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N. LIV – Legge sulla tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
10 dicembre 2007
LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano
26 novembre 2000;
Vista la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, N. II;
Vista la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano
16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV;
Considerata la necessità di tutelare con disciplina organica la
sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; Ha ordinato ed ordina
quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:
Titolo I
Disposizioni Generali
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge è posta a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per le attività come di
seguito definiti:
a) « lavoratori »: tutte le persone fisiche che
svolgono attività di lavoro alle dipendenze di uno degli Enti di cui al n. 2
o degli altri soggetti di cui al n. 3. Ai soli fini della presente legge,
sono definiti « lavoratori » anche i tirocinanti, i volontari e chiunque a
qualsiasi titolo svolga comunque attività, anche solo occasionale, secondo
le direttive degli Enti predetti;
b) « luoghi di lavoro »: tutti gli spazi pubblici
frequentati dai lavoratori a motivo della propria attività, nel territorio
dello Stato della Città del Vaticano e, con i limiti derivanti dalla loro
specifica condizione giuridica, nelle aree di cui all’art. 15 del Trattato
del Laterano;
c) « attività »: tutte le prestazioni lavorative
effettuate con vincolo gerarchico diretto nei confronti dell’Ente di
appartenenza e secondo modalità operative ed orari fissati dall’Ente
medesimo, restando escluse le prestazioni riconducibili all’esercizio di
funzioni di alta direzione.
2. Sono tenuti all’osservanza della presente legge tutti
gli Enti aventi sede nel territorio dello Stato e negli immobili di cui all’art.
15 del Trattato del Laterano, ad eccezione degli Enti stabilmente preposti ad un
Servizio esterno di pubblica utilità, ai quali si applica la disciplina di cui
al n. 3, lett. b.
3. Ogni altro soggetto diverso da quelli di cui ai numeri
che precedono, che presta opere o servizi nei luoghi di lavoro di cui al n. 1, è
tenuto:
a) nel territorio dello Stato della Città del
Vaticano, all’osservanza della presente legge, senza pregiudizio degli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dettate
dall’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza;
b) nelle aree di cui all’art. 15 del Trattato del
Laterano, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro dettate dall’ordinamento giuridico dello
Stato Italiano.
Art. 2
(Amministrazione competente)
1. Ai fini della presente legge, limitatamente ai casi in
cui è chiamato ad agire in tale qualità, è denominato « Amministrazione
competente » l’Ente al quale, con provvedimento normativo o amministrativo, è
espressamente attribuita la competenza in ordine alla manutenzione di un
immobile utilizzato quale sede di lavoro.
2. L’Amministrazione competente effettua ogni intervento
che, ricadendo sotto la sua responsabilità, ai sensi del n. 1, sia necessario
all’attuazione delle misure e prescrizioni di cui all’art. 4, n. 2.
Dell’attuazione delle predette misure e prescrizioni è responsabile il
Rappresentante legale dell’Amministrazione competente.
3. All’Amministrazione competente si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.
4. L’Amministrazione competente collabora, se richiesta,
con gli Enti interessati e con il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, alla formazione del Documento d’informazione e
del Documento di valutazione dei rischi che riguardano gli immobili di
pertinenza; essa riceve copia dei Documenti stessi a tenore degli artt. 8 e 9.
Art. 3
(Rappresentante legale)
1. Ferma restando la responsabilità delle Amministrazioni
competenti, in via generale, alla manutenzione degli immobili che costituiscono
sede di lavoro, di cui all’art. 2, il Rappresentante legale di ciascun Ente è
tenuto a prestare, anche per il tramite dei Delegati per la sicurezza, di cui ai
nn. 2 e 3, con delega parziale o integrale ai medesimi attribuita, la tutela in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori
comunque riferibili all’Ente stesso, in conformità alle previsioni del Documento
di valutazione dei rischi, di cui all’art. 9, nonché alla normativa vigente in
materia.
2. Il Rappresentante legale dell’Ente può nominare un
Delegato per la sicurezza, con atto formale. La nomina ha effetto per le sole
attività e per gli ambiti operativi dell’Ente determinati nella delega e, negli
stessi limiti, esonera il Rappresentante legale dai compiti attribuiti dalla
legge al Delegato per la sicurezza.
3. In mancanza di nomina da parte del Rappresentante
legale, nonché in caso di delega parziale da parte dello stesso limitatamente
alle attività non delegate, sono direttamente riferibili al Rappresentante
legale tutte le attività che le vigenti norme prevedono attribuite al Delegato
per la sicurezza.
4. La nomina a Delegato per la sicurezza conferisce i
poteri per l’attivazione degli interventi di tutela della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro per conto dell’Ente, nonché i poteri di spesa
relativi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle normative interne.
5. Il Rappresentante legale può nominare, con delega
parziale o integrale, uno o più Incaricati per la sicurezza per lo svolgimento
dei compiti di cui all’art. 5. La nomina a Incaricato per la sicurezza è
conferita con atto formale ed ha effetto per le sole attività e per gli ambiti
operativi dell’Ente determinati nella delega.
6. Il Rappresentante legale provvede all’attivazione
dell’Amministrazione competente nei casi di cui all’art. 4, n. 4.
7. Per l’espletamento dei compiti derivanti dalla
presente legge il Rappresentante legale può avvalersi di apposita consulenza
tecnica.
Art. 4
(Delegato per la sicurezza)
1. Il Delegato per la sicurezza, negli stessi limiti di
cui all’art. 3, n. 2, in mancanza di nomina dell’Incaricato per la sicurezza,
nonché in caso di delega parziale a quest’ultimo, limitatamente alle attività
non delegate, mantiene direttamente a proprio carico i compiti previsti dalle
vigenti norme per l’Incaricato per la sicurezza.
2. Il Delegato per la sicurezza, nell’ambito delle sue
attribuzioni e competenze e relativamente alle attività delegate, provvede ad
attuare tutte le misure di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro, quelle contenute nei Documenti di valutazione, formalmente trasmessigli
ai sensi dell’art. 9, n. 3, ed ogni altra prescrizione in materia impartita
all’Ente dal Servizio per la la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi
di Lavoro.
3. Qualora una o più delle misure e prescrizioni di cui
al n. 2 comportino interventi che ricadano, anche solo in parte, nelle
attribuzioni di una Amministrazione competente, come definita all’art. 2, il
Delegato per la sicurezza ne dà immediata e motivata comunicazione al
Rappresentante legale dell’Ente di appartenenza, con espressa indicazione degli
interventi da effettuare.
4. Il Rappresentante legale adotta ogni determinazione al
riguardo, provvedendo a formulare richiesta motivata all’Amministrazione
competente per l’effettuazione degli interventi di spettanza di quest’ultima ed
impartendo ogni necessaria disposizione al Delegato per la sicurezza circa
l’attuazione degli interventi dal medesimo indicati ed eventualmente residuati
dalla richiesta predetta.
5. Dalla ricezione della richiesta di cui al n. 4, gli
obblighi e le responsabilità dell’attuazione delle relative misure e
prescrizioni si intendono trasferite, per quanto di sua spettanza,
all’Amministrazione competente.
6. Il Delegato per la sicurezza, nell’ambito delle sue
attribuzioni e competenze e relativamente alle attività delegate, provvede a:
a) impartire disposizioni agli Incaricati per la
sicurezza in ordine ai compiti loro spettanti;
b) compilare, sottoscrivere ed inviare al Servizio
per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro il
Documento di informazione;
c) collaborare con il Servizio per la Sicurezza e la
Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro e, in ogni caso, fornire
informazioni e documenti richiesti dal Servizio medesimo in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
d) predisporre, secondo tempi e modalità da
stabilirsi ai sensi dell’art. 12, idonee misure tese ad informare, formare
ed aggiornare i lavoratori dipendenti e i collaboratori, durante l’orario di
lavoro e senza oneri economici a loro carico, circa i rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, con particolare
riferimento alle specifiche professionalità e mansioni, circa le relative
misure di prevenzione e protezione, la conoscenza e l’osservanza delle
procedure di pronto soccorso, la conoscenza e l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, di antincendio e di evacuazione in caso di
emergenza;
e) partecipare ai corsi periodici di formazione e
aggiornamento organizzati dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro;
f) segnalare per iscritto all’Ente appaltante,
dandone informazione al Rappresentante legale in presenza di cantieri
temporanei nei luoghi di lavoro nei quali assicura la tutela, i casi di
inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute, per le
conseguenti determinazioni.
Art. 5
(I(Delegato per la sicurezza))
L’Incaricato per la sicurezza, nell’ambito delle proprie
attribuzioni e competenze, ed in conformità alle disposizioni ricevute dal
Delegato per la sicurezza, deve:
a) mantenere in efficienza le protezioni e i
dispositivi di sicurezza degli ambienti, degli impianti e dei macchinari e,
ove ciò comporti oneri economici, effettuare adeguata segnalazione al
Delegato per la sicurezza;
b) disporre e vigilare affinché i lavoratori
osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione;
c) informare i concessionari e gli appaltatori,
nonché i lavoratori autonomi, sui rischi particolari eventualmente esistenti
negli ambienti in cui sono chiamati a prestare la loro opera; tale obbligo
non si estende ai rischi propri dell’attività professionale o del mestiere
che i concessionari, gli appaltatori o i lavoratori autonomi sono
incaricati di prestare;
d) partecipare ai corsi periodici di formazione e
aggiornamento organizzati dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro;
e) provvedere, in conformità alle disposizioni del
Delegato per la sicurezza, all’attuazione delle misure di informazione,
formazione e aggiornamento di cui all’art. 4, n. 6, lett. d.
Art. 6
(Doveri dei lavoratori)
1. Tutti i lavoratori, nell’ambito delle proprie attività
e delle rispettive competenze, durante l’orario di lavoro e comunque durante la
loro permanenza nei luoghi di lavoro, senza oneri economici a loro carico,
conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dall’Ente, devono osservare
ogni misura e cautela che, formalmente comunicata da parte dei soggetti
preposti, di cui agli artt. 3, 4 e 5, oppure dettata dal senso comune, sia
idonea a tutelare la sicurezza e la salute propria, nonché delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.
2. Tutti i lavoratori devono, in particolare:
a) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite ai fini della protezione individuale e collettiva;
b) utilizzare correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza secondo le istruzioni ricevute;
c) evitare di rimuovere o modificare, senza formale
autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare prontamente ad uno dei soggetti preposti
di cui agli artt. 3, 4 e 5, oppure, in loro assenza, alla persona di grado
superiore presente in quel momento sul luogo di lavoro, le condizioni di
pericolo di cui vengano a conoscenza;
f) evitare di compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre che non siano di rispettiva competenza ovvero che
possano compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori o di terzi;
g) sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti
dalla legge; il tempo necessario alla esecuzione di tali accertamenti è
considerato, a tutti gli effetti, orario di servizio;
h) partecipare ai corsi periodici di formazione e
aggiornamento organizzati dal Servizio; la durata temporale di tale
partecipazione è considerata, a tutti gli effetti, orario di servizio.
3. La responsabilità del lavoratore è esclusa qualora la
contravvenzione agli obblighi di cui ai numeri precedenti sia diretta
conseguenza dell’adempimento di un ordine gerarchicamente impartito, salvo che
l’ordine medesimo non risulti palesemente illegittimo.
4. Specifici obblighi e cautele, in attuazione e in
osservanza del n. 1, potranno essere stabiliti con il regolamento di cui
all’art. 12.
Titolo II
Organismi e documenti tecnici
Art. 7
(Servizio per la Sicurezza
e la Salute dei Lavoratori
nei Luoghi di Lavoro)
1. É istituito il
Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, alle
dirette dipendenze del Presidente del Governatorato, al fine di assicurare la
uniforme tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stessi.
2. Per lo svolgimento delle funzioni del Servizio, il
Presidente si avvale delle Direzioni dei Servizi Tecnici, di Sanità ed Igiene e
dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, a ciascuna delle quali può
delegare lo svolgimento di compiti e il compimento di atti in materie di
rispettiva competenza.
3. Il Presidente può costituire, a tal fine, una unità
operativa interdirezionale, in conformità all’art. 5, n. 4, della legge sul
governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV.
4. Il Presidente può avvalersi altresì di ogni altra
collaborazione necessaria al perseguimento delle attività del Servizio, facendo
ricorso, se del caso, anche a rapporti contrattuali e di consulenza.
5. Il Servizio provvede a:
a) effettuare la valutazione dei rischi ed
individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione per ciascuna
attività di ogni Ente, sulla base degli elementi forniti dall’Ente medesimo;
b) predisporre e aggiornare, per ciascuna attività di
ogni Ente, il Documento di valutazione dei rischi;
c) accertare, determinare, prescrivere e verificare
le misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, dagli
infortuni, dagli incendi e da altre emergenze, i piani di evacuazione dai
luoghi di lavoro, le caratteristiche tecniche di strumenti, attrezzi,
impianti e macchinari, nonché determinare, rilasciare e verificare le
certificazioni in materia;
d) accertare, determinare, prescrivere e verificare
le misure necessarie per il primo soccorso nei luoghi di lavoro, d’intesa
con la Direzione di Sanità ed Igiene;
e) organizzare, d’intesa con gli Enti interessati, i
programmi di formazione e informazione dei lavoratori dipendenti e dei
collaboratori;
f) programmare, sulla base dei rischi professionali
rilevati e delle proposte avanzate dalla Direzione di Sanità ed Igiene, la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, da effettuarsi a cura della
Direzione medesima;
g) elaborare, annualmente, le statistiche delle
tecnopatie e degli infortuni verificatisi nei luoghi di lavoro degli Enti di
cui all’art. 1, n. 2;
h) redigere, al fine di assicurare la migliore tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, una
relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’efficacia della normativa
in materia. Tale relazione, corredata delle statistiche di cui alla lett. g,
è inviata entro il mese di marzo di ogni anno al Presidente del
Governatorato;
i) porre in essere ogni altra attività necessaria ad
assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, anche attraverso idonee forme di consultazione dei
lavoratori medesimi.
6. Al Servizio spetta altresì l’alta vigilanza in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In assolvimento di
tale compito, il Servizio:
a) acquisisce informazioni e può effettuare, in tutti
i luoghi di lavoro, ispezioni e controlli tesi a verificare l’osservanza
della normativa vigente;
b) nei casi previsti dalla legge e, comunque, qualora
riscontri inosservanze, anomalie o qualsiasi necessità di intervento, adotta
ogni opportuno provvedimento. I provvedimenti adottati sono vincolanti per
i destinatari.
Art. 8
(Documento di informazione)
1. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro acquisisce le informazioni sui rischi mediante
un Documento di informazione, redatto da ciascun Ente con l’apporto
dell’Amministrazione competente, per i profili di pertinenza, conformemente ad
un modello informativo predisposto dal Servizio stesso ed approvato dal
Presidente del Governatorato.
2. Il contenuto del Documento di informazione ed il
termine entro il quale esso deve pervenire al Servizio per la Sicurezza e la
Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro sono stabiliti, di volta in volta,
nel modello informativo di cui al n. 1.
3. Per ciascuna attività dell’Ente il Documento di
informazione contiene:
a) planimetria aggiornata di tutti gli ambienti di
lavoro;
b) descrizione dettagliata delle lavorazioni con
riferimento ai fattori di rischio (fisico, chimico, biologico, ecc.) noti
all’Ente;
c) elenco di tutti i lavoratori e relative mansioni
svolte;
d) elenco dettagliato di tutte le sostanze e di tutti
i prodotti chimici utilizzati, completo di schede tossicologiche;
e) elenchi delle attrezzature, degli impianti e di
tutti i macchinari impiegati;
f) numero medio e massimo delle presenze giornaliere
dei frequentatori esterni.
4. Presso ciascun Ente è custodita copia dei Documenti di
informazione redatti.
5. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro fornisce a ciascuna Amministrazione competente
copia dei Documenti di informazione relativi ai luoghi di lavoro di rispettiva
competenza.
Art. 9
(Documento di valutazione dei rischi)
1. Sulla base delle risultanze del Documento di
informazione e di ogni eventuale ulteriore notizia e accertamento ritenuti
opportuni, il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di
Lavoro, ai fini della individuazione e della prescrizione delle misure di
prevenzione e protezione necessarie, predispone, per ciascuna attività di ogni
Ente, un Documento di valutazione dei rischi.
2. Il Documento contiene:
a) la descrizione dell’attività e degli ambienti in
cui l’attività medesima si svolge e la valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori addetti a tale attività, nonché degli
eventuali rischi per la sicurezza e la salute dei frequentatori esterni;
b) l’individuazione e l’indicazione, con le priorità
e i tempi di rispettiva attuazione, delle misure di prevenzione e protezione
dalle malattie professionali, dagli infortuni, dagli incendi e da altre
emergenze, nonché dei dispositivi di protezione collettiva e individuale che
devono essere utilizzati dai lavoratori;
c) l’individuazione e l’indicazione, con le priorità
e i tempi di rispettiva acquisizione ove mancanti o insufficienti, delle
necessarie certificazioni relative a strumenti, attrezzi, impianti e
macchinari;
d) i piani di emergenza ed evacuazione dagli ambienti
interessati;
e) l’individuazione e l’indicazione, con le priorità
e i tempi di rispettiva attuazione, delle misure utili ai fini della
prestazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro, nonché per
l’individuazione del pronto soccorso competente;
f) l’indicazione di misure alternative provvisorie da
adottare fino alla completa attuazione delle misure di prevenzione e
protezione di cui alle lett. b ed e, nonché di quelle da adottare fino
all’acquisizione delle certificazioni mancanti o insufficienti di cui alla
lett. c;
g) l’indicazione del programma per la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali.
3. Ciascun Documento di valutazione dei rischi è
trasmesso al Rappresentante legale dell’Ente che, a sua volta, lo trasmette al
Delegato per la sicurezza rispettivamente competente, ove esistente.
4. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro fornisce a ciascuna Amministrazione competente
copia dei Documenti di valutazione dei rischi relativi ai luoghi di lavoro di
sua competenza.
5. Presso ciascun Ente è custodita copia dei Documenti di
valutazione dei rischi per esso predisposti.
6. Le norme di prevenzione e protezione contenute nel Documento
di valutazione dei rischi devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
occupati nei relativi luoghi di lavoro a cura del Delegato per la sicurezza
competente.
7. La valutazione dei rischi ed il Documento di
valutazione dei rischi sono oggetto di revisione triennale e, comunque, in
occasione di modifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro fisse
e mobili, delle macchine, degli impianti e relativi dispositivi di sicurezza,
anche sulla base di nuove acquisizioni tecnologiche, rilevanti ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori nonché della sicurezza e della salute
dei visitatori. Al riguardo, è fatto obbligo a ciascun Delegato per la sicurezza
di comunicare tempestivamente al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro ogni significativa variazione intervenuta.
Titolo III
Disposizioni di attuazione, transitorie e finali
Art. 10
(Prescrizioni alternative)
1. In relazione a particolari esigenze, derivanti
dall’esercizio delle attività o dalle strutture come individuate al n. 2,
possono essere determinate, per singoli casi e per specifici ambiti e
situazioni, prescrizioni alternative a quelle derivanti dai Documenti di
valutazione dei rischi nonché alle specifiche prescrizioni impartite dal
Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.
2. Le prescrizioni alternative possono essere disposte
per:
a) attività di polizia, ordine e sicurezza pubblica,
protezione civile e per le strutture alle attività medesime dedicate;
b) strutture dedicate al culto, all’istruzione e
formazione e ad archivio o biblioteca;
c) strutture dedicate a museo, comprese le aree
archeologiche;
d) strutture di speciale pregio storico, artistico o
architettonico.
3. L’istanza, contenente l’indicazione della disposizione
per la quale si chiede l’applicazione di prescrizione sostitutiva, con i
relativi motivi, è presentata dal Rappresentante legale dell’Ente al Presidente
del Governatorato. Il Presidente del Governatorato decide sull’istanza con
provvedimento amministrativo motivato, sempre revocabile, sentito il Servizio
per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.
4. Con il provvedimento che accoglie l’istanza, anche
solo in parte, il Presidente del Governatorato dispone le misure e le
prescrizioni da osservarsi nel caso di specie, in sostituzione di quelle
previste dalla presente legge.
5. Il provvedimento è comunicato dal Rappresentante
legale dell’Ente al Delegato per la sicurezza competente, al quale sono
trasferiti dal medesimo Rappresentante legale ogni obbligo e responsabilità in
ordine all’attuazione del provvedimento stesso.
6. Il provvedimento è comunicato contestualmente dal
Rappresentante legale al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori
nei Luoghi di Lavoro.
7. A ciascuna Amministrazione è fornita copia di ogni
provvedimento relativo all’immobile rientrante nelle proprie competenze.
Art. 11
(Responsabilità disciplinare e penale)
1. I comportamenti che contravvengono alle presenti
norme, configurando fattispecie di violazione dei doveri d’ufficio, sono
passibili di sanzioni disciplinari, ai diversi livelli di gravità, a tenore
delle previsioni regolamentari dei rispettivi Enti di appartenenza, fatta salva
ogni eventuale responsabilità penale.
2. L’azione disciplinare è sempre proponibile
direttamente dal Presidente del Governatorato. Al medesimo è fornita ogni
informazione in merito ai relativi procedimenti ed alla loro conclusione.
Art. 12
(Delega al Presidente del Governatorato)
Fermo restando quanto stabilito all’art. 7, n. 1, della legge
fondamentale, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro il Presidente del Governatorato provvede ad emanare, con proprio
regolamento, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la
normativa tecnica e di attuazione non prevista dalla stessa.
Art. 13
(Copertura finanziaria)
Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente
legge si provvede con appositi stanziamenti nei bilanci dello Stato e delle
Amministrazioni interessate.
Art. 14
(Prima applicazione)
Nelle more della emanazione del regolamento di cui all’art. 12,
il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro dà
primo avvio alle attività di cui all’art. 7, n. 5, lett. d, e, f .
Art. 15
(Abrogazioni ed entrata in vigore)
1. Sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in
contrasto con la presente legge.
2. La presente legge entrerà in vigore il primo gennaio
2008.
Il testo della presente legge è stato sottoposto alla
considerazione del Sommo Pontefice il 6 novembre 2007.
L’originale della legge medesima, munito del Sigillo dello
Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del
Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta
Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare.
Città del Vaticano, 10 dicembre duemilasette.
GIOVANNI Card. LAJOLO, Presidente
Visto
Il Segretario Generale del Governatorato
+ Renato Boccardo
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