Index

  Back Top Print

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

NOTE
RIGUARDANTI GLI ASPETTI DOCUMENTALI E PROCEDURALI
DELLE CAUSE IN FAVORE DELLA FEDE

 

1) Il Vescovo diocesano

Le persone competenti ad istruire le cause in favore della fede sono “il Vescovo diocesano e coloro a lui equiparati dalla legge, oppure il Vescovo eparchiale” (art. 3); il termine Episcopus usato nelle Norme deve sempre essere inteso secondo il dettato dell’articolo 3.

Secondo le Norme, la materia che viene attribuita nominatamente al Vescovo s’intende competere solamente a lui e agli altri a lui stesso equiparati, esclusi il Vicario generale ed episcopale, “se non per speciale mandato” (cfr. can. 134 § 3). Quindi, se per le cause in questione il Vescovo diocesano conferisce uno speciale mandato al Vicario generale oppure ad un Vicario episcopale, negli atti deve sempre essere acclusa una copia del medesimo mandato, a firma del Vescovo diocesano, datata e sottoscritta dal notaio di curia in conformità al can. 474.

2) Inizio del Processo

La nomina dell’istruttore, del difensore del vincolo e del notaio deve essere certificata per iscritto, firmata dal Vescovo diocesano, datata e autenticata. La commissione può essere istituita sia in modo permanente, sia caso per caso. Tuttavia, poiché la data della costituzione della commissione determina anche la data d’inizio dell’istruttoria diocesana, la commissione deve essere costituita e determinata prima di ricevere le testimonianze e di avviare le ricerche.

3) Il Voto

Il voto del Vescovo deve essere necessariamente firmato dal medesimo Vescovo diocesano. È un documento che coinvolge la sua autorità pastorale, esprime la sua opinione sul caso e determina le ragioni per le quali esso viene raccomandato. Per questo, il documento deve precisare in che modo siano state accertate e garantite le condizioni che spingono alla richiesta della grazia, e fare riferimento a qualsiasi dubbio positivo circa la validità del matrimonio in questione (cfr. artt. 10, 24). Il Vescovo è tenuto a fornire sempre chiare indicazioni sull’attuale condizione delle parti coinvolte, precisando se la parte oratrice abbia già attentato una qualsiasi forma di nuovo matrimonio oppure sia certo, o anche solo probabile, che essa già coabiti con la terza parte (artt. 1, 4-5, 24). Prima che il caso venga trasmesso a Roma, devono essere affrontati e risolti ogni problema relativo al pericolo di un eventuale scandalo legato alla concessione della grazia, così come ogni eventuale dubbio sulla sincerità della conversione della parte oratrice o della terza parte, oppure eventuali difficoltà riguardanti il modo con cui la parte oratrice provveda agli obblighi derivanti dalla precedente unione (cfr. artt. 7 § 3, 9, 20).

4) Relazione dell’Istruttore

La relazione dell’istruttore, che deve aggiungersi agli atti istruttori quando essi sono trasmessi al difensore del vincolo, è cosa distinta dal voto del Vescovo (art. 23). Nella relazione dell’istruttore vanno riportate e valutate le referenze sulla qualità delle testimonianze addotte, sulle eventuali ragioni perché uno o più testi citati dalla parte oratrice non hanno deposto formalmente, oppure perché le necessarie ricerche documentali sul non battesimo della parte interessata siano state omesse. In breve, la relazione dell’istruttore deve qualificarsi come un commento di prima mano sull’andamento del processo. In questo modo, la relazione assumerà anche un preventivo parametro valutativo per le eventuali richieste di testimonianze aggiuntive o di altri adempimenti documentali che la Congregazione potrebbe riservarsi o meno di chiedere.

5) Certificati e decreti

Quando è possibile, i certificati di battesimo o di professione di fede oppure entrambi devono essere inclusi nel processo, con particolare riguardo alla parte oratrice e/o alla parte interessata (art. 22 § 2). Anche i certificati di battesimo dei bambini nati durante il matrimonio che si sottopone alla grazia, se ancora minorenni, devono essere acclusi agli atti. Vanno inoltre necessariamente raccolti e inseriti nel fascicolo la copia del processetto prematrimoniale e della dispensa D.C. (in caso di matrimonio cattolico), il certificato di matrimonio, la copia del decreto di divorzio civile o della sentenza di nullità civile per il matrimonio presentato per lo scioglimento.

Nel fascicolo, per ogni e singolo matrimonio celebrato o attentato sia dalla parte oratrice sia da quella interessata, vanno acclusi i certificati di divorzio o le sentenze di nullità civile e, per quanto riguarda eventuali sentenze di nullità canonica, anche la parte dispositiva delle sentenze ecclesiastiche (art. 19). Per i matrimoni attentati al di fuori della forma canonica, anche se il processo documentale non è richiesto, deve essere sempre inclusa negli atti una dichiarazione amministrativa data dalla competente autorità per qualsiasi unione del genere.

Elemento essenziale per la celebrazione di un matrimonio tra una parte cattolica e una parte non cattolica, sono le cauzioni con le quali entrambe le parti garantiscono il rispetto della pratica religiosa del coniuge cattolico e la formazione della prole secondo le leggi della Chiesa (art. 5); senza le quali la grazia dello scioglimento in favore della Fede non sarà concessa. Anche nei casi in cui l’età avanzata dei nubendi suggerisca la non necessarietà della promessa circa la prole, la parte cattolica deve comunque promettere di mantenere e praticare la fede mentre la parte non cattolica deve esplicitamente impegnarsi di permettere allo sposo\a di praticare la religione Cattolica.

6) Testimoni

Entrambi gli sposi devono essere ascoltati durante l’istruttoria. Se la parte convenuta, legittimamente citata, rifiuta di collaborare, la sua assenza deve essere dichiarata ad normam iuris (artt. 12, 15 § 2). S’intende che l’istruttore contatti la parte convenuta in modo idoneo ad assicurare la sua cooperazione all’istruttoria, invitandola altresì a rendere la sua testimonianza. Se la parte convenuta rifiuta di comparire e neanche fornisce alcuna ragione per la sua assenza, l’istruttore includerà negli atti un documento in cui i fatti verranno annotati e spiegati. Prima di fare ciò, comunque, l’Istruttore deve essere certo che una forma di notifica ha raggiunto l’altra parte (cfr. can. 1592).

La terza parte deve sempre essere formalmente interrogata. Sebbene essa, in via di principio, non sia qualificata per testimoniare sullo stato battesimale delle parti al momento del matrimonio, la terza parte deve essere utilmente interrogata circa gli eventuali oneri che la parte attrice continua a dover assolvere nei riguardi del matrimonio che si chiede di sciogliere, riguardo alle cause del fallimento dell’unione in questione e riguardo sia alla sua personale pratica religiosa sia alla pratica della parte oratrice.

7) Dichiarazioni scritte e colloqui telefonici

Le Norme prescrivono che la materia in oggetto deve essere provata in conformità alle norme del diritto (art. 12 § 1), così che il verbale di ogni interrogatorio deve contenere la menzione del giuramento, prestato oppure rifiutato, e deve essere firmato dal testimone, dall’istruttore e dal notaio (cfr. artt. 14, 15).

Nel caso in cui un testimone, a causa della lontananza o per altre ragioni non può oppure non vuole presentarsi nell’ufficio dell’istruttore, può essere ascoltato altrove da un notaio oppure in qualsiasi altro modo legittimo (art. 15; cfr. can. 1528).

Le deposizioni e le testimonianze per lettera o telefono sono soggetti ad abusi ed hanno un valore probatorio molto incerto. In primo luogo, difettano di garanzia circa l’identità della persona che risponde ai quesiti o della persona che risponde al telefono. Le risposte date per lettera sono spesso vaghe ed imprecise. Queste non offrono l’opportunità di chiedere dei chiarimenti o la possibilità di fare una particolare domanda ed è sempre presente il pericolo che possono essere state dettate da un’altra persona. Se una circostanza eccezionale porta a giustificare questo tipo di interrogatorio, esso deve comunque essere certificato da un notaio oppure da altra persona legittimata in ogni caso ad assicurare sia la sua genuinità e autenticità, sia la serietà con la quale la testimonianza è stata raccolta.

8) Il Sommario e l’Indice

Come complemento alle osservazioni del difensore del vincolo, alla causa deve essere aggiunto un indice e un sommario. Il sommario è una visione d’insieme delle informazioni essenziali riguardanti la parte oratrice, l’altra parte e la terza parte. L’indice è la tavola dei contenuti o la lista di tutti i documenti, testimonianze e altri atti e le pagine in cui essi vengono trovati. Per questa ragione, ogni pagina degli atti deve sempre essere numerata.

Anche se non prescritto dalle Norme, l’ordine seguente degli atti è destinato a facilitare un esame oggettivo della causa:

1. Sommario
2. Petizione
3. Commissione
4. Testimonianze della parte oratrice e dell’altra parte
5. Documenti vari e ricerche sul battesimo
6. Testimonianze
7. Testimonianza della terza parte e documenti relativi
8. Lettere riguardanti la pratica religiosa delle parti
9. Relazione dell’Istruttore
10. Osservazioni del Difensore del Vincolo
11. Voto del Vescovo
12. Autentica degli Atti
13. Indice

9) Le tre copie degli atti

Le Norme si riferiscono sia ai documenti originali sia alle loro copie autentiche (art. 13 § 1). Per avere forza probatoria i documenti devono essere originali oppure in copie preparate da un notaio ecclesiastico o civile che attesti la loro concordanza con l’originale (cfr. can. 1544). L’istruttore deve porre estrema cura nel raccogliere sempre unicamente documenti originali o le loro copie autentiche.

Gli atti inviati alla Congregazione devono contenere tutti i documenti che appartengono al processo. La dicitura che i documenti sono “conservati in Cancelleria” non è sufficiente. Ogni documento che non è redatto nella lingua comunemente usata dalla Curia Romana deve essere accompagnato dalla traduzione (art. 25 § 1; cfr. Ap. Cost. Pastor Bonus, art. 16).

Dove le Norme indicano che il Vescovo deve trasmettere “tria exemplaria actorum omnium” alla Congregazione (art. 25), deve essere inteso che una serie completa degli atti deve contenere, dove possibile, tutti i documenti in originale o copie autentiche e due serie complete di fotocopie in aggiunta, per un totale di “tre copie”. Il notaio, comunque, deve autenticare ogni serie completa di atti (art. 13 § 2).