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PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI
CULTURALI DELLA CHIESA
RELAZIONE DI S.E. MONS.
MAURO PIACENZA
Istituzione e sinergia nella cura dei beni culturali
fra Chiesa e Pubblica Amministrazione
Norcia, 23-24 settembre 2006
Nozione di bene culturale ecclesiastico
La Chiesa, “che è insieme ‘società visibile e comunità spirituale’ (cfr
Lumen
Gentium 8), cammina con l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la
medesima sorte terrena, ed è come il fermento e quasi l’anima della società
umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio”.
Queste parole della
Gaudium et Spes (n. 40) definiscono mirabilmente la
doppia natura della Chiesa che, pur avendo finalità spirituali, è costituita di
uomini e chiamata ad attraversare la storia, utilizzando legittimamente dei beni
creati.
Per tale motivo, in quanto istituzione, la Chiesa afferma il proprio “diritto
nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere,
amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono
propri” (Codex Iuris Canonicis, 25 gennaio 1983,
can. 1254, § 1).
All’interno di tali “beni temporali”, si distinguono i “beni culturali”. Il
concetto di “bene culturale” entra per la prima volta nel Codice di diritto
canonico del 1983, accanto a quelli più tradizionali di “beni immobili”, di
“beni mobili” e di “beni preziosi” (Ibid, can. 1283, § 2). La sua
introduzione è già un effetto della “sinergia”, oggetto di questo intervento,
perché il concetto, pur essendo stato elaborato in sede civile, è stato accolto
di buon grado nel linguaggio giuridico ecclesiale e in quello corrente, a motivo
della sua maggiore ricchezza. Grazie ad esso, infatti, emerge come i beni
temporali siano valutati non semplicemente nella loro materialità o secondo il
loro valore venale, ma definiti sulla base della loro capacità di “testimonianza
di civiltà” e quindi sotto un profilo eminentemente umanistico.
Tuttavia, ad un esame attento della questione, non sfuggirà come “nel lungo
periodo” l’atteggiamento costante della Chiesa verso i propri beni abbia
contribuito indirettamente all’elaborazione di questo concetto. I “beni
culturali ecclesiastici”, infatti, si distinguono dagli altri “beni temporali
ecclesiastici”, ma anche dai beni culturali non ecclesiastici, sulla base sia
della tipologia sia della modalità tutta particolare con cui partecipano alle
finalità proprie della Chiesa.
Per quanto riguarda la loro tipologia, secondo le parole del venerabile Giovanni
Paolo II, che ha ampiamente contribuito ad orientare la dottrina più recente sui
beni culturali ecclesiastici, essi “comprendono, innanzitutto, i patrimoni
artistici della pittura, della scultura, dell’architettura, del mosaico e della
musica, posti al servizio della missione della Chiesa. A questi vanno aggiunti i
beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici
custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali. Rientrano infine, in questo
ambito, le opere letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di
comunicazione di massa” (Allocuzione alla I Assemblea plenaria della
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, 12 ottobre 1995, n
3.).
Si possono dunque individuare tre distinzioni concettuali. La prima, più
importante, elenca i beni “posti al servizio della missione della Chiesa”. La
seconda annovera i beni a servizio della cultura e della storia nell’ambito
ecclesiale. La terza comprende i beni prodotti dai mass media non alieni
dal portare valori artistici e religiosi.
I beni culturali nella vita e nella missione della Chiesa
I beni culturali della Chiesa sono perciò tali nella misura in cui si
ordinano alla missione della Chiesa, e cioè, in ultima istanza, alla salus
animarum. La Chiesa “utilizza i beni culturali per la promozione di un
autentico umanesimo, modellato su Cristo, uomo nuovo e rivelatore dell’uomo a se
stesso” (Giovanni Paolo II,
Allocuzione alla III Assemblea plenaria della
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, 31 marzo 2000,
n…). Tali beni “nelle loro molteplici espressioni – dalle chiese ai più diversi
monumenti, dai musei agli archivi e alle biblioteche – costituiscono una
componente tutt’altro che trascurabile nella missione evangelizzatrice e di
promozione umana che è propria della Chiesa” (Ibid.).
Pertanto, le finalità proprie dei beni culturali ecclesiastici si possono
così riassumere:
a) celebrazione della liturgia, pratiche di pietà e di devozione;
b) aiuto all’evangelizzazione e catechesi, come
mezzi didattico-pedagogici e carità;
c) conservazione della propria memoria, come
garanzia dell’identità della comunità cristiana e come supporto all’immagine che
essa intende offrire di sé.
I beni culturali sono dunque mezzi coi quali la Chiesa ha svolto e svolge la
propria missione “pastorale” e, nel contempo, mezzi per il dialogo con le altre
culture e le altre religioni. Cito ancora il venerabile Giovanni Paolo II, il
quale non ha mai mancato di rimarcare: “l’importanza dei beni culturali
nell’espressione dell’inculturazione della fede e nel dialogo della Chiesa con
l’umanità. […] Innumerevoli sono i capolavori artistici che traggono ispirazione
dai valori religiosi. Ed è a tutti noto l’apporto che al senso religioso
arrecano le realizzazioni artistiche e culturali, che la fede delle generazioni
cristiane è venuta accumulando nel corso dei secoli” (Allocuzione alla I
Assemblea plenaria, cit., 12 ottobre 1995, n. 5).
Anche l’interesse della Chiesa verso la salvaguardia e la conservazione dei
propri beni culturali è costante. Del passato è sufficiente ricordare l’Editto
del cardinale Camerlengo B. Pacca per la tutela dei beni artistici dello
Stato Pontificio (1821), una delle legislazioni più all’avanguardia negli stati
italiani preunitari e, agli inizi del ‘900, la costituzione delle Pontificie
Commissioni per l’Arte Sacra in Italia (1924) e di Archeologia Sacra (1925). Ma
soprattutto dopo il Concilio Vaticano II si è fatta più puntuale l’attenzione
della Chiesa ai beni culturali mediante interventi di rilevanza universale. Si è
già visto il Codice di Diritto Canonico (1983), ma è da vedere in questa ottica
pure la costituzione della Pontificia Commissione per la conservazione del
patrimonio storico e artistico della Chiesa (1989), divenuta nel 1993 Pontificia
Commissione per i beni culturali della Chiesa. Vanno menzionate inoltre le
prerogative attribuite alle Conferenze episcopali in questo settore. Tutti
questi organismi hanno emanato nel rispettivo ambito norme e regolamenti, a cui
vanno aggiunti quelli all’interno degli Istituti di vita consacrata e delle
Società di vita apostolica e delle singole diocesi.
La sinergia o collaborazione fra Chiesa e Stato nell’ambito dei beni culturali
ecclesiastici
Anche in questo caso, alcune affermazioni della costituzione pastorale del
Concilio Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo possono avviare questa
ultima parte della riflessione. “La comunità politica e la Chiesa sono
indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Tutte e due, anche
se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle
stesse persone umane. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di
tutti, in maniera più efficace quanto meglio coltivano una sana collaborazione (sana
cooperatio) tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e
di tempo. L’uomo non è limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella
storia umana, conserva integralmente la sua vocazione eterna” (Gaudium et
spes 76).
Il testo del Concilio sancisce una legittima distinzione di ordini fra Stato e
Chiesa relativa al raggiungimento dei rispettivi fini. Tuttavia tale distinzione
non è incomunicabilità, specie nel raggiungimento dei comuni obiettivi, fra i
quali il primo è la promozione della persona e della comunità. Ora i beni
culturali sembrano un campo privilegiato per esercitare questa “sana
collaborazione”.
Secondo una concezione “laica” – quella dello Stato italiano (D.L. n. 112, 31
marzo 1998, art. 148) – infatti i beni culturali sono “quelli che compongono il
patrimonio storico, artistico, monumentale, demoantropologico, archeologico,
archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente
valore di civiltà”. In campo laico si attribuisce al bene culturale anche una
“utilità sociale e civile” nel senso che deve essere fruito liberamente per la
formazione e il godimento di tutti. Accanto a questa, spesso si aggiunge pure
una “utilità economica”, che vede il bene culturale anche come una risorsa di
ricchezza, legata soprattutto al turismo di massa, per cui si sente parlare
talvolta di “giacimento culturale”.
Si tratta di una definizione piuttosto ampia, pienamente condivisa dalla Chiesa,
che lascia però spazio a ulteriori precisazioni, che può pertanto comprendere
agevolmente anche la nozione di bene culturale ecclesiastico. Anzi, nel momento
in cui il secondo precisa il primo concetto più generico, lo arricchisce
ulteriormente consentendone una valutazione più esatta.
Innanzitutto il concetto di bene culturale ecclesiastico non si oppone alla
visione sociale e civile del medesimo. Se consideriamo i momenti in cui la
società civile si identificava strettamente con la Chiesa in una societas
christiana, un bene culturale ecclesiastico è stato concepito con una
funzione anche civile, di giovamento a tutta la comunità cittadina. Basti
pensare agli archivi ecclesiastici che costituiscono di gran lunga la maggiore
documentazione per la storia civile, oltreché ecclesiastica, prima della nascita
degli stati nazionali e quindi in molti casi fino alle soglie dell’epoca
contemporanea. La distinzione fra “laico” o “civile” e “religioso” è un concetto
recente, che a volte mal si adegua a definire i beni culturali. Ma si dimostra
estremamente inadeguata e anzi dannosa quando una certa cultura “laica” ignora
il valore religioso dei beni culturali ecclesiastici, considerandoli piuttosto
espressione di una determinata tecnica artistica e misconosce i fatti, definiti
sovrastrutture, del proprio culturale di popolazioni cristiane e dello specifico
religioso.
Quando l’autorità civile riconosce nell’espressione religiosa un elemento
costitutivo dell’identità della società e della nazione e quindi dei suoi
manufatti e, da parte sua, l’autorità ecclesiastica riconosce all’opera,
concepita come espressione della fede e in funzione delle finalità della Chiesa,
un più ampio significato sociale, culturale e storico, che la rende anche
patrimonio dell’intera società, si attuano le condizioni per una vera sinergia.
Specialmente a partire dal Secondo Dopoguerra, in seguito al diffondersi di
una cultura conservativa negli ambienti scientifici, gli Stati si sono fatti
sempre più attenti alla buona conservazione dei beni culturali al fine di
preservare questa parte del patrimonio culturale alle generazione future.
Tuttavia spesso si è imposta una tendenza a mantenere tale patrimonio totalmente
inalterato, nell’organizzazione del territorio, come nella disposizione di
arredi sacri all’interno delle chiese. Tale orientamento di fatto ignora che
l’assetto delle chiese come è giunto a noi è frutto di diverse riforme
liturgiche, nell’alveo della ininterrotta tradizione, e trasformazioni di altro
genere che si sono susseguite. Ora tali riforme sono fisiologiche nella storia
della liturgia e corrispondono a sviluppi della comprensione teologica, della
forma del culto e della devozione. È pertanto normale che anche oggi le chiese
siano sottoposte ad alcune trasformazioni, che debbono sempre avvenire nel
rispetto della struttura generale, valorizzando ciò che deve e può essere ancora
utilizzato e musealizzando con intelligenza e con cura ciò che, eventualmente,
non dovesse più servire.
In questo campo la sinergia fra Chiesa e Stato avviene conciliando le
finalità culturali e le esigenze di integra conservazione o di fruizione di un
bene, richieste normalmente dallo Stato, con quelle di considerazione della
natura religiosa del bene stesso, in particolare della sua finalizzazione al
culto, e quindi della sua considerazione come cosa viva, attualmente fruibile da
parte della comunità cristiana e non come oggetto immobile, quasi “feticcio”
immutabile, testimone di una realtà compiuta e, in ultima analisi, espressione
di un mondo considerato passato e ormai morto. Tale osservazione, ad esempio si
adatta alla considerazione di manufatti, che anche nei musei dovrebbero
continuare ad essere considerati oggetti “sacri”, oppure nel rispetto dello
status di luoghi di culto per le chiese visitate dai turisti.
Per tale motivo è auspicabile che una sinergia fra Chiesa e società civile
riguardo ai i beni culturali avvenga nell’ambito di un quadro istituzionale
definito dal diritto ecclesiastico e concordatario e mediante intese specifiche,
che regolino la gestione dei beni culturali nel rispetto delle finalità statali,
da una parte, ed ecclesiali, dall’altra. Il quadro giuridico deve anzitutto
stabilire i livelli di collaborazione, in considerazione della natura gerarchica
e territoriale sia della Chiesa, sia dello Stato: in particolare, occorre
stabilire chi siano i legittimi interlocutori a livello della diocesi, della
conferenza episcopale e della Santa Sede. A ciascuno di questi livelli dovrebbe
essere posto un organismo ad hoc: l’Ufficio diocesano per l’arte sacra e
i beni culturali, l’Ufficio o la Commissione episcopale nazionale per i beni
culturali o analogo, infine la Pontificia Commissione.
La Chiesa considera positivamente affidare a regole certe e a documenti
scritti il rapporto con gli Enti pubblici, ritenendola la via più sicura per
ottenere piena collaborazione. Ciò vale anche per singoli atti particolari, come
comodati relativi a beni culturali (musei, biblioteche, archivi, edifici ecc.),
che ne consentono una gestione pubblica, salvaguardandone la proprietà
ecclesiastica e consentendo così alla Chiesa di continuarli ad utilizzare per la
sua vita e le finalità della sua missione.
Ci sia consentito, a questo punto, fare una constatazione e formulare un
auspicio. Nella gestione dei beni culturali lo Stato può porsi secondo due
modelli: il primo, che chiameremo “statalista”, consiste nel controllo
vincolante di ogni altra istituzione secondo un programma ben definito, precisi
obiettivi da raggiungere secondo determinate modalità da seguire, attraverso un
proprio personale tecnico e scientifico, una propria burocrazia e
amministrazione. Questa è la constatazione, che riguarda la maggior parte degli
ordinamenti statali.
Un secondo modello – oggetto dell’auspicio – prevede invece lo Stato,
veramente “laico”, che si limita a coordinare un programma di conservazione e di
valorizzazione dei beni culturali, facendo affidamento su istituzioni pubbliche
e private operanti nel paese, alle quali si riconosce maturità e quindi un
rilievo pubblico, per il perseguimento degli obiettivi comuni, riservandosi di
intervenire per sopperire a eventuali mancanze secondo il principio “laicissimo”
della sussidiarietà. Fra questi ultimi enti certamente la Chiesa possiede la
maturità e l’esperienza per adempiere a un tale compito.
In ogni caso, lo Stato di fatto, specie nei paesi democratici occidentali,
non può fare a meno di misurarsi con le istituzioni ecclesiastiche che
possiedono e gestiscono beni culturali. La sinergia richiede pertanto, oltre al
riconoscimento giuridico di tali istituzioni ecclesiastiche, piena fiducia da
parte dello Stato, basata sul riconoscimento del reale interesse dimostrato
dalla Chiesa verso la comunità civile. In particolare, se la Chiesa offre a
tutti il proprio patrimonio artistico, librario e archivistico, deve avere i
mezzi per gestire le proprie chiese artistiche, i propri musei, biblioteche ed
archivi e per potere affrontare i gravosi oneri di tutela e di gestione che ne
conseguono.
Quali siano tali compiti, è noto: si va dall’inventario e catalogo dei beni
architettonici, artistici, archivistici e librari, alla loro conservazione e al
restauro; dall’impedimento della loro dispersione al ricupero delle opere d’arte
rubate; dalla gestione di musei, archivi e biblioteche all’allestimento di
mostre e alla promozione di iniziative culturali. Si comprendono fra le
istituzioni a cui riconoscere un compito decisivo per la formazione e il
collegamento dei vari operatori ecclesiastici, per i quali si richiedere sempre
più una formazione non generica di tipo post-universitario, le associazioni di
settore degli archivisti, dei bibliotecari, dei conservatori di musei
ecclesiastici e simili.
Certamente, la Chiesa deve ricorrere per questo anche alle proprie risorse ed
attuare sinergie con le imprese e le istituzioni bancarie per il reperimento dei
fondi, ma da sola non è in grado di affrontare questo complesso di compiti e non
può non aspettarsi provvidenze pubbliche statali o della Comunità Europea.
A conclusione, non andrebbe mai dimenticato che la caratteristica essenziale
dei beni culturali è costituita dal loro legame capillare con il territorio e
dal contesto originario in cui furono prodotti. Nel caso dei beni culturali
ecclesiastici, essi costituiscono una testimonianza della civiltà promossa dalla
fede professata dalle comunità cristiane “in” e “di” un determinato territorio,
che è stato plasmato in gran parte e si identifica con i monumenti e i documenti
ecclesiastici. Ora, in molti di tali territori la Chiesa continua a costituire
una presenza viva e, in molti casi, appare come la più idonea a conservare e
valorizzare tali beni, che sente propri più di ogni altro. In questo senso la
Chiesa offre la propria collaborazione allo Stato in vista della tutela,
conservazione e valorizzazione di questi beni, ai quali riconosce un valore più
ampio di patrimonio dell’intera nazione. Anche in ciò la Chiesa intende essere
presenza e fermento culturale nella “Città” e “anima della società umana”.
Mauro Piacenza Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa
Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
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