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PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

LE VERSIONI DELLA SACRA SCRITTURA
NELLE LINGUE VIVE

 

La Pontificia Commissione Biblica, per risolvere la questione che le è stata proposta riguardante l'uso e l'autorità delle versioni bibliche nelle lingue vive, specialmente dai testi originali, e per chiarire maggiormente il suo decreto Sull'uso delle versioni della Sacra Scrittura nelle Chiese del 30 aprile 1934 ha giudicato opportuno dare e raccomandare le seguenti norme:

Dal momento che da Leone XIII di felice memoria, Pontefice massimo, nella lettera enciclica Providentissimus Deus è stato raccomandato che si utilizzino i testi originali della Bibbia per una più profonda conoscenza e per una più perfetta proclamazione della parola divina, e questa raccomandazione non è stata certamente fatta per la sola comodità degli esegeti e dei teologi, è sembrato e sembra cosa buona che quegli stessi testi siano tradotti, in ogni caso sotto la cura vigilante della competente autorità ecclesiastica, nelle lingue comunemente note o volgari, secondo le riconosciute leggi della scienza sacra come pure di quella profana;

d'altra parte, dal momento che dall'edizione Vulgata, che il Sinodo ecumenico Tridentino ha dichiarato come unica e sola autentica tra le versioni latine che per l'innanzi circolavano, sono state quasi sempre scelte nei libri liturgici della Chiesa latina per il sacrosanto sacrificio della messa, le pericopi bibliche che devono essere lette pubblicamente;

nel rispetto delle norme da seguire:

1° Le versioni della Sacra Scrittura nelle lingue vive, compiute sia dalla Vulgata, sia dalle lingue originali, purché siano edite con il permesso della competente autorità ecclesiastica in conformità con il can. 1391, possono legittimamente essere utilizzate e lette dai fedeli per la loro pietà privata; e ancora, se una qualche versione, dopo un diligente esame del testo e delle annotazioni eseguito da persone competenti in scienza biblica e teologica, è trovata essere più fedele e adatta, i Vescovi, sia come singoli, sia riuniti in conferenze provinciali o nazionali, possono, se a loro piace, raccomandarla in modo particolare ai fedeli affidati alle loro cure.

2° La traduzione in lingua viva delle pericopi bibliche che i sacerdoti che celebrano la santa Messa sono soliti leggere al popolo, dopo aver letto il medesimo testo liturgico, secondo consuetudine o opportunità, deve essere conforme al testo latino, evidentemente della liturgia, secondo la risposta della Pontificia Commissione Biblica, rimanendo integra la facoltà di illustrare in maniera adatta, se è necessario, quella medesima versione con l'aiuto del testo originale o di altra versione più chiara.

 

Nell'udienza benignamente concessa al sottoscritto Reverendissimo Segretario consultore il giorno 22 agosto 1943, il nostro Santo Padre Pio pp. XII ha ratificato questa risposta e ha comandato di pubblicarla.

Jacques M. Vosté, O.P.
Segretario consultore

 

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