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SECRETARIA STATUS
Mutuae Notae inter Sanctam Sedem et
Rempublicam Italicam quae constituunt conventionem technicam explicativam et
exsecutivam quarti commatis art. 29 normarum de disciplina materiae de qua
in art. 7 n. 6 Pactionis emendativae Concordati Lateranensis diei XVIII
Februarii MCMLXXXIV, quae probatae sunt ex art. 1 Protocolli subsignati
Romae die XV mensis Novembris eiusdem anni inter Sanctam Sedem et
Rempublicam Italicam.
(Viguit a die XIV Decembris MM)
NOTA VERBALE
N. 8807/00/RS
La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati -
porge distinti ossequi all'Ecc. ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di far
riferimento alla disposizione del comma quarto dell'art. 29 del Protocollo,
firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme previste dall'art. 7,
n. 6 dell'Accordo con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984
tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.
Al riguardo, considerate le difficoltà di interpretazione che si
sono riscontrate nel corso dell'applicazione della suddetta disposizione, come
segnalato, tra l'altro, dalla Commissione Paritetica nominata dal Governo
Italiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'art. 49 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, la Segreteria di Stato propone che, a far data dal
presente Scambio di Note, la facoltà dei Vescovi diocesani di emettere i
provvedimenti di cui al medesimo comma quarto dell'art. 29 debba intendersi,
anche alla luce delle intenzioni delle Parti, limitata al 31 dicembre 1989.
La Segreteria di Stato, mentre rimane in attesa di un cortese
riscontro, si avvale della circostanza per rinnovare all'Ecc. ma Ambasciata
d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.
Dal Vaticano, 13 novembre 2000.
*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 7, p. 474
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