La Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia, concordi nel desiderio di
consolidare e promuovere in spirito di amicizia i rapporti tra la Chiesa
cattolica e lo Stato Libero di Turingia, hanno deciso di concludere una
convenzione con lo scopo di sviluppare e regolare in modo stabile la
situazione giuridica della Chiesa cattolica nello Stato Libero di Turingia,
considerando il vigente Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del
20 luglio 1933, per quanto esso vincola lo Stato Libero, e tenendo presente la
Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929.
A tale effetto, la Santa Sede, rappresentata dal suo Plenipotenziario, il
Nunzio Apostolico in Germania, Dott. Giovanni Lajolo, Arcivescovo titolare di
Cesariana, e lo Stato Libero di Turingia, rappresentato dal
Ministro-Presidente della Turingia, Dott. Bernhard Vogel, hanno convenuto
negli articoli seguenti:
Articolo 1
(1) Lo Stato Libero di Turingia garantisce la libertà di professare e
praticare pubblicamente la fede cattolica.
(Protocollo Finale)
(2) La Chiesa cattolica regola e amministra i propri affari autonomamente
nell'ambito delle leggi generali vigenti. Essa conferisce i propri uffici o ne
priva i titolari senza il concorso dello Stato o dei Comuni.
(3) Nel compimento dei propri doveri d'ufficio i chierici, i religiosi e
gli altri membri della Chiesa, che sono chiamati a un ufficio o a un servizio
pastorale, godono della protezione dello Stato.
(4) Nello Stato Libero di Turingia i chierici e i religiosi sono esenti
dall'obbligo di assumere pubblici uffici e quelle incombenze che, secondo le
norme del diritto canonico, non sono compatibili con la loro posizione.
Articolo 2
Restano intatte le disposizioni di legge secondo le quali gli
ecclesiastici, i loro assistenti e le persone che in preparazione alla
professione partecipano all'attività professionale, hanno facoltà di rifiutare
la testimonianza su quello che è stato confidato o è diventato noto ad essi in
qualità di pastori d'anime. Lo Stato Libero di Turingia si adopererà per il
mantenimento di questa protezione del segreto relativo alla cura d'anime e
alla confessione.
Articolo 3
La protezione delle domeniche e delle festività ecclesiastiche riconosciute
dallo Stato è garantita.
(Protocollo Finale)
Articolo 4
L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica
nello Stato Libero di Turingia rimane conservata. I cambiamenti necessitano di
un accordo, eccetto che si tratti di spostamenti di confini che Sono attuati
unicamente nell'interesse della locale cura delle anime.
(Protocollo
Finale)
Articolo 5
(1) La provvista della sede episcopale di Erfurt avviene in conformità
all'articolo 3 dell'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia
sull'erezione della diocesi di Erfurt del 14 giugno 1994 in connessione con
l'articolo 6 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14
giugno 1929.
(Protocollo Finale)
(2) Per la provvista della sede episcopale di Fulda vale l'articolo 6 della
Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929.
Riguardo alla sede episcopale di Dresda-Misnia si applica la regolamentazione
stabilita nell'articolo III, capoverso 1, del Concordato con il Baden del 12
ottobre 1932 in connessione con l'articolo 14, capoverso 1, secondo periodo,
del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933. Nel
caso della provvista della sede episcopale di Fulda il capitolo cattedrale
rivolge anche al Ministro-Presidente dello Stato Libero di Turingia la domanda
se esistano obiezioni di carattere politico generale. Nel caso della provvista
della sede episcopale di Dresda-Misnia la relativa domanda proviene dalla
Santa Sede.
(Protocollo Finale)
(3) Nella diocesi di Erfurt un ecclesiastico a nominato Ordinario del
luogo, Vescovo ausiliare, vicario generale, membro del capitolo cattedrale,
vicario del capitolo cattedrale, membro di un ufficio diocesano ovvero
direttore od insegnante del seminario diocesano, soltanto se egli
1. sia cittadino tedesco,
2. possieda un attestato di maturità che abiliti allo studio in
un'università tedesca,
3. abbia almeno per un triennio compiuto gli studi di filosofia e
teologia in un'università statale tedesca, in un seminario vescovile per la
formazione scientifica degli ecclesiastici od in un'università pontificia a
Roma.
(Protocollo Finale)
(4) Mediante intesa fra le autorità ecclesiastica e governativa si potrà
prescindere dai requisiti enumerati nel comma 3, numeri 1-3; in particolare
potranno essere riconosciuti gli studi compiuti in altre istituzioni a livello
universitario di lingua tedesca, diverse da quelle nominate nel numero 3.
(Protocollo Finale)
(5) Almeno due settimane prima della progettata nomina di un ecclesiastico,
nella diocesi di Erfurt, a Vescovo ausiliare, a vicario generale e a membro
del capitolo cattedrale ovvero a direttore od insegnante del seminario
diocesano, la competente autorità ecclesiastica dare conoscenza al competente
Ministero di tale intenzione e delle notizie personali dell'ecclesiastico
medesimo.
(Protocollo Finale)
(6) Nel caso di una sede episcopale impedita o vacante, il relativo
capitolo cattedrale comunica al Ministro-Presidente il nome di colui che ha
assunto il governo transitorio della diocesi.
(Protocollo Finale)
(7) I Vescovi diocesani esigeranno per gli ecclesiastici, ai quali deve
essere conferito un ufficio parrocchiale in modo stabile, i requisiti
enumerati nel comma 3, numeri 1-3, e per gli altri ecclesiastici, che debbono
essere impiegati in modo non transitorio nella cura parrocchiale delle anime,
almeno i requisiti indicati nei numeri 1 e 2. Del resto vale in modo
equivalente il comma 4.
Articolo 6
(1) Le diocesi di Erfurt, Dresda-Misnia e Fulda, la sede episcopale e il
capitolo cattedrale di Erfurt, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche
e i raggruppamenti formati da parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, che
si trovano nello Stato Libero di Turingia, sono enti di diritto pubblico; il
loro servizio e servizio pubblico.
(Protocollo Finale)
(2) Gli ordini e le comunità religiose formate a norma del diritto
canonico, come pure gli istituti e le fondazioni ecclesiastici sono
riconosciuti nella loro posizione giuridica ecclesiastica. Gli istituti e le
fondazioni acquistano la qualità di organizzazioni di diritto pubblico con
personalità giuridica propria secondo direttive, che vengono concordate con i
Vescovi diocesani. Quegli ordini e comunità religiose, come anche quegli
istituti e fondazioni ecclesiastici, ai quali non compete uno stato di diritto
pubblico, acquisiscono la capacità giuridica secondo le prescrizioni del
diritto civile.
(Protocollo Finale)
Articolo 7
(1) Le diocesi comunicheranno al Ministero competente le decisioni
riguardanti la formazione e la modifica degli enti ecclesiastici di diritto
pubblico ed esibiranno una copia del documento relativo alla loro
organizzazione.
(2) Gli enti ecclesiastici acquistano la capacita giuridica in forza della
loro erezione da parte del Vescovo diocesano competente. Il documento di
erezione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di
Turingia. La pubblicazione viene predisposta dal Ministero competente ad
istanza della diocesi interessata.
(3) Lo stesso vale per la trasformazione, la fusione e la soppressione dei
medesimi enti.
Articolo 8
(1) È garantito il diritto di istituire scuole in gestione ecclesiastica.
(2) Lo Stato Libero di Turingia riconoscerà e favorirà adeguatamente le scuole
in gestione ecclesiastica nel quadro delle leggi statali.
Articolo 9
La Chiesa cattolica partecipa alla formazione degli adulti con istituzioni
proprie. Queste vengono incluse negli aiuti finanziari dello Stato Libero di Turingia per la formazione degli adulti, nel quadro delle disposizioni
vigenti.
Articolo 10
(1) La Chiesa cattolica ha il diritto di avere istituzioni sue proprie a
livello universitario.
(2) Il riconoscimento statale di dette istituzioni avviene in conformità alle
disposizioni di legge.
Articolo 11
(1) In quanto la Chiesa cattolica cura nello Stato Libero di Turingia la
formazione scientifica degli ecclesiastici nel quadro di un seminario
diocesano (articolo 6 dell'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione della diocesi di Erfurt del 14 giugno 1994),
l'insegnamento corrisponderà come alle prescrizioni ecclesiastiche così anche
al livello dell'insegnamento teologico impartito negli istituti tedeschi a
livello universitario.
(2) I Vescovi diocesani competenti porteranno a conoscenza del Ministero
competente i relativi statuti e i programmi d'insegnamento. Come insegnanti
per la formazione scientifica degli ecclesiastici saranno nominati soltanto
ecclesiastici o altri docenti, i quali abbiano per l'insegnamento della
materia loro affidata una qualificazione corrispondente alle esigenze degli
istituti tedeschi a livello universitario.
(Protocollo Finale)
(3) Per il riconoscimento statale dell'istituto per la formazione
scientifica degli ecclesiastici vale l'Articolo 10, comma 2, del presente
Accordo.
Articolo 12
(1) L'insegnamento della religione cattolica è materia ordinaria nelle scuole
pubbliche.
(2) Senza pregiudizio del diritto di vigilanza da parte dello Stato, la Chiesa
cattolica ha il diritto di assicurarsi per mezzo di una presa di visione,
secondo una procedura convenuta con l'ispettorato scolastico statale, che il
contenuto e la forma dell'insegnamento della religione corrispondono ai
principi della Chiesa cattolica.
(3) Direttive, programmi e libri di testo per l'insegnamento della religione
cattolica sono da stabilirsi d'intesa con la Chiesa cattolica.
(4) L'insegnamento della religione cattolica presuppone la missio canonica da
parte del Vescovo diocesano competente. La Chiesa può revocare la missio
canonica in casi motivati. Essa comunica tale revoca all'ispettorato scolastico statale. Con
la revoca ha fine l' autorizzazione ad impartire l'insegnamento della
religione.
(5) Per assicurare l'insegnamento della religione, nelle scuole vengono
impiegati insegnanti muniti di missio canonica nella misura necessaria. La
designazione di personale ecclesiastico per l'insegnamento della religione è
resa possibile ai sensi di un'intesa separata.
Articolo 13
(1) Lo Stato Libero di Turingia garantisce, nel quadro degli studi per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, la formazione scientifica
in Teologia cattolica e in Pedagogia della religione. I particolari restano
riservati a speciali intese.
(Protocollo Finale)
(2) Al primo esame statale per l'abilitazione all'insegnamento si garantisce
che alla prova d'esame orale di Religione cattolica venga invitato un
rappresentante del Vescovo competente. La facoltà d'insegnamento della
religione cattolica è conferita dallo Stato Libero di Turingia.
(3) Al secondo esame statale per l'abilitazione all'insegnamento si garantisce
che nella prova d'esame orale di Religione cattolica l'esaminatore possieda,
oltre l'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica, anche
l'autorizzazione ecclesiastica.
(4) Per gli esami integrativi, complementari e supplementari vale analogamente
il comma 2.
(5) Il Ministero competente prende la propria decisione circa gli ordinamenti
degli studi e degli esami per la formazione degli insegnanti di religione
nella materia Religione cattolica, dopo aver preso contatto con le diocesi al
fine di raggiungere un'intesa amichevole.
(Protocollo Finale)
Articolo 14
(1) Negli ospedali statali e negli istituti di prevenzione e pena, come
anche negli altri stabilimenti pubblici dello Stato Libero di Turingia, nei
quali la cura d'anime sia consueta, viene accordato alla Chiesa cattolica
l'accesso per il culto divino e per la cura d'anime. Qualora in dette
istituzioni vi sia il bisogno di un servizio liturgico e di una cura d'anime
regolari, lo Stato Libero di Turingia avrà cura, nel quadro degli edifici
disponibili, che venga messo a disposizione uno spazio adatto.
(Protocollo Finale)
(2) Presso gli istituti analoghi, gestiti da altri, lo Stato Libero di Turingia si adopererà, nell'ambito delle proprie possibilità giuridiche, per
conseguire che vi possa avere luogo un'assistenza pastorale adeguata.
Articolo 15
Il diritto della Chiesa e delle sue istituzioni caritative di operare
nell'ambito sociale è riconosciuto dallo Stato Libero di Turingia. Il
sostegno a dette istituzioni avviene a norma delle leggi.
Articolo 16
(1) Lo Stato Libero di Turingia si adopererà affinché, nei programmi degli enti
radiotelevisivi di diritto pubblico come anche in programmi a tempo pieno di
emittenti radiotelevisive private, la vita della Chiesa cattolica sia
adeguatamente presa in considerazione nelle trasmissioni proprie di tali enti,
nel quadro del mandato di programmazione regolato dalla legge.
(2) Restano salvaguardate le prescrizioni del diritto del Land, in base alle
quali
1. gli enti radiotelevisivi di diritto pubblico come anche le emittenti
private di programmi a tempo pieno, queste ultime eventualmente contro
rimborso dei propri costi di produzione, devono assegnare alle Chiese, su
richiesta delle medesime, un congruo tempo di trasmissione per la diffusione
di programmi religiosi,
2. tutte le emittenti radiotelevisive devono rispettare nelle loro
trasmissioni la dignità della persona come anche le convinzioni morali,
religiose e ideologiche degli altri.
(Protocollo Finale)
(3) Negli organi di controllo degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico
come anche nell'ente del Land per la radiotelevisione privata, la Chiesa
cattolica è rappresentata a norma delle disposizioni di legge.
(4) Resta intatto il diritto della Chiesa cattolica di organizzare una
radiotelevisione privata conformemente alle prescrizioni di legge o di avere
parte in società radiotelevisive di diritto privato.
Articolo 17
(1) I cimiteri ecclesiastici godono della protezione dello Stato.
(2) È garantita la sepoltura, nei cimiteri di monopolio ecclesiastico, di persone non credenti o appartenenti ad altre confessioni religiose.
(Protocollo Finale)
(3) I regolamenti per l'uso e per le tariffe dei cimiteri ecclesiastici
necessitano dell'approvazione delle autorità, competenti in materia
funeraria. Le tariffe cimiteriali vengono riscosse, su richiesta del gestore
legale ecclesiastico, secondo la procedura esecutiva amministrativa.
(Protocollo Finale)
Articolo 18
(1) La Chiesa cattolica si impegna a conservare e a curare, nel quadro delle
proprie possibilità, gli edifici soggetti a tutela monumentale con le relative
appartenenze fondiarie come pure con gli oggetti artistici e cultuali. Essa
effettuerà alienazioni e modifiche soltanto dopo aver preso contatto con la
sovraintendenza statale ai monumenti al fine di raggiungere un'intesa, e
avrà cura che le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le altre
associazioni ecclesiastiche procedano in modo corrispondente.
(Protocollo Finale)
(2) Nell'assegnazione dei fondi dello Stato Libero di Turingia per la cura dei
monumenti, la Chiesa cattolica viene presa adeguatamente in considerazione.
Lo Stato Libero di Turingia si adopererà per far si che la Chiesa riceva aiuti anche da quelle istituzioni, che a livello nazionale e
internazionale operano per la cura dei monumenti.
(3) Là dove si applica la norma della «regalia del tesoro» (Schatzregal), detti
monumenti culturali vengono, su domanda, lasciati alla Chiesa cattolica in
prestito permanente.
Articolo 19
(1) La proprietà e gli altri diritti patrimoniali della Chiesa cattolica e
delle sue associazioni religiose sono garantiti secondo la norma
dell'articolo 140 della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di
Germania in connessione con l'articolo 138, capoverso 2, della Costituzione
tedesca dell'11 agosto 1919 (Costituzione del Reich di Weimar).
(Protocollo Finale)
(2) Nell'applicazione di norme di esproprio le autorità del Land avranno
riguardo agli interessi ecclesiastici. Qualora, in casi di esproprio o di
alienazione di terreni ecclesiastici, la Chiesa cattolica o le sue
associazioni religiose intendano acquisire terreni sostitutivi di uguale
valore, le autorità del Land verranno loro incontro nel quadro delle
disposizioni di legge.
(Protocollo Finale)
Articolo 20
(1) Per i terreni e gli edifici dello Stato che sono destinati a scopi
ecclesiastici o caritativi, tale destinazione e l'obbligo dello Stato Libero
di Turingia di contribuire al mantenimento dei fabbricati perdurano fino alla
conclusione di intese a norma del comma 2.
(2) Lo Stato Libero di Turingia e la Chiesa cattolica entreranno quanto prima
in trattativa per trasferire alla Chiesa la proprietà su terreni ed edifici
del genere e per regolamentare definitivamente l'onere di contribuzione al
mantenimento dei fabbricati.
Articolo 21
(1) Le prescrizioni delle diocesi sulla rappresentanza giuridico-patrimoniale
degli enti, degli istituti autonomi e delle fondazioni autonome della Chiesa,
dotati di personalità giuridica pubblica, vengono presentate al competente
Ministero prima della loro emanazione. Dette prescrizioni garantiranno una
conveniente rappresentanza delle istituzioni interessate.
(2) Il Ministero competente può sollevare eccezione, quando non appaia
garantita una regolare rappresentanza giuridico-patrimoniale. L'eccezione è
ammissibile fino allo scadere di due mesi a partire dalla presentazione. In
caso di eccezione, le diocesi sono tenute a esaminare le prescrizioni in
questione.
(3) Le disposizioni ecclesiastiche sulla rappresentanza giuridico-patrimoniale delle istituzioni, menzionate al comma 1, vengono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di Turingia e nei
Bollettini ufficiali delle diocesi. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
viene effettuata dal Ministero competente su istanza degli uffici
ecclesiastici competenti. Ciò vale, in modo corrispondente, per le
disposizioni che riservino ad autorità ecclesiastiche superiori determinate
autorizzazioni e per altre prescrizioni del diritto amministrativo
patrimoniale ecclesiastico, qualora la loro pubblicazione serva alla
sicurezza dei rapporti giuridici.
(Protocollo Finale)
Articolo 22
(1) I diritti statali di patronato, esistenti nello Stato Libero di Turingia,
sono aboliti.
(2) In riferimento agli anteriori uffici ecclesiastici e scolastici unificati,
le Parti contraenti si adopereranno per conseguire che tanto le entità
comunali territoriali quanto le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche
ed altre strutture ecclesiastiche eventualmente interessate concludano
rapidamente i necessari accordi di separazione oppure attuino gli accordi gia
conclusi.
Articolo 23
(1) Lo Stato Libero di Turingia versa alla Chiesa cattolica un contributo
globale annuale (prestazione finanziaria statale) in luogo delle dotazioni
delle diocesi e degli istituti diocesani, concesse in passato, e delle
sovvenzioni per il trattamento economico e la pensione dei parroci, in luogo
di tutte le prestazioni in denaro e in natura derivanti dagli obblighi statali
di contribuzione al mantenimento degli edifici in proprietà ecclesiastica,
come pure in luogo di tutti gli altri pagamenti fondati su titoli legali pia
antichi. La Chiesa cattolica esonera lo Stato Libero di Turingia da tutti gli
obblighi di prestazioni in denaro e in natura alle parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, in particolare dagli oneri di contribuzione al
mantenimento degli edifici. Oltre alla prestazione finanziaria statale
vengono fornite ulteriori prestazioni alla Chiesa cattolica e alle sue
parrocchie e simili comunità ecclesiastiche soltanto se sono previste nel
presente Accordo o nelle leggi generali.
(2) La prestazione finanziaria statale ammonta nel 1997 a
998.000 marchi tedeschi per il saldo degli oneri di contribuzione al
mantenimento degli edifici,
5.056.000 marchi tedeschi per il saldo di tutti gli altri titoli più
antichi.
(3) Se dopo il 1° gennaio 1997 varia la retribuzione dei funzionari a servizio
dello Stato, varia in modo corrispondente la prestazione finanziaria statale
sulla base della somma convenuta per l'anno 1997. Viene presa come base la
carica introduttiva per il servizio amministrativo superiore generale non-tecnico, gruppo di retribuzione A 13 dell'ordinamento retributivo federale,
7° livello di anzianità di servizio, sposato, con 2 figli.
(4) Negli anni 1998-2001 avrà luogo inoltre un aumento della prestazione
finanziaria statale per il saldo degli oneri di contribuzione al mantenimento
degli edifici per un ammontare di 225.000 marchi tedeschi annualmente.
(5) La prestazione finanziaria statale viene suddivisa fra le diocesi per
mezzo di intesa fra le diocesi stesse. Tale intesa deve essere notificata al
Ministero competente.
(6) La prestazione finanziaria statale viene corrisposta alle diocesi in rate
mensili anticipate, pari di volta in volta alla dodicesima parte dell'importo
annuo, tenendo in considerazione l'intesa di cui al comma 5.
(Protocollo Finale)
(7) Per lo svincolo della prestazione finanziaria statale vale l'articolo 140
della Legge Fondamentale in connessione con l'articolo 138, capoverso 1,
della Costituzione del Reich di Weimar.
Articolo 24
Esenzioni da tasse, basate sulla legislazione del Land e aventi come
beneficiario lo Stato, valgono altresì per le diocesi, le sedi episcopali, i
capitoli cattedrali, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e
raggruppamenti di esse, come anche per gli istituti, le fondazioni e le
associazioni della Chiesa, dotati di personalità giuridica pubblica.
Articolo 25
(1) Le diocesi e le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e i
raggruppamenti di esse hanno il diritto di percepire imposte ecclesiastiche,
in particolare anche il contributo alla Chiesa (Kirchgeld), a norma delle
disposizioni previste dalla legislazione del Land, sulla base dei regolamenti
delle imposte. I regolamenti delle imposte ecclesiastiche e le deliberazioni
sulle imposte ecclesiastiche, incluse le loro modifiche e integrazioni,
necessitano del riconoscimento da parte dello Stato.
(2) Le diocesi concorderanno una aliquota aggiuntiva unitaria per il calcolo
dell'imposta ecclesiastica come addizionale dell'imposta sul reddito
(imposta sul salario), e concorderanno importi unitari nella riscossione di
un'imposta ecclesiastica d'importo minimo come pure del contributo alla Chiesa
(Kirchgeld) in caso di matrimonio in cui un coniuge non appartiene ad una
confessione avente il diritto di percepire imposte ecclesiastiche.
(3) Le diocesi notificheranno immediatamente al Ministero competente le loro
deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche e le modifiche ed integrazioni
delle medesime. Le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche si considerano
riconosciute se corrispondono alle deliberazioni riconosciute del precedente
anno di bilancio.
(Protocollo Finale)
Articolo 26
(1) Su istanza delle diocesi, il Ministero competente deve trasferire agli
uffici fiscali l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche riconosciute. Se
l'imposta sul reddito viene riscossa nei luoghi di lavoro nella Turingia
mediante ritenuta sul salario lavorativo, si farà obbligo ai datori di lavoro
di trattenere e di versare anche l'imposta ecclesiastica secondo l'aliquota
tributaria riconosciuta.
(2) Per l'amministrazione dell'imposta ecclesiastica lo Stato Libero di Turingia riceve un indennizzo, il cui ammontare si regola secondo il gettito
delle imposte ecclesiastiche che è stato incassato. Esso viene convenuto
separatamente come percentuale annuale. Gli uffici fiscali sono obbligati a
dare informazione ai competenti uffici ecclesiastici in tutte le questioni
relative all'imposta ecclesiastica nei limiti della documentazione
disponibile e di un dispendio amministrativo sostenibile, tenendo in
considerazione la protezione dei dati.
(Protocollo Finale)
(3) L'esazione delle imposte ecclesiastiche viene trasferita, su istanza delle
diocesi, agli uffici fiscali oppure, se gli enti territoriali comunali
acconsentono, a questi ultimi.
Articolo 27
(1) Le diocesi e le loro parrocchie e simili comunità ecclesiastiche sono
autorizzate a chiedere ai loro membri, indipendentemente dalle imposte
ecclesiastiche e dal contributo alla Chiesa (Kirchgeld), offerte e altre
prestazioni volontarie per fini ecclesiastici.
(2) A favore delle diocesi e delle loro istituzioni caritative sono date
per autorizzate, inoltre, ogni anno due collette generali pubbliche a
domicilio e sulle strade, per fini ecclesiastici. Le date di queste collette
vengono fissate d'intesa con la competente autorità del Land.
Articolo 28
(1) Alla Chiesa cattolica vengono trasmessi, a norma delle prescrizioni di
legge, i dati del registro della popolazione, richiesti per l'espletamento
dei suoi compiti. Lo Stato Libero di Turingia si adopererà per conseguire che
vengano mantenute le possibilità di rilevamento e di trasmissione necessarie a
tale fine.
(2) La trasmissione dei dati presuppone che da parte della Chiesa cattolica
siano adottati provvedimenti sufficienti per la protezione dei dati.
(Protocollo Finale)
Articolo 29
(1) Il Governo del Land e i Vescovi si incontreranno regolarmente per
colloqui su quelle questioni che toccano il loro reciproco rapporto o sono di
interesse per ambedue le parti.
(Protocollo Finale)
(2) Prima della regolamentazione di questioni, che toccano in modo
determinante gli interessi di ambedue le parti, essi prenderanno contatto fra
di loro a tempo debito e si metteranno a disposizione per discutere tali
questioni.
Articolo 30
Le regolamentazioni, contenute nel presente Accordo e nell'Accordo fra la
Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione della diocesi di Erfurt
del 14 giugno 1994, precedono le regolamentazioni deroganti quanto al
contenuto o conformi quanto al contenuto, fissate in intese concordatarie di
più antica data, in quanto riguardino il medesimo oggetto.
(Protocollo Finale)
Articolo 31
Le Parti contraenti comporranno in via amichevole le divergenze d'opinione,
che sorgessero eventualmente fra di esse circa l'interpretazione o
l'applicazione del presente Accordo.
(Protocollo Finale)
Articolo 32
Il presente Accordo, i cui testi tedesco e italiano fanno medesima fede,
dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica dovranno essere
scambiati.
L'Accordo, incluso il Protocollo Finale che è parte costitutiva dell'Accordo
medesimo, entra in vigore il giorno successivo a tale scambio.
La presente convenzione è stata sottoscritta in doppio originale.
Für den Heiligen Stuhl
Der Apostolische Nuntius in Deutschland
of Giovanni Lajolo
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo
Für der Freistaat Thüringen
Der Thüringer Ministerpräsident
Bernhard Vogel
Dr. Bernhard Vogel
PROTOCOLLO FINALE
In relazione all'Articolo 1,
comma 1:
Gli ordini e le comunità religiose formate a norma del diritto canonico non
sono soggetti, da parte dello Stato, a nessuna limitazione che vada oltre il
vincolo delle leggi generali vigenti. Lo stesso vale per le rimanenti organizzazioni e associazioni
cattoliche, anche se oltre i fini religiosi, culturali e caritativi hanno pure
altri compiti. Il diritto fondamentale della libertà religiosa resta
intatto.
In relazione all'Articolo 3:
Lo Stato Libero di Turingia disporrà regolamentazioni di legge al fine di
garantire la protezione delle funzioni sacre nelle festività ecclesiastiche,
che non sono giorni festivi civili.
In relazione all'Articolo 4:
L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa
cattolica nello Stato Libero di Turingia si regola per la diocesi di Erfurt secondo l'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato
Libero di Turingia sull'erezione della diocesi di Erfurt del 14 giugno 1994;
– per la diocesi di Dresda-Misnia secondo la Costituzione Apostolica «Sollicitudo
omnium Ecclesiarum» del 24 giugno 1921;
– per la diocesi di Fulda secondo l' articolo 2 della Solenne Convenzione
fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 in connessione con l'Accordo
fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione della diocesi
di Erfurt del 14 giugno 1994.
In relazione all'Articolo 5,
commi 1 e 2:
(1) Si è d'accordo che, se esistono obiezioni di natura politica generale,
dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile. Se nessuna
dichiarazione del genere verrà presentata nel termine di venti giorni, la
Santa Sede avrà il diritto di ritenere che contro il candidato non esistono
tali obiezioni. Fino alla pubblicazione della nomina sarà mantenuto il più
stretto segreto sulla persona in questione. Ciò non importa un diritto di
veto da parte dello Stato.
(2) L'Articolo 5, comma 2, vale fino a che non venga raggiunta un'altra intesa.
In relazione all'Articolo 5,
comma 3:
Gli studi filosofico-teologici, compiuti in un'università statale
austriaca o in un'università svizzera di lingua tedesca, sono riconosciuti
come equiparati secondo i principi validi per le altre discipline letterarioumanistiche.
In relazione all'Articolo 5,
comma 4:
Nel caso del comma 3, numero 1, l'accordo da parte dello Stato si considera
concesso in linea di massima.
In relazione all'Articolo 5,
commi 5 e 6:
Ciò non importa un diritto di eccezione da parte dello Stato.
In relazione all'Articolo 6,
comma 1:
(1) Resta intatta la posizione giuridica di altre arcidiocesi e diocesi, delle
loro sedi episcopali, dei loro capitoli cattedrali come anche delle loro
parrocchie e simili entità ecclesiastiche e dei raggruppamenti formati da
queste parrocchie e simili entità ecclesiastiche.
(2) Le Parti contraenti prendono come norma che il passaggio dal servizio
ecclesiastico a quello statale e viceversa non avrà, come conseguenza, svantaggi sproporzionati mediante
l'applicazione delle disposizioni del diritto del lavoro.
In relazione all'Articolo 6,
comma 2:
Fino a che non sia stata raggiunta un'intesa sulle direttive, resta valida la
situazione giuridica finora vigente. Se ad ordini e congregazioni religiose è
appartenuto in passato uno stato giuridico di diritto pubblico, lo Stato Libero
di Turingia accorderà loro nuovamente tale stato per il futuro; le
organizzazioni ecclesiastiche in questione produrranno la relativa
documentazione.
In relazione all'Articolo 11,
comma 2:
(1) Qualora lo Stato Libero di Turingia istituisca una facoltà teologica
cattolica o un dipartimento teologico cattolico presso un'università statale
d'intesa con la Santa Sede, i Vescovi diocesani rinunciano all'esercizio del
diritto di erigere o di mantenere una propria istituzione per la formazione
scientifica degli ecclesiastici. Con ciò resta intatto il diritto di istituire o
di mantenere seminari maggiori.
(2) Le Parti contraenti convengono che prima della nuova erezione,
progettata dallo Stato Libero di Turingia, di una facoltà teologica cattolica
presso l'università di Erfurt, saranno stipulate intese supplementari.
In relazione all'Articolo 13,
comma 1:
Per il conseguimento dell' abilitazione all'insegnamento nella materia
Religione cattolica, la formazione scientifica in Teologia cattolica e in
Pedagogia della religione a curata attualmente dallo Studio Filosofico-Teologico di Erfurt. A tal fine valgono come norma, per il momento,
le Intese di cooperazione fra lo Studio Filosofico-Teologico di Erfurt, da una
parte, e l'istituto universitario pedagogico di Erfurt e rispettivamente l'universitò
Friedrich Schiller di Jena, dall'altra parte. La formazione in Teologia
cattolica e in Pedagogia della religione è conforme alla dottrina e ai principi
della Chiesa cattolica.
In relazione all'Articolo 13,
comma 5:
(1) Il competente Ministero emanerà gli ordinamenti degli esami per
l'abilitazione all'insegnamento nella materia Religione cattolica soltanto se,
con domanda ai Vescovi diocesani competenti, è stato accertato che non vengono
sollevate eccezioni riguardo alla conformità con i principi della Chiesa
cattolica, costituzionalmente garantiti, e con le esigenze ecclesiastiche per
la formazione degli insegnanti di religione. Le eccezioni sono da far valere
possibilmente senza indugio, al più tardi entro il termine di quattro mesi.
(2) Il Ministero richiederà una modifica dell'ordinamento degli studi per la
materia Teologia cattolica e Pedagogia della religione se, con domanda rivolta
possibilmente senza indugio ai Vescovi diocesani, è stato accertato che vengono
sollevate eccezioni riguardo alla conformità con i principi della Chiesa
cattolica, costituzionalmente garantiti, e con le esigenze ecclesiastiche per
la formazione degli insegnanti di religione. Le eccezioni sono da far valere
possibilmente senza indugio, al più tardi entro il termine di quattro mesi.
(3) Le esigenze ecclesiastiche per la formazione degli insegnanti di religione
risultano, al momento della stipulazione dell'Accordo, dal Decreto N. 234/78/B
della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 1° gennaio 1983 e dalle
«Esigenze ecclesiastiche per i corsi di abilitazione all'insegnamento nella Religione cattolica» della Conferenza Episcopale Tedesca, del 23 settembre
1982.
(4) Le diocesi assicurano che daranno un parere unitario.
In relazione all'Articolo 14,
comma 1:
(1) «Consueta» indica una prassi, che si è sviluppata sulla base dell'articolo
140 della Legge Fondamentale in connessione con l'articolo 141 della
Costituzione del Reich di Weimar. «Spazio adatto» sono anche le sale che
servono a più fini.
(2) I particolari possono essere regolati mediante speciale intesa. Le Parti
contraenti sono d'accordo che da ciò non può venire dedotto alcun diritto alla
stipulazione di un'intesa.
In relazione all'Articolo 16,
comma 2:
I programmi religiosi non sono limitati alla trasmissione di funzioni sacre
o di atti liturgici.
In relazione all'Articolo 17,
comma 2:
Questa garanzia è data nel presupposto che vengano riconosciute le
prescrizioni vigenti per il cimitero, specialmente quelle riguardanti l'uso
delle tombe, la durata della concessione e un eventuale cambio di destinazione.
In relazione all'Articolo 17,
comma 3:
(1) Si è d'accordo che l'autorizzazione, da parte dello Stato, dei regolamenti
per l'uso può essere negata soltanto per motivi di ordine pubblico,
specialmente per quelli riguardanti l'aspetto edilizio e la prevenzione delle
epidemie.
(2) Lo Stato Libero di Turingia determina le autorità competenti per
l'esecuzione amministrativa. Le spese amministrative e gli esborsi, risultanti
dai provvedimenti di esecuzione e non ricuperabili, devono essere rimborsati
dal gestore ecclesiastico.
In relazione all'Articolo 18,
comma 1:
Nel caso di oggetti destinati al culto (res sacrae) le esigenze religiose
vanno tenute in preminente considerazione. Qualora la tutela statale dei monumenti e gli interessi liturgici della Chiesa entrino in conflitto, le
esigenze liturgiche hanno la preminenza nella ponderazione degli interessi.
In relazione all'Articolo 19,
comma 1:
Una demolizione di edifici di culto è ammessa soltanto dopo previo accordo
con l'autorità ecclesiastica competente. Si può prescindere da tale accordo
unicamente se una demolizione è imposta da cogenti motivi di prevenzione di
pericoli.
In relazione all'Articolo 19,
comma 2:
Nel caso di perdite patrimoniali per esproprio anteriormente a13 ottobre
1990, le rivendicazioni si conformano alle disposizioni di legge.
In relazione all'Articolo 21,
comma 3:
(1) Lo Stato Libero di Turingia prende atto che, quale legislazione
ecclesiastica sull' amministrazione del patrimonio ecclesiastico, sono
attualmente in vigore
– nell'ambito della diocesi di Erfurt la legge ecclesiastica sull'amministrazione del patrimonio della Chiesa cattolica nell'ambito della
diocesi di Erfurt del 30 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di Turingia, n. 35, del 2 settembre 1996, pagg. 1647-1651 = Bollettino Ufficiale
Ecclesiastico della diocesi di Erfurt, n. 5, del 2 maggio 1996);
– nell'ambito della diocesi di Fulda la legge sull'amministrazione del
patrimonio delle Chiese del 20 aprile 1979, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Assia 28/79, pag. 1450ss, con modifiche del 12 dicembre 1995, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale dell'Assia 3/96, pag. 216s, a norma della legge del 30
settembre 1996 che introduce per la parte turingia della diocesi di Fulda la
medesima legge sull'amministrazione del patrimonio delle Chiese (Gazzetta
Ufficiale dello Stato Libero di Turingia, n. 7, del 17 febbraio 1997, pagg.
359-365 = Bollettino Ufficiale Ecclesiastico della diocesi di Fulda del 31
gennaio 1997, parte II, n. 17, pag. 7);
– nell'ambito della diocesi di Dresda-Misnia la notificazione sull'erezione
della Chiesa romano-cattolica e dei suoi uffici nella diocesi di Misnia del 29 novembre 1922 (Bollettino Ufficiale Ecclesiastico della diocesi di Misnia,
n. 1, del 1° gennaio 1923, pag. 1) e la notificazione del Ministero della
Sassonia per la Pubblica Istruzione del 30 dicembre 1931 (Gazzetta Ufficiale
della Sassonia, n. 1, del 2 gennaio 1932, pag. 5 = Bollettino Ufficiale
Ecclesiastico della diocesi di Misnia, n. 1, del 1° gennaio 1932, pag. 9).
(2) Lo Stato Libero di Turingia non solleva obiezione contro la temporanea
permanenza in vigore delle prescrizioni emanate per le diocesi di Fulda e di Dresda-Misnia. A ogni buon conto esse sono state notificate di nuovo nella
Gazzetta Ufficiale dello Stato Libero di Turingia (n. 32/1994, pagg. 2178-2184)
con indicazione della loro validità quale legislazione ecclesiastica.
(3) Lo Stato Libero di Turingia precisa che la Legge prussiana
sull'amministrazione del patrimonio della Chiesa cattolica del 24 luglio 1924
(Raccolta delle leggi prussiane 1924, pag. 585) non continua più ad essere in
vigore, come legislazione dello Stato, neppure nelle parti gia prussiane dello
Stato Libero di Turingia; con ciò sono abolite anche le prescrizioni ivi
contenute circa i diritti di controllo, di concorso e d'autorizzazione da parte
dello Stato.
(4) La Chiesa cattolica si impegna a introdurre, entro tre anni dall'entrata
in vigore del presente Accordo, una regolamentazione ecclesiastica dell'
amministrazione patrimoniale, possibilmente unitaria, per l'intero Stato Libero
di Turingia.
In relazione all'Articolo 23,
comma 6:
Non è richiesta una documentazione sull'impiego dei fondi.
In relazione all'Articolo 25,
comma 3:
Qualora intervenisse una modifica essenziale delle condizioni che sono
determinanti per l'ammontare dell'imposta ecclesiastica, l' autorità del Land,
competente per il riconoscimento delle deliberazioni riguardanti l'imposta
ecclesiastica, attirerà per iscritto l'attenzione delle diocesi sulla necessità
di un adeguamento delle aliquote di percezione dell'imposta ecclesiastica,
esponendone i motivi, e condurrà trattative ai fini di un'intesa. La presunta
autorizzazione cessa quindi con il termine dell' anno di bilancio che segue all'anno dell'invio dello scritto.
In relazione all'Articolo 26,
comma 2:
Le diocesi garantiscono il mantenimento del segreto fiscale a norma delle
disposizioni statali emanate a sua tutela.
In relazione all'Articolo 28,
comma 2:
La constatazione che è garantita una sufficiente protezione dei dati, viene
fatta dal competente Ministero in base alle regolamentazioni legislative
canoniche da presentarsi da parte delle diocesi.
In relazione all'Articolo 29,
comma 1:
Per colloqui regolari si intendono incontri che abbiano luogo, per quanto
possibile, una volta l'anno.
In relazione all'Articolo 30:
Inoltre esiste accordo fra le Parti contraenti che – anche in quanto il
Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933 vincola lo
Stato Libero di Turingia – le disposizioni di detto Concordato circa i
requisiti per i superiori religiosi (articolo 15, capoverso 2, periodo 1, e
capoverso 3) e circa la scuola confessionale (articoli 23 e 24), come pure le
disposizioni dell'articolo 32 del medesimo Concordato, non vengono applicate
nei rapporti fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia.
In relazione all'Articolo 31:
Qualora in accordi con altre comunità religiose comparabili lo Stao Libero
di Turingia concedesse diritti e prestazioni che superino il presente Accordo,
le Parti contraenti esamineranno insieme se, a causa del principio di parità,
siano necessarie modifiche del presente Accordo.
La presente convenzione è stata sottoscritta in doppio originale.
Für den Heiligen Stuhl
Der Apostolische Nuntius in Deutschland
Giovanni Lajolo
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo
Für den Freistaat Thüringen
Der Thüringer Ministerpräsident
Bernhard Vogel
Dr. Bernhard Vogel
Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Sanctam Sedem et Liberum Statum
Thuringiae constitutae, accepta et reddita mutuo fuerunt Bonnae in urbe die VI
mensis Octobris anno MCMXCVII. Quae quidem Conventio insequenti die ipsius
mensis Octobris vigere coepit ad normam eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LXXXIX (1997), n. 11, pp. 756-795
© Copyright 1997 - Libreria Editrice Vaticana