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Disposizioni in merito al riscatto del periodo di studi
universitari trascorso prima dell'assunzione in servizio
FONDO PENSIONI
00120 Cittą del Vaticano
IL PRESIDENTE
DEL FONDO PENSIONI
Visto l'art. 13, comma 2, del Regolamento Generale del Fondo
Pensioni approvato da Sua Santitą Giovanni Paolo II con Lettera Apostolica in
forma di «Motu Proprio» del 15 dicembre 2003;
visto l'art. 14 del Provvedimento del Cardinale Segretario di
Stato n. 003.924/G.N. del 24 luglio 2005 relativo alle «Norme di attuazione», il
quale di-spone che l'entitą del riscatto di periodi di studi universitari
trascorsi prima dell'assunzione in servizio č stabilita dal Presidente del Fondo
Pensioni;
considerate le variazioni delle basi tecnico-demografiche ed
economico-finanziarie intervenute tra il bilancio tecnico attuariale al 31
dicembre 1996 e quello al 31 dicembre 2005,
EMANA
i nuovi coefficienti attuariali per la determinazione del valore
di riscatto di periodi di studi universitari ai fini della misura della
pensione, che si riportano in allegato, e che sostituiscono, a far data dal 1°
marzo 2007, quelli emanati con provvedimento del Presidente dell'Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica del 2 aprile 1998.
Dal Vaticano, 16 febbraio 2007
IL PRESIDENTE DEL FONDO PENSIONI
Attilio Card. Nicora
TABELLE
OMISSIS |