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Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People
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N° 108, December 2008
DECRETO DELLA
PENITENZIERIA APOSTOLICA CON IL QUALE VENGONO CONCESSE SPECIALI
INDULGENZE IN OCCASIONE DEI DUEMILA ANNI DALLA NASCITA DI SAN PAOLO
APOSTOLO*
10.05.2008
In
occasione dei duemila anni dalla nascita del Santo Apostolo Paolo,
vengono concesse speciali Indulgenze.
Nell’imminenza della solennità liturgica dei Principi degli Apostoli, il
Sommo Pontefice, mosso da pastorale sollecitudine, ha in animo di
provvedere tempestivamente ai tesori spirituali da concedere ai fedeli
per la loro santificazione, in modo che essi possano rinnovare e
rinforzare, con fervore anche maggiore in questa pia e felice occasione,
propositi di salvezza soprannaturale già a partire dai primi vespri
della ricordata solennità, principalmente in onore dell’Apostolo delle
Genti, di cui ora si avvicinano i duemila anni dalla nascita terrena.
Invero il dono delle Indulgenze, che il Romano Pontefice offre alla
Chiesa Universale, spiana la strada per attingere in sommo grado la
purificazione interiore che, mentre rende onore al Beato Paolo Apostolo,
esalta la vita soprannaturale nel cuore dei fedeli e li sprona
dolcemente a portare frutti di buone opere.
Pertanto questa Penitenzieria Apostolica, alla quale il Santo Padre
ha affidato il compito di preparare e redigere il Decreto
sull’elargizione e l’ottenimento delle Indulgenze che varranno per tutta
la durata dell’Anno Paolino, col presente Decreto, emesso in conformità
al volere dell’Augusto Pontefice, benignamente elargisce le grazie che
qui di seguito sono elencate:
I.-
A tutti i singoli fedeli cristiani veramente pentiti che, debitamente
purificati mediante il Sacramento della Penitenza e ristorati con la
Sacra Comunione, piamente visiteranno in forma di pellegrinaggio la
Basilica papale di San Paolo sulla via Ostiense e pregheranno secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice, è concessa ed impartita l’Indulgenza
plenaria della pena temporale per i loro peccati, una volta ottenuta da
essi la remissione sacramentale e il perdono delle loro mancanze.
L’Indulgenza plenaria potrà essere lucrata dai fedeli cristiani sia
per loro stessi, sia per i defunti, tante volte quante verranno compiute
le opere ingiunte; ferma restando tuttavia la norma secondo la quale si
può ottenere l’Indulgenza plenaria soltanto una volta al giorno.
Affinché poi le preghiere che vengono elevate in queste sacre visite
conducano e sollecitino più intensamente gli animi dei fedeli alla
venerazione della memoria di San Paolo, è stabilito e disposto quanto
segue: i fedeli, oltre ad elevare le proprie suppliche davanti
all’altare del Santissimo Sacramento, ognuno secondo la sua pietà, si
dovranno portare all’altare della Confessione e devotamente recitare il
“Padre nostro” e il “Credo”, aggiungendo pie invocazioni in onore della
Beata Vergine Maria e di San Paolo. E tale devozione sia sempre
strettamente unita alla memoria del Principe degli Apostoli San Pietro.
II.-
I fedeli cristiani delle varie chiese locali, adempiute le consuete
condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice), escluso qualsiasi affetto
verso il peccato, potranno lucrare l’indulgenza plenaria se
parteciperanno devotamente ad una sacra funzione o ad un pio esercizio
pubblicamente svolti in onore dell’Apostolo delle Genti: nei giorni
della solenne apertura e chiusura dell’Anno Paolino, in tutti i luoghi
sacri; in altri giorni determinati dall’Ordinario del luogo, nei luoghi
sacri intitolati a San Paolo e, per l’utilità dei fedeli, in altri
designati dallo stesso Ordinario.
III.-
I fedeli infine impediti da malattia o da altra legittima e rilevante
causa, sempre con l’animo distaccato da qualsiasi peccato e col
proposito di adempiere alle consuete condizioni non appena sarà
possibile, potranno anche loro conseguire l’indulgenza plenaria, purché
si uniscano spiritualmente ad una celebrazione giubilare in onore di San
Paolo, offrendo a Dio le loro preghiere e sofferenze per l’unità dei
Cristiani.
Affinché poi i fedeli possano più facilmente essere partecipi di
questi celesti favori, i sacerdoti approvati per l’ascolto delle
confessioni dall’autorità ecclesiastica competente si prestino, con
animo pronto e generoso, ad accoglierle.
Il presente Decreto ha validità solo per la durata dell’Anno Paolino.
Nonostante qualunque disposizione contraria.
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 10 Maggio,
anno dell’incarnazione del Signore 2008, nella vigilia di Pentecoste.
James Francis Card. STAFFORD
Penitenziere
Maggiore
X Gianfranco
Girotti, O.F.M. Conv.
Vescovo Tit. di
Meta, Reggente
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