La Santa Sede e la Repubblica Italiana
animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza
sociale, tenuto conto della specificità della Santa Sede e della particolarità
dei suoi rapporti con l'Italia, hanno convenuto di concludere in proposito una
Convenzione ed hanno concordato quindi le seguenti disposizioni.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente
significato:
a) « Parti contraenti »: la Santa Sede e la Repubblica Italiana;
b) «Legislazione»: le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra
disposizione esistente o futura, concernenti i regimi ed i settori di sicurezza
sociale vigenti in ciascuna Parte contraente, elencati nell'articolo 2 della
presente Convenzione;
c) «Autorità competente»:
per quanto riguarda la Santa Sede:
l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale;
il Ministero della Sanità, per le prestazioni
sanitarie conseguenti agli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
d) « Istituzione competente»: l'Istituzione alla quale l'interessato è
iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui
confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o
i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale
tale istituzione si trova;
e) «Organismo di collegamento»: l'Ufficio incaricato dall'Autorità competente
di comunicare con l'omologo Ufficio dell'altra Parte e di fare da tramite con le
Istituzioni competenti delle due Parti contraenti, ai fini dell'applicazione
della presente Convenzione;
f) «Parte competente»: la Parte contraente nel cui territorio si trova
l'Istituzione competente;
g) «Lavoratori»: le persone di cui all'articolo 3 che possono far valere
periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della
presente Convenzione:
h) «Dipendenti vaticani»: i dipendenti della Santa Sede, dello Stato della
città del Vaticano, nonché degli Enti centrali della Chiesa Cattolica e degli
Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati nell'elenco da allegarsi
all'«Accordo Amministrativo di applicazione» di cui all'articolo 34, che potrà
essere aggiornato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in
accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
i) «Familiari»: le persone definite o riconosciute come tali dalla
legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;
l) «Superstiti »: le persone definite come tali dalla legislazione di
ciascuna delle Parti contraenti;
m) «Residenza»: dimora abituale;
n) «Soggiorno»: dimora temporanea:
o) «Periodi di assicurazione»: periodi di contribuzione, di occupazione o
assimilati, così come definiti o presi in considerazione dalla legislazione
della Parte contraente in base alla quale sono stati compiuti:
p) «Prestazioni in denaro»: le prestazioni economiche stabilite dalla
legislazione applicabile e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta
legislazione, nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o
rendite;
q) «Prestazioni in natura»: ogni prestazione consistente nell'erogazione di
beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;
r) «Prestazioni familiari »: tutte le prestazioni in natura od in denaro
destinate a compensare i carichi familiari.
2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente
Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla
legislazione che risulti applicabile.
Articolo 2
Campo di applicazione quanto alla materia
1. La presente Convenzione si applica:
Alle legislazioni della Santa Sede concernenti:
a) il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti;
b) il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) il regime delle prestazioni familiari. Alle legislazioni della Repubblica
Italiana concernenti:
a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori
autonomi di detta assicurazione;
b) le prestazioni familiari;
c) i regimi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale stabiliti per
determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o
rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che
completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.
3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, previo accordo delle
Autorità competenti delle due Parti contraenti, alle legislazioni di una Parte
contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o
che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale.
4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative
all'assegno sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico
di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto
previsto all'articolo 14.
Articolo 3
Campo di applicazione quanto alle persone
La presente Convenzione si applica, indipendentemente dalla loro
cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al
personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, che sono
o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti
contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Articolo 4
Parità di trattamento
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle
quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici
della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse
condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di
sicurezza sociale di tale Parte contraente.
Articolo 5
Esportabilità delle prestazioni
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che
hanno diritto a prestazioni in denaro, in base alle legislazioni di sicurezza
sociale elencate al precedente articolo 2, le ricevono integralmente e senza
limitazioni o restrizioni, ovunque esse risiedano.
Articolo 6
Ammissione all'assicurazione volontaria
1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'ammissione
all'assicurazione volontaria al compimento di periodi di assicurazione, i
periodi assicurativi compiuti in virtù della legislazione di tale Parte si
cumulano, in quanto necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione
dell'altra Parte contraente, a condizione che essi non si sovrappongano e che vi
sia stato almeno un anno di effettiva contribuzione nella prima Parte
contraente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non autorizza la coesistenza
dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di
una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione
dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla
legislazione di quest'ultima Parte.
Articolo 7
Divieto di cumulo
1. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione
previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso di cumulo di una
prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o
con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se
si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra Parte
contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima Parte. Tuttavia,
questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della
stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni), infortunio o malattia
professionale, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti.
2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla
legislazione di una Parte contraente, nel caso in cui il beneficiario di
prestazioni di sicurezza sociale eserciti un'attività professionale, sono
applicabili anche se egli esercita la propria attività sotto la legislazione
dell'altra Parte contraente.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Istituzioni competenti
delle Parti contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo 8
Norme generali
1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla
legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione è determinata in
conformità alle disposizioni del presente Titolo.
2. Salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione:
a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente è soggetto
alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte
contraente:
b) i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il
personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, sono
soggetti alla legislazione della Santa Sede.
Articolo 9
Norme particolari
1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le
seguenti eccezioni:
a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede sul
territorio di una delle due Parti contraenti, che sia inviato sul territorio
dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto
alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purché la sua
permanenza sul territorio dell'altra Parte non superi il periodo di sessanta
mesi;
b) i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività sul territorio di
entrambe le Parti contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui
territorio risiedono. I relativi contributi vengono calcolati sul reddito
complessivo prodotto nel territorio delle due Parti;
c) i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio
dello Stato della città del Vaticano sono soggetti alla legislazione della
Repubblica Italiana, con le modalità da stabilirsi nell'Accordo Amministrativo
di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.
2. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), è applicata
tenuto conto della seguente eccezione:
i dipendenti vaticani, cittadini italiani, appartenenti ad alcune categorie
di lavoratori da precisare nell'Accordo Amministrativo, sono iscritti, per gli
eventi non già coperti dalle Istituzioni della Santa Sede, alle Istituzioni
italiane per le legislazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia,
l'invalidità e i superstiti e per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali in conformità alle Convenzioni stipulate o da
stipulare tra le Istituzioni della Santa Sede e della Repubblica Italiana.
Articolo 10
Disposizioni varie
Le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune
accordo, in deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente
Convenzione, che resti applicabile la legislazione della Parte contraente cui
appartiene il lavoratore, ogni qualvolta, per la sua età, per la frequenza dei
trasferimenti o per il loro carattere eccezionale, sarebbe meno favorevole per
il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione della Parte contraente
sul cui territorio viene esercitata l'attività.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ALLE
VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
CAPITOLO I
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI
Articolo 11
Totalizzazione dei periodi di assicurazione
e liquidazione delle prestazioni
1. a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero
del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto
successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambe le Parti
contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di
ciascuna delle due Parti contraenti sono totalizzati, in quanto non si
sovrappongano.
b) Se la legislazione di una Parte contraente subordina la
concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione
siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per
determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi
compiuti in un regime equivalente dall'altra Parte contraente o, in mancanza,
nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altra Parte non esiste un
regime speciale per detta professione o occupazione.
Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente
l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi
saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle
prestazioni in base a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b):
1) sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione
compiuti in Stati terzi legati ad ambedue le Parti contraenti da distinte
convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di
assicurazione;
2) se soltanto una delle Parti contraenti è legata ad un altro
Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei
periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detta Parte
contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel
terzo Stato: tale disposizione si applica esclusivamente ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea.
2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla
legislazione di una delle Parti contraenti per il conseguimento del diritto alle
prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi
di assicurazione di cui al precedente comma 1, l'Istituzione competente di tale
Parte è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente
sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa
applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia
diritto, da parte dell'altra Parte contraente, ad una prestazione calcolata ai
sensi del successivo comma 3.
3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle
prestazioni a carico di una Parte contraente sulla base dei soli periodi di
assicurazione compiuti in tale Parte, l'Istituzione competente di detta Parte
accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di
assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle Parti
contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:
a) determina l'importo teorico della prestazione cui
l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati
fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione
spettante all'interessato riducendo l'importo teorico, di cui alla lettera a),
in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della
legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti
in entrambe le Parti;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione, maturati in
base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, è superiore alla durata
massima prescritta dalla legislazione di una Parte contraente per beneficiare di
una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione
questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.
4. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che le
prestazioni siano calcolate in relazione all'importo delle retribuzioni, dei
redditi professionali o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la
prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione
esclusivamente le retribuzioni, i redditi professionali percepiti o i contributi
versati in conformità con la legislazione che essa applica.
5. Se ai sensi della legislazione italiana la prestazione, il
cui diritto sorge in base al presente articolo, deve essere liquidata in tutto o
in parte sulla base dell'importo dei contributi versati o accreditati,
l'Istituzione competente determina l'ammontare, rispettivamente dell'intera
pensione o della quota di essa, con il metodo di calcolo nazionale, anziché con
quello previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Nonostante quanto disposto al comma 1, se la durata totale
dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte
contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non
si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione,
l'Istituzione di questa Parte non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per
detti periodi. L'Istituzione competente dell'altra Parte contraente deve tenere
invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle
prestazioni, sia per il calcolo di esse.
7. Qualora debba essere applicato il comma 1, lettera c), del
presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi
assicurativi di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo, vengono
determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi.
La presente disposizione non potrà comportare che, per uno
stesso periodo di assicurazione, una delle due Parti contraenti sia tenuta ad
erogare più di una prestazione della stessa natura, autonoma o in pro-rata.
Articolo 12
Rivalutazione o modifica delle prestazioni
e nuovo calcolo delle medesime
1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del
livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni
delle Parti contraenti sono modificate di una percentuale determinata o di un
importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato
direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 11, senza che
si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.
2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o
delle orme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo
conformemente all'articolo 11.
Articolo 13
Disposizioni particolari concernenti la
liquidazione delle prestazioni
Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei
periodi di r assicurazione di cui al comma 1 del precedente articolo 11, non
possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione
delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi
di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
Articolo 14
Trattamento minimo di pensione
1 . Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute
dalle Istituzioni competenti delle Parti contraenti ai sensi del precedente
articolo 11, non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione
della Parte contraente in cui il beneficiario risiede, ciascuna Istituzione
competente integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento
minimo, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della
legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti
in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.
2. Le disposizioni del comma precedente non trovano applicazione
qualora la pensione italiana sia calcolata esclusivamente secondo il metodo
contributivo di cui al comma 5 dell'articolo 11.
Articolo 15
Ricalcolo dell'integrazione attribuita
per il trattamento minimo di pensione
Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una
Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni
del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportano che
l'altra Parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 14
della presente Convenzione.
CAPITOLO II
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
PROFESSIONALI
Articolo 16
Residenza in territorio della Parte
contraente diverso da quello della Parte competente
I lavoratori che hanno diritto alle prestazioni a seguito di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in conformità alla
legislazione di una delle Parti contraenti, e che soggiornano o risiedono sul
territorio della Parte contraente diverso da quello in cui ha sede l'Istituzione
competente beneficiano:
a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o
malattia professionale erogate dall'Istituzione competente, secondo le
disposizioni della legislazione che essa applica o, in alternativa, a loro
scelta, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione
competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno,
secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero ad
essa iscritti: tuttavia in quest'ultimo caso, la durata dell'erogazione delle
prestazioni è determinata dalla legislazione applicata dall'Istituzione
competente;
b) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione
competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se
si trovassero sul territorio in cui ha sede detta Istituzione.
Articolo 17
Infortuni in itinere
L'infortunio in itinere sopravvenuto sul territorio di una Parte
contraente diverso dalla Parte competente è considerato come sopravvenuto sul
territorio di quest'ultima.
Articolo 18
Prestazioni in natura di grande importanza
La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno
o di residenza delle protesi o delle altre prestazioni in natura di grande
importanza, previste dall'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della
presente Convenzione, è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta,
all'autorizzazione dell'Istituzione competente.
Articolo 19
Rimborso tra Istituzioni
L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo
effettivo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli
articoli 16 e 18. Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'Accordo
Amministrativo previsto all'articolo 34.
Articolo 20
Prestazioni per malattia professionale
se l'interessato è stato esposto al rischio in una sola Parte contraente
1. Qualora un assicurato abbia contratto una malattia
professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di una
Parte contraente ad un'attività suscettibile di provocare la malattia secondo
quanto previsto dalla legislazione di detta Parte contraente, si applica nei
suoi confronti la legislazione di tale Parte contraente, anche se la malattia si
sia manifestata sul territorio dell'altra Parte contraente.
2. Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia.
sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al
rischio specifico nel territorio dell'altra Parte contraente.
Articolo 21
Prestazioni per malattia professionale
se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti
Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale
dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad
attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle
legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione
di quella Parte contraente nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto
tale attività rischiosa.
Articolo 22
Aggravamento di una malattia professionale
indennizzata
Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento
della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 21, si
applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:
a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni
suscettibili di provocare o aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel
territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione è stato
indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta
legislazione;
b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di
provocare o aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte contraente,
egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte
per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado
riconosciutogli.
Articolo 23
Prestazioni dovute dall'Istituzione
competente nel caso in cui l'assicurato
sia portatore di postumi per
precedenti infortunio o malattia professionale
verificatisi nel territorio
dell'altra Parte contraente
Nel caso in cui si verifichi sul territorio di una Parte
contraente un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un
assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una
precedente malattia professionale, verificatisi nell'altra Parte contraente,
l'Istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente
lesione, come se si fosse verificata sotto la propria legislazione, ai fini
della valutazione del grado di invalidità al lavoro.
Tuttavia, qualora l'assicurato fosse già titolare di prestazioni
per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale
verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo
evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere
la sola differenza fra le due prestazioni.
Articolo 24
Notifica di infortunio grave tra Istituzioni
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un
lavoratore di una delle due Parti occupato nel territorio dell'altra Parte, e
che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia un'incapacità
permanente, totale o parziale, deve costituire, senza indugio, oggetto di
notifica tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.
CAPITOLO III
Articolo 25
Lavoratori
Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti
contraenti, ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altra
Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima, come
se risiedessero sul territorio di quest'ultima Parte.
Articolo 26
Titolari di pensione o rendita
1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della
legislazione di una sola Parte contraente ha diritto, per i familiari che
risiedano sul territorio dell'altra Parte contraente, alle prestazioni familiari
previste dalla legislazione della Parte debitrice della pensione o della
rendita, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle
prestazioni è a carico della Parte debitrice della pensione o rendita.
2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù delle
legislazioni di entrambe le Parti contraenti ha diritto alle prestazioni
familiari previste da ciascuna Parte, indipendentemente dalla residenza, nella
proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione
che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù
della legislazione di entrambe le Parti contraenti.
Articolo 27
Sospensione delle prestazioni
Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei
precedenti articoli 25 e 26, comma 1, è sospeso se, per l'esercizio di
un'attività professionale o ad altro titolo, dette prestazioni sono dovute anche
in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono
i familiari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E
FINALI
Articolo 28
Cooperazione e assistenza reciproca
delle Autorità e Istituzioni competenti
Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due Parti
contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione
della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni;
tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari
mezzi istruttori nell'altra Parte, del tramite delle Autorità Diplomatiche di
tale Parte.
Articolo 29
Poteri particolari delle Autorità
Diplomatiche
Le Autorità Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono
rivolgersi direttamente alle Autorità od Istituzioni competenti dell'altra Parte
per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono
rappresentarli senza speciale mandato.
Articolo 30
Redditi in valuta
Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti
subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la
sussistenza di tali requisiti dovrà essere accertata anche con riferimento ai
redditi prodotti nell'altra Parte contraente ed a quelli espressi in valuta
estera, facendo ricorso al tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del
periodo reddituale di riferimento stabilito dalla legislazione che l'Istituzione
competente applica.
Articolo 31
Esenzioni da tasse - Dispensa dal visto di
legalizzazione
1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti di cancelleria o di
registro, previste dalla legislazione di una delle due Parti, valgono anche per
gli atti o documenti che devono essere prodotti per l'applicazione della
presente Convenzione.
2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono
essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti
dall'obbligo del visto e della legalizzazione.
3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o
di un documento, oppure di una copia, rilasciata da autorità, Istituzione
competente o Organismo di collegamento di una Parte, sarà ritenuta valida dalle
Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.
Articolo 32
Poteri particolari delle Autorità,
Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di
collegamento delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra
loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale
corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.
Articolo 33
Presentazione istanze e documenti
1. Le istanze e gli altri documenti presentati in applicazione
della presente Convenzione ad Autorità. Istituzione competente od Organismo di
collegamento di una Parte contraente, hanno lo stesso effetto che se fossero
presentati alle corrispondenti Autorità, Istituzioni competenti od Organismi di
collegamento dell' altra Parte.
2. La domanda di prestazione, presentata all'Istituzione
competente di una Parte contraente, vale come domanda di prestazione presentata
all'Istituzione competente dell'altra Parte, purché l'interessato chieda
espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto in base alla
legislazione dell'altra Parte.
3. Le dichiarazioni di autocertificazione da presentare
all'Istituzione competente di una Parte contraente, ai fini dell'applicazione
della presente Convenzione, possono essere autenticate dall'Istituzione
dell'altra Parte contraente.
4. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine
prescritto, ad una Autorità o ad un'Istituzione competente di una delle due
Parti, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati
presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od
Istituzioni dell'altra Parte. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i
ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o
all'Istituzione competente dell'altra Parte.
Articolo 34
Accordo Amministrativo di applicazione
Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno le
disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in un
Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione
stessa.
Articolo 35
Impegno di comunicazione delle Autorità
competenti
Le Autorità competenti delle due Parti si comunicano tutte le disposizioni
che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2, nonché
tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione.
Articolo 36
Perizie mediche
1. L'Istituzione competente di una Parte contraente è tenuta, su richiesta
dell'Istituzione dell'altra Parte, ad effettuare gli esami medico-legali
concernenti i beneficiari che si trovano sul proprio territorio.
2. Le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse,
sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli
assicurati nei confronti di entrambe le Parti contraenti, rimangono a carico
della Parte che ha effettuato i predetti accertamenti.
3. Le spese per gli accertamenti sanitari, nonché quelle ad essi connesse,
sostenute dall'Istituzione di una Parte contraente su richiesta dell'Istituzione
dell'altra Parte, sono a carico dell'Istituzione della Parte che ha richiesto
gli accertamenti. Il rimborso sarà effettuato in conformità alle disposizioni
previste nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente
Convenzione.
Articolo 37
Recupero di prestazioni
1. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una pensione
per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta
Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte di trattenere
l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa
eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito
all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza
non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le
disposizioni del comma seguente.
2. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una
prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta
Istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che
essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altra Parte contraente di trattenere
l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario.
Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti
previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto
all' Istituzione creditrice.
Articolo 38
Disposizioni transitorie
1. La presente Convenzione non dà luogo a prestazioni con decorrenza
anteriore alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto in base alla legislazione
di una Parte contraente prima della data di entrata in vigore della presente
Convenzione, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti che
sorgono in conformità alle disposizioni della Convenzione. Analogamente sono
presi in considerazione anche gli eventi accertati che si sono verificati prima
dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 39
Ratifica ed entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno
scambiati al più presto. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.
Articolo 40
Durata
La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà
essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e cesserà di essere in
vigore dodici mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
Articolo 41
Denuncia
In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno
applicabili ai diritti acquisiti e i diritti in corso di acquisizione saranno
riconosciuti in conformità ad accordi complementari da stipularsi.
Articolo 42
Commissione paritetica
per
l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione
Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione
delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana
affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica
da loro nominata.
Fatta nella città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il
sedici giugno duemila.
Jean-Louis Tauran
PER
LA SANTA SEDE |
Lamberto Dini
PER LA REPUBBLICA ITALIANA |
ACCORDO AMMINISTRATIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
Ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa
Sede e la Repubblica Italiana firmata nella Città del Vaticano il sedici giugno
duemila, le Autorità competenti, cioè
per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica,
per la Repubblica Italiana: il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e il Ministero della Sanità,
hanno concordato quanto segue, ai fini dell'applicazione della Convenzione
stessa.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo:
a) il termine «Convenzione» designa la Convenzione di sicurezza sociale tra
la Santa Sede e la Repubblica Italiana;
b) il termine «Accordo» designa il presente Accordo Amministrativo;
c) i termini definiti dall'articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo
significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
Articolo 2
Istituzioni competenti
Le Istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo
sono:
a) per la Santa Sede:
1) l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del
Fondo Pensioni:
I. per quanto riguarda il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e
superstiti;
II. per quanto riguarda le prestazioni in denaro relative agli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
III. per quanto riguarda il regime delle prestazioni familiari;
2) il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS): per quanto riguarda le prestazioni in
natura relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) per la Repubblica Italiana:
1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per quanto riguarda: l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i
regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono
all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale; le prestazioni familiari;
2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e
le Malattie Professionali, per quanto riguarda l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle
prestazioni sanitarie;
3) le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, per quanto riguarda
le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
4) gli altri organismi che gestiscono uno dei regimi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della Convenzione, e cioè:
I. l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali;
II. l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani « Giovanni
Amendola »;
III. l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello
Spettacolo;
IV. gli altri Enti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
vecchiaia e superstiti di cui ai D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (in G. U., 23
agosto, n. 196) e 10 febbraio 1996, n. 103 (in Suppl. ordinario n. 43, alla G.
U. n. 52, del 2 marzo).
Articolo 3
Organismi di collegamento
Le Autorità competenti delle due Parti contraenti hanno designato quali
organismi di collegamento tra le Istituzioni competenti di ciascuna Parte:
a) per la Santa Sede:
1) l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del
fondo Pensioni;
2) il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS);
b) per la Repubblica Italiana:
1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede Centrale;
2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
le Malattie Professionali, Direzione Centrale;
3) il Ministero della Sanità.
Articolo 4
Enti interessati e dipendenti vaticani
1. L'elenco allegato sub «A» identifica gli Enti centrali della Chiesa
Cattolica e gli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede di cui all'articolo
1, comma 1, lettera h), della Convenzione.
2. Lo stato di dipendente vaticano è certificato:
a) per i dipendenti della Santa Sede: dall'Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica;
b) per i dipendenti dello Stato della città del Vaticano: dal Governatorato;
c) per i dipendenti degli altri Enti: da ciascuno degli Enti stessi.
Articolo 5
Assicurazione volontaria
1. Per poter beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, della
convenzione, l'interessato è tenuto a presentare, all'Istituzione della Parte
contraente alla quale chiede l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, un
attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione
dell'altra Parte contraente.
2. Se l'interessato non presenta l'attestato, detta Istituzione lo richiede
all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE
APPLICABILE
Articolo 6
Lavoratori distaccati
Al lavoratore distaccato conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a),
della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale
data egli rimane soggetto alla legislazione della Parte in cui ha sede
l'impresa. L'attestato viene rilasciato da:
a) per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
- Gestione del Fondo Pensioni;
b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Articolo 7
Lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della
Convenzione sono tenuti a presentare alla competente Istituzione del luogo di
residenza una loro dichiarazione sui redditi percepiti nell'altra Parte.
2. L'Istituzione del luogo di residenza può chiedere all'Istituzione
competente dell'altra Parte di verificare le dichiarazioni di cui al precedente
comma.
3. Le Istituzioni competenti per l'applicazione del presente articolo sono:
a) per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
- Gestione del Fondo Pensioni;
b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Articolo 8
Lavoratori subordinati, non dipendenti
vaticani,
occupati nel territorio dello Stato della Città del Vaticano
Per i lavoratori di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della
Convenzione, il datore di lavoro, oltre agli adempimenti previsti dalla
legislazione italiana per l'iscrizione alle Istituzioni previdenziali, deve
presentare una dichiarazione da cui risulti che il rapporto di lavoro si svolge
nel territorio dello Stato della città del Vaticano.
Articolo 9
Dipendenti vaticani iscrivibili alle
Istituzioni previdenziali italiane
L'articolo 9, comma 2, della Convenzione si applica alle seguenti categorie
di lavoratori:
a) dipendenti vaticani in prova;
b) dipendenti vaticani con contratto a tempo determinato;
c) dipendenti vaticani iscritti all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, per effetto dell'applicazione della convenzione
amministrativa del 6 giugno 1956, che non optano, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente Accordo Amministrativo, per l'iscrizione al Fondo
Pensioni vaticano per il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e
superstiti.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ALLE
VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
CAPITOLO I
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI
Articolo 10
Modalità di totalizzazione
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della Convenzione, la
totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti
modalità:
a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una
Parte contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla
legislazione dell'altra Parte contraente, e di un Paese terzo nel caso di
totalizzazione multipla, anche qualora questi periodi abbiano già dato luogo
alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;
b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di
assicurazione compiuti nelle due Parti contraenti, i periodi sovrapposti sono
presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione prende in
considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della
legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla
legislazione dell'altra Parte contraente;
c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni
periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione di una
Parte contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di
assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente;
si tiene conto di tali periodi nella misura in cui la legislazione lo consente.
Articolo 11
Formulari ed altre procedure
per la
presentazione delle domande
1. I lavoratori e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare di
prestazioni, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, devono presentare
domanda all'Istituzione competente dell'una o dell'altra Parte contraente, nei
modi previsti dalla legislazione applicata dall'Istituzione cui la domanda viene
presentata.
2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'Istituzione
competente di una Parte contraente, in conformità al precedente comma, è
considerata come data di presentazione all'Istituzione competente dell'altra
Parte contraente.
3. Le Istituzioni competenti sono tenute a comunicarsi reciprocamente i dati
relativi alle domande di prestazioni, inclusa la data di presentazione,
utilizzando formulari concordati. L'Istituzione competente conferma l'autenticità
dei dati riportati nei predetti formulari, che non richiedono l'invio dei
documenti originali.
4. L'Istituzione competente, unitamente al formulario di cui al comma
precedente, invia all'Istituzione dell'altra Parte contraente anche un
formulario di collegamento concordato, che contiene i dati relativi ai periodi
di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica e, se del
caso, i dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri
dell'Unione Europea e quelli compiuti in Stati terzi con cui entrambi gli Stati
contraenti abbiano stipulato convenzioni di sicurezza sociale. L'Istituzione che
riceve i formulari invia a sua volta all'Istituzione competente dell'altra Parte
contraente il formulario di collegamento con i dati relativi ai propri periodi
di assicurazione.
5. Alla conclusione delle procedure, le Istituzioni competenti si comunicano
reciprocamente i relativi provvedimenti.
Articolo 12
Trattamento minimo di pensione
1. Il disposto dell'articolo 14, comma 1, della Convenzione si riferisce:
a) per la Santa Sede: al trattamento minimo di pensione;
b) per la Repubblica Italiana: all'integrazione al trattamento minimo
pensionistico.
2. Per l'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della Convenzione, l'Istituzione
competente della Parte contraente di residenza comunica all'Istituzione
competente dell'altra Parte l'importo della quota di integrazione al trattamento
minimo che quest'ultima è tenuta a corrispondere unitamente al pro-rata.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione, le
Istituzioni competenti di ciascuna Parte contraente sono tenute a comunicarsi
annualmente le variazioni intervenute negli importi delle prestazioni erogate,
alle scadenze che saranno concordate.
CAPITOLO II
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
PROFESSIONALI
Articolo 13
Attestato per le prestazioni in natura
1. Per l'applicazione dell'articolo 16, lettera a), della Convenzione, il
lavoratore deve presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno
un attestato rilasciato dall'Istituzione della Parte competente, da cui risulti
il diritto alle prestazioni e la loro durata massima.
2. Se l'interessato non presenta l'attestato, l'Istituzione del luogo di
residenza o di soggiorno lo richiede all' Istituzione della Parte competente.
3. Il lavoratore deve informare immediatamente l'Istituzione del luogo di
residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione, attinente al suo lavoro o alla
sua situazione familiare, che possa modificare il diritto alle prestazioni.
4. Gli attestati di cui al presente articolo sono rilasciati da:
a) per la Santa Sede: il Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS);
b) per ha Repubblica Italiana: le Unità Sanitarie Locali competenti per
territorio, o il Ministero della Sanità per alcune categorie di lavoratori che
saranno comunicate dal predetto Ministero alla competente Istituzione della
Santa Sede.
Articolo 14
Autorizzazioni per le prestazioni in
natura di grande importanza
1. Per la fornitura, riparazione e rinnovo di protesi, grandi apparecchi ed
altre prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista figura in
allegato B, ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione, l'Istituzione della
Parte contraente di residenza o soggiorno del beneficiario di prestazioni in
natura, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente
l'autorizzazione all'Istituzione della Parte competente. Le prestazioni sono
comunque concesse se entro 60 giorni, a decorrere dalla data della
comunicazione, non perviene parere negativo da parte dell'Istituzione
competente.
2. Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta
urgenza, l'Istituzione della Parte contraente di residenza o soggiorno vi
provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente.
Articolo 15
Rimborsi
1. Le spese anticipate per le prestazioni sanitarie erogate, ai sensi degli
articoli 16 e 18 della Convenzione, dall'Istituzione della Parte contraente di
residenza o soggiorno dell'avente diritto, per conto dell'Istituzione
competente, sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo, quale
risulta dalla contabilità dell'Istituzione che ha provveduto ad anticiparle.
Detti rimborsi, che riguardano anche gli oneri inerenti a visite ed accertamenti
medico-legali, avranno luogo con cadenza annuale.
2. Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui al comma
precedente sono gratuiti.
Articolo 16
Prestazioni in denaro
Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia
professionale, di cui al Capitolo II della Convenzione, sono corrisposte ai
lavoratori ed ai superstiti aventi diritto direttamente dall'Istituzione della
Parte competente.
Articolo 17
Malattie professionali
1. Nei casi previsti dall'articolo 21 della Convenzione, il lavoratore può
presentare la domanda per prestazioni sia all'Istituzione della Parte presso cui
da ultimo è stato esposto al rischio specifico, sia all'Istituzione dell'altra
Parte contraente.
2. L'Istituzione che riceve la domanda di cui al precedente comma, se
constata che il lavoratore ha svolto, da ultimo, nell'altra Parte contraente un
lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente
all'Istituzione dell'altra Parte contraente detta domanda, unitamente ai
documenti che la giustificano, informandone il lavoratore.
3. L'Istituzione che riceve la domanda di cui al comma 2, se, prendendo in
considerazione i soli periodi di attività morbigena svolti sulla propria Parte,
constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che
essa applica:
a) trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altra Parte la domanda ed i
documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonché copia
della decisione di rigetto;
b) notifica la propria decisione al lavoratore, indicando i motivi del
rigetto, i mezzi ed i termini del ricorso e la data di trasmissione della
domanda all'Istituzione dell'altra Parte contraente.
Articolo 18
Aggravamento malattie professionali
In caso di aggravamento di una malattia professionale, come previsto
dall'articolo 22 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire
all'Istituzione della Parte contraente, alla quale chiede ulteriori prestazioni,
ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata.
Articolo 19
Valutazione infortuni sul lavoro
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione, il
lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione della Parte presso cui si è
verificato l'ultimo infortunio tutte le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro subiti in precedenza, sotto la legislazione dell'altra Parte contraente,
qualunque sia il grado di invalidità derivatone.
2. L'Istituzione competente, per gli eventi infortunistici pregressi, è
tenuta a fornire all'altra Istituzione, su richiesta di quest'ultima, le
informazioni e la documentazione in suo possesso.
Articolo 20
Collaborazione all'attività di gestione
Le due Parti contraenti si offrono piena collaborazione, al fine di
permettere la gestione della tutela assicurativa secondo la normativa vigente
nella Parte dell'Istituzione competente alla copertura assicurativa, compreso
l'accertamento, sui posti di lavoro, del rischio professionale, nonché delle
cause e circostanze dell'evento infortunistico.
CAPITOLO III
PRESTAZIONI FAMILIARI
Articolo 21
Familiari residenti nell'altra Parte
Per beneficiare delle prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 25 della
Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare all'Istituzione competente la
domanda, corredata da un certificato relativo ai familiari che risiedono
nell'altra Parte contraente. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno ed
il lavoratore è tenuto ad informare l'Istituzione competente di qualsiasi
cambiamento della sua situazione familiare che possa modificare il diritto alle
prestazioni.
Articolo 22
Procedure anticumulo
1. Ai fini della sospensione delle prestazioni familiari in virtù delle
disposizioni previste dall'articolo 27 della Convenzione, l'Istituzione
competente della Parte contraente in cui risiedono i familiari, ed in cui viene
svolta un'attività professionale che dà diritto alle prestazioni familiari,
comunica tutte le notizie necessarie all'Istituzione competente dell'altra
Parte.
2. Per attività professionale s'intende quella svolta dal lavoratore o dai
suoi familiari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E
FINALI
Articolo 23
Redditi in valuta
Ai soli fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 30 della
Convenzione, le Istituzioni competenti si scambiano i dati occorrenti alla
verifica della sussistenza dei requisiti reddituali, con riferimento ai redditi
prodotti nelle rispettive Parti contraenti.
Articolo 24
Documentazione
I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri
atti necessari all' applicazione della Convenzione sono stabiliti di comune
accordo tra le Autorità competenti dei due Stati contraenti o, su loro delega,
dalle Istituzioni competenti.
Articolo 25
Pagamenti diretti ai beneficiari
Gli organismi debitori di prestazioni, a favore dei beneficiari residenti
nell'altra Parte contraente, le versano agli aventi diritto senza alcuna
deduzione per spese postali o bancarie.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il Presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione.
Articolo 27
Commissione paritetica
La Commissione paritetica prevista dall'articolo 42 della Convenzione è
composta dagli Organismi di collegamento di cui all'articolo 3 dell'Accordo.
Fatto nella città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il
sedici giugno duemila.
Jean-Louis Tauran PER LA SANTA SEDE |
Lamberto Dini PER LA
REPUBBLICA ITALIANA
|
ALLEGATO A
Elenco degli Enti Centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti
direttamente dalla Santa Sede di cui all'articolo 4, comma 1
1. Archivio Segreto Vaticano
2. Biblioteca Apostolica Vaticana
3.
Centro Televisivo Vaticano (CTV)
4. Fabbrica di S. Pietro
5. Pontificia
Accademia delle Scienze
6. Pontificia Accademia delle Scienze sociali
7.
Pontificia Accademia per la Vita
8. Tipografia Vaticana - Ed. «
L'Osservatore Romano »
9. Libreria Editrice Vaticana
10. Radio Vaticana
11. Elemosineria Apostolica
12. Capitolo di S. Giovanni in Laterano
13.
Capitolo di S. Pietro in Vaticano
14. Capitolo di S. Maria Maggiore
15.
Pontificie Opere Missionarie
16. Istituto per le Opere di Religione
17.
Patriarcale Basilica di S. Paolo
18. Fondo Assistenza Sanitaria (FAS)
19. Peregrinatio ad Petri Sedem
20. Pontificia Accademia Ecclesiastica
21. Pontificia Università Lateranense
22. Pontificia Università Urbaniana
23. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
24. Pontificio Istituto di
Musica Sacra
25. Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su
matrimonio e famiglia
26. Domus Sanctae Marthae
27. Domus Romana
Sacerdotalis
28. Domus Internationalis Paolo VI
29. Collegio Urbano
30. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
ALLEGATO B
Elenco delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande
importanza, di cui all'articolo 14
1. Protesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti
ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi,
accessori ed attrezzi.
2. Scarpe ortopediche su misura, eventualmente con
rispettiva scarpa normale (non ortopedica).
3. Protesi mascellari e
facciali, parrucche.
4. Impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo)
che vengono utilizzate per adattare in modo esatto gli oggetti di cui ai
precedenti punti.
5. Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da
ingrandimento e occhiali a cannocchiale.
6. Apparecchi acustici.
7.
Protesi dentarie (fisse e mobili) e protesi di chiusura della cavità orale.
8. Carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore ed altri mezzi
meccanici di circolazione.
9. Rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra
elencate.
10. Soggiorno e cure mediche nei centri di convalescenza,
idrofangotermali, elioterapici e talassoterapici.
11. Trattamenti per la
riabilitazione sanitaria e professionale.
Conventione de previdentia sociali inter Apostolicam Sedem et Italiam rata
habita, Romae die XV mensis Octobris anno MMIII Ratihabitionis Instrumenta
accepta et reddita mutuo fuerunt. Haec Conventio una cum propria Administrativa
Pactione a die I mensis lanuarii anno MMIV vigere coepit ad normam articuli
trigesimi noni eiusdem Conventionis.
*A.A.S., vol. XCV (2003), n. 12, pp. 830-861
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