Preambolo
La Santa Sede, organo sovrano della Chiesa Cattolica, e
l’Organizzazione di Liberazione della Palestina (di seguito OLP), organo che
agisce in nome e per conto dell’Autorità Palestinese per rappresentare il Popolo
Palestinese:
Profondamente consapevoli del significato speciale della
Terra Santa, che è inter alia uno spazio privilegiato per il dialogo
interreligioso tra i fedeli delle tre religioni monoteiste;
Avendo riflettuto sulla storia e sull’evoluzione delle
relazioni tra la Santa Sede e il Popolo Palestinese, dai primi incontri
all’instaurarsi, il 26 Ottobre del 1994, di relazioni ufficiali tra la Santa
Sede e l’OLP;
Richiamando e avvalorando la costituzione della Commissione
di Lavoro Bilaterale Permanente per identificare, valutare e risolvere le
questioni di comune interesse tra le due Parti;
Riaffermando l’urgenza di conseguire una giusta e globale
pace nel Medio Oriente, affinché tutte le nazioni di questa parte del mondo
possano instaurare un buon rapporto di vicinato e collaborare insieme per
arrecare sviluppo e prosperità all’intera regione e a tutti i suoi abitanti;
Auspicando che, attraverso la negoziazione e l’accordo, si
pervenga ad una pacifica soluzione del conflitto Palestinese-Israeliano, che
dovrebbe realizzare i legittimi e inalienabili diritti e le aspirazioni del
Popolo Palestinese, e assicurare a tutta la popolazione della regione pace e
sicurezza sulla base del diritto internazionale, delle risoluzioni delle Nazioni
Unite e del suo Consiglio di Sicurezza e dei principi di giustizia e di equità.
Sostenendo che una giusta soluzione della questione di
Gerusalemme, basata su risoluzioni internazionali, è fondamentale per un’equa e
durevole pace nel Medio Oriente, e che le decisioni unilaterali e le azioni che
alterano lo specifico carattere e lo status di Gerusalemme sono
moralmente e legalmente inaccettabili;
Auspicando, infine, uno speciale statuto per Gerusalemme,
internazionalmente garantito, che possa salvaguardare i seguenti profili:
a) La libertà di religione e di coscienza riconosciuta
a tutti.
b) L’uguaglianza di fronte alla legge delle tre
religione monoteiste e delle loro istituzioni e fedeli nella Città.
c) La specifica identità e il carattere sacro della
Città e del suo significato universale, il suo patrimonio religioso e culturale.
d) I Luoghi Santi, la libertà di accedervi e di
praticarvi il culto.
e) Il Regime di "status quo" in quei Luoghi Santi dove
già vige.
Riconoscendo che i Palestinesi, indipendentemente dalla loro
appartenenza confessionale, sono uguali membri della società palestinese.
Considerando che le conclusioni della soprammenzionata
Commissione Bilaterale di Lavoro Permanente costituiscono un primo Accordo, che
dovrebbe rappresentare una base solida e durevole per un continuo sviluppo delle
relazioni presenti e future, e per un proseguimento dei lavori della Commissione
stessa.
Convengono sui seguenti articoli:
Articolo 1.
1. L’OLP conferma il suo impegno di protezione e tutela del
diritto umano alla libertà di religione e di coscienza, riconosciuto dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e da altre documenti
internazionali di applicazione.
2. La Santa Sede conferma l’impegno della Chiesa Cattolica
teso a sostenere detto diritto e afferma ancora una volta il rispetto che essa
nutre nei confronti dei fedeli delle altre religioni.
Articolo 2.
1. Le Parti si impegnano ad una adeguata collaborazione
per promuovere il rispetto dei diritti umani, individuali e collettivi, per
combattere tutte le forme di discriminazione e di violazione alla vita e alla
dignità umana, e per promuovere la comprensione e l’armonia tra le nazioni e le
comunità.
2. Le Parti continueranno ad incoraggiare il dialogo
interreligioso per promuovere una migliore comprensione tra le persone di
diversa religione.
Articolo 3.
L’OLP tutelerà e garantirà che nel sistema giuridico
palestinese sia riconosciuta a tutti i cittadini l’uguaglianza dei diritti umani
e civili, inclusa specificamente, inter alia, la libertà da
discriminazioni individuali o collettive, a motivo della appartenenza
confessionale, del credo e dei riti religiosi.
Articolo 4.
Il Regime di "Status quo" verrà conservato e mantenuto
in quei Luoghi Santi della Cristianità dove già vige.
Articolo 5.
L’OLP riconosce alla Chiesa Cattolica la libertà di svolgere,
utilizzando gli opportuni strumenti, le sue funzioni e le sue mansioni, di
natura spirituale, religiosa, morale, di carità, educazione e cultura.
Articolo 6.
L’OLP riconosce i diritti della Chiesa Cattolica nelle
questioni economiche, legali e fiscali: detti diritti devono essere esercitati
in armonia con i diritti delle autorità palestinesi.
Articolo 7.
Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica e le persone
giuridiche canoniche sono riconosciute nel sistema giuridico palestinese.
Articolo 8.
Le disposizioni di questo Accordo non modificano le
convenzioni concluse da una delle due Parti con altre.
Articolo 9.
La Commissione Bilaterale di Lavoro Permanente, in conformità
con le eventuali istruzioni che le Autorità delle due Parti possono dare, può
proporre ulteriori modalità di attuazione degli articoli di questo Accordo.
Articolo 10.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere nell’interpretazione o
nell’applicazione delle disposizioni di questo Accordo, verrà risolta dalle
Parti con il metodo della negoziazione.
Articolo 11.
Fatto in doppio originale in lingua inglese ed araba, essendo
originali entrambi i testi. In caso di divergenza, prevarrà il testo in lingua
inglese.
Articolo 12.
L’Accordo entrerà in vigore dal momento della
firma delle due Parti.
Firma ed entrata in vigore: il 15 febbraio 2000.
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Mgr. CELESTINO MIGLIORE
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Dr. EMILE JARJOUI
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