso modalità di esercizio adeguate
alle circostanze di una Chiesa pellegrinante in questo mondo mutevole.
I contenuti concreti del suo esercizio caratterizzano il ministero petrino
nella misura in cui esprimono fedelmente l'applicazione alle circostanze di
luogo e di tempo delle esigenze della finalità ultima che gli è propria (l'unità
della Chiesa). La maggiore o minore estensione di tali contenuti concreti
dipenderà in ogni epoca storica dalla necessitas Ecclesiae. Lo Spirito
Santo aiuta la Chiesa a conoscere questa necessitas ed il Romano
Pontefice, ascoltando la voce dello Spirito nelle Chiese, cerca la risposta e la
offre quando e come lo ritiene opportuno.
Di conseguenza, non è cercando il minimo di attribuzioni esercitate nella
storia che si può determinare il nucleo della dottrina di fede sulle competenze
del Primato. Perciò, il fatto che un determinato compito sia stato svolto dal
Primato in una certa epoca non significa da solo che tale compito debba
necessariamente essere sempre riservato al Romano Pontefice; e, viceversa, il
solo fatto che una determinata funzione non sia stata esercitata in
precedenza dal Papa non autorizza a concludere che tale funzione non possa in
alcun modo esercitarsi in futuro come competenza del Primato.
13. In ogni caso, è fondamentale affermare che il discernimento circa la
congruenza tra la natura del ministero petrino e le eventuali modalità del suo
esercizio è un discernimento da compiersi in Ecclesia, ossia sotto
l'assistenza dello Spirito Santo e in dialogo fraterno del Romano Pontefice con
gli altri Vescovi, secondo le esigenze concrete della Chiesa. Ma, allo stesso
tempo, è chiaro che solo il Papa (o il Papa con il Concilio ecumenico) ha, come
Successore di Pietro, l'autorità e la competenza per dire l'ultima parola sulle
modalità di esercizio del proprio ministero pastorale nella Chiesa universale.
* * *
14. Nel ricordare i punti essenziali della dottrina cattolica sul Primato del
Successore di Pietro, la Congregazione per la Dottrina della Fede è certa che la
riaffermazione autorevole di tali acquisizioni dottrinali offre maggior
chiarezza sulla via da proseguire. Tale richiamo è utile, infatti, anche per
evitare le ricadute sempre nuovamente possibili nelle parzialità e nelle
unilateralità già respinte dalla Chiesa nel passato (febronianesimo,
gallicanesimo, ultramontanismo, conciliarismo, ecc). E, soprattutto, vedendo il
ministero del Servo dei servi di Dio come un grande dono della
misericordia divina alla Chiesa, troveremo tutti — con la grazia dello Spirito
Santo — lo slancio per vivere e custodire fedelmente l'effettiva e piena unione
con il Romano Pontefice nel quotidiano camminare della Chiesa, secondo il modo
voluto da Cristo. 44
15. La piena comunione voluta dal Signore tra coloro che si confessano suoi
discepoli richiede il riconoscimento comune di un ministero ecclesiale
universale « nel quale tutti i Vescovi si riconoscano uniti in Cristo e tutti i
fedeli trovino la conferma della propria fede ». 45 La Chiesa
Cattolica professa che questo ministero è il ministero primaziale del Romano
Pontefice, successore di Pietro, e sostiene con umiltà e con fermezza « che la
comunione delle Chiese particolari con la Chiesa di Roma, e dei loro Vescovi con
il Vescovo di Roma, è un requisito essenziale — nel disegno di Dio — della
comunione piena e visibile ». 46 Non sono mancati nella storia del
Papato errori umani e mancanze anche gravi: Pietro stesso, infatti, riconosceva
di essere peccatore. 47 Pietro, uomo debole, fu eletto come roccia,
proprio perché fosse palese che la vittoria è soltanto di Cristo e non risultato
delle forze umane. Il Signore volle portare in vasi fragili 48 il
proprio tesoro attraverso i tempi: così la fragilità umana è diventata segno
della verità delle promesse divine e della misericordia di Dio. 49
Quando e come si raggiungerà la tanto desiderata mèta dell'unità di tutti i
cristiani? « Come ottenerlo? Con la speranza nello Spirito, che sa
allontanare da noi gli spettri del passato e le memorie dolorose della
separazione; Egli sa concederci lucidità, forza e coraggio per intraprendere i
passi necessari, in modo che il nostro impegno sia sempre più autentico ».
50 Siamo tutti invitati ad affidarci allo Spirito Santo, ad affidarci a
Cristo, affidandoci a Pietro.
+ Joseph Card. Ratzinger,
Prefetto
+ Tarcisio Bertone, Arcivescovo emerito di Vercelli,
Segretario
1 Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, 25-V-1995, n. 95.
2 Il Primato del Successore di Pietro, Atti del Simposio teologico, Roma 2-4 dicembre 1996, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1998.
3 Giovanni Paolo II, Lettera al Cardinale Joseph Ratzinger,
in Ibid, p. 20.
4 Il Primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa,
Considerazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, in Ibid,
Appendice, pp. 493-503. Il testo è pubblicato anche in un apposito fascicolo,
edito dalla Libreria Editrice Vaticana.
5 Mt 10,2.
6 Cf. Mc 3,16; Lc 6,14; At 1,13.
7 Cf. Mt 14,28-31; 16,16-23 e par.; 19,27-29 e par.;
26,33-35 e par.; Lc 22,32; Gv 1,42; 6,67-70; 13,36-38; 21,15-19.
8 La testimonianza per il ministero petrino si trova in tutte le
espressioni, pur differenti, della tradizione neotestamentaria, sia nei
Sinottici — qui con tratti diversi in Matteo e in Luca, come anche in San Marco
—, sia nel corpo Paolino e nella tradizione Giovannea, sempre con elementi
originali, differenti quanto agli aspetti narrativi ma profondamente concordanti
nel significato essenziale. Questo è un segno che la realtà petrina fu
considerata come un dato costitutivo della Chiesa.
9 Cf. Mt 16,18.
10 Cf. Lc 22,32.
11 Cf. Gv 21,15-17. Sulla testimonianza neotestamentaria
sul Primato cf. anche Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, nn.
90ss.
12 S. Ambrogio di Milano, Enarr. in Ps., 40, 30: PL 14,
1134.
13 Cf. ad esempio S. Siricio I, Lett. Directa ad decessorem,
10-11-385: Denz-Hün, n. 181; Conc. di Lione II, Professio fidei di
Michele Paleologo, 6-VII-1274: Denz-Hün, n. 861; Clemente VI, Lett. Super
quibusdam, 29-IX-1351: Denz-Hün, n. 1053; Conc. di Firenze, Bolla Laetentur caeli, 6-VII-1439:
Denz-Hün, n. 1307; Pio IX, Lett. Enc. Qui pluribus, 9-XI-1846: Denz-Hün,
n. 2781; Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 2: Denz-Hün,
nn. 3056-3058; Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, cap. IlI, nn.
21-23; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 882; ecc.
14 Cf. S. Ignazio d'Antiochia, Epist. ad Romanos, Intr.:
SChr 10, 106-107; S. Ireneo di Antiochia, Adversus haereses, III, 3, 2:
SChr 211, 32-33.
15 Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 20.
16 Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, proemio:
Denz-Hün, n. 3051. Cf.. S. Leone I Magno, Tract. in Natale eiusdem, IV,
2: CCL 138, p. 19.
17 Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 23. Cf.. Conc. Vaticano
I, Cost. dogm. Pastor aeternus, proemio: Denz-Hün, n. 3051; Giovanni Paolo
II, Enc. Ut unum sint, n. 88. Pio IX, Lett. del S. Uffizio ai Vescovi
d'Inghilterra, 16-IX-1864: Denz-Hün, n. 2888; Leone XIII, Lett. Enc. Satis
cognitum, 29-VI-1896: Denz-Hün, nn. 3305-3310.
18 Cf.. Gv 17,21-23; Conc. Vaticano II, Decr. Unitatis redintegratio,
n. 1; Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 8-XII-1975, n. 77:
AAS 68 (1976) 69; Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 98.
19 Cf. Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 18.
20 Cf. ibidem, n. 23.
21 Cf. Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: Denz-Hün, n. 3061; cf. Dichiarazione collettiva dei Vescovi tedeschi,
genn.-febbr. 1875: Denz-Hün, nn. 3112-3113; Leone XIII, Lett. Enc. Satis
cognitum, 29-VI-1896: Denz-Hün, n. 3310; Conc. Vaticano II, Cost. dogm.
Lumen gentium, n. 27. Come spiegò Pio IX nell’'Allocuzione dopo la promulgazione della Costituzione
Pastor aeternus: « Summa ista Romani Pontificis auctoritas, Venerabiles Fratres, non opprimit
sed adiuvat, non destruit sed aedificat, et saepissime confirmat in dignitate,
unit in caritate, et Fratrum, scilicet Episcoporum, jura firmat atque tuetur »
(Mansi 52, 1336 A/B).
22 Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 95.
23 2 Cor 11,28.
24 La priorità ontologica che la Chiesa universale, nel suo
essenziale mistero, ha rispetto ad ogni singola Chiesa particolare (cf. Congr. per la Dottrina della Fede,
Lett. Communìonis notio, 28-V-1992, n. 9) sottolinea anche l'importanza
della dimensione universale del ministero di ogni Vescovo.
25 Cf. Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: Denz-Hün, 3059; Conc. Vaticano II, Cost. dogm.
Lumen gentium, n. 22; cf. Conc. Di Firenze, Bolla Laetentur caeli,
6-VII-1439: Denz-Hün, n. 1307.
26 Cf. Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: Denz-Hün, nn. 3060.3064.
Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 22.
27 Conc. Vaticano II, Decr. Christus Dominus, n. 11.
28Cf. Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis Notio,n. 13.
29 Cf. Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
n. 23; Decr. Orientalium Ecclesiarum, nn. 7 e 9.
30 Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 93.
31 Cf. ibidem, n. 94.
32 Cf. Dichiarazione collettiva dei Vescovi tedeschi, genn.-febbr. 1875:
Denz-Hün, n. 3114.
33 Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, proemio:
Denz-Hün, n. 3051.
34 Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 94.
35 Cf. Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 23; Leone XIII, Lett. Enc.
Grande munus, 30-IX-1880: ASS 13 (1880) 145; CIC can. 782 § 1.
36 Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14. Cf. CIC
can. 781.
37 Cf. Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aetemus, cap.
4: Denz-Hün, nn. 3065-3068.
38 Cf. ibidem: Denz-Hün, nn. 3073-3074; Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 25; CIC can. 749 § 1; CCEO can. 597 § 1.
39 Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 94.
40 Cf. Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 25.
41 CIC, can. 1404; CCEO, can. 1058. Cf. Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: Denz-Hün, n. 3063.
42 Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis
notio, n. 14. Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1369.
43 Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 48.
44 Cf. Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 15.
45Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 97.
46 Ibidem.
47 Cf. Lc 5,8.
48 Cf. 2 Cor 4,7.
49 Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint,
nn. 91-94.
50 Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 102.
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