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PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI
LEGISLATIVI
ACTUS FORMALIS
DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA
Città del Vaticano, 13 marzo 2006
Prot. N. 10279/2006
Eminenza/Eccellenza Reverendissima,
Da tempo, non pochi Vescovi, Vicari giudiziali e altri operatori del Diritto
Canonico hanno sottoposto a questo Pontificio Consiglio dubbi e richieste di
chiarimento a proposito del cosiddetto actus formalis defectionis
ab Ecclesia catholica, di cui ai canoni 1086, § 1, 1117 e 1124 del Codice di
Diritto Canonico. Si tratta, infatti, di un concetto nuovo nella
legislazione canonica e diverso dalle altre modalità piuttosto “virtuali”
(basate cioè su comportamenti) di abbandono “notorio” o semplicemente “pubblico”
della fede (cfr. cann. 171, § 1, 4°; 194, § 1, 2°; 316, § 1; 694, § 1, 1°; 1071,
§ 1, 4° e § 2), circostanze in cui i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa
accolti sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche (cfr. can. 11).
Il problema è stato attentamente esaminato dai competenti Dicasteri della
Santa Sede al fine di precisare innanzitutto i contenuti teologico-dottrinali di
tale
actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, e
successivamente i requisiti o le formalità giuridiche necessarie perché
esso si configuri come un vero “atto formale” di defezione.
Dopo aver avuto, riguardo al primo aspetto, la decisione della Congregazione
per la Dottrina della Fede ed aver esaminato in sede di Sessione Plenaria
l’intera questione, questo Pontificio Consiglio comunica agli Em.mi ed Ecc.mi
Presidenti delle Conferenze Episcopali quanto segue:
1. L’abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente
configurato come un vero actus formalis defectionis ab Ecclesia,
anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve
concretizzarsi nella:
a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica;
b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione;
c) recezione da parte dell’autorità ecclesiastica competente di tale
decisione.
2. Il contenuto dell’atto di volontà deve essere la rottura di quei
vincoli di comunione – fede, sacramenti, governo pastorale – che
permettono ai fedeli di ricevere la vita di grazia all’interno della Chiesa. Ciò
significa che un tale atto formale di defezione non ha soltanto un
carattere giuridico-amministrativo (l’uscire dalla Chiesa nel senso anagrafico
con le rispettive conseguenze civili), ma si configura come una vera separazione
dagli elementi costitutivi della vita della Chiesa: suppone quindi un atto di
apostasia, eresia o scisma.
3. L’atto giuridico-amministrativo dell’abbandono della Chiesa di per
sé non può costituire un atto formale di defezione nel senso inteso dal CIC,
giacché potrebbe rimanere la volontà di perseverare nella comunione della fede.
D’altra parte l’eresia formale o (ancor meno) materiale, lo scisma e
l’apostasia non costituiscono da soli un atto formale di defezione, se non sono
concretizzati esternamente e se non sono manifestati nel modo dovuto
all’autorità ecclesiastica.
4. Deve trattarsi, pertanto, di un atto giuridico valido posto da
persona canonicamente abile e in conformità alla normativa canonica che lo
regola (cfr. cann.124-126). Tale atto dovrà essere emesso in modo personale,
cosciente e libero.
5. Si richiede, inoltre, che l’atto venga manifestato
dall’interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa
cattolica: Ordinario o parroco proprio, al quale unicamente compete giudicare
l’esistenza o meno nell’atto di volontà del contenuto espresso al n. 2.
Di conseguenza, soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo
teologico dell’atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito –
costituisce l’actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, con le
relative sanzioni canoniche (cfr. can. 1364, § 1).
6. In questi casi, la stessa autorità ecclesiastica competente provvederà
perché nel libro dei battezzati (cfr. can. 535, § 2) venga fatta l’annotazione
con la dicitura esplicita di avvenuta “defectio ab Ecclesia catholica actu
formali”.
7. Rimane, comunque, chiaro che il legame sacramentale di appartenenza
al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame
ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di
defezione.
Nella sicurezza che codesto Episcopato, conscio della dimensione salvifica
della comunione ecclesiastica, comprenderà bene le motivazioni pastorali di
queste norme, profitto delle circostanze per confermarmi con sentimenti di
fraterno ossequio
dell’Eminenza/Eccellenza Vostra Reverendissima
dev.mo in Domino
Julián Card. Herranz Presidente
Bruno Bertagna Segretario
La presente comunicazione è stata approvata dal Sommo Pontefice, Benedetto
XVI, che ne ha disposto la notifica a tutti i Presidenti delle Conferenze
Episcopali.
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