PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI
LEGISLATIVI
DICHIARAZIONE
I. CIRCA LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DA PARTE DEI
SACERDOTI CHE HANNO ATTENTATO IL MATRIMONIO
(L'Osservatore Romano, 21 maggio 1997, p. 1;
Communicationes, 29 [1997] 17-18)
Atteso che in qualche nazione un gruppo di fedeli,
appellandosi al prescritto del can. 1335 seconda parte del Codice di Diritto
Canonico, ha richiesto la celebrazione della Santa Messa a sacerdoti che
hanno attentato il matrimonio, è stato domandato a questo Pontificio
Consiglio se sia lecito ad un fedele o comunità di fedeli richiedere per una
giusta causa la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali ad un
chierico che, avendo attentato il matrimonio, sia incorso nella pena della
sospensione "latae sententiae" (cfr. can. 1394, § 1 CIC), la quale
però non sia stata dichiarata.
Questo Pontificio Consiglio, dopo attento e ponderato studio
della questione dichiara che tale modo di agire è del tutto illegittimo e fa
notare quanto segue:
1) L'attentato matrimonio da parte di un soggetto insignito
dell'Ordine sacro costituisce una grave violazione di un obbligo proprio
dello stato clericale (cfr. can. 1087 del Codice di Diritto Canonico e can.
804 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali) e perciò determina una
situazione di oggettiva inidoneità per lo svolgimento del ministero
pastorale secondo le esigenze disciplinari della comunione ecclesiale. Tale
azione, oltre a costituire un delitto canonico la cui commissione fa
incorrere il chierico nelle pene recensite nel can. 1394, § 1 CIC e can.
1453, § 2 CCEO, comporta automaticamente l'irregolarità ad esercitare gli
ordini sacri ai sensi del can. 1044, § 1, 3º CIC e can. 763, 2º CCEO. Questa
irregolarità ha natura perpetua, ed è quindi indipendente anche dalla
remissione delle eventuali pene.
Di conseguenza, al di fuori dell'amministrazione del
sacramento della Penitenza ad un fedele che versi in pericolo di morte (cfr.
can. 976 CIC e can. 725 CCEO), al chierico che abbia attentato il
matrimonio, non è lecito in alcun modo esercitare i sacri ordini, e
segnatamente celebrare l'Eucaristia; né i fedeli possono legittimamente
richiederne per qualsiasi motivo, tranne il pericolo di morte, il ministero.
2) Inoltre, anche se non sia stata dichiarata la pena -cosa
che peraltro il bene delle anime consiglia in questa fattispecie,
eventualmente attraverso la procedura abbreviata stabilita per i delitti
certi (cfr. can. 1720, 3º CIC)- nel caso ipotizzato non esiste la giusta e
ragionevole causa che legittima il fedele a chiedere il ministero
sacerdotale.
In effetti, tenuto conto della natura di questo delitto che,
indipendentemente dalle sue conseguenze penali, comporta un'oggettiva
inidoneità a svolgere il ministero pastorale, ed atteso anche che nella
fattispecie è ben conosciuta la situazione irregolare e delittuosa del
chierico, vengono a mancare le condizioni per ravvisare la
giusta causa di cui al can. 1335 CIC. Il diritto dei fedeli ai beni
spirituali della Chiesa (cfr. can. 213 CIC e 16 CCEO) non può essere
concepito in modo da giustificare una simile pretesa dal momento che tali
diritti debbono essere esercitati entro i limiti e nel rispetto della
normativa canonica.
3) Quanto ai chierici che sono stati dimessi dallo stato
clericale a norma del can. 290 CIC e can. 394 CCEO e che abbiano o meno
contratto matrimonio in seguito ad una dispensa dal celibato concessa dal
Romano Pontefice, è noto che viene loro proibito l'esercizio della potestà
di ordine (cfr. can. 292 CIC e can. 395 CCEO). Pertanto, e salva sempre
l'eccezione del sacramento della Penitenza in pericolo di morte, nessun
fedele può legittimamente domandare ad essi un sacramento.
Il Santo Padre ha approvato in data 15 maggio 1997 la
presente Dichiarazione e ne ha ordinato la pubblicazione
Dal Vaticano, 19 maggio 1997.
+ JULIAN HERRANZ
Arcivescovo tit. di Vertara
Presidente
+ BRUNO BERTAGNA
Vescovo tit. di Drivasto
Segretario