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 Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People

People on the Move

N° 98, August 2005 

 

 

L’Istruzione

“Erga migrantes caritas Christi”.

Profili giuridici

 

         Prof. don Eduardo BAURA

Pontificia Università della Santa Croce

Roma

 

Il 14 maggio 2004 è stata presentata presso la Sala Stampa l’Istruzione Erga migrantes caritas Christi del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Si tratta di un documento avente due parti: una, espositiva del pensiero della Chiesa riguardo una molteplicità di questioni poste oggi dal fenomeno migratorio; un’altra, più breve, intitolata “Ordinamento giuridico-pastorale”. Diversi aspetti di questo nuovo documento meritano certamente attenzione; da parte mia, mi accingo a mettere in rilievo alcuni aspetti generali del documento e a proporre qualche riflessione sotto il profilo giuridico. 

La sollecitudine della Chiesa per il fenomeno migratorio

Il fenomeno migratorio presenta degli evidenti riflessi sul piano pastorale. Lo sforzo con cui la Chiesa ha cercato di venire incontro alle esigenze dei migranti si è concretizzato in diverse iniziative prese da comuni fedeli, da istituti religiosi e dalla Gerarchia stessa[1]. Per esempio, nel 1914 il Papa san Pio X eresse un seminario per la preparazione di sacerdoti destinati ad occuparsi della cura pastorale dei migranti italiani, sebbene non venne inaugurato sino al 1920 (dovuto alla prima guerra mondiale)[2]; nel 1918 si costituì un Ordinario unico per i profughi in Italia[3] e nel 1920 un Prelato per la migrazione italiana[4].

Non meraviglia quindi che questo interessamento si sia più volte plasmato anche in documenti della Santa Sede volti ad incentivare l’impegno dei Pastori in questo ambito. Sul piano normativo, una pietra miliare è la Costituzione Apostolica Exsul Familia, emanata da Pio XII, il 1° agosto 1952, riconosciuta solitamente come la magna charta dell’attività pastorale della Chiesa riguardo la mobilità umana[5]. Già allora Pio XII delineò, sia pure negli stretti margini lasciati dall’impianto organizzativo del Codice del 1917, rigidamente ancorato al principio di territorialità, una struttura, tuttora parzialmente vigente, finalizzata a prestare ai migranti un ausilio pastorale adeguato alle loro esigenze.

Il Concilio Vaticano II, poi, oltre a ricordare la necessità di venire incontro a coloro che, per le loro condizioni di vita, “non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto”[6] e a rendere più flessibile il principio della territorialità, aprendo quindi la strada a sviluppi dell’organizzazione ecclesiastica più adatti alle esigenze pastorali[7], ampliò gli orizzonti di questa specifica pastorale nel rilevare alcuni principi ecclesiologici, quali il ruolo dei laici nella Chiesa o alcuni aspetti dell’articolarsi del sacerdozio ministeriale. Le novità conciliari spinsero Paolo VI a emanare nel 1969 un Motu Proprio a cui fece seguito l’Istruzione De pastorali migratorum cura (nota anche come Nemo est) della Congregazione per i Vescovi, in cui si raccoglieva sostanzialmente quanto già disposto da Pio XII ma aggiornandolo secondo i postulati del Vaticano II[8].

Oltre all’esperienza maturata in questi decenni e alle nuove questioni pastorali che il fenomeno migratorio suscita oggi, sul piano normativo c’è da segnalare la promulgazione dei Codici latino e orientale e la Costituzione Apostolica Pastor Bonus[9] con cui il Papa, nel riordinare la Curia Romana, ha, tra l’altro, costituito un apposito Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti. Non desta meraviglia, dunque, che sia stata giudicata opportuna l’elaborazione di un nuovo documento dedicato ad illustrare l’atteggiamento con cui i Pastori e i fedeli in generale devono affrontare oggi l’esperienza della trasmigrazione, nonché a chiarire alcuni aspetti giuridici della pastorale in favore dei migranti. 

Profili giuridici della nuova Istruzione

A rigore, le “istruzioni”, a norma del can. 34, sarebbero delle norme amministrative (emanate cioè dalle autorità che godono di potestà esecutiva) rivolte a coloro che devono curare le esecuzioni delle leggi, aventi come scopo quello di rendere chiare le disposizioni legislative e di determinare i procedimenti nell’eseguirle[10]. Al di là della qualifica formale del presente documento, va rilevato che esso viene emanato dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, con l’approvazione “generica” del Santo Padre e, quindi, senza nessuna pretesa di innovare (cambiare, ampliare o abrogare) la normativa vigente, come si può constatare da un’attenta analisi dell’articolato finale.

Peraltro, il nome “istruzione” indica chiaramente come il presente documento intenda rivolgersi soprattutto alle Conferenze episcopali e ai singoli vescovi, per offrire loro uno strumento utile nella propria funzione di governo. Ne è prova il fatto che, mentre i provvedimenti che la Sede Apostolica può prendere in favore dei migranti in forza della responsabilità pastorale propria del munus petrinum vengono soltanto menzionati a titolo informativo nella parte espositiva (così, per esempio, sulla possibilità di erezioni di circoscrizioni ecclesiastiche per i migranti si fa solo un riferimento nei nn. 24-26 al can. 294 del Codice latino sulle prelature personali e al can. 311 § 1 del Codice orientale sugli esarcati), sono invece trattate dettagliatamente nella sezione normativa le procedure e le conseguenze della costituzione di parrocchie personali, cappellanie e missioni con cura di anime da parte del vescovo diocesano o eparchiale (artt. 4 a 11).

Benché l’Istruzione non riporti, logicamente, cambi legislativi, è possibile rinvenire in essa delle novità di impostazione che vanno, a mio avviso, evidenziate.

Una caratteristica dell’intero documento è indubbiamente la particolare attenzione alle Chiese orientali. L’Istruzione gli dedica specificatamente i nn. 52-55 della prima parte, ma i riferimenti, specie nella parte normativa, sono costanti. Penso che, oltre all’importanza di fatto che hanno potuto acquistare in questi ultimi anni i movimenti migratori dei fedeli di rito orientale, ci sono motivi canonici e pastorali che consigliano questa particolare accortezza, non da ultimo il ruolo che le Chiese orientali sono chiamate a svolgere nell’ambito ecumenico.

Un altro aspetto significativo da rilevare è l’ordine prescelto dei sei capitoli che integrano l’Ordinamento giuridico-pastorale: i fedeli laici, i cappellani/missionari, i religiosi e le religiose, le autorità ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali e le rispettive strutture gerarchiche delle Chiese orientali cattoliche e, infine, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.

Ma al di là delle molteplici questioni tecniche che suscita il testo del documento commentato, vale la pena soffermarsi sulla questione di fondo che, a mio avviso, è basilare nella presente normativa, e cioè i diritti e il protagonismo evangelizzatore dei fedeli coinvolti nel fenomeno migratorio[11].

I diritti dei fedeli migranti

È da notare, infatti, come l’“ordinamento giuridico-pastorale” esordisca con la proclamazione del diritto dei fedeli a ricevere i beni spirituali della Chiesa, diritto riconosciuto al can. 213 del Codice latino («i fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti») e al can. 16 del Codice dei Canoni per le Chiese Orientali.

I citati canoni provengono pressoché letteralmente dal n. 37 della Lumen Gentium. Il tema deve essere inquadrato, a mio parere, nella cornice della dottrina della chiamata universale alla santità, proclamata al capitolo V dello stesso documento conciliare: se i fedeli, come afferma il can. 210, devono sforzarsi di condurre una vita santa, è giocoforza che i Pastori dovranno fornire loro i sussidi spirituali necessari a tale scopo. In effetti, il fedele dovrà attingere ai mezzi salvifici amministrati dai sacri Pastori, non solo in ordine alla “salvezza”, nel senso minimale dell’espressione, ma in vista del raggiungimento della perfezione della carità, il che implica da parte dei Pastori il dovere di amministrare abbondantemente i beni spirituali e di impostare l’organizzazione del ministero pastorale in modo da fornire abbondantemente, nella misura del possibile, gli opportuni ausili a tutti i fedeli; anzi, poiché la funzione pastorale è stata istituita in favore di tutti gli uomini, anche i non battezzati hanno il diritto di conoscere il Vangelo e di ricevere, se rite dispositi, il battesimo, con il corrispondente dovere della Gerarchia di organizzarsi in modo da sovvenire a questa esigenza[12].

In altri termini, i beni salvifici – la parola e i sacramenti – sono stati affidati alla Chiesa affinché li amministri ai fedeli, il che significa che Cristo ha donato ai fedeli (attraverso il ministero della Chiesa) tali mezzi di salvezza. Questi beni sono, quindi, dei fedeli, costituiscono un loro diritto dovutogli dai Pastori.

I diritti dei fedeli relativi ai beni salvifici non sono ambiti individualistici, ma, al contrario, il loro esercizio coincide con ciò che è proprio della missione della Chiesa, fino al punto che si può affermare che la messa in pratica dei diritti fondamentali dei battezzati contribuisce all’edificazione del Corpo mistico di Cristo, come si osserva quando si esercita un diritto che è a sua volta un dovere morale, come, per esempio, il diritto, di cui al can. 211, di diffondere il messaggio divino di salvezza. Da questo punto di vista, la presenza dei diritti degli emigranti non può essere vista come un ostacolo all’azione della Chiesa locale, ma come un suo arricchimento.

Il diritto fondamentale di ricevere i beni salvifici va visto alla luce del principio d’uguaglianza esistente nella Chiesa, in virtù del quale tutti i fedeli hanno ugualmente diritto a ricevere abbondantemente l’assistenza spirituale dei Pastori nella misura in cui questi possano elargirla ragionevolmente. Sarebbe, logicamente, una visione superficiale ed errata pensare che questo principio comporti che l’attenzione pastorale debba essere uguale per tutti, indipendentemente dalle circostanze dei fedeli. Al contrario, chi, senza colpa o perché esercita un suo diritto fondamentale, viene a trovarsi in circostanze in cui, per ricevere abbondantemente – come tutti gli altri fedeli – i beni salvifici necessita di un’attenzione speciale, ha diritto di esigere che la Gerarchia si organizzi in modo da provvedere alla sua speciale situazione, purché rientri, ovviamente, nei limiti delle ragionevoli possibilità, giacché tutti i fedeli (non solo alcuni o la maggioranza, ma tutti, come esige il principio di uguaglianza) hanno diritto di ricevere l’assistenza spirituale dei Pastori. Gli sviluppi dell’organizzazione pastorale miranti a sovvenire a queste necessità speciali non sono, insomma, da considerarsi soluzioni benevole a situazioni d’indigenza, bensì risposte al diritto fondamentale del battezzato di ricevere abbondantemente i mezzi salvifici. Penso che non sia esagerato affermare che su questo principio è imperniato tutto l’impianto normativo della nuova Istruzione.

Il can. 213 del Codice latino specifica che i beni spirituali della Chiesa di cui hanno diritto i fedeli sono principalmente la parola e i sacramenti. In quanto alla parola di Dio bisogna dire che i fedeli hanno diritto, in primo luogo, di ricevere l’opportuna istruzione catechetica, ma anche di ascoltare la dottrina cristiana nella predicazione e di approfondire le scienze sacre. Questi diritti presentano sovente speciali esigenze nel caso dei migranti, poiché per soddisfarli bisognerà tenere conto delle circostanze culturali, linguistiche, ecc.

Per ciò che riguarda i sacramenti, hanno qui uno speciale interesse quei sacramenti che riguardano più direttamente il cammino di santità dei fedeli, in particolare la Penitenza e l’Eucaristia. Trattandosi di migranti, il diritto di ricevere il sacramento della Penitenza comporta la sollecitudine della Gerarchia per provvedere, nella misura del possibile, a contare su ministri capaci di amministrare questo sacramento nella lingua degli emigranti e con conoscenza della loro mentalità[13]. In quanto all’Eucaristia, i Pastori dovranno prevedere come facilitare ai fedeli migranti la partecipazione a questo Sacramento, tenuto conto delle loro peculiari necessità.

Una circostanza specialmente rilevante e determinante della modalità che può adottare il diritto di partecipare all’Eucaristia è indubbiamente il rito. Dal momento che nella Chiesa esiste la diversità di riti, il diritto fondamentale del fedele di rendere culto a Dio secondo le prescrizioni dei sacri Pastori si inserisce all’interno del proprio rito (can. 214)[14]. L’appartenenza al rito e il possibile cambiamento di rito sono regolamentati dai cann. 111 e 112 del Codice di Diritto Canonico e dai cann. 29 e 38 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Nei citati canoni si garantisce soprattutto l’immunità di coazione e si stabilisce la necessità del permesso dell’autorità ecclesiastica per cambiare rito, ma non va dimenticato il fatto che il diritto al proprio rito obbliga la Gerarchia a istituire le strutture necessarie per rendere effettivo l’esercizio di questo diritto.

Il can. 383 § 2 del Codice latino sancisce l’obbligo del vescovo diocesano di provvedere alla cura pastorale dei fedeli presenti nella sua diocesi appartenenti ad un altro rito; un’analoga disposizione si trova nel can. 193 del Codice orientale. Ma quando sono molti i fedeli di un altro rito in un territorio, o il fenomeno acquista dimensioni sopradiocesane, la Gerarchia dovrà adottare delle soluzioni pastorali adeguate. La Santa Sede, cui spetta l’organizzazione della pastorale inter-rituale, ha creato nel secolo XX alcune figure extra-codiciali di circoscrizioni ecclesiastiche – esarcati apostolici e ordinariati per fedeli di rito orientale – allo scopo di coordinare l’attività pastorale in favore dei fedeli di rito orientale in nazioni dove era istituita la sola Gerarchia latina[15]. 

I principi e le soluzioni dell’organizzazione pastorale in favore dei migranti

Quanto ora detto a proposito del diritto al proprio rito si può estendere ad altri diritti fondamentali. In altre parole, i diritti fondamentali dei fedeli che richiamano la prestazione da parte dei sacri Pastori a ricevere determinati beni agiscono quali principi organizzatori dell’attività pastorale della Chiesa[16]. Concretamente, il diritto dei fedeli emigranti di ricevere un’attenzione pastorale specifica comporta il dovere della Gerarchia di organizzare l’attività pastorale con questi fedeli in maniera adeguata alle loro circostanze. Mi sembra molto indovinata la proposta di sistemazione dei principi che devono ispirare la pastorale in favore dei migranti in questa formula: specializzazione, disponibilità ministeriale, personalità, elasticità organizzativa e servizio[17].

In realtà a questi principi rispondono le diverse misure previste dall’Istruzione per venire incontro alle necessità pastorali dei migranti. Nella pastorale con i migranti rimane centrale, logicamente, la figura del cappellano. La figura del cappellano si presenta come un sacerdote specializzato, conoscitore delle circostanze del gruppo di fedeli che deve seguire, con una disponibilità ad accompagnare i migranti. In effetti, l’art. 4 § 1 definisce il cappellano come il presbitero che ha ricevuto dall’autorità ecclesiastica competente il mandato di prestare, in modo stabile, assistenza spirituale ai migranti. In questo punto l’Istruzione, diversamente da quel che succedeva con la Exsul Familia e l’istruzione De pastorali migratorum cura, non apporta nessuna novità, poiché il Codice del 1983 ha già dedicato i cann. 564 a 572 a tratteggiare i profili di questo ufficio ecclesiastico. È degna di nota la volontà di dare una continuità all’assetto pastorale esistente, manifestata nella decisione di mantenere la terminologia di “missionario” (proveniente dalla Costituzione Apostolica di Pio XII) riferita al cappellano dei migranti[18].

Oltre alla parrocchia personale, prevista già nella legislazione comune (can. 518 del Codice latino e 280 § 1 di quello orientale), l’Istruzione, nel suo art. 7, contempla anche la c.d. “missione con cura di anime nel territorio di una o più parrocchie, annessa o no a una parrocchia territoriale”; per avere una comprensione completa di questa peculiare figura si deve ricorrere alla Exsul Familia, art. 35, da dove proviene e dove se ne dà una descrizione dettagliata. La funzione del cappellano a cui viene affidata una di queste missioni è equiparata giuridicamente a quella del parroco, con le stesse facoltà ministeriali, non esclusa quella di assistere ai matrimoni, purché uno degli sposi sia un migrante appartenente alla missione. L’Istruzione stabilisce espressamente che il cappellano di una missione con cura di anime esercita la sua funzione cumulativamente con il parroco locale, il che vuol dire che il fedele interessato potrà scegliere tra il ricorso alla missione o alla parrocchia territoriale. Tale misura appare non soltanto corretta dal punto di vista ecclesiologico, ma anche opportuna come soluzione pratica, poiché consente da un lato di offrire un’assistenza pastorale peculiare, dall’altro di facilitare l’integrazione dei migranti nel territorio.

Allo stesso modo, nell’ipotesi di erezione di parrocchie personali si afferma all’art. 6 § 1 che i migranti possono scegliere “con piena libertà” di appartenere alla parrocchia territoriale nella quale vivono oppure alla parrocchia personale. Tenendo conto della natura dell’appartenenza ad una parrocchia, penso che non si tratti di far scegliere al fedele mediante un atto formale di appartenere stabilmente ad una parrocchia piuttosto che ad un’altra, ma penso che il citato articolo vada interpretato nel senso che viene offerta al fedele la possibilità di scegliere volta per volta a quale parrocchia rivolgersi. Naturalmente si richiede al parroco personale e al cappellano con missione di cura di anime l’accortezza di compilare accuratamente i libri parrocchiali e di trasmettere le dovute informazioni al parroco locale.

Altri uffici risalenti alla normativa di Pio XII rimangono in vigore: il Coordinatore dei cappellani, la Commissione nazionale per i migranti o il Vescovo promotore, il Direttore nazionale per le migrazioni, figure queste che fanno capo alla Conferenza Episcopale. Va segnalato però che non basta un buon coordinamento all’interno della Conferenza di un Paese, ma occorre anche spesso l’intendimento tra le diverse Conferenze, specialmente quando c’è un flusso migratorio notevole da una nazione ad un’altra. In questo punto acquista un ruolo decisivo, come è ovvio, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti; il documento si chiude proprio con l’art. 22 dedicato a sviluppare le mansioni di questo dicastero, il quale canalizza l’interessamento della Santa Sede per questo peculiare settore pastorale.

Infatti, alla luce dei principi che devono ispirare la pastorale con i migranti, si può capire con maggiore profondità quest’ultimo articolo dell’Istruzione Erga migrantes caritas Christi, dedicato a delineare le funzioni del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Citando la cost. ap. Pastor Bonus, il § 1 del menzionato art. 22 ricorda che spetta a questo Dicastero «dirigere “la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto; parimenti, procura di seguire con la dovuta attenzione le questioni attinenti a questa materia” (PB 149). Inoltre “il Consiglio s’impegna perché nelle Chiese locali sia offerta un’efficace ed appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi ed agli esuli, sia ai migranti” (PB 150,1), ferme restando la responsabilità pastorale delle Chiese locali e le competenze di altri Organi della Curia Romana».

Nel § 2 dello stesso articolo, si determinano meglio le mansioni di questo Pontificio Consiglio, consistenti sopratutto nello studio delle necessità pastorali create dalla migrazione e nel favorire lo scambio di informazioni allo scopo di stimolare le iniziative pastorali che dovranno prendere le varie istanze diverse dalla Santa Sede (Conferenze episcopali e diocesi, spesso con la collaborazione degli istituti religiosi). Soltanto il n. 5 del § 2 si riferisce ad un’iniziativa che richiederebbe l’intervento diretto della Sede Apostolica: rimandando al n. 24, nota 23, cioè facendo riferimento alle prelature personali, l’Istruzione dispone che al Pontificio Consiglio compete «studiare le situazioni per valutare se si danno, in determinati luoghi, le circostanze che suggeriscono l’erezione di strutture pastorali specifiche per i migranti». La figura delle prelature personali, prevista dall’ultimo Concilio ecumenico[19], pur non essendo la panacea della pastorale con i migranti, risponde, infatti, in maniera paradigmatica ai principi ispiratori dell’organizzazione pastorale con i migranti sopra menzionati, e perciò è stata considerata in dottrina e a livello pratico come una possibile via di attenzione pastorale dei migranti[20]. In realtà, l’erezione di una prelatura personale con questa finalità potrebbe essere di fatto uno sviluppo della struttura di una Conferenza episcopale (per esempio, se venisse nominato prelato lo stesso vescovo promotore, contando sugli stessi cappellani, ecc.). 

Conclusione

Oltre ai rilievi tecnici sopra esposti, penso che convenga considerare le linee di fondo che inspirano l’Istruzione Erga migrantes caritas Christi, per cogliere la novità che intende trasmettere questo documento.

Innanzitutto va sottolineato come, per quanto riguarda i laici, l’Istruzione non li consideri meri destinatari dell’azione pastorale della Chiesa, bensì come fedeli aventi un’importante missione da compiere anche in materia di migrazioni. Infatti, da una parte l’art. 2 tratta del dovere dei laici di accogliere fraternamente i migranti e di “promuovere l’evangelizzazione dei migranti mediante la testimonianza di una vita cristiana”; dall’altra, l’art. 3 menziona il ruolo positivo dei migranti di diffondere la fede nei posti dove si trasferiscono. È indubbio che il fenomeno migratorio potrebbe costituire oggi, come di fatto è avvenuto in altre epoche, un fattore di evangelizzazione. Il protagonismo dei laici in questo senso è evidente, e la necessità di accudirli pastoralmente va vista anche in questa chiave, vale a dire, non si tratta solo di provvedere in maniera minimalista all’assistenza spirituale di fedeli che si trovano in condizioni di vita che rendono difficile la conservazione e la pratica della fede, ma si deve fornire loro l’aiuto opportuno affinché possano essere agenti di evangelizzazione nei nuovi luoghi di residenza.

L’Istruzione Erga migrantes caritas Christi è espressione dei passi avanti che si sono fatti in questi ultimi cinquanta anni in materia di adattamento delle strutture pastorali alle esigenze di questi fedeli. In essa si raccolgono i numerosi strumenti che i vescovi hanno a disposizione per venire incontro alle necessità pastorali dei migranti e si danno ragioni di peso affinché tutti i fedeli guardino alle trasmigrazioni umane nell’ottica della fede. Resta comunque rimessa allo slancio effettivo dei Pastori e di tutti i fedeli la realizzazione della nuova evangelizzazione traendo profitto dal fenomeno migratorio.

 
[1] Per una sintesi storica della pastorale con i migranti fin da Leone XIII, v. G.G. Tassello, Introduzione, in Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000), a cura di G.G. Tassello, Bologna 2001, pp. 21-40; v. anche A. Negrini, La Santa Sede y el fenómeno de la movilidad humana, in “People on the Move”, 34 (2002), nn. 88-89, pp. 191-208. Per una ricostruzione storica più dettagliata, cfr. G. Holkenbrink, Die rechtlichen Strukturen für eine Migrantenpastoral. Eine rechtshistorische und rechtssystematische Untersuchung, Vatikan 1995, pp. 81-280. Per un commento sull’atteggiamento della Chiesa negli ultimi due secoli dinanzi al fenomeno migratorio e sui problemi soggiacenti, cfr. V. De Paolis, La Chiesa e le migrazioni nei secoli XIX e XX, in Migraciones, Iglesia y Derecho. Actas del V Simposio del Istituto Martín de Azpilcueta sobre «Movimientos migratorios y acción de la Iglesia. Aspectos sociales, religiosos y canónicos», a cura di J. Otaduy, E. Tejero e A. Viana, Pamplona 2003, pp. 15-48.
[2] Cfr. PioX, m. pr. Iam pridem, del 19 marzo 1914, in AAS, 6 (1914), pp. 173-176. Benedetto XV decise che quel seminario avesse la sua sede nel palazzo dell’Apollinare (Benedetto XV, Chirografo Il Sommo Pontefice Pio X, 16 ottobre 1914). Cfr. S. Congregazione Concistoriale,Notificazione sulla costituzione di un collegio pontificio di sacerdoti per emigranti italiani, del 26 maggio 1921, in AAS, 13 (1921), pp. 309-311.
[3] Cfr. S. Congregazione Concistoriale, decr. del 3 settembre 1918, in AAS, 10 (1918), pp. 415-416.
[4] Cfr. S. Congregazione Concistoriale, Notificazione sulla costituzione di un Prelato per la migrazione italiana, Esistono in Italia, 23 ottobre 1920, in AAS, 12 (1920), pp. 534 e 535. Venne soppresso nel 1952 mediante la cost. ap. Exsul Familia (vid. infra).
[5] In AAS, 44 (1952), 649-704. Questo documento fu oggetto di esame da parte della dottrina, non solo per la sua eccezionale lunghezza, ma soprattutto per le novità che la costituzione presentava in termini di strutture pastorali fino ad allora inesistenti. Cfr., p. es., M. Bonet, Reseña jurídico-canónica, in «Revista Española de Derecho Canónico», 7 (1952), pp. 801-803; L. Governatori, Commentarium in Const. Ap.“Exsul Familia”, in «Apollinaris», 26 (1953), pp. 155-174; J.I. Tellechea, La cura pastoral de los emigrantes. Comentario a la Constitución Apostólica “Exsul Familia” de 1 de agosto de 1952, in «Revista Española de Derecho Canónico», 8 (1953), pp. 539-578; G. Ferretto, Sua Santità Pio XII provvido padre degli esuli e sapiente ordinatore dell’assistenza spirituale agli emigranti, in «Apollinaris», 27 (1954), pp. 323-355 e E.A. Fus, Priest emigrants under the Constitution “Exsul Familia”, in «The Jurist», 16 (1956), pp. 359-386.
[6] Decr. Christus Dominus, n. 18. Cfr. M.A. Ortiz, La «especial solicitud por algunos grupos de fieles». El n. 18 del decreto Christus Dominus y la pastoral de la movilidad humana, in Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico. Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 Settembre 2001, a cura di P. Erdö e Péter Szabó, Budapest 2002, pp. 137-155.
[7] Cfr. decr. Presbyterorum ordinis, n. 10.
[8] Cfr. Paolo VI, m. pr. Pastoralis migratorum cura, del 15 agosto 1969 (AAS, 61 [1969], pp. 601-603) e S. Congregazione per i Vescovi, Istruzione De pastorali migratorum cura, del 22 agosto 1969 (AAS, 61 [1969], pp. 614-643).
[9] Cfr. AAS, 80 (1988), pp. 841-912.
[10] Cfr. E. Baura, L’attività normativa dell’Amministrazione ecclesiastica in «Folia Canonica», 5 (2002), pp. 59-84.
[11] Riprendo qui alcune considerazioni già espresse più ampiamente in E. Baura, Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia, in Migraciones, Iglesia y Derecho…, cit., pp. 49-82.
[12] Da questa prospettiva si deve osservare la leggera variante tra il tenore letterale della Lumen Gentium, n. 37 e quello del Codice: nel testo conciliare si esplicitava che i fedeli hanno il diritto di ricevere i beni spirituali della Chiesa «abundanter». È stata lamentata in dottrina l’omissione di questo avverbio, giacché non si tratta di una parola meramente retorica (cfr. G. Feliciani, Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani, in Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano, Bologna 1989, pp. 89-90). Ad ogni modo, proprio perché il termine «abundanter» ha una carica contenutistica importante, il testo conciliare conserva un chiaro valore interpretativo (cfr. J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, Milano 1989, pp. 111 e 112), volendo essere il Codice «un grande sforzo di tradurre in linguaggio “canonistico” questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare» (Giovanni Paolo II, cost. ap. Sacrae disciplinae leges, del 25 gennaio 1983), e ciò non solo per l’autorità di un’indicazione positiva espressa dall’ultimo Concilio ecumenico, ma soprattutto perché risponde alla natura della Chiesa, come ha insegnato appunto lo stesso Concilio.
[13] Anche il sacramento della Penitenza (della Misericordia divina) è un diritto: è misericordia di Dio che perdona, ma obbligo di giustizia dei ministri che sono stati posti per amministrare questo sacramento. Nel passato, il fenomeno della mobilità umana ha portato alla necessità di conferire facoltà speciali ai cappellani impegnati in queste attività pastorali. Attualmente, come è noto, la disciplina generale sulle facoltà di ricevere confessioni non pone più questo tipo di problemi (cfr. can. 967 § 2).
[14] Cfr. Concilio Vaticano II, cost. Sacrosanctum Concilium, nn. 2-4 e Id. decr. Orientalium Ecclesiarum, n. 4. Sul diritto di seguire il proprio rito, cfr., p. es., D. Cenalmor, sub can. 214, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, a cura di A. Marzoa, J. Miras e R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996, vol. II, pp. 101-103.
[15] Gli ordinariati per i fedeli orientali, il cui Ordinario ha giurisdizione cumulativa con il vescovo locale, si inquadra perfettamente nell’attuale tipo codiciale delle prelature personali.
[16] Cfr. J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, cit., p. 93.
[17] Cfr. J. Sanchis, La pastorale dovuta ai migranti ed agli itineranti (aspetti giuridici fondamentali), in “Fidelium Iura”, 3 (1993), pp. 468-480.
[18] Per la definizione di missionario, cfr. can. 784.
[19] Cfr. decr. Presbyterorum ordinis, n. 10.
[20] Cfr., p. es., A. Benlloch Poveda, La nuova legislazione canonica sulla mobilità sociale, in Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo codice di diritto canonico, Padova 1992, p. 14; J. Beyer, The new Code of Canon Law and pastoral care for people on the move, in Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo, Migrazioni. Studi interdisciplinari, Centro Studi Emigrazioni Roma 1985, vol. 1, pp. 177-179; P.A. Bonnet, The fundamental duty-right of the migration faithful, in ibidem, vol. 1, p. 209. È interessante la lettura dei verbali di una Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti: «Una Prelatura Personale è vista come la miglior soluzione per la pastorale degli zingari, un gruppo etnico omogeneo e radicalmente tagliato fuori da qualsiasi normale contatto pastorale (10.4.1). Alla sua direzione dovrebbe esserci un Vescovo che conosca la loro mentalità e la loro lingua (11.5.2; 11.2.2) (…) I lavoratori agricoli migranti, ce ne sono due milioni negli Stati Uniti, “che non vivono da nessuna parte ma dappertutto”, dovrebbero essere seguiti da una prelatura personale (5.2.1). Appare utile una prelatura personale temporanea in casi di spostamenti di massa (7.2.1)» (S. Tomasi, La missione del Pontificio Consiglio alla luce di una inchiesta presso le Conferenze Episcopali – attese e proposte, in Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, La missione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti nel crescente fenomeno odierno della mobilità umana. Atti della XII Riunione Plenaria, Vaticano 19-21 Ottobre 1993, Città del Vaticano, p. 140).

 

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