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UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA

Profilo

Note storiche

Con Motu Proprio Nel primo anniversario del 1° gennaio 1989 Giovanni Paolo II istituiva l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), approvandone lo Statuto «ad experimentum» per un quinquennio, desiderando dar vita «ad un Organismo destinato alla realizzazione e al consolidamento di una vera e propria comunità di lavoro, i cui pilastri portanti sono quelle caratteristiche del lavoro umano quali si possono dedurre dalle Encicliche sopra citate (1) il lavoro come prerogativa della persona, come dovere, come diritto ed infine come servizio ». (cfr. Motu Proprio Nel primo anniversario).

 

Finalità

Con Motu Proprio La sollecitudine del 30 settembre 1994 Giovanni Paolo II - nel «riaffermare la funzione, attribuita all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, di Organo della medesima che ha specifica identità istituzionale ed è preposto alla tutela dei legittimi interessi degli appartenenti alla comunità di lavoro della Santa Sede, per assicurare armonia e perequazione, nella pluralità, diversità e specificità delle mansioni, favorendo una corretta applicazione dei principi della giustizia sociale, a garanzia dell'unità di tale comunità e della crescita dei rapporti interpersonali in seno alla medesima» -  ha approvato il testo definitivo dello Statuto nel quale, alla luce della esperienza degli anni recenti sono state inserite delle modifiche rispetto al precedente testo del 1989.

 

Competenza

La competenza dell'ULSA si riferisce al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, prestato alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica con esclusione dei rapporti di lavoro pur esistenti con gli stessi Organismi o Enti, ma derivanti da altri singolari contratti di lavoro e di prestazione d'opera. All'ULSA è assegnata anche la composizione delle eventuali questioni di carattere amministrativo o economico-sociale emergenti nei vari Organismi della Sede Apostolica.

 

Struttura

L'Ufficio si articola in Presidenza, Consiglio, Direzione e rispettivi Servizi, Collegio di conciliazione e arbitrato.

La Presidenza esercita in materia di lavoro i poteri di proposta legislativa e regolamentare e le funzioni promozionali dell'unità di indirizzo nelle attività delle Amministrazioni.

Il Consiglio è organo di consulenza e di elaborazione della normativa in materia di lavoro e può essere investito delle funzioni di conciliazione delle controversie collettive o plurime.

Le controversie di lavoro, sia individuali che plurime o collettive, trovano soluzione attraverso le forme di conciliazione promosse dal Direttore e dal Collegio di conciliazione e arbitrato e in caso di fallita conciliazione attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato. Contro le decisioni del Collegio può essere proposto ricorso per legittimità davanti alla Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano.

 

(1) Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; Laborem Exercens e Sollicitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II.

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