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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM
ET FOEDERATAM CIVITATEM MEGALOBURGI-POMERANIAE ANTERIORIS
ACCORDO FRA LA SANTA SEDE E
IL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA ANTERIORE
LA SANTA SEDE, rappresentata dal Nunzio Apostolico in Germania Arcivescovo Dott. Giovanni Lajolo,
e
IL LAND MECLEMBURGO POMERANIA ANTERIORE, rappresentato dal Ministro-Presidente Dott. Berndt Seite,
– concordi nel desiderio di dare un nuovo ordinamento in diritto e libertà
alle relazioni fra il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore e la Chiesa
cattolica,
– nella consapevolezza dell'autonomia dello Stato e della Chiesa, nel
reciproco rispetto del loro diritto di autodeterminazione e nella disponibilità
alla collaborazione,
- nel rispetto della libertà religiosa del singolo,
- nel
comune desiderio di rispettare e salvaguardare la dignità umana e i diritti
dell'uomo,
- nella persuasione che in una società pluralistica la fede
cristiana, la vita ecclesiale e l'azione caritativa danno un contributo per il
bene comune ed il senso di responsabilità dei cittadini per la cosa pubblica,
riconoscendo che resta in vigore il Concordato fra la Santa Sede ed il Reich
Germanico del 20 luglio 1933, e senza pregiudizio della permanenza in vigore
della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929,
concludono il seguente
Accordo
Articolo 1
Il Land da protezione, mediante la
Costituzione e la legge, alla libertà di professare e praticare la fede
cattolica e all'azione caritativa della Chiesa cattolica (in seguito: la
Chiesa).
Articolo 2
La Chiesa regola e amministra i propri affari autonomamente nell'ambito delle
leggi generali vigenti.
Articolo 3
(l) Il Governo del Land e gli Arcivescovi diocesani si incontrano
regolarmente per la chiarificazione di questioni e per l'approfondimento delle
loro relazioni.
(2) Il Governo del Land informa gli Arcivescovi dei progetti di legislazione
e dei programmi, che toccano direttamente interessi della Chiesa, e li consulta.
(3) Le arcidiocesi curano i propri affari nei confronti del Land in modo
unitario. Gli Arcivescovi nominano un incaricato permanente comune presso la
sede del Governo del Land.
Articolo 4
(1) Il Land garantisce nelle scuole pubbliche l'insegnamento della religione
cattolica come materia ordinaria. L'insegnamento della religione cattolica può
essere impartito collegando varie classi e vari tipi di scuole. Il Land e la
Chiesa possono concordare un'organizzazione dell'insegnamento della religione
cattolica, divergente dall'organizzazione scolastica generale.
(2) L'insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità con i
principi della Chiesa cattolica. La Chiesa partecipa all'elaborazione delle
direttive-quadro e dei programmi, alla scelta degli strumenti didattici e
all'approvazione del materiale scolastico. Il suo consenso è necessario in
quanto viene toccato il contenuto dell'insegnamento della religione, compresa la
relativa didattica.
(3) L'insegnamento della religione cattolica presuppone un'autorizzazione
ecclesiastica (missio canonica) da parte dell'Arcivescovo competente. Questi può
revocare l'autorizzazione ecclesiastica.
(4) La designazione di insegnanti di religione dipendenti della Chiesa (katechetische
Lehrkräfte) viene regolata da intesa.
Articolo 5
(l) La Chiesa può gestire scuole sostitutive nel quadro delle disposizioni
dell'articolo 7 della Legge Fondamentale, scuole integrative come anche Alte
Scuole (Hochschulen) e altri istituti di formazione.
(2) La legge regola l'autorizzazione, il riconoscimento e la promozione di
tali istituti da parte dello Stato.
(3) Il Land promuove tali istituti nella stessa misura degli istituti di
altri gestori.
Articolo 6
Se il Land o una delle sue Alte Scuole vogliono erigere un istituto
scientifico di teologia cattolica o di pedagogia della religione cattolica, è
necessaria un'intesa a parte del Land con la Santa Sede.
Articolo 7
La protezione delle domeniche e delle festività ecclesiastiche da parte
dello Stato è garantita.
Articolo 8
(1) Negli ospedali pubblici, nelle case di assistenza, negli istituti di
prevenzione e pena, nei centri di formazione della polizia ed in istituzioni
pubbliche simili, la Chiesa esercita attività pastorale. Essa ha il diritto di
celebrare il culto divino e di organizzare manifestazioni religiose.
(2) Il gestore mette a disposizione il locale. Per rendere possibile la cura
d'anime, egli comunica al competente ufficio ecclesiastico i nomi delle persone
che professano la fede cattolica, quando tale comunicazione non sia contraria
alla loro volontà.
(3) La Chiesa nomina i cappellani. L'accesso a un istituto giudiziario o di
polizia presuppone l'accordo del Governo del Land circa la persona del
cappellano; il Governo del Land può revocare il proprio accordo per un motivo
importante. L'accesso alle altre istituzioni ha luogo dopo aver preso contatto
con il gestore. I particolari vengono regolati da intesa con il Land o con il
gestore.
Articolo 9
Gli ecclesiastici hanno facoltà, anche in procedimenti che
sono soggetti al diritto del Land, di rifiutare la testimonianza su questioni
loro confidate in qualità di pastori d'anime.
Articolo 10
(1) La Chiesa e le sue
istituzioni, nell'adempimento della loro missione, assumono compiti come
gestori riconosciuti dell'assistenza non statale alla gioventù.
(2) La Chiesa e le sue istituzioni caritative, nell'adempimento della loro
missione, assumono compiti di assistenza sanitaria e sociale. A tal fine
mantengono case di assistenza e altre istituzioni.
(3) Le istituzioni ecclesiastiche hanno diritto alle stesse sovvenzioni
degli altri gestori non statali.
(4) Una precedenza nell'espletamento dei compiti a favore dei gestori non
statali, esistente a norma della Costituzione o della legge, deve essere
rispettata da tutti gli uffici pubblici.
Articolo 11
(1) I cimiteri ecclesiastici godono della stessa protezione dei cimiteri
comunali.
(2) Le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche hanno il diritto di
istituire nuovi cimiteri a norma delle leggi.
(3) Nei cimiteri ecclesiastici si deve consentire la sepoltura di tutti i
deceduti nel comune, se non v'è a disposizione un cimitero comunale.
(4) La
Chiesa ha il diritto di celebrare funerali e altre cerimonie religiose nei
cimiteri pubblici.
Articolo 12
(1) Il Land si adopererà affinché gli enti
radiotelevisivi di diritto pubblico e gli enti radiotelevisivi privati concedano
alla Chiesa congrui tempi di trasmissione per cerimonie liturgiche e
celebrazioni come anche per questioni inerenti alla missione della Chiesa. Negli
organi di controllo (consigli della radiotelevisione, commissioni dei programmi)
la Chiesa dovrà essere adeguatamente rappresentata.
(2) Resta intatto il diritto
della Chiesa di organizzare una propria radiotelevisione a norma delle leggi o
di avere parte in enti radiotelevisivi.
Articolo 13
(1) Il Land riconosce gli
enti ecclesiastici come enti di diritto pubblico.
(2) Le arcidiocesi notificano
al Governo del Land le decisioni riguardanti l'erezione e la modifica degli enti
ecclesiastici.
Articolo 14
(1) Le prescrizioni della Chiesa sulla
rappresentanza giuridico-patrimoniale degli enti ecclesiastici e dei titolari
ecclesiastici di patrimonio con capacità giuridica, che sono dotati di
personalità giuridica pubblica, vengono presentate al Governo del Land prima
della loro emanazione. Esso può sollevare eccezione entro un mese, quando non
sia garantita una regolare rappresentanza giuridico-patrimoniale. Nell'interesse
della sicurezza dei rapporti giuridici il Governo del Land provvede alla
necessaria pubblicazione.
(2) La Chiesa esercita il controllo sulle fondazioni
ecclesiastiche.
Articolo 15
(1) La Chiesa è libera nella provvista dei suoi
uffici.
(2) Il servizio ecclesiastico è servizio pubblico. La Chiesa cura che la
formazione dei dipendenti ecclesiastici sia equivalente a quella dei dipendenti
statali.
Articolo 16
(1) Il Land garantisce alla Chiesa, alle sue parrocchie e
simili comunità ecclesiastiche ed ai suoi enti patrimoniali con capacità
giuridica, la proprietà e altri diritti secondo le disposizioni dell' articolo
140 della Legge Fondamentale e dell' articolo 9, comma 1, della Costituzione del
Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore in connessione con l'articolo 138, comma 2,
della Costituzione tedesca dell' 11 agosto 1919.
(2) L'autorità competente per
gli espropri ha riguardo agli interessi della Chiesa. Qualora il beneficiario
dell'esproprio non sia il Land, il Governo del Land si adopera affinché il
beneficiario metta a disposizione della Chiesa, a titolo di indennizzo, un
terreno adatto in sostituzione.
(3) Nei casi in cui la Chiesa sia colpita da
precedenti interventi giuridico-patrimoniali, le sue rivendicazioni si regolano
secondo le disposizioni di legge.
Articolo 17
(1) La Chiesa e il Land portano
insieme la responsabilità per la salvaguardia e la conservazione dei monumenti
ecclesiastici.
(2) La Chiesa assicura che i suoi monumenti resteranno conservati e saranno
resi accessibili, qualora vi sia un interesse pubblico. Pertanto non sono
ammissibili espropriazioni a norma del diritto sulla salvaguardia dei monumenti.
(3) Nel caso di decisioni su monumenti che servono immediatamente a scopi
liturgici o cultuali o a simili scopi ecclesiastici, le autorità per la
salvaguardia dei monumenti tengono in considerazione le esigenze dichiarate
dalle autorità ecclesiastiche superiori. L'autorità ecclesiastica superiore
decide dopo aver preso contatto con la suprema autorità preposta alla
salvaguardia dei monumenti, qualora l'autorità inferiore per la salvaguardia dei
monumenti o il competente ufficio del Land non riconoscano le esigenze
rivendicate.
(4) Mediante intese possono essere affidati alla Chiesa compiti a
salvaguardia dei monumenti.
(5) Nella promozione prevista dal diritto relativo ai monumenti, anche per
quanto concerne l'assegnazione di fondi, il Land ha riguardo per i particolari
compiti della Chiesa in ordine alla salvaguardia dei monumenti. Esso si adopera
per far sì che la Chiesa riceva aiuti anche da quelle istituzioni, che a livello
nazionale e internazionale operano per la cura del patrimonio culturale e
monumentale.
Articolo 18
(1) Le arcidiocesi, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche hanno il
diritto di percepire dai propri membri l'imposta ecclesiastica e il contributo
alla Chiesa (Kirchgeld), a norma delle leggi.
(2) Per il calcolo dell'imposta ecclesiastica come addizionale dell'imposta
sul reddito (imposta sul salario), le arcidiocesi concordano un'aliquota
aggiuntiva unitaria.
(3) I regolamenti delle imposte ecclesiastiche, le deliberazioni sulle
imposte ecclesiastiche, la loro modifica e integrazione necessitano del
riconoscimento da parte dello Stato. Questo può essere rifiutato soltanto nel
caso di contrasto con le disposizioni fiscali statali. Le deliberazioni sulle
imposte ecclesiastiche si considerano riconosciute se corrispondono alle
deliberazioni del precedente esercizio finanziario.
(4) La determinazione e la riscossione dell'imposta ecclesiastica sono
affidate agli uffici fiscali. Quando l'imposta viene riscossa nei luoghi di
lavoro nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore mediante detrazione dal salario
lavorativo, i datori di lavoro sono obbligati a trattenere e a versare l'imposta
ecclesiastica.
(5) Per l'amministrazione dell'imposta ecclesiastica il Land riceve un
indennizzo che ammonta a una porzione del gettito delle imposte ecclesiastiche,
da fissare di comune accordo. Gli uffici fiscali danno le necessarie
informazioni ai competenti uffici ecclesiastici in tutte le questioni relative
all'imposta ecclesiastica. Gli uffici ecclesiastici mantengono il segreto
fiscale.
(6) L'esazione delle imposte ecclesiastiche spetta agli uffici fiscali.
Essa non ha luogo se le arcidiocesi vi rinunciano.
Articolo 19
(1) Le
arcidiocesi, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le altre
istituzioni ecclesiastiche sono autorizzate a chiedere offerte ed altre
prestazioni volontarie per fini ecclesiastici.
(2) Alla Chiesa viene accordata, di regola due volte all'anno,
l'autorizzazione per una colletta generale a domicilio e sulle strade per fini
ecclesiastici.
Articolo 20
(1) Mediante prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa il Land adempie
i propri obblighi ai sensi dell'articolo 140 della Legge Fondamentale e
dell'articolo 9, comma 1, della Costituzione del Land Meclemburgo-Pomerania
Anteriore in connessione con l'articolo 138, comma 1, periodo 1, della
Costituzione tedesca dell' 11 agosto 1919.
(2) Il Land versa un contributo
globale alle arcidiocesi in luogo di tutte le dotazioni concesse in passato per
la gerarchia ecclesiastica e per il trattamento economico e la pensione dei
parroci, come anche in luogo di tutti gli altri pagamenti basati su speciali
titoli giuridici.
(3) Il contributo globale ammonta annualmente a 750.000 marchi
tedeschi e viene pagato in rate mensili, la prima volta per l'anno 1996.
(4) Se
cambia la retribuzione dei funzionari a servizio del Land, cambia
corrispondentemente il contributo globale. Come base di calcolo si assume la
carica d'ingresso per il servizio amministrativo superiore generale (gruppo di
retribuzione A 13 della legge retributiva federale, settimo livello di anzianità
di servizio).
(5) A saldo di tutti gli altri diritti di valore patrimoniale
della Chiesa e delle sue istituzioni, che non si fondano sul presente Accordo o
su leggi generali, il Land versa alle arcidiocesi, una sola volta, due milioni
di marchi tedeschi.
(6) Le arcidiocesi concordano fra di loro la ripartizione
delle prestazioni statali. Esse comunicano il risultato al Governo del Land.
Articolo 21
Esenzioni e riduzioni di imposte e di tasse, basate sul diritto del Land e
concesse al Land stesso, valgono anche per gli enti ecclesiastici di diritto
pubblico.
Articolo 22
(1) Nella sistemazione dell'anagrafe ecclesiastica il Land appoggia la Chiesa
in base alla legge del Land sull'anagrafe.
(2) Le autorità anagrafiche trasmettono alla Chiesa i dati indicati nella
legge del Land sull'anagrafe. La trasmissione viene fatta con esenzione da
tasse.
(3) La Chiesa mantiene la riservatezza su tali dati. Il Governo del Land può
verificare questa riservatezza.
(4) La Chiesa, da parte sua, trasmette alle autorità anagrafiche i dati
riguardanti l'appartenenza ad essa.
Articolo 23
Se il Land concede ad altre Chiese e comunità religiose diritti e prestazioni
superiori al presente Accordo, le Parti contraenti esamineranno insieme se a
motivo del principio di parità siano oggettivamente giustificate modifiche del
presente Accordo.
Articolo 24
Le Parti contraenti comporranno in via amichevole
le divergenze d'opinione, che sorgessero eventualmente fra di Loro in avvenire
circa l'interpretazione o l'applicazione di qualche disposizione del presente
Accordo.
Articolo 25
(1) Le materie delle relazioni fra il Land e la Chiesa,
trattate nel presente Accordo, sono regolate in modo definitivo con questo
Accordo.
(2) Resta intatto l'Accordo fra la Santa Sede e la città Libera e
Anseatica di Amburgo, il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore e il Land
Schleswig-Holstein sull'erezione dell' arcidiocesi e della provincia
ecclesiastica di Amburgo del 22 settembre 1994.
(3) Restano intatte le
disposizioni della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14
giugno 1929 riguardanti la procedura nella provvista della sede vescovile, nella
nomina di un Coadiutore come anche nella provvista dei canonicati a Berlino.
Queste disposizioni valgono per l'arcidiocesi di Berlino anche in relazione al Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, fino a che non venga raggiunta un'altra
intesa.
(4) Resta intatta anche la permanenza in vigore degli accordi menzionati
nel preambolo.
Articolo 26
(1) Il presente Accordo, che è redatto nelle lingue
tedesca e italiana, dovrà essere ratificato. Esso entrerà in vigore con lo
scambio degli strumenti della ratifica.
(2) In fede di che i Plenipotenziari
hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in doppio originale.
Für den Heiligen
Stuhl Giovanni Lajolo Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo Apostolischer Nuntius in
Deutschland
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Berndt Seite Dr. Berndt Seite Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern
PROTOCOLLO FINALE
in
relazione all'Articolo 8, comma 2
L'esigenza di servizi pastorali e di funzioni
ecclesiastiche è determinata dal residente, dal paziente o dal detenuto nei
confronti della rispettiva istituzione. Le istituzioni pubbliche, menzionate
nell'Articolo 8, informano i loro residenti, pazienti e detenuti delle
possibilità di ricevere visite per l'assistenza spirituale e di partecipare a
funzioni ecclesiastiche. Ciò include la notificazione del nome, dell'indirizzo
e della reperibilità del competente cappellano.
Ai residenti, ai pazienti e ai
detenuti delle menzionate istituzioni in gestione pubblica, inoltre, si domanda
- possibilmente nel quadro dell'accettazione nell'istituzione - se siano
d'accordo sulla comunicazione del fatto della loro permanenza nell'istituzione
al cappellano competente rispettivamente per ognuno di loro. L'indicazione
dell'appartenenza religiosa nel formulario di accettazione costituisce
un'adeguata dichiarazione di consenso, soltanto qualora si faccia ivi espresso
riferimento alla comunicazione, prevista e consentita, dell'informazione al
cappellano e l'interessato non si opponga.
Le Parti contraenti convengono che
l'Articolo 8, comma 2, si riferisce esclusivamente ai gestori pubblici. Nei
confronti dei liberi gestori il Land si adopererà affinché anche questi, alle
medesime condizioni, facciano giungere al competente cappellano le necessarie
comunicazioni in maniera appropriata. I particolari vengono regolati da
un'intesa a parte.
Für den Heiligen
Stuhl Giovanni Lajolo Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo Apostolischer Nuntius in
Deutschland
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Berndt Seite Dr. Berndt Seite Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Instrumenta ratihabitionis
Conventionis inter Apostolicam Sedem et Foederatam Civitatem
Megaloburgi-Pomeraniae Anterioris constitutae, accepta et reddita mutuo fuerunt
Bonnae in urbe die XXII mensis Decembris anno MCMXCVII; a quo die Conventio
vigere coepit ad normam eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. XC (1998), n. 2, pp. 98-116
© Copyright 1997 - Libreria Editrice Vaticana
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