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N. LIV – Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

10 dicembre 2007

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;

Vista la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, N. II;

Vista la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV;

Considerata la necessità di tutelare con disciplina organica la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; Ha ordinato ed ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

Titolo I
Disposizioni Generali

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge è posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per le attività come di seguito definiti:

a) « lavoratori »: tutte le persone fisiche che svolgono attività di lavoro alle dipendenze di uno degli Enti di cui al n. 2 o degli altri soggetti di cui al n. 3. Ai soli fini della presente legge, sono definiti « lavoratori » anche i tirocinanti, i volontari e chiunque a qualsiasi titolo svolga comunque attività, anche solo occasionale, secondo le direttive degli Enti predetti;

b) « luoghi di lavoro »: tutti gli spazi pubblici frequentati dai lavoratori a motivo della propria attività, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e, con i limiti derivanti dalla loro specifica condizione giuridica, nelle aree di cui all’art. 15 del Trattato del Laterano;

c) « attività »: tutte le prestazioni lavorative effettuate con vincolo gerarchico diretto nei confronti dell’Ente di appartenenza e secondo modalità operative ed orari fissati dall’Ente medesimo, restando escluse le prestazioni riconducibili all’esercizio di funzioni di alta direzione.

2. Sono tenuti all’osservanza della presente legge tutti gli Enti aventi sede nel territorio dello Stato e negli immobili di cui all’art. 15 del Trattato del Laterano, ad eccezione degli Enti stabilmente preposti ad un Servizio esterno di pubblica utilità, ai quali si applica la disciplina di cui al n. 3, lett. b.

3. Ogni altro soggetto diverso da quelli di cui ai numeri che precedono, che presta opere o servizi nei luoghi di lavoro di cui al n. 1, è tenuto:

a) nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, all’osservanza della presente legge, senza pregiudizio degli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dettate dall’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza;

b) nelle aree di cui all’art. 15 del Trattato del Laterano, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dettate dall’ordinamento giuridico dello Stato Italiano.

Art. 2
(Amministrazione competente)

1. Ai fini della presente legge, limitatamente ai casi in cui è chiamato ad agire in tale qualità, è denominato « Amministrazione competente » l’Ente al quale, con provvedimento normativo o amministrativo, è espressamente attribuita la competenza in ordine alla manutenzione di un immobile utilizzato quale sede di lavoro.

2. L’Amministrazione competente effettua ogni intervento che, ricadendo sotto la sua responsabilità, ai sensi del n. 1, sia necessario all’attuazione delle misure e prescrizioni di cui all’art. 4, n. 2. Dell’attuazione delle predette misure e prescrizioni è responsabile il Rappresentante legale dell’Amministrazione competente.

3. All’Amministrazione competente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.

4. L’Amministrazione competente collabora, se richiesta, con gli Enti interessati e con il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, alla formazione del Documento d’informazione e del Documento di valutazione dei rischi che riguardano gli immobili di pertinenza; essa riceve copia dei Documenti stessi a tenore degli artt. 8 e 9.

Art. 3
(Rappresentante legale)

1. Ferma restando la responsabilità delle Amministrazioni competenti, in via generale, alla manutenzione degli immobili che costituiscono sede di lavoro, di cui all’art. 2, il Rappresentante legale di ciascun Ente è tenuto a prestare, anche per il tramite dei Delegati per la sicurezza, di cui ai nn. 2 e 3, con delega parziale o integrale ai medesimi attribuita, la tutela in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori comunque riferibili all’Ente stesso, in conformità alle previsioni del Documento di valutazione dei rischi, di cui all’art. 9, nonché alla normativa vigente in materia.

2. Il Rappresentante legale dell’Ente può nominare un Delegato per la sicurezza, con atto formale. La nomina ha effetto per le sole attività e per gli ambiti operativi dell’Ente determinati nella delega e, negli stessi limiti, esonera il Rappresentante legale dai compiti attribuiti dalla legge al Delegato per la sicurezza.

3. In mancanza di nomina da parte del Rappresentante legale, nonché in caso di delega parziale da parte dello stesso limitatamente alle attività non delegate, sono direttamente riferibili al Rappresentante legale tutte le attività che le vigenti norme prevedono attribuite al Delegato per la sicurezza.

4. La nomina a Delegato per la sicurezza conferisce i poteri per l’attivazione degli interventi di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro per conto dell’Ente, nonché i poteri di spesa relativi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle normative interne.

5. Il Rappresentante legale può nominare, con delega parziale o integrale, uno o più Incaricati per la sicurezza per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 5. La nomina a Incaricato per la sicurezza è conferita con atto formale ed ha effetto per le sole attività e per gli ambiti operativi dell’Ente determinati nella delega.

6. Il Rappresentante legale provvede all’attivazione dell’Amministrazione competente nei casi di cui all’art. 4, n. 4.

7. Per l’espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Rappresentante legale può avvalersi di apposita consulenza tecnica.

Art. 4
(Delegato per la sicurezza)

1. Il Delegato per la sicurezza, negli stessi limiti di cui all’art. 3, n. 2, in mancanza di nomina dell’Incaricato per la sicurezza, nonché in caso di delega parziale a quest’ultimo, limitatamente alle attività non delegate, mantiene direttamente a proprio carico i compiti previsti dalle vigenti norme per l’Incaricato per la sicurezza.

2. Il Delegato per la sicurezza, nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze e relativamente alle attività delegate, provvede ad attuare tutte le misure di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, quelle contenute nei Documenti di valutazione, formalmente trasmessigli ai sensi dell’art. 9, n. 3, ed ogni altra prescrizione in materia impartita all’Ente dal Servizio per la la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

3. Qualora una o più delle misure e prescrizioni di cui al n. 2 comportino interventi che ricadano, anche solo in parte, nelle attribuzioni di una Amministrazione competente, come definita all’art. 2, il Delegato per la sicurezza ne dà immediata e motivata comunicazione al Rappresentante legale dell’Ente di appartenenza, con espressa indicazione degli interventi da effettuare.

4. Il Rappresentante legale adotta ogni determinazione al riguardo, provvedendo a formulare richiesta motivata all’Amministrazione competente per l’effettuazione degli interventi di spettanza di quest’ultima ed impartendo ogni necessaria disposizione al Delegato per la sicurezza circa l’attuazione degli interventi dal medesimo indicati ed eventualmente residuati dalla richiesta predetta.

5. Dalla ricezione della richiesta di cui al n. 4, gli obblighi e le responsabilità dell’attuazione delle relative misure e prescrizioni si intendono trasferite, per quanto di sua spettanza, all’Amministrazione competente.

6. Il Delegato per la sicurezza, nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze e relativamente alle attività delegate, provvede a:

a) impartire disposizioni agli Incaricati per la sicurezza in ordine ai compiti loro spettanti;

b) compilare, sottoscrivere ed inviare al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro il Documento di informazione;

c) collaborare con il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro e, in ogni caso, fornire informazioni e documenti richiesti dal Servizio medesimo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

d) predisporre, secondo tempi e modalità da stabilirsi ai sensi dell’art. 12, idonee misure tese ad informare, formare ed aggiornare i lavoratori dipendenti e i collaboratori, durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a loro carico, circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, con particolare riferimento alle specifiche professionalità e mansioni, circa le relative misure di prevenzione e protezione, la conoscenza e l’osservanza delle procedure di pronto soccorso, la conoscenza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, di antincendio e di evacuazione in caso di emergenza;

e) partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro;

f) segnalare per iscritto all’Ente appaltante, dandone informazione al Rappresentante legale in presenza di cantieri temporanei nei luoghi di lavoro nei quali assicura la tutela, i casi di inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute, per le conseguenti determinazioni.

Art. 5
(I(Delegato per la sicurezza))

L’Incaricato per la sicurezza, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, ed in conformità alle disposizioni ricevute dal Delegato per la sicurezza, deve:

a) mantenere in efficienza le protezioni e i dispositivi di sicurezza degli ambienti, degli impianti e dei macchinari e, ove ciò comporti oneri economici, effettuare adeguata segnalazione al Delegato per la sicurezza;

b) disporre e vigilare affinché i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

c) informare i concessionari e gli appaltatori, nonché i lavoratori autonomi, sui rischi particolari eventualmente esistenti negli ambienti in cui sono chiamati a prestare la loro opera; tale obbligo non si estende ai rischi propri dell’attività professionale o del mestiere che i concessionari, gli appaltatori o i lavoratori autonomi sono incaricati di prestare;

d) partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro;

e) provvedere, in conformità alle disposizioni del Delegato per la sicurezza, all’attuazione delle misure di informazione, formazione e aggiornamento di cui all’art. 4, n. 6, lett. d.

Art. 6
(Doveri dei lavoratori)

1. Tutti i lavoratori, nell’ambito delle proprie attività e delle rispettive competenze, durante l’orario di lavoro e comunque durante la loro permanenza nei luoghi di lavoro, senza oneri economici a loro carico, conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dall’Ente, devono osservare ogni misura e cautela che, formalmente comunicata da parte dei soggetti preposti, di cui agli artt. 3, 4 e 5, oppure dettata dal senso comune, sia idonea a tutelare la sicurezza e la salute propria, nonché delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

2. Tutti i lavoratori devono, in particolare:

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva;

b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza secondo le istruzioni ricevute;

c) evitare di rimuovere o modificare, senza formale autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare prontamente ad uno dei soggetti preposti di cui agli artt. 3, 4 e 5, oppure, in loro assenza, alla persona di grado superiore presente in quel momento sul luogo di lavoro, le condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;

f) evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di rispettiva competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori o di terzi;

g) sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla legge; il tempo necessario alla esecuzione di tali accertamenti è considerato, a tutti gli effetti, orario di servizio;

h) partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio; la durata temporale di tale partecipazione è considerata, a tutti gli effetti, orario di servizio.

3. La responsabilità del lavoratore è esclusa qualora la contravvenzione agli obblighi di cui ai numeri precedenti sia diretta conseguenza dell’adempimento di un ordine gerarchicamente impartito, salvo che l’ordine medesimo non risulti palesemente illegittimo.

4. Specifici obblighi e cautele, in attuazione e in osservanza del n. 1, potranno essere stabiliti con il regolamento di cui all’art. 12.

Titolo II
Organismi e documenti tecnici

Art. 7
(Servizio per la Sicurezza
e la Salute dei Lavoratori
nei Luoghi di Lavoro)

1. É istituito il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, alle dirette dipendenze del Presidente del Governatorato, al fine di assicurare la uniforme tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stessi.

2. Per lo svolgimento delle funzioni del Servizio, il Presidente si avvale delle Direzioni dei Servizi Tecnici, di Sanità ed Igiene e dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, a ciascuna delle quali può delegare lo svolgimento di compiti e il compimento di atti in materie di rispettiva competenza.

3. Il Presidente può costituire, a tal fine, una unità operativa interdirezionale, in conformità all’art. 5, n. 4, della legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV.

4. Il Presidente può avvalersi altresì di ogni altra collaborazione necessaria al perseguimento delle attività del Servizio, facendo ricorso, se del caso, anche a rapporti contrattuali e di consulenza.

5. Il Servizio provvede a:

a) effettuare la valutazione dei rischi ed individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione per ciascuna attività di ogni Ente, sulla base degli elementi forniti dall’Ente medesimo;

b) predisporre e aggiornare, per ciascuna attività di ogni Ente, il Documento di valutazione dei rischi;

c) accertare, determinare, prescrivere e verificare le misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, dagli infortuni, dagli incendi e da altre emergenze, i piani di evacuazione dai luoghi di lavoro, le caratteristiche tecniche di strumenti, attrezzi, impianti e macchinari, nonché determinare, rilasciare e verificare le certificazioni in materia;

d) accertare, determinare, prescrivere e verificare le misure necessarie per il primo soccorso nei luoghi di lavoro, d’intesa con la Direzione di Sanità ed Igiene;

e) organizzare, d’intesa con gli Enti interessati, i programmi di formazione e informazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori;

f) programmare, sulla base dei rischi professionali rilevati e delle proposte avanzate dalla Direzione di Sanità ed Igiene, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, da effettuarsi a cura della Direzione medesima;

g) elaborare, annualmente, le statistiche delle tecnopatie e degli infortuni verificatisi nei luoghi di lavoro degli Enti di cui all’art. 1, n. 2;

h) redigere, al fine di assicurare la migliore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’efficacia della normativa in materia. Tale relazione, corredata delle statistiche di cui alla lett. g, è inviata entro il mese di marzo di ogni anno al Presidente del Governatorato;

i) porre in essere ogni altra attività necessaria ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche attraverso idonee forme di consultazione dei lavoratori medesimi.

6. Al Servizio spetta altresì l’alta vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In assolvimento di tale compito, il Servizio:

a) acquisisce informazioni e può effettuare, in tutti i luoghi di lavoro, ispezioni e controlli tesi a verificare l’osservanza della normativa vigente;

b) nei casi previsti dalla legge e, comunque, qualora riscontri inosservanze, anomalie o qualsiasi necessità di intervento, adotta ogni opportuno provvedimento. I provvedimenti adottati sono vincolanti per i destinatari.

Art. 8
(Documento di informazione)

1. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro acquisisce le informazioni sui rischi mediante un Documento di informazione, redatto da ciascun Ente con l’apporto dell’Amministrazione competente, per i profili di pertinenza, conformemente ad un modello informativo predisposto dal Servizio stesso ed approvato dal Presidente del Governatorato.

2. Il contenuto del Documento di informazione ed il termine entro il quale esso deve pervenire al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro sono stabiliti, di volta in volta, nel modello informativo di cui al n. 1.

3. Per ciascuna attività dell’Ente il Documento di informazione contiene:

a) planimetria aggiornata di tutti gli ambienti di lavoro;

b) descrizione dettagliata delle lavorazioni con riferimento ai fattori di rischio (fisico, chimico, biologico, ecc.) noti all’Ente;

c) elenco di tutti i lavoratori e relative mansioni svolte;

d) elenco dettagliato di tutte le sostanze e di tutti i prodotti chimici utilizzati, completo di schede tossicologiche;

e) elenchi delle attrezzature, degli impianti e di tutti i macchinari impiegati;

f) numero medio e massimo delle presenze giornaliere dei frequentatori esterni.

4. Presso ciascun Ente è custodita copia dei Documenti di informazione redatti.

5. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro fornisce a ciascuna Amministrazione competente copia dei Documenti di informazione relativi ai luoghi di lavoro di rispettiva competenza.

Art. 9
(Documento di valutazione dei rischi)

1. Sulla base delle risultanze del Documento di informazione e di ogni eventuale ulteriore notizia e accertamento ritenuti opportuni, il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, ai fini della individuazione e della prescrizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie, predispone, per ciascuna attività di ogni Ente, un Documento di valutazione dei rischi.

2. Il Documento contiene:

a) la descrizione dell’attività e degli ambienti in cui l’attività medesima si svolge e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti a tale attività, nonché degli eventuali rischi per la sicurezza e la salute dei frequentatori esterni;

b) l’individuazione e l’indicazione, con le priorità e i tempi di rispettiva attuazione, delle misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, dagli infortuni, dagli incendi e da altre emergenze, nonché dei dispositivi di protezione collettiva e individuale che devono essere utilizzati dai lavoratori;

c) l’individuazione e l’indicazione, con le priorità e i tempi di rispettiva acquisizione ove mancanti o insufficienti, delle necessarie certificazioni relative a strumenti, attrezzi, impianti e macchinari;

d) i piani di emergenza ed evacuazione dagli ambienti interessati;

e) l’individuazione e l’indicazione, con le priorità e i tempi di rispettiva attuazione, delle misure utili ai fini della prestazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro, nonché per l’individuazione del pronto soccorso competente;

f) l’indicazione di misure alternative provvisorie da adottare fino alla completa attuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui alle lett. b ed e, nonché di quelle da adottare fino all’acquisizione delle certificazioni mancanti o insufficienti di cui alla lett. c;

g) l’indicazione del programma per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali.

3. Ciascun Documento di valutazione dei rischi è trasmesso al Rappresentante legale dell’Ente che, a sua volta, lo trasmette al Delegato per la sicurezza rispettivamente competente, ove esistente.

4. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro fornisce a ciascuna Amministrazione competente copia dei Documenti di valutazione dei rischi relativi ai luoghi di lavoro di sua competenza.

5. Presso ciascun Ente è custodita copia dei Documenti di valutazione dei rischi per esso predisposti.

6. Le norme di prevenzione e protezione contenute nel Documento di valutazione dei rischi devono essere portate a conoscenza dei lavoratori occupati nei relativi luoghi di lavoro a cura del Delegato per la sicurezza competente.

7. La valutazione dei rischi ed il Documento di valutazione dei rischi sono oggetto di revisione triennale e, comunque, in occasione di modifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro fisse e mobili, delle macchine, degli impianti e relativi dispositivi di sicurezza, anche sulla base di nuove acquisizioni tecnologiche, rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché della sicurezza e della salute dei visitatori. Al riguardo, è fatto obbligo a ciascun Delegato per la sicurezza di comunicare tempestivamente al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro ogni significativa variazione intervenuta.

Titolo III
Disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Art. 10
(Prescrizioni alternative)

1. In relazione a particolari esigenze, derivanti dall’esercizio delle attività o dalle strutture come individuate al n. 2, possono essere determinate, per singoli casi e per specifici ambiti e situazioni, prescrizioni alternative a quelle derivanti dai Documenti di valutazione dei rischi nonché alle specifiche prescrizioni impartite dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

2. Le prescrizioni alternative possono essere disposte per:

a) attività di polizia, ordine e sicurezza pubblica, protezione civile e per le strutture alle attività medesime dedicate;

b) strutture dedicate al culto, all’istruzione e formazione e ad archivio o biblioteca;

c) strutture dedicate a museo, comprese le aree archeologiche;

d) strutture di speciale pregio storico, artistico o architettonico.

3. L’istanza, contenente l’indicazione della disposizione per la quale si chiede l’applicazione di prescrizione sostitutiva, con i relativi motivi, è presentata dal Rappresentante legale dell’Ente al Presidente del Governatorato. Il Presidente del Governatorato decide sull’istanza con provvedimento amministrativo motivato, sempre revocabile, sentito il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

4. Con il provvedimento che accoglie l’istanza, anche solo in parte, il Presidente del Governatorato dispone le misure e le prescrizioni da osservarsi nel caso di specie, in sostituzione di quelle previste dalla presente legge.

5. Il provvedimento è comunicato dal Rappresentante legale dell’Ente al Delegato per la sicurezza competente, al quale sono trasferiti dal medesimo Rappresentante legale ogni obbligo e responsabilità in ordine all’attuazione del provvedimento stesso.

6. Il provvedimento è comunicato contestualmente dal Rappresentante legale al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

7. A ciascuna Amministrazione è fornita copia di ogni provvedimento relativo all’immobile rientrante nelle proprie competenze.

Art. 11
(Responsabilità disciplinare e penale)

1. I comportamenti che contravvengono alle presenti norme, configurando fattispecie di violazione dei doveri d’ufficio, sono passibili di sanzioni disciplinari, ai diversi livelli di gravità, a tenore delle previsioni regolamentari dei rispettivi Enti di appartenenza, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale.

2. L’azione disciplinare è sempre proponibile direttamente dal Presidente del Governatorato. Al medesimo è fornita ogni informazione in merito ai relativi procedimenti ed alla loro conclusione.

Art. 12
(Delega al Presidente del Governatorato)

Fermo restando quanto stabilito all’art. 7, n. 1, della legge fondamentale, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro il Presidente del Governatorato provvede ad emanare, con proprio regolamento, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la normativa tecnica e di attuazione non prevista dalla stessa.

Art. 13
(Copertura finanziaria)

Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti nei bilanci dello Stato e delle Amministrazioni interessate.

Art. 14
(Prima applicazione)

Nelle more della emanazione del regolamento di cui all’art. 12, il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro dà primo avvio alle attività di cui all’art. 7, n. 5, lett. d, e, f .

Art. 15
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge entrerà in vigore il primo gennaio 2008.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 6 novembre 2007.

L’originale della legge medesima, munito del Sigillo dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, 10 dicembre duemilasette.

GIOVANNI Card. LAJOLO, Presidente

Visto
Il Segretario Generale del Governatorato
+ Renato Boccardo

 
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