The Holy See
back up
Search
riga

Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)

N. CCXXXI - Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano.

[AAS Suppl. 66 (1995) 11-56]

3 maggio 1995

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- vista la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, 24 giugno 1969, n. LI;

- vista la lettera del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II al Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica, in data 20 novembre 1982;

- udito il parere degli organi consultivi dello Stato;

- sentito il parere dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica;

ha emanato il seguente

DECRETO

Art. 1. - È promulgato il Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. - Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano, promulgato con il decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 1° luglio 1969, N. LII, che è abrogato, tranne, fino a nuova disposizione, gli artt. 1-6 e successive modifiche.
E' altresì abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente Regolamento.

Art. 3. - Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 1995.

L'originale del presente decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, tre maggio millenovecentonovantacinque.

Rosalio José Card. Castillo Lara, Presidente
Alfonso Card. López Trujillo
Antonio Card. Innocenti
Jozef Card. Tomko
Andrzej Maria Card. Deskur

Gianni Danzi, Segretario


REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE
DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

Il presente Regolamento contiene le norme circa il rapporto di lavoro del personale dipendente dallo Stato della Città del Vaticano, sotto l'aspetto organizzativo, disciplinare ed economico.

Esso si applica, per quanto compatibile, anche al personale di ruolo dirigente, salvo quanto diversamente disposto nella normativa specifica che lo riguarda.

Art. 2

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano si caratterizza come particolare servizio ecclesiale e speciale collaborazione alla missione del Sommo Pontefice.

A questa peculiare natura si ispirano quindi anche gli aspetti giuridici e amministrativi dello stesso rapporto di lavoro.

Titolo II
Ordinamento del personale

Art. 3

I provvedimenti riguardanti l'assunzione e lo stato giuridico del personale, salva diversa disposizione, sono di competenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e sono comunicati per iscritto dal Delegato Speciale della medesima Pontificia Commissione.

Art. 4

Con il termine «personale» sono indicati, oltre i dipendenti di ruolo ed in prova, anche coloro che con forme diverse di contratto prestano la loro opera alle dirette dipendenze dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 5

Il personale di ruolo è inquadrato secondo le tabelle organiche, avuto riguardo alle mansioni da svolgere nelle diverse aree di lavoro e alle funzioni disposte nelle varie strutture dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 6

§ 1. Per il personale di ruolo dirigente sono previste tre categorie. Il restante personale di ruolo ed in prova è distribuito in dieci livelli, a ciascuno dei quali corrisponde una determinata funzione con relativa retribuzione.

§ 2. Ogni livello funzionale comprende una o più figure professionali determinate in base alle mansioni da svolgere, indicate in apposito Mansionario, avuto riguardo ai requisiti culturali, al grado di responsabilità e alla sfera di autonomia che esse comportano.

§ 3. Le dotazioni organiche del personale di ruolo sono stabilite, per ciascuna categoria del personale dirigente e per ciascun livello funzionale, nelle relative tabelle, e sono soggette a revisione a giudizio della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Titolo III
Stato giuridico del personale

Capo I: Assunzioni

Art. 7

§ 1. Il Segretario Generale, i Direttori, i Vice-Direttori ed equiparati sono di nomina pontificia.

§ 2. Gli atti relativi alle nomine pontificie sono di competenza della Segreteria di Stato.

Art. 8

§ 1. Il personale chiamato al servizio dello Stato della Città del Vaticano è scelto tra candidati di sicura onestà, solidi principi morali e religiosi e comprovata competenza professionale.

§ 2. Nelle assunzioni del personale si tiene in particolare considerazione l'impegno nella comunità ecclesiale.

§ 3. È vietata l'assunzione nello stesso Ufficio o Servizio di consanguinei fino al quarto grado o di affini di primo e secondo grado, secondo il computo canonico.

Art. 9

§ 1. Per l'assunzione si richiede:

professione della fede cattolica e vita secondo i suoi principi;

2° buona condotta morale e civile;

3° idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere;

4° età non inferiore ad anni ventuno e non superiore a trentacinque;

5° titolo di studio previsto;

6° assolvimento degli obblighi di leva o esenzione dagli stessi;

7° per i chierici, assenso del proprio Ordinario; per gli appartenenti agli istituti di vita

     religiosa e alle società di vita apostolica, quello dei rispettivi Superiori.

§ 2. Possono essere previsti altri requisiti in relazione a specifiche esigenze.

§ 3. Per mansioni richiedenti particolare preparazione professionale o responsabilità, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano può disporre l'assunzione di persone anche oltre il limite regolamentare di età, sempre che sia garantita la dovuta copertura previdenziale e assistenziale.

Art. 10

§ 1. In ordine all'assunzione devono essere esibiti i seguenti documenti:

1° certificati di nascita, di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia;

2° certificato di battesimo e confermazione; per i laici coniugati, quello di matrimonio

     canonico;

3° certificato comprovante il titolo di studio richiesto;

4° per coloro che sono soggetti al servizio di leva, congedo militare illimitato o attestato

    di esonero;

5° certificato penale generale e certificato dei carichi pendenti rilasciati in data non

     anteriore a tre mesi;

6° per i chierici e per gli appartenenti agli istituti di vita religiosa e alle società di vita

    apostolica, attestazione scritta dell'assenso di cui all'art. 9 § 1, n. 7°.

§ 2. Può essere disposto ogni altro accertamento ritenuto opportuno in ordine ai requisiti di cui all'art. 9 §§ 1-2.

Art. 11

§ 1. I titoli di studio richiesti sono i seguenti:

a) per le qualifiche corrispondenti ai livelli VIII, IX e X: laurea o diploma universitario ottenuto dopo almeno quattro anni di studio, o titolo equipollente, in discipline attinenti la qualifica da ricoprire;

b) per le qualifiche corrispondenti ai livelli VI e VII: diploma di istruzione secondaria superiore, o titolo equipollente;

c) per le restanti qualifiche: diploma di istruzione secondaria inferiore, o titolo equipollente.

§ 2. Nei casi determinati dalla legge o da disposizioni della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano è richiesto il possesso di specifiche abilitazioni professionali.

§ 3. La esigenza di titoli di studio e professionali specifici, di eventuali titoli di specializzazione nonché della conoscenza di lingue straniere, dovrà essere previamente fatta conoscere agli interessati.

§ 4. I titoli di studio debbono essere rilasciati da scuole o università legalmente riconosciute.

§ 5. La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano determina, ove occorra, l'equipollenza dei titoli di studio di cui al presente articolo.

§ 6. Il titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nei livelli funzionali per i quali esso è richiesto.

§ 7. La comprovata perizia professionale può supplire, a giudizio della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, al possesso del titolo richiesto, a meno che la natura del servizio o disposizioni di legge non richiedano espressamente il possesso di specifici titoli.

Art. 12

§ 1. L'assunzione del personale deve essere preceduta dall'accertamento dell'idoneità professionale in relazione alle mansioni da svolgere.

§ 2. L'accertamento dell'idoneità professionale risulta dalla valutazione dei titoli e, ove occorra, da prove selettive.

§ 3. Per la partecipazione alle prove previste saranno prese in considerazione solo le domande di coloro che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti all'art. 9 §§ 1-2.

§ 4. Il candidato, all'atto della presentazione della domanda, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di possedere i requisiti necessari, elencandoli dettagliatamente.

§ 5. La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano determina le procedure di assunzione e designa, ove occorra, gli esaminatori, scelti anche, se necessario, tra persone esterne di qualificata competenza.

§ 6. L'elenco degli aspiranti, dei quali sia stata accertata l'idoneità professionale, è inviato alla Commissione per il personale, la quale, dopo attenta valutazione, trasmette le sue conclusioni alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano per la scelta definitiva dei candidati.

§ 7. Nel caso di chiamata mediante valutazione dei titoli, saranno previamente stabilite le modalità per la ricerca e la scelta dei candidati. La documentazione prodotta dai singoli sarà esaminata dalla Commissione per il personale, la quale esprimerà un motivato giudizio, che trasmetterà, con i relativi atti, alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

§ 8. La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano può procedere all'assunzione diretta di persone la cui idoneità consti ad essa in modo certo.

§ 9. 1° Prima di ogni assunzione si provvederà - nel modo ritenuto più opportuno - ad accertare l'idoneità morale e religiosa del candidato.

       2° La Direzione dei Servizi Sanitari accerterà l'idoneità fisica e psichica del candidato, sia generale sia specifica per le mansioni da svolgere.

Art. 13

§ 1. I candidati sono assunti in prova per un periodo di almeno un anno, non prorogabile oltre un biennio.

§ 2. Durante il periodo di prova, il dipendente, a meno che non sia destinato al 1° livello, è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello previsto dall'art. 14 § 1.

§ 3. All'atto dell'assunzione in prova, il dipendente è tenuto ad assumere l'impegno morale, secondo la formula della promessa di cui in allegato, dinanzi al proprio Direttore.

§ 4. Durante il periodo di prova, il dipendente è tenuto a studiare il presente Regolamento e le altre norme che lo riguardano, in modo da acquisirne un'adeguata conoscenza, e, comunque, è tenuto all'osservanza dei doveri del personale di cui agli artt. 16-20.

§ 5. Durante il periodo di prova, il dipendente fruisce dei trattamenti previdenziale e assistenziale previsti.

§ 6. Il Direttore, in base alle informazioni del Superiore immediato del dipendente in prova, dovrà inviare trimestralmente alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano una circostanziata valutazione sulla condotta e sul rendimento professionale.

§ 7. Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

§ 8. L'assenza per causa di malattia o infortunio, inferiore a quaranta giorni, non interrompe il periodo di prova, né lo interrompe, anche se superiore a quaranta giorni, quando la malattia o l'infortunio dipendono da cause di servizio.

§ 9. Il dipendente ritenuto non idoneo può essere dimesso durante il periodo di prova, con provvedimento insindacabile della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, sulla base del rapporto del Direttore.

§ 10. Al termine del periodo di prova, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, esaminata la valutazione del Direttore, delibera con provvedimento insindacabile l'immissione o la non immissione in ruolo del candidato.

§ 11. Al dipendente dimesso durante o al termine del periodo di prova spetta la liquidazione secondo le disposizioni vigenti.

Art. 14

§ 1. Il dipendente che, superato il periodo di prova, viene ritenuto idoneo, è immesso in ruolo con provvedimento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione del livello funzionale e retributivo e della relativa figura professionale.

§ 2. All'atto dell'immissione in ruolo, il dipendente è tenuto ad assumere l'impegno morale, secondo la formula della promessa di cui in allegato, dinanzi al Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e al Segretario Generale.

§ 3. Al dipendente, dall'atto dell'immissione in ruolo, competono i trattamenti previdenziale e assistenziale previsti.

Art. 15

Il dipendente che, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data indicata nella lettera d'assunzione, decade dalla nomina.

Capo II: Doveri del personale

Art. 16

§ 1. I dipendenti hanno il dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza e senso di responsabilità, in spirito di fedeltà alla Sede Apostolica, di solidarietà tra di essi e di disponibilità a prestare la propria opera, dovunque sia necessario.

§ 2. I dipendenti devono osservare le prescrizioni regolamentari che li riguardano, conformarsi alle direttive dei Superiori ed eseguire gli ordini legittimamente impartiti, pronti anche, in caso di necessità, a collaborare in compiti non attinenti alle proprie funzioni ed a supplire i colleghi assenti.

§ 3. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, fornire a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro.

§ 4. I dipendenti sono tenuti, anche nella vita privata, a professare la fede cattolica, a comportarsi secondo i suoi principi e a tenere una esemplare condotta morale e civile.

§ 5. I dipendenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio del Personale le variazioni concernenti la composizione della propria famiglia e a mantenere aggiornati i dati di reperibilità informando tempestivamente circa eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio.

Art. 17

§ 1. Il responsabile immediato è tenuto ad informare semestralmente per iscritto il Direttore sul comportamento, la professionalità e il rendimento di ciascun dipendente.

§ 2. Di dette informazioni si conserverà nota presso ciascuna Direzione agli effetti della valutazione globale del dipendente, fermo restando quanto disposto all'art. 50.

§ 3. Nel caso in cui l'attività prestata dal dipendente nel corso del semestre sia stata di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il Direttore lo contesterà per iscritto all'interessato, fermo quanto disposto negli artt. 50 e 53-60.

Art. 18

§ 1. Qualora il dipendente abbia ricevuto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al Superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni.

§ 2. Se l'ordine è confermato per iscritto, il dipendente ha il dovere di eseguirlo, tranne che l'atto sia contrario alla morale o sia vietato dalla legge.

Art. 19

È vietato ai dipendenti:

esercitare qualsiasi attività o professione che possa essere di impedimento, o in qualche modo recare pregiudizio, anche solo parzialmente, al regolare svolgimento del lavoro;

2° attendere ad occupazioni estranee al proprio ufficio o servizio durante l'orario di lavoro;

allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza permesso del Superiore competente;

4° usare indebitamente i timbri e la carta intestata d'ufficio;

5° usare gli strumenti informatici per scopi di natura privata;

6° asportare atti, documenti originali, fotocopie o altro materiale d'archivio, ovvero prendere appunti o fare copie per usi estranei all'ufficio e tenere fuori dall'ufficio note o appunti privati circa le questioni che si trattano negli uffici, o comunque utilizzare notizie e appunti d'ufficio per usi estranei ad esso;

7° percepire provvigioni o compensi in occasione dell'esecuzione di atti di ufficio;

8° perseguire direttamente, o indirettamente, interessi privati nello svolgimento dell'attività del proprio ufficio;

aderire a istituzioni o associazioni, i cui scopi non siano compatibili con la dottrina e la disciplina della Chiesa;

10° svolgere attività o prendere parte a manifestazioni che non siano confacenti al carattere di collaboratore della Sede Apostolica.

Art. 20

§ 1. Il dipendente è tenuto a risarcire i danni derivanti da inadempienza dolosa o colposa dei suoi doveri d'ufficio.

§ 2. Il dipendente non è tenuto a risarcire i danni quando abbia agito per ordine superiore, che era obbligato ad eseguire a norma dell'art. 18.

§ 3. L'Amministrazione ha facoltà di rivalsa nei confronti del dipendente qualora abbia provveduto essa stessa al risarcimento dei danni.

§ 4. L'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici può essere esercitata solo per danni arrecati per dolo o per colpa grave.

§ 5. I danni sono accertati con apposita perizia.

Capo III: Orario e turni di lavoro - Straordinari - Riposi settimanali e festivi

Art. 21

L'orario di lavoro ordinario è stabilito in trentasei ore settimanali, distribuite in sei o cinque giorni e, nella stessa giornata, nelle ore più consone alle esigenze del servizio nonché, ove occorra, secondo appositi turni, salvo particolari disposizioni per il personale addetto a determinati servizi.

Art. 22

§ 1. In casi particolari per esigenze di servizio può essere autorizzata l'assunzione di dipendenti a tempo parziale.

§ 2. L'autorizzazione è data dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano cui è sottoposta la proposta motivata della Direzione interessata.

§ 3. Il trattamento economico spettante al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilito con riferimento a quello del personale di pari livello funzionale a tempo pieno, secondo criteri di proporzionalità, per tutte le voci retributive, riferiti all'orario di servizio prestato, ed è soggetto alle ritenute relative ai trattamenti previdenziale ed assistenziale previsti.

Art. 23

§ 1. L'orario di lavoro dev'essere rigorosamente osservato. Per inosservanze occasionali è applicata una ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio.

§ 2. Nei confronti del dipendente che, senza giustificato motivo, non osservi ripetutamente l'orario di lavoro, oltre alla ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio, si procede in via disciplinare a norma degli artt. 51-68.

§ 3. Per esigenze di servizio possono essere stabiliti, con l'approvazione della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, orari di lavoro flessibili.

Art. 24

§ 1. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale.

§ 2. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere limitato ai casi di effettiva necessità ed autorizzato dal Direttore, con il consenso del Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 25

Al dipendente inviato temporaneamente in missione fuori sede è corrisposto un compenso costituito dal rimborso delle spese documentate di vitto e alloggio e da una indennità di trasferta giornaliera onnicomprensiva. La misura dell'indennità, i criteri e le modalità di attribuzione sono disposti dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 26

§ 1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che coincide normalmente con la domenica.

§ 2. I dipendenti che, per inderogabili esigenze di servizio, debbano prestare la propria opera nel giorno di domenica, hanno diritto al riposo settimanale in un giorno feriale della stessa settimana o di quella immediatamente successiva.

Si dovrà comunque garantire nei giorni di domenica e negli altri giorni di precetto la possibilità di assolvere al dovere di partecipare alla Santa Messa.

Art. 27

Oltre alle domeniche, e alle altre feste di precetto secondo il canone 1246 del Codice di Diritto Canonico, saranno giorni di vacanza anche:

1) l'anniversario della elezione del Sommo Pontefice;

2) l'onomastico del Sommo Pontefice;

3) l'anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano;

4) la memoria liturgica di S. Giuseppe artigiano;

5) i tre ultimi giorni della Settimana santa;

6) il lunedì e il martedì di Pasqua;

7) la vigilia e il giorno successivo alla Assunzione di Maria Santissima;

8) la Commemorazione dei fedeli defunti;

9) la vigilia e i due giorni successivi al Santo Natale;

10) l'ultimo giorno dell'anno.

Capo IV: Assunzioni a contratto - Convenzioni - Volontariato

Art. 28

§ 1. In relazione a particolari esigenze, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano può autorizzare il ricorso alla collaborazione di altre persone aventi preparazione professionale adeguata alle mansioni da svolgere, sempre che sia garantita la dovuta copertura previdenziale e assistenziale.

§ 2. Il personale da utilizzare viene assunto con contratto a termine, che può essere rinnovato indefinitamente quando il dipendente per qualche impedimento non può essere assunto in ruolo; altrimenti il contratto non potrà superare complessivamente quattro anni.

§ 3. I contratti di cui ai paragrafi precedenti non danno titolo all'immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

§ 4. La retribuzione del personale a contratto è determinata nella misura corrispondente al livello richiesto dai compiti affidati.
La retribuzione è soggetta alle ritenute per il trattamento previdenziale e assistenziale, con diritto all'indennità di fine rapporto.

§ 5. Le persone assunte a contratto sono tenute ai doveri di cui agli artt. 16 e 18-20.

§ 6. Altre eventuali clausole potranno essere apposte dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 29

§ 1. Per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito dello Stato della Città del Vaticano, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano può autorizzare il conferimento di incarichi professionali a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o altre prestazioni specifiche.

§ 2. Il compenso dovrà essere definito forfettariamente nel contratto col quale si conferisce l'incarico professionale.

Art. 30

§ 1. Fermo restando quanto disposto all'art. 9, persone di età non superiore a trent'anni possono essere assunte con contratto di formazione e lavoro della durata massima di ventiquattro mesi non rinnovabile.

§ 2. I tempi, le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro e le cause di risoluzione del rapporto sono stabiliti mediante progetti predisposti dalle Direzioni competenti.

§ 3. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione di questo rapporto in rapporto di ruolo.

§ 4. Durante il rapporto si effettueranno periodiche valutazioni e al termine del medesimo si attesteranno con apposito certificato l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.

§ 5. Coloro che abbiano svolto, con esito positivo, attività di formazione e lavoro possono, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti in ruolo al di fuori delle procedure ordinarie in mansioni corrispondenti alla qualifica conseguita.

§ 6. La retribuzione dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro è pari al 75% di quella spettante ai dipendenti in ruolo della corrispondente qualifica ed è soggetta alle ritenute per il trattamento previdenziale ed assistenziale; ai medesimi spetta anche il trattamento di fine rapporto.

Art. 31

Per determinati servizi possono essere stipulate convenzioni con Istituti di vita religiosa o Società di vita apostolica, che prevedano la collaborazione di un congruo numero di appartenenti ai medesimi.

Art. 32

§ 1. È riservata alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano la stipula di appositi accordi o contratti d'opera, per l'esecuzione di lavori che non possono essere realizzati con il personale dipendente.

§ 2. Tali contratti non sottostanno alla normativa prevista per gli altri rapporti di lavoro e sono sottoposti nella loro esecuzione e valutazione finale alla responsabilità delle Direzioni interessate.

Art. 33

§ 1. Con l'approvazione della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, può essere utilizzato, sia a livello di singoli che a livello di associazioni, personale che per un certo periodo di tempo desidera prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera per lo Stato della Città del Vaticano a norma della legge n. CLXXXVII del 22 maggio 1992 e delle altre specifiche disposizioni.

§ 2. Le persone che prestano la loro opera per lo Stato della Città del Vaticano devono avere i requisiti religiosi e morali richiesti al personale dipendente e sono tenute ai doveri di cui agli artt. 16, 18, 19, nn. 2°-10° e 20.

§ 3. Il periodo di tempo per il quale una persona si impegna a prestare la sua collaborazione, come il suo orario di lavoro, è determinato d'accordo con il Direttore competente.

§ 4. Il Direttore può mettere fine al servizio predetto, dandone tempestiva comunicazione alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e all'interessato. Quest'ultimo può fare altrettanto, informandone per tempo il Direttore.

§ 5. Le prestazioni, appunto perché volontarie, non comportano alcun onere remunerativo, previdenziale o pensionistico, per lo Stato della Città del Vaticano, tranne la eventuale copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

§ 6. Le associazioni di volontariato svolgono la loro attività a norma della legge di cui al § 1.

Capo V: Ferie - Permessi

Art. 34

§ 1. Il personale ha diritto alle ferie annuali retribuite nella misura di ventisei giorni lavorativi, secondo il calendario ufficiale della Sede Apostolica, anche nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia ripartito in meno di sei giorni.

§ 2. Le ferie si calcolano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai mesi di servizio prestato.

§ 3. Le ferie annuali non sono cumulabili con quelle non godute nell'anno solare precedente.

§ 4. Le tabelle per le ferie sono predisposte, con l'approvazione del Direttore, secondo turni che garantiscano il regolare funzionamento dei servizi.

§ 5. Le ferie annuali devono essere godute in uno o due periodi nel corso dell'anno, di norma dal 1 giugno al 30 settembre, a meno che esigenze di servizio richiedano una diversa distribuzione.

§ 6. Per esigenze di servizio e previa autorizzazione dell'Autorità competente, i giorni di ferie, fino ad un massimo di dieci giorni continuativi, possono essere fruiti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

§ 7. Al dipendente che lo richieda, debbono comunque essere garantiti almeno quindici giorni nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

§ 8. Al dipendente chiamato al servizio dello Stato della Città del Vaticano da paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione del periodo di ferie di tre giorni se ritorna al proprio paese europeo e di cinque giorni se ritorna al proprio paese extra-europeo.

§ 9. Il Direttore può concedere nel corso dell'anno, a richiesta del dipendente e senza pregiudizio delle esigenze del servizio, alcuni giorni di permesso da computarsi in conto ferie.

§ 10. Se, per esigenze di servizio, il dipendente non può godere delle ferie nel periodo prestabilito a norma del § 4, ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, dietro presentazione della documentazione dei pagamenti effettuati.

§ 11. In caso di richiamo in servizio prima del termine delle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del richiamo stesso, purché adeguatamente documentate.

Art. 35

§ 1. Al dipendente compete di diritto il permesso retribuito nelle seguenti occasioni:

- quindici giorni per il matrimonio;

- un giorno in occasione della nascita dei figli;

- cinque giorni, oltre alla durata dell'eventuale viaggio, per decesso di consanguinei ed

   affini in primo grado nella linea retta e in secondo grado nella linea collaterale, secondo

    il computo canonico;

- i giorni strettamente necessari per sostenere esami connessi con il proprio lavoro e

  debitamente autorizzati dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del

  Vaticano;

- sei giorni, se sacerdote o membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di

   vita apostolica, per il normale corso di esercizi spirituali.

§ 2. 1° In occasione di grave malattia, con pericolo di morte, di consanguinei ed affini in primo grado nella linea retta e in secondo grado nella linea collaterale secondo il computo canonico, si può concedere al dipendente un permesso retribuito di cinque giorni.

       2° Si può anche concedere un permesso retribuito per il tempo necessario alle donazioni di sangue.

§ 3. Per altri motivi privati possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare.

Capo VI: Assenza per malattia o per altro impedimento

Art. 36

§ 1. Nel caso di malattia o di altro impedimento imprevisto, il dipendente è tenuto ad informare, entro la prima ora dell'orario di servizio, il proprio Superiore diretto, indicando il luogo dove in qualsiasi momento egli possa essere reperito.
Dell'assenza deve darsi immediata comunicazione da parte della Direzione interessata all'Ufficio del Personale.

§ 2. In qualsiasi momento può essere disposto il controllo medico-fiscale tramite la Direzione dei Servizi Sanitari.

§ 3. In ogni caso il dipendente, al momento del rientro, deve giustificare, con adeguata documentazione, l'assenza dal servizio.

§ 4. Se la malattia si protrae oltre due giorni, il dipendente deve trasmettere al Superiore diretto, entro il terzo giorno, il relativo certificato medico nel quale dev'essere specificata la presumibile durata dell'infermità.

§ 5. I periodi di malattia superiori a dieci giorni, tra i quali non intercorra un periodo di almeno trenta giorni, si computano agli effetti di cui all'art. 38 §§ 3, 4 e 9.

§ 6. Durante l'assenza per malattia di cui ai paragrafi precedenti il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Qualora tuttavia si dimostrino insussistenti o insufficienti i motivi addotti per giustificare l'assenza, oppure il dipendente non sia stato reperito nel luogo indicato a norma del § 1, questa è ritenuta arbitraria, e il dipendente, oltre a perdere la retribuzione, è passibile di sanzioni disciplinari.

Capo VII: Aspettative

Art. 37

Il dipendente, con provvedimento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, può essere collocato in aspettativa per infermità, per maternità, per motivi personali o di famiglia, per servizio militare.

Art. 38

§ 1. L'aspettativa per infermità è disposta, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio nelle specifiche mansioni.

§ 2. L'infermità è accertata mediante visita medica collegiale da una Commissione nominata dal Direttore dei Servizi Sanitari.
Agli accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese relative.

§ 3. Il dipendente è collocato in aspettativa quando la prognosi della malattia sia superiore a quaranta giorni o quando, di fatto, la malattia si prolunghi oltre i quaranta giorni.

§ 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi.

§ 5. Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 7. Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio si applica la normativa prevista all'art. 43.

§ 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, agli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi.

§ 9. La durata complessiva dell'aspettativa e comunque delle assenze per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio.

Art. 39

§ 1. Scaduto il periodo massimo per l'aspettativa o comunque delle assenze per infermità, previsto dall'art. 38 §§ 4 e 9, il dipendente può essere dispensato dal servizio.

§ 2. Il provvedimento di dispensa dal servizio è inoltre adottato quando il dipendente è divenuto permanentemente inabile al servizio per infortunio o malattia, non dipendenti da causa di servizio, senza che sia necessario il previo collocamento in aspettativa.

§ 3. L'accertamento della non idoneità per infermità si effettua a norma dell'art. 38 § 2.

§ 4. La dispensa dal servizio è deliberata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, sentita la Commissione per il personale.

§ 5. Al dipendente dispensato dal servizio per infermità si applica il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 88.

Art. 40

§ 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposto, su richiesta dell'interessata, in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari.

§ 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto oppure, su domanda dell'interessata e previo parere favorevole della Direzione dei Servizi Sanitari, può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto.

§ 3. Dopo il parto, l'interessata dovrà inviare all'Ufficio del Personale il certificato di nascita del figlio.

§ 4. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 5. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 6. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica della Direzione dei Servizi Sanitari, viene concessa una riduzione d'orario di due ore giornaliere, fino al compimento di un anno di età del bambino.
L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo.

§ 7. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti paragrafi può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%. Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute, calcolate sull'intera retribuzione.

§ 8. Le disposizioni di cui ai §§ 6-7 si applicano anche alle madri adottive o affidatarie e, nei casi di decesso o grave infermità della madre, al padre.

Art. 41

§ 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda del dipendente interessato, per gravi ragioni debitamente accertate e previo parere favorevole del Direttore.

§ 2. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non è considerato lavorativo agli effetti del conteggio dei giorni di ferie.

§ 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, né oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo.

§ 4. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere sospesa o revocata per motivi di servizio con congruo preavviso.

Art. 42

Il trattamento del personale richiamato in servizio militare è disciplinato da disposizioni speciali.

Capo VIII: Infermità dipendente da cause di servizio

Art. 43

Nei casi di infortunio o malattia per causa di servizio si procederà secondo l'apposita normativa.

Capo IX: Disponibilità

Art. 44

§ 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto per soppressione dell'Ufficio o per riduzione dei posti nelle tabelle organiche, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione del dipendente presso altre Direzioni.

§ 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta al dipendente l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 3. Il tempo trascorso in disponibilità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 4. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento.

§ 5. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno.

§ 6. Il dipendente collocato in disponibilità incorre nella decadenza dall'impiego qualora, richiamato in servizio, non lo riassuma nel termine prefissatogli.

§ 7. Il dipendente collocato in disponibilità e richiamato in servizio anche con mansioni di livello inferiore mantiene di diritto il livello retributivo precedentemente goduto.

§ 8. Qualora, allo scadere di un anno, il dipendente collocato in disponibilità non sia stato richiamato in servizio, il rapporto di lavoro viene risolto e il dipendente è ammesso al trattamento di quiescenza a cui abbia diritto.

Capo X: Mobilità del personale - Trasferimenti -
Funzioni vicarie - Conferimenti di mansioni superiori

Art. 45

§ 1. Per esigenze di servizio o per giustificata richiesta del dipendente, accolta dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, egli può essere trasferito temporaneamente o definitivamente presso un altro Ufficio o Direzione.

§ 2. Per esigenze di servizio, sentito il dipendente, se ne può disporre il trasferimento ad altro Organismo della Sede Apostolica, previo accordo delle Autorità preposte agli Organismi interessati.

Art. 46

I responsabili degli Uffici, in caso di assenze o impedimenti, sono sostituiti dal dipendente di più alto livello e, in caso di parità, da chi abbia maggiore anzianità nel livello medesimo, salva diversa disposizione del Direttore.

Art. 47

§ 1. I posti che si rendono vacanti nell'organico possono essere ricoperti o mediante il passaggio di dipendenti da un livello funzionale inferiore o mediante il trasferimento da altro Ufficio o Direzione o da altro Organismo della Sede Apostolica o mediante una nuova assunzione.

§ 2. Il passaggio da un livello funzionale inferiore a quello immediatamente superiore nei limiti dei posti disponibili è disposto dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano mediante scelta tra i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti, tra cui il titolo di studio, la professionalità e l'attitudine ad assolvere le funzioni corrispondenti, accertati mediante valutazione oggettiva e specifica, eventualmente anche con prove selettive, su proposta del Direttore.

Art. 48

§ 1. In collegamento con l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, potranno essere organizzati corsi di formazione a contenuto teorico-pratico, per meglio qualificare il personale e renderlo più idoneo, anche in ordine ad un eventuale conferimento di livelli superiori.

§ 2. L'ammissione ai corsi è subordinata al rapporto favorevole del Direttore ed al possesso del titolo di studio previsto.

Art. 49

§ 1. Per oggettive esigenze di servizio la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano può conferire temporaneamente, con atto formale, a dipendenti le funzioni del livello immediatamente superiore.

§ 2. La supplenza non può superare in nessun caso due anni. Dopo i sei mesi, spetta ai dipendenti la retribuzione connessa a tali funzioni.

§ 3. Da tale conferimento non sorge alcun diritto all'attribuzione del livello superiore.

Art. 50

La documentazione attinente all'assunzione e ad ogni altra notizia, valutazione e provvedimento riguardanti i dipendenti sarà conservata presso l'Ufficio del Personale.

Titolo IV
Disciplina

Capo I: Sanzioni disciplinari

Art. 51

§ 1. I comportamenti contrari al presente Regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari, da applicarsi a norma degli articoli seguenti.

§ 2. La condotta del dipendente nella vita privata, se contrasta con i principi della fede e della morale cattolica o può recare pregiudizio alla dignità ed al decoro del servizio svolto per la Santa Sede ed all'immagine dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano, può dare luogo a procedimenti disciplinari.

§ 3. L'applicazione delle sanzioni disciplinari non esclude, per lo stesso fatto, l'irrogazione delle sanzioni canoniche o penali, né esime dalle responsabilità civili.

§ 4. Nel fascicolo personale del dipendente si conserva l'annotazione delle sanzioni disciplinari irrogate.

Art. 52

§ 1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai dipendenti sono:

a) l'ammonizione orale, con o senza ammenda pecuniaria;

b) la censura scritta, con o senza ammenda pecuniaria;

c) la riduzione temporanea della retribuzione;

d) la sospensione dal servizio;

e) il licenziamento.

§ 2. I richiami verbali o scritti che possono essere rivolti ai dipendenti, a titolo di esortazione o di rimprovero, non costituiscono sanzioni disciplinari, ma possono incidere sulla valutazione del dipendente.

Art. 53

L'ammonizione orale ha luogo:

a) per indisciplina o negligenza nel servizio;

b) per contegno scorretto o inurbano verso colleghi o dipendenti ovvero verso il

    pubblico;

c) per inosservanze ingiustificate dell'orario;

d) per infrazione ai divieti di cui all'art. 19, nn. 3-5;

e) per condotta disdicevole nella vita privata che possa recare pregiudizio al buon nome

   dello Stato della Città del Vaticano;

f) per violazione del segreto di ufficio che non sia dolosa e non abbia arrecato danni.

Art. 54

In caso di ricaduta nelle mancanze di cui all'art. 53, si può applicare anche un'ammenda pecuniaria non superiore alla retribuzione giornaliera.

Art. 55

§ 1. La censura, consistente in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, è inflitta nel caso di ricaduta nelle mancanze di cui all'art. 53, verificatasi nel periodo di un anno dall'ammonizione orale.

§ 2. In caso di mancanze di una certa gravità, può essere inflitta la censura scritta, anche se non preceduta dall'ammonizione orale.

§ 3. La censura può essere accompagnata da un'ammenda pecuniaria non superiore alla retribuzione di due giornate lavorative.

Art. 56

§ 1. La riduzione temporanea della retribuzione, permanendo l'obbligo di prestare la propria opera, è inflitta:

a) per infrazione ai divieti di cui all'art. 19, nn. 1°-2° e 6°-8°;

b) per gravi atti di indisciplina o di insubordinazione;

c) per assenza arbitraria e ingiustificata dal servizio da uno a cinque giorni;

d) per grave negligenza nel servizio;

e) per grave inosservanza dei doveri d'ufficio;

f) per uso illecito di beni dell'Amministrazione;

g) per contegno gravemente scorretto verso i Superiori, altri dipendenti o il pubblico;

h) per abuso di autorità o di fiducia;

i) per recidiva nei comportamenti di cui all'art. 53, dopo la censura inflitta a norma

   dell'art. 55.

§ 2. La riduzione temporanea della retribuzione mensile, con esclusione dell'assegno al nucleo familiare, non potrà essere inferiore ad un quinto né avere durata superiore a tre mesi.

Art. 57

§ 1. La sospensione consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione, al netto delle ritenute per i trattamenti previdenziale ed assistenziale, escluso l'assegno al nucleo familiare.
L'Amministrazione provvederà ad effettuare a totale suo carico i versamenti previsti per l'assistenza sanitaria.

§ 2. La durata della sospensione è commisurata alla gravità delle mancanze commesse e comunque non potrà essere superiore ai tre mesi, fermo quanto disposto agli artt. 69-71.

§ 3. La sospensione dal servizio è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni rivestano particolare

    gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per condotta riprovevole o per altra irregolarità nei rapporti privati, che rechino grave

    pregiudizio al decoro dell'ufficio;

d) per violazione del segreto di ufficio che sia dolosa o che abbia recato danno;

e) per comportamento che provochi interruzione o turbativa nella regolarità o nella

    continuità del servizio;

f) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

g) per condotta, anche fuori dell'ufficio, che sia in contrasto con il disposto dell'art. 9 §

    1, nn. 1°-2°;

h) per infrazione ai divieti di cui all'art. 19, nn. 9°-10°.

§ 4. Il periodo di sospensione non è computato ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 58

Al dipendente che incorra in una delle infrazioni disciplinari di cui agli artt. 55-57, e che sia stato già punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta una sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 59

Nei casi di recidiva non espressamente contemplati nei precedenti articoli, si può applicare una sanzione più grave di quella prevista per le singole infrazioni, non escluso il licenziamento.

Art. 60

Il licenziamento comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed è inflitto:

a) per gravi atti contrari alla dignità della persona e alla morale o che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà al servizio dello Stato della Città del Vaticano;

b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

c) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o di incitamento all'insubordinazione;

d) per istigazione agli atti di cui all'art. 57 § 3, lettera e);

e) per violazione dolosa del segreto d'ufficio o dei doveri d'ufficio con pregiudizio dello Stato della Città del Vaticano o di terzi;

f) per uso illecito o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o di altri beni dello Stato della Città del Vaticano;

g) per elementi, risultanti dagli atti di un procedimento giudiziario o disciplinare, che facciano ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nello Stato della Città del Vaticano;

h) per sentenza penale di condanna passata in giudicato o per sentenza definitiva a seguito di procedimento per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, emesse da qualsiasi Autorità civile o ecclesiastica, che rendano il dipendente indegno o immeritevole di prestare servizio allo Stato della Città del Vaticano. In questi casi non si richiede accertamento e valutazione dei fatti;

i) per la fattispecie di cui all'art. 59.

Capo II: Procedimento per l'applicazione

delle sanzioni disciplinari

Art. 61

L'ammonizione orale è inflitta dal Direttore; le altre sanzioni sono inflitte dal Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 62

§ 1. Il responsabile immediato del Servizio o il suo Superiore, qualora vengano a conoscenza di fatti passibili di sanzioni disciplinari, devono compiere gli accertamenti del caso rimettendo la documentazione relativa al Direttore, il quale, se il caso rientra nella sua competenza, sentito il dipendente e valutate le sue giustificazioni, procede, ove ne ravvisi gli estremi, ad applicare la sanzione.

§ 2. Se i fatti commessi comportano invece sanzioni superiori alla ammonizione orale, il Direttore trasmette per competenza la documentazione al Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il quale provvede, ove occorra, ad acquisire ulteriori elementi, contestando al più presto possibile, per iscritto, gli addebiti al dipendente e assegnandogli il termine di dieci giorni per presentare le sue giustificazioni.

Art. 63

Il Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, ove le giustificazioni addotte non siano soddisfacenti o comunque trascorso il termine di cui all'art. 62 § 2, trasmette gli atti alla Commissione disciplinare informandone l'interessato.

Art. 64

§ 1. La Commissione disciplinare procede, ove necessario, ad effettuare l'istruttoria, anche a mezzo di un suo componente, ascoltando il dipendente se lo ritiene necessario o se questi ne abbia fatto richiesta.
Dell'istruttoria è redatto apposito verbale.

§ 2. Il dipendente, a conclusione dell'istruttoria, ha diritto di conoscere nella loro specificità tutti gli addebiti mossigli.

§ 3. La Commissione, dopo aver ascoltato il dipendente, delibera in merito e ne dà comunicazione al Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 65

Il Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano infligge la sanzione, dandone comunicazione scritta al dipendente.

Art. 66

In qualsiasi stadio del procedimento, qualora l'Autorità competente, in base alle indagini effettuate ed alle giustificazioni del dipendente, ritenga che non vi sia luogo a procedere, dispone l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione al dipendente e agli uffici interessati.

Art. 67

I procedimenti disciplinari devono essere portati a termine ordinariamente entro trenta giorni dalla data della contestazione degli addebiti di cui all'art. 62 § 2, tranne nei casi in cui, per la particolare complessità, siano richiesti tempi più lunghi.

Art. 68

Contro i provvedimenti emessi a norma degli artt. 62 § 2 e 63-65 può essere inoltrato ricorso alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano, la quale si pronuncerà, con decisione non soggetta ad impugnativa, a norma dell'art. 15 della Legge Fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I.

Capo III: Sospensione cautelare

Art. 69

§ 1. Per il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata un'azione penale, può essere disposta la sospensione cautelare.

§ 2. Uguale misura può essere adottata, per gravi motivi, nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

§ 3. Il dipendente sospeso in via cautelare dal servizio percepisce l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 4. Il provvedimento della sospensione cautelare è revocato con il venir meno dei motivi che l'hanno richiesto.

Art. 70

§ 1. È immediatamente sospeso dal servizio il dipendente nei cui confronti sia stato emesso mandato od ordine di cattura dalla competente Autorità dello Stato della Città del Vaticano o di altri Stati per fatti contemplati come reati anche nell'ordinamento giuridico vaticano.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, al dipendente sospeso cautelarmente dal servizio può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre l'eventuale assegno per il nucleo familiare.

Art. 71

§ 1. Nei casi di cui all'art. 70 § 1, quando il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento, la sospensione è revocata e il dipendente ha diritto agli emolumenti non percepiti, salva deduzione dell'assegno alimentare corrisposto.

§ 2. Nel caso di cui al § 1, qualora risultino fatti o circostanze che rendano il dipendente passibile di sanzione disciplinare, si procede a norma degli artt. 53-67.

Titolo V
Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 72

§ 1. La cessazione del rapporto di lavoro, oltre che secondo il disposto dell'art. 44 § 8 e per licenziamento a norma degli artt. 59-60, avviene:

- per collocamento a riposo;

- per dimissioni volontarie, accettate;

- per decadenza dal servizio;

- per dispensa dal servizio.

§ 2. I provvedimenti di cui al § 1 sono adottati dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

§ 3. Ai dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro si applicano le disposizioni per il trattamento di quiescenza.

Art. 73

Il dipendente è collocato a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età, se laico; del settantesimo, se chierico o appartenente ad un istituto di vita religiosa o ad una società di vita apostolica.

Il personale di ruolo direttivo, di cui all'art. 7, è collocato a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 74

§ 1. Il dipendente può dimettersi dal servizio, presentando per iscritto alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano le proprie dimissioni, che hanno effetto solo dopo l'accettazione comunicata per iscritto all'interessato.

§ 2. L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a novanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando il dipendente sia sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi degli artt. 69-70.

Art. 75

Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, oltre che nei casi previsti dagli artt. 15 e 44 § 6, quando:

a) perda i requisiti per l'ammissione all'impiego, di cui all'art. 9, o venga accertato che fin dall'inizio del rapporto non li possedeva;

b) risulti assente ingiustificato dall'ufficio per cinque giorni lavorativi consecutivi e non riprenda servizio entro il giorno successivo al ricevimento dell'ingiunzione di presentarsi al lavoro.

Art. 76

Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in conformità all'art. 39.

Art. 77

§ 1. È dispensato dal servizio il dipendente che si dimostri incapace di svolgere adeguatamente il lavoro o il cui rendimento risulti notevolmente insufficiente per un anno.

§ 2. Il provvedimento è adottato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, sentite le eventuali ragioni del dipendente e previo parere della Commissione per il personale.

Titolo VI
Trattamento economico

Art. 78

La retribuzione mensile del personale è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio base;

b) scatti biennali;

c) assegno per il nucleo familiare;

d) aggiunta speciale di indicizzazione;

e) compenso per prestazioni di lavoro straordinario;

f) indennità speciali.

Art. 79

Al personale è corrisposto uno stipendio mensile, la cui misura, in ciascun livello retributivo, è regolata da apposite disposizioni.

Art. 80

§ 1. Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità, consistente nello stipendio base, negli scatti biennali e nell'aggiunta speciale di indicizzazione.

§ 2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuativo per tutto l'anno; per un periodo inferiore all'anno è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese saranno considerate proporzionalmente e determinate dividendo il periodo di servizio prestato per trenta.

§ 3. Quando sia stata disposta la riduzione, la sospensione o la privazione della retribuzione, la tredicesima mensilità è ridotta in proporzione.

Art. 81

L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto nella misura e con le modalità stabilite dalla apposita normativa.

Art. 82

Al fine di garantire il potere d'acquisto della retribuzione, è corrisposta mensilmente ai dipendenti un'aggiunta speciale di indicizzazione, secondo le norme stabilite dalla competente Autorità.

Art. 83

§ 1. Gli scatti biennali, fissati complessivamente nel numero di venti, sono assegnati ogni due anni di servizio effettivamente prestato.

§ 2. La misura degli scatti biennali e le modalità di pagamento sono stabilite da apposite norme.

Art. 84

Per determinare la quota giornaliera della retribuzione mensile si divide per venticinque la somma risultante da stipendio base, scatti biennali, aggiunta speciale di indicizzazione nonché l'indennità di cui all'art. 86; per determinare quella oraria si divide per centocinquanta.

Art. 85

§ 1. È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore ventidue alle ore sei. È considerato lavoro festivo quello prestato nei giorni di cui all'art. 27.

§ 2. Il compenso delle ore di lavoro festivo, notturno e straordinario è determinato da apposita normativa.

Art. 86

§ 1. Sono determinate a cura degli Organi competenti le attività che comportano esposizione degli addetti a rischi di malattie professionali e di altra natura.

§ 2. Ai dipendenti destinati a tali prestazioni lavorative è corrisposta una indennità di rischio nella misura e con le modalità stabilite con apposito provvedimento.

Art. 87

§ 1. Le prestazioni effettuate durante l'orario di servizio, o comunque basate sul lavoro d'ufficio, non danno luogo ad alcun compenso per diritti d'autore o, in genere, di proprietà intellettuale.

§ 2. Il prodotto di tali prestazioni resta in ogni caso di proprietà dello Stato della Città del Vaticano.

Titolo VII
Quiescenza

Art. 88

Il trattamento di quiescenza del personale che cessa dal servizio è disciplinato da apposito Regolamento.

Titolo VIII
Interventi a favore dei dipendenti

Art. 89

§ 1. I responsabili delle Direzioni curano l'attuazione delle misure idonee a prevenire infortuni e malattie professionali ed a tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei dipendenti, in conformità alla normativa vigente.

§ 2. I dipendenti sono tenuti ad osservare le norme di sicurezza, disposte nell'ambito delle loro prestazioni.

§ 3. La Direzione dei Servizi Sanitari predispone con opportuna periodicità il programma di Medicina del Lavoro finalizzato sia a verificare periodicamente l'idoneità psico-fisica dei dipendenti alle specifiche mansioni sia alla prevenzione e alla diagnosi delle malattie professionali.

§ 4. I nominativi dei dipendenti da sottoporre a visita medica, in base alle mansioni svolte, vengono segnalati annualmente da ogni Direzione all'Ufficio del Personale e da quest'ultimo alla Direzione dei Servizi Sanitari.

§ 5. Le visite mediche programmate si possono svolgere sia durante l'orario di servizio sia fuori del medesimo e sono considerate obbligatorie.

§ 6. Al dipendente che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita programmata e per tempo comunicata, o non abbia dato in tempo sufficiente alla Direzione dei Servizi Sanitari la comunicazione della impossibilità sopravvenuta, sono imputate le spese del servizio non fruito.

§ 7. I Responsabili delle Direzioni sono tenuti ad osservare ed a far osservare le indicazioni e disposizioni date dalla Direzione dei Servizi Sanitari nell'ambito delle competenze del Servizio di Medicina del Lavoro.

Art. 90

Anticipi sulla liquidazione maturata e mutui sullo stipendio possono essere concessi per gravi motivi di ordine personale o familiare, secondo apposita normativa.

Art. 91

La competente Autorità religiosa predisporrà programmi di formazione religiosa e morale e di cura pastorale per i dipendenti, da attuarsi compatibilmente con gli impegni di lavoro.

Art. 92

L'assistenza sanitaria dei dipendenti è regolata da apposita normativa.

Titolo IX
Ricorsi amministrativi

Art. 93

§ 1. Il dipendente che si ritenga leso da un provvedimento dell'Autorità può, entro dieci giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedere alla medesima Autorità la revoca o la modifica del provvedimento, esponendone i motivi.

§ 2. Se entro trenta giorni non ottiene risposta o la risposta è negativa, il dipendente può presentare ricorso gerarchico al Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano o all'Autorità immediatamente superiore.

§ 3. Il Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano o l'Autorità immediatamente superiore, sentito chi ha adottato il provvedimento ed esaminate le ragioni del ricorrente, valuterà, con la consulenza del Segretario Generale, ed, ove occorra, di esperti in materia, il caso e prenderà le opportune decisioni, da comunicare per iscritto all'interessato, inviandone copia all'Ufficio del Personale.

§ 4. In caso di mancato accoglimento del ricorso, il dipendente può presentare istanza all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, salvo quanto disposto all'art. 68.

Titolo X
Organi collegiali

Art. 94

§ 1. La Commissione per il personale è composta da un Dirigente, che la presiede, da un funzionario e da due dipendenti di ruolo, tutti di nomina della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Inoltre, ne fa parte di diritto il Capo dell'Ufficio del Personale.

§ 2. La Commissione ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle questioni concernenti il personale, ad essa sottoposte dall'Autorità competente.

§ 3. Fungerà da segretario un impiegato dell'Ufficio del Personale, nominato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

§ 4. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

§ 5. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 95

§ 1. La Commissione disciplinare, presieduta ordinariamente da un Giudice della Rota Romana, è composta da un Consultore dello Stato della Città del Vaticano esperto in materie giuridiche, da un dipendente di ruolo e da un membro estraneo all'Amministrazione, tutti di nomina della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Inoltre, ne fa parte di diritto il Capo dell'Ufficio legale.

§ 2. La Commissione esamina tutte le questioni riguardanti la condotta dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano ad essa deferite.

§ 3. Fungerà da segretario un impiegato dell'Ufficio legale, nominato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

§ 4. La Commissione durerà in carica tre anni.


Allegato

Dichiarazione di impegno morale

Io,Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…
assunto/a alle dipendenze dello Stato della Città del Vaticano in qualità di
Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…... riconosco che il servizio prestato alla Sede Apostolica ha un carattere peculiare, diverso dai rapporti di lavoro che si instaurano con altri organismi pubblici o privati.

Tale servizio si caratterizza per la sua natura pastorale ed ecclesiale, che comporta l'obbligo di una vita - anche nella sfera privata - conforme ai principi della dottrina della Chiesa. Con tale consapevolezza sottoscrivo l'impegno di essere fedele al Sommo Pontefice, di accettare e rispettare il Magistero della Chiesa circa la dottrina e la morale cattolica; di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del servizio alla Sede Apostolica e di mantenere rigorosamente il segreto di ufficio.

Mi impegno in particolare ad osservare le norme contenute nel Regolamento del personale,

- di cui assicuro di prendere conoscenza.(1)

- di cui assicuro di aver preso conoscenza.(2)

Osserverò pure le altre disposizioni delle competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di lavoro.

Dichiaro di accettare in maniera specifica come clausola contrattuale le norme regolamentari che prevedono sanzioni disciplinari in caso di comportamento difforme da quello prescritto, non escluso il licenziamento, quando fossero accertate gravi inosservanze degli obblighi concernenti la professione della fede cattolica, la vita secondo i suoi principi e la disciplina nel lavoro.

(firma)Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…


(1) Per i dipendenti assunti in prova o a contratto.

(2) Per i dipendenti assunti in ruolo definitivo.

top