Officii Laboris apud Sedem Apostolicam ordinatio
STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE
APOSTOLICA
Art. 1
Normativa
L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica è regolato dagli articoli
del presente Statuto.
Art. 2
Competenza
1. L'attività dell'Ufficio si riferisce al lavoro, in tutte le sue
forme ed applicazioni, prestato dal personale dipendente della Curia Romana,
dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli
Organismi o Enti, esistenti e futuri, anche non aventi sede nello Stato della
Città del Vaticano, gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla
Sede Apostolica.
La competenza è estesa ad altri Organismi o Enti unicamente con
provvedimenti della Superiore Autorità.
2. La specifica qualifica di personale dipendente è determinata dai
Regolamenti e dalle tabelle organiche rispettivamente dei singoli Organismi o
Enti, di cui al comma precedente.
Dalla competenza del medesimo Ufficio sono esclusi rapporti di lavoro, pur
esistenti con gli stessi Organismi o Enti ma derivanti da altri singolari
contratti di lavoro o di prestazione d'opera.
3. In caso di controversia la certificazione della natura di Organismo o
Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica è
rimessa alla Segreteria di Stato.
4. Gli Organismi ed Enti di cui ai commi precedenti saranno di seguito
indicati, complessivamente e senza pregiudizio della natura di ciascuno, come
Amministrazione.
Art. 3
Funzioni
L'Ufficio promuove lo sviluppo della comunità di lavoro; a tal fine
in particolare, attraverso i suoi organi ed in collaborazione con le
Amministrazioni:
a) esclusivamente per quanto concerne in materia il rapporto e la
prestazione di lavoro, elabora e propone modifiche, integrazioni,
interpretazioni autentiche degli atti normativi ed esprime parere su ogni
modifica, integrazione, abrogazione proposta dalle singole Amministrazioni ai
rispettivi Regolamenti;
b) promuove, in tale materia, l'applicazione dei Regolamenti
generali e particolari e l'unità di indirizzo nella gestione del
personale delle singole Amministrazioni anche per favorire la mobilità
del personale tra Amministrazioni e ruoli diversi;
c) promuove l'uniformità e il miglioramento, nel quadro delle
compatibilità, delle condizioni economiche, assistenziali e previdenziali
del personale;
d) raccoglie, elabora e diffonde le informazioni necessarie e utili
al perseguimento dei suoi fini istituzionali;
e)
predispone ed attua programmi di studio e di ricerca sul lavoro,
in collaborazione con le Amministrazioni;
f) tenuto conto della natura specifica della Sede Apostolica
promuove, in collaborazione con le Amministrazioni e attraverso la
partecipazione a qualificate iniziative, l'elevazione culturale in materia e
l'aggiornamento di metodi, strumenti, professionalità, nonché
l'attuazione di piani di formazione e corsi;
g) promuove la conciliazione, ed in mancanza procede alla decisione
delle controversie individuali, plurime o collettive, in materia di lavoro, tra
le Amministrazioni ed i loro dipendenti o ex-dipendenti, entro i limiti di
competenza di cui all'Art. 2 del presente Statuto.
Art. 4
Struttura
L'Ufficio si articola in:
Presidenza
Consiglio
Direzione Generale e rispettivi Servizi
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
Art. 5
Presidenza
1. La Presidenza è composta dal Presidente, eventualmente dal
Vice-Presidente, nominati entrambi dal Santo Padre, e da due Assessori, nominati
dal Cardinale Segretario di Stato, esperti nei problemi del lavoro e nella
organizzazione e gestione del personale, non appartenenti al personale direttivo
delle Amministrazioni di cui all'Art. 2 del presente Statuto.
2. La Presidenza esercita in materia di lavoro i poteri di proposta
legislativa e regolamentare e le funzioni promozionali dell'unità di
indirizzo nelle attività delle Amministrazioni.
3. Nelle materie di cui al comma precedente il Presidente agisce dopo aver
sentito il parere degli Assessori.
Art. 6
Presidente
Il Presidente:
a) rappresenta l'Ufficio in ogni sede;
b) convoca e presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio;
c) indirizza, attraverso il Direttore Generale, l'attività
dei servizi;
d) promuove, con l'ausilio del Direttore Generale, l'uniforme
osservanza delle normativa e l'unità di indirizzo nella gestione del
personale delle singole Amministrazioni;
e) presenta alle Autorità competenti le proposte dell'Ufficio
in materia di normativa del lavoro;
f) dispone la notifica alle parti interessate delle deliberazioni
degli organismi collegiali e rende noti, ove ne sia richiesto, i provvedimenti
delle superiori Autorità in materia di lavoro.
Art. 7
Consiglio
1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente, è composto dai due
Assessori, da un altro esperto nominato dal Cardinale Segretario di Stato, da un
rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, uno
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, uno della Tipografia
Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano», uno della Radio Vaticana,
uno della Fabbrica di S. Pietro, uno del Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano, e da sette membri del personale di cui uno ecclesiastico, un
religioso, una religiosa, e quattro laici, nominati dal Cardinale Segretario di
Stato, previa consultazione del personale.
2. In caso di cessazione o decadenza, anche per assenza ingiustificata a tre
sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la
nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione dei componenti il
Consiglio, per il periodo di tempo rimanente del mandato.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Le procedure di designazione
devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.
4. Il Consiglio deve essere convocato almeno quattro volte l'anno ed ogni
volta che la Presidenza lo giudica necessario o che nove componenti del
Consiglio lo richiedono.
5. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente
l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
6. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include
anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno sei componenti.
7. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti
spetta al Presidente la decisione finale.
8. I verbali di tutte le sedute devono essere trasmessi al Cardinale
Segretario di Stato.
9. Il Consiglio è organo di consulenza e di elaborazione delle
proposte normative in materia di lavoro e può essere investito delle
funzioni di conciliazione delle controversie a norma dell'Art. 10, 6°
comma.
10. La Presidenza tiene informato il Consiglio, e ne promuove il parere,
sullo stato dei problemi e delle iniziative nelle materie di cui all'Art. 3.
Art. 8
Commissioni speciali
1. Il Consiglio può affidare la disamina di determinati problemi a
speciali Commissioni referenti, delle quali possono essere chiamati a far parte
rappresentanti delle Amministrazioni e del personale, nonché esperti
esterni.
2. Le Commissioni devono riferire nel termine fissato dal Consiglio,
formulando, ove ne siano in grado, proposte su cui il Consiglio delibera.
3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente che ne
stabilisce le modalità di lavoro.
Art. 9
Direzione Generale e rispettivi Servizi
1. Il Direttore Generale è nominato dal Santo Padre.
2. Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere
rinnovato.
3. Il Direttore Generale:
a) coadiuva il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio ed
esprime il suo parere sulle assunzioni e sulle nomine del medesimo;
b) partecipa con voto consultivo e funzioni di segretario alle
adunanze del Consiglio e della Presidenza;
c) collabora strettamente con il Presidente nella programmazione
delle adunanze del Consiglio e della Presidenza e nella preparazione dei
provvedimenti, di cui cura l'esecuzione;
d) assicura il collegamento tra l'Ufficio e le Amministrazioni;
e) tiene i rapporti con le rappresentanze del personale;
f) in materia di lavoro cura lo studio e l'istruttoria delle
proposte di evoluzione delle normative e dei programmi di formazione del
personale;
g) promuove la attuazione, secondo le direttive della Presidenza ed
in collaborazione con le singole Amministrazioni, delle politiche di formazione
e mobilità del personale.
Art. 10
Controversie
1. Le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione
della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, entro l'ambito
della competenza definita dall'Art. 2 del presente Statuto, troveranno soluzione
attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita
conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e
arbitrato.
2. Qualora i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni lo prevedano con
specifiche norme, il dipendente, prima di avvalersi dei mezzi di cui al
precedente comma, dovrà, sotto pena di inammissibilità della
propria istanza, esperire in tutti i suoi gradi il ricorso interno.
3. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia
leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Santo
Padre o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza
entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza,
dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui
al comma successivo.
Il medesimo termine di trenta giorni è stabilito per la presentazione
dell'istanza conseguente all'esito del ricorso di cui al comma precedente.
4.Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto
dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro 90
giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.
5.L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, del provvedimento
impugnato e gli ulteriori elementi che il ricorrente ritenga di addurre a
sostegno delle sue ragioni.
6.L'istanza è presentata al Direttore Generale, il quale ove non ne
rilevi la inammissibilità per difetto dei presupposti su indicati,
convoca le parti dinanzi a sé per il tentativo di conciliazione, avendo
cura di rimettere all'Amministrazione copia della istanza e degli eventuali
documenti ad essa allegati.
Il Direttore Generale può, con l'autorizzazione del Presidente,
rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.
Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere
proposto reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, allo stesso Direttore
Generale.
In caso di conferma del provvedimento può essere proposto ricorso, a
norma dell'Art.11, 3° comma, al Collegio di conciliazione e arbitrato il
quale entro trenta giorni dalla data di presentazione si pronuncia in camera di
consiglio a norma dell'Art. 11, sentite le parti, sulla ammissibilità
dell'istanza, rinviando, se del caso, al Direttore Generale per il tentativo di
conciliazione.
7.Colui che ha proposto l'istanza deve comparire di persona e può
farsi assistere da persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della
propria Amministrazione o di altra Amministrazione.
L'Amministrazione deve essere rappresentata da un proprio Addetto
autorizzato a conciliare.
8.Il procedimento di conciliazione deve essere definito entro 90 giorni
dalla data di presentazione della istanza se esperito di fronte al Direttore
Generale; entro 180 giorni invece se rimesso al Consiglio.
Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più
della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con
provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore Generale o del
Presidente.
9. Del tentativo di conciliazione il Direttore Generale dovrà
redigere verbale.
In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.
In difetto di conciliazione il Direttore Generale ricorda nel verbale alle
parti che hanno facoltà di proporre ricorso ai sensi del successivo
Art.11; la mancata comparizione dell'Amministrazione equivarrà ad esito
negativo del tentativo di conciliazione e se ne darà atto nel relativo
verbale.
10.Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di
cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.
11. Sono escluse dalla istanza e dal ricorso le materie di competenza della
Autorità giudiziaria e delle Commissioni Disciplinari previste nei
Regolamenti Generali.
Art. 11
Collegio di conciliazione e arbitrato
1. Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da persone
qualificate per preparazione giuridica, prudenza ed equanimità, nominate
dal Cardinale Segretario di Stato cui spetta la scelta del Presidente.
2. I Membri del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere
confermati.
3. Il Collegio è investito della controversia a seguito di ricorso,
da presentarsi al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data del verbale di
non riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza dei termini di cui
all'Art. 10, 8° comma.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione
delle parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la
specificazione dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto della
domanda, l'indicazione delle prove su cui questa si fonda.
Il ricorso è trasmesso immediatamente al Collegio a cura del
Direttore Generale insieme ai documenti ad esso allegati ed agli atti del
procedimento del tentativo di conciliazione.
4. Il Collegio decide con un numero invariabile di tre Membri.
Il Presidente semestralmente fissa il calendario delle udienze e la
composizione dei collegi delle medesime. Se all'udienza partecipano più
di tre Membri ciascuna decisione è deliberata dal Presidente, dal
componente designato dallo stesso Presidente come relatore e dal più
anziano in ordine di nomina degli altri componenti presenti.
In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal più
anziano, in ordine di nomina, dei Membri presenti.
A parità di data di nomina l'anzianità dei Membri del Collegio
è determinata dall'età.
5. Nella trattazione dei ricorsi ad esso sottoposti, il Collegio procede
secondo le norme seguenti:
a) Il Presidente del Collegio fissa l'udienza per la comparizione
delle parti e dispone la trasmissione del ricorso almeno 30 giorni prima
all'Amministrazione, che può presentare le sue deduzioni ed eventuali
prove fino a 10 giorni prima della stessa udienza;
b) per quanto lo consente la specifica natura non giudiziaria del
Collegio, sono ad esso applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice di
Procedura Civile Vaticano relative alla incompatibilità ed alla
ricusazione del giudice, alle ferie giudiziarie, ai mezzi di prova, alla
rappresentanza e difesa delle parti, alla forma della decisione, alla
revocazione e alla querela di nullità, nonché alle spese di
giudizio; la difesa delle parti può essere assunta esclusivamente dagli
iscritti all'Albo costituito a norma dell'annesso Regolamento (All. 1);
c) all'udienza il ricorrente deve comparire di persona e
l'Amministrazione deve essere rappresentata nei modi di cui all'Art. 10, 7°
comma; in caso di controversie collettive o plurime i ricorrenti devono
comparire attraverso una rappresentanza composta da non più di tre di
loro;
d) in udienza il Collegio tenta nuovamente la conciliazione, per la quale si
osserva l'Art. 10, 9° comma, e in caso di esito negativo procede
all'interrogatorio libero delle parti; il tentativo di conciliazione può
essere rinnovato in ogni momento fino alla pubblicazione della decisione;
e) nella stessa o, se necessario, in successiva udienza, il Collegio
ammette o dispone d'Ufficio gli eventuali mezzi di prova che possono essere
assunti anche da uno dei suoi Membri a ciò delegato;
f) una volta matura la causa, il Presidente invita le parti alla
discussione finale, riservando al Collegio la decisione che, salvo gravi motivi,
deve essere pronunciata entro 120 giorni dal ricorso;
g) il Collegio, con ordinanza motivata, risolve tutte le questioni
pregiudiziali o incidentali necessarie per decidere sulle domande avanzate nel
ricorso;
h) in caso di accoglimento del ricorso il Collegio annulla, in tutto
o in parte, il provvedimento impugnato e decide sui diritti soggettivi dedotti
in giudizio.
Art. 12
Ricorso per legittimità
1. Ferma restando la competenza del Collegio per quanto attiene alla
Procedura di revocazione e di querela di nullità (cfr. Art. 11, comma 5°
lett. b), contro le decisioni del Collegio medesimo può essere proposto
ricorso per legittimità:
a) sia per mancata osservanza o violazione delle norme essenziali
previste nel procedimento dinanzi all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica;
b) sia per violazione o falsa applicazione di leggi, disposizioni e
regolamenti vigenti circa la materia in oggetto.
2. Il ricorso deve essere proposto davanti alla Corte di Appello dello Stato
della Città del Vaticano.
3. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte decide con unica sentenza
anche sul merito: tale decisione non è soggetta ad impugnativa.
4. Il ricorso per legittimità è regolato dalle annesse Norme
(All. 2).
Adnexum I
ALBO DEGLI AVVOCATI PRESSO IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)
Art. 1
La difesa della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e
arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica può essere
assunta, oltre che dagli avvocati della Rota Romana che abbiano la laurea in
diritto civile, anche dagli iscritti allo speciale Albo istituito con la
presente normativa.
L'Albo degli avvocati è tenuto dal Segretario del Collegio di
conciliazione e arbitrato sotto la vigilanza del Presidente dell'ULSA.
Art. 2
Possono essere iscritti a tale Albo, i laureati in giurisprudenza aventi
esperienza forense e speciale competenza in materia di lavoro e che eccellano
per preparazione giuridica e probità di vita.
Art. 3
L'iscrizione all'Albo va richiesta con domanda diretta al Presidente
dell'ULSA corredata dei documenti che accertino le sopra descritte qualità,
con espressa dichiarazione che il richiedente è domiciliato a Roma.
Art. 4
L'iscrizione all'Albo è disposta dal Presidente dell'ULSA assunte
eventuali informazioni ed udito il parere del Presidente del Collegio di
conciliazione e arbitrato. L'iscrizione ha durata triennale e può essere
confermata di triennio in triennio fino al compimento del 75° anno di età.
Art. 5
Il Presidente dell'ULSA non è tenuto a motivare il diniego
dell'iscrizione e non è ammesso alcun ricorso contro tale provvedimento.
Art. 6
L'esercizio dell'attività di difesa da parte degli iscritti all'Albo è
subordinato al giuramento prestato nelle mani del Presidente dell'ULSA o di un
suo Delegato secondo la formula di cui all'allegato A.
Art. 7
Nell'esercizio della professione, gli iscritti all'Albo dovranno sempre
prestare ossequio ai precetti della legge naturale e cristiana, serbare il
segreto sulle questioni sottoposte al loro patrocinio, e rispettare i principi
della deontologia professionale.
Art. 8
I consulenti legali ed i responsabili degli uffici delle Amministrazioni
interessate ad una controversia possono difendere le rispettive Amministrazioni
dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA.
Art. 9
Ove qualcuno degli iscritti venisse meno ai sopra cennati doveri, il
Presidente dell'ULSA, anche a mezzo di un suo Delegato, espletata l'istruttoria
del caso, sentito l'interessato ed il Collegio di conciliazione e arbitrato,
dispone con proprio decreto, non soggetto a reclamo, la eventuale cancellazione
dall'Albo del predetto iscritto.
Adnexum A
Io........................................ iscritto all'Albo degli Avvocati
presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)
prometto e giuro
di essere fedele al regnante Sommo Pontefice e ai suoi legittimi successori;
di accettare e rispettare fermamente il Magistero della Chiesa circa la dottrina
e la morale cattolica; di adempiere con diligenza e abnegazione i miei doveri
professionali e di osservare rigorosamente il segreto di ufficio.
Così mi aiutino Dio e questi Santi Vangeli che tocco con le mie mani.
Firma
Io sottoscritto testifico che il prefato Signore, iscritto nell'Albo degli
Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), ha prestato
oggi giuramento, come sopra, nelle mie mani.
Nella sede dell'ULSA
Firma
Adnexum II
NORME CIRCA LA PROCEDURA DI RICORSO PER LEGITTIMITÀ CONTRO LE
DECISIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
Art. 1
Il ricorso per legittimità può essere presentato alla Corte di
Appello dello Stato della Città del Vaticano entro trenta giorni dalla
notifica alle parti della decisione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salva
diversa disposizione del Presidente della Corte, data su istanza di parte.
Art. 2
Il ricorso deve essere presentato simultaneamente alla Presidenza
dell'Ufficio del Lavoro e alla Cancelleria della Corte di Appello, con allegata
la decisione impugnata.
Il Presidente dell'Ufficio del Lavoro provvederà a trasmettere
immediatamente copia integrale degli atti del procedimento alla Corte di
Appello.
Art. 3
Il Presidente della Corte di Appello provvederà sollecitamente a far
notificare il ricorso alla parte avversa, con invito a costituirsi presentando
scrittura di risposta entro trenta giorni.
Con lo stesso decreto, il Presidente stabilirà la composizione del
Collegio giudicante, indicando anche il relatore e assegnando i ricorsi, secondo
l'ordine del ruolo di causa, ai Giudici della Corte.
I ricorsi dovranno sempre essere definiti da collegi di tre giudici, fra i
quali possibilmente vi sarà un laico.
Art. 4
Nel procedimento del ricorso per legittimità, le parti dovranno
sempre essere rappresentate e difese da avvocati scelti fra coloro che sono
iscritti nell'albo degli abilitati a patrocinare dinanzi ai Tribunali dello
Stato della Città del Vaticano, oppure che sono iscritti nell'Albo degli
Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (cfr. Art. 11, 5°
comma, lett. b dello Statuto).
Il gratuito patrocinio potrà essere richiesto e concesso a norma
degli Art. 43 ss. del Codice di procedura civile dello Stato della Città
del Vaticano.
Art. 5
Trascorso il termine di cui all'Art. 3, con suo decreto il Presidente
provvederà a:
a) chiamare in causa il Promotore di Giustizia della Corte, chiedendone il
parere, da notificare immediatamente alle parti;
b) fissare l'udienza dibattimentale per la decisione sul ricorso;
c) invitare i difensori delle parti e il Promotore di Giustizia a depositare
le rispettive scritture di preparazione al dibattimento entro quindici giorni
avanti l'udienza stessa.
Art. 6
L'udienza dibattimentale dovrà tenersi possibilmente entro novanta
giorni dal deposito del ricorso in Cancelleria.
Essa si svolgerà dinanzi all'intero Collegio, con la partecipazione
del Promotore di Giustizia e l'intervento dei difensori delle parti.
Art. 7
L'udienza dibattimentale è ordinata:
1° alla lettura della relazione di causa fatta dal Giudice a ciò
designato;
2° alla esposizione e discussione delle ragioni di fatto e di diritto
dei difensori delle parti;
3° alla richiesta conclusiva del Promotore di Giustizia circa il merito
del ricorso.
In corso di udienza i Giudici potranno sollecitare chiarimenti sull'oggetto
della causa dal Promotore e dai difensori: è comunque facoltà di
questi l'intervento di replica.
Art. 8
Dichiarata chiusa l'udienza, il Presidente tratterrà la causa per la
decisione della Corte, ed immediatamente riunirà i congiudici in camera
di consiglio per deliberare sulla sentenza.
La sentenza, motivata in diritto e in fatto, dovrà essere depositata
dal Giudice designato all'estensione entro venti giorni dalla Udienza
dibattimentale.
A cura della Cancelleria si provvederà alla tempestiva notifica alle
parti in causa e al Promotore di Giustizia, con contestuale comunicazione alla
Presidenza dell'ULSA, della decisione con copia della sentenza.