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Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)

N. CCXXXVII - Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano

[AAS Suppl. 66 (1995) 83-86]

11 luglio 1995

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- Vista la legge 24 giugno 1969, n. LI;

- Visto l'art. 10, comma 11, dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, promulgato con la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» La sollecitudine, del 30 settembre 1994;

- Visti gli artt. 51-68 e 95 del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano, promulgato con il Decreto del 3 maggio 1995, n. CCXXXI;

ha promulgato il seguente

DECRETO

Art. 1. - E' promulgato il Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2. - Il presente Decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1995.

L'originale del presente Decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano undici luglio millenovecentonovantacinque.

Rosalio José Card. Castillo Lara, Presidente

Gianni Danzi, Segretario


REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE
DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Art. 1

§ 1. La Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano, di cui al Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano, esamina tutte le questioni riguardanti la condotta dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano ad essa deferite ed in particolare le proposte di sanzioni disciplinari, la cui applicazione è di competenza del Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Sono escluse dalla competenza della Commissione disciplinare le fattispecie di cui all'art. 60, lett. h), del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano.

§ 3. La Commissione disciplinare agisce solo dietro richiesta scritta della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

§ 4. La Commissione disciplinare, presieduta ordinariamente da un Giudice della Rota Romana, è composta da un Consultore dello Stato della Città del Vaticano esperto in materie giuridiche, da un dipendente di ruolo e da un membro estraneo all'Amministrazione, tutti di nomina della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Inoltre, ne fa parte di diritto il Capo dell'Ufficio legale.

§ 5. Da segretario della Commissione disciplinare funge un impiegato dell'Ufficio legale, designato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

§ 6. La Commissione disciplinare dura in carica un triennio.

Art. 2

Perché la Commissione disciplinare agisca validamente dovranno essere convocati tutti i membri e dovrà essere presente la maggioranza assoluta dei medesimi.

Art. 3

§ 1. La Commissione disciplinare, ricevuti gli atti dal Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, esamina se esistano gli estremi per l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 55-60 del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Ove la Commissione ne ravvisi la necessità, provvede a completare le indagini.

§ 3. La Commissione, espletate le eventuali indagini, dà comunicazione al dipendente degli addebiti mossigli, invitandolo a fornire, entro dieci giorni, le proprie discolpe.

§ 4. Il dipendente può sempre chiedere di essere sentito dalla Commissione, che provvederà a ciò tramite un suo componente, designato dal Presidente.
All'interrogatorio del dipendente assiste il segretario della Commissione disciplinare, che dovrà provvedere a redigerne verbale.

§ 5. In ogni fase del procedimento il dipendente può farsi assistere da persona di sua fiducia, scelta nell'ambito dei dipendenti o dei pensionati dello Stato della Città del Vaticano.

§ 6. Alla fine dell'interrogatorio, il verbale dovrà essere letto ai presenti e sottoscritto dal dipendente interrogato, dal componente della Commissione che ha provveduto all'interrogatorio e dal segretario.

Ciascuno dei presenti, se lo ritiene necessario o opportuno, ha facoltà di chiedere che il testo del verbale sia integrato, corretto e rettificato per la parte che riguarda le proprie dichiarazioni.

Art. 4

§ 1. Il Presidente della Commissione disciplinare trasmette copia del verbale e della documentazione ritenuta necessaria o opportuna a tutti i membri incaricando un componente di svolgere le mansioni di relatore, e indice una riunione, per esaminare collegialmente la documentazione.

§ 2. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti se e quale delle sanzioni disciplinari previste agli artt. 55-60 del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano debba applicarsi nel caso concreto, esclusa ogni interpretazione estensiva degli stessi.

§ 3. Il testo della delibera dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dai membri presenti.

§ 4. Della riunione della Commissione sarà redatto verbale, con l'indicazione dei pareri di ciascuno dei presenti; esso dovrà essere approvato dai medesimi e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 5

Il testo della delibera della Commissione disciplinare, unitamente al verbale della riunione della medesima, dovrà essere trasmesso, entro sette giorni, al Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che provvederà ad applicare, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano, la sanzione deliberata dalla Commissione.

Art. 6

§ 1. Contro il provvedimento del Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, emesso in applicazione della delibera della Commissione disciplinare, è ammeso ricorso alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

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