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CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI
Intervento del Cardinale Prefetto Leonardo Sandri
al Convegno per i 20 anni di promulgazione del CCEO
VENTI ANNI DI ESPERIENZA APPLICATIVA DEL CCEO
(Roma,
8 ottobre 2010)
Eminenze ed Eccellenze,
illustri Professori,
cari sacerdoti,
fratelli e sorelle in Cristo,
quasi come un proemio alla Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi è stato
posto il Convegno per i venti anni dalla promulgazione del Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali.
Il Supremo Legislatore offrì il patrimonio codiciale orientale a tutta la
Chiesa e tutta la Chiesa ne ha avuto beneficio. Intendendo il codice
regolare la vita delle Chiese Orientali dava ad esse un riferimento e uno
stimolo non comune perché potessero essere prima di tutto se stesse, al loro
interno e nelle relazioni con la Chiesa latina, con le altre Chiese e
comunità ecclesiali, come pure con le altre religioni e la società del
nostro tempo.
L’Assemblea Sinodale sta per aprire le porte: queste due intense giornate di
riflessione con l’aiuto di validi canonisti costituiranno un primo dono col
quale i Padri intraprenderanno il loro impegno.
Desidero rendere grazie al Signore, come ringrazio il Servo di Dio Giovanni
Paolo II, che promulgò il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, dando in
tal modo uno dei tanti segni della sua paterna benevolenza verso l’Oriente
cattolico. E ringrazio il Santo Padre Benedetto XVI per essersi messo
sollecito sulle sue orme confermando tale amore in innumerevoli circostanze,
tra le quali eccelle il Sinodo per il Medio Oriente.
Il mio grazie molto fervido va al Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi, al suo Presidente, Sua Eccellenza Mons. Francesco Coccopalmerio,
e al Segretario, S.E. Mons. Arrieta, e a tutti i Collaboratori per questa
iniziativa, alla quale di buon grado la Congregazione per le Chiese
Orientali e il Pontificio Istituto Orientale hanno offerto la loro
collaborazione.
Circa dieci anni orsono un altro Convegno dal titolo rimasto ben presente a
molti “Jus ecclesiarum, vehiculum caritatis”, quella volta
organizzato dalla Congregazione per le Chiese Orientali con la
partecipazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, scandagliò
per così dire l’accoglienza dei canoni orientali.
A venti anni ormai ci interessiamo più direttamente della sua applicazione e
della verifica della fisionomia conciliare che anche le nostre chiese
orientali hanno potuto assumere grazie allo strumento codiciale.
Gli inizi degli anni ’90 del secolo scorso conobbero straordinari eventi
sociali ed ecclesiali. Essi scossero violentemente gli assetti del mondo
intero, provocando una implosione repentina di sistemi totalitari proprio
mentre essi tentavano con ostentazione indebita di confermare la conduzione
delle sorti dell’umanità. Altrettanto forti furono le conseguenze nel mondo
ecclesiale.
La promulgazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium giunse
provvidenzialmente quasi a raccogliere lo smarrimento iniziale per una
riacquistata libertà da parte delle Chiese che proprio in Oriente - mi
riferisco soprattutto all’Est Europeo - erano persino impreparate a tale
novità: forte era l’attesa del crollo di un sistema, alimentata dalle stesse
certezze della fede, ma nel concreto bisognava poi edificare con abilità che
non si potevano improvvisare.
I tempi, guidati dalla Provvidenza Divina, diedero segni potenti nello
scorcio finale del secolo: la codificazione orientale esprime la capacità
della Chiesa cattolica di leggere evangelicamente tali segni e di rispondere
alla grazia divina.
Vehiculum caritatis fu davvero il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
per tante Chiese che si trovarono alle prese con novità ben superiori
alle loro attese. Esse trovarono l’alveo nel quale contenere utilmente il
flusso impetuoso della novità e porlo a servizio della edificazione
ecclesiale totalmente impegnata in una nuova evangelizzazione dopo il
silenzio imposto a Dio e alle Chiese.
Per esporre, come mi è stato proposto, l’esperienza della Congregazione per
le Chiese Orientali nell’applicazione del Codice, ne prenderò in
considerazione l’azione per la conoscenza della nuova normativa e per la sua
applicazione nelle Chiese particolari, quelle che il Codice chiama Chiese
sui iuris, l’applicazione che essa stessa fece del Codice, e infine
ricorderò la ristrutturazione di alcune Chiese orientali cattoliche.
I
Vorrei ancora citare lo stato delle Chiese dell’Europa
Orientale, sino a quel momento oppresse nei loro territori tradizionali dai
regimi comunisti, le quali avevano dovuto fare sforzi eroici fino al
martirio per mantenersi fedeli alla professione di fede e alla identità
cristiana e cattolica.
Alcuni loro membri emigrati stabilmente da una o più generazioni in Europa
occidentale o nelle Americhe godevano della libertà religiosa e avevano, in
genere, una propria Gerarchia, ma già da tanti anni non avevano potuto
coltivare alcun rapporto, almeno ufficiale, con le rispettive Chiese
dell’Europa Orientale che essi riconoscevano e tuttora riconoscono come
Madri, sorgenti della loro spiritualità, vita liturgica e cultura.
Molto diversa era invece la situazione delle Chiese orientali del Medio
Oriente, che sono tutte e sei Patriarcali, e diversa la situazione pure per
l’Etiopia, l’Eritrea e il Kerala, e nelle circoscrizioni ecclesiastiche
europee di rito bizantino: esse avevano avuto modo di evolversi normalmente,
di conoscere il rinnovamento auspicato dal Vaticano II e di adeguarsi alle
norme emanate dalla Santa Sede per applicarne i principi e per renderne
esecutivi i Decreti. Esse poterono seguire, ma anche partecipare ai lavori
della Pontificia Commissione per la revisione del Codex Iuris Canonici
Orientalis, che si sarebbero conclusi con la promulgazione del nuovo
Codice.
Di conseguenza, mentre queste ultime dovevano soltanto essere incoraggiate
ad applicare pienamente la nuova normativa, che si inseriva nel processo di
rinnovamento avviato con il Concilio, quelle dell’Europa Orientale dovevano
essere innanzi tutto aiutate ad uscire dalla clandestinità e a
riorganizzarsi, ad aggiornarsi dopo decenni di isolamento, ad istituire nel
loro interno strutture e organismi che in alcuni casi suonavano come
assolutamente nuovi.
Occorreva inoltre favorire la ripresa dei vincoli canonici fra le Chiese
Madri e quelle della diaspora, che pur nella fedeltà alle proprie origini,
avevano seguito delle linee evolutive alle quali le Chiese Madri erano
rimaste completamente estranee.
Anche alcuni Istituti religiosi orientali si trovarono di fronte a questi
stessi problemi, per il fatto che mentre le loro province americane si erano
rinnovate secondo i principi conciliari e le istruzioni emanate dalla S.
Sede, quelle di origine erano rimaste, come le gerarchie e i fedeli delle
Chiese di appartenenza, isolate dal resto del mondo cattolico.
La Congregazione per le Chiese Orientali era l’organo della Santa Sede
deputato per la sua stessa istituzione ad operare questo entusiasmante ma
gravoso servizio ecclesiale di sostegno alle varie Chiese orientali, e vi ci
si accinse subito.
Essa si impegnò pertanto a promuovere presso tutte le Chiese orientali
cattoliche la conoscenza del nuovo Codice, offrendo a richiesta brevi corsi
informativi, rivolti in primo luogo ai Vescovi orientali che non avevano
potuto seguire i lavori della Commissione di revisione del vecchio Codice, e
al loro clero, ma anche a Vescovi latini interessati.
Tale attività si inserì nel quadro più vasto del tradizionale sostegno alla
formazione dei seminaristi e del giovane clero, che si dimostrò ancor più
preziosa del solito; la Congregazione, infatti, non aveva mai interrotto la
cura della formazione dei chierici, sostenendo moralmente e finanziariamente
numerose case di formazione a livello istituzionale e superiore, sia in
Oriente sia a Roma, ma, dalla promulgazione del Codice, essa vi si impegnò
maggiormente, incrementandola sotto ogni aspetto.
Il citato Simposio Internazionale organizzato in Vaticano nel 2001 per il
decennale, grazie alla presenza di numerosi Docenti e Periti, anche non
cattolici, offrì apprezzabili opportunità e rappresentò una sorta di
esplicita dichiarazione di maturità al più alto livello riconosciuta alle
Chiese Orientali anche a livello canonico.
E’ una chiara percezione che la lettura degli Atti pubblicati dalla Libreria
Editrice Vaticana nel 2004 consente tuttora.
II
Per quanto di sua competenza, la Congregazione applicò
senza particolari difficoltà la nuova normativa nei rapporti con le Chiese
locali.
Essa aveva, infatti, collaborato molto strettamente con la Pontificia
Commissione per la revisione del Codex Iuris Canonici Orientalis e
sin dalla fine del Concilio sostenne l’applicazione delle norme esecutive
riguardanti l’ordinamento interno delle singole eparchie e l’aggiornamento
degli Istituti di Vita Consacrata.
Nel caso di disposizioni della Santa Sede destinate alla sola Chiesa latina,
la Congregazione ne aveva curato l’estensione, con i dovuti adattamenti,
alle Chiese orientali e nel medesimo tempo si premurava di indicare al
Romano Pontefice le lacune da colmare, ottenendo tramite gli Organismi
competenti delle indicazioni specifiche.
Così era avvenuto nel caso della soluzione pratica riguardante la procedura
da seguire nelle elezioni vescovili; essa era stata autorevolmente suggerita
da Papa Paolo VI alla Commissione per il coordinamento dei lavori
postconciliari e per l’interpretazione dei lavori del Concilio, che la fece
propria il 24 maggio 1966 e la indicò alla Congregazione Orientale.
Questa a sua volta la portò a conoscenza dei sei Patriarchi cattolici con
lettera del 22 giugno 1966, redatta dal Dicastero, ma di cui il Papa aveva
voluto rivedere ed approvare in persona la minuta, comprese le varianti
relative a ciascuno dei destinatari.
Un'altra questione fu quella riguardante i rapporti tra il Vescovo con
giurisdizione extra territorium e la Gerarchia della propria Chiesa
Patriarcale (o Arcivescovile maggiore): come è noto, i Padri Conciliari
avevano asserito nel Decreto Orientalium Ecclesiarum (al n. 7) che detto
Vescovo rimane “aggregato”.alla Gerarchia della propria Chiesa, ma occorreva
chiarire quanto prima il contenuto di questa “aggregazione”.
La Congregazione si rivolse il 13 novembre 1967 alla citata Commissione,
divenuta Commissione per l’Interpretazione dei Decreti Conciliari, con la
richiesta di un chiarimento, e la Commissione comunicò il 7 febbraio 1968
una risposta molto restrittiva; ne seguì un’immediata reazione delle parti
interessate, che diede origine ad una voluminosa corrispondenza con le
Chiese locali e tra vari Dicasteri, inducendo così Papa Paolo VI ad
incaricare la Pontificia Commissione per la redazione del Codex Iuris
Canonici Orientalis di approfondire lo studio della questione, con il
contributo della Commissione di Interpretazione dei Decreti Conciliari e
dell’allora Segretariato per l’unione dei Cristiani.
Al termine di questo studio Papa Paolo VI, che ne aveva seguito le varie
fasi, diede incarico alla Commissione competente di redigere, assieme alla
Congregazione per le Chiese Orientali, il testo che, con l’approvazione del
Papa, fu pubblicato il 25 marzo 1970 come Dichiarazione della Congregazione,
“de mandato Summi Pontificis”.
Questi coinvolgimenti della Congregazione nell’emanazione di nuove norme le
avevano permesso di informare la Commissione di revisione del CICO della
propria prassi e nel medesimo tempo seguire integralmente il processo di
redazione dei nuovi canoni e di conoscerne sia le problematiche sia le
motivazioni delle singole scelte.
In questo ventennio la Congregazione è dovuta ricorrere una volta sola
all’allora Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi,
con lettera in data 30 settembre 1993, a motivo di una pretesa illegittimità
della procedura indicata dai cc. 181-185 del CCEO relativa alle elezioni
vescovili; il Consiglio rispose il 23 ottobre 1993, confermando la
legittimità della procedura, ed aggiungendo alcuni suggerimenti pratici per
snellirne l’applicazione, per quanto di competenza della Congregazione.
La Congregazione ha inoltre sottoposto all’attenzione degli Em.mi Cardinali
ed Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi che la compongono, riuniti in Sessione
Plenaria, alcune particolari questioni riguardanti il nuovo Codice e la sua
applicazione.
Così, nella Sessione Plenaria dei giorni 29 settembre – 2 ottobre 1998 sono
state esaminate tra l’altro alcune questioni attinenti allo stato giuridico
dei fedeli e ai diritti e privilegi dei Patriarchi orientali cattolici;
nella Sessione Plenaria dei giorni 19 – 22 dicembre 2002 figurava all’ordine
del giorno la prassi seguita dalla Congregazione nelle procedure attinenti
alle elezioni episcopali, per la quale si sta cercando una soluzione che
coordini alcune esigenze della Santa Sede con altre delle Chiese Patriarcali
e Arcivescovili maggiori.
E’ auspicabile che nel dialogo si possano risolvere queste difficoltà di
ordine eminentemente pratico.
III
Vent’anni fa soltanto le sei Chiese Patriarcali erano
costituite in conformità alle strutture definite e regolate dal nuovo Codice,
mentre l’unica Chiesa Arcivescovile maggiore, quella ucraina, era ben
organizzata nella diaspora ma non ancora nel proprio territorio.
Altre Chiese avevano una struttura semplicemente metropolitana, ma alcune di
queste avevano in sé non pochi elementi che ne suggerivano l’elevazione, a
norma del nuovo Codice, a Chiese Arcivescovili maggiori.
Vi era poi la Chiesa Siro malabarese, la quale presentava l’anomalia di
essere costituita da due Metropolie indipendenti l’una dall’altra, quasi
fossero due Chiese distinte. In talune contingenze storiche si ravvisa
questa necessità, la quale è tuttavia una condizione - potremmo dire
“transeunte” - per una Chiesa votata esplicitamente a concludere il percorso
di maturità con la elevazione al grado arcivescovile maggiore.
La Congregazione si pose dunque a studiare questi aspetti, coinvolgendo le
parti interessate, prestando tuttavia una particolare attenzione alla
riorganizzazione delle Chiese dell’Europa Orientale, i cui sacerdoti non
sempre erano pronti ad uscire dalla clandestinità e a dedicarsi a tempo
pieno all’esercizio del ministero sacro.
A questo fine, essi dovevano rinunciare alle professioni con le quali si
erano sino ad allora mantenuti e talvolta anche affermati nei rispettivi
ambienti, ed avevano nel medesimo tempo coperto il loro statuto ecclesiale.
Erano richiesti di adeguarsi rinnovamento spirituale e all’aggiornamento
teologico prospettati per colmare le immancabili lacune e poter svolgere
pubblicamente e proficuamente il ministero pastorale.
La Congregazione seguì queste Chiese ad una ad una, mentre ciascuna faceva
il proprio cammino, ma prestò particolare attenzione a quelle siro
malabarese, siro malankarese e romena, promovendo incontri delle rispettive
Gerarchie, anche a Roma, fino all’auspicato traguardo del grado
arcivescovile maggiore che le pone canonicamente quasi al livello di quelle
Patriarcali.
Fu così che le due province ecclesiastiche Siro Malabaresi furono erette da
Papa Giovanni Paolo II sin dal 16 dicembre 1992 in un’unica Chiesa
Arcivescovile maggiore, dal titolo di Ernakulam-Angamaly; il medesimo
Pontefice promosse il 10 febbraio 2005 la Chiesa metropolitana di Trivandrum
dei Siro Malankaresi a Chiesa Arcivescovile maggiore, e lo stesso fece il 16
dicembre 2005 il Santo Padre, Papa Benedetto XVI, per quella di Făgăraş şi
Alba Iulia dei Romeni.
* * *
Gentili ascoltatori,
vent’anni sono significativi nella vita di una persona, ma sono ben pochi
nella storia bimillenaria della Chiesa. In un arco di tempo breve, comunque
il nuovo Codice ha mostrato tutta la sua validità nel regolare e promuovere
l’identità e le relazioni delle Chiese orientali cattoliche ad intra e ad
extra, compresi i loro rapporti con la stessa Santa Sede. Ho potuto offrirvi
solo alcuni accenni della sua applicazione. Temi di particolare importanza
sono stati suggeriti dallo stesso Supremo Legislatore (nel 90° di fondazione
del dicastero-visita del 9.6.2007) , che ha chiesto attenzione alla
“sinodalità” per il suo significato ad intra e ad extra, e una “puntuale
verifica dello sviluppo ecclesiale portato dalla ritrovata libertà
specialmente nell’est europeo”. Aggiungiamo il tema del “diritto particolare”,
per la cui elaborazione le Chiese sanno di poter avere l’assistenza della
nostra Congregazione e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi,
anche recentemente ribadita. Ma sarebbe stato alquanto interessante e
opportuno rilevare il rinnovato percorso liturgico sostenuto dal Codice in
seno alle Chiese. Rimane una eco di tale impulso nella stessa Istruzione
per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del CCEO, emanata dalla
Congregazione per le Chiese Orientali fin dal 1996.
La liturgia è la sorgente e la misura dell’autenticità delle Chiese nella
loro identità e nella missione. Le mantiene nella fedeltà alle origini, così
come queste si sono sedimentate e sviluppate nella tradizione propria, e
nell’apertura al futuro che può nascere proficuamente solo da un sicuro
radicamento in ciò che “è fin dal principio”. La Congregazione per le Chiese
Orientali segue un serio lavoro di revisione e pubblicazione dei testi
liturgici di diverse Chiese.
Questo riferimento conclusivo alla liturgia vuole richiamare gli stessi
inizi del CCEO. Nella costituzione apostolica “Sacri Canones” (quella della
sua promulgazione) Papa Giovanni Paolo II esprimeva, infatti, l’augurio che
il nuovo strumento giuridico potesse favorire la “tranquillitas ordinis” tra
le Chiese Orientali. E ricevendo i partecipanti al Simposio del decennale
ribadiva che “l’ordine a cui mira il codice è quello che assegna il primato
all’amore, alla grazia, al carisma, rendendo agevole il loro organico
sviluppo nella vita dei singoli fedeli e dell’intera comunità ecclesiale”
(AAS 82-1990-1042-43).
Il primato dell’amore è salvaguardato solo se la liturgia “culmen et fons”
di tutta la vita della Chiesa rimane anch’essa suprema lex nel nostro
cammino perché da essa come da sorgente sempre fresca ci vengono la grazia e
i carismi. La liturgia è una priorità che la Congregazione segue con
convinzione, affinché tutto nelle Chiese e nella Chiesa sia orientato alla
“gloria di Dio” e alla “salute delle anime”. Grazie.
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