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Bollettino N. 1 (periodo 1° marzo 1990 - 31 dicembre 1990)

Provvedimento del 5 maggio 1990, per il personale in servizio, con responsabilità dirigenziale o equiparata, di conglobamento con decorrenza 1-1-1990, dell'Aggiunta Speciale di Indicizzazione nella retribuzione di base

IL CARDINALE AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato

Tenuto conto del provvedimento del 2 Aprile 1985, punto 4 istitutivo dell'Aggiunta Speciale di Indicizzazione (ASI);

Visto il parere del Consiglio dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), in merito al conglobamento dell'ASI nelle retribuzioni di base del personale con responsabilità dirigenziale o equiparata, alla modifica dei criteri di determinazione dell'ASI e alla erogazione di una somma « una tantum », parere approvato con deliberazione unanime nella riunione del 22 Gennaio 1990, udito il rapporto dell'apposita Commissione Referente;

Vista la conforme proposta della Presidenza dell'ULSA, approvata con deliberazione unanime nella riunione del 23 Febbraio 1990;

Ritenuto necessario procedere al conglobamento dell'ASI nelle retribuzioni di base del personale con responsabilità dirigenziale o equiparata, alla modifica dei criteri per la determinazione dell'ASI al fine di meglio conservare nel tempo il potere di acquisto delle retribuzioni e procedere alla erogazione di una somma « una tantum » a parziale recupero del potere di acquisto delle retribuzioni;

Su proposta dell'Ufficio del Lavoro del 2 Marzo 1990

EMANA

le seguenti disposizioni per il personale in servizio con responsabilità dirigenziale o equiparata, appartenente alle diverse Amministrazioni della Santa Sede e al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

1. Con decorrenza 1.1.1990 l'aggiunta speciale di indicizzazione al 31.12.1989 viene conglobata nella retribuzione di base e conseguentemente le nuove tabelle retributive di base del personale con responsabilità dirigenziale o equiparata per 13 mensilità, sono le seguenti:

 

Retribuzione di base
all'l/0l/1985

ASI
31/12/1989

Nuova retribuzione di base
1/01/1990

1.950.000

406.065

2.356.065

1.900.000

397.210

2.297.210

1.850.000

388.355

2.238.355

1.800.000

379.500

2.179.500

1.750.000

370.645

2.120.645

1.189.556

271.390

1.460.946

 

2. Con decorrenza 1.1.1990 l'aggiunta speciale di indicizzazione che sarà determinata, ogni sei mesi, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Roma viene corrisposta con i seguenti criteri:
  

   a) applicazione del 70% del detto indice ISTAT su una fascia, uguale per tutti, delle prime L.

       250.000 della retribuzione di base;

 

   b) applicazione del 100% del detto indice ISTAT sulla quota residua della retribuzione di base;

   

   c) l'aggiunta speciale di indicizzazione viene corrisposta con decorrenza 1· Gennaio e 1° Luglio di

      ogni anno ed il suo calcolo assume a riferimento la variazione del predetto indice ISTAT del

      costo della vita del semestre precedente;

   

   d) l'aggiunta speciale di indicizzazione è tenuta separata dalla retribuzione di base; ha effetto ai fini

       della pensione e della liquidazione;

    

   e) il meccanismo di cui ai precedenti punti a), b), è pienamente operativo fino ad un tetto annuo 

       massimo di inflazione del 7%; al di sopra di tale tetto il meccanismo continuerà ad operare nel

       limite prestabilito del 7% annuo per il tempo necessario alla sua ristrutturazione;

   

   f) ogni due anni si esaminerà se l'aggiunta speciale di indicizzazione debba essere conglobata nelle

       retribuzioni di base.

3. A parziale recupero della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni di base nel periodo 1985 - 1989 ad ogni dipendente in servizio con responsabilità dirigenziale o equiparata verrà erogata, con lo stipendio del mese di Agosto 1990, una somma forfettaria « una tantum » da determinarsi quale sommatoria dei prodotti risultanti dai parametri di cui alla tabella seguente, moltiplicati per il numero degli anni di permanenza, nel periodo 1985 - 1989, nelle singole retribuzioni di base: per i dipendenti assunti dopo l'1.1.1985 la frazione d'anno superiore a 6 mesi sarà considerata come anno intero; nel caso di variazione di livello intrannuale si farà riferimento alla retribuzione di base di maggior permanenza nell'anno ed in caso di parità alla retribuzione di base superiore.

 

Retribuzione
di base

Parametro
Lire/Anno

1.950.000

331.000

1.900.000

318.000

1.850.000

306.000

1.800.000

293.000

1.750.000

280.000

1.189.556

139.000

4. Con lo stipendio del mese di Agosto 1990 verrà erogato il conguaglio delle retribuzioni conseguente alla emanazione della presente normativa decorrente dal 1° Gennaio 1990.

5. Si conferma, fino alla revisione dell'attuale regolamento pensionistico, la normativa di indicizzazione delle pensioni emanate con Foglio Prot. 143.255/A del 2 Aprile 1985.

Città del Vaticano, 5 Maggio 1990

+ AGOSTINO Card. CASAROLI

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