I Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede, ai dubbi
presentati nell'assemblea ordinaria e sotto riportati, hanno ritenuto di dover
rispondere a ciascuno come segue:
D. 1.Quando l'utero (ad esempio durante un parto o un intervento
cesareo) viene così seriamente danneggiato che se ne rende medicamente
indicata l'asportazione (isterectomia) anche totale per scongiurare un
grave pericolo attuale contro la vita o la salute della madre, è lecito
eseguire tale procedura nonostante che per la donna ne seguirà una
sterilità permanente?
R. Sì.
D. 2.Quando l'utero (ad esempio a causa di precedenti interventi di
taglio cesareo) si trova in uno stato tale che, pur non costituendo in sé
un rischio attuale per la vita o la salute della donna, non sia prevedibilmente
più in grado di portare a termine una gravidanza futura senza pericolo
per la madre, pericolo che in alcuni casi potrebbe risultare anche grave, è
lecito asportarlo (isterectomia), al fine di prevenire un tale eventuale
pericolo futuro derivante dal concepimento?
R. No.
D. 3.Nella medesima situazione di cui sopra al n. 2, è lecito
sostituire l'isterectomia con la legatura delle tube (procedimento chiamato
anche "isolamento uterino"), tenendo conto che si raggiunge il
medesimo scopo preventivo dei rischi di un'eventuale gravidanza, con una
procedura molto più semplice per il medico e meno gravosa per la donna e
che, inoltre, in alcuni casi la sterilità così procurata può
essere reversibile?
R. No.
Spiegazione
Nel primo caso, l'intervento di isterectomia è lecito in quanto ha
carattere direttamente terapeutico, benché si preveda che ne conseguirà
una sterilità permanente. Infatti è la condizione patologica
dell'utero (per esempio, un'emorragia che non si può tamponare con altri
mezzi) che ne rende medicamente indicata l'asportazione. Quest'ultima ha
pertanto come fine proprio quello di scongiurare un grave pericolo attuale per
la donna, indipendentemente da un'eventuale futura gravidanza.
Diverso, dal punto di vista morale, si presenta il caso di procedimenti di
isterectomia e di "isolamento uterino" nelle circostanze descritte nei
numeri 2 e 3; essi rientrano nella fattispecie morale della sterilizzazione
diretta, la quale, nel documento Quaecumque sterilizatio (AAS
LXVIII 1976, 738-740, n. 1), viene definita come un'azione che « ha per
unico effetto immediato di rendere la facoltà generativa incapace di
procreare ». « Perciò Ä continua lo stesso documento Ä
nonostante ogni soggettiva buona intenzione di coloro i cui interventi sono
ispirati alla cura o alla prevenzione di una malattia fisica o mentale, prevista
o temuta come risultato di una gravidanza, siffatta sterilizzazione rimane
assolutamente proibita secondo la dottrina della Chiesa ».
In realtà, l'utero come descritto nel n. 2 non costituisce in sé
e per sé nessun pericolo attuale per la donna. Infatti la proposta di
sostituire all'isterectomia l'"isolamento uterino" nelle stesse
condizioni mostra precisamente che l'utero non è in sé un problema
patologico per la donna. Pertanto le procedure sopra descritte non hanno un
carattere propriamente terapeutico, ma sono realizzate per rendere sterili i
futuri atti sessuali fertili, liberamente compiuti. Il fine di evitare i rischi
per la madre, derivanti da una eventuale gravidanza, viene quindi perseguito con
il mezzo di una sterilizzazione diretta, in se stessa sempre moralmente
illecita, mentre altre vie moralmente lecite restano aperte alla scelta libera.
L'opinione contraria, che considera le suddette pratiche di cui ai numeri 2
e 3 come sterilizzazione indiretta, lecita a certe condizioni, non può
quindi ritenersi valida e non può essere seguita nella prassi degli
ospedali cattolici.
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al
sottoscritto Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha
approvato le suddette risposte e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 31
luglio 1993.