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CONVENTIO*
INTER SANCTAM SEDEM ET
SLOVACHIAE REM PUBLICAM
ACCORDO BASE TRA LA SANTA SEDE E LA
REPUBBLICA SLOVACCA
La Santa Sede e la Repubblica Slovacca,
facendo riferimento, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II ed
al Diritto Canonico e la Repubblica Slovacca alle norme della Costituzione,
richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà
religiosa, alla missione autorevole della Chiesa Cattolica nella storia della
Slovacchia, nonché al suo ruolo attuale in campo sociale, morale e culturale,
riferendosi all'eredità spirituale cirillo-metodiana,
riconoscendo il contributo dei cittadini della Repubblica Slovacca alla
Chiesa Cattolica,
manifestando la volontà di contribuire al bene spirituale e materiale della
persona umana ed al bene comune,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
1. La Santa Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo « le Alte Parti »)
si considerano reciprocamente soggetti indipendenti ed autonomi di diritto
internazionale e si ispireranno a questi principi nei loro mutui rapporti.
2. Le Alte Parti riconoscono la loro rispettiva personalità giuridica, ed
anche quella di tutte le persone giuridiche e fisiche che ne godono secondo
l'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca o secondo il Diritto Canonico.
Articolo 2
1. La Repubblica Slovacca riconosce il diritto della Chiesa Cattolica nella
Repubblica Slovacca (in seguito solo « la Chiesa Cattolica ») e dei suoi membri
alla libera ed indipendente attività, che comprende soprattutto la professione
pubblica, l'annunzio e la pratica della fede cattolica, la libertà
nell'esercizio della missione della Chiesa Cattolica, l'esercizio delle sue
competenze definite dal Diritto Canonico, l'esercizio dei diritti di proprietà
relativi ai suoi mezzi finanziari e materiali e di gestione dei propri affari
interni.
2. La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica utilizzerà tutti i mezzi
adeguati per la formazione morale dei cittadini della Repubblica Slovacca, per
il bene comune, secondo i principi della dottrina cattolica, in conformità con
l'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
Articolo 3
1. La Chiesa Cattolica ha il diritto esclusivo di decidere e modificare il
suo ordinamento giuridico, erigere, modificare e sopprimere le strutture
ecclesiastiche proprie, soprattutto province, arcidiocesi, diocesi, eparchie,
esarcati ed amministrazioni apostoliche.
2. La Santa Sede informerà in via riservata la Repubblica Slovacca circa
l'erezione, la modifica o la soppressione di una provincia ecclesiastica, di una
archidiocesi, di una diocesi, di un'eparchia, di un' esarcato o di
un'amministrazione apostolica, prima della loro pubblicazione.
3. La Santa Sede assicurerà la coincidenza dei confini delle diocesi e
amministrazioni apostoliche slovacche romano-cattoliche, come anche delle
eparchie e degli esarcati greco-cattolici con i confini statali della Repubblica
Slovacca.
4. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire persone giuridiche. La
Repubblica Slovacca garantisce la protezione della loro proprietà e la libertà
delle loro attività. Le attività di queste persone giuridiche devono essere in
conformità con l'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
Articolo 4
La Chiesa Cattolica ha il diritto di mantenere contatti con la Santa Sede e
con la Chiesa universale, specialmente con le Conferenze Episcopali di altri
Paesi, e con le altre Chiese e confessioni religiose come anche con altre
persone giuridiche e fisiche nella Repubblica Slovacca ed all'estero.
Articolo 5
1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere la sua missione apostolica,
in particolare di compiere riti liturgici e atti religiosi, di annunciare e di
insegnare la dottrina cattolici.
2. La Repubblica Slovacca garantisce l'inviolabilità dei luoghi sacri che,
conformemente al Diritto Canonico, sono destinati allo svolgimento delle
funzioni religiose. Con l'inviolabilità dei luoghi sacri, le Alte Parti
intendono la protezione di questi luoghi, che consiste nell'impedire di farne
uso per altri scopi che non siano conformi al Diritto Canonico, e nell'impedirne
la violazione della propria dignità.
3. Per gravi motivi, e con il consenso della Chiesa Cattolica, un luogo sacro
può eccezionalmente essere utilizzato anche per altri scopi, che non siano in
contrasto con la sacralità degli stessi luoghi.
4. L'eccezione alla regola dell'inviolabilità dei luoghi sacri è ammessa, se
si rende necessaria in vista di un immediato pericolo per la vita o la salute,
la sicurezza o la proprietà, anche se non è stato possibile avere in anticipo il
consenso della Chiesa Cattolica. In questi casi, la Repubblica Slovacca può
prendere le misure necessarie e adeguate per tali luoghi salvaguardando sempre
il loro carattere sacro.
Articolo 6
1. La Santa Sede ha il diritto esclusivo di provvedere agli uffici
ecclesiastici secondo il Diritto Canonico, in particolare decidere
indipendentemente ed esclusivamente nella scelta dei candidati per il ministero
episcopale, nonché circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione
dei Vescovi.
2. La Santa Sede comunica al Governo slovacco, in via riservata e prima della
pubblicazione, nome e cognome della persona che sarà nominata Vescovo, ed anche
il trasferimento, la rinuncia o la rimozione di un Vescovo. La confidenzialità
della comunicazione comprende l'obbligo da parte della Repubblica Slovacca di
non esprimere opinioni circa la persona dell'interessato e neanche di prendere
posizioni sulla decisione della Santa Sede.
3. La Chiesa Cattolica ha il diritto esclusivo di decidere circa la nomina,
il trasferimento, la rinuncia e la rimozione di una persona con riferimento agli
altri uffici ecclesiastici o i ministeri relativi alla missione apostolica.
Articolo 7
La Repubblica Slovacca riconosce a tutti il diritto dell'obiezione di
coscienza secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa Cattolica. La
misura e le condizioni dell'applicazione di questo diritto saranno definite in
una intesa particolare tra le Alte Parti.
Articolo 8
1. Il segreto confessionale è inviolabile. L'inviolabilità del segreto
confessionale comprende il diritto di rifiutare la deposizione davanti agli
organi statali della Repubblica Slovacca.
2. La Repubblica Slovacca garantisce anche l'inviolabilità del segreto
d'informazione, affidato oralmente o per iscritto sotto la condizione di
riservatezza alla persona incaricata della cura pastorale.
Articolo 9
La Repubblica Slovacca rispetterà come giorni di riposo tutte le domeniche e
i seguenti giorni:
a) 1° gennaio, Solennità di Maria Ss.ma, della Circoncisione del Signore, e
di San Basilio il Grande,
b) 6 gennaio, Epifania del Signore,
c) Venerdì Santo,
d) Lunedì di Pasqua,
e) 5 luglio, Solennità dei santi Cirillo e Metodio,
f) 15 settembre, Solennità della Madonna Addolorata, Patrona della
Slovacchia,
g) 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi,
h) 24 dicembre, Vigilia di Natale,
i) 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore,
j) 26 dicembre, Festa di Santo Stefano protomartire e del Coro della Santa
Madre di Dio.
Articolo 10
1. Il matrimonio contratto secondo il Diritto Canonico, che adempie anche le
condizioni stabilite dal diritto della Repubblica Slovacca per contrarre il
matrimonio, ha nel territorio della Repubblica Slovacca identica validità e
identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la forma
civile. La registrazione statale dei matrimoni celebrati secondo il Diritto
Canonico e la loro iscrizione nel registro matrimoniale è definita nell'ordinamento
giuridico della Repubblica Slovacca.
2. Le decisioni della Chiesa Cattolica circa la nullità del matrimonio e lo
scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate a richiesta di una delle
parti interessate alla Repubblica Slovacca. La Repubblica Slovacca procederà nel
caso secondo il suo ordinamento giuridico.
Articolo 11
Le Alte Parti collaboreranno alla difesa e alla promozione del matrimonio
nonché della famiglia che proviene dal matrimonio.
Articolo 12
1. La cura e l'educazione dei figli è diritto e dovere dei genitori. Se, per
motivi gravi, i genitori non possono esercitare questo diritto, in base alla
decisione del tribunale competente della Repubblica Slovacca, questo diritto
passa ad altre persone o alle istituzioni per la realizzazione dell'educazione
istituzionale o protettiva.
2. I genitori e altre persone e istituzioni menzionate nel paragrafo (1),
hanno il diritto di educare i figli secondo i principi dottrinali e morali della
Chiesa Cattolica.
Articolo 13
1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire, gestire ed utilizzare per
l'educazione e l'istruzione, scuole elementari, scuole medie, università e altre
istituzioni scolastiche, secondo le condizioni stabilite dall'ordinamento
giuridico della Repubblica Slovacca.
2. Le scuole e le istituzioni scolastiche, di cui al paragrafo (1), hanno
uguale condizione come le scuole e le istituzioni scolastiche statali e fanno
parte inseparabile ed equivalente del sistema educativo-formativo della
Repubblica Slovacca. Il contributo finanziario per dette scuole e istituzioni
scolastiche da parte del bilancio statale della Repubblica Slovacca sarà
stabilito con una Intesa speciale, secondo l'articolo 20 del presente Accordo.
3. I genitori ed altre persone menzionate nell'Articolo 12 paragrafo (1)
hanno il diritto di scegliere liberamente la scuola e l'istituzione scolastica.
4. La Repubblica Slovacca riconosce la validità dei certificati degli studi
compiuti nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche di cui al paragrafo (1),
nei limiti dei criteri di validità dei documenti di studi delle scuole statali e
delle istituzioni scolastiche dello stesso o equivalente ordine e grado, secondo
le condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca per
la validità dei certificati di studi compiuti in tutte le scuole e le
istituzioni scolastiche che fanno parte del sistema educativo e istruttivo della
Repubblica Slovacca. La Repubblica Slovacca riconosce l'equipollenza di questi
certificati. Le regole menzionate in questa disposizione riguardano anche i
certificati dei titoli e gradi accademici e scientifici.
5. La Repubblica Slovacca si impegna a creare le condizioni per l'educazione
cattolica degli alunni nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche in
conformità con la convinzione religiosa dei loro genitori. Tale impegno comporta
il dovere di adempiere le richieste dei genitori di avvalersi dell'educazione
religiosa cattolica in tutti i gradi delle scuole elementari, in tutti gli
ordini ed in tutti i tipi delle istituzioni scolastiche, e di sussidiare le
organizzazioni cattoliche educative ed i movimenti giovanili.
6. La Chiesa Cattolica ha il diritto di insegnare la religione in tutte le
scuole ed istituzioni scolastiche, che fanno parte del sistema educativo e
formativo della Repubblica Slovacca secondo le condizioni stabilite nel
paragrafo (9). L'insegnante di religione gode, nelle relazioni giuridiche di
lavoro, uguale posizione come gli insegnanti di altre materie, se il medesimo
adempie le condizioni dell'insegnante per le scuole del rispettivo ordine e
grado stabiliti nell'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
L'autorizzazione della Chiesa Cattolica è condizione necessaria per lo
svolgimento dell'attività pedagogica dell'insegnante di religione in tutte le
scuole.
7. Le persone di confessione cattolica hanno il diritto di far valere nel
processo educativo e formativo la propria convinzione per quanto riguarda
l'educazione alla famiglia, conformemente ai principi dell'etica cristiana. Ciò
non tocca i doveri di queste Persone, stabiliti conformemente all'ordinamento
giuridico della Repubblica Slovacca nell'ambito dell'educazione e della
formazione.
8. La Santa Sede, nel processo educativo e formativo, rispetterà i principi
della tolleranza religiosa, dell'ecumenismo e della collaborazione come anche i
sentimenti delle persone di diversa convinzione religiosa e i sentimenti delle
persone non credenti.
9. Le Alte Parti definiranno in particolari Intese internazionali altre norme
relative alle scuole ed alle istituzioni scolastiche considerate nel paragrafo
(1), all'insegnamento della religione cattolica e all'educazione cattolica degli
alunni, all'università cattolica, alle facoltà teologiche, ai seminari ed alle
istituzioni formative religiose.
Articolo 14
1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di esercitare la cura pastorale per i
membri delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia.
2. I sacerdoti, i diaconi, i religiosi, i seminaristi ed i novizi hanno il
diritto di svolgere il servizio militare obbligatorio con un servizio spirituale
nelle Forze Armate.
3. I membri delle Forze Armate e i membri dei Corpi di Polizia hanno il
diritto di partecipare alla Santa Messa, la domenica e nei giorni festivi di
precetto, se ciò non è in conflitto con l'adempimento di gravi compiti di
servizio. Ad altri riti religiosi partecipano, durante gli orari d'impiego, con
il consenso del responsabile di servizio.
4. Le Alte Parti definiranno i particolari relativi all'assistenza pastorale
alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia, al servizio militare obbligatorio e al
servizio civile alternativo dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, dei
seminaristi e dei novizi con una apposita Intesa internazionale.
Articolo 15
La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere la cura pastorale per i fedeli
che soggiornano negli istituti penitenziari e in quelli di detenzione e di
rieducazione.
Articolo 16
1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attività pastorale,
spirituale, formativa ed educativa in tutte le istituzioni statali formative,
educative e sanitarie, elle istituzioni statali di servizi sociali, comprese
quelle adibite all'educazione istituzionale obbligatoria, alla cura e al
reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in conformità con le condizioni
concordate tra la Chiesa Cattolica e la rispettiva istituzione. La Repubblica
Slovacca assicurerà le condizioni adatte per l'esecuzione di questo diritto. Le
persone che sono sotto la cura di queste istituzioni hanno il diritto di
partecipare alla Messa nella domenica e nei giorni di precetto e la libertà di
adempiere tutti gli atti religiosi.
2. Le Alte Parti collaboreranno alla realizzazione dei progetti comuni nei
settori della cura sanitaria, della formazione e dell'educazione, e in quella
dell'assistenza degli anziani e dei malati. Questi progetti riguarderanno
scuole, istituzioni educative e sanitarie, istituzioni di servizi sociali, di
terapia e di reinserimento dei tossicodipendenti. La Santa Sede garantisce che
la Chiesa Cattolica promuoverà questi progetti soprattutto con il personale; la
Repubblica Slovacca vi provvederà, in misura proporzionale, soprattutto
materialmente e finanziariamente.
Articolo 17
1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attività formative,
educative, scientifico-sperimentali, missionarie, caritative, sanitarie e
sociali. Questo diritto comprende anche la costituzione, la proprietà e la
gestione di istituzioni di questo genere conformemente con le condizioni
stabilite nell'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
2. Per quanto riguarda i rimborsi per le prestazioni sanitarie, da parte
dell'ente dell'assicurazione obbligatoria, le istituzioni di cui al paragrafo
(1) hanno gli stessi diritti e doveri delle istituzioni statali dello stesso
genere.
3. La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica parteciperà
all'assicurazione finanziaria di queste istituzioni. Il contributo finanziario
per le istituzioni ecclesiastiche da parte del bilancio statale della Repubblica
Slovacca sarà stabilito con un' Intesa speciale secondo l'articolo 20 del
presente Accordo.
Articolo 18
1. Le Alte Parti riconoscono che i mass-media sono un mezzo importante per la
protezione della libertà di pensiero e di coscienza come anche della convinzione
religiosa e della fede.
2. Le Alte Parti hanno il diritto alla libertà di espressione compresa la
libertà di divulgare le proprie opinioni e di trasmettere le informazioni con la
parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in altro modo.
3. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere i mezzi per l'attività
editoriale, ed i mezzi e gli impianti trasmittenti radiofonici e televisivi ed
altri mezzi ed impianti informatici sociali, e di utilizzare questi mezzi ed
impianti conformemente all'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
4. La Chiesa Cattolica ha il diritto di partecipare, in misura proporzionale,
nelle trasmissioni dei mezzi pubblici d'informazione.
Articolo 19
La Chiesa Cattolica può acquistare i diritti di proprietà su beni mobili ed
immobili nonché i diritti d'autore e ha il diritto di alienarli. Questi diritti
si possono esercitare solo in conformità con le condizioni stabilite
nell'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
Articolo 20
1. Le Alte Parti stabiliranno un'Intesa particolare sull'assicurazione
finanziaria della Chiesa Cattolica.
2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di organizzare collette nelle chiese. I
redditi dall'amministrazione delle risorse acquisite in questo modo non sono
soggetti alla tassazione né all'obbligo della contabilità pubblica.
Articolo 21
1. Le Alte Parti contribuiranno alle spese per il mantenimento e la
rinnovazione dei beni immobili siti sul territorio della Repubblica Slovacca ai
quali la Chiesa Cattolica ha il diritto di proprietà e che sono, ai sensi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica Slovacca, monumenti culturali. La misura
dell'assicurazione finanziaria per il loro mantenimento e rinnovamento con i
mezzi del bilancio statale della Repubblica Slovacca sarà stabilita con
un'Intesa speciale secondo l'articolo 20 del presente Accordo.
2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costruire e ristrutturare le chiese e
gli edifici religiosi, in conformità con le condizioni stabilite
nell'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
Articolo 22
Le Alte Parti confermano la rappresentanza diplomatica della Santa Sede
presso la Repubblica Slovacca, a livello di Nunziatura Apostolica, e la
rappresentanza diplomatica della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, a
livello di Ambasciata.
Articolo 23
Le Alte Parti risolveranno per via diplomatica le questioni che potrebbero
sorgere nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo.
Articolo 24
1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica della Santa Sede secondo le
sue norme procedurali, ed alla ratifica da parte della Repubblica Slovacca
conformemente all'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
2. L'Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di
ratifica.
Articolo 25
Il presente Accordo si può modificare e completare in base al reciproco
consenso delle Alte Parti. Le modifiche e le aggiunte devono essere comunicate
per iscritto.
Fatto il 24 novembre 2000, in Vaticano, in due originali identici nel
contenuto, ognuno in lingua italiana e slovacca, avendo le due versioni la
stessa validità.
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per la Santa Sede |
per la Repubblica Slovacca |
ANGELO Cardinale SODANO Segretario di Stato di Sua Santità |
Sig. MIKULÁŠ DZURINDA Primo Ministro della Repubblica Slovacca |
*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 3, pp. 136-146
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2000- Libreria Editrice Vaticana
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