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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Nota circa il Ministro del Sacramento
dell'Unzione degli Infermi

 

Nota

Il Codice di Diritto Canonico nel can. 1003 1 (cfr anche can. 739 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali) riprende esattamente la dottrina espressa dal Concilio Tridentino (Sessio XIV, can. 4: DS 1719; cfr anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1516), secondo la quale soltanto i sacerdoti (Vescovi e presbiteri)  sono  Ministri  del  Sacramento  dell'Unzione degli Infermi.

Questa dottrina è definitive tenenda. Né diaconi né laici perciò possono esercitare detto ministero e qualsiasi azione in questo senso costituisce simulazione del sacramento.

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'11 febbraio 2005, nella memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes.

JOSEPH Card. RATZINGER
Prefetto

ANGELO AMATO, S.D.B.
Arcivescovo titolare di Sila
Segretario


Lettera accompagnatoria

Agli Em.mi ed Ecc.mi
Presidenti delle Conferenze Episcopali,

in questi ultimi anni sono pervenute alla Congregazione per la Dottrina della Fede varie domande circa il Ministro del Sacramento dell'Unzione degli Infermi.

Al riguardo questo Dicastero ritiene opportuno inviare a tutti i Pastori della Chiesa Cattolica l'acclusa Nota circa il Ministro del Sacramento dell'Unzione degli Infermi (cfr Allegato 1).

Per Sua utilità si trasmette anche un appunto sintetico sulla storia della dottrina al riguardo, preparato da un Esperto in materia (cfr Allegato 2).

Nel comunicarLe quanto sopra, profitto della circostanza per porgerLe distinti ossequi e confermarmi

dev.mo

JOSEPH Card. RATZINGER
Prefetto


Commento

In questi ultimi decenni si sono manifestate delle tendenze teologiche che mettono in dubbio la dottrina della Chiesa secondo cui il Ministro del Sacramento dell'Unzione degli Infermi "est omnis et solus sacerdos". Il tema viene affrontato in prevalenza dal punto di vista pastorale, specialmente tenendo conto di quelle regioni in cui la scarsità di sacerdoti rende difficile l'amministrazione tempestiva del Sacramento, mentre tale difficoltà potrebbe essere risolta se i diaconi permanenti e anche laici qualificati potessero essere deputati Ministri del Sacramento.

La Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede intende richiamare l'attenzione su queste tendenze, per prevenire il pericolo che ci siano dei tentativi di metterle in pratica, in detrimento della fede e con grave danno spirituale degli infermi che si vogliono aiutare.

La teologia cattolica ha visto nella Lettera di Giacomo (vv. 5, 14-15) il fondamento biblico per il Sacramento dell'Unzione degli Infermi. L'Autore della lettera dopo aver dato vari consigli riguardanti la vita cristiana, offre anche una norma per gli ammalati: "Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato:  il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati". In questo testo, la Chiesa, sotto l'azione dello Spirito Santo, ha individuato nel corso dei secoli gli elementi essenziali del Sacramento dell'Unzione degli Infermi, che il Concilio di Trento (Sess. XIV, capp. 1-3, cann. 1-4:  DS 1695-1700, 1716-1719) propone in forma sistematica: a) soggetto:  il fedele gravemente ammalato; b) ministro: "omnis et solus sacerdos"; c) materia: l'unzione con l'olio benedetto; d) forma:  la preghiera del ministro; e) effetti:  grazia salvifica, perdono dei peccati, sollievo dell'infermo.

Prescindendo ora dagli altri aspetti, interessa qui sottolineare il dato dottrinale relativo al Ministro del Sacramento, al quale esclusivamente si riferisce la Nota della Congregazione.

Le parole greche della Lettera di Giacomo (5, 14), che la Vulgata traduce "presbyteros Ecclesiae", in consonanza con la tradizione, non possono riferirsi agli anziani per età della comunità, ma a quella categoria particolare di fedeli che, per l'imposizione delle mani, lo Spirito Santo aveva posto a pascere la Chiesa di Dio.

Il primo documento del Magistero che parla in modo esplicito dell'Unzione degli Infermi è una lettera di Papa Innocenzo I a Decenzio, Vescovo di Gubbio (19 marzo 416). Il Papa, commentando le parole della Lettera di Giacomo, in reazione all'interpretazione, secondo cui solo i presbiteri sarebbero Ministri del Sacramento ad esclusione dei Vescovi, respinge questa limitazione, affermando che Ministri del Sacramento sono i presbiteri, ma anche il Vescovo (cfr DS 216). La lettera di Papa Innocenzo I, come anche le altre testimonianze del primo millennio (Cesario di Arles, Beda il Venerabile), non forniscono comunque alcuna prova della possibilità di introdurre Ministri non sacerdoti per il Sacramento dell'Unzione degli Infermi.

Nel Magistero e nella legislazione posteriori fino al Concilio di Trento si trovano i seguenti dati:  Graziano nel suo Decretum (circa anno 1140) raccoglie quasi letteralmente la parte dispositiva della summenzionata lettera di Innocenzo I (parte 1, dist. 95, can. 3). Poi nelle Decretali di Gregorio IX viene inserita una Decretale di Alessandro III (1159-1164) nella quale risponde affermativamente alla domanda se il sacerdote può amministrare il Sacramento dell'Unzione degli Infermi stando del tutto solo, senza la presenza di un altro chierico o di un laico (X. 5, 40, 14). Infine il Concilio di Firenze nella Bolla Exsultate Deo (22 novembre 1439) afferma come verità del tutto pacifica che "il Ministro di questo Sacramento è il sacerdote" (DS 1325).

L'insegnamento del Concilio di Trento prende posizione in relazione alla contestazione dei Riformatori, secondo i quali l'Unzione degli Infermi non sarebbe un sacramento ma una invenzione umana e i "presbiteri" di cui si parla nella Lettera di Giacomo non sarebbero i sacerdoti ordinati ma gli anziani della comunità. Il Concilio espone ampiamente la dottrina cattolica al riguardo (Sess. XIV, cap. 3:  DS 1697-1700) e anatematizza coloro che negano che l'Unzione degli Infermi sia uno dei sette Sacramenti (ibid., can. 1: DS 1716) e che il Ministro di questo Sacramento sia solo il sacerdote (ibid., can. 4:  DS 1719).

Dal Concilio di Trento alla codificazione del 1917 ci sono soltanto due interventi del Magistero che riguardano in qualche modo il presente argomento. Si tratta della Costituzione Apostolica Etsi pastoralis (26 maggio 1742, cfr 5, n. 3: DS 2524) e della Enciclica Ex quo primum (1 marzo 1756) di Benedetto XIV. Nel primo documento si danno norme in materia liturgica sui rapporti fra i latini e i cattolici orientali giunti nel Sud d'Italia, fuggendo dalle persecuzioni; mentre nel secondo si approva e commenta l'Eucologio (Rituale) degli orientali rientrati nella piena comunione con la Sede Apostolica (1). Quanto al Sacramento dell'Unzione degli Infermi si suppone come verità pacificamente acquisita che il ministro del sacramento sia "omnis et solus sacerdos".

La dottrina tradizionale, espressa dal Concilio di Trento sul Ministro del Sacramento dell'Unzione degli Infermi, venne codificata nel Codice di Diritto Canonico promulgato nell'anno 1917 (can. 938 1) e ripetuta quasi con le stesse parole nel Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 (can. 1003 1) e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990 (can. 739 1).

Tutti i Rituali del sacramento dell'Unzione degli Infermi d'altra parte hanno sempre presupposto che il Ministro del Sacramento sia un Vescovo o un sacerdote (cfr Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curae, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972, Praenotanda, nn. 5. 16-19). Perciò non hanno mai contemplato la possibilità che il ministro sia un diacono oppure un laico.

La dottrina secondo cui il ministro del sacramento dell'Unzione degli Infermi "est omnis et solus sacerdos" gode di tale grado di certezza teologica che deve essere qualificata come dottrina "definitive tenenda". Il Sacramento è invalido se un diacono o un laico tenta di amministrarlo. Tale azione costituirebbe un delitto di simulazione nell'amministrazione del Sacramento, punibile a norma del can. 1379 CIC (cfr can. 1443 CCEO).

In conclusione sarà infatti opportuno ricordare che il sacerdote, per il Sacramento che ha ricevuto, rende presente in un modo tutto particolare il Signore Gesù Cristo, Capo della Chiesa.

Nell'amministrazione dei sacramenti egli agisce in persona Christi Capitis e in persona Ecclesiae. Colui che opera in questo Sacramento è Gesù Cristo, il sacerdote è lo strumento vivo e visibile. Egli rappresenta e rende presente Cristo in modo speciale, per cui questo Sacramento ha una particolare dignità ed efficacia rispetto ad un sacramentale:  cosicché, come dice la Parola ispirata circa l'Unzione degli Infermi, "il Signore lo rialzerà" (Gc 5, 15). Il sacerdote agisce inoltre in persona Ecclesiae. I "presbiteri della Chiesa" raccolgono nella loro preghiera (Gc 5, 14) la preghiera di tutta quanta la Chiesa; come dice Tommaso d'Aquino a questo proposito: "oratio illa non fit a sacerdote in persona sua [...], sed fit in persona totius Ecclesiae" (Summa Theologiae, Supplementum, q. 31, a. 1, ad 1).  Una  tale preghiera trova esaudimento.
 


1) Si nota che anche gli Ortodossi ritengono che Ministro dell'Unzione sia solamente il Vescovo o il presbitero.

 

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana

      

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