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Bollettino N. 5 (periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996)

Equivalenza ai corsi universitari di 1° e 2° livello

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 380.060/G.N.

IL CARDINALE ANGELO SODANO
SEGRETARIO DI STATO

Visti l'Art. 6, lettera a) delle « Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare »; l'Art. 10, lettera b) dello Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria e l'Art. 15, lettera d/2 del Regolamento Pensioni;

Considerando che si rende necessario di provvedere in merito al riconoscimento di corsi di studio equivalenti ad un corso universitario di I o di II livello (diploma universitario o di laurea);

Ai soli ed esclusivi effetti della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, dell'assistenza del FAS e del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

DISPONE

Sono da ritenersi equivalenti ai corsi universitari di 1° e di 2° livello tutti i corsi di formazione post-secondaria che richiedono per l'accesso di possedere un titolo di scuola secondaria superiore con corsi di studio di durata quinquennale e che siano finalizzati al rilascio di titoli riconosciuti aventi valore legale dalla Autorità ecclesiastica o dall'Autorità civile.

+ A. Card. Sodano

Città del Vaticano, 27 gennaio 1996.

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