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Bollettino N. 7 (periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998)  

Regolamento per il personale del Centro Televisivo Vaticano

SECRETARIA STATUS

Prot. N. 437.537/G.N.

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 30 novembre 1998, ha approvato il Regolamento per il Personale del Centro Televisivo Vaticano ed ha disposto che esso entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Dal Vaticano, 2 dicembre 1998.

+ Angelo Card. Sodano

Segretario di Stato


 

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE

DEL CENTRO TELEVISIVO VATICANO

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Ambito della normativa

Il presente Regolamento contiene le norme circa il rapporto di lavoro del personale in servizio presso il Centro Televisivo Vaticano, sotto l'aspetto organizzativo, disciplinare ed economico. Esso è emanato in applicazione di quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" per le Istituzioni collegate con la Santa Sede (Artt. 186,190-191) e dallo Statuto (6.1).

Art. 2

Soggetti interessati

Le norme del presente Regolamento si applicano al personale inquadrato nei dieci livelli funzionali-retributivi di cui ai successivi Artt. 7 e 8. Esse si applicano, per quanto compatibile, anche al personale di ruolo dirigente, salvo quanto diversamente disposto nella normativa specifica che lo riguarda.

TITOLO II

PERSONALE E COMUNITA' DI LAVORO

 

Art. 3

Comunità di lavoro

 

§ 1. Il personale del Centro Televisivo Vaticano contribuisce a formare quella particolare comunità di lavoro costituita da tutti coloro che collaborano, a qualunque titolo ed in qualsiasi forma, alle attività della Santa Sede. Esso deve quindi essere consapevole di partecipare ad una missione di servizio della Chiesa Universale.

§ 2. Tale consapevole collaborazione, volta alla diffusione dei messaggi della fede cristiana e dell'unità ecclesiale, è particolarmente necessaria da parte di quanti operano nell'ambito di un Organismo di comunicazione della Santa Sede, quale il Centro Televisivo Vaticano.

 

Art. 4

Qualità professionale

 

§ l. La specifica attività del Centro Televisivo Vaticano esige altresì un adeguato livello di qualità professionale sia nel campo redazionale che in quello tecnico ed organizzativo, presupposto irrinunciabile per il conseguimento stesso delle finalità del Centro Televisivo Vaticano.

§ 2. La sintesi personale tra l'adesione alla missione della Santa Sede e la capacità professionale di collaborare con essa mediante l'attività televisiva, manifestata nel lavoro svolto con fedeltà, responsabilità e spirito di iniziativa, costituisce il criterio fondamentale per la selezione, l'inquadramento e la promozione del personale.

 

Art. 5

Collaborazione ed iniziativa

Il personale può e deve contribuire, partecipando in dialogo costruttivo ed in spirito di collaborazione con i dirigenti, alla ricerca delle soluzioni più idonee per i diversi problemi concernenti il lavoro ed alle iniziative. necessarie per creare e mantenere un clima sereno e proficuo.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

Art. 6

Tipologia del personale

Il personale dipendente del Centro Televisivo Vaticano comprende personale ecclesiastico e religioso e personale laico, iscritto in ruolo ordinario o con contratto di cui nel successivo Art. 10.

 

Art. 7

Livelli

Il personale di ruolo è distribuito secondo la Tabella Organica in dieci livelli ad ognuno dei quali corrisponde una determinata funzione con relativa retribuzione.

Art. 8

Profili professionali

 

§ 1. Ogni livello funzionale comprende uno o più profili professionali determinati in base alle prestazioni lavorative avuto riguardo ai requisiti culturali, al grado di responsabilità e alla sfera di autonomia che esse comportano, come determinati nelle Appendici A e B del presente Regolamento.

§ 2. Quando la Tabella Organica assegni ad un posto un cumulo di mansioni, il livello funzionale di competenza sarà quello corrispondente alla mansione superiore sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza.

 

Art. 9

Organico

 

§ l. L'organico del personale di ruolo è stabilito per ogni livello funzionale nella Tabella Organica approvata dalla Segreteria di Stato.

§ 2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte elaborate dal Direttore Generale in merito alla Tabella Organica, alla sua revisione, alle sue modificazioni da presentare alla Segreteria di Stato.

§ 3. Il Direttore Generale può presentare proposte di variazione della Tabella Organica quando le ritenga necessarie ed opportune.

§ 4. Il trattamento economico corrispondente alle funzioni stabilite nella Tabella Organica viene determinato in base alle norme vigenti per il personale della Santa Sede ed è proporzionato al volume orario di lavoro settimanale che può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

 

Art. 10

Contratti a termine

§1. Nei seguenti casi, entro i limiti del proprio bilancio preventivo, può essere assunto personale con contratto a tempo determinato stipulato per iscritto:

a) in relazione a speciali comprovate e temporanee esigenze di personale avente anche specifiche capacità professionali;

b) per sopperire ad assenze prolungate del personale di ruolo, giustificate dalle disposizioni regolamentari, per le quali non si possa provvedere con il personale in attività di servizio anche presso altri Organismi; c) per lo svolgimento di complessi e straordinari servizi o nell'ambito di un ufficio particolare destinato ad avere durata limitata nel tempo.

§ 2. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero anche a tempo parziale, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

§ 3. L'assunzione è di norma della durata massima di un anno, rinnovabile per un altro anno: per eventuali rinnovi successivi è richiesto il nulla osta della Segreteria di Stato.

§ 4. In casi eccezionali, per straordinari servizi che richiedono tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni.

§ 5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente Regolamento per il personale di ruolo salvo quanto segue:

a) in caso di assenza per malattia o infortunio si applicano in quanto compatibili gli Artt. 54 e 56 del Presente Regolamento; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può, in ogni caso, superare i termini fissati all'Art. 56 § 4, § 8, § 9 e § 10.

Nel caso di infortunio o malattia per fatti di servizio si applica la normativa prevista all'Art. 61; 

b) i limiti superiori di età previsti per l'assunzione del personale di ruolo non sono vincolanti.

§ 6. La retribuzione del personale assunto a tempo determinato è stabilita nella misura corrispondente al livello funzionale richiesto dai compiti affidati ed è soggetta alle ritenute per i trattamenti di assistenza sanitaria, di pensione e di liquidazione.

§ 7. Al personale assunto a tempo determinato spettano, in quanto compatibili con la tipologia del contratto, tutte le provvidenze sociali disposte a favore del personale di ruolo.

§ 8. Altre eventuali clausole potranno essere apposte, previo nulla osta della Segreteria di Stato, a seconda delle esigenze connesse con la mansione da svolgere.

§ 9. I contratti di cui al § 1 non danno titolo alla immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

 

TITOLO IV

ALTRE PRESTAZIONI

Art. 11

Incarichi professionali

§ 1. Il Direttore Generale, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito del Centro Televisivo Vaticano, può conferire, entri i limiti del bilancio preventivo, incarichi professionali temporanei a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessarie all'attività produttiva e all'adempimento dei compiti istituzionali.

§ 2. Il contratto è di norma della durata massima di un anno, rinnovabile per un altro anno; per eventuali rinnovi successivi è richiesto il nulla osta della Segreteria di Stato.

§ 3. In casi straordinari, in relazione all'incarico che può richiedere tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni.

§ 4. I contratti di cui ai precedenti commi non danno titolo alla immissione in ruolo e cessano allo scadere del termine.

§ 5. Gli incarichi professionali sono compensati "forfettariamente" secondo accordo tra le parti e non comportano obblighi per trattamenti previdenziali o assistenziali da parte della Santa Sede.

Art. 12

Tirocini

§ 1. Al fine di integrare la propria formazione professionale, persone possono svolgere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, un periodo di tirocinio presso il Centro Televisivo Vaticano, con durata minima di un mese e massima di tre mesi, salvo deroghe stabilite caso per caso dal Direttore Generale. Il tirocinio non può essere in alcun modo finalizzato a coprire eventuali carenze di organico.

 § 2. Condizioni essenziali per lo svolgimento di tirocini sono:

a) presentazione di una richiesta da parte di un organismo legalmente riconosciuto (università, diocesi, centri studi, televisioni, ecc.) con invio di una scheda informativa sul candidato;

b) dichiarazione scritta secondo cui il candidato non attende un compenso economico né una copertura assicurativa da parte del Centro Televisivo Vaticano, fatta salva la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro;

c) possesso da parte del candidato dei requisiti morali stabiliti per il personale di ruolo e l'osservanza dei doveri di cui agli Artt. 29, 30, 31, 32 e 37;

d) accoglimento della richiesta da parte del Direttore Generale del Centro Televisivo Vaticano.

§ 3. In qualsiasi momento il Direttore Generale può mettere fine al tirocinio, dandone notizia alla Segreteria di Stato ed all'interessato, il quale può fare altrettanto informandone per tempo il Direttore Generale.

§ 4. Al termine del periodo di tirocinio e a richiesta dell'interessato, il Centro Televisivo Vaticano rilascia un attestato.

Art. 13

Contratti d'opera

§ 1. L riservata al Direttore Generale del Centro Televisivo Vaticano la stipula di contratti d'opera per l'esecuzione di lavori che non possono essere realizzati con il personale dipendente.

§ 2. Tali contratti sottostanno alle norme civilistiche vigenti nello Stato della Città del Vaticano. Pertanto il personale dipendente delle Ditte che stipulano contratti d'opera non matura alcun diritto o titolo nei confronti del Centro Televisivo Vaticano.

 

TITOLO V

ASSUNZIONE E NOMINA DEL PERSONALE

Art. 14

Disposizioni generali

§ 1. Il personale di ruolo viene assunto dal Direttore Generale nei limiti della Tabella Organica e previo nulla osta della Segreteria di Stato.

§ 2. Nelle assunzioni di personale si tengono in particolare considerazione coloro che dimostrano impegno nella comunità ecclesiale.

§ 3. L vietata l'assunzione di consanguinei di dipendenti del Centro Televisivo Vaticano fino al quarto grado o di affini di primo e secondo grado secondo il computo canonico (Appendice C).

Art. 15

Requisiti

§ 1. Per l'assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1.1. se chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica: a) età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45; b) nulla osta del rispettivo Ordinario o Superiore e, se dimoranti in Roma, anche del Vicariato di Roma; c) stato di buona salute debitamente accertato; d) idoneità per il lavoro da svolgere;

1.2. se laici: a) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35; b) congedo illimitato per chi è soggetto al servizio militare; c) stato di buona salute debitamente accertato; d) idoneità per il lavoro da svolgere; e) assenza di precedenti penali che rendono il lavoratore indegno o immeritevole di prestare servizio; j) impegno religioso, morale e civile.

§ 2. Per mansioni richiedenti particolari requisiti o la maturazione di una esperienza professionale già acquisita, quando non sia possibile provvedere con personale già in servizio, potranno essere assunti, previo nulla osta della Segreteria di Stato, candidati anche oltre il limite regolamentare di età, sempre che sia garantita la dovuta copertura assicurativa e previdenziale.

§ 3. Possono essere previsti altri requisiti in relazione a specifiche esigenze.

Art. 16

Documentazione

I requisiti generali, di cui al precedente Art. 15 sono comprovati dai seguenti menti, da esibire prima dell'assunzione: .

1) attestato di impegno religioso, morale e civile rilasciato dal rispettivo Parroco da altra autorità religiosa; 

2) certificato di nascita, certificato di residenza, stato di famiglia e certificato di cittadinanza; 

3) certificato di Battesimo e Confermazione; per i laici coniugati quello di matrimonio religioso; 

4) certificato comprovante il titolo di studio richiesto; 

5) per coloro che sono soggetti al servizio di leva, congedo militare illimitato o attestato di esonero; 

6) certificato penale e certificato dei carichi pendenti in data non anteriore a mesi; 

7) attestazione scritta del nulla osta di cui all'Art. 15 § 1 , 1. 1 lett. b).

  Art. 17

Titoli di studio

§ 1. Per l'assunzione è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per le qualifiche corrispondenti ai livelli VIII, IX e X: laurea o diploma unversitario ottenuto dopo almeno quattro anni di studio, o titolo equipollente, in discipline attinenti la qualifica da ricoprire;

b) per le qualifiche corrispondenti al livello VII: diploma di laurea o titolo adeguato e funzionale al servizio;

c) per le qualifiche corrispondenti al livello VI, diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente;

d) per le restanti qualifiche: diploma di istruzione secondaria inferiore.

§ 2. Per particolari mansioni può essere richiesto il possesso di specifiche abilitai professionali, di eventuali titoli di specializzazione nonché la conoscenza delle lingue straniere. In questi casi, tali particolari esigenze dovranno essere previamente comunicate agli interessati.

§ 3. I titoli di studio debbono essere rilasciati da scuole o università legalmente conosciute, tenuto conto della situazione nei diversi Paesi di provenienza.

§ 4. La Segreteria di Stato determina, ove occorra, l'equipollenza dei titoli di studio di cui al presente articolo.

§ 5. Il mero possesso del titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nel livello funzionale per il quale il titolo medesimo è prescritto.

§ 6. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione cultuale possono supplire eccezionalmente, previo nulla osta della Segreteria di Stato, al ossesso del titolo richiesto, a meno che specifiche disposizioni di legge lo richiedano espressamente.

Art. 18

Personale religioso

Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica verrà stipulato, previo nulla osta della Segreteria di Stato, di volta in volta un accordo tra il Direttore Generale e i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza con le peculiarità qui di seguito indicate:

a) la durata del servizio non potrà essere inferiore ai cinque anni; 

b) per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale ed assistenziale pur lasciandosi all'Istituto o Società la libertà di scegliere un sistema diverso da quello previsto per gli altri dipendenti; 

c) previo nulla osta della Segreteria di Stato, potranno essere concesse modifiche o riduzioni dell'orario in considerazione delle essenziali esigenze di vita comunitaria; le eventuali riduzioni dell'orario di lavoro comporteranno corrispondenti riduzioni della retribuzione;

d) il personale religioso, a parità di doveri, godrà degli stessi diritti del resto del personale; 

e) in caso di uscita definitiva dall'Istituto religioso o dalla Società di vita apostolica si considera cessato il rapporto di lavoro con il Centro Televisivo Vaticano.

Art. 19

Procedure

§ 1. L'assunzione del personale deve essere preceduta dall'accertamento, in relazione alle mansioni da svolgere dal candidato, della sua idoneità psico-fisica da parte della Direzione dei Servizi Sanitari e della sua idoneità professionale, morale e religiosa.

§ 2. L'accertamento dell'idoneità professionale risulta dalla valutazione dei titoli e/o da prove selettive o previa conclusione, con esito positivo, di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato per la durata minima di un anno.

§ 3. Per l'eventuale assunzione di personale da destinare a particolari mansioni, il Direttore Generale può organizzare corsi di formazione a contenuto teorico-pratico volti all'acquisizione della professionalità richiesta, accessibili anche al personale dipendente che intenda cambiare mansione a parità di livello funzionale o per qualificarsi a livello superiore, secondo quanto stabilito all'Art. 27 § 2.

§ 4. Il Direttore Generale stabilisce previamente le modalità e i requisiti particolari per la ricerca e la scelta dei candidati.

§ 5. Per l'assunzione del personale il Direttore Generale procede alla scelta dei candidati mediante valutazione dei titoli e mediante colloqui individuali con i candidati, valutando l'opportunita di ricorrere a prove selettive, anche attraverso idonea Commissione.

§ 6. L'assunzione in ruolo del personale redazionale è preceduta da contratto a termine.

Art. 20

Prova

§ 1. Gli assunti sono immessi in ruolo, in prova, per un periodo di almeno un anno non prorogabile oltre il biennio. L'eventuale periodo svolto in modo continuativo ed immediatamente precedente, va conteggiato ai fini del periodo di prova.

§ 2. L'assunzione in prova è comunicata per iscritto all'interessato, con indicazione della decorrenza del livello funzionale e del trattamento economico iniziale.

§ 3. Durante il periodo di prova il candidato è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello a cui è destinato. Il livello funzionale-retributivo e il volume orario di lavoro settimanale sono stabiliti dal Direttore Generale, in relazione alle mansioni da affidare.

§ 4. Il precedente § 3 non è applicabile nel caso di periodo svolto anteriormente in modo continuativo ed immediatamente precedente con contratto stipulato, ai sensi del precedente Art. 10, con retribuzione corrispondente al livello funzionale cui è destinato il dipendente.

§ 5. All'atto dell'assunzione in prova o della nomina, il dipendente deve prendere adeguata conoscenza del presente Regolamento e di quelli in vigore circa il rapporto di lavoro, che gli sarà consegnato in copia ed è tenuto a prestare dinanzi al Direttore Generale la professione di Fede, di comunione ecclesiale e il giuramento di fedeltà nel lavoro e di osservanza del segreto d'ufficio, secondo le formule riportate nell'Appendice D del presente Regolamento.

§ 6. Il Direttore Generale dovrà compiere semestralmente una valutazione sulla condotta e sulla professionalità del dipendente in prova, consultandone nel caso il diretto Superiore.

§ 7. Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza.

§ 8. Durante il periodo di prova, il dipendente fruisce del trattamento previdenziale e dell'assistenza sanitaria previsti dalle normative vigenti.

§ 9. In caso di malattia o di infortunio, il dipendente in prova a cui si applica l'Art. 54 §§ 2-6, nell'ambito del limite massimo di 40 giorni complessivi di assenza nell'arco dell'anno solare, potrà riprendere il servizio fino ad ultimare la prova stessa.

§ 10. Nel caso di infortunio o di malattia per fatti di servizio si applica la normativa prevista all'Art. 61.

§ 11. Durante o al termine del periodo di prova, il Direttore Generale dimette con provvedimento insindacabile, comunicandoglielo per iscritto, il candidato che si rivela non idoneo. Al candidato spetta la liquidazione secondo le norme vigenti. Il provvedimento formale di dimissione viene comunicato per iscritto, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore.

Art. 21

Conferma in ruolo

§ 1. Il Direttore Generale procede alla nomina al termine del periodo di prova lodevolmente compiuto, previo nulla osta della Segreteria di Stato, per la conferma in ruolo del dipendente, inviando comunicazione scritta all'interessato con indicazione del livello funzionale-retributivo, del relativo profilo professionale e del volume orario di lavoro settimanale informando nel caso di chierici o di membri di Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica il rispettivo Ordinario o Superiore.

§ 2. All'atto della conferma in ruolo, il dipendente potrà chiedere il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, dell'eventuale servizio precedente prestato fuori ruolo (contratti a tempo determinato), a condizione che si sia trattato di regolare servizio effettuato non anteriormente al compimento del ventunesimo anno di età, svolto in modo continuativo, immediatamente precedente all'assunzione in ruolo e ancora non liquidato, in conformità alle vigenti norme.

 

TITOLO VI

MOBILITA DEL PERSONALE

Art. 22

Inserimento iniziale

Al momento dell'assunzione il personale viene destinato dal Direttore Generale a prestare la sua opera in un determinato Servizio.

Art. 23

Trasferimenti interni

Per esigenze di servizio o per giustificata richiesta del dipendente, il personale può essere trasferito temporaneamente o stabilmente ad altro Servizio, anche presso una diversa sede, dal Direttore Generale con livello funzionale-retributivo non inferiore.

Art. 24

Trasferimenti esterni

Per esigenze di servizio e con il consenso del dipendente interessato, o per giustificata richiesta dello stesso, il Direttore Generale, ottenuto il nulla osta della Segreteria di Stato, può disporne il trasferimento ad altro Organismo della Sede Apostolica, con livello funzionale-retributivo non inferiore, previo accordo con le Autorità preposte all'Organismo interessato. Il provvedimento è notificato per iscritto al dipendente.

Art. 25

Funzioni di supplenza

I responsabili dei Servizi, in caso di assenze od impedimenti, qualora il Direttore Generale non dia esplicite disposizioni, sono sostituiti dal dipendente più anziano nel livello immediatamente inferiore.

Art. 26

Posti vacanti

I posti che si rendono vacanti nell'organico, possono essere ricoperti mediante il passaggio di un dipendente da un livello funzionale inferiore oppure mediante il trasferimento da altro Organismo della Sede Apostolica od ancora mediante una nuova assunzione.

Art. 27

Conferimento di livelli superiori

§ 1. Il passaggio da un livello funzionale inferiore a quello immediatamente superiore, nei limiti dei posti disponibili nella Tabella Organica, è disposto dal Direttore Generale, previo nulla osta della Segreteria di Stato, mediante scelta tra i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti, tra cui i titoli di studio, la professionalità, il curriculum di servizio e l'attitudine ad assolvere le funzioni corrispondenti, accertati mediante valutazione oggettiva e specifica, eventualmente anche con prove selettive, omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio. Il provvedimento formale di conferimento di livelli superiori è comunicato, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore.

§ 2. In collegamento con l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, potranno essere organizzati corsi per meglio qualificare il personale e renderlo idoneo ad un eventuale conferimento di livelli superiori. L'ammissione ai corsi è subordinata al rapporto favorevole del Direttore Generale, al possesso del titolo di studio previsto per la funzione da ricoprire e al superamento di eventuali prove selettive.

§ 3. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire eccezionalmente, a giudizio del Direttore Generale, al possesso del titolo richiesto.

§ 4. Il Direttore Generale esamina ogni anno la posizione di ciascun dipendente per valutare eventuali modifiche di mansioni che richiedano la proposta di passaggio a livelli superiori.

Art. 28

Conferimento temporaneo di funzioni

§ 1. Il personale deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni del Direttore Generale, anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni e a supplire i colleghi assenti.

§ 2. Ai dipendenti appartenenti ad un determinato livello possono essere temporaneamente conferite, per oggettive esigenze di servizio, le funzioni del livello superiore.

§ 3. Le funzioni superiori attribuite per la vacanza di un posto in organico non possono avere durata superiore ai sei mesi.

§ 4. Le funzioni superiori attribuite per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto non possono superare il periodo massimo di diciotto mesi.

§ 5. Durante il periodo di svolgimento delle funzioni superiori, ove protratto per una durata superiore a sei mesi, spetta, dopo il sesto mese, la retribuzione connessa a tali funzioni inclusa l'eventuale indennità di cui all'Art. 95.

§ 6. Il conferimento temporaneo di funzioni superiori è disposto con atto formale del Direttore Generale. Detto conferimento, entro i termini stabiliti nei §§ 3 e 4 di questo articolo, non crea alcun diritto a promozione al livello superiore.

§ 7. Il dipendente durante l'espletamento delle funzioni corrispondenti al suo livello d'inquadramento, non è esentato dall'eseguire mansioni di livello inferiore,

qualora vi siano necessità straordinarie di servizio.

§ 8. L'assegnazione a mansioni inferiori può essere disposta solo per oggettive esigenze di servizio e non può avere durata superiore ad un anno continuativo ovvero allo stesso periodo di un anno nell'arco di un triennio fermo, in ogni caso, lo stesso trattamento corrispondente al livello di appartenenza.

TITOLO VII

DOVERI E RESPONSABILITA

Art. 29

Impegno

Coloro che lavorano al Centro Televisivo Vaticano, in quanto partecipano alla missione universale del Romano Pontefice, prestano un servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale e devono distinguersi per impegno, diligenza nel lavoro, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione.

Art. 30

Condotta

§ 1. Il personale è tenuto ad una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata e familiare, in conformità alla dottrina della Chiesa.

§ 2. Il personale è tenuto altresì ad avere in servizio un contegno educato e corretto nei confronti del prossimo e dell'ambiente.

Art. 31

Decoro personale

§ 1. I sacerdoti ed i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica sono tenuti ad indossare l'abito rispondente alla propria condizione e alle indicazioni del rispettivo Superiore.

§ 2. Il personale laico è tenuto ad indossare un abito decoroso e consono all'attività da svolgere. 1 dipendenti eventualmente tenuti ad utilizzare abiti da lavoro forniti dal Centro Televisivo Vaticano dovranno mantenerli nel dovuto decoro.

§ 3. Tutti sono tenuti ad avere cura del loro aspetto esteriore in conformità alle esigenze ed alle consuetudini dell'ambiente di lavoro.

Art. 32

Riservatezza

§ 1. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro.

§ 2. La violazione del divieto nell'utilizzazione dei testi distribuiti dalla Santa Sede, soprattutto a favore di individui o enti esterni al Centro Televisivo Vaticano, è considerata una mancanza grave e punibile in tale senso in base all'Art. 67 e seguenti di questo Regolamento.

§ 3. Le produzioni del Centro Televisivo Vaticano sono di sua esclusiva proprietà. Ogni utilizzazione da parte di altri enti, o di privati, deve essere autorizzata dal Direttore Generale. Alle violazioni in merito si applica la sanzione prevista all'Art. 67.

§ 4. Nei rapporti con operatori od organi di informazione, il personale del Centro Televisivo Vaticano deve essere consapevole della propria particolare responsabilità. Non si possono dare perciò interviste e non si possono rilasciare dichiarazioni su argomenti impegnativi attinenti all'attività della Santa Sede - che sono rilasciate solo dalla Sala Stampa della Santa Sede, a norma dell'Art. 115, § 8 del Regolamento Generale della Curia Romana - o agli orientamenti del Centro Televisivo Vaticano senza autorizzazione esplicita del Direttore Generale. Chi rilascia dichiarazioni non autorizzate incorre nelle sanzioni previste all'Art. 67.

Art. 33

Aggiornamento professionale

Tutti i dipendenti devono tenersi aggiornati circa il proprio lavoro specifico, stimolati ed assistiti dal proprio Superiore anche tramite la partecipazione attiva a iniziative o corsi di formazione.

Art. 34

Protezione della salute

§ l. Il Direttore Generale cura l'attuazione delle misure idonee a prevenire infortuni e malattie professionali ed a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei dipendenti, in conformità alla normativa vigente. A tale proposito è fatto obbligo di osservare le indicazioni e disposizioni date dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticana nell'ambito delle competenze del Servizio di Medicina del Lavoro.

§ 2. I dipendenti sono in ogni caso tenuti ad osservare le norme di sicurezza, disposte nell'ambito delle loro prestazioni.

§ 3. La Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano stabilisce programmi di visite periodiche, secondo i protocolli previsti, finalizzate sia a verificare periodicamente l'idoneità psicofisica dei dipendenti alle specifiche mansioni, sia alla prevenzione e/o diagnosi delle malattie professionali.

§ 4. I nominativi dei dipendenti da sottoporre a visita medica vengono segnalati annualmente dal Direttore Generale, in base alle mansioni svolte.

§ 5. Le visite mediche obbligatorie solo in casi eccezionali e di comprovata necessità possono avvenire fuori dell'orario di lavoro.

§ 6. Al dipendente che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita programmata, e per tempo comunicata, o non abbia dato in tempo sufficiente alla Direzione dei Servizi Sanitari la comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta, sono imputate le spese del servizio non fruito.

Art. 35

Esecuzione degli ordini

§ l. I dipendenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni regolamentari che li riguardano, a conformarsi alle direttive dei Superiori e ad eseguire gli ordini ricevuti.

§ 2. Qualora il dipendente abbia ricevuto dal Superiore un ordine di servizio che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni per iscritto.

§ 3. Se l'ordine è confermato per iscritto il dipendente è tenuto ad eseguirlo tranne che l'atto sia contrario alla morale o sia vietato dalla legge.

Art. 36

Dati personali

Il dipendente è tenuto a comunicare alla Direzione Generale le variazioni concernenti la composizione della propria famiglia entro trenta giorni dal loro verificarsi e a mantenere aggiornati i dati di reperibilità informando tempestivamente circa eventuali cambiamenti di residenza, di domicilio, di recapito telefonico.

Art. 37

Divieti

E'  vietato ai dipendenti:

a) attendere, durante l'orario di lavoro, ad occupazioni estranee al proprio servizio; 

b) allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza permesso del Superiore competente;

c) ricevere estranei nel proprio luogo di lavoro; 

d) asportare documenti originali, fotocopie o altro materiale, d'archivio e di lavoro riguardante l'Ufficio e comunque utilizzare notizie e appunti d'ufficio per usi estranei ad esso;

e) usare indebitamente i timbri e la carta intestata dell'ufficio; 

f) usare le utenze telefoniche per scopi privati; 

g) usare materiali, software informatici, strumenti, apparecchiature e attrezzature di proprietà del Centro Televisivo Vaticano per scopi di natura privata; 

h) spedire o farsi inviare corrispondenza privata tramite ufficio;

i) contravvenire alle disposizioni comportamentali impartite dalle competenti autorità soprattutto in materia di rispetto dell'ambiente di lavoro e di sicurezza; 

j) esercitare professioni, assumere o conservare impieghi o incarichi, anche se privati, sia pure di carattere ecclesiastico o temporaneo, incompatibili con l'impegno preso presso il Centro Televisivo Vaticano o ad esso pregiudizievoli; 

k) percepire provvigioni o compensi in occasione dell'esecuzione di atti d'ufficio; 

l) perseguire direttamente o indirettamente interessi privati nello svolgimento dell'attività del proprio servizio;

m) aderire a istituzioni od associazioni i cui scopi non sono compatibili con la dottrina e la disciplina della Chiesa o comunque partecipare alla loro attività;

n) svolgere attività o prendere parte a manifestazioni che non siano confacenti al carattere di dipendente di un Organismo collegato con la Santa Sede.

Art. 38

Cura degli strumenti di lavoro

I dipendenti devono avere la massima cura degli strumenti, delle apparecchiature e delle attrezzature messi a loro disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 39

Responsabilità per danni

§ 1. Il dipendente è tenuto a risarcire i danni, arrecati per dolo o colpa grave nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio.

§ 2. Il dipendente non è tenuto a risarcire i danni quando abbia agito per ordine superiore, che era obbligato ad eseguire a norma dell'Art. 35 § 2 e 3.

§ 3. Il Centro Televisivo Vaticano ha facoltà di rivalsa nei confronti del dipendente qualora abbia provveduto esso stesso al risarcimento dei danni.

§ 4. L'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici può essere esercitata solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave, non risarciti dalle assicurazioni.

§ 5. I danni sono accertati con perizia di apposito Collegio nominato dal Centro Televisivo al quale può partecipare un perito di fiducia del dipendente, se questi ne fa preventiva richiesta scritta e ne assicura le relative spese.

 

TITOLO VIII

ORARIO DI SERVIZIO, FESTIVITA'  E FERIE

Art. 40

Orario di lavoro

§ 1. Per i dipendenti a tempo pieno le ore lavorative settimanali sono trentasei e vanno distribuite ordinariamente in sei giorni. Per particolari motivi di servizio potranno essere disposte varianti all'articolazione dell'orario ordinario di lavoro.

§ 2. Per ìidipendenti a tempo parziale si rinvia all'Art. 41.

§ 3. L'orario di lavoro quotidiano ordinario viene stabilito, in base alle esigenze di servizio, dal Direttore Generale e non può essere inferiore a tre ore giornaliere.

§ 4. Il Direttore Generale, in funzione delle diverse esigenze di servizio, può stabilire orari di lavoro flessibile.

§ 5. Il Direttore Generale può autorizzare, compatibilmente con le esigenze dì servizio, eventuali riduzioni nel volume orario di lavoro settimanale dei singoli, con conseguente diminuzione di stipendio. Tale riduzione non deve superare le sei ore settimanali e non potrà essere di durata superiore ai sei mesi, salvo per i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, come da Art. 18 lett. c).

Art. 41

Lavoro a tempo parziale

§ 1. La Segreteria di Stato può autorizzare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale laddove le esigenze di servizio non giustifichino il tempo pieno.

§ 2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

§ 3. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto dì organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

§ 4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo § 5.

§ 5. Il tempo parziale può essere realizzato:

- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

- con articolazione della prestazione su alcuni giorni del mese (tempo parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque nell'arco del mese la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale.

§ 6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario.

§ 7. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Direttore Generale, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività del Centro Televisivo Vaticano.

§ 8. Il trattamento economico spettante al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilito con riferimento a quello del personale di pari livello funzionale a tempo pieno, secondo criteri di proporzionalità, per tutte le voci retributive, riferiti all'orario di servizio prestato, ed è soggetto alle ritenute relative ai previsti trattamenti di assistenza sanitaria, di pensione e di liquidazione.

§ 9. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie previsti per i dipendenti a tempo pieno; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il numero delle ferie è ridotto proporzionalmente.

§ 10. Al personale assunto a tempo parziale, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli altri istituti normativi dettate per il rapporto a tempo pieno.

Art. 42

Variabilità di orario e turni

§ 1. Data la particolare natura dell'attività del Centro Televisivo Vaticano, tutto il personale è tenuto, ove richiesto dalle esigenze di servizio, ad essere disponibile a svolgere orari di lavoro variabili e turnazioni al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle varie fasce d'orario, compresi la domenica e gli altri giorni festivi infrasettimanali.

§ 2. 1 turni di lavoro sono fissati mensilmente e comunicati al personale interessato tramite esposizione nelle apposite tabelle. Eventuali variazioni dei turni per esigenze di servizio dovranno essere comunicate agli interessati con almeno ventiquattro ore di preavviso.

§ 3. Le richieste di cambio di turno da parte del personale dovranno essere sempre motivate ed esplicitamente autorizzate dal Superiore competente.

§ 4. E' considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6.

§ 5. E' considerato lavoro festivo quello prestato di domenica e negli altri giorni festivi indicati nell'Art. 48 del presente Regolamento.

Art. 43

Interruzione di lavoro e servizio mensa

§ 1. Nel caso che l'orario di lavoro non sia inferiore a sette ore giornaliere e comprenda il tempo dei pasti, è prevista una interruzione di un'ora in cui poter fruire del servizio mensa per mezzo di apposita autorizzazione rilasciata dal Centro Televisivo Vaticano.

§ 2. L'autorizzazione di cui al § 1 è rilasciata a condizione che l'orario di servizio comporti un minimo di due ore prima e due ore dopo l'interruzione ed avrà valore fino al sussistere della condizione per la quale è stata rilasciata.

Art. 44

Accertamento e osservanza dell'orario

§ 1. L'orario di lavoro è accertato mediante idonei controlli e modalità stabiliti dal Direttore Generale.

§ 2. Le assenze temporanee durante l'orario di lavoro, causate da motivo di servizio o da ragioni personali, devono essere sempre autorizzate dal Superiore diretto e certificate secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale.

§ 3. L'orario di lavoro deve essere interamente osservato. Per inosservanze occasionali è applicata una ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio.

§ 4. Nei confronti del dipendente che, senza giustificato motivo, non osservi ripetutamente l'orario di lavoro, oltre alla ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio, si procede in via disciplinare secondo le norme contenute nell'Art. 66 e seguenti del presente Regolamento.

§ 5. Nel caso di malattia o di altro impedimento imprevisto, il dipendente è tenuto ad informare nel primo giorno di assenza, entro la prima ora del suo orario di servizio, il Direttore Generale. Il dipendente, nel comunicare l'assenza dovuta a malattia, deve indicare il luogo della propria dimora se diverso da quello abituale. Deve altresì comunicare eventuali assenze da casa autorizzate dal medico curante. Per gli ulteriori adempimenti si rinvia all'Art. 54.

§ 6. Chi deve garantire un servizio che inizia ad un tempo determinato è tenuto ad informare del suo impedimento in tempo utile per poter assicurare la sua sostituzione.

Art. 45

Lavoro straordinario

§ 1. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario ordinario.

§ 2. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere limitato ai casi di effettiva necessità ed è sempre soggetto alla preventiva autorizzazione del Direttore Generale.

§ 3. Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal Direttore Generale vengono compensate come da apposita normativa.

Art. 46

Reperibilità

§ 1. In relazione all'esigenza di garantire il servizio, alcuni dipendenti potranno essere chiamati a rendersi comunque reperibili fuori del normale orario di lavoro e nelle giornate non lavorative, festive e domenicali.

§ 2. Il Direttore Generale dispone turni di reperibilità secondo le esigenze specifiche dei diversi servizi.

§ 3. I dipendenti inseriti nei turni di reperibilità dovranno fornire le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera in caso di necessità.

§ 4. Al personale inserito in turni di reperibilità viene corrisposto un compenso . secondo quanto stabilito all'Art. 92 del presente Regolamento.

Art. 47

Trasferta

§ 1. Il personale di ruolo, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro.

§ 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico del Centro Televisivo Vaticano secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale.

§ 3. Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore alle tre ore il personale, al suo ritorno, potrà usufruire di un giorno di riposo.

§ 4. Al personale inviato in trasferta viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'Art. 94 del presente Regolamento. Il personale fruisce inoltre di una copertura assicurativa tipo H24 di cui verrà data copia al dipendente prima dell'inizio della trasferta.

Art. 48

Riposo settimanale

§ 1. 1 dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che coincide tormalmente con la domenica.

§ 2. Per i dipendenti che, per inderogabili esigenze di servizio, debbano prestare propria opera, la domenica, il riposo settimanale è fissato in un giorno feriale del,settimana successiva.

Art. 49

Festività

Oltre alle domeniche, e alle altre feste di precetto secondo il canone 1246 del Codice di Diritto Canonico, saranno anche giorni di vacanza:

1) l'anniversario della elezione del Sommo Pontefice; 

2) l'onomastico del Sommo Pontefice; 

3) l'anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano; 

4) la memoria liturgica di S, Giuseppe artigiano;

5) i tre ultimi giorni della Settimana Santa; 

6) il lunedì e il martedì di Pasqua;

7) la vigilia e il giorno successivo alla Assunzione di Maria Santissima; 

8) la Commemorazione dei fedeli defunti; 

9) la vigilia e i due giorni successivi al Santo Natale; 

10) l'ultimo giorno dell'anno.

Art. 50

Ferie

§ 1. Il personale con prestazioni lavorative a tempo pieno ha diritto alle ferie annuali retribuite nella misura di ventisei giorni lavorativi, secondo il calendario ufficiale della Sede Apostolica.

§ 2. Il personale con prestazioni lavorative a tempo parziale ha diritto alle ferie annuali retribuite come da Art. 41.

§ 3. Le ferie si calcolano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai mesi dì servizio prestato. Per frazioni di mese, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai giorni lavorati.

§ 4. Le tabelle per le ferie sono predisposte entro il mese di aprile, con l'approvazione del Direttore Generale, secondo turni che garantiscano il regolare funzionamento dei servizi.

§ 5. Le ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, devono essere godute in una o più fasi, di massima tra il 1° luglio ed il 30 settembre. Il periodo di ferie prenotato ed autorizzato non può essere modificato senza la previa autorizzazione del Direttore Generale.

§ 6. Per esigenze di servizio e previa autorizzazione del Direttore Generale, i giorni di ferie, fino ad un massimo di dieci giorni, possono essere fruiti entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le ferie annuali non sono cumulabili con quelle non godute nell'anno solare precedente.

§ 7. L'assenza per ferie deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale.

§ 8. Al personale chiamato al servizio del Centro Televisivo Vaticano da paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione del periodo di ferie dì tre giorni se rientra nel proprio paese europeo e di cinque giorni se ritorna nel proprio paese extra-europeo.

§ 9. Se per esigenze dì servizio, il dipendente non può godere delle ferie nel periodo prestabilito, egli ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, dietro presentazione della documentazione dei versamenti effettuati.

§ 10. In caso di richiamo in servizio prima del termine delle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del richiamo stesso.

§ 11. La malattia o l'infortunio interrompono il decorso delle ferie solo ove portino a ricovero ospedaliero. § 12. Fermo restando il disposto del § 5, all'atto della cessazione dal servizio, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

 

TITOLO IX

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 51

Identificazione dei provvedimenti particolari

Sono provvedimenti particolari: 

a) i permessi; 

b) il collocamento in aspettativa; 

c) la dispensa dal servizio; 

d) il collocamento in disponibilità; 

e) la rinuncia all'ufficio.

CAPO I

Permessi

Art. 52

Esercizi spirituali

§ 1. In osservanza delle prescrizioni canoniche i chierici e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica potranno usufruire ogni anno di sei giorni di permesso retribuito per il normale corso di esercizi spirituali. 

§ 2. L'assenza dovuta a permesso per esercizi spirituali va comunque sempre concordata ed autorizzata dal Direttore Generale.

Art. 53

Permessi vari

§ 1. I permessi sono concessi dal Direttore Generale, per motivi specifici e documentati.

§ 2. Il permesso retribuito compete di diritto nelle seguenti occasioni: 

a) per decesso di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, compete un periodo di cinque giorni di calendario solare, oltre alla durata dell'eventuale viaggio;

b) per sostenere esami connessi con il lavoro svolto per il Centro Televisivo Vaticano, spettano i giorni strettamente necessari, debitamente autorizzati dal Direttore Generale;

c) per i laici, in occasione del matrimonio, spettano quindici giorni di calendario solare e, in occasione della nascita dei figli, un giorno.

§ 3. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:

a) in occasione di grave malattia, con pericolo di vita, di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, può essere accordato un periodo di cinque giorni di calendario solare, prorogabile a prudente giudizio del Direttore Generale;

b) per le donazioni di sangue, può essere concesso il tempo necessario.

§ 4. Per altri motivi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare.

Art. 54

Permessi per malattia

§ 1. Il dipendente non in prova ha diritto ad un permesso retribuito, entro il limite massimo di quaranta giorni complessivi in ogni anno solare, per cure o per malattie di breve durata. Alla scadenza di tale periodo il dipendente non in prova è collocato d'ufficio in aspettativa secondo quanto stabilito all'Art. 56 del presente Regolamento.

§ 2. Nel caso di assenza per malattia, il dipendente deve comunque adempiere agli obblighi previsti all'Art. 44 § 5.

§ 3. In qualsiasi momento può essere disposto dal Direttore Generale il controllo medico-fiscale tramite la Direzione dei Servizi Sanitari. A tal fine, il dipendente in malattia deve rendersi reperibile al proprio domicilio o al luogo indicato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno, salvo giustificato impedimento.

§ 4. Se la malattia si protrae oltre il secondo giorno, il dipendente deve ottenere entro il terzo giorno il certificato medico che va trasmesso al Direttore Generale. Nel certificato deve essere specificata la presumibile durata dell'infermità.

§ 5. Durante l'assenza per malattia di cui ai paragrafi precedenti il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Qualora tuttavia si dimostrino insussistenti o insufficienti i motivi addotti per giustificare l'assenza, ovvero il dipendente contravvenga all'obbligo di reperibilità di cui al § 3, questa è ritenuta arbitraria, e il dipendente, oltre a perdere la retribuzione, è passibile di sanzioni disciplinari.

§ 6. Il permesso per il tempo strettamente necessario concesso per sottoporsi a prestazioni mediche, sia diagnostiche che terapeutiche, che non siano comprese nel periodo di prognosi per malattia e non siano eseguibili fuori dell'orario di servizio, non verrà computato nei giorni previsti al § 1 del presente articolo.

§ 7. 1 periodi di malattia superiori ai dieci giorni, tra i quali non intercorra un periodo di almeno trenta giorni, si computano agli effetti di cui al § 1 del presente articolo ed agli effetti di cui all'Art. 56 §§ 3, 4 e 9 del presente Regolamento.

CAPO II

Collocamento in aspettativa

Art. 55

Cause

Il collocamento in aspettativa può essere disposto, con provvedimento del Direttore Generale, per infermità, per maternità, per motivi personali o di famiglia e per servizio militare.

Art. 56

Infermità

§ 1 . L'aspettativa per infermità è disposta, a domanda o d'ufficio, quando sia accertata, in base al giudizio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

§ 2. Agli eventuali accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese.

§ 3. Si dispone il collocamento in aspettativa per infermità quando la prognosi della malattia è superiore a quaranta giorni e quando di fatto la malattia si prolunga oltre i quaranta giorni di calendario solare.

§ 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi.

§ 5. Durante l'aspettativa per infermità si ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 7. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio si applica la normativa prevista all'Art. 61 del presente Regolamento.

§ 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, ai soli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi.

§ 9. La durata complessiva dell'aspettativa e comunque delle assenze per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio, che decorre dalla data iniziale della prima aspettativa.

§ 10. 1 giorni relativi all'aspettativa per infermità si computano secondo il calendario solare e la scadenza dell'aspettativa decorre dalla data della attestazione medica.

Art. 5 7

Maternità

§ 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposto in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto.

§ 3. Su domanda dell'interessata e previo parere della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto.

§ 4. Dopo il parto l'interessata dovrà inviare al Direttore Generale il certificato di nascita per il conteggio del successivo periodo di aspettativa.

§ 5. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità é computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 7. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, viene concessa una riduzione di orario di due ore giornaliere, fino al compimento di un anno di età del bambino. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo.

§ 8. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti punti del presente articolo può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%. Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente durante tali periodi.

§ 9. Fino a tre mesi prima del parto, nel caso di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sono disposti uno o più periodi di collocamento in aspettativa per maternità in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, che ne dispone la durata.

§ 10. R disposto, su richiesta dell'interessata, il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento, sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. Tale aspettativa della durata di tre mesi ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

§ 11. Le disposizioni di cui ai §§ 7 e 8 del presente articolo si applicano anche alle madri adottive o affidatarie e, nei casi di decesso o gravi infermità della madre, al padre.

§ 12. Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui ai §§ 9 e 10 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni ed il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

§ 13. La dipendente, durante le malattie di figli od equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. e) delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ha diritto ad assentarsi dal lavoro, dietro presentazione di certificato medico, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Durante i periodi di assenza la retribuzione viene ridotta complessivamente dell'ottantacinque per cento. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente durante tali periodi.

§ 14. Beneficia delle previdenze di cui ai §§ 10, 12 e 13 del presente articolo il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano in virtù della normativa vigente.

Art. 58

Motivi personali o di famiglia

§ 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda del dipendente non in prova, per gravi ragioni debitamente accertate.

§ 2. Il Direttore Generale decide entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed ha facoltà, per ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento e/o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

§ 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, né oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo.

§ 4. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere sospesa o revocata per motivi di servizio con congruo preavviso.

§ 5. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non è considerato lavorativo agli effetti del conteggio dei giorni di ferie.

Art. 59

Servizio militare

Il trattamento del personale richiamato in servizio militare è disciplinato da disposizioni speciali.

CAPO III

Dispensa dal servizio

Art. 60

Dispensa per infermità

§ 1. Scaduto il periodo massimo per l'aspettativa o comunque di assenze per infermità, previsto dall'Art. 56 §§ 4 e 9, il dipendente che non risulti idoneo a riprendere la propria attività può essere dispensato dal servizio dal Direttore Generale.

§ 2. Il provvedimento di dispensa è inoltre adottato quando il dipendente è divenuto permanentemente inabile al servizio per infortunio o malattia, non dipendente da causa di servizio, senza che sia necessario il previo collocamento in aspettativa.

§ 3. L'idoneità per infermità è accertata mediante visita medica collegiale da una Commissione composta dal Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano e da due medici, uno dei quali può essere scelto dallo stesso Direttore fuori del corpo sanitario della Città del Vaticano.

§ 4. Per gli accertamenti di cui al precedente § 3, l'interessato può farsi assistere da un sanitario di sua fiducia, se ne fa richiesta e ne assume le spese.

§ 5. Nel caso che il dipendente sia dispensato dal servizio per infermità si applica il trattamento di quiescenza previsto dall'apposita normativa.

Art. 61

Infermità per causa di servizio

Al dipendente che ha subito infortunio o ha contratto malattia per cause di servizio, si applica la normativa prevista.

CAPO IV

Collocamento in disponibilità

Art. 62

Procedure

§ 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto dal Direttore Generale, previo nulla osta della Segreteria di Stato, per soppressione del Servizio o per riduzione dei posti nella Tabella Organica, qualora l'interessato non possa essere destinato presso altri servizi del Centro Televisivo Vaticano né trasferito ad altri Organismi della Santa Sede.

§ 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il tempo trascorso in disponibilità è computato agli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 3. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento.

§ 4. Il dipendente collocato in disponibilità, qualora, richiamato in servizio, non lo riassuma senza giustificato motivo nel termine prefissatogli, è considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio ai sensi del successivo Art. 64.

§ 5. Il dipendente collocato in disponibilità e richiamato in servizio, anche con mansioni di livello inferiore, mantiene di diritto il livello retributivo precedentemente goduto.

§ 6. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno, trascorso il quale, quando non vi siano posti idonei ai quali l'interessato possa essere destinato anche con orario parziale, il rapporto di lavoro è risolto. In tal caso, l'interessato è ammesso ai trattamenti di pensione e di liquidazione.

CAPO V

Rinuncia all'ufficio

Art. 63

Dimissioni

§ 1. La persona che intende rinunciare all'ufficio deve farne dichiarazione scritta al Direttore Generale. La rinuncia ha effetto solo dopo l'accettazione, che è comunicata per iscritto all'interessato.

§ 2. L'accettazione della rinuncia all'ufficio può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a novanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando vi sia in corso un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Questi deve essere in ogni caso tempestivamente informato.

§ 3. Il rinunciante è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio fino alla data di fine servizio comunicatagli dal Direttore Generale.

Art. 64

Rinuncia d'ufficio

§ 1. E considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio chi senza giustificato motivo:

a) non assuma servizio alla data fissata nella lettera o contratto di assunzione;

b) non riassuma servizio nel termine prefissatogli, dopo essere stato richiamato, secondo quanto disposto dall'Art. 62 § 4 del presente Regolamento;

c) non intenda, se italiano, fruire della esenzione dal servizio militare o da altre prestazioni di carattere personale verso lo Stato Italiano, di cui all'Art. 10 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del Protocollo esecutivo del 6 settembre 1932;

d) risulti arbitrariamente assente dall'ufficio per cinque giorni consecutivi e non riprenda servizio entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di presentarsi al lavoro, che il Direttore Generale gli deve comunicare per iscritto.

§ 2. La rinuncia dichiarata d'ufficio va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento Pensioni.

TITOLO X

SANZIONI 0 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 65

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono: 

a) l'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria; 

b) la sospensione dall'ufficio; 

c) l'esonero dall'ufficio; 

d) il licenziamento dall'ufficio.

CAPO I

Ammonizione orale e scritta - Ammenda pecuniaria

Art. 66

Ammonizione orale e scritta - Ammenda Pecuniaria

§ 1. L'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria, non superiore alla retribuzione di due giornate lavorative, sono inflitte secondo la gravità dell'infrazione e la eventuale recidività:

a) per indisciplina o per negligenza nel servizio;

b) per contegno non confacente;

c) per inosservanze ingiustificate dell'orario e per violazione delle procedure di accertamento dell'orario di lavoro;

d) per infrazioni ai divieti, di cui all'art. 37, lett. da a) ad i).

§ 2. L'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria devono essere conservate nel fascicolo personale.

CAPO II

Sospensione dall'ufficio

Art. 67

Motivi di sospensione

La sospensione dall'ufficio si applica: 

a) per la ricaduta nelle mancanze punite con l'ammonizione scritta, dopo che questa sia stata applicata due volte nel periodo di un anno; 

b) per infrazione ai divieti, di cui all'Art. 37 lett. da j) a n); 

C) per gravi atti, non pubblici, di indisciplina o di insubordinazione; 

d) per grave pregiudizio arrecato al Centro Televisivo Vaticano; 

e) per violazione del segreto d'ufficio e del divieto di utilizzazione di cui all'Art. 32 del presente Regolamento; 

f) per colpevole indebitamento o per altra irregolarità nei rapporti privati, che rechi pregiudizio al decoro del Centro Televisivo Vaticano.

Art. 68

Effetti della sospensione

§ 1. La sospensione comporta l'allontanamento temporaneo dall'ufficio, a giudizio della Commissione disciplinare della Curia Romana di cui agli Artt. 73 § 2 e 75, con eventuale riduzione dello stipendio al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, escluso l'assegno al nucleo familiare.

§ 2. La durata della sospensione è commisurata alla gravità della mancanza e comunque non potrà essere superiore a quindici giorni.

CAPO III

Esonero dall'ufficio

Art. 69

Motivi di esonero

L'esonero dall'ufficio si applica alla persona che si dimostra immeritevole di essere mantenuta in servizio oppure abbia commesso infrazioni che ne rendano incompatibile la permanenza in servizia, a giudizio della Commissione disciplinare della Curia Romana, di cui agli Artt. 73 § 2 e 75 del presente Regolamento e purché sia data al presunto colpevole facoltà di difesa.

Art. 70

Trattamento pensionistico

All'esonero dall'Ufficio non si applica l'Art. 29 del Regolamento Pensioni.

CAPO IV

Licenziamento dall'ufficio

Art. 71

Motivi di licenziamento

§ 1. Il licenziamento dall'ufficio si applica:

a) per gravi e pubblici atti di indisciplina e di insubordinazione;

b) per gravi mancanze ai doveri del proprio stato o del proprio ufficio; 

c) per violazione dolosa del segreto d'ufficio e del divieto di utilizzazione di testi, documenti e registrazioni video; 

d) per elementi risultanti dagli atti di procedimento giudiziario o disciplinare che facciano ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nel Centro Televisivo Vaticano.

§ 2. La Commissione, di cui agli Artt. 73 § 2 e 75, esaminerà questi casi; al presunto colpevole èdata la possibilità di difendersi.

§ 3. Il Direttore Generale può sottoporre all'esame della predetta Commissione anche casi di recidività in infrazioni già punite con la sospensione dall'ufficio, in base agli Artt. 67 e 68, e casi non contemplati in questo articolo e di particolare gravità.

Art. 72

Effetti del licenziamento

§ 1. La Commissione, di cui agli Artt. 73 § 2 e 75, qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce anche gli effetti, tenendo conto delle norme del Regolamento per le Pensioni.

§ 2. Il licenziato non può essere riassunto in altro Organismo o Ufficio dipendente dalla Santa Sede.

CAPO V

Procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Art. 73

Autorità competente

§ 1. L'ammonizione orale e scritta e l'ammenda pecuniaria, di cui all'Art. 66, sono applicate dal Direttore Generale.

§ 2. La sospensione, l'esonero e il licenziamento dall'ufficio sono applicati dal Direttore Generale, in conformità con le decisioni della Commissione disciplinare della Curia Romana ai sensi degli Artt. 68, 69 e 72.

Art. 74

Accertamento

§ l. Il responsabile immediato dell'Ufficio o il suo Superiore, qualora vengano a conoscenza di fatti passibili di sanzioni disciplinari, devono compiere gli accertamenti del caso rimettendo la documentazione relativa al Direttore Generale, che, se il caso rientra nella sua competenza ai sensi dell'Art. 73, sentito il dipendente e valutate le sue giustificazioni, procede, ove ne ravvisi gli estremi, ad applicare la sanzione.

§ 2. Se i fatti commessi comportano sanzioni superiori all'ammenda pecuniaria, il Direttore Generale provvede, ove occorra, a far completare le indagini, contestando al più presto possibile, per iscritto, gli addebiti al dipendente e assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare le sue giustificazioni.

§ 3. Qualora il Direttore Generale ritenga che debbano essere applicati la sospensione o l'esonero o il licenziamento, trasmette gli atti alla Commissione disciplinare della Curia Romana informandone l'interessato.

Art. 75

Commissione disciplinare

Per la determinazione delle sanzioni disciplinari, di cui agli Artt. 67, 69, 71, agirà la Commissione disciplinare della Curia Romana, in base al proprio Regolamento.

Art. 76

Comunicazione

§ 1. La sospensione, l'esonero ed il licenziamento sono comunicati per iscritto all'interessato dal Direttore Generale, osservato il disposto dell'Art. 13 del Regolamento della Commissione disciplinare della Curia Romana del 5 gennaio 1994. Il rifiuto di accettazione di tale comunicazione equivale alla ricezione di essa. Di questi atti, compreso il rifiuto di accettazione, deve essere redatto un verbale.

§ 2. L'interessato ha il diritto di ricorso secondo le norme contenute nel titolo XV del presente Regolamento.

Art. 77

Sospensione cautelare

§ 1. Per il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata un'azione penale nello Stato della Città del Vaticano o in altro Stato, può essere disposta la sospensione cautelare da parte del Direttore Generale.

§ 2. Uguale misura può essere adottata, per gravi motivi, nei confronti del dipendente anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare a suo carico.

§ 3. Il dipendente sospeso in via cautelare dal servizio percepisce l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 4. Il provvedimento della sospensione cautelare è revocato con il venir meno dei motivi che l'hanno richiesto.

Art. 78

Sospensione cautelare con effetti retributivi

§ 1. E' immediatamente sospeso dal servizio dal Direttore Generale, il dipendente nei cui confronti siano state disposte misure restrittive della libertà personale dalla competente Autorità giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano o di altri Stati o, comunque, per motivi o fatti di particolare gravità comportanti il licenziamento dall'ufficio.

§ 2. Nei casi di cui al § 1 al dipendente sospeso cautelarmente dal servizio può essere concesso, previo nulla osta della Segreteria di Stato, un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre all'eventuale assegno familiare.

§ 3. Il provvedimento di cui al § 1 a motivo di fatti e circostanze accertati può essere revocato dal Direttore Generale.

§ 4. Nei casi di cui al § 1, quando il procedimento si concluda con la sentenza o decisione di proscioglimento rispettivamente della competente Autorità giudiziaria e della Commissione disciplinare della Curia Romana, la sospensione è revocata e il dipendente ha diritto agli emolumenti non percepiti salva deduzione dell'assegno alimentare corrisposto.

§ 5. In ogni caso resta salva la facoltà del Direttore Generale di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale.

Art. 79

Destituzione di diritto

§ 1. Si incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso pronunciata dalla competente autorità dello Stato della Città del Vaticano o da quella di altri Stati.

§ 2. La destituzione di diritto è applicata dal Direttore Generale e va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza al sensi dell'Art. 29 del Regolamento per le Pensioni.

§ 3. Il destituito di diritto non può essere riassunto da altro Organismo o Ufficio dipendente dalla Santa Sede.

TITOLO XI

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 80

Cause

La cessazione dal servizio, oltre che per dispensa dal servizio (Artt. 60 e 61); rinuncia all'ufficio (Artt. 63 e 64); esonero dall ufficio (Artt. 69 e 70); licenziamento dall'ufficio (Artt. 71 e 72); destituzione di diritto (Art. 79); avviene per collocamento a riposo e per motivi di stato ecclesiale.

Art. 81

Collocamento a riposo

§ 1. 1 dipendenti sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, se sono chierici o appartenenti a Istituti di vita Consacrata o Società di vita apostolica.

§ 2. 1 laici appartenenti ai 10 livelli funzionalì sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

§ 3. Per la cessazione dal servizio occorre comunque la comunicazione scritta del Direttore Generale con l'indicazione della relativa decorrenza.

Art. 82

Cessazione per motivi di stato ecclesiale

A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i chierici ed i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica dipendenti del Centro Televisivo Vaticano, anche se assunti anteriormente al presente Regolamento, possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesì o nel loro Istituto o Società di appartenenza, con cessazione del rapporto di servizio al Centro Televisivo Vaticano. Tale trasferimento, che non connota alcun giudizio meno favorevole nei confronti degli interessati, avvìene a rìchiesta del Vescovo diocesano o del competente Superiore, accettata dalla Segreterìa dì Stato, oppure per disposizione della Segreteria di Stato, dopo aver preso contatto con il competente Vescovo o Superiore. Prima di adottare tale provvedimento, che avrà valore vincolante, si sentirà il parere dell'interessato.

Art. 83

Quiescenza

Ai dipendenti che cessano dal servizio si applicano le norme vigenti in merito al pensionistico e di liquidazione.

Art. 84

Applicazione dei Provvedimenti di cessazione

Tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio, disciplinati dal presente titolo, sono applicati dal Direttore Generale.

TITOLO XII

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 85

Retribuzioni

§ 1. La retribuzione mensile del personale è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio base;

b) aggiunta speciale di indicizzazione (ASI);

c) scatti biennali di anzianità;

d) compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario;

c) indennità speciali.

§ 2. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione mensile, qualora le ore settimanali siano trentasei, si divide per venticinque la somma risultante da stipendio base, scatti biennali, aggiunta speciale di indicizzazione, eventuale indennità fissa di funzione; per determinare quella oraria si divide per centocinquanta.

Art. 86

Tredicesima mensilità

§ 1. Nella seconda decade del mese di dicembre, di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità, consistente nello stipendio base, negli scatti di anzianità, nell'aggiunta speciale di indicizzazione e nelle indennità di cui al seguente Art. 91 ove previsto nelle rispettive normative.

2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuativo e per tutto l'anno. Per un periodo inferiore all' anno è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese saranno considerate proporzionalmente.

§ 3. Per i periodi trascorsi in posizione di impiego che comporti la riduzione, la sospensione o la privazione dello stipendio, la tredicesima mensilità è ridotta nella stessa proporzione.

Art. 87

Stipendio base

Lo stipendio base mensile è fissato in ciascun livello retributivo da apposite disposizioni della competente Autorità.

Art. 88

Aggiunta speciale di indicizzazione

L'aggiunta speciale di indicizzazione (ASI) viene periodicamente determinata con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 89

Scatti di anzianità

§ 1. Gli scatti di anzianità sono costituiti da aumenti biennali dello stipendio previsti in ciascun livello retributivo.

§ 2. Gli scatti di anzianità, fissati complessivamente nel numero di venti, sono assegnati ogni due anni di servizio effettivamente prestato.

§ 3. L'importo degli scatti di anzianità è fissato con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 90

Compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario

I compensi per lavoro festivo e notturno ed i compensi per le ore di lavoro straordinario sono regolati da apposita normativa vigente per tutto il personale della Santa Sede.

Art. 91

Indennità speciali

Ai dipendenti possono essere riconosciute: - indennità di reperibilità; - indennità di rischio; -indennità di trasferta; - indennità di funzione.

Art. 92

Indennità di reperibilità

Ai dipendenti inseriti nei turni di reperibilità, in base all'Art. 46, viene corrisposto un compenso stabilito con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 93

Indennità di rischio

§ 1. Saranno determinate a cura della Direzione Generale le mansioni lavorative che comportano esposizione degli addetti a rischi di malattie professionali e di qualsivoglia altra natura.

§ 2. Ai dipendenti destinati a tali prestazioni lavorative sarà corrisposta una indennità di rischio nella misura e con le modalità stabilite con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 94

Indennità di trasferta

Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro con almeno un pernottamento fuori sede, in base all'Art. 47, viene corrisposto un compenso stabilito con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 95

Indennità di funzione

L'indennità fissa di funzione per i Capo Ufficio/Capo Servizio laici è regolata da apposita normativa.

Art. 96

Modalità di pagamento e ritenute

§ l. Lo stipendio base, l'aggiunta speciale di indicizzazione, i bienni di anzianità, l'indennità di funzione e l'indennità di rischio sono corrisposti posticipatamente: precisamente il giorno 27 di ogni mese, ovvero il giorno feriale immediatamente precedente qualora tale data cada di giorno festivo o di chiusura delle banche.

§ 2. I compensi per lavoro festivo, notturno e straordinario, l'indennità di repcribilità e di trasferta sono corrisposti con le competenze del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

§ 3. Gli elementi retributivi sono soggetti alle ritenute a carico dei dipendenti in conformità alle rispettive normative.

TITOLO XIII

ALTRE PROVVIDENZE

Art. 97

Vestiario

Il personale adibito a particolari servizi per i quali si rende necessario un particolare abito di lavoro, determinati dal Direttore Generale, potrà ricevere il vestiario adeguato allo svolgimento delle specifiche mansioni.

Art. 98

Provvidenze generali

Provvedimenti di carattere generale, in favore di tutto il personale della Santa Sede, regolano le modalità di concessione di specifiche provvidenze relative a:

a) assegno per il nucleo familiare ed altre provvidenze a sostegno della famiglia;

b) mutui e piccoli prestiti rimborsabili per mezzo di trattenute sullo stipendio;

c) anticipazioni sulla liquidazione.

TITOLO XIV

RICONOSCIMENTO DI BENEMERENZE SPECIALI

Art. 99

Benemerenze speciali

Il Direttore Generale può riconoscere con encomio scritto le. benemerenze speciali dei dipendenti e può presentare alla Segreteria di Stato i nominativi dei dipendenti meritevoli per il conferimento di onorificenze.

TITOLO XV

RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 100

Possibilità di ricorso

Contro tutti i provvedimenti del Direttore Generale, inerenti il rapporto di lavoro, è possibile ricorrere in base a quanto stabilito dal seguente Art. 101.

Art. 101

Ricorsi esterni

§ 1. Con esclusione delle materie di competenza dell'Autorità giudiziaria e della Commissione disciplinare della Curia Romana le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, troveranno soluzione attraverso il ricorso all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in base agli Artt. 10, 11 e 12 del suo Statuto e delle relative norme di attuazione.

§ 2. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Santo Padre o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo successivo.

§ 3. Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.

§ 4. L'interessato ha diritto di ricorso secondo le norme canoniche verso le sanzioni disciplinari di sospensione, esonero, licenziamento di cui ai precedenti Artt. 67, 69, 71.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102

Decorrenza

§ 1. Il presente Regolamento, approvato "ad experimentum" per un periodo di cinque anni, andrà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

§ 2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni specificamente adattate per il personale dipendente del Centro Televisivo Vaticano.

Art. 103

Norme applicabili

Le norme del Regolamento Generale della Curia Romana - Parte prima - sono applicabili per quanto non disposto diversamente dal presente Regolamento.

 

Città del Vaticano, 30 novembre 1998, Festa di Sant'Andrea Apostolo.

 

+ Angelo Card. Sodano

Segretario di Stato


 

Appendice A

LIVELLI FUNZIONALI

LIVELLO FUNZIONALE

Attività ausiliare

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività di lavoro manuale. Può essere assunto senza essere assegnato stabilmente ad un determinato Servizio.

TITOLO RICHIESTO: Scuola dell'obbligo

LIVELLO FUNZIONALE II

Attività ausiliare

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge operazioni semplici, anche con utilizzo di macchine (fotocopiatrici, affrancatrici, ecc.).

TITOLO RICHIESTO: Scuola dell'obbligo

LIVELLO FUNZIONALE III

Attività ausiliare

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività richiedente una formazione professionale qualificata oppure adeguata esperienza pratica e formazione generale.

L'attività prevede, nei limiti delle direttive ricevute, l'utilizzo di macchine, apparecchiature e strumenti tecnici.

TITOLO RICHIESTO: Scuola dell'obbligo. Attestato di Istituto professionale.

LIVELLO FUNZIONALE IV

Attività esecutive

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività esecutiva richiedente specifica competenza acquisita mediante preparazione professionale specializzata ed esperienza di lavoro.

L'attività prevede, nei limiti delle direttive ricevute, l'utilizzo di macchine, apparecchiature e strumenti tecnici e la scelta del metodo operativo.

La posizione può comportare la guida di personale di livello inferiore.

TITOLO RICHIESTO: Diploma di scuola secondaria inferiore. Diploma di specializzazione.

LIVELLO FUNZIONALE V

Attività esecutive

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività esecutiva richiedente preparazione di base e specifica competenza. Può presupporre la conoscenza del funzionamento e la capacità d'uso di apparati e attrezzature, nonché la conoscenza di norme e procedure di esercizio.

La posizione può comportare il coordinamento o la guida di unità lavorative a carattere esecutivo e la responsabilità di beni economici e strumentali.

TITOLO RICHIESTO: Diploma di scuola secondaria inferiore. Diploma di specializzazione.

LIVELLO FUNZIONALE VI

Attività esecutive di concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale, conoscenza adeguata di strumenti complessi e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure.

Tale attività è caratterizzata da autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle predette procedure.

TITOLO RICHIESTO: Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

REQUISITO: Conoscenza di una lingua oltre la propria.

LIVELLO FUNZIONALE VII

Attività di concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività in autonomia esecutiva, con responsabilità di utilizzo e conduzione di strumenti complessi o di sistemi di apparecchiatura, richiedente particolare esperienza e specifica preparazione professionale.

La posizione può comportare la formulazione di proposte in merito all'organizzazione del lavoro a cui è addetto nonché alla revisione di sistemi e procedure del proprio settore e il coordinamento di colleghi di livello inferiore e la formazione del personale eventualmente affidato.

TITOLO RICHIESTO: Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

REQUISITO: Conoscenza di una lingua oltre la propria.

LIVELLO FUNZIONALE VIII

Attività di concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività richiedente adeguata preparazione culturale, capacità organizzativa e specifica formazione.

La posizione può comportare il coordinamento dell'attività di un gruppo di lavoro e richiede piena collaborazione con il personale direttivo nello svolgimento dei compiti affidati.

TITOLO RICHIESTO: Diploma di laurea o titolo equipollente.

REQUISITO: Conoscenza di una lingua oltre la propria.

LIVELLO FUNZIONALE IX

Attività direttive

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività richiedente una accurata preparazione culturale e professionale, adeguata capacità organizzativa ed esperienza pluriennale.

La posizione può comportare la responsabilità ed il coordinamento di una unità organica, avente anche rilevanza esterna e richiede piena collaborazione con i Dirigenti nello svolgimento dei compiti affidati.

TITOLO RICHIESTO: Diploma di laurea o titolo equipollente.

REQUISITO: Conoscenza di almeno una lingua oltre la propria.

LIVELLO FUNZIONALE X

Attività direttive ed esperti in materia

Appartiene a questo livello:

1. il dipendente che:

a) svolge compiti di direzione e coordinazione di un determinato settore, con autonomia organizzativa e facoltà di decisione o di proposta per il conseguimento di obiettivi assegnati nell'ambito di direttive generali;

b) con responsabilità diretta sovrintende ai servizi amministrativi e contabili;

c) verifica i risultati dell'attività svolta dai componenti l'unità a cui è preposto;

2. il dipendente che svolge anche singolarmente attività di particolare importanza per la realizzazione dei fini istituzionali, che implichino responsabilità di identico livello.

TITOLO RICHIESTO: Diploma di laurea o titolo equipollente

REQUISITO: Conoscenza di due lingue oltre la propria


Appendice B

PROFILI PROFESSIONALI

SETTORE REDAZIONALE-PROGRAMMISTICO

4° livello Addetto di redazione

5° livello Assistente di redazione

6° livello Redattore-programmista di 6°

7° livello Redattore-programmista di 7°

8° livello Redattore-programmista di 8°

9° livello Redattore - programmista di 9°

10° livello Responsabile di settore

Addetto di redazione-programinazione

Esplica attività organizzative-ausiliarie; svolge a tal fine lavoro preliminare di segreteria di redazione; tiene contatti telefonici; cura calendari di avvenimenti; raccoglie dati grezzi di produzione e trasmissione, schedari, testi e corrispondenza.

Assistente di redazione

Coadiuva i redattori-programmisti. Compie ricerche di documentazioni testuali, audiovisive, iconografiche. Predispone dossier. Assiste gli incaricati di televisioni terze. Svolge attività supplettiva di lettore fuori campo. Opera, occorrendo, come segretario di produzione-edizione. Propone schedature descrittive del materiale da videoteca e, dopo le superiori approvazioni, ne cura l'immissione in memoria computerizzata.

Redattore-programmista di 6° livello

Raccoglie, elabora, redige notizie e testi non definitivi, schede informative, traduzioni. Opera come assistente alla regia. Svolge attività di lettore fuori campo. Provvede abitualmente alla schedatura descrittiva del materiale da conservare in videoteca.

Redattore-programmista di 7° livello

Raccoglie, elabora e redige notizie e testi per i servizi. Dà indicazioni ai tecnici di ripresa, montaggio, edizioni. Prepara interviste, tavole rotonde, schemi di programmi. Cura telecronache dirette. Può svolgere compiti di regia ed essere inviato in missione. Sovrintende in particolare alla videoteca.

Redattore-programmista di 8° livello

Redige notiziari, commenti, trattamenti, schemi preparatori, sceneggiature, testi per i servizi ampi e complessi. Presiede ad attività di ripresa, montaggio, edizione. Cura telecronache dirette, idea e realizza programmi di varia struttura. può essere inviato in missione. Può coordinare e indirizzare l'attività di altri redattori-programmísti.

Redattore-programmista di 9°  livello

Coordina e indirizza l'attività dei redattori-programmisti, oltre a svolgere direttamente l'attività di cui alle figure precedenti, con riguardo particolare ai suoi aspetti più impegnativi e alla responsabilità di produzioni periodiche e di produzioni monografiche. Controlla testi, riprese, montaggi, edizioni, schedature (prima della memorizzazione). Quando occorre esercita funzioni supplettive rispetto al livello superiore, assumendo la responsabilità di contatti con Dicasteri e Organismi della Santa de e con enti esterni, ai fini della tempestiva corretta informativa.

Responsabile di settore

Nell'ambito delle direttive ricevute e rispondendone al Direttore Generale, coordina l'attività del settore informativo-programmistico, pur potendo realizzare direttamente singole iniziative. Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del settore. Svolge compiti di raccordo con altri organismi della Santa Sede o esterni ad essi, in attuazione delle direttive del Direttore Generale.

SETTORE TECNICO-PRODUTTIVO

1° livello Ausiliario

2° livello Ausiliario Tecnico

3° livello Commesso

4° livello Specializzato di Ripresa

5° livello Cameramen e montatore di montaggi semplici

6° livello Cameramen e montatore specializzato

7° livello Tecnico di 7°

8° livello Tecnico di 8°

9° livello Tecnico di 9°

10° livello Responsabile di settore

Ausiliario

Svolge lavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze pratiche facilmente acquisibili (aiutante, fattorino generico, addetto alle pulizie, manovale, custode ... ).

Ausiliario Tecnico

Compie lavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze pratiche e tecniche (supporto alla produzione o ai servizi, attività ausiliare di studio o ripresa esterna, fotocopiatura, guida automezzo).

Commesso

Guida per i servizi aziendali qualsiasi tipo di automezzo. Aggiorna il libretto di marcia dell'automezzo, registra su apposito libretto i rifornimenti di carburante e lubrificante e le riparazioni fatte da officine esterne. Effettua la prima manutenzione dell'automezzo affidatogli. Aiuta a tenere in ordine corridoi, archivi, uffici, e studi, secondo le indicazioni ricevute.

Specializzato di Ripresa

Svolge compiti accessori alle esigenze specifiche della ripresa. Effettua l'installazione, cura l'esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di ripresa e di registrazione (es. corpi illuminanti, generatori di energia elettrica, impianti di ripresa e di diffusione sonora, microfoni, dolly, trabatelli...). Effettua duplicazioni di videotape professionali e non. E tenuto alla guida di automezzi sociali. Assiste l'operatore e il montatore e li sostituisce in caso di necessità per produzioni semplici.

Cameramen e montatore di montaggi semplici

Svolge compiti di ripresa con telecamere a spalla o su cavalletto con adeguata conoscenza delle tecniche di ripresa delle immagini da destinare a news o archivio. Effettua montaggi semplici. Realizza grafica ed effetti elettronici. Può inviare segnali dalla regia centrale per diffusione o riversamento di immagini via cavo o via etere.

Cameramen o montatore specializzato

Effettua riprese e montaggi per produzioni di valore (documentari, servizi speciali) avendo acquisito una particolare competenza nell'uso delle telecamere (luci, ambientazione, ottiche) e dei sistemi e delle tecniche di edizione più aggiornati con o senza la guida di un regista o di un redattore. Può lavorare al mixer audio o al mixer video. Conosce e attiva i sistemi di collegamento tra le telecamere, l'unità mobile, gli studi e i ponti di emissione satellitari e terrestri. Idea e realizza grafica ed effetti elettronici anche complessi.

Tecnico di 7°  livello

Coordina le attività tecnico produttive di più operatori in ordine a singole produzioni, oltre a svolgere direttamente i compiti di cui alla figura precedente. Cura, quando occorra, la realizzazione di riprese dirette anche con compiti di regia televisiva non complessa.

Tecnico di 7° livello

Coordina abitualmente i vari fattori tecnico-produttivi, proponendo gli orari di lavoro e provvedendo alla ripartizione dei compiti e al controllo della loro esecuzione. Propone investimenti tecnici e procedure operative al Direttore Generale. Cura trasmissioni dirette anche complesse, se occorre pure sotto il profilo delle regie televisive. Predispone piani di produzione, d'intesa con i settori interessati. E' responsabile della produzione delle immagini grezze.

Tecnico di 9° livello

Guida l'attività dei tecnici, portando il proprio apporto creativo nei limiti delle responsabilità tecniche. Garantisce la qualità tecnica delle produzioni, la manutenzione degli strumenti e degli ambienti di lavoro. Propone progetti per il rinnovo e l'adeguamento delle strutture. Può sostituire il dirigente di livello superiore.

Responsabile di settore

Nell'ambito delle direttive ricevute e rispondendone al Direttore Generale, coordina l'attività del settore produttivo. Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale in seno al suo settore. Svolge compiti di raccordo con altri Organismi della Santa Sede o esterni ad essi, in attuazione delle direttive del Direttore Generale.

SETTORE AMMINISTRATIVO

5° livello Impiegato esecutivo di 5°

6° livello Addetto amministrativo di 6°

7° livello Addetto amministrativo di 7°

8° livello Funzionario amministrativo di 8°

9° livello Funzionario amministrativo di 9°

10° livello Responsabile di settore

Impiegato esecutivo

Svolge mansioni subordinate di archivio, segreteria, protocollo, rilevazione e registrazione dati, catalogazione e classificazione documenti, operazioni preliminari di contabilità e altre operazioni di supporto.

Addetto amministrativo di 6° livello

Svolge attività di segreteria, archivio, corrispondenza e protocollo, catalogazione e classificazione di documenti, rilevazione e registrazione dati, contabilità e cassa. Tiene a livello ordinario i necessari contatti per l'offerta a terzi di prodotti "broadcasting" c da "home video".

Addetto amministrativo di 7° livello

Nell'ambito di direttive ricevute, redige minute, prepara relazioni, effettua studi e ricerche, svolge attività di segreteria, archivio, classificazione e catalogazione di documenti, rílevazione e registrazione dati, contabilità e cassa, corrispondenza e protocollo gestione ordinaria del personale.

Funzionario amministrativo di 8° livello

Svolge attività di segreteria, revisione interna ed ispezione, corrispondenza e protocollo, gestione del personale. Nell'ambito di istruzioni ricevute conduce trattative e predispone atti amministrativi aventi rilevanza anche esterna, particolarmente nella contrattazione di rapporti concernenti la cessione di prodotti e servizi. Aggiorna e gestisce i tariffari, attuando le direttive superiori, anche nei confronti di organismi terzi.

Funzionario amministrativo di 9° livello

Coadiuva i superiori nei contatti con i Dicasteri economico-finanziari della Santa Sede, nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, dei piani concernenti attività e risorse del Centro Televisivo e nella elaborazione dei contratti stipulati dal Centro Televisivo. Predispone piani produttivi, d'intesa con i settori interessati. Quando occorre esercita funzioni supplettive rispetto al livello superiore.

Responsabile di settore

Nell'ambito di direttive ricevute e rispondendone al Direttore Generale, coordina l'attività del settore amministrativo. Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale in seno al suo settore. Coordina le attività gestionali del Centro Televisivo, con riguardo alla politica del personale, alle risorse economico-finanziarie, al marketing, alla gestione attiva e passiva dei diritti, alla pianificazione e alla sua tempistica. Predispone i contratti da stipularsi dal Centro Televisivo sia per l'acquisizione che per la cessione di beni o servizi. Svolge compiti di raccordo con altri organismi della Santa Sede o esterni ad essi, in attuazione delle direttive del Direttore Generale.

SETTORE ESPERTI

10° Livello Esperto in materia

Fanno parte singolarmente del settore Esperti in materie particolari che rispondono direttamente al Direttore Generale.

 


Appendice C

CONSANGUINEITA' - AFFINITA'

TABELLA A

Consanguineità in linea retta e collaterale

Codice di diritto canonico vigente - Canone 108:

§ l. La consanguineità si computa per linee e per gradi. 

§ 2. Nella linea retta tanti sono i gradi quante le generazioni, ossia quante le persone tolto il capostipite.

§ 3. Nella linea obliqua tanti sono i gradi quante le persone in tutte e due le linee insieme tolto il capostipite.

Linea retta

Genitori

l° grado

Figli

l° grado

Nonni

2° grado

Nipoti (figli dei figli)

2° grado

Pronipoti

3° grado

Linea collaterale

Fratelli

2° grado

Zii

3° grado

Nipoti (figli dei fratelli)

3° grado

Cugini primi

4° grado

Pronipoti

4° grado

TABELLA B

Affinità

Codice di diritto canonico vigente - Canone 109:

§ 1. L'affinità sorge dal matrimonio valido, anche se non consumato, e sussiste tra il marito e i consanguinei della moglie, e parimenti tra la moglie e i consanguinei del marito.

§ 2. Si computa in maniera tale che coloro che sono consanguinei del marito siano affini della moglie nella medesima linea e grado, e viceversa.

 

Suoceri  

grado

Generi e Nuore 

grado

Nonni del coniuge 

2° grado

Fratelli del coniuge 

2° grado

Appendice D

FORMULE DI GIURAMENTO

I

Professione di fede e di comunione ecclesiale

Io, N... credo e professo le verità che si contengono nel Simbolo della fede, vale a dire:

lo credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Credo inoltre tutto quanto si contiene nella Parola rivelata di Dio, conservata nella Scrittura e nella Tradizione, e che è stato proposto dal Magistero della Chiesa come verità da credere. Accetto anche tutte le cose che sono state proposte in modo definitivo dal Magistero della Chiesa sulla fede e i costumi.

Aderisco pure a quanto il Romano Pontefice e i Vescovi insegnano nell'esercizio del loro magistero autentico, anche se non in modo definitivo.

Mi professo in comunione con la Chiesa Cattolica e con la sua gerarchia, specialmente con il Romano Pontefice, e con l'aiuto di Dio mi sforzerò di rimanere in questa comunione.

II

Promessa di fedeltà nel lavoro

Prometto che nel lavoro che mi verrà affidato mi sforzerò di mettere a profitto la mia preparazione e le mie capacità personali e professionali, per eseguirlo con diligenza, efficacia e fedeltà, osservando nel suo compimento le norme generali e gli ordini particolari che mi verranno comunicati dai miei Superiori, e promuovendo i veri e legittimi interessi della Sede Apostolica e i buoni rapporti umani.

Prometto di vivere il mio lavoro in spirito di servizio alla fede cristiana e, più in particolare, alla missione ecclesiale dei Successori di Pietro, cui è affidata l'integrità della fede e l'unità della Chiesa.

Prometto di osservare il segreto del mio ufficio nella misura in cui questo venga richiesto dalla natura stessa del lavoro eseguito o dai miei legittimi Superiori.

Faccio liberamente questa professione di fede e di comunione ecclesiale, e formulo queste promesse davanti a Dio, chiedendo il Suo aiuto per poterle adempiere fedelmente.

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