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Bollettini n. 1,
2, 3,
4, 5,
6, 7, 8,
9, 10, 11,
13, 14,
15, 19 Bollettino N. 1 (periodo 1°
marzo 1990 - 31 dicembre 1990) - Massime
Collegio di conciliazione e arbitrato Istanza n. 900005 - Afeltra Pres. ed Est. Ricorso - Inammissibilità - Collegio - Mancanza
difensore - art. 30 C.P.C.V. - Inosservanza legis. Si ha inammissibilità del ricorso quando questo
venga proposto avverso un provvedimento non impugnabile,
ovvero fuori termine o senza l'osservanza delle forme di
legge. È obbligatorio a norma dell'art. 30 del Codice di
rito Vaticano, che davanti ai giudici collegiali, come
questo Collegio, le parti siano rappresentate a mezzo di
avvocato. L'essere venuto meno a tale precetto
nonostante una concessione di apposito termine significa
aver proposto una domanda senza l'osservanza delle forme
di legge.*
* In senso conforme, istanze nn. 900009, 900010,
900011, 900013, 900014, 900015, 900016, 900018, 900019,
900020, 900021. Istanza n. 900006 - Afeltra Pres. - Persiani Est. Rapporto di lavoro con la S. Sede - Nuova
regolamentazione della procedura. Statuto ULSA -
Innovazione sostanziale. Conoscibilità del Collegio di conciliazione e
arbitrato - Lesione di diritti ed interessi- - Emissione
provvedimenti - Vigenza nuove norme. Provvedimenti assunti anteriormente al 1° marzo.
Provvedimento reiterato - Riesame. Lo Statuto dell'ULSA ha carattere assolutamente
innovativo nella regolamentazione procedurale dei
rapporti di lavoro con la Sede Apostolica e comporta la
previsione di azioni, competenze e poteri che
anteriormente a detto Statuto non erano previsti o erano
diversamente disciplinati dall'ordinamento. Lo Statuto dell'ULSA ha innovato anche sul piano
sostanziale la posizione delle parti nel rapporto di
lavoro, riconoscendo, in buona sostanza, diritti ed
interessi giuridicamente rilevanti che, prima, potevano
anche sussistere e sussistevano, ma che non avevano
spessore e connotazioni comparabili con le attuali,
difettando di tutela giurisdizionale. Dal carattere assolutamente innovativo della nuova
disciplina discende che i diritti e gli interessi che
possono essere presi in considerazione dal Collegio di
conciliazione e arbitrato sono esclusivamente quelli
lesi da provvedimenti emessi sotto il vigore delle nuove
norme. I provvedimenti assunti anteriormente al 1° marzo
1989 non possono essere presi in considerazione. Per « provvedimento reiterato » non può
intendersi quello che costituisca una mera e stentorea
ripetizioneo riproduzionedello stesso
provvedimento che già era stato a suo tempo
assunto, come può accadere quando manchi un
effettivo riesame della questione. Per «
provvedimento reiterato» deve intendersi il
provvedimento che, pur pervenendo alla stessa
conclusione di quello assunto a suo tempo, sia
applicativo di una diversa disciplina ovvero abbia
riguardo ad una situazione di fatto che, nel frattempo,
si è venuta modificando. Quanto meno, può
parlarsi di « provvedimento reiterato», quando
vi sia stato un effettivo riesame della vicenda anche se
la motivazione con la quale è stata rigettata
l'istanza del dipendente conferma quella che sorreggeva
l'atto emanato a suo tempo. * Istanza n. 900030 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Amministrazione - Comportamento - Obblighi. Provvedimento di dispensa dal servizio - Obbligo
comunicazione proposta all'interessato - Deduzioni
dell'interessato. Rilevanza sostanziale - Diritto di difesa del
dipendente. L'Amministrazione, pur non essendo obbligata al rispetto
di un prefissato comportamento, può porre in
essere tutta una gamma di altri comportamenti. Ma la
relativa valutazione esula del tutto dalle competenze
del Collegio, che deve soltanto limitarsi a dare atto
della osservanza della normativa regolamentare da parte
dell'Amministrazione convenuta. Prima che la dispensa dal servizio sia pronunciata,
l'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare
all'interessato la proposta con la relativa motivazione;
tale obbligo è funzionale a consentire al
dipendente di far pervenire le proprie deduzioni,
cosicché il provvedimento di dispensa venga
assunto avendo le Autorità preposte preso
contezza delle ragioni delle due parti interessate. Il vizio della mancata osservanza di quanto previsto dal
Regolamento non è solo formale ma sostanziale
perché attiene al diritto di difesa del
dipendente che si vedrebbe esposto alle conseguenze di
un provvedimento preso dall'Amministrazione, inaudita
altera parte. Istanza n. 900033 - Afeltra Pres. ed Est. Ricorso - Inammissibilità - Improcedibilità
- Rigetto. Si ha inammissibilità del ricorso quando questo
venga proposto avverso un provvedimento non impugnabile,
ovvero fuori termine o senza l'osservanza delle forme di
legge; si ha improcedibilità quando manchino le
condizioni necessarie perché il ricorso,
ritualmente proposto, abbia il suo ulteriore corso; si
ha rigetto del ricorso nel caso, ad esempio, della
mancanza di interesse a proporre il ricorso. Istanza n.900046 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Rapporto preliminare di lavoro - Durata. Il rapporto preliminare di lavoro può avere
durata superiore all'anno, ponendosi, quanto a tale
durata, l'unico limite nella ragionevolezza (così
da potersi ritenere ragionevole anche un periodo più
prolungato, a meno che lo stesso non si protragga
sostanzialmente senza limite).* Bollettino N. 2 (periodo 1°
gennaio 1991 31 dicembre 1992) -Massime
Collegio di conciliazione e arbitrato Decisione n. 1/91 - Afeltra Pres. - Persiani Est. Regole procedurali - Inequivocabilità - Equità
in re ipsa. Regole procedurali - Ambiguità - Rilevanza equità. Il rispetto delle regole procedurali, quando queste sono
state espressamente volute dal Legislatore che le ha
dettate con disposizioni dal significato inequivocabile,
non può contrastare con il soddisfacimento delle
esigenze di giustizia e di equità. Quelle regole,
infatti, sono poste a necessario presidio della
regolarità e della correttezza dei comportamenti
procedurali del Collegio e delle parti e, di
conseguenza, sono strumentali alla realizzazione della
giustizia, sia perché pongono limiti al potere
del Collegio, sia perché sono poste a garanzia
dei reciproci diritti delle parti. L'equità può avere rilevanza
nell'interpretazione di una norma procedurale che
risulti ambigua, ma non può consentire la sua
disapplicazione.* Decisione n. 6/91 - Afeltra Pres. - Persiani Est. Assenza arbitraria legittimamente accertata - Condizione
- Specifica contestazione. Le assenze arbitrarie legittimamente accertate non
possono che essere le assenze che siano state
specificamente contestate, onde il lavoratore sia stato
messo in grado di poter fornire adeguate e tempestive
giustificazioni. Da un lato, si può parlare di
assenza arbitraria solo in mancanza di giustificazioni
adeguate e, dallaltro lato, solo la previa
contestazione rende legittimo il relativo accertamento. Decisione n. 7/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Sistema inquadramentale - Disamina di controversie -
Incompetenza del Collegio di conciliazione e arbitrato. La tutela degli interessi dei ricorrenti alla soluzione
di una controversia relativa al sistema inquadramentale
non ha spazio in sede di procedimento di conciliazione e
arbitrato, dovendo la stessa orientarsi piuttosto verso
altri organi dellULSA cui compete esaminare le
problematiche attinenti l'intero sistema
inquadramentale. Decisione n. 8/91 - Afeltra Pres. - Corbellini Est. Qualificazione silenzio Amministrazione ai sensi del
can. 57 §§1, 2 CIC. Decisione sui diritti soggettivi dedotti in giudizio -
can. 57 § 3 CIC, can. 128 CIC, art. 11 5. lett. h)
Statuto ULSA. Il «silenzio» dell'Amministrazione se viene
mantenuto oltre il terzo mese dalla richiesta (cfr. can.
57 § 1), si presume avere, a norma del can. 57 §
2, valore di risposta negativa in ordine all'eventuale
proposta di ulteriore ricorso equivalendo, in base al
prescritto del can. 57 §§ 1 e 2, il silenzio
dell'Amministrazione tenuto per un periodo di tre
mesi di fronte ad una richiesta del dipendente,
ad una presunzione di risposta negativa. Il Collegio ritiene di avere ogni diritto e potestà
in caso di accoglimento del ricorso non
solo di annullare, in tutto o in parte, il provvedimento
impugnato, ma anche di decidere « sui diritti
soggettivi dedotti in giudizio » (art. I1 5. lett.
h). Ciò rifacendosi anche alla chiara
disposizione del can. 57 § 3, secondo il quale «
La presunta risposta negativa non esime la competente
autorità dallobbligo di dare il decreto, e
anzi di riparare il danno eventualmente causato, a norma
del can. 128 ». Decisione n. 10/91 - Afeltra Pres. - Corbellini Est. Contratto di lavoro « straordinario » - Art. 4
Regolamento Generale della Curia Romana del 1968 - Norme
del 29.7.1971 - Applicabilità - R.D.L. italiano
n. 1825 del 13.11.1924 - Inapplicabilità. Per il contratto di lavoro « straordinario » è
senz'altro da escludere il ricorso al R.D.L. italiano
13.11.1924 n. 1825, in quanto si tratta di materia
espressamente disciplinata dal Regolamento Generale
della Curia Romana del 22-2-1968 e dalle Norme del
29-7-1971, relative allo stato giuridico e al
trattamento economico del personale straordinario
assunto in base all'art. 4 del Regolamento Generale
della Curia Romana, assunto cioè tramite
contratto di lavoro « straordinario ». Decisione n. 13/91 - Afeltra Pres - Persiani Est. Equa retribuzione del servizio prestato - Provvedimento
del Cardinale Segretario di Stato del 2 aprile 1985 -
Rilevanza dell'art. 36 del Regolamento Generale della
Curia Romana del 1968 - Condizioni - Svolgimento di
fatto di mansioni superiori non formalmente assegnate,
in situazioni contingenti e limitate nel tempo. Irrilevanza dell'art. 36 del Regolamento Generale della
Curia Romana del 1968 - Condizioni - Formale
assegnazione di mansioni superiori - Affidamento non
provvisorio. Alla luce dei principi desumibili dal provvedimento del
Cardinale Segretario di Stato del 2 aprile 1985 di
riordino e di uniforme armonizzazione del sistema
retributivo, inspirato al desiderio di tener conto «
nella migliore misura possibile delle oggettive esigenze
di un'equa retribuzione del servizio prestato », il
principio di solidarietà, sotteso alla
disposizione dell'art. 36 del Regolamento Generale della
Curia Romana del 1968, può rilevare nel caso di
svolgimento di fatto di mansioni superiori, in presenza
di situazioni contingenti (quali l'assenza o
l'impedimento dei colleghi) e per esigenze di servizio
quando queste siano limitate nel tempo. Questa disposizione non può, invece, trovare
applicazione quando le mansioni superiori siano state
formalmente assegnate ed effettivamente svolte per un
lasso di tempo che, per la sua durata, induce a
presumere che, in realtà, non si volle un
affidamento provvisorio. In tali casi, infatti, si deve
presumere che la volontà dell'Amministrazione
fosse soltanto quella di escludere un affidamento
definitivo delle mansioni superiori alla quale ha fatto
riscontro un incarico non temporaneo né
provvisorio, idoneo, di per sé, a realizzare la
soddisfazione di esigenze obiettive. Decisione n. 14/91 - Afeltra Pres. - Persiani Est. Servizio fuori ruolo - Disciplina applicabile. La disciplina applicabile al servizio fuori ruolo, per
l'epoca in cui esso fu svolto (1943-1947), è
quella dettata dalle disposizioni del Cardinale
Segretario di Stato di cui al provvedimento del 18
giugno 1977 (n. 305.981), peraltro sostanzialmente
confermate con quelle successive del 23 aprile 1981
(60816/A).* Decisione n. 17/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Lavoro subordinato - Configurabilità -
Insussistenza. Dalla documentazione proposta si evince la insussistenza
di una obbligazione del Ricorrente a prestare una
attività lavorativa ad esecuzione continuata,
qualificata dalla soggezione al potere direttivo, nellintegrale
composizione di tutto o parte dei suoi elementi, nonché
al potere modificativo dellAmministrazione. La
fattispecie astratta del lavoro subordinato va
individuata non soltanto in base ad un'analisi dei
connotati qualificanti la c. d. prestazione principale,
ma di entrambe le prestazioni delle parti in concorso
tra di loro, in ragione della constatazione che nel
contratto di lavoro subordinato nessuna delle due
prestazioni si pone come amorfa rispetto alla
caratterizzazione della fattispecie. Decisione n 18/91 - Afeltra Pres. - Sandulli Est. Procedimento attribuzione assegni familiari -
Accertamento ulteriore - Insindacabilità. Nella fase di adeguamento amministrativo del
procedimento di attribuzione degli assegni familiari,
non è sindacabile l'introduzione di ulteriori
elementi di accertamento della condizione di carico
familiare, volti a verificare che laspirante,
titolare del diritto, provvede al mantenimento del
familiare senza il determinante concorso di altri
congiunti e, nel caso specifico, dellaltro
coniuge; né è sindacabile che, il relativo
potere, si concreti nella richiesta della documentazione
fiscale relativa all'altro coniuge. Decisione 20/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Rinuncia - Irrilevanza - Mancata accettazione. Se non vi è stata accettazione della rinuncia,
essa diviene irrilevante ai fini della causa e la
procedura continua. Decisione n. 21/91 - Afeltra Pres. ed Est. Ristrutturazione generale retribuzioni - Innovazioni -
Aspettative - Non equiparabilità a diritti. Quando si procede ad una
ristrutturazione generale delle
retribuzioni, adottando criteri e tecniche innovative,
possono essere lese le aspettative dei dipendenti ma
tali aspettative non possono essere equiparate a
diritti. Decisione n. 23/91 - Afeltra Pres. - Sandulli Est. Istanza tardiva - Inammissibilità ricorso. La tardività della presentazione dell'istanza
rispetto al termine di 20 giorni di cui allart. 11
punto 4 dello Statuto dellULSA, considerata la
rigorosità di tutte le norme procedurali e quindi
anche di quelle che regolano la introduzione del
ricorso, costituisce motivo di inammissibilità. Decisione n. 24/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Valorizzazione del tentativo di conciliazione - Assenza
del ricorrente - Reiterata convocazione della parte. Ripetuta regolare convocazione della parte - Mancata
presentazione - Continuazione della procedura. Il Collegio valorizza il momento conciliativo [art. 11
n. 5 lettera d)] al di fuori ed antecedentemente a
qualsiasi attività decisionale, ivi compresa
quella relativa alle eventuali eccezioni preliminari pur
se attinenti alla giurisdizione. Il mancato tentativo di conciliazione, per la mancata
presentazione di una parte reiteratamente invitata a
comparire, non può paralizzare la procedura in
quanto proprio la mancata presentazione della parte
(espressamente invitata per esperire il tentativo di
conciliazione) appare indizio certo della volontà
di non conciliare o comunque di non partecipare al
tentativo stesso. Decisione n 25/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Mezzi di prova - Mancata indicazione - Documenti -
Mancata allegazione - Prova testimoniale - Mancata
articolazione - Inammissibilità insanabile del
ricorso. Poteri istruttori del Collegio - Attivabilità -
Inizio prova legittima. La mancata indicazione dei mezzi di prova, la mancata
allegazione di documenti, la mancata articolazione della
prova testimoniale e dei nomi dei testimoni sono tutte
circostanze idonee a determinare linammissibilità
del ricorso. Né tali carenze del ricorso
introduttivo possono essere sanate ex post nell'istanza
al Direttore Generale ex art. 11 n. 4 dello Statuto
dell'ULSA. È chiaro che in senso contrario non può
valere il richiamarsi agli ampi poteri istruttori del
Collegio perché, per un verso, il Collegio non può
sostituirsi alle parti, per l'altro, i poteri istruttori
possono essere attivati a fronte almeno di un inizio di
prova legittimamente offerto, non certo a fronte di
semplici affermazioni scritte o verbali. Decisione n. 26/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Azione - Ammissibilità previa domanda adverso
provvedimento amministrativo. Esperibilità dell'attuazione forzosa della
prestazione lavorativa - Suo ambito. Esborso delle retribuzioni - Mancata prestazione
lavorativa - Perdita economica causata
all'Amministrazione - Danni da inadempimento -
Connessione rapporto di lavoro - Ricorso regolarmente
presentato - Competenza del Collegio. Il giudizio può essere iniziato solo quando il
soggetto ritenga leso un suo diritto da un provvedimento
amministrativo contro il quale è atto prodromico
necessario una domanda da parte dellinteressato.
Ne consegue che è irrilevante il silenzio
dell'Amministrazione determinato dalla omissione di
detta domanda. L'esperibilità dell'attuazione forzosa della
prestazione lavorativa incontra un limite invalicabile
nella tutela della libertà del datore di lavoro
che non può essere costretto ad un facere. L'esborso per lungo periodo delle retribuzioni senza
ricezione della prestazione deciso dal preposto del
datore di lavoro in luogo della riassunzione, ben
potrebbe costituire, ove non giustificato, motivo di
azione di responsabilità verso il preposto stesso
per la perdita economica causata all'Amministrazione. Il Collegio è competente a decidere su un
provvedimento relativo ad una istanza per danni da
inadempimento da obbligazione connessa al rapporto di
lavoro qualora listanza specifichi le ragioni in
fatto ed in diritto poste alla base della medesima
articolazione tempestiva e corretta dei mezzi di prova. Decisione n 30/91 - Afeltra Pres. - Sandulli Est. Servizio militare - Aspettativa - Mancanza di previsione
legislativa - Peculiarità dell'Ordinamento
Vaticano. Nessuna disposizione, né del Regolamento della
Tipografia Vaticana del 1912 né del Regolamento
della Curia del 1951, contempla una aspettativa a
salvaguardia del rapporto di lavoro a causa del servizio
militare. Nè può dirsi che si ponga come
principio generale quello per cui debba salvaguardarsi
il rapporto di lavoro per tale causa di impedimento
della prestazione; invero, l'Ordinamento Vaticano è
estraneo del tutto, ed in particolare sotto questo
specifico profilo, a qualsiasi altro ordinamento
statale. Solo sullo Stato di appartenenza possono
gravare gli effetti e le conseguenze, eventualmente
negative, derivanti dalladempimento di un dovere
pubblico del lavoratore verso il proprio Stato. È
conferma di questa impostazione la circostanza che la
norma eccezionale di sospensione e conservazione del
rapporto per servizio militare di leva, già
vigente per il personale del Governatorato, sia ora
stata soppressa anche per detto personale, tant'è
che nel successivo Regolamento generale per il personale
di ruolo dipendente dallo Stato della Città del
Vaticano del 1° luglio 1969 (Decreto n. LII), il
congedo illimitato è indicato fra i requisiti
dellassunzione. Decisione n. 31/91 - Afeltra Pres. - Sandulli Est. Revoca - Atto ed effetti - Intangibilità -
Carenza di giurisdizione. A dichiarare la giurisdizione di questo Collegio in
ordine ad un preteso erroneo inquadramento avvenuto nel
1985 non può valere la circostanza che, in
ipotesi, gli effetti dell'atto del quale si chiede la
revoca si proiettino ancora ad oggi: vale infatti la
considerazione che la carenza di giurisdizione comporta
la intangibilità dellatto e di tutti gli
effetti conseguenti, anche se ancora in via di
verificazione. Decisione n. 32/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Liquidazione - Prestazione previdenziale. Obbligazioni contributive - Carattere di strumentalità
e non di corrispettività. Nell'ordinamento giuridico della Santa Sede la
liquidazione non è una retribuzione indiretta e/o
differita, bensì una prestazione previdenziale. Le obbligazioni contributive non hanno alcun nesso di
corrispettività rispetto alle prestazioni
previdenziali che vengono erogate ai dipendenti; il solo
nesso che lega le obbligazioni contributive e le
prestazioni previdenziali è un nesso di
strumentalità in quanto le prime concorrono,
insieme con il primario intervento della Sede
Apostolica, a reperire i mezzi necessari al
finanziamento delle seconde. Decisione n. 1/92 - Afeltra Pres. ed Est. Tentativo di conciliazione - Mancata reiterata
presentazione di una parte - Indizio non conciliazione. Il mancato tentativo di conciliazione, per la mancata
presentazione di una parte reiteratamente invitata a
comparire, non può paralizzare la trattazione del
ricorso in quanto proprio la mancata presentazione della
parte (cui sia stato ripetuto linvito per esperire
il predetto tentativo) appare indizio certo della volontà
di non conciliare o comunque di non partecipare al
tentativo stesso.* Decisione n. 2/92 - Afeltra Pres. ed Est. Individuazione del petitum e della causa petendi -
Ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità del ricorso introduttivo ex
art. 10 n. 4 dello Statuto ULSA deve dichiararsi quando
si possa riscontrare che, per la mancata indicazione
delloggetto della domanda o per la mancata
esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di
diritto su cui si fonda la domanda stessa, non sia
possibile, attraverso lesame complessivo
dell'atto, effettuabile anche d'ufficio da parte del
Collegio, individuare il petitum e la causa petendi. Decisione n. 3/92 - Afeltra Pres. - Martin Est. Assenza malattia - Dovere del dipendente di informativa
loci. Il dovere del dipendente è di assicurarsi che
l'Ufficio del Personale sia in possesso di
documentazione precisa che lo renda in grado di
identificare autonomamente, e senza dover interpellare
terzi, il posto in cui si trova esso dipendente assente
per motivi di malattia. Decisione n. 4/92 - Afeltra Pres. - Persiani Est. Prosecuzione rapporto di lavoro fino a 40 anni di
contribuzione e mancato godimento pensione INPS - Ambito
della legislazione applicabile. A norma del vigente art. 87 del Regolamento Generale
delle Tipografie Vaticane del 1975, modificato con nota
della Segreteria di Stato del 26 marzo 1982 prot. n.
86904/A, i dipendenti delle predette Tipografie iscritti
allINPS hanno titolo per chiedere il prolungamento
del rapporto di lavoro oltre il 60° anno di età,
solo ove non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di
contribuzione e non godano già di una pensione
INPS. La portata di tale disciplina non può
ritenersi essere stata modificata dalla legge italiana
n. 407 del 1990; ed infatti questa legge, con la
disposizione contenuta nel suo art. 6, non disciplina il
regime previdenziale che, a sua volta, costituisce
oggetto esclusivo della Convenzione del 6 giugno 1956
stipulata dal Governatorato e dall'INPS, ma disciplina i
rapporti di lavoro, nella misura in cui pone un limite
al potere di recesso del datore di lavoro nei confronti
del dipendente che abbia esercitato la relativa facoltà
di opzione. Come tale, e per questi aspetti, la
disposizione della legge italiana non è idonea ad
incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle varie Amministrazioni della Santa Sede,
ancorché questi, per effetto del vigente regime
convenzionale, siano iscritti allINPS . Decisione n. 7/92 - Afeltra Pres. ed Est. Richiesta interpretazione normativa - Rilevanza
silenzio. Il silenzio posto in essere dallAmministrazione,
in seguito alla richiesta del dipendente (o pensionato)
di interpretazione positiva o negativa della normativa
invocata, ha pieno valore sostitutivo dellatto
deliberativo per cui il dipendente (o pensionato) è
senz'altro legittimato a ricorrere. Decisione n. 8/92 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Potere di proposta in materia disciplinare - Non
delegabilità. Il potere di proposta del Direttore in materia
disciplinare è potere non delegabile in assoluto
e, comunque, certo non delegabile ad una delle due parti
di un episodio che è oggetto del provvedimento
disciplinare stesso. Decisione n. 9/92 - Afeltra Pres ed Est. Errore di fatto - Configurabilità. Esonero dall'impiego - Scarso rendimento - Contestazione
generica Non ammissibilità. L'errore di fatto, deducibile ai fini della
revocazione della sentenza ex art. 414 n. 5 c.p.c.v.,
consiste in una falsa percezione della realtà, in
una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile,
che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di
un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti
e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo,
che, dagli stessi atti e documenti risulti positivamente
accertato. Pertanto non è configurabile l'errore
revocatorio per i vizi della sentenza che investano
direttamente la formulazione del giudizio sul piano
logicogiuridico, come pure nel caso in cui essi
attengano all'interpretazione della domanda, conosciuta
compiutamente in ogni suo elemento. Pertanto l'errore di
fatto: a) non può consistere in un preteso inesatto
apprezzamento delle risultanze acquisite agli atti poiché
in tali ipotesi si è in presenza di un errore di
giudizio; b) non può fondarsi nellapprezzamento
in senso difforme a quello preteso da una delle parti di
uno o più punti della causa formante oggetto di
contestazione; c) non può riscontrarsi in quello
derivante dalla valutazione delle predette risultanze
che, risolvendosi in un error in iudicando, esorbita in
ogni caso dallambito dellimpugnazione
revocatoria. La formula, volutamente generica, della disposizione di
cui allart. 89 del Regolamento Generale per il
personale dello Stato della Città del Vaticano
del 1969 (relativo allesonero dallimpiego)
non autorizza ad una contestazione altrettanto generica,
perché il Legislatore si è preoccupato
attraverso la suddetta formula di abbracciare ogni
ipotesi possibile di scarso rendimento o di mancanza di
capacità professionale. Ond'è che la
chiave di volta della disposizione è racchiusa
nellavverbio «quando» che nel suo più
comune significato di « ogni qual volta »
impone allinterprete di verificare se ed in quale
occasione il dipendente abbia dimostrato di essere
inadatto alle funzioni assegnategli o non abbia offerto
un rendimento accettabile. Decisione n. 10/92 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Compito Collegio di conciliazione e arbitrato - Potere
interpretativo delle leggi e non creativo. Il Collegio di conciliazione e arbitrato non può
sconfinare dal compito esclusivamente interpretativo
delle leggi, che gli è proprio, a quello creativo
delle stesse, che è riservato al Legislatore. Decisione n. 12/92 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Risposta Amministrazione a richiesta benevolentiae -
Provvedimento impugnabile ai sensi dello Statuto ULSA -
Non configurabilità. Non è possibile qualificare come «provvedimento»
la risposta inviata dall'Amministrazione a seguito di
una istanza di chi, cosciente di non aver situazioni
giuridiche attive da poter vantare o attivare, si affida
alla benevolenza di chi presiede la stessa
Amministrazione sperando in un accoglimento delle sue
richieste. La cortese risposta negativa non può
pertanto configurarsi in sé come un provvedimento
e, comunque, in ogni caso (ove se ne volesse forzare la
stessa nozione) certo non come un provvedimento
impugnabile ai sensi dello Statuto ULSA. Decisione n. 13/92 - Afeltra Pres. ed Est. Azione revocatoria e restitutio in integrum - Diversità
campo di azione - Scopo comune di evitare ingiustizia.
Azione revocatoria - Electa una via non datur recursus
ad alteram.
L'azione revocatoria e la restitutio in
integrum sono azioni omologhe con un ben determinato
campo di riferimento perché predisposta l'una
(can. 1645 C.I.C) quale ultima spiaggia per la tutela
dei diritti sostantivi (qualche commentatore canonista
parla di « infrazione di leggi materiali ») e
laltra (art. 414 c.p.c.v.) quale ultimo specifico
rimedio processuale. Scopo comune di entrambe è
quello di evitare lingiustizia di una decisione,
ma diverge il campo di azione considerato dal
Legislatore e che viene a supportare la tutela apportata
dalle due predette azioni. Se l'ingiustizia della
decisione trovi la sua base nel fatto che il giudice non
abbia esplorato lintero spettro delle norme (le già
cennate « leggi materiali ») che potevano
riguardare la fattispecie, si verserà nellipotesi
di cui al can. 1645 n. 4 C.I.C.; se, al contrario, la
predetta ingiustizia è conseguente ad una palese
carenza di attività del giudice nellesame e
nell'interpretazione degli atti e documenti di causa,
allora trova applicazione lart. 414 n. 5 c.p.c.v. Lo scopo (eliminare la pretesa « ingiustizia »)
perseguito dai due istituti è identico però
esso va raggiunto, ove ne ricorrano tutti gli elementi
prefigurati dal Legislatore, per vie assolutamente
diverse (violazione di leggi sostanziali luna, e
di leggi processuali laltra) per cui la scelta di
una delle due azioni preclude irreversibilmente quella
della seconda. Bollettino N. 3 (periodo 1°
gennaio 1993 31 dicembre 1993) -Massime
Collegio di conciliazione e arbitrato Decisione n. 1/93 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Disciplina regolamentare - Inderogabilità -
Efficacia sostitutiva automatica - Non sussistono. Disciplina regolamentare - Derogabilità -
Possibilità di disposizioni particolari per
determinati servizi. Attività lavorativa - Mansioni di attesa e
custodia - Orari normali diversificati. La disciplina regolamentare (art. 41 Reg. Gen. per il
personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città
del Vaticano) non contiene in sé caratteristiche
di inderogabilità tali da determinare l'invalidità
di un contratto speciale; né è dotata di
efficacia sostitutiva automatica tale da provocare la
sostituzione delle clausole difformi. La disciplina regolamentare predetta è tanto più
derogabile nella misura in cui al suo interno l'art. 41
contiene il principio della possibilità di
disposizioni particolari per i dipendenti addetti a
determinati servizi di speciale natura e per il
personale ausiliario. Per le mansioni di attesa e custodia in tutti gli
ordinamenti, sia sul piano legislativo che contrattuale,
sono stati identificati orari normali diversificati
rispetto a quelli previsti per le attività
lavorative c.d. normali, cioè quelle che
richiedono una prestazione di facere in via
continuativa. Decisione n. 2/93 - Afeltra Pres. ed Est. Eccezione difetto legittimazione passiva - Va sollevata
dalla parte nella prima difesa - Esame d'ufficio. Istanza all'APSA per richiesta di superiore livello -
Nuovo Regolamento Generale Curia Romana - Validità
istanza presentata in limine vigenza precedente
Regolamento. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve
essere sollevata nella comparsa di costituzione e non in
udienza; ma trattandosi di eccezione relativa alla
regolare costituzione del contraddittorio, la stessa va
esaminata d'ufficio. a norma del § 2 dello stesso
art. 234 c.p.c.v. e conseguentemente decisa. Poiché il nuovo Regolamento è entrato in
vigore il 7.6.1992, tutte le istanze presentate fino al
6 giugno 1992 devono ritenersi validamente presentate
allAPSA anche se una parte dei 90 giorni relativi
al silenzio-rigetto si fosse compiuta nella piena
vigenza della normativa regolamentare del 1992, e ciò
per il principio, universalmente riconosciuto
dell'ultrattività della norma precedentemente
vigente. Decisione n. 3/93 - Afeltra Pres. ed Est. Congregazione Evangelizzazione dei Popoli - PP.00.MM.
Autonomia PP.00.MM. - Enti morali e pubblici. Congregazione Evangelizzazione dei Popoli - Potere
tutorio su PP.00.MM. PP.00.MM. - Non rientrano tra gli Organismi previsti
dallo Statuto ULSA - Difetto giurisdizione. Pur rimanendo in stretta correlazione con la
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, le
PP.00.MM. conservano la loro piena autonomia e sono
rette da propri Statuti. In ordine alla personalità
giuridica delle Pontificie Opere Missionarie deve
affermarsi che esse sono enti morali e pubblici del
tutto autonomi nella loro sfera di attività e
sottoposti al controllo di un organo centrale che è
la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
Perciò hanno tutte un proprio nome, un proprio
fine specifico e un particolare Statuto. Tutti i
documenti non contengono un atto formale di erezione
delle PP.00.MM. a persone giuridiche canoniche e non vi
è in essi alcuna prova di un rapporto organico
delle predette Opere con la Santa Sede analogo a quello
proprio dei Dicasteri della Curia Romana. Le predette PP.OO.MM. non sono parte del Dicastero per
l'Evangelizzazione dei Popoli, ma solo «strumenti »
e, pertanto, il Dicastero non le gestisce direttamente
ma esercita su di esse esclusivamente il potere tutorio
avendo le stesse una propria autonomia istituzionale che
deriva dalle loro norme statutarie. In correlazione a
detta autonomia i dipendenti delle PP.00.MM. non hanno
un rapporto di lavoro equiparabile a quello di coloro
che lavorano alle dipendenze degli enti gestiti
amministrativamente in modo diretto dalla Santa Sede. Alla luce della analitica prescrizione normativa di cui
all'art. 2 dello Statuto dell'ULSA deve concludersi che
questo Collegio difetta nel modo più assoluto di
giurisdizione nelle controversie come la presente in cui
il lavoro viene prestato in favore di Organismi (nella
specie le PP.00.MM.) aventi piena autonomia rispetto ai
Dicasteri della Curia Romana ed allo Stato della Città
del Vaticano e che non sono gestiti amministrativamente
in modo diretto dalla Sede Apostolica; organismi che,
pertanto, non rientrano tra quelli specificatamente
indicati nella norma sopra richiamata. Decisione n. 4/93 - Afeltra Pres. ed Est. Termine per presentazione istanza di trasmissione atti
al Collegio di conciliazione e arbitrato - Decadenza. Giurisdizione Collegio di conciliazione e arbitrato -
Giurisdizione diretta e sussidiaria. Eccezione difetto giurisdizione - Onus probandi - A chi
spetta. Collegio Urbano VIII - Fa parte della Sacra
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Collegio Urbano VIII - Non ha autonomia amministrativa. Il termine di cui all'art. 11 n. 4 dello Statuto dell'
ULSA è, senza ombra di dubbio, di decadenza. La norma di cui all'art. 2 dello Statuto dell'ULSA ha
chiaramente una duplice area di applicazione: una
diretta, che non abbisogna di indagini circa la gestione
amministrativa e che riguarda il lavoro prestato alle
dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città
del Vaticano e della Radio Vaticana; ed una sussidiaria
relativa agli Organismi od Enti, presenti e futuri, non
rientranti nella prima area, e per i quali la
giurisdizione può essere affermata solo se si
dimostra che gli stessi sono gestiti amministrativamente
« in modo diretto » dalla Sede Apostolica. Ove il convenuto che ha proposto l'eccezione di difetto
di giurisdizione non assolva all'onere a lui incombente
(cfr. sia l'art. 81 C.P.C. V. e sia il canone 1526 del
C.l.C. che detta che « onus probandi incumbit ei
qui asserit ») di dimostrare la fondatezza di
quanto da lui asserito, l'eccezione medesima deve essere
rigettata. Il Collegio Urbano VIII ha sempre, nel corso dei secoli,
ed anche al presente, fatto parte della Sacra
Congregazione De Propaganda Fide, ora Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli. A conferma di quanto sin qui detto va riferito che nel
Chirografo del 17 aprile 1973 S.S. Paolo VI non fa alcun
richiamo specifico al Collegio Urbano proprio perchè,
evidentemente, è a pieno titolo rappresentato in
tutto e per tutto dalla Congregazione stessa. Il Collegio Urbano non ha mai avuto alcuna autonomia
amministrativa, quantomeno nell'ultimo mezzo secolo,
perché alla sua gestione ha sempre provveduto, a
quanto risulta, la Congregazione né questultima
si è preoccupata di fornire la prova del
contrario. Decisione n. 6/93 - Afeltra. Pres. - Persiani Est. Radio Vaticana - Autonomia amministrativa - Incompetenza
del Segretario Generale del Governatorato ad emettere
provvedimenti relativi alla Radio. Indennizzo infortunio o malattia professionale - Diritto
protetto Criteri determinazione dell'indennizzo.
Infortunio - Rischio generico e rischio specifico. In conseguenza della autonomia amministrativa
riconosciuta alla Radio Vaticana dal gennaio 1986, con
conseguente « scorporazione dal Governatorato»,
la determinazione del Segretario Generale del detto
Governatorato non può essere considerata come un
provvedimento, essendo stata assunta da un soggetto che,
in quel momento, non aveva competenza a decidere. Né
può essere considerata provvedimento la nota del
Direttore della Radio Vaticana perché il suo
tenore, che è di trasmissione di quella del
Governatorato, non consente di considerarla come
espressione di quell'autonoma volontà che è
elemento costitutivo del provvedimento. La deliberazione della Pontificia Commissione per lo
Stato della Città del Vaticano del 21 giugno 1977
che prevede un « indennizzo proporzionato allentità
della menomazione, totale o parziale, subita dal
dipendente a seguito di infortunio o malattia
professionale » e stabilisce che tale indennizzo
deve essere determinato in « misura analoga a
quella stabilita per i pubblici dipendenti in Italia»
contiene due distinti precetti: l'uno relativo al
diritto protetto e l'altro attinente ai criteri di
determinazione dell'indennizzo. Il primo attiene
all'individuazione dell'evento che costituisce la
fattispecie dal verificarsi della quale deriva il
diritto del dipendente all'indennizzo ed è
designato con l'espressione « infortunio o malattia
professionale ». Con il secondo sono individuati i
criteri di determinazione in concreto dell' indennizzo
facendo rinvio a quelli stabiliti per i pubblici
dipendenti in Italia. Il rischio generico al quale sono esposti tutti coloro
che percorrono pubbliche vie non può giustificare
la specifica tutela prevista per l'infortunio
professionale, in quanto quella tutela attiene
tradizionalmente al rischio specifico qual'è
quello al quale il lavoratore è esposto dallo
svolgimento di un'attività lavorativa. Decisione n. 7/93 - Afeltra Pres. ed Est. Equa retribuzione - Deve essere proporzionata al tipo di
lavoro effettivamente svolto. Esercizio mansioni superiori - Non comporta assegnazione
della corrispondente qualifica. Esercizio mansioni superiori nel biennio previsto dalle «Disposizioni
comuni» - È espressione della collaborazione
del dipendente. Affidamento mansioni superiori oltre il biennio- Diritto
del dipendente alla retribuzione corrispondente. Affidamento mansioni superiori oltre il biennioPresunzione
idoneità del dipendente a svolgere dette
mansioni. A seguito della disposizione normativa contenuta nella
nota della Segreteria di Stato del 2 aprile 1985 n.
143.255/A e delle conseguenti note del 18 giugno 1985 n.
143.286/A e del 14 dicembre 1985 n. 163.127/A che
contiene le « Disposizioni comuni per
l'inquadramento del personale dipendente dalle varie
Amministrazioni della Santa Sede » trova precisa
applicazione il principio generale dellequa
retribuzione del servizio prestato secondo il quale la
retribuzione deve essere proporzionata al tipo di lavoro
svolto. L'effettivo esercizio delle mansioni superiori, proprio
per effetto della disposizione di cui allart. 28
del Regolamento, non può dar luogo, secondo il
diritto vigente, alla assegnazione della qualifica,
intesa anche come definitiva acquisizione del
corrispondente livello retributivo. Lo svolgimento delle mansioni superiori durante il
periodo di due anni cui accenna lart.3 delle «
Disposizioni comuni » può essere considerato
espressione della necessaria collaborazione del
dipendente per sopperire a quelle che sogliono essere
indicate come esigenze di servizio. II periodo di tempo durante il quale le esigenze di
servizio legittimano il ricorso alla fedeltà
collaborativa del dipendente può essere
considerato, in assenza di altra norma, il periodo
massimo di due anni consentito dallAmministrazione,
per effetto delle già più volte ricordate
disposizioni del Cardinale Segretario di Stato. Il
superamento del biennio pone in essere una continuità
di adibizione che, per essere l'esatto contrario della
temporaneità, rende da quel momento illegittimo,
da parte dell'Amministrazione, laffidamento delle
mansioni superiori senza contropartite. Il prolungamento
oltre il biennio produce un arricchimento ingiustificato
del datore di lavoro e, perciò, determina lobbligo
di integrare la retribuzione del dipendente nella misura
corrispondente alla qualità del lavoro
effettivamente prestato. Il superamento del biennio fa necessariamente presumere
che l'Amministrazione abbia ponderatamente valutato lidoneità
del dipendente a svolgere adeguatamente le mansioni
superiori, onde il suo diritto alla relativa
retribuzione. * Decisione n. 8/93 - Areltra Pres. - Persiani Est. Istanza trasmissione atti al Collegio di conciliazione e
arbitrato - Non deve avere un contenuto particolare. Istanza trasmissione atti al Collegio di conciliazione e
arbitratoÈ sufficiente risulti la volontà
del dipendente di adire il Collegio. Né l'art. 11 n. 4 dello Statuto né lart.
10 delle Norme di Attuazione richiedono che l'istanza di
trasmissione degli atti al Collegio debba avere un
contenuto particolare come, invece, l'art. 10, n. 3 e lart.
1 delle Norme di Attuazione richiedono abbia il ricorso
al Direttore Generale. Per investire il Collegio della controversia, e cioè
per passare dalla fase esclusivamente conciliativa a
quella anche giurisdizionale, è necessario
soltanto un atto dal quale risulti inequivocabilmente
che tale è la volontà del dipendente. Decisione n. 9/93 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Disposizioni Cardinale Segretario di Stato - Poteri
dell'Amministrazione nella gestione del personale -
Obbligo di applicazione delle disposizioni. Disposizioni del Cardinale Segretario di Stato - Non
possono essere derogate. Assenza di normativa interna dell'Amministrazione in
ordine all'applicazione del sistema dei livelli - Norme
regolamentari e disposizioni della Segreteria di Stato -
Poteri interpretativi del Collegio. Mansioni superiori - Art. 28 (Reg. Gen. per il personale
di ruolo dipendente dallo Stato della Città del
Vaticano) attiene alla attribuzione della qualifica
mentre le «Disposizioni» regolano la giusta
retribuzione. Mansioni superiori - Art. 3 « Disposizioni comuni »
- Periodo massimo di prestazione senza diritto a
retribuzione. I documenti esecutivi e le disposizioni del Cardinale
Segretario di Stato non tolgono all'Amministrazione i
poteri che gli sono propri nella gestione del suo
personale. Ma neanche l'Amministrazione può
ritenersi dispensata dal dare applicazione giuridica,
secondo le forme appropriate, delle « disposizioni
normative » risultanti dai documenti esecutivi del
Cardinale Segretario di Stato. La mancanza di una applicazione, con normativa interna
dell'Amministrazione, dei documenti esecutivi del
Cardinale Segretario di Stato non può essere
giustificata ritenendo le Superiori norme non
applicabili, o subordinate alle norme contenute nei
Regolamenti precedenti. In assenza di una normativa interna della Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del Vaticano
circa lapplicazione del sistema dei livelli è
compito di questo Collegio interpretare la normativa nel
suo complesso per delineare un quadro sistematico idoneo
a raccordare le superiori norme emanate dalla Segreteria
di Stato con le vigenti normative regolamentari. Mentre l'art. 28 disciplina l'ipotesi di attribuzione
formale della qualifica, la regola di cui alla
disposizione normativa 2 aprile 1985 disciplina
l'ipotesi del corrispettivo da attribuire per lo
svolgimento delle mansioni superiori. In assenza di una norma interna per la Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del Vaticano
ed in presenza di un principio generale secondo cui la
retribuzione deve essere proporzionata al tipo di lavoro
svolto, è ragionevole utilizzare il periodo
temporale di cui allart. 3 «Disposizioni
comuni » per identificare il periodo massimo di
assegnazione a mansioni superiori senza l'erogazione
della retribuzione corrispondente. Decisione n. 10/93 - Afeltra Pres. - Pessi Est. Statuto ULSA - Fonte di riferimento dell'attività
del Collegio - Ricorso all'analogia - Insussistenza. Collegio di conciliazione e arbitratoComposizione. Ordinanza 3.11.I992 della Pontificia Commissione per lo
Stato della Città del Vaticano non è atto
di valenza indefinita. Provvedimento emanato dal Cardinale Presidente della
Pontificia Commissione per lo Stato della Città
del VaticanoDovere di comunicazione da parte del
Delegato Speciale. Lo Statuto dell'ULSA, stante l'Altissima e Suprema
Autorità da cui proviene, è la fonte dí
riferimento propria dell'attività del Collegio,
così che la dove lo stesso provvede con assoluta
chiarezza non è dato neppure immaginare il
ricorso a fonti diverse e ancor meno all'analogia. Sul punto della composizione del Collegio, l'art. 11 n.
1 dello Statuto è chiarissimo: esiste una ed una
sola composizione del Collegio, quella di tre Membri. Sotto nessun profilo l'ordinanza 3.11.1992 della
Pontificia Commissione per lo Stato della Città
del Vaticano può essere definita « atto di
valenza indefinita » trattandosi di Delibera
assunta e resa pubblica dal Collegio che è
preposto al governo della Città del Vaticano e
che delibera su materie di sua esclusiva competenza. Nel caso di provvedimento assunto dal Cardinale
Presidente, in nome della Pontificia Commissione e su
sua espressa autorizzazione conferita nella sessione
plenaria della stessa, il Delegato Speciale non solo può,
ma deve ai sensi dellart. 96 del Regolamento
comunicare ed eseguire il provvedimento. Decisione n. 12/93 - Afeltra Pres. ed Est. Ricorso al Direttore Generale ed istanza trasmissione
atti al Collegio - Sostanziale diversità di forma
e contenuto. Istanza trasmissione atti al Collegio - Non deve avere
particolare contenuto - Deve soltanto risultare la
volontà del dipendente di investire il Collegio.
Provvedimento reiterato - Riesame. Né l'art. 11, n. 4 dello Statuto né l'art.
10 delle Norme di Attuazione richiedono che l'istanza di
trasmissione degli atti al Collegio debba avere un
contenuto particolare come, invece, I'art. 10. n. 3 e
1'art. 1 delle Norme di Attuazione prescrivono abbia il
ricorso al Direttore Generale. Si deve, perciò, ritenere - e non è senza
significato che il Legislatore abbia usato il termine «
istanza » e non quello di « ricorso » -
che, per investire il Collegio della controversia, e cioè
per passare dalla fase esclusivamente conciliativa a
quella anche giurisdizionale, sia necessario soltanto un
atto dal quale risulti inequivocabilmente che tale è
la volontà del dipendente. Per « provvedimento reiterato » deve
intendersi il provvedimento che, pur pervenendo alla
stessa conclusione di quello assunto a suo tempo, sia
applicativo di una diversa disciplina ovvero abbia
riguardo ad una situazione di fatto che, nel frattempo,
si è venuta modificando oppure quando vi sia
stato un effettivo riesame della vicenda anche se la
motivazione con la quale è stata rigettata
l'istanza del dipendente conferma quella che sorreggeva
1'atto emanato a suo tempo. Bollettino N. 4 (periodo 1°
gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)- Massime
Collegio di conciliazione e arbitrato Decisione n. 1/94 - Afeltra Pres., Pessi Est. Presidente della Pontificia
Commissione per lo Stato
della Città del Vaticano - Competenza emissione
provvedimenti disciplinari - Ordinanza della Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del Vaticano
N. CXCV del 3.11.1992 - Violazione art. 93 del
Regolamento generale per il personale di ruolo
dipendente dallo Stato della Città del Vaticano -
Insussistenza. Allontanamento dal servizio - Art. 96 Regolamento
generale per il personale di ruolo dipendente dallo
Stato della Città del Vaticano - Provvedimento
autonomo - Insussistenza. Posizione gerarchica del dipendente Rilevanza
della gravità dell'indisciplina e
dell'insubordinazione. Il provvedimento disciplinare di sospensione
dall'Ufficio assunto dal Presidente della Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del
Vaticano, in quanto a ciò autorizzato
dall'ordinanza della Pontificia Commissione per lo Stato
della Città del Vaticano N. CXCV del 3.11.1992,
non viola l'art. 93 del Regolamento generale per il
personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città
del Vaticano che attribuisce alla competenza della
Pontificia Commissione per lo Stato della Città
del Vaticano le deliberazioni relative alle sanzioni
disciplinari. Tale competenza può essere,
infatti, legittimamente delegata in tutti i casi in cui
la delega non sia stata espressamente vietata dal
legislatore.* L'art. 95 del Regolamento generale per il personale di
ruolo dipendente dallo Stato della Città del
Vaticano non prevede un autonomo provvedimento di
allontanamento dal servizio bensì prevede che la
sospensione cautelare sia automatica quando gli addebiti
siano di tale gravità da comportare, ove
accertati, la sanzione disciplinare della sospensione.** La posizione gerarchica ricoperta dal ricorrente (Capo
Reparto) costituisce aggravante dei comportamenti di
indisciplina e di insubordinazione. Decisione n. 2/94 - Afeltra Pres., Pessi Est. Malattia - Accertamento dell'organo sanitario ufficiale
e potere di controllo da parte dell'Amministrazione
--Sussistenza. Malattia - Obbligo del dipendente di collaborare per una
sollecita guarigione. Malattia - Reperibilità - Riferimento alle
prescrizioni mediche - Assenza arbitraria. L'accertamento eseguito dall'organo sanitario ufficiale
dell'esistenza di uno stato morboso non esclude il
potere dell'Amministrazione di controllare l'esattezza
della diagnosi e l'evolversi della patologia. Dal rapporto di lavoro discende un obbligo di
collaborazione del dipendente che comprende anche quello
di seguire tutte le prescrizioni mediche al fine di
consentire la sollecita guarigione. Il contenuto dell'obbligo di reperibilità deve
essere determinato in funzione della prescrizione del
medico curante e, soltanto se rispettato, resta esclusa
la configurabilità di un'assenza arbitraria. Decisione n. 3/94 - Afeltra Pres., Pessi Est. Identità di posizione con altri dipendenti nella
violazione di divieti - Rilevanza della volontà
- Formale disobbedienza - Artt. 81, 82 b) del
Regolamento generale per il personale di ruolo
dipendente dallo Stato della Città del
Vaticano. Il comportamento posto in essere dal dipendente, nella
piena identità di posizione con alcuni altri
dipendenti e consistente nella volontaria violazione di
un divieto divenuto tassativo, costituisce formale
disobbedienza e legittima l'adozione del provvedimento
disciplinare della riduzione temporanea della
retribuzione ex artt. 81, 82 b) del Regolamento generale
per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della
Città del Vaticano. Decisione n. 4/94 - Afeltra Pres. ed Est Ammissibilità del ricorso - Sussistenza degli
elementi dell'atto introduttivo - Possibilità di
deduzione degli elementi - Art. 1 delle Norme di
attuazione degli artt. 10 e 11 dello Statuto ULSA. Ammissibilità del ricorso - Riserva di prova -
Condizioni. Applicabilità Regolamento Generale della Curia
Romana - Personale accertato dipendente dalla
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è
sufficiente che gli elementi dell'atto introduttivo
richiesti dall'art. 1 delle Norme di attuazione degli
artt. 10 e 11 dello Statuto dell'ULSA siano deducibili
in sede di interpretazione dell'atto, ancorché
risultino implicitamente e indirettamente. La riserva di formulare istanze istruttorie,
condizionata alla posizione che sarà assunta da
controparte, non costituisce violazione delle regole del
contraddittorio e non comporta, pertanto, inammissibilità
del ricorso. Al personale di cui sia stata accertata la dipendenza
dalla Congregazione per L'Evangelizzazione dei Popoli
trovano applicazione le disposizioni del Regolamento
Generale della Curia Romana.* Decisione n. 5/94 - Afeltra Pres., Sandulli Est. Identificazione della normativa applicabile - Prevalenza
della norma speciale sulla norma generale - Permanenza
in servizio oltre l'età di collocamento a riposo
- Art. 32 Regolamento dei Fossori della Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra del 1979 - Nota della
Segreteria di Stato del 6 giugno 1983 N. 109.804/A. Requisiti per la domanda ex art. 32 del Regolamento del
Fossori del 1979. Condizioni per la recezione della normativa italiana. Mancata conoscenza del Regolamento applicabile -
Irrilevanza. Carattere stagionale dell'attività - Legittimità
delle interruzioni del rapporto di lavoro e della
contribuzione. Ai Fossori iscritti all'INPS, dipendenti dalla
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, è
applicabile l'art. 32 dello speciale Regolamento del
1979 che prevede la facoltà di permanere in
servizio oltre l'età di collocamento a riposo e
non già la normativa generale relativa ai
dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede (Nota
della Segreteria di Stato del 6 giugno 1983, N. 109.
804/A), in quanto la norma speciale, ancorché
precedente, prevale su quella generale. La domanda volta ad ottenere il proseguimento del
servizio oltre l'età di collocamento a riposo,
prevista dall'art. 32 del Regolamento dei Fossori, per
essere efficace deve esprimere con chiarezza l'intento
di avvalersi di tale facoltà. La recezione di disposizioni proprie dell'ordinamento
italiano, è consentita solo in presenza di un
espresso rinvio. Pur nella complessità che caratterizza,
nell'ordinamento vaticano, il sistema di produzione
normativa, il regolamento dettato per una particolare
categoria costituisce fonte della disciplina del
rapporto di lavoro, indipendentemente dalla conoscenza
che di esso abbia il dipendente. Il carattere stagionale dell'attività lavorativa
rende legittime le interruzioni lavorative e
contributive. Decisione n. 6/94 - Afeltra Pres., Pessi Est. Estinzione del rapporto di lavoro - Richiesta di
riammissione in servizio - Decadenza per decorso dei
termini di presentazione del ricorso all'ULSA. L'ordinamento giuridico vaticano non prevede un diritto
soggettivo, e nemmeno un interesse legittimo, ad essere
riammesso in servizio quando il dipendente licenziato
sia decaduto, per decorso dei termini, dal diritto di
impugnare, con ricorso all'ULSA, il provvedimento che ha
determinato l'estinzione del suo rapporto di lavoro. Decisione n. 7/94 - Afeltra Pres. ed Est. Dispensa dal servizio - art. 58 RGCR - Condizioni -
Adibizione ad altri compiti - Onere della prova. L'accertamento della possibilità di adibire il
dipendente ad altri compiti costituisce, ai sensi
dell'art. 58 § 1 RGCR, presupposto necessario del
provvedimento di dispensa dal servizio.
L'Amministrazione, nell'assumere tale provvedimento,
deve, pertanto, dare atto che tale accertamento è
stato eseguito con esito negativo e, cioè, deve
dare atto che non sussistono altri compiti ai quali
sarebbe stato possibile destinare il dipendente. Decisione n. 8/94 - Afeltra Pres. ed Est. Decisione definitiva - Riforma decisione interlocutoria
- Impossibilità artt. 192, 332 C.P.C. Inammissibilità del ricorso - Tipicità. Atto prodromico - Provvedimento - Non configurabilità. Avanzamento livello funzionale-retributivo - Non
automaticità - Condizione. Domanda giudiziale - Implicazioni. Mansioni superiori - Limiti temporali - Previsione art.
33 RGCR - Condizioni - Illegittimità. Le statuizioni contenute in una decisione
interlocutoria (non definitiva o parziale) possono
essere riformate od annullate solo in sede di
impugnazione della decisione definitiva e non anche
modificate o revocate con quest'ultima. La decisione
interlocutoria, infatti, è tale soltanto perché
non decide l'intera controversia, mentre, per le
questioni decise, comporta l'esaurimento dei poteri
decisori. Ne consegue che, nella prosecuzione del
giudizio, non possono più essere riesaminate le
questioni già risolte con la decisione
interlocutoria. Le ipotesi di inammissibilità del ricorso sono
specificamente previste dalla normativa e, in sede di
interpretazione, non ne possono essere individuate
altre. Il provvedimento della Segreteria di Stato che reca il
nulla osta di cui all'art. 22, § 2 del RGCR non può
essere considerato un « provvedimento » ma il
prodromo di esso. Nei Regolamenti della Curia (art. 20 di quello del 1968
ed art. 22 di quello del 1992) la progressione di
carriera è sempre stata subordinata alla «
vacanza » del posto di livello superiore, non
essendo prevista la progressione automatica di carriera. Il giudice, nel valutare l'estensione della domanda,
deve avere riguardo alla sostanza della pretesa e non può
tralasciare di pronunciare anche sulle domande che,
ancorché non esplicitamente formulate, risultano
comprese nel complesso delle deduzioni e richieste dalla
parte, siccome in esse implicito o virtualmente
contenute. La domanda giudiziale comprende non soltanto
ciò che viene espressamente enunciato nel petitum,
ma anche ogni altro provvedimento che ne sia logica
premessa o conseguenza. E' illegittimo adibire il dipendente a mansioni
superiori oltre il termine di cui all'art. 33 RGCR. Decisione n. 9/94 - Afeltra Pres. ed Est. Legittimazione dell'intervento del terzo - Condizioni. Non è consentito, ai sensi dell'art. 15 C.P.C.,
l'intervento adesivo del terzo quando quest'ultimo non
si limiti a sostenere le ragioni della parte adiuvata,
ma propone domanda autonoma (nel caso di specie, i
familiari del dipendente avevano chiesto il risarcimento
dei danni subiti dalla famiglia a ragione della non
adeguatezza del trattamento retributivo). Dalla violazione delle norme che disciplinano la
retribuzione non consegue un danno giuridicamente
tutelabile per i familiari del dipendente essendo
soltanto quest'ultimo titolare del diritto alla giusta
retribuzione ed essendo soltanto lui legittimato ad
agire per il soddisfacimento del diritto alla
retribuzione adeguata. Decisione n. 10/94 - Afeltra Pres., Persiani Est. Comportamenti di fatto - Irrilevanza - art. 26.3 del
Regolamento Pensioni - Diniego scritto. Evento lesivo - Elementi concorrenti - Mancata
individuazione - Unicità della causa -
Insussistenza. Assegnazione mansioni - Declassamento/punizione -
Condizione - Prova. L'art. 26 n. 3 del Regolamento Pensioni del 1992 il
quale stabilisce che « Il trattamento pensionistico
o il provvedimento che lo negasse, sono comunicati per
iscritto agli interessati » non consente di dedurre
l'esistenza di un provvedimento di diniego da meri
comportamenti di fatto. Per ritenere che lo svolgimento dell'attività
lavorativa sia stata l'unica causa di un evento lesivo è
necessaria l'individuazione degli elementi che hanno
concorso a determinarlo. Il carattere di « punizione »
dell'assegnazione di altre mansioni, deve essere
accertato, stante la ragionevole impossibilità di
una prova storica, soltanto se ne è provata la
verosimiglianza mediante prove critiche. Decisione n. 11/94 - Afeltra Pres., Persiani Est. Retribuzione corrispondente alle mansioni - Condizioni.
Effetti sul trattamento pensionistico - Irrilevanza -
Artt. 8.1, 11 del Regolamento Pensioni del 1992. Mancanza di mansionario - Criterio analogico -
Accertamento mansioni. Il diritto del dipendente alla retribuzione
corrispondente alle mansioni superiori al livello di
inquadramento che siano state effettivamente e
continuativamente svolte oltre il periodo temporale
previsto dalla normativa,* non comprende il
diritto alla promozione né tantomeno il diritto a
continuare a svolgere definitivamente le mansioni
superiori. Quel diritto non incide altresì sulla misura del
trattamento pensionistico sia per la temporaneità
della maggiorazione dello stipendio, sia perché
le mansioni superiori cessano comunque nel momento in
cui il dipendente è posto in quiescenza. Del
resto, dal combinato disposto degli artt. 8.1 ed 11,
lett. a) del Regolamento Pensioni del 1992, risulta che
il primo componente della retribuzione è
costituito dallo stipendio base « come da livello »,
restando esclusa di conseguenza ogni rilevanza di
eventuali variazioni temporanee della retribuzione. L'assenza di un mansionario non impedisce di tener
conto delle funzioni effettivamente esercitate quando
risulti che esse siano previste in mansionari di altre
Amministrazioni in cui vi siano uffici di identica
struttura. Decisione n. 1/95 - Persiani Pres. ed Est. Ricongiungimento servizio prestato fuori ruolo -
Condizioni. Natura del servizio prestato - Elementi sufficienti. Le disposizioni che regolano il ricongiungimento dei
servizi prestati fuori ruolo (Nota del Cardinale
Segretario di Stato del 18 giugno 1977, n. 305981; Nota
del Cardinale Segretario di Stato 23 aprile 1981, n.
60.816/A; Norme per il riscatto degli anni di servizio
prestati fuori ruolo allegate alla nota del Cardinale
Segretario di Stato del 28 ottobre 1993, n.
334.806/G.N.), sono applicabili soltanto se ricorrono
contemporaneamente tutte le condizioni in esse previste
e, cioè, che il servizio sia stato: regolare, a
tempo pieno, continuativo e immediatamente precedente
all'assunzione in ruolo. L'accertamento del costante svolgimento di un servizio
giornaliero non è sufficiente, in assenza di
altri elementi probatori, a far ritenere che quel
servizio sia stato anche a tempo pieno e che abbia
comportato il costante assoggettamento a poteri
direttivi ed al vincolo del rispetto di un orario di
lavoro. Decisione n. 2/95 - Persiani Pres., Pessi Est. Determinazione liquidazione - Incidenza retribuzione -
Condizioni. Mansioni superiori - Criteri. Le differenze retributive relative alle mansioni
superiori effettivamente svolte non incidono sulla
determinazione della liquidazione e del trattamento
pensionistico (cfr. Decisione n. 11/94 massimata)*. Al fine di accertare l'effettivo svolgimento di
mansioni superiori devono essere utilizzati i criteri
della prevalenza e della continuatività. Decisione n. 4/95 - Persiani Pres., Pessi Est. Disciplina applicabile - Limiti. La disposizione emanata da una Amministrazione, volta a
regolare fattispecie tipiche ad essa connessa, non
vincola altra e diversa Amministrazione. Decisione n. 5/95 - Persiani Pres., Carucci Est. Dichiarazione di inammissibilità del Direttore
Generale dell'ULSA - Inclusività incompetenza. Contratto di appalto - Incompetenza ULSA - Art. 2
Statuto ULSA. Per il combinato disposto dell'art. 2 n. 1 e n. 2 e
dell'art. 10 n. 1 e n. 6 dello Statuto dell'ULSA, la
valutazione di inammissibilità per difetto dei
presupposti, demandata al Direttore Generale,
ricomprende anche quella determinata dalla competenza. Il ricorso che trae la sua causalità dal
rapporto di lavoro del dipendente di un soggetto che ha
stipulato un contratto di appalto di servizi con una
Amministrazione Vaticana non rientra nella competenza
dell'ULSA (art. 2, Statuto), non derivando da quel
contratto obbligazioni nei confronti
dell'Amministrazione appaltante. Decisione n. 6/95 - Persiani Pres. ed Est. Assenza arbitraria - Valutazione comportamento -
Criterio. Il dipendente malato ha l'obbligo di mettere
l'Amministrazione in grado di esercitare effettivamente
il controllo della sua malattia e, quindi, ha l'onere di
provare di aver fatto il possibile per quel controllo.* L'adempimento di tale obbligo costituisce anche
criterio per valutare se l'assenza era arbitraria o no. Decisione n. 7/95 - Persiani Pres. ed Est. Riscatto anni servizio prestato fuori ruolo -
Legislazione applicabile. Prescrizione - Decadenza. La facoltà di riscatto degli anni di servizio
prestati fuori ruolo deve essere esercitata entro un
anno dalla data della entrata in vigore delle
disposizioni che la prevedono (« Norme per il
riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo »
dettate con il Rescritto ex Audientia Sanctissimi
del 28 ottobre 1993, pubblicato negli Acta
Apostolicae Sedis [AAS 85 (1993)
1265-1267]). Quelle disposizioni, però, non
prevedono un termine iniziale per l'esercizio di tale
facoltà, onde l'istanza, presentata in data
precedente alla loro entrata in vigore, ma successiva al
Rescritto che le approva, deve essere considerata valida
dichiarazione di voler esercitare quella facoltà. Nella domanda di riscatto l'indicazione della
disciplina applicabile non è requisito, né
di forma né di sostanza, previsto
dall'ordinamento per la validità e l'efficacia
della domanda stessa (nella specie è stata
invocata una disciplina diversa da quella che già
era stata emanata e che sarebbe entrata in vigore
successivamente). E' da disattendere l'eccezione di intervenuta
prescrizione del diritto a chiedere il riscatto in
quanto le Norme del 28 ottobre 1993 non solo prevedono
una nuova disciplina della materia che si sostituisce a
quella precedente, ma stabiliscono esclusivamente una
decadenza della facoltà di chiedere il riscatto. Decisione n. 8/95 - Persiani Pres. ed Est. Legittimazione passiva. Irrilevanza della transazione -
Difetto di forma. L'assistenza nella gestione di un rapporto di lavoro
prestata da una Congregazione ad un Ente, avente
personalità giuridica propria, non comporta la
sostituzione della Congregazione nella tipica posizione
di datore di lavoro che è propria ed esclusiva di
quell'Ente. Né la legittimazione passiva della
Congregazione può derivare dalla circostanza che
questa abbia preso parte a una trattativa per la ricerca
di una soluzione transattiva posto che questa non è
stata realizzata o, se pure lo fosse stata, il negozio
sarebbe nullo per difetto di forma (art. 1314 c.c.). Decisione n. 9/95 - Pessi Pres. ed Est. Mansioni corrispondenti al livello inquadramentale
inferiore - Effetti e limiti. L'assegnazione a mansioni corrispondenti a livello di
inquadramento inferiore a quello attribuito al
dipendente non può dar luogo alla perdita di
quest'ultimo e del diritto alla corrispondente
retribuzione. Lo svolgimento di dette mansioni non assume rilevanza,
ai fini della reintegrazione nelle mansioni del livello
proprio del dipendente, se non quando si sia protratto
ininterrottamente per oltre due anni e, cioè, di
un periodo che può essere considerato, in assenza
di altra norma, il periodo massimo durante il quale è
consentito all'Amministrazione esigere legittimamente la
particolare collaborazione che si esprime nella rinuncia
a svolgere le mansioni proprie (argomenta a
contrario art. 3 delle « Disposizioni comuni »
del 14 dicembre 1995 n. 163. 127/A). Decisione n. 10/95 - Pessi Pres., Sandulli Est. Provvedimento amministrativo - Elementi individuativi. Nota informativa - Carattere. Di « nuovo » provvedimento può
parlarsi quando esista una « nuova » volontà
o una volontà reiterata. Quest'ultima, per essere
tale, deve esprimere qualcosa di più che una
valutazione sulla congruità degli effetti
derivanti da un precedente provvedimento. Non
costituisce, pertanto, nuovo provvedimento quello che si
limita a dare atto che non è stata modificata la
disciplina vigente nel momento in cui è stato
emanato il precedente provvedimento. Il carattere meramente informativo di un documento
redatto ad uso interno all'Amministrazione, con
esclusione di ogni intento ed effetto deliberativo, non
è modificato per effetto della circostanza che
quel documento sia stato esteriorizzato. Decisione n. 11/95 - Persiani Pres. ed Est. Art. 91, lettera e) del Regolamento Generale per il
personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città
del Vaticano del 1969 - Sentenza di patteggiamento
(ordinamento italiano) - Rilevanza. Servizio alla Sede Apostolica - Caratteristiche. Il presupposto per il licenziamento previsto dalla
lettera e) dell'art. 91 del Regolamento Generale per il
personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città
del Vaticano del 1969 (« Il licenziamento è
inflitto al dipendente: a (...) e) per qualsiasi
condanna penale passata in giudicato, che renda
l'impiegato indegno o immeritevole della necessaria
fiducia ») si verifica anche in caso di sentenza
del giudice italiano che tragga fondamento nel
patteggiamento anche se, nel relativo ordinamento, tale
sentenza non fosse considerata di condanna in senso
stretto. Il patteggiamento implica, infatti, l'accertamento, con
le garanzie giurisdizionali, ed anzi l'ammissione
dell'imputato assistita dalle stesse garanzie, di un
fatto che costituisce reato in relazione al quale deve
essere applicata, ed è applicata, una pena anche
se ridotta e sospesa, rinunciando l'imputato stesso alla
presunzione di innocenza. Di conseguenza la sentenza
emessa a seguito di patteggiamento è equiparata
alla sentenza di condanna, se non altro ai fini della
necessaria valutazione « dell'indegnità e
della immeritevolezza di fiducia ». A chi opera in Vaticano è richiesta una condotta
personale specchiata e socialmente corretta e, comunque,
di serietà e di coscienziosità tali da
escludere costantemente la stessa possibilità di
eventuali coinvolgimenti in attività anche
soltanto di tipo criminoso. Le caratteristiche del servizio alla Sede Apostolica
sussistono anche con riguardo alle mansioni più
umili, anch'esse necessariamente ispirate, al pari delle
più elevate, al perseguimento di fini ecclesiali. Decisione n. 12/95 - Persiani Pres., Funghini Est. Incompetenza ULSA - Art. 2.2 Statuto ULSA - Singolare
contratto di lavoro o di prestazione d'opera. Determinazione competenza ULSA - Effetti. Il contratto di lavoro con i medici specialisti
contemplato dall'art. 3 § 1 del Regolamento dei
Medici della Direzione dei Servizi Sanitari del 1o
luglio 1993 (« il trattamento giuridico - economico
dei Medici Specialisti è disciplinato da
specifico contratto a tempo indeterminato ») è
« un singolare contratto di lavoro o di prestazione
d'opera » di cui all'art. 2.2 dello Statuto ULSA e,
quindi, esula dalla competenza dell'Ufficio. La limitazione della competenza dell'ULSA non comporta
una « differenziata tutela degli addetti alle
attività della S. Sede », dovendosi prendere
atto della varietà di rapporti di lavoro di cui
sono parti i diversi Organismi o Enti dello Stato nonché
delle differenti modalità di esecuzione o natura
e trarne, secondo equità e giustizia, le
necessarie conseguenze di ordine giuridico. Decisione n. 13/95 - Pessi Pres., Carucci Est. Istanza ex art. 10.3 dello Statuto ULSA - Tardività
- Inammissibilità. Art. 45.2 del R.G.C.R. - Atto unilaterale recettizio -
Atto meramente potestativo. Tentativo di conciliazione - Effettività -
Condizioni. L'istanza ex art. 10.3 dello Statuto ULSA, presentata
oltre il termine previsto (30 giorni), è tardiva
e, quindi, inammissibile. Il provvedimento con il quale è disposta, ai
sensi dell'art. 45.2 del R.G.C.R., la cessazione dei
sacerdoti dal servizio presso la Sede Apostolica, data
la sua peculiarità, ha carattere meramente
potestativo ed unilaterale, anche se recettizio. Il tentativo di conciliazione diviene « effettivo »
nel momento in cui è stato esperito non essendo
necessario che, a seguito del suo esperimento, si
pervenga ad una conciliazione. A mente dello Statuto
dell'ULSA, rientra nei doveri delle parti partecipare al
tentativo di conciliazione, ma la trattativa, e quindi
anche i risultati ai quali essa può pervenire,
sono lasciati alla autonomia delle parti. Bollettino n. 5 (periodo 1°
gennaio 1996 - 31 dicembre 1996) - Massime
Collegio di conciliazione e arbitrato Decisione n. 1/96 - Persiani Pres. ed Est. Natura certificazione della Segreteria di Stato -
Gestione amministrativa diretta o indiretta dalla Sede
Apostolica - Art. 2.3 dello Statuto ULSA -
Determinazione della competenza. La certificazione del Cardinale Segretario di Stato che
attesta un Organismo o un Ente fosse o no gestito
amministrativamente in modo diretto o indiretto dalla
Sede Apostolica è esclusiva ed insindacabile
nonché direttamente determinativa della
competenza dell'ULSA (art. 2.3 Statuto ULSA). Decisione n. 2/96 - Persiani Pres., Sandulli Est. Giudizio - Deposito documenti - Regolarità -
Condizioni. Istruttoria - Inammissibilità della domanda -
Irrilevanza della comparazione. Nuove mansioni - Limiti. Declaratoria Concorrenza di mansioni -
Aggiornamento - Obbligazione esplicita nel caso di
specie. L'onere delle parti di provvedere al deposito in cinque
copie è specificamente previsto soltanto per
l'atto introduttivo del giudizio e i documenti allegati
(art. 10 delle Norme di attuazione degli artt. 10 e 11
dello Statuto dell'ULSA) nonché per le deduzioni
e controdeduzioni (art. 13 delle Norme di attuazione
degli artt. 10 e 11 dello Statuto dell'ULSA). Non è,
invece, previsto per i documenti depositati nel corso
del giudizio, onde ai fini della regolarità del
deposito di questi è sufficiente la sua
tempestività e che la controparte venga messa
effettivamente nelle condizioni di prenderne visione. Per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere
l'attribuzione di una qualifica superiore è
irrilevante la comparazione con la posizione
riconosciuta ad altri dipendenti sulla quale, quindi,
non è consentito di dare prova per testi
soprattutto se prospettata sulla base di indicazioni
generiche. Il potere dell'Amministrazione di adibire del personale
allo svolgimento di nuove mansioni non incontra limiti
allorché queste siano, ancorché non
puntualmente corrispondenti, equivalenti a quelle
originarie. (Nel caso di specie risultavano centrali e
qualificanti in entrambe le posizioni quella precedente
e quella alla quale il dipendente è stato
destinato - le funzioni di controllo e di guida del
personale subalterno). Le mansioni, ricomprese nella declaratoria e concorrenti
a definire una posizione, influiscono sull'attribuzione
di quest'ultima a seconda della loro effettiva
incidenza. Decisione n. 3/96 - Persiani Pres. ed Est. Art. 6.4 Regolamento Pensioni dell'8 settembre 1992 -
Caratteristiche - Natura polizza assicurativa ed
indennità ex Art. 2 Regolamento Pensioni del
1963. Ambito di discrezionalità riconosciuto
all'Amministrazione - Assenza di disposizioni di
attuazione della normativa. Previsione riscatto nella polizza assicurativa - Carenza
di finalità previdenziali. Polizza assicurativa e pensione. L'accensione di una polizza assicurativa ex art. 6.4 del
Regolamento Pensioni del 1992 si pone su un piano
completamente diverso rispetto a quello sul quale si
pongono le altre tecniche previste dallo stesso articolo
(la totalizzazione e l'eventuale trasferimento ad altro
regime) in quanto non tende a utilizzare i periodi di
contribuzione per conseguire un diritto a «pensione»
nell'ambito di un regime previdenziale, ma garantisce
soltanto una «rendita» e, cioè, un
surrogato della «pensione» previdenziale. L'accensione di quella polizza si pone sullo stesso
piano dell'indennità prevista dagli artt. 2 e 8
del Regolamento Pensioni del 1963; costituendo soltanto
una tecnica più raffinata ed efficace, posto che,
garantendo una «rendita»; per quando sarà
maturata una determinata età, assolve sicuramente
ad una funzione previdenziale. In mancanza di disposizioni di attuazione di un
Regolamento, residua all'Amministrazione convenuta una
discrezionalità nel dare concreta applicazione a
disposizioni che sono di principio e, quindi, non
contengono una compiuta disciplina. (Nel caso di specie
quella discrezionalità è stata, di fatto,
esercitata correttamente con l'offerta di una polizza di
assicurazione che garantisce al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, una «rendita»
di importo corrispondente a quello della «pensione»
che, se ne fossero maturati i requisiti, sarebbe stata
erogata al momento in cui il ricorrente è cessato
dal servizio). La pretesa previsione nella polizza assicurativa della
facoltà di riscatto contraddice con le finalità
previdenziali che il Legislatore ha ritenuto di dover
necessariamente e specificamente perseguire con il
quarto comma dell'art. 6 del Regolamento Pensioni dell'8
settembre 1992, in quanto, consentendo all'interessato
l'immediata percezione di una somma di danaro, rende
soltanto eventuale la funzione previdenziale che è
quella di garantire un sostegno economico per il momento
in cui l'età riduce le possibilità di
guadagno. La polizza assicurativa ex art. 6.4 del Regolamento
Pensioni del 1992, proprio perché stipulata nel
presupposto che non è stato maturato diritto a «pensione»
non può e non deve garantire un trattamento che
abbia le stesse caratteristiche della «pensione».
Se così fosse, sarebbe del tutto inutile la
previsione legislativa di requisiti ai quali è
subordinato il diritto a « pensione » e,
comunque, la previsione di requisiti per aver diritto
alla pensione « differita ». A maggior
ragione, la polizza assicurativa non deve comportare una
copertura maggiore e più estesa di quella
garantita dal regime previdenziale in relazione al
servizio effettivamente prestato. (Nel caso di specie,
il ricorrente non avendo maturato cinque anni di
servizio, non aveva diritto a copertura assicurativa per
il caso di morte (cfr. primo comma dell'art. 15 del
Regolamento Pensioni dell'8 settembre 1992)). Decisione n. 4/96 - Persiani Pres. ed Est. Difesa delle parti davanti al Collegio di conciliazione
e arbitrato dell'ULSA - Condizioni. Comparizione personale - Costituzione a mezzo di
Avvocato - Non alternatività. Termine ex art. 10 n. 6, 4° comma dello Statuto
dell'ULSA - Perentorietà. Ai sensi del combinato disposto della lettera b) del n.
5 dell'art. 11 dello Statuto dell'ULSA e del quarto
comma del n. 6 dell'art. 10 nonché di quanto
disposto dall'art. 30 del Codice di Procedura Civile
Vaticano, la difesa delle parti davanti al Collegio può
essere assunta esclusivamente dagli iscritti all'Albo
costituito a norma del Regolamento annesso allo Statuto
dell'ULSA. La comparizione personale del ricorrente prevista dalla
lettera c, del n. 5 dell'art. 11 dello Statuto dell'ULSA
non è alternativa alla costituzione a mezzo di
avvocato abilitato ai sensi di legge anche perché
il secondo comma dell'art. 30 del Codice di Procedura
Civile Vaticano - direttamente applicabile alle
procedure avanti il Collegio per effetto del rinvio
contenuto nella disposizione della lettera b) del n. 5
dell'art. 11 dello Statuto dell'ULSA - prescrive
l'assistenza di un avvocato anche quando la parte
rivesta tale qualità. Il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del
ricorso assegnato al Collegio per la pronuncia in camera
di consiglio non consente rinvii (art. 10 n.6, 4°
comma dello Statuto dell'ULSA). Decisione n. 5/96 - Pessi Pres. ed Est. Art. 2. 2 Statuto ULSA - Singolari contratti di lavoro o
prestazione d'opera Individuazione fattispecie. Annullabilità d'ufficio di atti amministrativi
invalidi - Limiti. Al fine di delineare la nozione di «singolare
contratto di lavoro», la lettura sistematica
dell'art. 2, comma 2, dello Statuto dell'ULSA consente
di ritenere che il Legislatore abbia voluto contrapporre
i rapporti di lavoro disciplinati dai regolamenti e
dalle tabelle organiche a quegli altri rapporti che
fossero originati «da altri singolari contratti di
lavoro»; viene, quindi, individuata una fattispecie
a tratto generale, afferente al rapporto « tipo»
con i singoli Organismi o Enti di cui al 1° comma
dell'art. 2, rispetto a fattispecie residuali, aventi
come connotato comune quello di originare rapporti di
lavoro privi degli elementi qualificanti la tipicità
di cui alla fattispecie a tratto generale. L'una e
l'altra fattispecie originariamente diverse per natura,
contenuto ed elementi qualificanti, così che il
giudizio di sussunzione sillogistica della fattispecie
concreta nella fattispecie astratta non consente un
processo qualificatorio tale da comportare confusioni
quanto alla disciplina normativa da assumere poi a
riferimento. In applicazione del principio della necessità di
certezza delle situazioni giuridiche, non possono essere
annullati d'ufficio gli atti che abbiano dispiegato in
modo irreversibile i propri effetti per un periodo di
tempo adeguatamente lungo. Nel caso di specie, a fronte
di un vizio del procedimento di assunzione del
ricorrente - seppur sussistente e quindi fosse tale da
determinare l'annullabilità dell'assunzione - non
ne ha determinato l'annullamento, mentre risulta che
l'Amministrazione ha prestato «acquiescenza »
al provvedimento invalido e ne ha, così, favorito
la «convalescenza» confermata dalla costante
applicazione del Regolamento come se il ricorrente fosse
stato regolarmente assunto. Decisione n. 6/96 - Persiani Pres. ed Est. Termine ex art. 10 dello Statuto dell'ULSA per
presentare istanza Decadenza. Inammissibilità istanza (art. 10.5 dello Statuto
dell'ULSA) Mancanza di indicazione del
provvedimento lesivo. Il termine per la presentazione dell'istanza è
previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'ULSA a pena di
decadenza. L'istanza, a pena di inammissibilità ai sensi
dell'Art. 10 n. 5 dello Statuto dell'ULSA, deve
contenere l'indicazione del provvedimento ritenuto
lesivo di un diritto. Decisione n. 7/96 - Persiani Pres. - Carucci Est. Riserva mentale - Sanatoria decadenza - Irrilevanza. Richiesta del ricorrente volta alla discrezionalità
dell'Amministrazione Inidoneità a provocare un
provvedimento amministrativo. Atto dell'Amministrazione meramente ricognitivo e
confermativo Inconfi-gurabilità - Provvedimento
amministrativo. Atto definitivo - Certezza del diritto. Silenzio rigetto Rilevanza Condizione -
Atto dovuto dell'Amministrazione. La riserva mentale non può, come tale, rilevare
sul piano del diritto ai fini di evitare una decadenza
che non sopporta eccezioni di sorta e che può
essere impedita soltanto con l'atto formale di
impugnazione del provvedimento (art. 10.3 Statuto ULSA).
(Nel caso di specie la irretrattabilità del
provvedimento divenuto definitivo non poteva essere
rimessa in discussione sulla base dell'assunto del
ricorrente, secondo il quale, il suo comportamento
acquiescente sarebbe stato determinato esclusivamente
dall'affidamento nelle assicurazioni, di poi non
mantenute, che in ogni caso gli sarebbe stata
riconosciuta una determinata prestazione). L'istanza del ricorrente, in quanto volta ad ottenere la
riconsiderazione di una situazione giuridica oramai
definita, è inidonea a provocare un provvedimento
amministrativo e suona piuttosto come una petizione «rimessa»
alla mera discrezionalità di chi su di essa è
chiamato ad esprimersi. La lettera dell'Amministrazione che si risolve, anche
con riguardo alla sua motivazione, in un atto meramente
ricognitivo ed espressamente confermativo di quello
originariamente assunto (di cui ivi veniva ribadita la «tassatività»;
l'«obbligatorietà» e l'«immediatezza»
e, quindi, dichiarata l'impossibilità di «una
sia pure parziale remissione o revoca») non dà
luogo ad un nuovo ed autonomo provvedimento rispetto
alla materia in esame. Non ogni risposta dell'Amministrazione alle richieste
dei propri dipendenti deve necessariamente integrare un
« provvedimento » nel senso tecnico giuridico;
a voler ritenere il contrario, verrebbe a cadere la
garanzia fondamentale della certezza del diritto, e
nessun fatto o atto giuridico potrebbe ritenersi mai
veramente definito, una volta che si aprisse la
possibilità di rimetterlo in discussione, sotto
mero pretesto di una mancata risposta o di una risposta
comunque non soddisfacente, a chi periodicamente torna a
chiedere di esso conto e ragione o ne invoca, comunque,
la revisione con una supplica. Intanto si può parlare di silenzio-rigetto, in
quanto tale comportamento dell'Amministrazione sia
riferibile ad un « atto dovuto » e, quindi, ad
un atto che, laddove è mancato, viene per legge
considerato come provvedimento di rigetto. Decisione n. 8/96 - Pessi Pres. ed Est. Sanzioni disciplinari Art. 32, 2° comma del
Regolamento per i dipendenti dell'Ufficio «
Computisteria e Cassa » del Rev.mo Capitolo di San
Pietro in Vaticano del 1972 - Individuazione competenza
del Rev.mo Capitolo. Procedimento amministrativo - Fase costitutiva
incompleta - Annullabilità. Legittimo esercizio del potere di rappresentanza -
Condizioni. Annullamento - Effetti. L'Art. 32, 2 ° comma, del Regolamento per i
dipendenti dell'Ufficio « Computisteria e cassa »
del Rev.mo Capitolo di San Pietro in Vaticano che
recita: « Le altre sanzioni disciplinari sono
comminate con decisione della Camerlengale o, nei casi
più gravi, del Rev.mo Capitolo su rapporto della
Camerlengale »; consente di ritenere che i «
casi più gravi » si riferiscano al
licenziamento ed alla sospensione, laddove questa può
essere disposta per un periodo superiore al mese o anche
a tempo indeterminato e fino a revoca (cfr. art. 30 d). Il provvedimento « finale » di licenziamento
risulta viziato, ed è quindi annullabile, quando
il procedimento amministrativo è incompleto nella
sua fase costitutiva. (Nel caso di specie l'art. 32, 2°
comma, del Regolamento applicabile richiede per il
licenziamento un procedimento amministrativo costituito
da due atti-provvedimento, la proposta della
Camerlengale e la delibera Capitolare). Non è in contestazione il potere del legale
rappresentante dell'Amministrazione di intimare il
licenziamento: viene, invece, contestato l'esercizio di
tale potere in assenza di un previo provvedimento di
licenziamento deliberato dall'organo collegiale
competente. L'illegittimità ed il conseguente annullamento
del provvedimento di licenziamento non consentono che
questo produca l'estinzione del rapporto di lavoro, con
conseguente obbligo dell'Amministrazione convenuta di
risarcire i danni subiti dal ricorrente per la mancata
percezione del trattamento retributivo diretto ed
indiretto, nonché per il depauperamento della sua
posizione previdenziale, con gli interessi come per
legge. Bollettino N. 6 (periodo 1°
gennaio 1997 - 31 dicembre 1997) - Massime
Collegio di conciliazione e arbitrato Decisione n. 1/97 - Persiani Pres. ed Est. Art. 11.5 b) Statuto ULSA - Spese di giudizio -
Discrezionalità di valutazione equitativa
nell'applicabilità del C.P.C. - Funzione
attribuita all'ULSA (Cost. Pastor Bonus, adnexum n. II.
6). Spese di giudizio - Non proporzionalità del
risarcimento - Particolarità del procedimento
davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA. Applicazione analogica del C.P.C - Natura non
giudiziaria del Collegio - Compresenza. Tariffe
professionali all'interno degli Organi giudiziari dello
Stato - Esclusione applicabilità - Speciale Albo
degli Avvocati ULSA. Tariffe professionali al di fuori
dello Stato - Assenza vincolabilità. Nella vigenza dello Statuto definitivo dell'ULSA
approvato con il Motu proprio «La sollecitudine»,
che ha modificato la disposizione della lettera b) del
n. 5 dell'art. 11, prevedendo l'applicabilità al
procedimento avanti al Collegio anche delle disposizioni
del Codice di Procedura Civile Vaticano relative «alle
spese di giudizio», il Collegio ritiene gli sia
conservata ampia discrezionalità di valutazione
equitativa, quando si tratti di decidere in merito a
dette spese e di quantificarle, stante la particolare
funzione che il Santo Padre ha voluto attribuire al
Collegio stesso (Cost. Pastor Bonus, adnexum
n. II.6). Il Collegio, nel decidere sulle spese, non è
vincolato alla loro funzione di un risarcimento
necessariamente proporzionale agli oneri sostenuti dalla
parte, come è tendenzialmente proprio delle spese
oggetto di condanna nelle procedure giudiziarie, in
quanto la particolarità del procedimento avanti
il Collegio impone, nella prospettiva segnata dalla
necessaria realizzazione della particolare funzione che
il Santo Padre ha voluto attribuire all'ULSA (Cost.
Pastor Bonus, adnexum n. II.6), che anche la
condanna alle spese venga determinata sulla base di
prudenti valutazioni che, pur quando riguardino le
Amministrazioni convenute, tengano conto della
destinazione di queste ultime a fornire un efficace
servizio alla Chiesa. L'applicazione «per analogia» delle
disposizioni del Codice di Procedura Civile Vaticano,
deve avvenire tenendo conto della « natura non
giudiziaria » del Collegio (art. 11.5 b) Statuto
ULSA), mentre l'automatica applicazione delle tariffe
forensi vigenti per i procedimenti che si svolgono
avanti agli organi giudiziari dello Stato, è
esclusa dalla previsione di uno speciale Albo degli
Avvocati abilitati alla difesa nei procedimenti di
competenza (art. 11.5 b) e allegato I, Statuto ULSA). Al
tempo stesso, le tariffe professionali vigenti al di
fuori dello Stato non sono, e non possono essere,
vincolanti per il Collegio: il difensore infatti, ai
sensi dell'art. 10 delle Norme cli attuazione degli
artt. 10 e 11 dello Statuto dell'ULSA, deve assumere
domicilio nella Città del Vaticano. Decisione n. 2/97 - Persiani Pres. Carucci Est. Tutela diritti soggettivi - Decadenza ex Art. 10.3
Statuto ULSA. Diritti soggettivi - Decadenza e prescrizione. Rimessione in termini - Esclusione. Provvedimento « reiterato » - Presupposti. Tentativo di conciliazione obbligato e prodromico -
Domanda davanti al Direttore Generale e davanti al
Collegio di conciliazione e arbitrato - Connessione
necessaria. A mente dell'art. 10.3 dello Statuto definitivo
dell'ULSA, possono essere portate alla cognizione del
Collegio di conciliazione e arbitrato solo le
controversie vertenti sui diritti soggettivi in materia
di lavoro che si assumono, lesi da un provvedimento
amministrativo a condizione che il ricorso venga
proposto all'ULSA nel rispetto del termine che, per la
sua stessa brevità e per la mancata previsione di
eventi idonei ad interromperlo o a sospenderlo, deve
essere qualificato come termine di decadenza, che
decorre dalla notifica o comunicazione ovvero
dall'effettiva conoscenza del provvedimento che si
intende impugnare. La decadenza dall'impugnazione (art. 10.3 Statuto ULSA)
comporta anche la perdita della possibilità di
far valere i diritti soggettivi ancorchè non
ancora prescritti. Il Legislatore infatti ha voluto che
l'unico oggetto dell'accertamento demandato al Collegio
sia costituito dal provvedimento impugnato in quanto
illegittimamente lesivo di diritti e non già dai
diritti lesi. Intervenuta la decadenza di cui all'art. 10.3 dello
Statuto dell'ULSA, a voler ritenere la possibilità
della rimessione in termini, si finirebbe per sovvertire
ogni principio volto a garantire la certezza del diritto
e quindi altresì a privare di ogni serio
contenuto l'ulteriore concetto di definitività
che assume l'atto amministrativo, allorchè non
sia tempestivamente impugnato. Infatti nessun atto
giuridico e, partitamente, nessun provvedimento
amministrativo, potrebbe ritenersi mai effettivamente
definitivo, una volta che si ammettesse la possibilità
di rimmetterlo in discussione tramite la mera
riproposizione, in qualsiasi momento e con il solo
limite della prescrizione, della domanda sulla quale lo
stesso ebbe a pronunciarsi e quindi a divenire
irretrattabile, una volta decorsi inutilmente i termini
di decadenza normativamente fissati per la sua
impugnativa. L'inerzia dell'Amministrazione a fronte della istanza di
un dipendente se pure costituisce silenzio-rigetto, non
soccorre di per sé ad integrare un provvedimento «
reiterato » potendo definirsi tale solo quel
provvedimento che esprime una nuova volontà
dell'Amministrazione, sia pure confermativa di quella in
precedenza dichiarata, maturata a seguito di un
sostanziale riesame della vicenda. Le domande, su cui il Collegio debba pronunciarsi, non
possono discostarsi da quelle già formulate in
sede conciliativa dinanzi al Direttore dell'ULSA. La
presente fase infatti, a mente del combinato disposto
dagli artt. 10.9,3° comma e 11.3, 3° comma
dello Statuto ULSA, non si pone per il dipendente come
scelta autonoma e alternativa rispetto a quella
conciliativa, ma a quest'ultima è intimamente
connessa, specie sotto il profilo del thema
decidendi, che non può mutare rispetto a
quello che fu già oggetto del tentativo di
conciliazione, tentativo che non costituisce un
passaggio eventuale, rimesso a valutazioni di opportunità
di chi agisce, ma momento obbligato e prodromico, dal
cui avvenuto espletamento trae poi legittimazione lo
stesso ricorso al Collegio. Ogni diversa interpretazione
delle richiamate disposizioni della legge, oltre a porsi
contro il significato proprio delle parole da queste
usate, confliggerebbe altresì con la ratio cui lo
Statuto dell'ULSA è ispirato e se, da un lato,
finirebbe per lo svuotare di ogni valenza lo stesso
istituto del tentativo di conciliazione dinanzi al
Direttore dell'ULSA, dall'altro vanificherebbe il
principio di economicità che deve assistere la
giustizia, portando sempre e comunque alla cognizione
del Collegio, questioni che in ipotesi si sarebbero
potute risolvere ed appianare già in sede
conciliativa. Bollettino N. 7 (periodo 1°
gennaio 1998 - 31 dicembre 1998) - Massime
Collegio di conciliazione e arbitrato Decisione n. 1/98 - Persiani Pres., Pessi Est. Provvedimento di silenzio-rigetto - Presupposti Collegio - Natura - Conseguenze. Lavoro straordinario e retribuzione - Diritto soggettivo e non discrezionalítà amministrativa. Assenza legislazione specifica - Criteri. Magistero - Rilevanza. Determinazione compensi per lavoro straordinario Divisore. Eccezione di prescrizione - Tardività. Diritti lesi nei periodi successivi al 1° marzo 1989 Giurisdizione Collegio - Ratio. Rivalutazione monetaria - Assenza di previsione normativa. La previsione legislativa di un provvedimento di silenzio-rigetto (art. 10.4 dello Statuto ULSA) si basa sulla presunzione (arg. anche ex § 2 del can. 57 C.LC.) che l'inerzia dell'Amministrazione, in seguito ad una domanda degli interessati, equivalga al rigetto di quella domanda. Ne consegue che quella presunzione opera esclusivamente quando ricorra una fattispecíe che possa essere qualificata "silenziosa", com'è, appunto, quella caratterizzata dall'assenza di un qualsiasi provvedimento. L'atto dell'Amministrazione che, non contenendo una decisione sulla domanda dei ricorrenti rinvia la decisione a tempo indirettamente determinato, analogamente a quanto disposto dall'art. 120 § 2 del R.G.C.R., è idoneo ad impedire la presunzione disposta dal n. 4 dell'art. 10 dello Statuto dell'ULSA in quanto esclude l'inerzia dell'Amministrazione. Il Collegio, tenendo presente la sua "specifica natura non giudiziaria" (lett. b) del n. 5 dell'art. 11 dello Statuto) ritiene opportuno che i rapporti nel quali si articola la "particolare Comunità costituita da quanti ... prestano la loro opera nei Dicasteri e negli Organismi della Sede Apostolica, al servizio della Chiesa Universale" (Motu Proprio "Nel primo anniversario" del 1° gennaio 1989) siano necessariamente ispirati anche alla tutela dell'affidamento e al principio della buona fede, alla luce dei quali va valutato sia il comportamento dell'Amministrazione che quello dei ricorrenti. Il secondo comma del n. 3 dell'art. 11 dello Statuto dell'ULSA deve essere interpretato nel senso che, imponendo al ricorrente l'onere di indicare le prove sulle quali si fonda la domanda, impone anche di produrre tutti i documenti ritenuti a tal fine necessari. Del resto, le parti ben possono sollecitare il Collegio ad esercitare i suoi poteri istruttori, chiedendo l'esibizione di ulteriore documentazione così come l'ammissione di altri mezzi di prova, rispetto a quelli indicati nelle loro difese scritte (cfr. lettera e), n. 5 dell'art. 11 dello Statuto dell'ULSA. Il compenso per il lavoro straordinario è oggetto di un diritto soggettivo dei dipendenti che quel lavoro abbiano prestato, onde i criteri per la determinazione del suo ammontare, come quelli per la determinazione di ogni altro elemento della retribuzione, non possono essere rimessi ad una discrezionalità amministrativa. La determinazione del Cardinale Segretario di Stato 2 aprile 1985 Prot. 143.225A stabilisce il principio della necessaria proporzionalità della retribuzione al tipo di lavoro svolto (cfr. decisione n. 9195) (a), onde resta confermato che la retribuzione, in tutti i suoi elementi, si sottrae alla mera discrezionalità delle Amministrazioni. In assenza di una specifica disposizione che preveda il divisore da utilizzare per il calcolo del compenso per lavoro straordinario, la scelta di un criterio di decisione deve essere individuata ragionando per principi e, quindi, deve essere necessariamente ispirata all'insegnamento impartito dal Sommo Pontefice con riguardo, in genere, al significato che deve essere attribuito al lavoro e, in particolare, al significato che deve essere attribuito allo speciale lavoro prestato nella, e per la,Sede Apostolica. Di conseguenza, il Collegio ritiene necessario far riferimento al Magistero tutte le volte che la decisione richiesta non possa essere individuata alla stregua di una specifica disposizione di legge. Peraltro, lo stesso Santo Padre ha avvertito che il Magistero "va ben oltre la sola dimensione giuridica, ma la tiene costantemente presente" con la conseguenza, da un lato, che quel Magistero è una "fonte prioritaria per completare ed applicare rettamente i1 diritto" e, d'altro lato, a quel Magistero "occorre riferirsi, anche per evitare il rischio di interpretazioni di comodo" (cfr. discorso del 27 gennaio 1997 del Santo Padre al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario). Nella determinazione dei compensi per lavoro straordinario, l'applicazione del divisore 156 anziché 150, per la determinazione dei compensi per il lavoro straordinario prestato nei periodi precedenti all'emanazione di particolari ed esplicite disposizioni emesse, dà luogo a violazione di un diritto soggettivo perfetto. L'adozione del divisore 150 consegue, infatti, alla necessaria rilevanza che deve essere assegnata, oltre che alle domeniche, alle festività di precetto (can. 1246 C.I.C.) (can. 1247 C.I.C.) anche perché tutte le fonti normative che disciplinano l'orario di lavoro equiparano queste festività alle domeniche, distinguendole dalle festività civili (per le quali vedi l'art. 48 del vigente R.G.C.R.). L'eccezione di prescrizione sollevata soltanto all'udienza di discussione è tardiva, trattandosi di eccezione in senso proprio. Il Collegio ritiene di dover confermare la decisione n. 2/97 (b) nella quale, per il caso di costituzione tardiva dell'Amministrazione convenuta, sono state precluse le eccezioni» in senso proprio. Né ha pregio il richiamo fatto dalla difesa dell'Amministrazione convenuta all'art 2110 Cod. Civ. italiano del 1865 (applicabíle per effetto di quanto disposto dall'art 3 della legge 7 giugno 1929, n. II) in quanto quella disposizione non è richiamata dalla lett. b) del n. 5 dell'art. 11 dello Statuto delt'ULSA, mentre il procedimento avanti al Collegio non è, per effetto di quanto previsto dalla disposizione ora richiamata, un procedimento giudiziario. I ricorrenti, secondo una giurisdizione costante di questo Collegio, ad iniziare dalla decisione 28 dicembre 1990 (c), possono far valere i diritti lesi soltanto per i periodi successivi al 1° marzo 1989. Ciò Perchè lo Statuto dell'ULSA ha innovato sul piano sostanziale la posizione delle parti' nel rapporto di lavoro, riconoscendo diritti e interessi giuridicamente rilevanti che prima non avevano spessore e connotazioni comparabili con le attuali, difettando di tutela giurisdizionale. Pertanto, dal carattere innovativo della nuova disciplina discende che i diritti che possono essere presi in considerazione dal Collegio sono esclusivamente quelli lesi sotto il vigore delle nuove norme e, quindi, successivamente al 1° marzo 1989. Il Collegio già ha avuto modo di stabilire (decisione n. 9/93) (d) che la domanda di rivalutazione monetaria deve essere disattesa proprio per l'assenza di una specifica previsione normativa; peraltro, l'orientamento del Collegio ha trovato autorevole conforto nella giurisprudenza della Corte d'Appello la quale ha già avuto modo di affermare che "nell'ordinamento Vaticano manca una disposizione che prevede la rivalutazione monetaria" (sentenza n. 42/95) (e) e che "gli interessi moratori vengono ragionevolmente a coprire il danno da perdita di valore della moneta" (sentenza n. 45/95) (f). [Dep. 27.02.1998] (a) Cfr. Bollettino ULSA n. 4/96, pag. 157 (b) Cfr. Bollettino ULSA n. 6/98, pag. 138 e seg. (c) Cfr. Bollettino ULSA n. 1/91, pag. 61 e seg. (d) Cfr. Bollettino ULSA n. 3/94, pag. 61 (e) Cfr. Bollettino ULSA n. 4/96, pag. 145 (f) Cfr. Bollettino ULSA n. 5/97, pag. 61.
Decisione n. 2/98 - Persiani Pres., Carucci Est. Definitività provvedimento impugnato - Condizione per l'ammissibilitità dell'istanza. L'istanza presentata al Direttore Generale dell'ULSA che non sia stata preceduta dall'esperimento dei ricorsi amministrativi interni (art. 93 del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano) è inammissibile perché riguarda un provvedimento che non è ancora definitivo a norma dell'art. 10, n. 2 dello Statuto dell'ULSA.[Dep. 9.06.1998] Decisione n. 3/98 - Persiani Pres., Carucci Est Preclusione - Ammissibilità istanza - Indicazione del provvedimento impugnato, solo davanti al Collegio La domanda contenuta nell'istanza al Direttore Generale dell'ULSA ne presuppone, per essere ammissibile, che la stessa domanda sia stata rivolta all'Amministrazione e, quindi, che abbia dato luogo ad un provvedimento, anche di silenzio-rigetto. Non essendo stato offerto al Direttore Generale, alcun riscontro probatorio, anche se non documentale, dell'avvenuto esperimento di tale iter, è irragionevole, davanti al Collegio chiamato a confermare o no l'inammissibilità dell'istanza, muovere rilievi discendenti da fatti o situazioni personali di cui il Direttore Generale non poteva avere, né aveva avuto, conoscenza. [Dep. 25 novembre 1998]
Decisione n. 4/98 - Persiani Pres., Sandulli Est Art. 93 Regolamento Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano - Regime. Atto del Delegato Speciale - Definitivitá - Condizioni. L'art. 93 del Regolamento Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano, prevedendo il ricorso gerarchico proprio, trova applicazione solo nei confronti dei provvedimenti emessi da Autorità che risultino gerarchicamente sottoordinate ad altre. Per contro, allorché il provvedimento sia stato emanato dal massimo organo deliberante, può essere proposta una istanza di revoca, quanto meno per consentire l'autotutela, ma non ha senso proporre un ricorso gerarchico che sarebbe intrinsecamente contraddittorio con l'assetto organizzativo dell'Ente e comunque corrisponderebbe ad una inutile duplicazione della istanza di revoca. L'atto emesso del Delegato Speciale, vigente l'ordinanza n. CXCV del 3 novembre 1992 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (AAS, Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano del 12 novembre 1992, anno LXIII n. 14), per proprio, avendo carattere di definitività, con conseguente esclusione della formazione di un silenzio-rifiuto sul ricorso presentato, mancandone i presupposti giuridici. [Dep. 1 dicembre 1998]
Decisione n. 5/98 - Persiani Pres, Carucci Est Provvisionale - Inammissibilità - Mancata prevísione nello Statuto dell'ULSA del 1994 La mancata previsione, nel vigente Statuto dell'ULSA, di una disposizione analoga a quella dell'art. 11. 5 lett. g) dello Statuto del 1989 (che recitava: "quando vi sia pericolo di gravi ed irreparabili danni, il Collegio, su istanza di parte, può con ordinanza non impugnabile, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento impugnato, ovvero assumere i provvedimenti necessari ad assicurare gli effetti della decisione"), comporta necessariamente che il Collegio non possa esercitare siffatti poteri. [Dep. 17 dicembre 1998] Bollettino N. 8 (periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato Decisione n. 1/99 — Persiani Pres., Pessi Est. Art. 93 del Regolamento generale del personale di ruolo dipendente dello Stato della Città del Vaticano — Delegazione — Imputabilità. Art. 93 del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dello Stato della Città del Vaticano Emissione atti — Organi — Ricorso gerarchico proprio ed improprio. Definitività atto — Esclusione formazione silenzio-rigetto — Ragioni. L'ordinanza n. CXCV del 3 novembre 1992 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, con la quale i provvedimenti disciplinari e quelli di natura amministrativa, originariamente attribuiti alla competenza della Pontificia Commissione, sono stati delegati anche al Delegato Speciale, attribuisce a quest'ultimo la piena titolarità del potere di emanare quei provvedimenti. Ne deriva che, nella vigenza di detta ordinanza, i provvedimenti del Delegato Speciale emanati nelle materie oggetto di quella delega sono direttamente ed immediatamente imputabili all'Ente. L'art. 93 del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato, prevede un doppio livello di tutela: dapprima, un ricorso gerarchico improprio, in quanto proposto alla medesima autorità che ha emesso il provvedimento, e, poi, un ricorso gerarchico proprio, in quanto proposto all'autorità gerarchicamente sovraordinata quella che aveva emesso il provvedimento. Tuttavia, ambedue le possibilità di ricorso sussistono soltanto quando il provvedimento è stato emesso da autorità che, nella struttura della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, è intermedia. Per contro, allorché il provvedimento è stato emanato dalla massima autorità, o da autorità alla quale questa ha delegato la piena titolarità dei suoi poteri, può essere proposta esclusivamente l'istanza di revoca, e cioè un ricorso gerarchico, improprio, quanto meno per consentire l'autotutela. In questo caso, infatti, la previsione di un ricorso gerarchico proprio non avrebbe senso, mancando un'autorità gerarchicamente sovraordinata e comporterebbe, al limite, una inutile duplicazione della istanza di revoca. Nel caso di specie, il provvedimento del Delegato Speciale che, essendo stato emanato nell'esercizio di una delega della Pontificia Commissione è a questa stessa riferibile, non è impugnabile con ricorso gerarchico proprio, è, quindi, da ritenere definitivo. Ne consegue che l'inerzia susseguente alla presentazione di quella che può essere qualificata soltanto come istanza di revoca, stante la funzione di quest'ultima, non determina l'esistenza di provvedimento di silenzio-rifiuto. [Dep. 21.06.1999] Decisione 2/99 Persiani Pres., Carucci Est. Accertamento visita medica collegiale — Procedimento. Provvedimento di silenzio-rifiuto. Ricorso — Inammissibilità — Mancanza di elementi certi al momento della presentazione (art. 11.3 Statuto ULSA) — Garanzia del contraddittorio. Competente ad accertare sia l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione di servizio (in vista del provvedimento che dispone l'aspettativa per infermità), sia l'esistenza di una permanente inabilità al servizio per malattia od infortunio non dipendenti dal servizio medesimo (in vista del provvedimento di dispensa), è, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Regolamento Generale per il personale della Città del Vaticano, la Commissione nominata dal Direttore dei Servizi Sanitari. L'indagine rimessa a tale Commissione, peraltro, può pervenire a conclusioni diverse che non possono essere anticipate nel momento in cui il dipendente è avviato a visita medica. Ne consegue che l'Amministrazione che dispone l'assoggettamento a visita medica non è tenuta, e non potrebbe esserlo, ad anticiparne il risultato specificando che la visita è stata disposta per il sospettato verificarsi di una permanente inabilità al servizio. L'unica garanzia prevista per il lavoratore consiste nella facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia. Garanzia che si realizza alla sola condizione che il dipendente sia messo effettivamente in grado di esercitare quella facoltà, essendo, invece, rimessa unicamente alle sue personali valutazioni la scelta di farsi assistere o no da un medico. La mancata decisione di un ricorso gerarchico, ancorchè presentato a chi non ha la competenza a deciderlo e che non lo ha trasmesso all'Autorità competente, non consente di accertare, di per sé, l'esistenza di un provvedimento di silenzio-rifiuto. Ed infatti, in tal caso, il ritardo di decisione non è dovuto all'inerzia dell'Amministrazione, ma all'inadempimento di chi l'ha ricevuto e che aveva il dovere di trasmetterlo all'Autorità competente. II Collegio di conciliazione e arbitrato può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di un ricorso proposto in violazione di quanto disposto dall'art. 11, secondo comma, n. 3) del vigente Statuto dell'ULSA quando manchi l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione delle prove su cui questa si fonda. Non sono, infatti, consentiti ricorsi “condizionati” i ricorsi dei quali gli elementi essenziali siano in fieri, a seconda dell'evoluzione del procedimento. L'impostazione del ricorso, improntata al possibilismo e costruita su una serie di riserve, oltre a non consentire al Collegio di conoscere con certezza gli elementi sulla base dei quali condurre l'istruttoria, frustra, altresì, i diritti della difesa, non consentendo a quest'ultima di impostare un coerente contraddittorio. [Dep. 28.06.1999] Decisione 3/99 — Persiani Pres., Carucci Est. Provvedimento impugnabile — Struttura. Attività di cognizione interna — Improcedibilità ed inammissibilità della domanda. Il provvedimento assunto dall'Amministrazione convocata dal Direttore Generale dell'ULSA, costituisce un unicum che, come tale, può essere invalidato nella sua interezza e, quindi, sia per la parte dispositiva, sia per la parte in cui sono esposte le motivazioni. Quest'ultime, infatti, ineriscono intimamente al dispositivo seguendone le sorti, e, quindi, restando soggette a tutte le verifiche di legittimità e di merito alle quali può essere sottoposto il provvedimento che le contiene. E' improcedibile e inammissibile il ricorso avverso atti compiuti nella fase istruttoria e che, quindi, attengono al procedimento interno rispetto al quale assume rilevanza esterna e può determinare lesione di diritti soltanto il provvedimento emanato al termine dell'istruttoria. [Dep. 26.10.99]
Bollettino N. 9 (periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato Dec. n. 1/2000 — Persiani Pres., Pessi Est. Provvedimento di sospensione della procedura davanti al Direttore Generale – Preliminarità rispetto all'accertamento della ammissibilità dell'istanza. Concorso di giudizi aventi lo stesso oggetto tra le parti — Conflitto di giudicati — Ratio della sospensione del procedimento. Il provvedimento con il quale il Direttore Generale dell'ULSA sospende la procedura conciliativa, motivato con il mancato passaggio in giudicato, perché gravata di appello, della sentenza del Tribunale che ha affermato la competenza dell'ULSA è legittimo in quanto destinato ad evitare eventuali future decadenze nelle quali il ricorrente potrebbe incorrere ed è, quindi, preliminare anche all'accertamento della ammissibilità dell'istanza di quest'ultimo. Al tempo stesso, quel provvedimento è legittimo perché evita che il concorso di più giudizi, aventi lo stesso oggetto e pendenti tra le stesse parti, possa determinare un conflitto di giudicati. [Dep.18.12.2000] Bollettino N. 10 (periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato Dec. n. 1/2001 — Persiani Pres., Carucci Est. Competenza ULSA - Art. 2 Statuto ULSA - Requisiti soggettivi L'ULSA non ha competenza nel caso in cui il dipendente, cessato il temporaneo rapporto di lavoro per scadenza del termine, lamenti che non è stato emesso un provvedimento che rinnovava quel rapporto. In questo caso, infatti, non esistendo un rapporto di lavoro, al ricorrente non può essere attribuita la qualifica di personale dipendente ai sensi del primo periodo del secondo comma dell'art. 2 dello Statuto dell'ULSA. [Dep.12.01.2001]
Dec. n. 2/2001 — Persiani Pres., Carucci Est. Competenza ULSA - Art. 2 Statuto ULSA - Requisiti soggettivi. Competenza ULSA - Art. 2 Statuto ULSA - Requisiti oggettivi.
L'Ente gestito direttamente dalla Sede Apostolica (nel caso di specie il Collegio Urbano in quanto dipendente dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli posta la identificazione della stessa con la Sede Apostolica) integra il requisito soggettivo per la radicazione della competenza dell'ULSA (art. 2 comma 1 Statuto ULSA). In assenza di ogni indicazione scritta o informazione verbale dei resistenti, l'attività svolta dai ricorrenti risponde pienamente alle finalità istituzionali ed all'assetto strutturale dell'Ente ed integra il requisito oggettivo volto al radicamento della competenza dell'ULSA (art. 2 comma 2 Statuto ULSA) [Dep.28.05.2001]
Bollettino N. 11 (periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato Dec. n. 1/2002 – Persiani Pres. , Carucci Est. Domanda nuova – Inammissibilità. Va dichiarata inammissibile la domanda formulata per la prima volta dagli eredi nel giudizio di riassunzione e, quindi, diversa rispetto a quella formulata nel ricorso originario anche perchè quella domanda non è stata oggetto della, pur necessaria, procedura conciliativa in sede amministrativa. [Dep. 11. 06. 2002]
Dec. n. 2/2002 – Persiani Pres. , Defilippi Est. Finalità del Collegio di conciliazione e arbitrato – Ambito del rinvio
analogico al «processo ordinario» - Art. 11. 5 b) Statuto ULSA. Natura del
Collegio – Rispetto del contraddittorio – Art. 42 § 1 C. P. C. – Eccezione
preliminare – Infondatezza. L'art. 11, n. 5, b) dello Statuto dell'ULSA, tenendo conto della natura
non specificamente giudiziaria dell'attività del Collegio, rimanda alle
disposizioni del C. P. C. relative alla rappresentanza e difesa delle parti,
soltanto « per analogia », onde quelle disposizioni devono essere applicate
tenendo conto delle funzioni di quel Collegio e, al tempo stesso, della loro
funzionalità rispetto al concreto svolgimento della attività avanti
quest'ultimo. Pertanto l'art. 42 del C. P. C. non può trovare applicazione « ad
apicem iuris » a scapito di un reale principio di giustizia e in modo contrario
all'« equità canonica ». Ne consegue che deve essere respinta l'eccezione
preliminare di estinzione del processo formulata ai sensi dell'art. 42 § 1 C. P.
C. considerata la peculiarità del caso di specie e considerato che, comunque, è
stata sostanzialmente osservata l'esigenza di un corretto contraddittorio. Dec. n. 3/2002 – Persiani Pres. , Pessi Est. Inammissibilità ricorso – Mancata individuazione petitum e causa
petendi. Onus probandi incumbit ei qui dicit – Risarcimento. Accordi individuali
– Efficacia tra le parti. L'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'oggetto della
domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di
diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, deve essere dichiarata quando
non sia possibile, nemmeno attraverso l'esame complessivo dell'atto, individuare
il petitum e la causa petendi. In linea di principio, alla riduzione dell'orario
di lavoro, quando è legittima, fa riscontro una proporzionale riduzione della
retribuzione. L'eventuale esistenza di un danno risarcibile deve essere provata
dal lavoratore che eventualmente l'abbia subito. Le diverse condizioni
lavorative, eventualmente esistenti presso l'Amministrazione, non possono che
derivare da accordi individuali, come tali aventi efficacia esclusivamente tra
le parti stipulanti quegli accordi che non possono costituire il presupposto
giuridico per l'attribuzione delle medesime condizioni ad altro lavoratore.
[Dep. 31. 07. 2002] Dec. n. 4/2002 – Persiani Pres. , Sandulli Est. Tentativo di conciliazione – Condizioni. Non esistono le condizioni per dare inizio al tentativo di conciliazione a
seguito di istanza di dipendente licenziato il quale chieda la «riabilitazione»
e, a maggior ragione, il diritto a «riprendere servizio» o quello ad essere
assunto «ex novo» non prevedendo la legge tali rimedi. [Dep. 31. 07. 2002] Dec. n. 5/2002 – Persiani Pres. , Defilippi Est. Domanda – Supporto normativo – Necessità. Armonizzazione del sistema
retributivo – Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato del 2 aprile 1985.
Il Collegio dell'ULSA non ha il potere di creare norme non contemplate
dall'ordinamento in nome di una giustizia non scritta e pertanto devono essere
rigettate le domande dei ricorrenti sfornite del necessario supporto normativo
che, nel caso di specie, nemmeno era stato indicato. Trattamenti retributivi
differenti a dipendenti che svolgono le medesime mansioni, qualora non fossero
previsti da accordi individuali e non fossero giustificati da ragioni oggettive,
potrebbero risultare in contrasto con i principi desumibili dal provvedimento
del Cardinale Segretario di Stato del 2 aprile 1985, volto al riordino ed alla
uniforme armonizzazione del sistema retributivo, garantendo a tutti una
retribuzione proporzionata al servizio prestato. [Dep. 30. 09. 2002] Dec. n. 6/2002 – Persiani Pres. , Sandulli Est. Sanzioni disciplinari – Tassatività – Artt. 51, 55-60 Regolamento
Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano – Artt. 3, 4 §2
Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano.
Commissione disciplinare ed Amministrazione – Compiti rispettivi.
Discrezionalità – Effettività dei motivi – Verifica. Trasferimento – Mansioni.
La Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano è
competente esclusivamente ad applicare « le sanzioni disciplinari di cui agli
artt. 55-60 del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città
del Vaticano » (cfr. art. 51 §1 del Regolamento del personale Generale per il
personale dello Stato della Città del Vaticano; artt. 3 e 4 §2 del Regolamento
della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano) e,
nell'elenco tassativo di quelle sanzioni, non è compreso il trasferimento. Ne
deriva che la rappresentazione da parte della Commissione disciplinare della
necessità di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale
non è vincolante per l'Amministrazione. Soltanto a quest'ultima, infatti,
compete di valutare, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, l'esistenza
delle esigenze che possono legittimare un provvedimento di trasferimento. Al
riguardo, la discrezionalità dell'Amministrazione è insindacabile, sia per
quanto attiene alla individuazione delle esigenze di servizio che alla scelta
del modo migliore per provvedere alla loro soddisfazione. Tuttavia, una volta
che l'autorità amministrativa ha esercitato la sua discrezionalità individuando
le ragioni del trasferimento e il dipendente ne contesti l'esistenza, il
Collegio può verificare se quelle ragioni esistano o no in quanto ogni
dipendente ha diritto a non essere trasferito se non in ragione di effettive
esigenze di servizio. È illegittimamente attribuita, per effetto del
provvedimento di trasferimento, una figura professionale che modifichi
sostanzialmente, e comunque riduca, il contenuto professionale specifico proprio
della precedente e consolidata posizione del dipendente. [Dep. 05. 12. 2002] ________________________________________ Bollettino N. 13 (periodo 1° gennaio
2004 - 31 dicembre 2004) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato Dec. n. 1/2004 – Persiani Pres., Pessi Est. Ne bis in idem Competenza ULSA – Art. 2.2 Statuto ULSA Il principio del ne bis in idem, ispiratore di ogni sistema di giustizia,
si esprime fondamentalmente nella regola dell'intangibilità della cosa
giudicata. Esigenze di certezza del diritto, infatti, richiedono che una volta
esauriti gli strumenti di tutela assicurati dalla legge, non sia possibile
riproporre nuovamente la medesima domanda. La competenza dell'ULSA di cui
all'art. 2.2 dello Statuto è accertabile sulla base dei presupposti e delle
procedure normativamente stabilite e, quindi, non si estende ai rapporti di
lavoro che non siano riconducibili alle tabelle organiche dei singoli organismi
o enti. [Dep. 09.01.2004] Dec. n. 2/2004 – Persiani Pres., Sandulli Est. Ricorso interno – Ammissibilità - Limiti Ai sensi dei §1 e 2 dell'art. 108 del Regolamento per il personale della
Tipografia Vaticana il provvedimento di sospensione disposto dal Direttore
generale è insuscettibile di ricorso interno (cfr. decisioni n. 4 del 1998 e n.
1 del 1999) [Dep. 21.01.2004] Dec. n. 3/2004 – Persiani Pres., Carucci Est. Sanzioni disciplinari – Diritto di difesa La previa audizione personale del soggetto incolpato, prescritta dall'art.
85 del Regolamento per il personale della Tipografia Vaticana, costituisce un
passaggio obbligato in assenza del quale non può esservi sanzione giusta.
[Dep. 01.06.2004] Bollettino N. 14
(periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2006) - Massime
Collegio di conciliazione e arbitrato Dec. n. 1/2005 - Persiani Pres.,
Pessi Est. Inammissibilità ricorso. Trattamento retributivo - Mansioni svolte.
L’inammissibilità del ricorso introduttivo può essere dichiarata solo ove,
per la mancata indicazione dell’oggetto della domanda o per la mancata
esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto sulle quali si
fonda la domanda stessa, non sia possibile, attraverso l’esame complessivo
dell’atto, individuare il petitum e la causa petendi. Il superiore trattamento
retributivo, in assenza di una declaratoria contrattuale, è connesso non solo
alle mansioni svolte, ma anche e soprattutto al possesso di specifici requisiti,
soggettivi e oggettivi, che attestino una particolare professionalità. [Dep. 07.07.2005]
Dec.n. 1/2006 – Persiani Pres., Carucci Est. Certificazione della Segreteria di Stato - Art. 2.3 Statuto ULSA – Ambito applicativo. L’accertamento eseguito dal Segretario di Stato ai sensi del 3° comma dell’art. 2 dello Statuto, circa la certificazione della natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica, costituisce certificazione di carattere generale non limitata in relazione alla specifica controversia nell’ambito della quale è stato formulato. [Dep. 30.05.2006] Bollettino N. 15 (periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato Dec. n. 1/2007 – Persiani Pres., Proia Est. * Competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato in materia di sicurezza sociale. «Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio» – Oneri ed obblighi. Per effetto del combinato disposto dell'art. 8 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (in vigore dal 1° gennaio 2004) e dell'Allegato A dell'Accordo amministrativo per l'applicazione della stessa, il personale dipendente dagli Enti elencati in detto Allegato è ricompreso tra i “dipendenti vaticani”che in materia di sicurezza sociale “sono soggetti alla legislazione della Santa Sede”. Di conseguenza, al personale dipendente dai suddetti Enti, trovano applicazione le norme dello Statuto del Fondo Pensioni approvato dal Sommo Pontefice con Motu Proprio del 15 dicembre 2003, nonché le “Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio”, come modificate con decreto di Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato dell'8 maggio 2004. Orbene, tali disposizioni prevedono la competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato a decidere le controversie riguardanti la loro applicazione (art. 20 dello Statuto del Fondo Pensioni e art. 29 delle “Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio”). Sulla base di queste considerazioni deve essere affermata la competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato dell’ULSA, indipendentemente dalla ricorrenza, o no, dei requisiti di cui all’art. 2 dello Statuto dell’ULSA. E’ illegittimo il rifiuto dell’Amministrazione di attivare la procedura prevista dagli artt. 4 e 5 delle “Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio”. Tali norme, infatti, prevedono che “il soggetto protetto che abbia riportato infermità”, il quale intenda “farne accertare la eventuale dipendenza da fatti di servizio”, ha l'onere di formulare apposita “domanda scritta all'Organismo o Ente dal quale direttamente dipende (art. 4.1) ed a tale onere corrisponde l'obbligo dell'Organismo o dell'Ente, che ha ricevuto la domanda, di provvedere”senza indugio” ad effettuare le indagini e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la connessione di essa con il servizio (art. 4.3) nonchè a demandare, poi, al competente Collegio Medico l`“accertamento della dipendenza della infermità dai fatti di servizio” (art. 5). [Dep. 13. 07. 2007] *decisione impugnata e pendente davanti alla Corte di Appello Dec. n. 2/2007 – Persiani Pres., Proia Est. * Competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato post Legge Fondamentale SCV del 26 novembre 2000. Competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato - Natura Ente - Accertamento del Cardinale Segretario di Stato - Presupposti. La “competenza” dell’ULSA e del suo Collegio è definita dal “proprio Statuto”(art. 2) come è richiamato dall’art. 18 della Legge Fondamentale SCV del 2000. L’art. 15 di tale Legge prevede e disciplina gli “organi” che esercitano il “potere giudiziario”, ma il Collegio di conciliazione e arbitrato non ha funzioni giurisdizionali (cfr. giurisprudenza: Corte di Cassazione 25 marzo 1992 e 19 giugno 1992; Corte di Appello n.53/96; Collegio di conciliazione e arbitrato ULSA Decc.1/97, 1/98, 1/00, 2/02). Lo Statuto dell’ULSA pertanto, secondo il tenore dell’ art. 18 della Legge Fondamentale SCV, è richiamato sia per definire quale è la legge applicabile all’Ufficio ed ai suoi Organi (“a norma del proprio Statuto”), sia per individuare, mediante il richiamo a quella legge,“la competenza” del Collegio. L’accertamento eseguito dal Cardinale Segretario di Stato previsto dall’art. 2 dello Statuto dell’ULSA, quando già sia stato eseguito, deve essere ripetuto esclusivamente nell’ipotesi in cui sia intervenuta una modifica legislativa dei rapporti oggetto del primitivo accertamento. [Dep. 06.11. 2007] *decisione impugnata e pendente davanti alla Corte di Appello Bollettino N. 19 (periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato Dec. n. 1/2011* – Pessi Pres., Sandulli Est. Cessazione del rapporto di lavoro – Regime pensionistico applicabile. Irrilevanza di situazioni successive. Il regime pensionistico applicabile al dipendente che ha effettivamente cessato il servizio, come anche giudizialmente accertato, è quello vigente alla data della cessazione. Pertanto non rilevano situazioni successive comunque estranee alla condizione lavorativa. [Dep. 15.04. 2011] * La decisione 1/2011 è stata preceduta dalla decisione parziale 1/2010 che ha disposto l’integrazione del contraddittorio (cfr. artt. 18, 249 c.p.c., art. 18 Statuto ULSA).
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