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Disposizioni in merito al riscatto del periodo di studi universitari trascorso prima dell'assunzione in servizio

FONDO PENSIONI
00120 Città del Vaticano

IL PRESIDENTE
DEL FONDO PENSIONI

Visto l'art. 13, comma 2, del Regolamento Generale del Fondo Pensioni approvato da Sua Santità Giovanni Paolo II con Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del 15 dicembre 2003;

visto l'art. 14 del Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato n. 003.924/G.N. del 24 luglio 2005 relativo alle «Norme di attuazione», il quale di-spone che l'entità del riscatto di periodi di studi universitari trascorsi prima dell'assunzione in servizio è stabilita dal Presidente del Fondo Pensioni;

considerate le variazioni delle basi tecnico-demografiche ed economico-finanziarie intervenute tra il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 1996 e quello al 31 dicembre 2005,

EMANA

i nuovi coefficienti attuariali per la determinazione del valore di riscatto di periodi di studi universitari ai fini della misura della pensione, che si riportano in allegato, e che sostituiscono, a far data dal 1° marzo 2007, quelli emanati con provvedimento del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica del 2 aprile 1998.

Dal Vaticano, 16 febbraio 2007

 

IL PRESIDENTE DEL FONDO PENSIONI
Attilio Card. Nicora

 

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OMISSIS

 

 

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