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STATUTO DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA
DELL’IMMACOLATA
TITOLO I
NATURA E SCOPO E COSTITUZIONE
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La Pontifica
Accademia dell’Immacolata č una Istituzione collegata con la
Santa Sede per la promozione e il coordinamento degli studi
miranti all’approfondimento del dogma mariano
dell’Immacolata Concezione per la promozione di iniziative
pastorali ispirate alla summenzionata veritā di fede.
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A tale scopo
si propone, in collaborazione con i competenti Dicasteri
della Santa Sede, le Conferenze Episcopali, i singoli
Vescovi e le istituzioni ecclesiastiche specializzate, di
incoraggiare gli studiosi di mariologia, specialmente fra i
giovani, all’approfondimento della cultura mariana e di una
diffusa ispirazione spirituale e pastorale del culto mariano
nelle varie espressioni della cultura religiosa
(letteratura, arte, pellegrinaggi, esercizi spirituali).
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La
Pontificia Accademia svolge la sua attivitā mediante
conferenze, dissertazioni e collaborazione con chiese,
Santuari ed istituzioni ecclesiastiche dedicati specialmente
all’Immacolata.
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Gli
Accademici effettivi sono nominati per un quinquennio dal
Presidente d’intesa coi Vicepresidenti, in base al merito
scientifico e alla pietā mariana, dando precedenza ai
residenti in Roma, previo benestare della Santa Sede.
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Gli
Accademici onorari sono nominati dal Presidente d’intesa coi
Vicepresidenti, previo benestare della Santa Sede, tra le
persone che con la loro attivitā nei vari campi hanno
contribuito in modo specifico al raggiungimento degli scopi
della Pontificia Accademia.
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La
Pontificia Accademia dell’Immacolata ha personalitā canonica
e civile vaticana. Ha sede nello Stato della Cittā del
Vaticano. E’ legalmente rappresentata dal Cardinale
Presidente.
TITOLO II
ORGANI
DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA
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La
Pontificia Accademia č diretta dal Cardinale Presidente,
coadiuvato dai Vicepresidenti. Spetta al Cardinale
Presidente d’intesa coi Vicepresidenti nominare gli
Accademici e l’altro personale, convocare e dirigere le
riunioni, vigilare e stimolare l’attivitā dei vari organi.
- La Presidenza, composta dal
Presidente e dai Vicepresidenti, potrā valersi della
collaborazione di un Consiglio Accademico rappresentativo
degli Accademici effettivi e onorari.
- Possono essere nominati
“Soci aggregati” Istituti di vita consacrata e
Associazioni, approvati dalla Santa Sede e dedicati al culto
dell’Immacolata Concezione.
- Presso la Presidenza č
costituita una speciale Consulta, composta da Movimenti ed
Associazioni giovanili, che si proporranno di contribuire
alla realizzazione dei fini della Pontificia Accademia
specialmente sul piano pastorale.
TITOLO III
ADUNANZE
- La Segreteria č composta da
due Segretari ed ha sede presso il “Pontificio Ateneo
Seraphicum” dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali in
Roma.
- All’Assemblea plenaria
della Pontificia Accademia partecipano la Presidenza, gli
Accademici effettivi, la Consulta dei giovani, la
Segreteria. L’Assemblea plenaria č convocata dal Presidente,
che ne fissa l’ordine del giorno e dirige i lavori.
- La Presidenza di propria
iniziativa o su richiesta di altri organi della Pontifica
Accademia convocherā adunanze particolari fissandone gli
argomenti e curandone lo svolgimento.
TITOLO IV
MEZZI
- I mezzi finanziari sono
assicurati da contributi volontari dei Membri e Soci e da
eventuali donazioni.
- Il tesoriere, che risponde
alla Segreteria, terrā conto delle entrate e delle uscite.
- Un Vicepresidente e i
Segretari cureranno la revisione dei conti.
TITOLO V
- In caso di estinzione i
beni andranno alla Santa Sede, salva l’eventuale volontā dei
donatori.
- Il presente Statuto, che
sostituisce quello precedente, sarā integrato da un
Regolamento.
Haec Statuta Ioannes Paulus II,
Summus Pontifex, in audientia infrascripto concessa die 25
mensis martii, in Annuntiatione Domini, anno mariali MCMLXXXVIII,
approbavit et publici iuris fieri iussit.
AUGUSTINUS CARD. CASAROLI
a publicis Ecclesiae negotiis |
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