![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti V° Congresso Mondiale della Pastorale per gli ZingariBudapest, Ungheria, 30 giugno - 7 luglio 2003
La tutela dei diritti degli Zingarinel fenomeno migratorioe nei processi di integrazione*
Rev. P. Antonio Perotti, CS Direttore dellÂIstituto Storico Scalabriniano Italia PremesseLimiti dellÂinterventoData lÂampiezza del tema, nonostante la dimensione mondiale di questo Convegno, mi limiterò a porre la questione nel quadro giuridico e nel contesto socio-politico del Continente europeo. Impresa questa già sufficientemente vasta e complessa per farne, seppure in sintesi, una presentazione corretta. Rinuncerò quindi a presentarVi un quadro comparativo, Paese per Paese, che implicherebbe il fatto di tenere in considerazione situazioni così diversificate quali sono quelle che caratterizzano, ad esempio, i contesti nazionali dellÂEuropa Occidentale e quelli dei Paesi dellÂEuropa centro-orientale. Si tratta di situazioni profondamente marcate dalla storia politica del Continente nella seconda metà del XX secolo che hanno profondamente influenzato, diversificandoli, i processi integrativi di sedentarizzazione libera o forzata, gli statuti personali di cittadinanza, il riconoscimento di statuto di minoranze nazionali delle Comunità Zingare allo stesso titolo delle altre minoranze linguistico-culturali riconosciute, la prevalenza dellÂapproccio etnico nei confronti di quello economico-sociale nelle politiche verso gli Zingari, lÂesistenza o meno di organismi consultivi e rappresentativi, lo statuto sociale e via dicendo. Su queste differenziazioni mi limiterò a fare qualche accenno per quanto riguarda alcune situazioni legate al processo di unificazione politico-giuridica dellÂEuropa in corso (dalla Carta di Nizza del 2000 al progetto attualmente in discussione della nuova Convenzione Costituzionale Europea), alla prossima estensione dellÂUnione Europea a diversi Paesi dellÂEst, al fenomeno della ripresa del nomadismo zingaro nellÂarea dellÂEst nel quadro delle recenti migrazioni verso i Paesi dellÂUnione, e al fenomeno dei richiedenti lÂasilo e la protezione dellÂaccoglienza umanitaria che ha caratterizzato recentemente le comunità zingare dellÂarea balcanica, a seguito dei conflitti etno-religiosi nella regione. Il mio intervento si riferirà quindi, esclusivamente, alle politiche di tutela previste nei dispositivi più recenti raccomandati dagli Organismi internazionali Europei, intergovernativi, comunitari, legislativi e di coordinamento, quali il Consiglio dÂEuropa, lÂUnione Europea, la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), organizzazioni che nel loro insieme coprono la globalità delle situazioni esistenti nellÂintero Vecchio Continente. Tutte queste Istituzioni internazionali  attraverso le loro istanze interne, come il Comitato dei Ministri, lÂAssemblea parlamentare, la Conferenza permanente dei poteri locali e regionali, la Divisione delle Migrazioni e dei Rom-Zingari e la Commissione Europea contro il Razzismo e lÂIntolleranza (ECRI) del Consiglio dÂEuropa; la Commissione della Comunità Europea, il Parlamento Europeo e lÂOsservatorio Europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi dellÂUnione Europea e infine lÂUfficio dellÂAlto Commissario per le Minoranze Nazionali e lÂUfficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dellÂUomo (BIDDH) della CSCE,- hanno prodotto un ampio materiale di studi e di proposte di regolamentazione in materia. Queste istituzioni e istanze non si sono limitate a richiamare i principi universali riconosciuti già nelle Convenzioni Internazionali, in particolare nella Convenzione Europea dei diritti e delle libertà fondamentali del Consiglio dÂEuropa, sottoscritti ormai dalla totalità dei Paesi europei. LÂinformazione e la documentazione raccolta sulla situazione, Paese per Paese, delle comunità zingare, sia sul piano generale che nei settori nevralgici concernenti lo statuto personale, il diritto allÂalloggio, alla salute, al lavoro e alla formazione professionale, alla scolarizzazione, al libero accesso ai servizi pubblici, il diritto alla non discriminazione hanno infatti permesso a queste Istituzioni di proporre raccomandazioni che tengano conto di una contestualizzazione precisa nella tutela dei diritti.Cito, ad esempio, lÂopera, pubblicata nel 1985 ed aggiornata nel 1994 da Jean-Pierre Liégeois, redatta in collaborazione con oltre una quarantina di esperti europei tra i quali anche esponenti zingari, promossa e largamente diffusa dal Consiglio dÂEuropa (1).Cito il rapporto di sintesi sulla scolarizzazione ordinato e diffuso in cinque lingue nel 1986 dalla Commissione delle Comunità Europee che, oltre a presentare una analisi globale della situazione scolastica, del suo contesto e dei suoi differenti aspetti, sintetizza lÂinsieme degli studi esistenti, e presenta i risultati di una larga consultazione di famiglie, organizzazioni zingare, insegnanti e le realizzazioni compiute in questo settore (2). Documentazione, questÂultima, che è stata, in seguito, alla base della Risoluzione adottata dal Consiglio e dai Ministri dellÂEducazione sulla ÂScolarizzazione dei ragazzi gitani e viaggiatoriÂ.Risoluzione che Jean-Pierre Liégeois, ha qualificato di Âtesto storicoÂ. Di fatto, nellÂultimo decennio, assistiamo ad una sempre più larga partecipazione, nella raccolta di informazioni sulla situazione della tutela giuridica e nellÂelaborazione di proposte in vista di nuove misure dirette alla protezione dei loro diritti, da parte delle diverse associazioni internazionali e nazionali rappresentative degli Zingari. Due riunioni, promosse dal Consiglio dÂEuropa, degli organismi consultivi nazionali tra Rom/Zingari e governi svoltesi qui a Budapest nel novembre 1996 ed a Helsinki nel novembre 1997, hanno fatto emergere con evidenza le situazioni e le proposte in merito alla partecipazione di queste comunità al rafforzamento della loro tutela (3). La contestualizzazione dei diritti da tutelare mi obbliga tuttavia a limitare il mio intervento ai principali settori nevralgici in cui la tutela è oggi la più urgente. Nel ventaglio dei diritti degli zingari mi concentrerò perciò sui seguenti: il diritto di scelta del modo di vita, il diritto ad uno statuto personale garantito che comprende il diritto alla nazionalità/cittadinanza, il diritto dÂaccesso allÂalloggio, il diritto alla libera circolazione, il diritto dÂaccesso alle strutture pubbliche della salute, il diritto allÂistruzione, il diritto alla elaborazione delle norme che li riguardano. Quadro di riferimentoIndicati i limiti del mio intervento, vorrei, infine, in questa introduzione, collegarmi con lÂapproccio specifico che ispira questo congresso mondiale, approccio nel quale intendo inquadrare, fin dallÂinizio, la mia esposizione. Gli organizzatori del Congresso hanno posto al centro dei lavori il tema del binomio Chiesa e Zingari nellÂottica della spiritualità della comunione. La comunione implica essenzialmente il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto dellÂuomo ad essere uomo, il riconoscimento della sua dignità e della sua socialità, in condizioni di uguaglianza. Ho detto dignità e socialità: perché è su questi due attributi essenziali della persona che sono fondati i diritti umani e i loro confini: diritti e confini che circoscrivono anche una corretta nozione dei processi di integrazione.I diritti fondamentali e le libertà fondamentali noi li intendiamo, infatti, come una espressione di una visione di umanità che attribuisce i più profondi valori allÂindividuo.Le frontiere fondamentali sono a loro volta lÂespressione di una visione di una umanità che attribuisce i più profondi valori alle comunità (potenzialmente esistenti allÂinterno di più ampie comunità politiche) le quali devono essere protette. Questa visione comunitaria dellÂumanità deriva dal riconoscimento della natura sociale del genere umano come controbilanciamento della visione atomistica dellÂindividuo che è riflessa nei concetti di diritti e libertà fondamentali. Esistono, naturalmente, come osserva il giurista internazionalista J. H. Weiler (4), moltissime versioni laiche e umanistiche di queste due visioni. Per il cristiano sia la prima come la seconda visione trovano una potente espressione biblica nella Genesi. La dignità: ÂE Dio creò lÂuomo a sua immagine. Egli lo creò a immagine di Dio (Genesi 1,27). La socialità: ÂE il Signore disse: Non è bene che lÂuomo sia solo (Genesi 2,18). LÂidentità personale non è solo un bene individuale ma anche sociale (collettivo). Nessuno può acquisire la propria identità da solo: è un processo che ha bisogno di una dimensione interattiva, meglio, intersoggettiva. Il contemperamento tra queste due dimensioni è fondamentale per definire anche i processi di integrazione concernenti le comunità nomadi per una corretta autopercezione di sé da parte dello Zingaro e per una corretta percezione dello Zingaro da parte delle comunità maggioritarie.Sia lÂuno come le altre devono prendere coscienza del necessario contemperamento di entrambe le dimensioni. Ho sottolineato questo approccio per evitare che il tema della tutela dei diritti di un soggetto, sia disancorato dagli obblighi imposti dalla loro socialità naturale. Tre esigenze per la difesa dei diritti: contestualizzazione, mediazione culturale, impegno etico.E in questo senso che intendo sviluppare il tema della tutela dei Diritti e sottolineare con forza che non vi è tutela senza contestualizzazione e non cÂè contestualizzazione senza avere coscienza che essa suppone sempre  nelle relazioni tra la comunità nazionale maggioritaria e le comunità zingare  unÂoperazione da compiere sui nostri registri culturali e unÂimplicazione etica che non si limita al rispetto della differenza qualora essa sia associata alla disuguaglianza, ma tende ad eliminare questÂultima, attraverso una informazione ed unÂazione socio-politica. La spiritualità della comunione implica quindi anche la mediazione culturale e lÂimpegno etico. Mi riferisco ad alcuni codici culturali soggiacenti a termini che ricorreranno spesso nella mia esposizione sul diritto, per esempio, di avere un nome anagrafico, una nazionalità, una cittadinanza, un domicilio, una vita privata e familiare, unÂidentità collettiva, un lavoro o che richiamano concetti che hanno molti significati, come quello di ÂintegrazioneÂ. Che significa per uno zingaro diritto ad un domicilio e alla sua inviolabilità? Di solito lÂintervento del cristiano nel dibattito sui diritti umani si limita prevalentemente al registro delle ispirazioni o della visione di umanità che attribuisce i più profondi valori allÂindividuo senza approfondire convenientemente quello che il diritto contestualizzato mette in evidenza allorché si passa ai registri sociali e culturali. A questa mancanza di Âmediazione culturale nella traduzione del principio giuridico, ci sembra si debba attribuire la difficoltà che abbiamo di tradurre i diritti e le libertà Âformali in diritti e libertà ÂrealiÂ: Difficoltà di passare dallÂenunciazione dei diritti alla loro applicazione normativa alle situazioni concrete. Siamo forti nellÂenunciare i diritti, ma deboli nel tradurli in forme efficaci di tutela. Dal 1949 in poi lÂesigenza di proteggere lÂuomo Âcontestualizzato nei suoi diritti e libertà fondamentali ha fatto sviluppare tutta una serie di diritti economici, sociali e culturali che hanno sottolineato la primordialità della opposizione tra libertà formali e libertà reali. Questa esigenza ha fatto progressivamente enunciare diritti umani riguardanti la diversità delle identità fenomenologiche dellÂuomo, quelle cioè legate ai cicli vitali della vita (età, malattia, handicap) quali i diritti del bambino, dellÂanziano, dellÂammalato, del disabile, o legati ai contenuti sociali (i diritti dei lavoratori), alle identità socio-culturali e politiche (quali i diritti dei migranti, dei rifugiati politici, delle minoranze linguistiche e culturali, degli zingari ), o legati al genere (diritti delle donne). E lÂestensione storica di questi diritti che mostra il graduale passaggio sul piano dei diritti fondamentali dalla considerazione illuministica dellÂuomo astratto a quella dellÂuomo contestualizzato nelle sue diverse forme di vita. Sono soprattutto i diritti culturali, in particolare quello dellÂidentità culturale, che più recentemente sono emersi nel dibattito sulla progressiva estensione storica dei diritti dellÂuomo. Si pensi alla Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio dÂEuropa, trattato approvato nel 1992, nel quadro del quale dovrebbero essere anche integrate, a pieno diritto, le lingue principalmente praticate dalle comunità zingare (5). Una evoluzione che esprime chiaramente il passaggio dallÂuniversalismo di una natura astratta alla sua storicità. Allorché si tratta di discutere della tutela dei diritti degli zingari, la prima attenzione che dobbiamo avere è la correttezza della dimensione semantica del dizionario o glossario usato. Occorre evitare  come avviene talvolta presso diversi uffici amministrativi statali - che lo zingaro venga confuso automaticamente con il migrante e con lo straniero e che si applichino indistintamente allo zingaro gli stessi parametri che regolano i processi integrativi di queste due categorie. La stessa tendenza di considerare gli zingari come nomadi, desiderosi di vivere in accampamenti, non corrisponde spesso alla realtà. La necessità di distinguere tra la questione della situazione di gruppi con uno stile di vita itinerante e i problemi delle migrazioni zingare allorché si discute della mobilità degli Zingari, è stata sottolineata anche al Summit di Tampere del novembre 1999 nel documento relativo alla situazione degli Zingari nei Paesi candidati allÂUnione (6). Anche se è necessario che si tengano presenti le interferenze e sovrapposizioni che possono più o meno frequentemente verificarsi, sia sul piano giuridico-amministrativo sia sul piano socio-culturale, tra queste diverse categorie (anche lo zingaro può essere un migrante o uno straniero), è necessario che si prenda atto a livello centrale, regionale e locale dello statuto specifico e delle reali aspirazioni delle persone interessate. I diritti umani degli zingariIniziamo ora a percorrere i diritti umani riconosciuti, senza eccezione, ad ogni persona, analizzandone le forme e le condizioni della loro tutela, in riferimento agli zingari. Il diritto dellÂuomo ad avere una nazionalità: uno statuto personale sicuroConosciamo la posizione comune che il Comitato dei Ministri del Consiglio dÂEuropa e il Parlamento Europeo hanno assunto a riguardo dello statuto personale dello zingaro (7). Partendo dalla constatazione che molti Zingari incontrano grandi difficoltà, particolarmente in materia di trasferimenti e soggiorni perché non hanno legami sufficienti con uno Stato determinato sul piano della residenza o della nazionalità, queste due istanze europee raccomandano agli Stati di facilitare il legame di appartenenza degli zingari apatridi ad uno Stato facilitandone così la residenza, la protezione dei propri diritti attraverso le rete consolare quando si trova allÂestero e la libera circolazione come pure la riunificazione delle famiglie. E un richiamo alle due convenzioni firmate a New York nel 1954 e 1961 sullo statuto degli apatridi e sulla riduzione dei casi di apatridia (8). Numerosi sono i criteri proposti dal Comitato dei Ministri del 1983 per decidere il legame di appartenenza ad uno Stato: lo Stato di nascita o dÂorigine del nomade o lo Stato dÂorigine della propria famiglia; la residenza abituale o di periodi frequenti di residenza; la presenza in uno Stato di membri prossimi della famiglia dello zingaro. Questo legame ad uno Stato permette allo zingaro di beneficiare di tutte le formalità amministrative anche quando, per libera scelta continua a condurre una vita itinerante. La libertà di questa scelta costituisce la base di conseguenze giuridiche ulteriori. Negarla significa condizionarla sulla base di parametri discriminanti. La prima condizione per la tutela giuridica dei diritti dello zingaro è quella quindi di facilitargli lÂacquisto di una cittadinanza, punto di partenza per togliere lo zingaro da una situazione di apolidia o di indeterminatezza della sua nazionalità. Gli Zingari in Europa sono oggi stimati approssimativamente a 8 milioni e il loro trattamento è diventato una questione chiave nellÂallargamento dellÂUnione Europea. A diversi Paesi dellÂEst Europa è stato richiesto di migliorare la condizione degli Zingari come pre-condizione per entrare nellÂUnione. E necessario che ogni zingaro sia pienamente cittadino di uno Stato, ossia che abbia una nazionalità e che la Costituzione sia rispettata a loro riguardo in tutti i suoi articoli: libertà di circolazione, di stabilimento, diritto di voto ecc. LÂamministrazione e la giustizia devono essere vigilanti a questo riguardo: che i casi di Âapolidia e di Ânazionalità indeterminata siano regolati e che gli Zingari ricevano dei documenti non derogatori, identici a quelli di tutti gli altri cittadini. La cittadinanza di un paese determinato, è tanto più importante per lo zingaro, oggi, se questo Paese è membro dellÂUnione Europea. In una società in cui la nazionalità si identifica alla cittadinanza (appartenenza ad uno Stato) e questÂultima costituisce la condizione per acquisire una cittadinanza più estesa come è quella dellÂUnione Europea che si estende ad ogni persona che ha la nazionalità di uno Stato membro (cittadinanza europea), diventa un dato fondamentale per lo statuto dello zingaro in Europa, soprattutto se lo si consideri nel quadro della futura estensione nel 2004 dellÂUnione Europea a 21 Paesi.Anche se la cittadinanza europea non è esclusiva, ma aggiuntiva (una cittadinanza di sovrapposizione che suppone la nazionalità di uno Stato membro), è una cittadinanza importante perché allarga lo spazio del cittadino, una cittadinanza fatta per la mobilità, di libera circolazione, di soggiorno che non conosce frontiere nazionali.E una cittadinanza che è lÂinizio e lÂavvio di una partecipazione politica accresciuta. ÂOgni cittadino dellÂUnione ha il diritto di petizione davanti al Parlamento europeo (articolo 138 D del Trattato di Maastricht) e ÂOgni cittadino dellÂUnione può volgersi al Mediatore comunitario (art. 138 E). Questa cittadinanza è stata rafforzata dal trattato di Amsterdam del 1998 che ha ulteriormente protetto i diritti del cittadino con lÂinterdizione di ogni forma di discriminazione e la possibilità di ricorso davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo in caso di violazione del Trattato e delle direttive comunitarie. La Convenzione Costituzionale Europea avrà come conseguenza di far passare la tutela giuridica dei diritti riconosciuti dalla Convenzione da parte della Corte di Giustizia di Lussemburgo a quella dei singoli sistemi giuridici nazionali, accelerandone e territorializzandone lÂapplicazione. Passaggio importantissimo e ricorso supplementare che si aggiunge a quella della Corte Europea dei Diritti dellÂuomo di Strasburgo per gli Stati membri del Consiglio dÂEuropa, in caso di violazione dei diritti previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dellÂuomo. Il diritto allÂalloggio e il riconoscimento del nomadismo come stile di vita volontarioAvere uno statuto personale sicuro legato ad una appartenenza nazionale (cittadinanza) precisa, non è però sufficiente per evitare al nomade di subire discriminazioni di diversa natura e forma.Riconoscere il diritto dello zingaro ad avere una nazionalità deve pure implicare il riconoscimento del nomadismo come stile di vita volontario e riconoscere allo zingaro che ha scelto la sedentarizzazione di poter esercitare il diritto allÂalloggio, in condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini. Entrambi questi riconoscimenti esigono un impegno educativo per superare stereotipi e pregiudizi radicati nella mentalità della popolazione maggioritaria. Il nomadismo è ancora percepito come espressione di Âasocialità e lo zingaro, pur sedentarizzato, è considerato un semi-cittadino o, in senso latino, un infra-cittadino (cioè inferiore). E noto che in molti paesi europei (soprattutto quelli dellÂEst a seguito di politiche forzate dei precedenti regimi) gli Zingari sono diventati nella loro maggioranza, dei sedentari, integrati negli alloggi sociali o in altre strutture abitative a carattere permanente. E tuttavia una politica discriminatoria quella che esigesse dallo zingaro di insediarsi definitivamente. Il diritto, tuttavia, dello zingaro che ha preferito la sedentarizzazione  fenomeno diffuso in tutta lÂEuropa - ad avere condizioni normali di alloggio è generalmente poco rispettato. ÂLÂalloggio, scriveva ancora nel 1994 Jean-Pierre Liégeois, resta uno degli aspetti più negativi della situazione attuale: mancanza dÂacqua, di elettricità, di condizioni sanitarie le più elementari, inquinamento, sovraffollamento, viabilità urbana inesistente, necessità di costruire con materiali di recupero, in condizioni che comportano aspetti di baraccopoli di fronte alle quali le autorità reagiscono distruggendo il poco che è stato costruito, anche se gli alloggi, grazie a molti sforzi, sono corretti allÂinterno, conflitti con il vicinato, evoluzione verso la ghettizzazione, assenza di gestione locale per mancanza di conoscenza, per mancanza di interesse, per mancanza di mezzi e dÂimplicazione delle popolazioni zingare (9). Le condizioni abitative degli zingari dovrebbero costituire uno degli obiettivi prioritari su cui convergere gli sforzi dei governi: dal miglioramento delle condizioni di alloggio deriva, infatti, per una buona parte il miglioramento delle loro condizioni di salute, dellÂeducazione e della scolarizzazione, dello sviluppo economico e culturale, a causa dei legami sinergici stretti tra le politiche dellÂalloggio e altre politiche a vocazione sociale quali lÂaccesso alla protezione sociale, allÂimpiego, alla salute e allÂeducazione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure correttive o compensatrici delle conseguenze negative che hanno avuto ed hanno sulle condizioni di alloggio di certe categorie sociali, in particolare gli zingari, gli effetti della transizione verso una economia di mercato, soprattutto nellÂoccupazione dello spazio urbano e periurbano. A questo riguardo dovrebbero essere prese disposizioni perché gli Zingari siano in misura di acquistare la loro propria abitazione attraverso diversi mezzi, forme e metodi dÂaccesso allÂalloggio, come lÂalloggio sociale, le cooperative, lÂautocostruzione, gli alloggi pubblici, le carovane. La questione dellÂalloggio è strettamente legata a tutto quanto si riferisce alle condizioni di accoglienza dei nomadi, al riconoscimento della carovana come Âmaniera di abitazioneÂ, al riconoscimento dello stazionamento (della sosta) ed è senza dubbio per gli zingari uno dei problemi più acuti e più urgenti a motivo delle discriminazioni continue in atto, su cui sta attualmente riflettendo il Comitato Europeo per le Migrazioni del Consiglio dÂEuropa. Un progetto di raccomandazione da sottomettere al Comitato dei Ministri è allo studio dallo scorso anno: esso suggerisce agli Stati membri di elaborare delle politiche integrate e adattate in favore degli Zingari nel quadro generale delle politiche di alloggio, partendo dallÂinclusione nel termine di alloggio della definizione di Âalloggio conveniente già ritenuto in precedenti documenti del Consiglio dÂEuropa: ÂVivere in un alloggio adeguato non è semplicemente avere un tetto al di sopra della testa. Un alloggio conveniente deve essere sufficientemente grande, luminoso, riscaldato e aerato, offrire una certa intimità, essere fisicamente accessibile, permettere di vivere in sicurezza, permettere di godere della sicurezza dellÂoccupazione, presentare una struttura stabile e durabile, essere attrezzato da infrastrutture di base, essere adeguato dal punto di vista ecologico e sanitario ( ), il tutto ad un prezzo abbordabileÂ. Secondo gli esperti del Consiglio dÂEuropa, diversi principi generali dovrebbero essere rispettati dagli Stati membri in materia di diritto allÂalloggio da parte degli Zingari: 1. il principio di non discriminazione; 2. la libertà di scelta del proprio modo di vita, sedentario o nomade o seminomade e la libertà di scegliere il proprio luogo di residenza; 3. il diritto di tutti ad un Âalloggio conveniente (secondo la definizione sopraccennata); 4. la prevenzione dellÂesclusione e dei ÂghettiÂ, escludendo ogni politica a livello nazionale, regionale o locale mirante a far installare o reinstallare i Rom in siti inadatti in grandi accampamenti in periferie delle città o dei paesi; 5. a far partecipare le comunità e associazioni Rom alla concezione e alla esecuzione dei programmi miranti al miglioramento della loro condizione in materia di alloggio; 6. sviluppare in seno a queste comunità la responsabilità e lo sviluppo delle capacità, incoraggiando i partenariati a tutti i livelli (locale, regionale e nazionale); 7. la coordinazione nel settore dellÂalloggio di tutti gli interlocutori a livello amministrativo e le organizzazioni zingare e altre attive nel settore; 8. vigilare soprattutto perché le autorità locali possano compiere i loro obblighi in questa materia, tanto più che sono queste autorità che trattano essenzialmente le questioni di alloggio. Rendere possibile allÂautorità locale lÂesercizio dei loro obblighi non significa solo partecipare in misura adeguata per coprire gli oneri finanziari che queste autorità devono sobbarcarsi per creare le aree e le strutture necessarie per lÂaccoglienza di queste persone (oneri non trascurabili) ma anche vigilare perché lÂautorità locale superi le riserve e reticenze derivate dalla mancanza di volontà politica e di concertazione con i Ârivieraschi e gli ÂzingariÂ. LÂinsistenza delle Istituzioni internazionali sulla vigilanza presso le autorità locali in questa materia è ben fondata.In un libro bianco presentato al pubblico in Francia nellÂaprile 1993 dai sindaci dei piccoli comuni di Francia, essi invitano Âal realismo e Âal dialogo gli eletti delle altre municipalità per regolare il problema della creazione di queste aree in numero attualmente notoriamente insufficienti.ÂNoi vorremmo indirizzare loro un segnale dÂintimazione affinché cessino di fare la politica dello struzzo su questa questione ha dichiarato il Presidente dellÂAssociazione. A suo parere, per evitare gli stazionamenti illegali di circa 300.000 nomadi o semi-nomadi, si dovrebbero creare 30.000 posti, invece dei 3000 esistenti secondo le norme. Il problema non è quello del finanziamento. In Francia lo Stato sovvenziona per il 70% la sistemazione di queste aree. E neppure è in causa, secondo il libro bianco, lo spazio appropriato. Eppure in Francia la Loi Besson del 5 luglio 2000 obbligava i comuni con oltre 5000 abitanti a sistemare tali aree nel termine di 18 mesi. In materia di diritti comuni al diritto allÂalloggio gli esperti del Consiglio dÂEuropa sottolineano la necessità che gli Stati membri istituiscano servizi gratuiti di aiuto giudiziario per evitare che lÂassenza di meccanismi di assistenza giudiziaria non nuoccia fortemente la capacità dello zingaro nella difesa dei suoi diritti. A questo riguardo si suggerisce agli Stati di sostenere efficacemente le ONG che si occupano di consigliare e aiutare gli Zingari sul piano giuridico. I singoli Stati sono invitati a rivedere in questo senso le loro legislazioni in vigore per sopprimere ogni disposizione o pratica amministrativa che abbia per effetto una discriminazione nei riguardi degli Zingari. Una particolare protezione è raccomandata per le donne zingare, in particolare le ragazze-madri, le vittime di violenza domestica e altre categorie svantaggiate di donne zingare per dare loro un accenno prioritario allÂalloggio sociale. Diverse misure sono proposte dagli esperti agli Stati membri in rapporto alla protezione e al miglioramento degli alloggi esistenti. Tra queste figurano la sicurezza dellÂoccupazione dei suoli e degli alloggi da garantire agli zingari al fine di proteggerli dalle esclusioni forzate, dalle pressioni assillanti contrarie alla legge e dalle minacce. Vengono pure suggerite forme di legalizzazione provvisoria di alloggi considerati illegali, a titolo di misura transitoria in vista di altri miglioramenti e in caso di legalizzazione impossibile, la ricerca  tramite il dialogo sociale tra le parti  che eviti che i gruppi zingari siano abbandonati a loro stessi e lasciati fuori dai sistemi pubblici di assistenza e di cure ai quali hanno diritto in quanto cittadini del Paese ove risiedono.La preoccupazione di evitare che delle persone si trovino senza rifugio dovrebbe in ogni caso essere anteposta al diritto di espulsione, soprattutto se fossero implicati dei minorenni. Il problema dei campi-sosta è uno dei più acuti sia per gli Zingari che per gli amministratori locali. Se da una parte si constata che il nomadismo va praticamente scomparendo esso ha continuato ad imporsi con urgenza in questi ultimi anni per lÂafflusso consistente di Zingari dallÂEuropa orientale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi ad assicurare un numero sufficiente di questi campi-sosta o siti di transito convenientemente attrezzati nei servizi essenziali (acqua, elettricità e igiene). Le barriere fisiche o le chiusure non dovrebbero costituire unÂoffesa alla dignità della persona né alla sua libertà di movimento. La carovana (o la casa mobile) dei nomadi è inoltre generalmente protetta nel diritto penale per la sua assimilazione ad una casa di abitazione. In questa ipotesi, le visite domiciliari della polizia non sono lasciate alla sua discrezione, le perquisizioni sono strettamente regolamentate e gli arresti a domicilio interdetti in generale durante la notte. Di fatto, da uno studio promosso dal Consiglio dÂEuropa nel 2002 risulta che questo diritto non è garantito da alcuni Stati che si rifiutano ad assimilare una carovana (o domicilio mobile) ad una casa, causando una grave discriminazione di trattamento, nei riguardi dei nomadi.Questa discriminazione è tanto meno ammissibile in quanto concerne un diritto fondamentale dellÂuomo garantito dalla Convenzione Europea dei diritti dellÂuomo: il diritto allÂinviolabilità del proprio domicilio (art. 8). Anche questo può rappresentare un mezzo di pressione mirante a fare abbandonare agli zingari il loro modo di vivere per garantirsi la protezione della legge nel quadro di un domicilio fisso e tradizionale (alloggio). Il rifiuto di assimilare la carovana allÂalloggio non ha solo conseguenze sul piano della tutela delle libertà individuali ma anche per tutto quanto concerne i diritti correlati alla percezione delle prestazioni sociali presso una popolazione che spesso è vittima di una forte pauperizzazione che rende ancora più vitali le prestazioni stesse. Questa situazione si riferisce a un terzo degli Stati considerati dal sovracitato studio. Il diritto alla libertà di circolazione allÂinterno e allÂesterno nel quadro della legislazione europeaAllÂinterno Al diritto allo statuto personale garantito e quindi alla nazionalità/cittadinanza e a quello allÂalloggio si aggiungono come diritti importanti quello della libera circolazione e quelli economici-sociali che sono stati fatti oggetto di esame particolare dal Consiglio dÂEuropa.Nel 2001 esso ha deciso di condurre uno studio sulle condizioni legali della circolazione degli zingari nomadi. Nessun diritto di natura economica e sociale può essere efficacemente esercitato se i titolari di tale diritto non sono in misura di essere riconosciuti nel loro modo di vita specifica. Le condizioni dÂaccesso a questi diritti sono concepiti, generalmente, unicamente in funzione di una popolazione sedentaria senza considerare che la forma di mobilità permanente di una parte della popolazione zingara costituisce la base materiale dei diritti economici e sociali. Il diritto deve proteggere quindi la libertà di circolazione, con la possibilità di stazionare in condizioni soddisfacenti, e la libertà nella scelta del domicilio. Da uno studio, promosso nel 2002 dal Consiglio dÂEuropa, sulla situazione della libera circolazione dei nomadi in 19 Stati membri, compresa la Russia, è risultato che frequentemente esistono ostacoli alla circolazione e allo stazionamento, sebbene la popolazione zingara di questi paesi è composta per quasi i due terzi (71%) di cittadini nazionali e una buona parte di essa sia itinerante, in alcuni Paesi, come nel caso della Gran Bretagna dove ¾ degli Zingari appartengono a questa categoria. DallÂanalisi dei risultati è stato constatato che i meccanismi che permettono lÂesistenza di questi ostacoli e la loro perennità non sono di ordine legislativo anche se questi esistono per il 28% dei casi. La loro base legale si trova semplicemente nel fatto dellÂatto amministrativo. E questo un dato molto significativo perché rivela che la situazione dei nomadi sfugge, nellÂessenziale, al controllo dei parlamenti nazionali, che essendo lÂespressione della volontà democratica sono considerati, a questo titolo, come i primi garanti delle libertà fondamentali. Non sarebbe opportuno introdurre la prassi democratica che ogni governo rediga periodicamente un rapporto nazionale sulla situazione degli Zingari nel proprio Paese, da sottomettere a un dibattito parlamentare? Le carenze negli ordini giuridici costituzionali e legislativi di precisi riferimenti inclusivi degli Zingari diventano così lÂoccasione per lÂamministrazione per optare per una regolamentazione che ostacola la circolazione dei nomadi: la metà di questi ostacoli risultano pratiche informali, senza valore regolamentare. La differenza di trattamento può avere due obiettivi: il controllo dellÂesercizio di libera circolazione per cui si prendono misure di sorveglianza miranti a fornire indicazioni sullÂitinerario delle persone esigendo ad esempio il possesso di permessi speciali per poter circolare (Italia, Olanda e Gran Bretagna) e/o operando controlli periodici sistematici di spostamento (Belgio, Croazia, Italia) o obbligando inoltre i nomadi di presentarsi ad una autorità (vedi lÂItalia e la Francia). Sebbene si delinei una tendenza degli Stati membri del Consiglio dÂEuropa che mira a creare delle aree di accoglienza riservate agli stazionamenti degli zingari, un terzo degli Stati li sottomettono raramente a un diritto favorevole a uno stazionamento prolungato: in alcuni casi la durata è lasciata alla discrezione delle autorità locali. Questo limite è tanto più discriminatorio in quanto diversi Stati, da quanto si ricava dallo studio precitato, interdice ai nomadi lÂaccesso ai campi e ai Âcaravanings che spesso sono i soli a fornire un ambiente sanitario decente. LÂarea di stazionamento viene così ad essere connotata da un trattamento differenziato che rinforza la marginalizzazione. Il grado di protezione del diritto di stazionamento da parte degli zingari è reso ancora più precario dal fatto che lÂespulsione, in caso di irregolarità di stazionamento, può essere nella maggior parte degli Stati deciso non dallÂautorità giudiziaria ma per semplice iniziativa della polizia. La protezione di un diritto di stazionamento specifico per i nomadi trova del resto difficoltà nel suo esercizio. In Gran Bretagna, per esempio, là dove lo stazionamento è permesso nei parcheggi pubblici per carovane ci troviamo di fronte a parcheggi del tutto insufficienti: là dove è permesso lo stazionamento su terreni privati con lÂautorizzazione dei loro proprietari, essa viene raramente accordata e là dove gli Zingari hanno acquistato la proprietà dei terreni, il 90% delle autorizzazioni dÂinstallamento sono rifiutate in forza delle regole dÂurbanismo. Quali sono le proposte che si possono avanzare in questa materia per una migliore tutela dei diritti degli zingari, suggerite già dagli esperti del Consiglio dÂEuropa?
AllÂesterno Sulla libera circolazione degli zingari nellÂarea dellÂEuropa comunitaria, abbiamo già parlato allÂinizio del nostro intervento. Dal punto di vista del diritto europeo non vi può essere alcuna limitazione al diritto dello zingaro, cittadino di uno Stato comunitario, alla libera circolazione nellÂarea dellÂUnione. ÂOgni cittadino dellÂUnione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi e di prestare servizi in qualunque Stato membroÂ. Così recita lÂart. 15 della Carta europea dei Diritti fondamentali (Carta di Nizza). Per quanto concerne la circolazione degli Zingari, cittadini di Paesi terzi, cito lÂart. 1 della risoluzione del Parlamento Europeo del 21 aprile 1994 sulla situazione degli Zingari nella Comunità Europea (A3Â0124/94) che fa espressamente domanda, nel primo paragrafo, ai governi degli Stati Membri che Âtutti i cittadini dei paesi terzi che hanno la loro residenza legale in uno Stato membro, specialmente gli Zingari, abbiano lo stesso diritto dei cittadini dellÂUnione di circolare attraverso tutta lÂUnione EuropeaÂ. Questa risoluzione era stata presa dal Parlamento Europeo a seguito dellÂaccordo firmato il 24 settembre 1992 tra la Romania e la Germania in forza del quale gli Zingari romeni sono stati rimpatriati di forza e di cui la conclusione era legata allÂassegnazione di un credito di un miliardo di DM alla Romania. La Raccomandazione al § 8 deplora questi tipi di rimpatri tra Paesi Membri dellÂUnione e gli Stati dellÂEuropa Centrale e Orientale Âche finiscono per trattare i rimpatriati come merciÂ. A sua volta lÂart. 15, § 3 della Carta europea dei Diritti fondamentali afferma che: ÂI cittadini dei Paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati Membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dellÂUnioneÂ. Il gruppo Cocen dellÂUnione Europea in occasione del già citato Summit di Tampere del dicembre 1999 allo scopo di affrontare alle radici le cause delle migrazioni degli Zingari ha tuttavia suggerito di prendere le misure adatte allo scopo di aumentare la fiducia nelle strutture sociali e politiche nei Paesi di origine. Il diritto allÂistruzione e allÂeducazione Vorrei ora passare ad un altro aspetto: la tutela del diritto allÂistruzione scolastica e professionale dello zingaro. Possiamo affermare che la convenzione dellÂONU relativa ai diritti del bambino, entrata in vigore il 2 settembre 1990, è tra le più bistrattate tra le convenzioni internazionali, in riferimento ai bambini zingari, nella quasi totalità delle sue disposizioni. Noi ci limitiamo a rilevare qui, il loro diritto allÂeducazione e allÂistruzione. La Raccomandazione del Consiglio dÂEuropa agli Stati Membri del 2000 (R (2000) 4) è a questo riguardo estremamente pertinente sia per quanto concerne lÂanalisi della situazione in materia oggi, sia per le raccomandazioni che propone per migliorarla. La Raccomandazione evoca lÂelevato tasso di analfabetismo e di semi-analfabetismo che imperversa in questa comunità, lÂampiezza dellÂinsuccesso scolastico, la bassa proporzione di giovani che terminano i loro studi primari e la pertinenza di fattori come lÂassenteismo scolastico, situazione che mette in evidenza come sul piano della tutela dei diritti degli zingari allÂistruzione vi siano ancora lacune gravissime. Lacune che trovano la loro spiegazione da un insieme di fattori e di condizioni preliminari, specialmente negli aspetti economici, sociali, culturali, nel razzismo e nella discriminazione e che esigono, per essere colmate una politica attiva concernente non solo lÂeducazione degli adulti e lÂinsegnamento professionale ma mirante anche allÂimplicazione e partecipazione responsabile delle Comunità Zingare nella gestione di tutte le attività inerenti alla scolarizzazione dei loro figli senza che questa, come avviene frequentemente oggi, sia demandata con spirito assistenzialistico ad associazioni esterne. A questo riguardo dobbiamo richiamare la risoluzione già emanata dal Consiglio e dai Ministri dellÂEducazione riuniti in seno al Consiglio dellÂUE del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei ragazzi zingari (89/C 153/02). Il contenuto di questa risoluzione dovrebbe essere ritenuto la base di ogni elaborazione di norme che coprano lÂinsieme dei Paesi Membri del Consiglio dÂEuropa. Si tratta di un documento importante per gli Zingari, perché sottolinea che Âla loro cultura e la loro lingua fanno parte da più di mezzo millennio del patrimonio culturale e linguistico della ComunitàÂ. In una raccomandazione del Comitato dei Ministri del 03.02.2000 (R (2000) 4), vengono annunciati diversi principi che dovrebbero regolare queste norme. Per quanto concerne le strutture viene sottolineata innanzitutto la necessità che le politiche educative in materia siano accompagnate da mezzi adeguati e da strutture scolastiche indispensabili per tradurre la diversità delle comunità rom/zingare in Europa e tener conto del modo di vita itinerante o semi-itinerante. A questo riguardo la raccomandazione suggerisce anche un eventuale ricorso a un sistema dÂeducazione a distanza. Si raccomanda di sviluppare, rendendolo accessibile, lÂinsegnamento pre-scolastico, per garantire successivamente ai ragazzi zingari lÂaccesso a quello scolastico. A questo scopo si raccomanda soprattutto  come condizione fondamentale per la riuscita di queste misure  la comunicazione e lÂimplicazione dei genitori, con il ricorso eventuale di mediatori culturali appartenenti alle stesse comunità zingare, rendendo loro possibile lÂaccesso a una carriera professionale specifica. Altra misura raccomandata è la diffusione delle informazioni ai genitori zingari concernenti lÂobbligo dellÂeducazione e i meccanismi di sostegno che le municipalità possono offrire alle famiglie. Per lÂadattamento dei programmi scolastici e il materiale pedagogico, si suggerisce di incoraggiare la partecipazione dei rappresentanti delle comunità zingare allÂelaborazione dei materiali concernenti la storia, la cultura e la lingua Rom, di cui la Raccomandazione propone lÂinsegnamento là dove la lingua Rom è parlata. LÂeducazione dei ragazzi zingari dovrebbe far parte integrante del sistema educativo globale. A tale scopo si dovrebbero prendere misure nei programmi ordinari di formazione iniziale e permanente degli insegnanti, ed estendere il reclutamento e la formazione dei maestri anche in direzione delle comunità zingare. Gli Stati Membri dovrebbero condurre sistematicamente la valutazione delle loro politiche educative in questo settore tenendo conto di un insieme di criteri, tra cui anche gli indici di sviluppo personale e sociale, senza limitarsi a stabilire stime sul tasso di assiduità o di insuccesso scolastico. Queste raccomandazioni implicano evidentemente che gli Stati Membri sensibilizzino, in questÂottica, i Ministeri dellÂeducazione allÂeducazione dei ragazzi zingari, e siano previsti adeguati finanziamenti nel quadro del budget nazionale. Lo sviluppo della scolarizzazione nelle comunità zingare permetterà loro, attraverso lo sviluppo della letteratura scritta e la partecipazione allÂinformazione, di diventare i propri osservatori e gli osservatori dellÂambiente che li circonda e a far capire a questo ambiente che quanto essi domandano, come sottolinea Jean-Pierre Liégeois concludendo la sua opera già citata, è semplicemente il rispetto di un modo di vita nel rispetto del diritto comune, inclusi, come già abbiamo accennato il diritto, nellÂambito dellÂUnione Europea, dellÂapprendimento adeguato della lingua ufficiale locale. In materia di istruzione e di educazione dei ragazzi zingari (quelli in età scolastica presenti oggi in Europa sono stimati a 4 milioni), è urgente che i governi si pongano esplicitamente il problema, sotto lÂaspetto politico, nellÂottica cioè dellÂavvenire democratico dellÂEuropa e della sua costruzione, nel quadro dellÂeducazione alla cittadinanza democratica fondata sui diritti e le responsabilità dei cittadini. La valorizzazione delle risorse umane e culturali che rappresentano potenzialmente questi 4 milioni di ragazzi e adolescenti zingari deve costituire unÂurgenza per i governi europei. Misuriamo la perdita per lÂEuropa di 4 milioni di giovani zingari in età scolastica, di cui la metà non è mai stata secolarizzata? Chi se non gli Zingari stessi possono salvare la loro cultura e la loro lingua che  come abbiamo visto più sopra  fanno parte da più di mezzo millennio del patrimonio linguistico e culturale della Comunità? Il diritto allÂaccesso ai sistemi della protezione sociale e sanitariaChiudo questo approccio alla tutela dei diritti degli zingari, con un breve accenno alla tutela del diritto dello zingaro allÂaccesso ai sistemi di protezione sociale, con particolare riferimento al diritto delle donne zingare allÂaccesso ai sistemi della sanità (10). Un aspetto significativo delle condizioni di povertà alle quali sono confrontate in diversi Paesi le popolazioni zingare è secondo i rapporti del Consiglio dÂEuropa, lÂaccesso per loro quasi inesistente o inappropriato alle cure mediche.Il rapporto dellÂAlto Commissariato per le Minoranze Nazionali del 2000 relativo alla Âsituazione dei Rom e dei Sinti nello spazio del CSCE mette in rilievo questa preoccupazione e il bisogno di elaborare vere politiche in materia di salute che prendano in conto i bisogni reali delle donne zingare e garantiscano il loro accesso alle cure senza discriminazione.Da un recente studio di questo Alto Commissariato risulta che la speranza di vita delle donne zingare è generalmente più bassa di 10-17 anni rispetto alle donne in generale dellÂinsieme della popolazione, anche nei paesi più sviluppati dellÂEuropa come lÂIrlanda. La mortalità infantile tra gli Zingari in Bulgaria supera di sei volte la media nazionale.Le conclusioni delle visite effettuate in 15 Stati Membri allo scopo di incontrare i rappresentanti delle autorità, delle ONG, delle donne zingare, degli assistenti sociali e gli operatori nel settore della sanità, studiosi e professionisti medici sono state raccolte in uno studio comparativo Âsulla situazione dellÂaccesso delle donne Rom alle cure mediche dei servizi pubbliciÂ.Il Consiglio dÂEuropa sta preparando una raccomandazione che si sofferma in particolare sulla legislazione per promuovere lÂaccesso non discriminatorio in materia, lÂimplicazione delle donne Ârom in questa elaborazione, i rapporti da tenere presenti tra documenti dÂidentità, cittadinanza e salute, tra lÂeducazione e la salute, tra salute mentale degli Zingari e le manifestazioni razzistiche; tra la salute mentale e fisica degli Zingari e la separazione dei bambini attraverso il loro ricovero - forzato e frequente - in istituti assistenziali; infine il rapporto tra salute e le condizioni inadeguate dellÂalloggio. La Raccomandazione verrà finalizzata nel corso della Conferenza finale del progetto che si terrà a Strasburgo dallÂ11 al 12 settembre 2003. ConclusioneConcludo questa esposizione sottolineando lÂimportanza per una migliore tutela dei diritti degli zingari di uno strumento eccezionale: lo sviluppo dei mezzi istituzionali per favorire un ruolo attivo e la partecipazione delle Comunità Rom al processo decisionale a tutti i livelli: internazionale, nazionale, regionale e locale. Dalla documentazione internazionale che ho potuto utilizzare risulta che esiste un desiderio reale recente degli zingari dÂimpegnarsi risolutamente nella via dellÂintegrazione giuridica nelle comunità nazionali con le quali esse hanno un legame di vita e di lavoro. Questo atteggiamento, frutto di una mutazione zingara già annunciata da diversi anni da Liéjeois, risulta determinante nella riuscita dei processi integrativi. In tutta la loro lunga storia, Âspesso segnata dallÂemarginazione e da episodi di discriminazione violenta gli zingariÂ, ha sottolineato Giovanni Paolo II nel discorso che tenne loro nel convegno internazionale il 26 settembre 1991, hanno costituito una minoranza che Âha sempre ripudiato la lotta armata come mezzo per imporsi: una minoranza paradigmatica nella sua dimensione transnazionale, che raccoglie in unÂunica comunità culturale genti disperse nel mondo e diversificate per etnia, linguaggio e religioneÂ. Il recente insediamento favorito dal governo finlandese nellÂottobre 2002, per un anno, della zingara finlandese Miranda Vuolasranta nella Direzione generale della Coesione Sociale nella divisione Rom/Zingari del Consiglio dÂEuropa (la più antica Istituzione Internazionale ad impegnarsi dal 1969 nella promozione della tutela dei diritti umani degli Zingari), il riconoscimento rinnovato nel 1993 da parte dellÂONU dellÂUnione Internazionale Zingara come Organizzazione a Statuto Consultivo, lo sviluppo delle organizzazioni zingare in particolare delle donne e i loro tentativi di federazione e di iniziative a dimensione europea, i nuovi orientamenti dei poteri pubblici che utilizzano le competenze di queste organizzazioni nellÂambito di comitati misti interministeriali e associativi ed in altre forme di consultazione, sono segnali positivi di questa tendenza. Nella tutela dei loro diritti bisogna appoggiarsi ai dinamismi zingari, riconoscere loro la capacità e il diritto a determinare essi stessi il loro avvenire nel rispetto del loro ambiente. Considerarli cioè come soggetti, cittadini responsabili e non più come oggetti di una politica. * NellÂintervento utilizzerò per semplificazione il termine ÂZingariÂ, equivalente al francese ÂTsiganes e allÂinglese ÂGypsiesÂ. A livello internazionale, soprattutto nei documenti del Consiglio dÂEuropa e delle associazioni internazionali zingare, si utilizza sempre più il termine ÂRomÂ, che evoca piuttosto lÂapproccio etnico, linguistico e culturale. (1) Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, Ed. Conseil de lÂEurope, Strasbourg, 1994, 315 pp. J. P. Liégeois è pure il direttore responsabile del bollettino trimestrale «Interface» in più lingue, promosso dalla Commissione della Comunità Europea nel febbraio 1991, che ha costituito, fino alla cessione delle sue pubblicazioni nella primavera del 2001, una fonte interessante dÂinformazione di base e di documentazione sui testi fondamentali prodotti specialmente dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dÂEuropa. Segnaliamo come fonti dÂinformazione anche i due rapporti di Missione su «La situation des gens du voyage dans lÂEurope de Douze et les mesures proposées pour lÂaméliorer» del luglio 1992 e «La situation des Tsiganes en Europe de lÂEst» del dicembre 1992 di Arsène Delamon pubblicati dal Ministero francese degli Affari Sociali e dellÂIntegrazione. (2) La Scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs, Office des Pubblications officielles des Communautés Européennes, 1986. (3) Rapports de réunion élaboré par M.me Marcia Rooker (Budapest) et par M.lle Angéli Postolle (Helsinki). (4) J. H. Weiler, Introduzione. Diritti umani, costituzionalismo e intergrazione: iconografia e feticismo, in: Diritti e confini. Dalle costituzioni alla Carta di Nizza, Edizioni di Comunità, Torino, 2002, pp. XXVI-XXVII. (5) La ÂCarta europea delle lingue regionali o minoritarie tratta dellÂutilizzazione di queste lingue nella scuola, nei media, nei tribunali, nellÂamministrazione e nel quadro delle attività economiche, culturali e sociali.Sebbene le lingue Âsprovviste di territorio (art. 1 (c)) siano escluse dalla categoria delle lingue regionali o minoritarie e nonostante la lingua ÂRom sia considerata come lingua Âsenza territorioÂ, essa corrisponde tuttavia alla definizione dellÂart. 1 (a), che considera come lingua minoritaria quella Âlingua praticata tradizionalmente su un territorio di uno Stato dai cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello StatoÂ. (6)Cfr.: ÂSituation of Roma in the candidate countries: background document adopted by the European Union (Cocen group) at the Tampere summit, December 1999. www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Roms_Tsiganes/Documentation/Divers_documents/ 199912_MiscCOCENGuidelines.asp#TopOfPage (7) Raccomandazione n. R (83) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio dÂEuropa del 22 febbraio 1983.Risoluzione del Parlamento Europeo del 24.05.1984. (8) ONU, Convenzione relativa allo statuto degli apatridi, firmata a New York il 28.09.1954 e Convenzione sulla riduzione dei casi di apatridia, firmata a New York il 30.07.1961. (9) Jean-Pierre Liégeois, op. cit., pp. 309-310. (10) Questo tema è stato oggetto di discussione nel primo incontro delle organizzazioni non governative delle Donne Zingare che si è tenuto a Vienna dal 28 al 29 novembre 2002, sponsorizzato congiuntamente dal Consiglio dÂEuropa, dallÂOrganizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e dallÂOsservatorio Europeo dei fenomeni razzistici e xenofobi dellÂUnione Europea.In questo incontro venne deciso di creare un network dÂinformazione sulle donne zingare in Europa. Questo nuovo network è stato lanciato lÂ8 marzo 2003, in occasione della Giornata Mondiale della Donna. Vi partecipano donne zingare di 18 Paesi europei. Da questa fonte abbiamo attinto informazioni che abbiamo utilizzato per questo nostro intervento. Per informazioni sullÂIRWN (International Roma WomanÂs Network), e-mail the President: soraya.post@kortedala.goteborg.se |
![]() |