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CONVENTIO*

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET LIBERUM STATUM THURINGIAE

ACCORDO
FRA
LA SANTA SEDE
E
LO STATO LIBERO DI TURINGIA

 

La Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia, concordi nel desiderio di consolidare e promuovere in spirito di amicizia i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato Libero di Turingia, hanno deciso di concludere una convenzione con lo scopo di sviluppare e regolare in modo stabile la situazione giuridica della Chiesa cattolica nello Stato Libero di Turingia, considerando il vigente Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, per quanto esso vincola lo Stato Libero, e tenendo presente la Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929.

A tale effetto, la Santa Sede, rappresentata dal suo Plenipotenziario, il Nunzio Apostolico in Germania, Dott. Giovanni Lajolo, Arcivescovo titolare di Cesariana, e lo Stato Libero di Turingia, rappresentato dal Ministro-Presidente della Turingia, Dott. Bernhard Vogel, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Articolo 1

(1) Lo Stato Libero di Turingia garantisce la libertà di professare e praticare pubblicamente la fede cattolica.
(Protocollo Finale)

(2) La Chiesa cattolica regola e amministra i propri affari autonomamente nell'ambito delle leggi generali vigenti. Essa conferisce i propri uffici o ne priva i titolari senza il concorso dello Stato o dei Comuni.

(3) Nel compimento dei propri doveri d'ufficio i chierici, i religiosi e gli altri membri della Chiesa, che sono chiamati a un ufficio o a un servizio pastorale, godono della protezione dello Stato.

(4) Nello Stato Libero di Turingia i chierici e i religiosi sono esenti dall'obbligo di assumere pubblici uffici e quelle incombenze che, secondo le norme del diritto canonico, non sono compatibili con la loro posizione.

Articolo 2

Restano intatte le disposizioni di legge secondo le quali gli ecclesiastici, i loro assistenti e le persone che in preparazione alla professione partecipano all'attività professionale, hanno facoltà di rifiutare la testimonianza su quello che è stato confidato o è diventato noto ad essi in qualità di pastori d'anime. Lo Stato Libero di Turingia si adopererà per il mantenimento di questa protezione del segreto relativo alla cura d'anime e alla confessione.

Articolo 3

La protezione delle domeniche e delle festività ecclesiastiche riconosciute dallo Stato è garantita.
(Protocollo Finale)

Articolo 4

L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica nello Stato Libero di Turingia rimane conservata. I cambiamenti necessitano di un accordo, eccetto che si tratti di spostamenti di confini che Sono attuati unicamente nell'interesse della locale cura delle anime.
(Protocollo Finale)

Articolo 5

(1) La provvista della sede episcopale di Erfurt avviene in conformità all'articolo 3 dell'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione della diocesi di Erfurt del 14 giugno 1994 in connessione con l'articolo 6 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929.
(Protocollo Finale)

(2) Per la provvista della sede episcopale di Fulda vale l'articolo 6 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929. Riguardo alla sede episcopale di Dresda-Misnia si applica la regolamentazione stabilita nell'articolo III, capoverso 1, del Concordato con il Baden del 12 ottobre 1932 in connessione con l'articolo 14, capoverso 1, secondo periodo, del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933. Nel caso della provvista della sede episcopale di Fulda il capitolo cattedrale rivolge anche al Ministro-Presidente dello Stato Libero di Turingia la domanda se esistano obiezioni di carattere politico generale. Nel caso della provvista della sede episcopale di Dresda-Misnia la relativa domanda proviene dalla Santa Sede.
(Protocollo Finale)

(3) Nella diocesi di Erfurt un ecclesiastico a nominato Ordinario del luogo, Vescovo ausiliare, vicario generale, membro del capitolo cattedrale, vicario del capitolo cattedrale, membro di un ufficio diocesano ovvero direttore od insegnante del seminario diocesano, soltanto se egli

1. sia cittadino tedesco,

2. possieda un attestato di maturità che abiliti allo studio in un'università tedesca,

3. abbia almeno per un triennio compiuto gli studi di filosofia e teologia in un'università statale tedesca, in un seminario vescovile per la formazione scientifica degli ecclesiastici od in un'università pontificia a Roma.

(Protocollo Finale)

(4) Mediante intesa fra le autorità ecclesiastica e governativa si potrà prescindere dai requisiti enumerati nel comma 3, numeri 1-3; in particolare potranno essere riconosciuti gli studi compiuti in altre istituzioni a livello universitario di lingua tedesca, diverse da quelle nominate nel numero 3.
(Protocollo Finale)

(5) Almeno due settimane prima della progettata nomina di un ecclesiastico, nella diocesi di Erfurt, a Vescovo ausiliare, a vicario generale e a membro del capitolo cattedrale ovvero a direttore od insegnante del seminario diocesano, la competente autorità ecclesiastica dare conoscenza al competente Ministero di tale intenzione e delle notizie personali dell'ecclesiastico medesimo.
(Protocollo Finale)

(6) Nel caso di una sede episcopale impedita o vacante, il relativo capitolo cattedrale comunica al Ministro-Presidente il nome di colui che ha assunto il governo transitorio della diocesi.
(Protocollo Finale)

(7) I Vescovi diocesani esigeranno per gli ecclesiastici, ai quali deve essere conferito un ufficio parrocchiale in modo stabile, i requisiti enumerati nel comma 3, numeri 1-3, e per gli altri ecclesiastici, che debbono essere impiegati in modo non transitorio nella cura parrocchiale delle anime, almeno i requisiti indicati nei numeri 1 e 2. Del resto vale in modo equivalente il comma 4.

Articolo 6

(1) Le diocesi di Erfurt, Dresda-Misnia e Fulda, la sede episcopale e il capitolo cattedrale di Erfurt, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e i raggruppamenti formati da parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, che si trovano nello Stato Libero di Turingia, sono enti di diritto pubblico; il loro servizio e servizio pubblico.
(Protocollo Finale)

(2) Gli ordini e le comunità religiose formate a norma del diritto canonico, come pure gli istituti e le fondazioni ecclesiastici sono riconosciuti nella loro posizione giuridica ecclesiastica. Gli istituti e le fondazioni acquistano la qualità di organizzazioni di diritto pubblico con personalità giuridica propria secondo direttive, che vengono concordate con i Vescovi diocesani. Quegli ordini e comunità religiose, come anche quegli istituti e fondazioni ecclesiastici, ai quali non compete uno stato di diritto pubblico, acquisiscono la capacità giuridica secondo le prescrizioni del diritto civile.
(Protocollo Finale) 

Articolo 7

(1) Le diocesi comunicheranno al Ministero competente le decisioni riguardanti la formazione e la modifica degli enti ecclesiastici di diritto pubblico ed esibiranno una copia del documento relativo alla loro organizzazione.

(2) Gli enti ecclesiastici acquistano la capacita giuridica in forza della loro erezione da parte del Vescovo diocesano competente. Il documento di erezione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di Turingia. La pubblicazione viene predisposta dal Ministero competente ad istanza della diocesi interessata. 

(3) Lo stesso vale per la trasformazione, la fusione e la soppressione dei medesimi enti.

Articolo 8

(1) È garantito il diritto di istituire scuole in gestione ecclesiastica.

(2) Lo Stato Libero di Turingia riconoscerà e favorirà adeguatamente le scuole in gestione ecclesiastica nel quadro delle leggi statali.

Articolo 9

La Chiesa cattolica partecipa alla formazione degli adulti con istituzioni proprie. Queste vengono incluse negli aiuti finanziari dello Stato Libero di Turingia per la formazione degli adulti, nel quadro delle disposizioni vigenti.

Articolo 10

(1) La Chiesa cattolica ha il diritto di avere istituzioni sue proprie a livello universitario.

(2) Il riconoscimento statale di dette istituzioni avviene in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 11

(1) In quanto la Chiesa cattolica cura nello Stato Libero di Turingia la formazione scientifica degli ecclesiastici nel quadro di un seminario diocesano (articolo 6 dell'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione della diocesi di Erfurt del 14 giugno 1994), l'insegnamento corrisponderà come alle prescrizioni ecclesiastiche così anche al livello dell'insegnamento teologico impartito negli istituti tedeschi a livello universitario.

(2) I Vescovi diocesani competenti porteranno a conoscenza del Ministero competente i relativi statuti e i programmi d'insegnamento. Come insegnanti per la formazione scientifica degli ecclesiastici saranno nominati soltanto ecclesiastici o altri docenti, i quali abbiano per l'insegnamento della materia loro affidata una qualificazione corrispondente alle esigenze degli istituti tedeschi a livello universitario.
(Protocollo Finale)

(3) Per il riconoscimento statale dell'istituto per la formazione scientifica degli ecclesiastici vale l'Articolo 10, comma 2, del presente Accordo.

Articolo 12

(1) L'insegnamento della religione cattolica è materia ordinaria nelle scuole pubbliche.

(2) Senza pregiudizio del diritto di vigilanza da parte dello Stato, la Chiesa cattolica ha il diritto di assicurarsi per mezzo di una presa di visione, secondo una procedura convenuta con l'ispettorato scolastico statale, che il contenuto e la forma dell'insegnamento della religione corrispondono ai principi della Chiesa cattolica.

(3) Direttive, programmi e libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono da stabilirsi d'intesa con la Chiesa cattolica.

(4) L'insegnamento della religione cattolica presuppone la missio canonica da parte del Vescovo diocesano competente. La Chiesa può revocare la missio canonica in casi motivati. Essa comunica tale revoca all'ispettorato scolastico statale. Con la revoca ha fine l' autorizzazione ad impartire l'insegnamento della religione.

(5) Per assicurare l'insegnamento della religione, nelle scuole vengono impiegati insegnanti muniti di missio canonica nella misura necessaria. La designazione di personale ecclesiastico per l'insegnamento della religione è resa possibile ai sensi di un'intesa separata.

Articolo 13

(1) Lo Stato Libero di Turingia garantisce, nel quadro degli studi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, la formazione scientifica in Teologia cattolica e in Pedagogia della religione. I particolari restano riservati a speciali intese.
(Protocollo Finale)

(2) Al primo esame statale per l'abilitazione all'insegnamento si garantisce che alla prova d'esame orale di Religione cattolica venga invitato un rappresentante del Vescovo competente. La facoltà d'insegnamento della religione cattolica è conferita dallo Stato Libero di Turingia.

(3) Al secondo esame statale per l'abilitazione all'insegnamento si garantisce che nella prova d'esame orale di Religione cattolica l'esaminatore possieda, oltre l'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica, anche l'autorizzazione ecclesiastica.

(4) Per gli esami integrativi, complementari e supplementari vale analogamente il comma 2.

(5) Il Ministero competente prende la propria decisione circa gli ordinamenti degli studi e degli esami per la formazione degli insegnanti di religione nella materia Religione cattolica, dopo aver preso contatto con le diocesi al fine di raggiungere un'intesa amichevole.
(Protocollo Finale)

Articolo 14

(1) Negli ospedali statali e negli istituti di prevenzione e pena, come anche negli altri stabilimenti pubblici dello Stato Libero di Turingia, nei quali la cura d'anime sia consueta, viene accordato alla Chiesa cattolica l'accesso per il culto divino e per la cura d'anime. Qualora in dette istituzioni vi sia il bisogno di un servizio liturgico e di una cura d'anime regolari, lo Stato Libero di Turingia avrà cura, nel quadro degli edifici disponibili, che venga messo a disposizione uno spazio adatto.
(Protocollo Finale)

(2) Presso gli istituti analoghi, gestiti da altri, lo Stato Libero di Turingia si adopererà, nell'ambito delle proprie possibilità giuridiche, per conseguire che vi possa avere luogo un'assistenza pastorale adeguata.

Articolo 15

Il diritto della Chiesa e delle sue istituzioni caritative di operare nell'ambito sociale è riconosciuto dallo Stato Libero di Turingia. Il sostegno a dette istituzioni avviene a norma delle leggi.

Articolo 16

(1) Lo Stato Libero di Turingia si adopererà affinché, nei programmi degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico come anche in programmi a tempo pieno di emittenti radiotelevisive private, la vita della Chiesa cattolica sia adeguatamente presa in considerazione nelle trasmissioni proprie di tali enti, nel quadro del mandato di programmazione regolato dalla legge.

(2) Restano salvaguardate le prescrizioni del diritto del Land, in base alle quali

1. gli enti radiotelevisivi di diritto pubblico come anche le emittenti private di programmi a tempo pieno, queste ultime eventualmente contro rimborso dei propri costi di produzione, devono assegnare alle Chiese, su richiesta delle medesime, un congruo tempo di trasmissione per la diffusione di programmi religiosi,

2. tutte le emittenti radiotelevisive devono rispettare nelle loro trasmissioni la dignità della persona come anche le convinzioni morali, religiose e ideologiche degli altri.
(Protocollo Finale)

(3) Negli organi di controllo degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico come anche nell'ente del Land per la radiotelevisione privata, la Chiesa cattolica è rappresentata a norma delle disposizioni di legge.

(4) Resta intatto il diritto della Chiesa cattolica di organizzare una radiotelevisione privata conformemente alle prescrizioni di legge o di avere parte in società radiotelevisive di diritto privato.

Articolo 17

(1) I cimiteri ecclesiastici godono della protezione dello Stato.

(2) È garantita la sepoltura, nei cimiteri di monopolio ecclesiastico, di persone non credenti o appartenenti ad altre confessioni religiose.
(Protocollo Finale)

(3) I regolamenti per l'uso e per le tariffe dei cimiteri ecclesiastici necessitano dell'approvazione delle autorità, competenti in materia funeraria. Le tariffe cimiteriali vengono riscosse, su richiesta del gestore legale ecclesiastico, secondo la procedura esecutiva amministrativa.
(Protocollo Finale)

Articolo 18

(1) La Chiesa cattolica si impegna a conservare e a curare, nel quadro delle proprie possibilità, gli edifici soggetti a tutela monumentale con le relative appartenenze fondiarie come pure con gli oggetti artistici e cultuali. Essa effettuerà alienazioni e modifiche soltanto dopo aver preso contatto con la sovraintendenza statale ai monumenti al fine di raggiungere un'intesa, e avrà cura che le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le altre associazioni ecclesiastiche procedano in modo corrispondente.
(Protocollo Finale)

(2) Nell'assegnazione dei fondi dello Stato Libero di Turingia per la cura dei monumenti, la Chiesa cattolica viene presa adeguatamente in considerazione. Lo Stato Libero di Turingia si adopererà per far si che la Chiesa riceva aiuti anche da quelle istituzioni, che a livello nazionale e internazionale operano per la cura dei monumenti.

(3) Là dove si applica la norma della «regalia del tesoro» (Schatzregal), detti monumenti culturali vengono, su domanda, lasciati alla Chiesa cattolica in prestito permanente.

Articolo 19

(1) La proprietà e gli altri diritti patrimoniali della Chiesa cattolica e delle sue associazioni religiose sono garantiti secondo la norma dell'articolo 140 della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania in connessione con l'articolo 138, capoverso 2, della Costituzione tedesca dell'11 agosto 1919 (Costituzione del Reich di Weimar).
(Protocollo Finale)

(2) Nell'applicazione di norme di esproprio le autorità del Land avranno riguardo agli interessi ecclesiastici. Qualora, in casi di esproprio o di alienazione di terreni ecclesiastici, la Chiesa cattolica o le sue associazioni religiose intendano acquisire terreni sostitutivi di uguale valore, le autorità del Land verranno loro incontro nel quadro delle disposizioni di legge.
(Protocollo Finale)

Articolo 20

(1) Per i terreni e gli edifici dello Stato che sono destinati a scopi ecclesiastici o caritativi, tale destinazione e l'obbligo dello Stato Libero di Turingia di contribuire al mantenimento dei fabbricati perdurano fino alla conclusione di intese a norma del comma 2.

(2) Lo Stato Libero di Turingia e la Chiesa cattolica entreranno quanto prima in trattativa per trasferire alla Chiesa la proprietà su terreni ed edifici del genere e per regolamentare definitivamente l'onere di contribuzione al mantenimento dei fabbricati.

Articolo 21

(1) Le prescrizioni delle diocesi sulla rappresentanza giuridico-patrimoniale degli enti, degli istituti autonomi e delle fondazioni autonome della Chiesa, dotati di personalità giuridica pubblica, vengono presentate al competente Ministero prima della loro emanazione. Dette prescrizioni garantiranno una conveniente rappresentanza delle istituzioni interessate.

(2) Il Ministero competente può sollevare eccezione, quando non appaia garantita una regolare rappresentanza giuridico-patrimoniale. L'eccezione è ammissibile fino allo scadere di due mesi a partire dalla presentazione. In caso di eccezione, le diocesi sono tenute a esaminare le prescrizioni in questione.

(3) Le disposizioni ecclesiastiche sulla rappresentanza giuridico-patrimoniale delle istituzioni, menzionate al comma 1, vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di Turingia e nei Bollettini ufficiali delle diocesi. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata dal Ministero competente su istanza degli uffici ecclesiastici competenti. Ciò vale, in modo corrispondente, per le disposizioni che riservino ad autorità ecclesiastiche superiori determinate autorizzazioni e per altre prescrizioni del diritto amministrativo patrimoniale ecclesiastico, qualora la loro pubblicazione serva alla sicurezza dei rapporti giuridici.
(Protocollo Finale)

Articolo 22

(1) I diritti statali di patronato, esistenti nello Stato Libero di Turingia, sono aboliti.

(2) In riferimento agli anteriori uffici ecclesiastici e scolastici unificati, le Parti contraenti si adopereranno per conseguire che tanto le entità comunali territoriali quanto le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche ed altre strutture ecclesiastiche eventualmente interessate concludano rapidamente i necessari accordi di separazione oppure attuino gli accordi gia conclusi.

Articolo 23

(1) Lo Stato Libero di Turingia versa alla Chiesa cattolica un contributo globale annuale (prestazione finanziaria statale) in luogo delle dotazioni delle diocesi e degli istituti diocesani, concesse in passato, e delle sovvenzioni per il trattamento economico e la pensione dei parroci, in luogo di tutte le prestazioni in denaro e in natura derivanti dagli obblighi statali di contribuzione al mantenimento degli edifici in proprietà ecclesiastica, come pure in luogo di tutti gli altri pagamenti fondati su titoli legali pia antichi. La Chiesa cattolica esonera lo Stato Libero di Turingia da tutti gli obblighi di prestazioni in denaro e in natura alle parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, in particolare dagli oneri di contribuzione al mantenimento degli edifici. Oltre alla prestazione finanziaria statale vengono fornite ulteriori prestazioni alla Chiesa cattolica e alle sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche soltanto se sono previste nel presente Accordo o nelle leggi generali.

(2) La prestazione finanziaria statale ammonta nel 1997 a

998.000 marchi tedeschi per il saldo degli oneri di contribuzione al mantenimento degli edifici,

5.056.000 marchi tedeschi per il saldo di tutti gli altri titoli più antichi.

(3) Se dopo il 1° gennaio 1997 varia la retribuzione dei funzionari a servizio dello Stato, varia in modo corrispondente la prestazione finanziaria statale sulla base della somma convenuta per l'anno 1997. Viene presa come base la carica introduttiva per il servizio amministrativo superiore generale non-tecnico, gruppo di retribuzione A 13 dell'ordinamento retributivo federale, 7° livello di anzianità di servizio, sposato, con 2 figli.

(4) Negli anni 1998-2001 avrà luogo inoltre un aumento della prestazione finanziaria statale per il saldo degli oneri di contribuzione al mantenimento degli edifici per un ammontare di 225.000 marchi tedeschi annualmente.

(5) La prestazione finanziaria statale viene suddivisa fra le diocesi per mezzo di intesa fra le diocesi stesse. Tale intesa deve essere notificata al Ministero competente.

(6) La prestazione finanziaria statale viene corrisposta alle diocesi in rate mensili anticipate, pari di volta in volta alla dodicesima parte dell'importo annuo, tenendo in considerazione l'intesa di cui al comma 5.
(Protocollo Finale)

(7) Per lo svincolo della prestazione finanziaria statale vale l'articolo 140 della Legge Fondamentale in connessione con l'articolo 138, capoverso 1, della Costituzione del Reich di Weimar.

Articolo 24

Esenzioni da tasse, basate sulla legislazione del Land e aventi come beneficiario lo Stato, valgono altresì per le diocesi, le sedi episcopali, i capitoli cattedrali, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e raggruppamenti di esse, come anche per gli istituti, le fondazioni e le associazioni della Chiesa, dotati di personalità giuridica pubblica.

Articolo 25

(1) Le diocesi e le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e i raggruppamenti di esse hanno il diritto di percepire imposte ecclesiastiche, in particolare anche il contributo alla Chiesa (Kirchgeld), a norma delle disposizioni previste dalla legislazione del Land, sulla base dei regolamenti delle imposte. I regolamenti delle imposte ecclesiastiche e le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche, incluse le loro modifiche e integrazioni, necessitano del riconoscimento da parte dello Stato.

(2) Le diocesi concorderanno una aliquota aggiuntiva unitaria per il calcolo dell'imposta ecclesiastica come addizionale dell'imposta sul reddito (imposta sul salario), e concorderanno importi unitari nella riscossione di un'imposta ecclesiastica d'importo minimo come pure del contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in caso di matrimonio in cui un coniuge non appartiene ad una confessione avente il diritto di percepire imposte ecclesiastiche.

(3) Le diocesi notificheranno immediatamente al Ministero competente le loro deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche e le modifiche ed integrazioni delle medesime. Le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche si considerano riconosciute se corrispondono alle deliberazioni riconosciute del precedente anno di bilancio.
(Protocollo Finale)

Articolo 26

(1) Su istanza delle diocesi, il Ministero competente deve trasferire agli uffici fiscali l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche riconosciute. Se l'imposta sul reddito viene riscossa nei luoghi di lavoro nella Turingia mediante ritenuta sul salario lavorativo, si farà obbligo ai datori di lavoro di trattenere e di versare anche l'imposta ecclesiastica secondo l'aliquota tributaria riconosciuta.

(2) Per l'amministrazione dell'imposta ecclesiastica lo Stato Libero di Turingia riceve un indennizzo, il cui ammontare si regola secondo il gettito delle imposte ecclesiastiche che è stato incassato. Esso viene convenuto separatamente come percentuale annuale. Gli uffici fiscali sono obbligati a dare informazione ai competenti uffici ecclesiastici in tutte le questioni relative all'imposta ecclesiastica nei limiti della documentazione disponibile e di un dispendio amministrativo sostenibile, tenendo in considerazione la protezione dei dati.
(Protocollo Finale)

(3) L'esazione delle imposte ecclesiastiche viene trasferita, su istanza delle diocesi, agli uffici fiscali oppure, se gli enti territoriali comunali acconsentono, a questi ultimi.

Articolo 27

(1) Le diocesi e le loro parrocchie e simili comunità ecclesiastiche sono autorizzate a chiedere ai loro membri, indipendentemente dalle imposte ecclesiastiche e dal contributo alla Chiesa (Kirchgeld), offerte e altre prestazioni volontarie per fini ecclesiastici.

(2) A favore delle diocesi e delle loro istituzioni caritative sono date per autorizzate, inoltre, ogni anno due collette generali pubbliche a domicilio e sulle strade, per fini ecclesiastici. Le date di queste collette vengono fissate d'intesa con la competente autorità del Land.

Articolo 28

(1) Alla Chiesa cattolica vengono trasmessi, a norma delle prescrizioni di legge, i dati del registro della popolazione, richiesti per l'espletamento dei suoi compiti. Lo Stato Libero di Turingia si adopererà per conseguire che vengano mantenute le possibilità di rilevamento e di trasmissione necessarie a tale fine.

(2) La trasmissione dei dati presuppone che da parte della Chiesa cattolica siano adottati provvedimenti sufficienti per la protezione dei dati.
(Protocollo Finale)

Articolo 29

(1) Il Governo del Land e i Vescovi si incontreranno regolarmente per colloqui su quelle questioni che toccano il loro reciproco rapporto o sono di interesse per ambedue le parti.
(Protocollo Finale)

(2) Prima della regolamentazione di questioni, che toccano in modo determinante gli interessi di ambedue le parti, essi prenderanno contatto fra di loro a tempo debito e si metteranno a disposizione per discutere tali questioni.

Articolo 30

Le regolamentazioni, contenute nel presente Accordo e nell'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione della diocesi di Erfurt del 14 giugno 1994, precedono le regolamentazioni deroganti quanto al contenuto o conformi quanto al contenuto, fissate in intese concordatarie di più antica data, in quanto riguardino il medesimo oggetto.
(Protocollo Finale)

Articolo 31

Le Parti contraenti comporranno in via amichevole le divergenze d'opinione, che sorgessero eventualmente fra di esse circa l'interpre­tazione o l'applicazione del presente Accordo.
(Protocollo Finale)

Articolo 32

Il presente Accordo, i cui testi tedesco e italiano fanno medesima fede, dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati.

L'Accordo, incluso il Protocollo Finale che è parte costitutiva dell'Accordo medesimo, entra in vigore il giorno successivo a tale scambio.

La presente convenzione è stata sottoscritta in doppio originale.

Für den Heiligen Stuhl
Der Apostolische Nuntius in Deutschland
of Giovanni Lajolo
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo

Für der Freistaat Thüringen
Der Thüringer Ministerpräsident
Bernhard Vogel
Dr. Bernhard Vogel

 

PROTOCOLLO FINALE

In relazione all'Articolo 1,
comma 1:

Gli ordini e le comunità religiose formate a norma del diritto canonico non sono soggetti, da parte dello Stato, a nessuna limitazione che vada oltre il vincolo delle leggi generali vigenti. Lo stesso vale per le rimanenti organizzazioni e associazioni cattoliche, anche se oltre i fini religiosi, culturali e caritativi hanno pure altri compiti. Il diritto fondamentale della libertà religiosa resta intatto.

In relazione all'Articolo 3:

Lo Stato Libero di Turingia disporrà regolamentazioni di legge al fine di garantire la protezione delle funzioni sacre nelle festività ecclesiastiche, che non sono giorni festivi civili.

In relazione all'Articolo 4:

L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica nello Stato Libero di Turingia si regola per la diocesi di Erfurt secondo l'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione della diocesi di Erfurt del 14 giugno 1994;

– per la diocesi di Dresda-Misnia secondo la Costituzione Apostolica «Sollicitudo omnium Ecclesiarum» del 24 giugno 1921;

– per la diocesi di Fulda secondo l' articolo 2 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 in connessione con l'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione della diocesi di Erfurt del 14 giugno 1994.

In relazione all'Articolo 5,
commi 1 e 2:

(1) Si è d'accordo che, se esistono obiezioni di natura politica generale, dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile. Se nessuna dichiarazione del genere verrà presentata nel termine di venti giorni, la Santa Sede avrà il diritto di ritenere che contro il candidato non esistono tali obiezioni. Fino alla pubblicazione della nomina sarà mantenuto il più stretto segreto sulla persona in questione. Ciò non importa un diritto di veto da parte dello Stato.

(2) L'Articolo 5, comma 2, vale fino a che non venga raggiunta un'altra intesa.

In relazione all'Articolo 5,
comma 3:

Gli studi filosofico-teologici, compiuti in un'università statale austriaca o in un'università svizzera di lingua tedesca, sono riconosciuti come equiparati secondo i principi validi per le altre discipline letterario­umanistiche.

In relazione all'Articolo 5,
comma 4:

Nel caso del comma 3, numero 1, l'accordo da parte dello Stato si considera concesso in linea di massima.

In relazione all'Articolo 5,
commi 5 e 6:

Ciò non importa un diritto di eccezione da parte dello Stato.

In relazione all'Articolo 6,
comma 1:

(1) Resta intatta la posizione giuridica di altre arcidiocesi e diocesi, delle loro sedi episcopali, dei loro capitoli cattedrali come anche delle loro parrocchie e simili entità ecclesiastiche e dei raggruppamenti formati da queste parrocchie e simili entità ecclesiastiche.

(2) Le Parti contraenti prendono come norma che il passaggio dal servizio ecclesiastico a quello statale e viceversa non avrà, come conseguenza, svantaggi sproporzionati mediante l'applicazione delle disposizioni del diritto del lavoro.

In relazione all'Articolo 6,
comma 2:

Fino a che non sia stata raggiunta un'intesa sulle direttive, resta valida la situazione giuridica finora vigente. Se ad ordini e congregazioni religiose è appartenuto in passato uno stato giuridico di diritto pubblico, lo Stato Libero di Turingia accorderà loro nuovamente tale stato per il futuro; le organizzazioni ecclesiastiche in questione produrranno la relativa documentazione.

In relazione all'Articolo 11,
comma 2:

(1) Qualora lo Stato Libero di Turingia istituisca una facoltà teologica cattolica o un dipartimento teologico cattolico presso un'università statale d'intesa con la Santa Sede, i Vescovi diocesani rinunciano all'esercizio del diritto di erigere o di mantenere una propria istituzione per la formazione scientifica degli ecclesiastici. Con ciò resta intatto il diritto di istituire o di mantenere seminari maggiori.

(2) Le Parti contraenti convengono che prima della nuova erezione, progettata dallo Stato Libero di Turingia, di una facoltà teologica cattolica presso l'università di Erfurt, saranno stipulate intese supplementari.

In relazione all'Articolo 13,
comma 1:

Per il conseguimento dell' abilitazione all'insegnamento nella materia Religione cattolica, la formazione scientifica in Teologia cattolica e in Pedagogia della religione a curata attualmente dallo Studio Filosofico-Teologico di Erfurt. A tal fine valgono come norma, per il momento, le Intese di cooperazione fra lo Studio Filosofico-Teologico di Erfurt, da una parte, e l'istituto universitario pedagogico di Erfurt e rispettivamente l'universitò Friedrich Schiller di Jena, dall'altra parte. La formazione in Teologia cattolica e in Pedagogia della religione è conforme alla dottrina e ai principi della Chiesa cattolica.

In relazione all'Articolo 13,
comma 5:

(1) Il competente Ministero emanerà gli ordinamenti degli esami per l'abilitazione all'insegnamento nella materia Religione cattolica soltanto se, con domanda ai Vescovi diocesani competenti, è stato accertato che non vengono sollevate eccezioni riguardo alla conformità con i principi della Chiesa cattolica, costituzionalmente garantiti, e con le esigenze ecclesiastiche per la formazione degli insegnanti di religione. Le eccezioni sono da far valere possibilmente senza indugio, al più tardi entro il termine di quattro mesi.

(2) Il Ministero richiederà una modifica dell'ordinamento degli studi per la materia Teologia cattolica e Pedagogia della religione se, con domanda rivolta possibilmente senza indugio ai Vescovi diocesani, è stato accertato che vengono sollevate eccezioni riguardo alla conformità con i principi della Chiesa cattolica, costituzionalmente garantiti, e con le esigenze ecclesiastiche per la formazione degli insegnanti di religione. Le eccezioni sono da far valere possibilmente senza indugio, al più tardi entro il termine di quattro mesi.

(3) Le esigenze ecclesiastiche per la formazione degli insegnanti di religione risultano, al momento della stipulazione dell'Accordo, dal Decreto N. 234/78/B della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 1° gennaio 1983 e dalle «Esigenze ecclesiastiche per i corsi di abilitazione all'insegnamento nella Religione cattolica» della Conferenza Episcopale Tedesca, del 23 settembre 1982.

(4) Le diocesi assicurano che daranno un parere unitario.

In relazione all'Articolo 14,
comma 1:

(1) «Consueta» indica una prassi, che si è sviluppata sulla base dell'articolo 140 della Legge Fondamentale in connessione con l'articolo 141 della Costituzione del Reich di Weimar. «Spazio adatto» sono anche le sale che servono a più fini.

(2) I particolari possono essere regolati mediante speciale intesa. Le Parti contraenti sono d'accordo che da ciò non può venire dedotto alcun diritto alla stipulazione di un'intesa.

In relazione all'Articolo 16,
comma 2:

I programmi religiosi non sono limitati alla trasmissione di funzioni sacre o di atti liturgici.

In relazione all'Articolo 17,
comma 2:

Questa garanzia è data nel presupposto che vengano riconosciute le prescrizioni vigenti per il cimitero, specialmente quelle riguardanti l'uso delle tombe, la durata della concessione e un eventuale cambio di destinazione.

In relazione all'Articolo 17,
comma 3:

(1) Si è d'accordo che l'autorizzazione, da parte dello Stato, dei regolamenti per l'uso può essere negata soltanto per motivi di ordine pubblico, specialmente per quelli riguardanti l'aspetto edilizio e la prevenzione delle epidemie.

(2) Lo Stato Libero di Turingia determina le autorità competenti per l'esecuzione amministrativa. Le spese amministrative e gli esborsi, risultanti dai provvedimenti di esecuzione e non ricuperabili, devono essere rimborsati dal gestore ecclesiastico.

In relazione all'Articolo 18,
comma 1:

Nel caso di oggetti destinati al culto (res sacrae) le esigenze religiose vanno tenute in preminente considerazione. Qualora la tutela statale dei monumenti e gli interessi liturgici della Chiesa entrino in conflitto, le esigenze liturgiche hanno la preminenza nella ponderazione degli interessi.

In relazione all'Articolo 19,
comma 1:

Una demolizione di edifici di culto è ammessa soltanto dopo previo accordo con l'autorità ecclesiastica competente. Si può prescindere da tale accordo unicamente se una demolizione è imposta da cogenti motivi di prevenzione di pericoli.

In relazione all'Articolo 19,
comma 2:

Nel caso di perdite patrimoniali per esproprio anteriormente a13 ottobre 1990, le rivendicazioni si conformano alle disposizioni di legge.

In relazione all'Articolo 21,
comma 3:

(1) Lo Stato Libero di Turingia prende atto che, quale legislazione ecclesiastica sull' amministrazione del patrimonio ecclesiastico, sono attualmente in vigore

– nell'ambito della diocesi di Erfurt la legge ecclesiastica sull'amministrazione del patrimonio della Chiesa cattolica nell'ambito della diocesi di Erfurt del 30 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di Turingia, n. 35, del 2 settembre 1996, pagg. 1647-1651 = Bollettino Ufficiale Ecclesiastico della diocesi di Erfurt, n. 5, del 2 maggio 1996);

– nell'ambito della diocesi di Fulda la legge sull'amministrazione del patrimonio delle Chiese del 20 aprile 1979, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Assia 28/79, pag. 1450ss, con modifiche del 12 dicembre 1995, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Assia 3/96, pag. 216s, a norma della legge del 30 settembre 1996 che introduce per la parte turingia della diocesi di Fulda la medesima legge sull'amministrazione del patrimonio delle Chiese (Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di Turingia, n. 7, del 17 febbraio 1997, pagg. 359-365 = Bollettino Ufficiale Ecclesiastico della diocesi di Fulda del 31 gennaio 1997, parte II, n. 17, pag. 7);

– nell'ambito della diocesi di Dresda-Misnia la notificazione sull'erezione della Chiesa romano-cattolica e dei suoi uffici nella diocesi di Misnia del 29 novembre 1922 (Bollettino Ufficiale Ecclesiastico della diocesi di Misnia, n. 1, del 1° gennaio 1923, pag. 1) e la notificazione del Ministero della Sassonia per la Pubblica Istruzione del 30 dicembre 1931 (Gazzetta Ufficiale della Sassonia, n. 1, del 2 gennaio 1932, pag. 5 = Bollettino Ufficiale Ecclesiastico della diocesi di Misnia, n. 1, del 1° gennaio 1932, pag. 9).

(2) Lo Stato Libero di Turingia non solleva obiezione contro la temporanea permanenza in vigore delle prescrizioni emanate per le diocesi di Fulda e di Dresda-Misnia. A ogni buon conto esse sono state notificate di nuovo nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di Turingia (n. 32/1994, pagg. 2178-2184) con indicazione della loro validità quale legislazione ecclesiastica.

(3) Lo Stato Libero di Turingia precisa che la Legge prussiana sull'amministrazione del patrimonio della Chiesa cattolica del 24 luglio 1924 (Raccolta delle leggi prussiane 1924, pag. 585) non continua più ad essere in vigore, come legislazione dello Stato, neppure nelle parti gia prussiane dello Stato Libero di Turingia; con ciò sono abolite anche le prescrizioni ivi contenute circa i diritti di controllo, di concorso e d'autorizzazione da parte dello Stato.

(4) La Chiesa cattolica si impegna a introdurre, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, una regolamentazione ecclesiastica dell' amministrazione patrimoniale, possibilmente unitaria, per l'intero Stato Libero di Turingia.

In relazione all'Articolo 23,
comma 6:

Non è richiesta una documentazione sull'impiego dei fondi.

In relazione all'Articolo 25,
comma 3:

Qualora intervenisse una modifica essenziale delle condizioni che sono determinanti per l'ammontare dell'imposta ecclesiastica, l' autorità del Land, competente per il riconoscimento delle deliberazioni riguardanti l'imposta ecclesiastica, attirerà per iscritto l'attenzione delle diocesi sulla necessità di un adeguamento delle aliquote di percezione dell'imposta ecclesiastica, esponendone i motivi, e condurrà trattative ai fini di un'intesa. La presunta autorizzazione cessa quindi con il termine dell' anno di bilancio che segue all'anno dell'invio dello scritto.

In relazione all'Articolo 26,
comma 2:

Le diocesi garantiscono il mantenimento del segreto fiscale a norma delle disposizioni statali emanate a sua tutela.

In relazione all'Articolo 28,
comma 2:

La constatazione che è garantita una sufficiente protezione dei dati, viene fatta dal competente Ministero in base alle regolamentazioni legislative canoniche da presentarsi da parte delle diocesi.

In relazione all'Articolo 29,
comma 1:

Per colloqui regolari si intendono incontri che abbiano luogo, per quanto possibile, una volta l'anno.

In relazione all'Articolo 30:

Inoltre esiste accordo fra le Parti contraenti che – anche in quanto il Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933 vincola lo Stato Libero di Turingia – le disposizioni di detto Concordato circa i requisiti per i superiori religiosi (articolo 15, capoverso 2, periodo 1, e capoverso 3) e circa la scuola confessionale (articoli 23 e 24), come pure le disposizioni dell'articolo 32 del medesimo Concordato, non vengono applicate nei rapporti fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia.

In relazione all'Articolo 31:

Qualora in accordi con altre comunità religiose comparabili lo Sta­o Libero di Turingia concedesse diritti e prestazioni che superino il presente Accordo, le Parti contraenti esamineranno insieme se, a causa del principio di parità, siano necessarie modifiche del presente Accordo.

La presente convenzione è stata sottoscritta in doppio originale.

Für den Heiligen Stuhl
Der Apostolische Nuntius in Deutschland
Giovanni Lajolo
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo

Für den Freistaat Thüringen
Der Thüringer Ministerpräsident
Bernhard Vogel
Dr. Bernhard Vogel

Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Sanctam Sedem et Liberum Statum Thuringiae constitutae, accepta et reddita mutuo fuerunt Bonnae in urbe die VI mensis Octobris anno MCMXCVII. Quae quidem Conventio insequenti die ipsius mensis Octobris vigere coepit ad normam eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. LXXXIX (1997), n. 11, pp. 756-795

 

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