S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Segretario,
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
2 dicembre 2012
TRA
RESPONSABILITà E SERVIZIO
L’espressione canonica del servizio della Carità
(Commento alla Lettera
Apostolica in forma di "Motu Proprio"
Intima Ecclesiæ
natura, dell'11 novembre 2012)
Il richiamo alle espressioni concrete di carità verso i bisognosi come
esigenza pratica della fede cristiana, e al fatto che questo rappresenti
uno dei compiti “strutturali” della propria Chiesa, è argomento
ricorrente nel Magistero di Benedetto XVI. In più occasioni, il Papa si
è soffermato sull’esperienza delle prime comunità cristiane, che, fin
dai tempi apostolici, stabilirono uno specifico ministero ecclesiastico
– l’ordine dei diaconi – quale canale istituzionale di assistenza per
poveri e indigenti, e avviarono a larga scala la raccolta di elemosine
in ausilio delle Chiese in necessità.
Dopo sette anni di Pontificato, sulla scia di questo costante Magistero
del Papa, è più facile da capire perché nella sua prima Lettera
Enciclica,
Deus caritas est, ricordando gli sforzi anche organizzativi che
ha destinato la Chiesa al servizio della carità in ogni tempo, Benedetto
XVI rilevasse come nella disciplina del vigente
Codex iuris canonici (Cic) mancava invece un’adeguata menzione
dell’impegno che a tale riguardo assumono i Vescovi, quali Pastori a
guida delle rispettive comunità ecclesiali (cfr. n. 32). Probabilmente
tale compito è compreso nel mandato generale affidato che fa al Vescovo
il can. 394 § 1 Cic (analogo al can. 203 § 1 del
Codex canonum ecclesiarum orientalium [Cceo]), di favorire,
curare e coordinare nella propria diocesi “omnia apostolatus opera”;
ma indubbiamente, un riferimento solo implicito fatto in questo modo
appariva insufficiente per tradurre nelle formalità giuridiche della
Chiesa uno dei tre compiti che, come il Papa afferma, esprimono
adeguatamente la sua intima natura (proemio).
E’ stato proprio questo richiamo del Pontefice ad avviare una
riflessione che ha portato adesso alla promulgazione del Motu Proprio
Intima Ecclesiæ natura,
dell’11 novembre 2012. Se il servizio della carità è, infatti,
un’espressione della natura della Chiesa, l’attività che lo riguarda
deve necessariamente configurare nella società ecclesiale posizioni di
responsabilità, alcune di esse – in particolare, quella del Vescovo,
significata dal Papa – derivate dalla struttura sacramentale della
Chiesa.
Consapevole del problema, il Pontificio Consiglio Cor Unum
sollecitò nel 2008 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ad
approfondire in sede canonistica la questione sollevata dal Pontefice, e
venne costituito un “Gruppo di studio” composto da esperti canonisti e
officiali di vari Dicasteri. La commissione esplorò l’intera tematica
per circa un anno, cercando di identificare le posizioni soggettive che
appaiono delineate in questo tipo di attività e gli interessi che
l’ordinamento della Chiesa è tenuto a proteggere, avendo conto
dell’esperienza maturata nel settore durante gli ultimi decenni.
Una prima bozza di documento, preparata alla fine di questi lavori,
venne inviata a diversi organismi consultivi, e ad alcune delle
Conferenze Episcopali più attive nel settore. Sulla base di tali
osservazioni, si preparò poi una seconda bozza, nuovamente esaminata
dalle istanze consultive, che si riflette sostanzialmente nel testo che
il Papa ha promulgato adesso.
Il proemio del Motu Proprio dà ragione dei fondamenti
dottrinali e dei propositi disciplinari che la norma persegue:
“Esprimere adeguatamente nell’ordinamento canonico l’essenzialità del
servizio della Carità nella Chiesa ed il suo rapporto costitutivo con il
ministero episcopale tratteggiando i profili giuridici che tale servizio
comporta nella Chiesa, soprattutto se esercitato in maniera organizzata
e col sostegno esplicito dei Pastori” (proemio).
La norma intende fornire “un quadro normativo organico” e diversificato
per ordinare in modo essenziale “le diverse forme ecclesiali organizzate
del servizio della carità” (proemio), nel quadro della disciplina
canonica in vigore. Di conseguenza, una parte delle norme di questo
Motu Proprio risponde semplicemente alla disciplina associativa e
delle fondazioni autonome ormai presente nel Cic e nel Cceo. Tali
disposizioni comuni sono adesso riformulate, assieme ad altre
determinazioni provenienti dall’esperienza giuridica e pastorale
maturata negli anni, e presentate con una certa organicità per
riferimento alle forme ecclesiali organizzate di servizio alla carità.
Quali siano queste “forme organizzate del servizio della carità” tenute
ad osservare le presenti disposizioni è indicato nell’articolo 1 del
Motu Proprio. Si tratta delle entità associative e delle fondazioni
autonome in qualche maniera “collegate al servizio di carità dei Pastori
della Chiesa” e/o che intendano avvalersi del contributo dei fedeli per
realizzare i propri fini. L’enunziato normativo probabilmente avrà
bisogno d’essere limato nel confronto dottrinale, e risponde a un primo
tentativo di identificare un’intera “categoria” di enti che, se
intendono agire nel modo determinato dall’articolo 1, per esigenze di
giustizia sono tenuti a seguire la disciplina proposta. Tra di essi sono
anche comprese, in modo necessario, le entità e fondazioni promosse
dagli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
Almeno tre grandi gruppi di espressioni organizzate del servizio della
carità sono individuati dal proemio e regolati poi in maniera
differente nel testo. Si parte, dunque, dalla premessa che a ciascuno
dei tipi occorra riconoscere l’autonomia di gestione adeguata alla
rispettiva natura, anche per evitare di sostituire indebitamente la
responsabilità che in queste iniziative assumono in piena libertà i
fedeli cristiani.
Anzitutto, un primo tipo specifico riguarda la Caritas. La norma
prende atto dei tratti istituzionali che, ormai in tutto il mondo, hanno
assunto i diversi organismi della Caritas come attività promosse
in maniera corporativa dalla gerarchia della Chiesa a livello
nazionale, diocesano e di parrocchia, ma anche sul piano internazionale,
attraverso Caritas Internationalis e le sue varie ramificazioni
per continenti. L’attività della Caritas possiede particolari
connotati ed è adeguatamente regolata ai vari livelli dalla rispettiva
autorità ecclesiastica. Di conseguenza, il presente Motu Proprio,
non contiene particolari riferimenti alla Caritas, tranne quello,
molto concreto, dell’articolo 9, che chiede al Vescovo (e anche al
parroco) di favorire la coesistenza delle sue attività con altre
promosse dall’iniziativa dei fedeli.
Un secondo, variatissimo gruppo di espressioni organizzative di servizio
alla carità che individuano le norme corrisponde a quelle provenienti,
appunto, dalla spontanea iniziativa dei fedeli, che intendono
liberamente configurarsi come espressioni concrete d’impegno ecclesiale,
alle quali si aggiungono quelle sorte dal lavoro di Istituti di vita
consacrata e Società di vita apostolica (art. 1). Le prime iniziative
sono collegate al ministero di carità affidato ai Pastori per libera
scelta dei fedeli (anche se ugualmente legittimo risulta non esprimere
formalmente tale collegamento e agire autonomamente nel quadro della
legislazione civile); nelle seconde il collegamento è necessaria
esigenza della condizione ecclesiale degli Istituti e Società. In ogni
caso, il legame ecclesiale con i Pastori deve essere contemperato con
un’autonomia proporzionata alle caratteristichedell’iniziativa.
Infine, una terza categoria tratteggiata nel proemio e nelle
norme dispositive corrisponde, alle restanti iniziative di carità
promosse nei vari luoghi dalla rispettiva autorità gerarchica, per
canalizzare la carità dei fedeli e per raggiungere obiettivi di
assistenza forse non sufficientemente coperti da altre iniziative.
Questo tipo di opere, solitamente diverse dalle Caritas locali,
possedono generalmente uno specifico quadro giuridico, adeguato ad
assicurare l’ecclesialità dell’iniziativa.
Le esperienze riconducibili a queste categorie sono, com’è evidente,
assai ricche e certamente eterogenee, risultando assai problematico il
tentativo di classificarle in modo più definito. Dal punto di vista
legislativo, d’altronde, tale pretesa avrebbe scarso interesse, perché
questo settore appartiene principalmente alla spontanea liberalità di
chi a titolo gratuito intende praticare la virtù della carità, e, di
conseguenza, muove in ambiti giuridici di libertà (conditio
libertatis). Detto connotato impone il bisogno di limitare al
massimo gli interventi normativi e la necessità di ribadire che per i
fedeli risulta ugualmente legittimo agire autonomamente, nel quadro
della legislazione civile. Tuttavia, dal momento in cui iniziative del
genere sono promosse, o esplicitamente sostenute, dall’autorità
gerarchica, o risultino legittimate dall’ordinamento canonico come
espressioni delle proprie entità, i doveri e le responsabilità in esse
generati devono essere delineati in maniera sufficiente nell’ordinamento
canonico.
Anzitutto, c'è la responsabilità di chi è messo a capo della comunità
cristiana. La responsabilità del Vescovo in ambito di servizio di carità
proviene, come ha segnalato il Papa, dalla natura e dai compiti della
Chiesa stessa: configura un “ministero” che spetta al Pastore diocesano
come esigenza della propria struttura della Chiesa e che adesso viene
“determinato” dal Legislatore in alcune concrete manifestazioni di
dovere e di diritto. Al Vescovo tocca, nella sua Chiesa locale, il
compito di convogliare l’adeguato sviluppo di questo compito ecclesiale,
e il dovere di garantire che le varie iniziative poste sotto la sua
sorveglianza raggiungano lo scopo loro affidato.
La maggior parte delle norme del Motu Proprio si rivolgono,
perciò, al Vescovo diocesano, cercando di delineare responsabilità e
strumenti per adempierla. In tale senso, mentre la maggioranza delle
norme riguardano tutti i Vescovi dioceseani o equiparati nella
rispettiva diocesi, alcune altre vanno concretamente rivolte al Vescovo
diocesano o, più in generale, all’autorità ecclesiastica (Conferenza
episcopale o anche Santa Sede) da cui direttamente dipenda
l’organizzazione in funzione dell’ambito (diocesano, nazionale,
internazionale) per il quale siano state istituite, secondo i canoni 312
Cic e 575 Cceo.
L’articolo 4, per esempio, ricorda al Vescovo il dovere di farsi
“promotore” in diocesi di queste attività, e il correlativo “dovere di
vigilanza” che gli spetta, mentre l’articolo 6, in collegamento con i
canoni 394 § 1 Cic e 203 § 1 Cceo, segnala il suo compito di
coordinamento nel settore, nel rispetto sempre dell’identità delle
singole iniziative. L’articolo 5 richiama l’impegno del Pastore per
promuovere nella società civile spazi di libertà che consentano
l’attuazione di queste iniziative, e perché sia osservata la
legislazione di Stato. L’articolo 10 ribadisce i doveri di vigilanza del
Vescovo sui beni ecclesiastici di queste organizzazioni, e il successivo
articolo 11 il suo dovere di adottare misure disciplinari per fare
osservare la disciplina in materia. I seguenti articoli 12 e 14 si
occupano, rispettivamente, del suo compito di promuovere iniziative
congiunte con organismi di altre diocesi e anche la cooperazione di
carattere ecumenico.
Nel delineare i doveri di vigilanza del Vescovo diocesano la norma ha
voluto soffermarsi su alcuni particolari aspetti, corrispondendo a
esigenze di giustizia che vanno necessariamente protette: anzitutto
quella di rassicurare la comunità sull’adeguata destinazione delle
elemosine (artt. 4 § 3, 10 § 2). Così l’articolo 9 § 3 ricorda il suo
dovere di vigilanza (e anche quello del parroco) perché i fedeli non
siano indotti in errore o in malintesi in occasione di questue
pubblicizzate in ambiente ecclesiastico; l’articolo 10 § 2 menziona il
dovere di evitare che questi organismi ricevano finanziamenti che
possano condizionare la piena identità cristiana delle loro opere. In
ogni caso, il Motu Proprio ricorda al Vescovo il dovere di
moderare, se fosse necessario, l’esercizio dei diritti riconosciuti ai
fedeli onde evitare una eccessiva proliferazione di iniziative in questo
ambito, che possa disperdere le forze, portando a un detrimento
dell’operatività e dell'efficacia che si propongono (art. 2 § 4).
Una norma particolare, quella dell’articolo 13, riguarda il Vescovo
ad quem, quello del luogo dove vengano realizzate le opere di carità
promosse da organizzazioni che dipendono da altre autorità. La norma
ricorda la responsabilità del Vescovo nei confronti della comunità
assegnatagli e, quindi, il diritto che gli compete di conferire
l’assenso all’attuazione delle iniziative, nonché il compito di vegliare
perché vengano in tutto rispettate la disciplina e la dottrina della
Chiesa, rammentando, infine, il dovere di vietarle e di adottare, quando
il caso lo richieda, i provvedimenti punitivi che l’ordinamento canonico
concede all’Ordinario diocesano.
Per rendere possibile il controllo, il Motu Proprio impone alle
entità qui contemplate determinate esigenze. Anzitutto, l’approvazione
dei propri Statuti, da parte della competente autorità
ecclesiastica da cui dipendano in ogni caso (artt. 1 § 1, 3 § 1), con la
descrizione in essi delle proprie finalità e delle caratteristiche
identitarie (art. 2). Queste entità devono poi sottoporre all’autorità
da cui dipendono un rendiconto annuale della propria attività (art. 10 §
5).
Nel caso delle iniziative promosse spontaneamente dai fedeli, la formale
richiesta diapprovazione degli Statuti all’autorità indicata nei canoni
312 Cic e 575 Cceo rappresenta la libera accettazione del regime
giuridico specifico stabilito nell’ordinamento canonico per questo tipo
di attività. Nella disciplina latina, ciò non necessariamente pregiudica
la natura pubblica o privata dell’entità richiedente, come si evince dal
can. 322 §2 Cic, né la sua personalità giuridica canonica; è soltanto
un’esigenza posta dall’ordinamento alle iniziative che operano nel
settore, allo scopo di proteggere adeguatamente gli interessi in gioco.
Le entità sottoposte al Motu Proprio sono tenute a osservare,
inoltre, determinati parametri suggeriti dalla prudenza e dalla dottrina
cattolica. L’articolo 7 si trattiene, per esempio, sui criteri di
selezione degli operatori e degli agenti di queste organizzazioni, e
sulla necessità che siano in grado di saper esprimere un senso di fede
nella loro attività, il che richiede a monte il dovere di curare la loro
formazione. Nella stessa linea, l’articolo 10 § 4 segnala concreti
parametri per contenere le “spese di gestione” in queste attività, dando
così un chiaro segno dello spirito che le vivifica.
Come si vede, la norma presta speciale attenzione ad assicurare
l’identità e la coerenza cristiana dell’intera attività di queste
iniziative e investe il Vescovo del ruolo di vigilanza. Non è stata,
perciò, una svista che due diversi articoli cerchino di preservare
queste entità dal rischio di vedersi “condizionate”, nelle loro
attività, per aver accettato finanziamenti che imponevano esigenze di
attuazione non compatibili con la dottrina della Chiesa. A tale
proposito, l’articolo 1 § 3 segnala il dovere di respingere tali
finanziamenti, e poi l’articolo 10 § 3 impone al Vescovo il dovere di
vigilanza per impedire forme di strumentalizzazione o “millantamento” da
parte di istituzioni in contrasto con la dottrina della Chiesa.
Nell’attribuire competenze in questo settore, al Pontificio Consiglio
Cor Unum, come d’altronde era necessario, il presente Motu
Proprio determina variazioni significative della cost. ap.
Pastor Bonus. L’articolo 15 affida al Dicastero il compito di
assicurare l’osservanza della norma e, ancora più in generale, di curare
che le istituzioni cattoliche di carità che agiscono in ambito
internazionale svolgano il loro compito in comunione con le Chiese del
luogo. Tutto ciò appare in perfetta armonia con le attribuzioni
recentemente date al Dicastero nei confronti di Caritas
Internationalis.
Si tratta, in effetti, di provvedimenti che hanno modificato il profilo
di questo Pontificio Consiglio, poiché, oltre alle funzioni di
promozione delle attività di carità o di gestione di determinati fondi
assistenziali, dovrà adesso realizzare atti esecutivi di governo (can.
129 Cic), analogamente a come agisce, per esempio, il Pontificio
Consiglio per i Laici nei riguardi delle associazioni cattoliche di
ambito internazionale (art. 133 Pastor Bonus). Infatti a Cor
Unum spetteranno adesso “l’erezione canonica di organismi di
servizio di carità a livello internazionale” (art. 15) e i susseguenti
compiti di controllo disciplinare su queste organizzazioni, sempre nel
rispetto delle competenze assegnate ad altri Dicasteri della Curia
Romana.
L'OSSERVATORE ROMANO,
domenica 2 dicembre 2012, p. 9.