ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI
Approvazione degli Statuti: requisiti
Tra i compiti del Dicastero vi è quello di riconoscere (o erigere) le associazioni internazionali di fedeli (cfr. art. 134 della Costituzione apostolica Pastor Bonus, sulla Curia Romana). Il carattere internazionale delle associazioni, pertanto, costituisce un requisito essenziale, e consiste nella presenza effettiva di membri dellÂÂÂassociazione richiedente in Chiese particolari di diversi paesi del mondo. Il riconoscimento di unÂÂÂassociazione di fedeli da parte della Santa Sede presuppone che lÂÂÂassociazione sia stata previamente riconosciuta in una Chiesa particolare. Il riconoscimento a livello diocesano ordinariamente dovrà essere ottenuto nella Chiesa particolare in cui lÂÂÂassociazione è nata. I vescovi delle altre diocesi dove lÂÂÂassociazione è impiantata dovranno inviare al Pontificio Consiglio per i Laici lettere commendatizie che appoggino la richiesta di riconoscimento internazionale. Il Dicastero potrà così verificare tanto il carattere internazionale dellÂÂÂassociazione, quanto i frutti spirituali e apostolici dei suoi membri, attestati dagli stessi pastori della Chiesa. Questo requisito riveste un importante significato ecclesiologico, poiché rappresenta una manifestazione concreta della mutua collaborazione tra Chiesa universale e Chiese particolari. La rapida diffusione dellÂÂÂassociazionismo a livello internazionale nella Chiesa, che ha caratterizzato soprattutto lÂÂÂultimo terzo del XX secolo, ha impegnato il Pontificio Consiglio per i Laici in una continua opera di discernimento e di accompagnamento pastorale e giuridico in favore delle nuove realtà associative, alla luce del magistero e della normativa canonica vigente. Forte di questa esperienza, il Dicastero ha stabilito come praxis Curiæ una procedura specifica per il riconoscimento delle associazioni internazionali di fedeli. La procedura ha inizio con una richiesta formale inviata dal moderatore dellÂÂÂassociazione al presidente del Pontificio Consiglio per i Laici. LÂÂÂistanza deve essere accompagnata da un progetto di statuto elaborato dallÂÂÂassociazione, che va corredata di tutta la documentazione necessaria per facilitare la conoscenza dellÂÂÂassociazione, della sua storia, dei fini che si propone e delle attività che svolge, del numero approssimativo dei membri, della presenza nelle Chiese particolari e del rapporto con gli Ordinari diocesani. La richiesta è molto significativa dal punto di vista canonico, perché costituisce un esercizio della libertà di associazione dei fedeli riconosciuta dal diritto della Chiesa. Come primo atto, il Dicastero esamina la documentazione ricevuta per verificare se vi siano i requisiti necessari per iniziare il procedimento. Occorre evidenziare che il riconoscimento della Santa Sede non può essere considerato in alcun modo una sorta di titolo onorifico. UnÂÂÂassociazione di ambito diocesano o nazionale è altrettanto ecclesiale di unÂÂÂassociazione internazionale di fedeli. Concluso lo studio iniziale, il Dicastero sottopone lo statuto al giudizio di alcuni canonisti, che collaborano in qualità di consultori. Sulla base di questi pareri, il Dicastero formula le proprie osservazioni. In questa fase di carattere tecnico-giuridico, lÂÂÂassociazione di fedeli integra il testo dello statuto con i suggerimenti formulati dal Dicastero per approntare il testo definitivo da presentare in vista dellÂÂÂapprovazione. Dopo unÂÂÂultima revisione dello statuto si giunge alla fase conclusiva del procedimento. Il Dicastero redige un decreto amministrativo con cui riconosce o erige lÂÂÂassociazione internazionale di fedeli e approva il suo statuto ad experimentum per un periodo iniziale di cinque anni, al termine del quale il Pontificio Consiglio per i Laici emana un nuovo decreto approvando definitivamente lo statuto dellÂÂÂassociazione. Come si può rilevare, con questo atto amministrativo il Pontificio Consiglio per i Laici esercita la potestà ecclesiastica di governo, partecipando così a una delle funzioni caratteristiche delle Congregazioni della Curia Romana.
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