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Bollettino N. 1 (periodo 1° marzo 1990 - 31 dicembre 1990)

Norme di attuazione degli Articoli 10 e 11 dello Statuto

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)

sentiti gli Assessori;
sentito il Collegio di conciliazione e arbitrato;

APPROVA

le seguenti

NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 E 11
DELLO STATUTO
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)

Art. 1

L'impugnativa prevista dall'art. 10 sub 2 si propone con ricorso il quale deve contenere:

a) il nome, il cognome, nonché il domicilio eletto dal ricorrente nella Città del Vaticano ai fini

    delle notifiche degli atti a lui diretti. Qualora il ricorrente non abbia nella Città del Vaticano

    abitazione od ufficio, deve nominare un mandatario ivi abitante o avente ufficio per ricevere

    le notificazioni;

b) la determinazione dell'oggetto della domanda e la precisa indicazione del provvedimento

    impugnato;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda l'impugnativa con le relative

    conclusioni, l'indicazione dell'Amministrazione convenuta, nonché dello specifico ufficio a

    cui  il ricorrente è addetto;

d) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed in

    particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. Di questi ultimi va redatto un

    indice firmato in chiusura dalla parte.

Art. 2

Se il ricorso è proposto contro il silenzio-rigetto della domanda proposta all'Amministrazione, il ricorrente deve dare la prova della data di ricevimento della sua domanda da parte della predetta Amministrazione.

Art. 3

Il ricorso, di cui copia deve essere notificata dal ricorrente alla Amministrazione convenuta, o è presentato direttamente nella Segreteria dell'ULSA o viene inviato a mezzo posta. Se presentato direttamente, il ricorso, a cura di detta Segreteria, va annotato nell'apposito Registro Generale. Ai fini della verifica della tempestività del ricorso, inviato per posta, va tenuta presente la data risultante dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Successivamente all'iscrizione del ricorso nel registro predetto il Direttore Generale convocherà le parti dinanzi a sé per il prescritto tentativo di conciliazione.

Art. 4

Nel caso che il ricorrente, che deve in ogni caso comparire personalmente, voglia farsi assistere da altra persona, questa deve essere scelta nell'ambito degli organismi vaticani indicati all'articolo 2 dello Statuto dell'ULSA. A sua volta l'Amministrazione convenuta, ricevuta la copia del ricorso, dovrà comunicare al Direttore Generale, almeno 5 giorni prima della data da costui fissata per il predetto tentativo, il nome del suo delegato dichiarando espressamente che lo stesso è munito dei poteri per conciliare la vertenza.

I poteri per la conciliazione devono essere conferiti dal soggetto o dai soggetti competenti; in caso di competenza concorrente la procura deve essere conferita congiuntamente dai soggetti stessi.

Art. 5

Nel caso di controversia collettiva o plurima il Direttore Generale deve sempre informarne il Presidente dell'ULSA e, con la sua autorizzazione, può rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.

Sono controversie collettive quelle riferibili ad un interesse di una intera categoria di dipendenti.

Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione giuridica o alle medesime richieste prospettate da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti.

Art. 6

Il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso, è perentorio. Detto termine decorre dalla data di ricevimento del ricorso stesso da parte del Direttore Generale.

Art. 7

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Direttore Generale il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale, che costituisce titolo esecutivo, resta depositato nella Segreteria dell'ULSA e le parti possono estrarne copia autentica.

Art. 8

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale in cui si dà atto della mancata conciliazione e si indicano i motivi di dissenso delle parti, osservando la normativa di cui al precedente articolo 7.

Art. 9

Trascorsi 20 giorni dalla data di formazione del verbale negativo senza che la parte abbia proposto al Direttore Generale istanza di trasmissione degli atti al Collegio di conciliazione e arbitrato, lo stesso Direttore Generale con suo provvedimento dà atto di ciò e dichiara chiusa la controversia per inattività della parte.

Se invece la parte ha presentato nel termine dei predetti 20 giorni l'istanza per adire il Collegio di conciliazione e arbitrato, il verbale di mancata conciliazione, unitamente agli atti e documenti esibiti, viene trasmesso dal Direttore Generale al predetto Collegio.

Art. 10

L'istanza introduttiva della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato da presentarsi al Direttore Generale nei termini fissati dall'art. 11 sub 4 dello Statuto dell'ULSA, ha lo scopo di sollecitare l'esame della (o delle) questioni negli stessi termini già prospettati al Direttore Generale ai fini del tentativo di conciliazione. Alla istanza predetta va allegata copia del ricorso originario. Nella stessa istanza deve essere indicato il domicilio eletto dal ricorrente nella Città del Vaticano, osservando la normativa di cui all'articolo 1, ai fini delle notifiche degli atti che lo riguardano. Detta istanza o è presentata direttamente nella Segreteria dell'ULSA, o viene inviata a mezzo posta. In tale ultima ipotesi, ai fini della verifica della tempestività della sua presentazione, va tenuta presente la data risultante dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Art. 11

A cura della Segreteria dell'ULSA l'istanza va annotata nell'apposito Registro Generale.

Art. 12

Eseguita la formalità di cui innanzi, l'istanza viene subito inoltrata al Presidente del Collegio che, previa annotazione nel Registro Generale del Collegio stesso, fisserà l'udienza e disporrà la trasmissione di detta istanza e del ricorso all'Amministrazione. Tra la data fissata per l'udienza e quella di trasmissione dell'istanza e del ricorso devono intercorrere almeno 30 giorni.

Art. 13

L'Amministrazione può presentare le sue deduzioni e le eventuali prove fino a 10 giorni prima dell'udienza. Le predette deduzioni con l'elenco dei documenti esibiti vanno depositate in cinque copie di cui una per i membri del Collegio, una per gli atti della controversia e una per la controparte.

Art. 14

Quest'ultima ha facoltà di rispondere per iscritto, depositando cinque copie delle sue controdeduzioni, non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 15

Nell'udienza fissata il Collegio tenta nuovamente la conciliazione.

Art. 16

Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11 comma 5 sub d il Collegio redige processo verbale osservando la normativa dell'art. 10 comma 9 e dell'art. 7 delle presenti norme di attuazione. I1 verbale ha efficacia di titolo esecutivo.

Art. 17

Se con l'istanza vengono dedotti motivi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso presentato a suo tempo al Direttore Generale, il Collegio riserva immediatamente la controversia in decisione al fine di deliberare le contestazioni relative alla predetta eccezione preliminare.

Art. 18

Se il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, il Collegio procede all'interrogatorio libero delle parti le cui risposte sono idonee a far sorgere presunzioni semplici. Il rifiuto a rendere detto interrogatorio costituisce comportamento valutabile dal Collegio ai fini della decisione.

Art. 19

Il Collegio può delegare uno dei suoi membri per l'assunzione dei mezzi di prova.

Art. 20

Nell'udienza di discussione le controversie vengono chiamate secondo l'ordine risultante dall'apposito ruolo su cui va presa anche breve nota delle conclusioni delle parti. Le parti possono presentare non oltre 7 giorni prima dell'udienza brevi memorie illustrative.

Nella discussione orale le parti non possono riferire quanto già esposto per iscritto ma debbono limitarsi ad illustrare in tempi ragionevolmente brevi (e comunque non oltre i dieci minuti) le questioni più importanti della causa se non hanno presentato memoria scritta e, in quest'ultimo caso, ad esporre le osservazioni in ordine a quanto affermato dalla controparte nella memoria scritta.

Art. 21

Se l'entità del numero dei ricorsi pendenti non consenta di rispettare il termine di 120 giorni dalla data della istanza di cui all'art. 4, il Collegio dispone una congrua proroga rendendone edotte le parti.

Analogamente sarà disposto nel caso di questioni comportanti particolare approfondimento, o di quello di giustificato impedimento di uno dei giudici, o ancora di necessità di reperire documenti o informazioni necessari alla decisione.

Art. 22

Le decisioni del Collegio devono portare l'intestazione « Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica - Collegio di conciliazione e arbitrato » seguita dalla composizione del Collegio stesso (Presidente e membri a latere), lo svolgimento del fatto, la motivazione in diritto, il dispositivo, la data della decisione stessa, le firme dei componenti il Collegio ed, infine, il bollo tondo così formato: al centro lo stemma apostolico; circonda lo stemma la dicitura « Collegio di conciliazione e arbitrato » a sua volta racchiusa dalle seguenti parole « Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica ».

Art. 23

Le decisioni del Collegio sono comunicate alle parti mediante raccomandata con A.R. spedita attraverso le Poste Vaticane.

Città del Vaticano, 8 Dicembre 1989

+ JAN P. SCHOTTE. C.I.C.M.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giò MARIA POLES

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