CARITAS INTERNATIONALIS
DECRETO GENERALE
Il Sig. Cardinale Tarcisio Bertone,
Segretario di Stato di Sua Santità
- visto il Chirografo
Durante l'Ultima Cena, del 16 settembre 2004, con cui il Beato Giovanni
Paolo II ha concesso a Caritas Internationalis la personalità giuridica
canonica pubblica, a norma dei cann. 116-123 del Codice di Diritto Canonico;
- considerato che tale documento pontificio riconosce che Caritas
Internationalis, per sua origine e natura, è unita da uno stretto vincolo ai
Pastori della Chiesa e, in particolare, al Successore di Pietro e che deve
ispirare la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa (Cfr.
Chirografo Durante l'Ultima Cena, 2);
- attesi gli orientamenti magisteriali relativi all'attività caritativa della
Chiesa offerti dal Santo Padre Benedetto XVI nella Lettera Enciclica
Deus Caritas est, nonché le specifiche indicazioni contenute nel
Discorso del Santo Padre ai partecipanti all’Assemblea Generale di Caritas
Internationalis, del 27 maggio 2011;
- rilevata la necessità di dare una normativa complementare al Chirografo
Durante l'Ultima Cena allo scopo di interpretare le sue disposizioni e di
adeguare tutti gli aspetti dell’agire di Caritas Internationalis al suo
speciale legame con la Sede Apostolica e al suo status di persona
giuridica canonica pubblica (Cfr. Chirografo Durante l'Ultima Cena, 3);
- atteso, infine, che il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al
Cardinale Segretario di Stato il giorno 17 gennaio 2011, gli ha delegato “le
potestà necessarie per trattare e risolvere in Suo nome, a partire dal giorno 18
gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica
canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica
pubblica di diritto canonico «Caritas Internationalis», emanando le norme
che siano eventualmente necessarie” (AAS, CIII [2011] 127);
dispone quanto segue
Art. 1. § 1. Il Pontificio Consiglio Cor Unum è il Dicastero competente
nei confronti di Caritas Internationalis, per l'intero ambito della sua
attività istituzionale, in ordine all'osservanza del presente Decreto e della
normativa propria di tale persona giuridica canonica pubblica nonché al
controllo e vigilanza relativi, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.
§ 2. Qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale, emanato da
Caritas Internationalis, deve sempre essere sottoposto alla preventiva
approvazione del Pontificio Consiglio Cor Unum, fatte salve le competenze
generali della Congregazione per la Dottrina della Fede.
§ 3. Il Pontificio Consiglio Cor Unum partecipa, tramite propri
rappresentanti o delegati, con diritto di parola, alle riunioni degli organi di
Caritas Internationalis e a quelle della Commissione di assistenza di cui
all’art. 6. 5°, come pure alle riunioni regionali dei suoi membri e a quelle di
coordinamento di attività promosse dalla medesima.
§ 4. Il Pontificio Consiglio Cor Unum, acquisiti i pareri opportuni, in
particolare quello del Presidente di Caritas Internationalis, nomina un
Assistente Ecclesiastico, per un tempo da stabilire negli Statuti, il quale
partecipa di diritto alle riunioni degli organi di governo, favorisce lo spirito
di comunione tra i membri dell’Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la
riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l’identità cattolica di
Caritas Internationalis.
§ 5. Il Pontificio Consiglio Cor Unum approva gli accordi con
Organizzazioni e Enti non governativi, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3
§ 2 del presente Decreto, riguardo le situazioni di gravi emergenze umanitarie.
§ 6. Spetta al Pontificio Consiglio Cor Unum vigilare sulla puntuale e
trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di Caritas
Internationalis, fatte salve le competenze attribuite dall’ordinamento
canonico e, in particolare, dalla
Costituzione Apostolica Pastor Bonus.
§ 7. Spetta al Pontificio Consiglio Cor Unum, sentita la Segreteria di
Stato e la Prefettura degli Affari Economici, approvare la stipula di contratti,
per servizi di revisione e certificazione dei bilanci, di gestione della
contabilità, di consulenza lavorativa e di gestione della retribuzione del
personale, dei contributi previdenziali e degli altri aspetti inerenti alla
sicurezza sociale, e di gestione finanziaria e patrimoniale.
§ 8. Il Pontificio Consiglio Cor Unum esercita le sue funzioni anche nei
confronti delle Regioni che i membri di Caritas Internationalis
istituiscono come istanze di coordinamento entro una determinata area
geografica, senza personalità canonica e a scopi esclusivamente funzionali. Il
Pontificio Consiglio può designare un proprio Delegato presso le singole
Regioni, nei termini che ritiene opportuni.
§ 9. Il Pontificio Consiglio Cor Unum ha la facoltà di invitare i
Rappresentanti dei Dicasteri interessati per riunioni specifiche su materie
riguardanti Caritas Internationalis.
Art. 2. La Prima Sezione della Segreteria di Stato è competente per:
1° sottoporre all’approvazione del Sommo Pontefice gli Statuti e il Regolamento
interno di Caritas Internationalis e ogni modifica ai medesimi, nonché la
loro interpretazione, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, a
norma del presente Decreto, del Codice di Diritto Canonico e della legislazione
dello Stato della Città del Vaticano. I suddetti Statuti e Regolamento interno
devono essere intesi alla luce del presente Decreto;
2° tutelare quanto concerne la personalità giuridica canonica pubblica di
Caritas Internationalis nonché la sua personalità civile vaticana, esercitando i
controlli stabiliti nell'ordinamento canonico e nell’ordinamento dello Stato
della Città del Vaticano, relativi agli Statuti e al Regolamento interno di
Caritas Internationalis nonché alla legittimità dei suoi atti giuridici;
3° curare che la normativa di Caritas Internationalis in materia di
lavoro sia correlata al Regolamento Generale della Curia Romana con le eccezioni
adeguate alle particolarità di Caritas Internationalis. Provvedere, in
conformità ai cann. 231 e 281 del Codice di Diritto canonico, a che la sicurezza
sociale sia adeguatamente assicurata e garantita.
4° assicurare il coordinamento delle competenze assegnate da questo Decreto al
Pontificio Consiglio Cor Unum e agli altri Dicasteri e Organismi della
Curia Romana con quelle del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e
delle Istituzioni e Organismi collegati con la Santa Sede;
5° assistere il Pontificio Consiglio Cor Unum nel compito di vigilare
sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di
Caritas Internationalis, come stabilito dall’art.1 § 6 e disporre, nei casi
ritenuti necessari, specifiche verifiche, ispezioni e controlli giuridici,
amministrativi e contabili straordinari, di concerto con la Prefettura per gli
Affari Economici e il Pontificio Consiglio Cor Unum.
Art. 3. § 1. La Seconda Sezione della Segreteria di Stato è competente per:
1° tenere le relazioni con le autorità politiche, diplomatiche, amministrative e
giudiziarie degli Stati, in particolare con quelle dello Stato Italiano, nonché
le relazioni con le Organizzazioni internazionali e regionali;
2° autorizzare l’introduzione o la contestazione di una lite in nome di
Caritas Internationalis davanti ai tribunali civili degli Stati, a quelli
internazionali e a corti di arbitrato;
3° approvare, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, gli
accordi di finanziamento ufficiale da parte dei Governi e delle Organizzazioni
ed Enti Internazionali, di iniziative e progetti caritativi, umanitari e di
promozione dello sviluppo, attivati direttamente o affidati a Caritas
Internationalis;
4° approvare, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, gli
accordi di cooperazione ed ogni altro accordo ufficiale con i Governi e con le
Organizzazioni ed Enti Intergovernativi.
§ 2. In caso di grave emergenza umanitaria, le autorità di Caritas
Internationalis sono autorizzate a prendere accordi operativi immediati sul
posto con le Autorità governative, con le Organizzazioni ed Enti
Intergovernativi e le Organizzazioni non governative. Tali accordi dovranno
essere comunicati, non appena possibile, al Pontificio Consiglio Cor Unum
e alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato.
§ 3. Caritas Internationalis è tenuta a riferire alla Seconda Sezione
della Segreteria di Stato, con periodicità almeno quadrimestrale, in modo
riassuntivo, sui rapporti, ufficiali o non, intrattenuti con i Governi e con le
Missioni Diplomatiche accreditate presso la Santa Sede e ad informarne
contestualmente il Pontificio Consiglio Cor Unum. Eventuali accordi di
Caritas Internationalis con le medesime Missioni richiedono l’approvazione
della stessa Seconda Sezione.
Art. 4.§ 1. I rapporti di lavoro dirigenziali, incluso quello con il Segretario
Generale, di dipendenza e di collaborazione, stipulati da Caritas
Internationalis a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, sono retti da
apposita normativa stabilita dall'Autorità competente a norma dell’art. 2, 3° ed
impostata sul Regolamento Generale della Curia Romana. Al fine di consentire gli
adattamenti richiesti dalle peculiarità di Caritas Internationalis, a
partire dalla pubblicazione del presente Decreto si applica ad essa, ad
experimentum per un quadriennio, il Regolamento Generale della Curia Romana,
esclusi la competenza della Commissione Disciplinare della Curia Romana ed il
regime di sicurezza sociale, che è assicurato secondo norme proprie.
§ 2. Per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dirigenti, incluso
quello con il Segretario Generale, dei dipendenti e quelli di collaborazione,
stipulati da Caritas Internationalis, a qualunque titolo e sotto
qualsiasi forma, è competente l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica secondo
le relative procedure statutarie (cfr. artt.11-20) ancorchè non si tratti di
dipendenti vaticani ed assimilati.
Art. 5. La competenza per le controversie non lavorative spetta ai Tribunali
dello Stato della Città del Vaticano, fatte salve le competenze assegnate al
Tribunale della Rota Romana dai cann. 1405 § 3, 3° e 1444 § 2 del
Codice di Diritto
Canonico.
Art. 6. Gli Statuti di Caritas Internationalis devono contenere
obbligatoriamente le seguenti disposizioni:
1° la persona giuridica canonica pubblica Caritas Internationalis ha sede
legale, anche per ogni tipo di riferimento alle prestazioni operative e
gestionali del personale ed agli inerenti effetti giuridici e giurisdizionali,
nello Stato della Città del Vaticano;
2° Il Pontificio Consiglio Cor Unum, di intesa con la Prima Sezione della
Segreteria di Stato, sottoporrà al Sommo Pontefice, per l’approvazione
preventiva, la lista dei candidati per le funzioni di Presidente, Segretario
Generale e Tesoriere di Caritas Internationalis. La suddetta lista verrà
resa nota solo in seguito all’approvazione;
3° l’elezione delle varie cariche di Caritas Internationalis deve
avvenire in conformità a quanto previsto dai cann. 169-173 del Codice di Diritto
Canonico;
4° almeno tre membri del Consiglio Esecutivo (Executive Board) sono sempre di
nomina Pontificia. Il Pontificio Consiglio Cor Unum, d’intesa con la
Segreteria di Stato, proporrà al Sommo Pontefice i nominativi dei tre membri di
nomina Pontificia.
5° la costituzione di una Commissione di assistenza, di nomina pontificia,
composta da esperti competenti in campo giuridico, organizzativo e tecnico e, se
il Pontificio Consiglio Cor Unum, sentita la Segreteria di Stato e la
Prefettura per gli Affari Economici, lo ritenesse necessario, anche da un
Collegio di revisori: le competenze di questa Commissione saranno determinate
dalla Prima Sezione della Segreteria di Stato, d’intesa con il Pontificio
Consiglio Cor Unum;
6° prima di iniziare il loro mandato, il Presidente, il Segretario Generale e il
Tesoriere, pronunceranno davanti al Presidente del Pontificio Consiglio Cor
Unum le Promesse stabilite nell'Allegato 1 del presente Decreto. I dirigenti
pronunceranno le stesse Promesse davanti al Presidente di Caritas
Internationalis o a un suo delegato mentre gli impiegati le pronunceranno
davanti al Segretario Generale. A partire dall'entrata in vigore del presente
Decreto, tali dichiarazioni sono condizione giuridica necessaria per
l'assunzione delle cariche statutarie di Presidente, Segretario Generale e
Tesoriere. A partire dalla stessa data, le Promesse dei dirigenti e degli
impiegati sono condizioni necessarie per la continuità del rapporto di lavoro
con la persona giuridica canonica pubblica Caritas Internationalis;
7° i beni di Caritas Internationalis, a norma del can. 1257 § 1 del
Codice di Diritto Canonico, sono beni ecclesiastici e sono retti dalla normativa
canonica; la gestione e la disposizione di questi beni, oltre al Segretario
Generale, compete solo a chi intrattiene un rapporto di lavoro dipendente con
Caritas Internationalis;
8° l’approvazione di un bilancio preventivo annuale, che prospetti una perdita
economica c/o una diminuzione del patrimonio netto, dev’essere esplicitamente
richiesta al Pontificio Consiglio Cor Unum.
9° il rappresentante legale di Caritas Internationalis è il Segretario
Generale.
Art. 7. § 1. Caritas Internationalis è tenuta a fornire per iscritto
tutte le informazioni che le siano richieste dal Pontificio Consiglio Cor
Unum ed altresì dalla Segreteria di Stato e, per le rispettive competenze,
da ogni altro Dicastero, Organismo o Ufficio interessato della Curia Romana e
dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, inviandone copia al
Pontificio Consiglio Cor Unum. In particolare, Caritas Internationalis
deve fornire, a richiesta delle menzionate Autorità, le necessarie informazioni
sul personale, specificamente quelle indicate dagli articoli 9 §1, 1°-3°; 10 §1,
1°-3°, 5° e 10 §2 del Regolamento Generale del Personale dello Stato della Città
del Vaticano, nonché sui singoli contratti di lavoro di ogni dirigente o
dipendente o collaboratore e sui relativi dati inerenti al rapporto di lavoro e
alla situazione previdenziale, nel rispetto del can. 220 del Codice di Diritto
Canonico e delle Promesse di cui all’art. 6, 6°.
§ 2. La piena accettazione della normativa canonica e dello Stato della Città
del Vaticano in vigore è condizione necessaria per stabilire o per mantenere
qualsiasi rapporto di lavoro dirigenziale o dipendente con Caritas
Internationalis nonché di collaborazione e di lavoro autonomo, specie
laddove coordinato e/o continuativo.
§ 3. Le inadempienze agli obblighi stabiliti dalla normativa pertinente nonché
agli obblighi di informare possono costituire causa di sospensione o di
rimozione dall’incarico istituzionale.
Art. 8. Congiuntamente alle disposizioni del Chirografo Durante l'Ultima Cena
e del presente Decreto Generale, Caritas Internationalis è regolata dai
propri Statuti e dal Regolamento interno, dalle norme del Codice di Diritto
Canonico, in particolare da quelle concernenti le persone giuridiche pubbliche
e, per analogia, dai cann. 312-316, 317 § 4, e 318-320. In quanto persona
giuridica vaticana, Caritas Internationalis è soggetta alle norme vigenti
nello Stato della Città del Vaticano.
Art. 9. Sono abrogate tutte le disposizioni di qualunque genere esse siano,
contrarie al presente Decreto Generale; sono da interpretare alla sua luce
quelle contenute nel Chirografo Durante l'Ultima Cena, non modificate da
questo Decreto.
Il presente Decreto Generale, avente forza di legge, è stato approvato in
forma specifica dal Santo Padre il giorno 27 aprile 2012 ed entra in vigore, a
norma del can. 8 § 1, dal momento della sua pubblicazione.
Il presente Decreto sarà pubblicato nel quotidiano L’Osservatore Romano
mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare e,
successivamente, negli Acta Apostolicae Sedis. L’originale sarà
depositato nell'Archivio della Prima Sezione della Segreteria di Stato, con
copia autentica depositata presso l'Archivio delle leggi dello Stato della Città
del Vaticano.
Dal Vaticano, 2 maggio 2012