SECRETARIA STATUS*
Mutuae Notae cum Adnexis I et II inter
Rempublicam Italicam et Sanctam Sedem
constituentes conventionem technicam explicativam et exsecutivam Pactionis
emendativae Concordati Lateranensis diei XVIII Februarii MCMLXXXIV et
subsequentis Protocolli diei XV Novembris MCMLXXXIV
(Viguit a die XXX Aprilis MCMXCVII)
NOTA VERBALE
N. 2152/97/RS
La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati porge distinti
ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia e si onora di far riferimento
all'attività della Commissione Paritetica Italia-Santa Sede, che fu istituita, a
suo tempo, per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative
delle norme relative ai beni e agli enti ecclesiastici di cui al Protocollo del
15 novembre 1984, e che ha concluso i propri lavori in data 24 febbraio 1997
sottoscrivendo il « Documento Conclusivo » e
la « Relazione Finale », qui uniti in fotocopia (allegati N. 1 e N. 2).
Qualora il Governo italiano concordi, la presente Nota Verbale con i predetti
allegati che ne fanno parte integrante e la relativa Nota di risposta
dell'Ambasciata d'Italia costituiscono un'Intesa tecnica interpretativa ed
esecutiva, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, dell'Accordo modificativo
del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del
15 novembre 1984.
Detta intesa entrerà in vigore alla data di risposta della predetta Missione
Diplomatica.
La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - profitta
volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i
sensi della sua più alta e distinta considerazione.
Dal Vaticano, 10 aprile 1997
JEAN-LOUIS TAURAN
Segretario per i Rapporti con gli Stati
Allegato n. 1
alla Nota verbale n. 2152/97/RS del 10 aprile 1997
DOCUMENTO CONCLUSIVO
I
La Commissione paritetica istituita su richiesta della Santa Sede (nota della
Segreteria di Stato del 5 ottobre 1995) accolta dal Governo della Repubblica
italiana (nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1995)
ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, (richiamato
dall'art. 3 del Protocollo del 15 novembre 1984) ha esaminato alcune questioni
di interpretazione e di applicazione delle norme per la disciplina della materia
degli enti e beni ecclesiastici approvate con il Protocollo tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede del 15 novembre 1984 cit. La Commissione paritetica ha
raggiunto un'amichevole soluzione delle questioni che le sono state sottoposte,
riconoscendo che le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984
devono essere interpretate ed applicate, in conformità al loro testo ed alle
intenzioni delle parti stipulanti, secondo le precisazioni di seguito indicate:
II
EDILIZIA DI CULTO
Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte in cui
dispongono l'abrogazione di leggi statali concernenti il finanziamento
dell'edilizia di culto (articolo 74), riguardano la cessazione del finanziamento
previsto dalle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 nonché 18 aprile 1962, n. 168 e
successive modificazioni e integrazioni.
Le norme predette, pertanto, non hanno effetti sulle leggi dello Stato, delle
Regioni ordinarie e speciali e delle Province autonome che prevedono
finanziamenti a favore dell'edilizia di culto per la realizzazione di interessi
pubblici (tutela e promozione del patrimonio storico-artistico, interventi
conseguenti a calamità naturali, interventi connessi alle esigenze religiose
della popolazione, etc.).
Le medesime norme non pongono altresì divieti a iniziative a sostegno
dell'edilizia di culto da parte dei Comuni per il soddisfacimento di esigenze
locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni e integrazioni.
III
ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte
relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina
che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in
materia di persone giuridiche.
In particolare, ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità
a quanto già disposto dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio
1984, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite
dalle norme del diritto canonico.
Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal
codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione
delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad
esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello
statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle
prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.
L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti
ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti
dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l'Amministrazione
accerta, salvo che per gli enti di cui all'articolo 2, primo comma, delle norme
citate, che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal
fine gli enti ecclesiastici debbono produrre gli elementi occorrenti quali
risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica,
comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.
Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli
che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o
valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti
civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi.
Gli altri elementi previsti dall'articolo 5 delle norme predette - ad esempio
il patrimonio sono necessari soltanto al fine dell'iscrizione dell'ente
civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche.
Roma, 24 febbraio 1997
Allegato N. 2
alla Nota verbale n. 2152/97/RS del 10 aprile 1997
RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE PARITETICA ITALIA - SANTA SEDE
ISTITUITA PER LA SOLUZIONE DI QUESTIONI
INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE DELLE NORME
RELATIVE AI BENI E AGLI ENTI ECCLESIASTICI APPROVATE
CON IL
PROTOCOLLO DEL 15 NOVEMBRE 1984
I
Con nota del 5 ottobre 1995 la Segreteria di Stato della Santa Sede, pur
dando atto al Governo italiano dell'attuazione positiva e costruttiva che si era
offerta, fino ad allora, all'Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del
Concordato lateranense e al successivo Protocollo del 15 novembre dello stesso
anno, osservava che, in materia di edifici di culto e di enti ecclesiastici,
erano venute manifestandosi, nell'ordinamento italiano, talune linee
interpretative ed applicative sulle quali la Santa Sede riteneva di non poter
convenire.
Con riferimento agli edifici di culto la Santa Sede osservava che
doveva ritenersi in contrasto con la nuova disciplina pattizia (e con
l'attuazione che alla stessa era stata offerta nell'ordinamento statale)
l'orientamento interpretativo che aveva condotto a negare la operatività,
nell'ordinamento italiano, a disposizioni rivolte a finanziare l'edilizia del
culto cattolico distrutta o danneggiata da calamità naturali. Non poteva
condividersi, inoltre, l'affermazione secondo cui, in conseguenza del nuovo
assetto pattizio, doveva considerarsi venuta meno la potestà delle Regioni di
provvedere al sostegno dell'edilizia di culto sia pure nell'ambito di iniziative
preordinate alla cura di interessi pubblici regionali.
Con riguardo poi agli enti ecclesiastici la Santa Sede lamentava che
l'Amministrazione italiana, in più occasioni, avesse, ai fini del
riconoscimento, richiesto il possesso, per gli enti medesimi, di requisiti
concernenti le persone giuridiche disciplinate dal codice civile e di acquisire
documenti non necessari (ad esempio quelli relativi ai mezzi finanziari
dell'ente).
La nota concludeva chiedendo al Governo italiano - in applicazione
dell'articolo 14 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, richiamato dall'articolo 3
del Protocollo del 15 novembre 1984 la costituzione di una Commissione
paritetica per la ricerca di un'amichevole soluzione delle questioni indicate.
Con nota del 13 novembre 1995, indirizzata alla Segreteria di Stato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava di concordare sulla istituzione
di una Commissione paritetica incaricata, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo
del 18 febbraio 1984 (e dell'art. 3 del Protocollo), di ricercare un'amichevole
soluzione in ordine alle difficoltà interpretative e applicative rappresentate
dalla Santa Sede.
Con successiva nota verbale del 18 novembre 1995 il Governo italiano
comunicava alla Santa Sede che la Commissione paritetica, per la parte italiana,
sarebbe stata composta dai signori:
Dott. Alberto De Roberto, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato (Capo
del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri alla data di istituzione della Commissione), Presidente.
Prof. Umberto Leanza, Professore nell'Università di Roma Tor Vergata
- Capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri,
Componente.
Prof. Alberto Roccella, Professore nell'Università di Milano, Componente.
Dott.ssa Anna Nardini, Funzionario del Dipartimento degli Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario.
Con nota verbale del 21 dicembre 1995 la Santa Sede comunicava che la
Commissione, per la parte vaticana, risultava così composta:
S.E. Mons. Attilio Nicora, Vescovo di Verona, incaricato dalla Conferenza
Episcopale Italiana per i problemi di attuazione dell'Accordo di revisione del
Concordato, Presidente.
Mons. Agostino De Angelis, Capo dell'Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma,
Componente. Dott. Cesare Testa, Responsabile dell'Organizzazione
dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, Componente
Mons. Luigi Trivero, Direttore dell'Ufficio per i problemi giuridici della
Conferenza Episcopale Italiana, Segretario.
La Commissione paritetica si insediava in Roma il 16 maggio 1996.
Dopo aver dato atto della propria competenza a pronunciarsi sulle questioni
sottopostele, la Commissione procedeva, nella stessa seduta, ad una generale
ricognizione dei punti in contestazione.
Nelle successive riunioni (tenute a Roma nei giorni 29 maggio, 19 e 20
giugno, 12 luglio, 23 settembre, 11 ottobre; a Verona il 31 ottobre; di nuovo, a
Roma il 28 novembre, il 6 e il 12 dicembre 1996, il 20 gennaio, il 13 e il 14
febbraio 1997) si provvedeva ai necessari approfondimenti.
In data 24 febbraio 1997 la Commissione paritetica ha terminato i suoi lavori
e sottoscritto, in Roma, nella sala della Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi,
la presente relazione e l'annesso documento conclusivo:, su ogni punto ed
aspetto di entrambi i documenti le Parti hanno raggiunto un amichevole, completo
accordo.
La presente relazione viene articolata - come la diversità della materia
richiede in due distinte parti: la prima dedicata alle questioni concernenti gli
edifici di culto, la seconda relativa agli enti ecclesiastici.
II
Vanno esaminate per prime le questioni concernenti l'edilizia di culto.
Per una migliore comprensione delle problematiche poste è utile ricordare che
le nuove norme pattizie in materia di edilizia di culto si inseriscono
all'interno di una disciplina di non agevole ricostruzione anche perché frutto
di stratificazioni normative non sempre rispondenti ad un disegno unitario.
A partire dal secondo dopoguerra, alla originaria norma che prevedeva
l'accollo obbligatorio sui Comuni delle spese occorrenti alla « conservazione
degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri
mezzi per provvedervi « (articolo 91, lettera I, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383),
erano venute aggiungendosi ulteriori disposizioni rivolte ad assicurare un più
ampio e incisivo sostegno all'edilizia di culto.
In via di larga approssimazione le norme via via inserite nell'ordinamento
italiano nella materia possono essere raccolte nei seguenti due gruppi:
a) norme attributive di aiuti all'edilizia di culto al solo fine di
favorire il perseguimento degli obiettivi di carattere religioso curati
dalla Chiesa cattolica;
b) norme miranti ad offrire, invece, sostegno a interessi dello
Stato italiano suscettibili di venire soddisfatti attraverso interventi
disposti a favore dell'edilizia di culto.
Nel primo gruppo si collocano la legge 18 dicembre 1952, n. 2522 e la
successiva legge 18 aprile 1962, n. 168 contemplanti, entrambe, l'erogazione di
contributi finanziari statali per la costruzione di edifici del culto cattolico.
Si inseriscono, invece, nel secondo gruppo i provvedimenti legislativi con i
quali si è accordato sostegno all'edilizia di culto di interesse storico,
monumentale, artistico (legge 21 dicembre 1961, n. 1552; legge 14 marzo 1968, n.
292, ecc.).
Nello stesso novero vanno pure ricondotte le numerose leggi con le quali si è
prevista la ricostruzione e riparazione dell'edilizia di culto colpita da eventi
calamitosi di carattere straordinario (D.L.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 35,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, concernente
la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto cattolico danneggiati e
distrutti dalla guerra; legge n. 168 del 1962 cit. nella parte in cui prevede la
riparazione degli edifici distrutti dal terremoto del 1908; D.L. 13 maggio 1976,
n. 227, convertito dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, relativa al terremoto del
Friuli).
Pure nel secondo gruppo si pone la particolare disciplina di sostegno
dell'edilizia di culto che ha preso avvio con la introduzione dell'articolo 44
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rivolta a ricondurre tra le opere di
urbanizzazione secondaria « le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi
».
La detta normativa è rivolta a far gravare, sia pure in parte, sui
lottizzanti (legge 6 agosto 1967, n. 765) e, dopo la introduzione in via
generale della concessione edilizia onerosa (legge 28 gennaio 1977, n. 10), su
tutti i soggetti che svolgano attività di trasformazione del suolo, gli oneri di
urbanizzazione (e, perciò, anche quelli relativi all'edilizia di culto ricadente
tra le opere di urbanizzazione secondaria).
Si accorda, così, sostegno all'edilizia di culto (e non solo a quella del
culto cattolico), per assicurare le infrastrutture necessarie alla vita della
comunità territoriale (scuole, impianti sportivi, centri sociali, chiese ed
altri edifici per servizi religiosi, etc.).
Il Protocollo del 15 novembre 1984 ha fatto venire meno ogni sostegno
finanziario statale a favore dell'edilizia di culto ove l'aiuto stesso non
risulti in funzione della realizzazione di interessi dello Stato italiano
(soppressione dei sostegni di cui alla lettera a).
Una soluzione che trova spiegazione nel fatto che alla realizzazione e
manutenzione dell'edilizia di culto - quando l'obiettivo perseguito è solo
quello di carattere specificamente confessionale è, ormai, chiamata direttamente
la Chiesa cattolica che può avvalersi, oggi, a questi fini, anche della quota
dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF attribuitole sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti.
La soppressione di ogni sostegno pubblico, in questa ipotesi, risulta
testualmente sancita dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che
dispone in esecuzione del Protocollo del 15 novembre 1984 - l'abrogazione delle
leggi n. 2522 del 1952 e n. 168 del 1962 (leggi che prevedono il concorso
statale ai fini della costruzione di nuove chiese del culto cattolico) e di ogni
altra disposizione incompatibile.
Naturalmente, all'abrogazione delle disposizioni ora riferite si accompagna
pure il divieto per lo Stato italiano di dare vita, in avvenire, a discipline
che ricalchino quella espunta dalla nuova normativa pattizia.
Nulla dispongono, invece, le norme pattizie per quanto attiene agli aiuti
alla edilizia di culto tendenti a consentire la realizzazione di interessi anche
dello Stato italiano nella pluralità delle sue articolazioni (v. lettera b).
Un silenzio da interpretare quale indifferenza del Protocollo del 1984 per
tali forme d'intervento, lasciate così alle libere, unilaterali determinazioni
dell'ordinamento italiano.
Debbono, conseguentemente, ritenersi non influenzate dalla disciplina
pattizia (e dalle disposizioni con le quali alla stessa si è data attuazione) le
norme che prevedono aiuti, nell'interesse pubblico, all'edilizia di culto.
Al regime d'indifferenza della disciplina pattizia per gli interventi da
ultimo ricordati (sostegno dell'edilizia di culto per il soddisfacimento di
pubblici interessi) deroga solo l'art. 53 delle norme approvate con il
Protocollo nel punto in cui contempla il mantenimento in vita della vigente
normativa in tema di utilizzazione a favore dell'edilizia di culto - in
percentuali da definirsi con legge regionale - dei contributi di concessione
edilizia.
In questo caso le Parti contraenti hanno inteso, in sede di Protocollo - in
deroga al generale principio secondo cui gli aiuti, nell'interesse pubblico,
all'edilizia di culto dipendono solo da decisioni unilaterali dello Stato
italiano - vincolare quest'ultimo a tener ferma l'attuale disciplina che pone a
carico, sia pure in parte, della mano pubblica gli oneri per le infrastrutture
religiose occorrenti agli insediamenti territoriali.
Alla stregua dei principi sopra enunciati diviene agevole offrire risposta ai
quesiti proposti.
Le norme fin qui in vigore, recanti finanziamenti a favore dell'edilizia di
culto, distrutta o danneggiata da eventi calamitosi di carattere straordinario,
non possono ritenersi in contrasto con la nuova disciplina pattizia.
Trattasi, infatti, di sostegni accordati alla edilizia di culto non per
finalità di carattere confessionale ma, nell'interesse pubblico, per porre
riparo, in tutto o in parte, ai danni provocati da eventi naturali.
È da riconoscere ovviamente al legislatore italiano la facoltà di dar vita,
in via unilaterale, anche in avvenire, a nuovi interventi a favore dell'edilizia
di culto danneggiata o distrutta da siffatti eventi.
È, pure, da ammettere che le Regioni possano offrire sostegno finanziario
all'edilizia di culto per la realizzazione di interessi pubblici ricadenti nelle
competenze regionali.
Le leggi delle Regioni che, prima e dopo la disciplina pattizia, hanno
previsto il finanziamento, con tali obiettivi, dell'edilizia di culto non
possono perciò considerarsi abrogate o costituzionalmente illegittime.
Va considerato, a questo riguardo, da un lato, che nessun divieto risulta
posto dalle norme approvate con il Protocollo a sostegni offerti nell'interesse
pubblico all'edilizia di culto dalla Repubblica italiana e dalle istituzioni in
cui essa si articola (ad es. le Regioni) e, dall'altro, che risultano pienamente
ipotizzabili - nella logica del riparto costituzionale - aiuti accordati alla
edilizia di culto in aree di competenza regionale (urbanistica, turismo etc.)
per la realizzazione di interessi pubblici affidati alle Regioni.
Le stesse norme approvate con il Protocollo prevedono, d'altra parte,
espressamente (all'art. 53 secondo comma) l'ipotesi di edifici di culto e di
pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali (oltre che
comunali), stabilendo che tali edifici non possono essere sottratti alla loro
destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni
dall'erogazione del contributo.
È appena il caso di soggiungere che, anche nella vigenza della nuova
disciplina, deve ritenersi consentito ai Comuni - oggi investiti di tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale
(articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142) - la facoltà di assumere
iniziative per l'edilizia di culto rivolte a soddisfare specifici interessi
locali.
III
Per quanto attiene agli enti ecclesiastici, la Santa Sede lamenta,
sostanzialmente, che l'Amministrazione italiana abbia, in più di una occasione,
richiesto per il riconoscimento degli enti ecclesiastici il possesso di
requisiti che sono propri delle persone giuridiche espresse dall'ordinamento
italiano, senza considerare che gli enti ecclesiastici sono istituzioni che
sorgono nell'ordinamento canonico conservando, in quello italiano, gli originari
caratteri.
Rileva, anzitutto, la Commissione paritetica che la Repubblica italiana si è
impegnata, con l'art. 7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, a
riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici « eretti o approvati
secondo le norme del diritto canonico ».
Ciò significa che la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora
ricordata, ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai
quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi
ineriscono nell'ordinamento di provenienza (sempreché risultino presenti le
specifiche condizioni poste dalla disciplina pattizia).
Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici
le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione
ed estinzione delle persone giuridiche private.
Per le stesse ragioni deve ritenersi non consentito all'Amministrazione
italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente
ecclesiastico e di assoggettare ad « approvazione » le norme statutarie in
occasione del riconoscimento.
È evidente che una siffatta linea finirebbe per condurre con disconoscimento
della fondamentale regola pattizia che vuole l'ente ecclesiastico recepito con i
suoi originari caratteri - ad una vera e propria « rifondazione » dello stesso
nell'ordinamento italiano.
Sempre con riferimento alle questioni che sono state proposte va osservato
che, ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici, l'Amministrazione
italiana è chiamata, in relazione agli enti di cui all'art. 2, secondo comma,
della legge n. 222 del 1985, ad accertare la sussistenza del fine di religione o
di culto quale fine costitutivo ed essenziale dell'ente: una verifica che,
seppur sprovvista di momenti di vera e propria discrezionalità, può condurre, in
talune ipotesi, a valutazioni di qualche complessità in considerazione della
difficoltà di stabilire, in presenza di una pluralità di fini perseguiti dall'ente,
se quello di religione o di culto è effettivamente il fine costitutivo ed
essenziale.
Gli enti interessati dovranno produrre - per consentire all'Amministrazione
italiana di effettuare tale accertamento ogni documento utile (e in primo luogo
le norme statutarie ove il diritto canonico ne prescriva il possesso).
A tale adempimento non sono, invece, tenuti gli enti che fanno parte della
costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi ed i seminari, in
relazione ai quali il fine di religione o di culto è presunto juris et de jure
(art. 2, primo comma, della legge n. 222 del 1985).
In questa logica, correttamente, il secondo comma, lett. d), dell'art. 2 del
d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 impone all'ente interessato di allegare all'istanza
di riconoscimento i documenti (provenienti, di regola, da autorità
ecclesiastiche) da cui risultino i fini dello stesso.
Il Prefetto potrà acquisire eventuali ulteriori elementi, in vista
dell'accertamento del fine, con richiesta rivolta all'ente, all'autorità
ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione (art. 4 d.P.R. 13
febbraio 1987, n. 33).
Si conviene, pure, con la Santa Sede nell'assunto secondo cui l'ente
ecclesiastico può esimersi dall'esibire prescrizioni formalmente racchiuse nello
statuto ma prive di rilievo ai fini del riconoscimento (ad esempio disposizioni
concernenti le pratiche religiose, il regime degli appartenenti alla istituzione
etc.).
La Commissione paritetica concorda in ordine all'insussistenza di una
normativa pattizia che imponga, in via generale, ai fini del riconoscimento, di
conferire rilievo come talora si è preteso da parte italiana - alle risorse
patrimoniali di cui dispone l'ente ecclesiastico.
Una valutazione a questo riguardo risulta prevista solo nei confronti degli
istituti religiosi di diritto diocesano, delle chiese aperte al culto pubblico e
delle fondazioni di culto.
La legge n. 222 del 1985 stabilisce infatti che gli istituti religiosi di
diritto diocesano debbono disporre di risorse che garantiscano la loro
stabilità (art. 8); le chiese aperte al culto pubblico di mezzi
sufficienti per la manutenzione e l'officiatura (art. 11); le fondazioni di
culto dei mezzi occorrenti per il raggiungimento dei loro fini (art. 12).
Agli effetti, peraltro, della iscrizione nel registro delle persone
giuridiche (un adempimento da eseguire a riconoscimento avvenuto a tutela
dei terzi che entrano in rapporto con l'istituzione) ogni ente ecclesiastico
dovrà insieme agli altri elementi di cui agli articoli 33 e 34 del codice civile
- indicare il proprio patrimonio.
Rileva la Commissione paritetica che una parte almeno delle incomprensioni
manifestatesi nella materia trae origine dalla presenza, nell'ordinamento
italiano, della norma regolamentare (art. 2, lett. e del d.P.R. n. 33 del 1987),
che ha imposto - in occasione della presentazione della domanda di
riconoscimento - la produzione di documenti rilevanti, invece, solo agli effetti
della iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Non possono, pertanto, non avanzarsi riserve in ordine alla conformità alla
normativa pattizia in tema di riconoscimento della citata disposizione
regolamentare nel tratto in cui richiede la produzione, in allegato alla domanda
di riconoscimento, di ogni « documentazione » rilevante ai fini dell'iscrizione
nel registro predetto.
Roma, 24 febbraio 1997.
NOTA VERBALE
L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede presenta i suoi complimenti
all'Eccellentissima Segreteria di Stato Sezione per i Rapporti con gli Sta ti -
ed ha l'onore di riferirsi alla sua Nota Verbale n. 2152/97/RS del 10 aprile
1997, del seguente tenore:
« La Segreteria di Stato Sezione per i Rapporti con gli Stati porge distinti
ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia e si onora di fare riferimento
all'attività della Commissione Paritetica Italia-Santa Sede, che fu istituita, a
suo tempo, per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative
delle norme relative ai beni ed agli enti ecclesiastici di cui al Protocollo del
15 novembre 1984, e che ha concluso i propri lavori in data 24 febbraio 1997
sottoscrivendo il « Documento Conclusivo » e la « Relazione Finale », qui uniti
in fotocopia (allegati n. 1 e n. 2).
Qualora il Governo italiano concordi, la presente Nota Verbale con i predetti
allegati che ne fanno parte integrante e la relativa Nota di risposta
dell'Ambasciata d'Italia costituiscono un'Intesa tecnica interpretativa ed
esecutiva, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, dell'Accordo modificativo
del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del
15 novembre 1984.
Detta Intesa entrerà in vigore alla data di risposta della predetta Missione
Diplomatica.
La Segreteria di Stato Sezione per i Rapporti con gli Stati profitta
volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i
sensi della sua più alta e distinta considerazione ».
L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di informare che il Governo italiano è
d'accordo in merito al contenuto della Nota sopradescritta.
L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede si avvale dell'occasione per
rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta
considerazione.
Roma, 30 aprile 1997.
BRUNO BOTTAI
Ambasciatore d'Italia
*A.A.S., vol. XC (1998), n. 9, pp. 697-709
© Copyright 1997 - Libreria Editrice Vaticana
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