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CONVENTIO

MONETALIS PACTIO INTER STATUM CIVITATIS VATICANAE
ET EIUS OPERA INTER SANCTAM SEDEM ET ITALICAM REMPUBLICAM COMMUNITATIS EUROPAEAE NOMINE

CONVENZIONE MONETARIA TRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
E PER ESSO LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA,
PER CONTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA,

 

LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell'articolo 3 del Trattato del Laterano,

e

LA REPUBBLICA ITALIANA, per conto della COMUNITÀ EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111(3),

vista la decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano,

(1) considerando i principi stabiliti negli accordi esistenti tra lo Stato della Città del 17aticano e la Repubblica Italiana e in particolare nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e sue modificazioni;

(2) considerando le disposizioni delle convenzioni monetarie bilaterali e, da ultimo, della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa il 3 dicembre 1991;

(3) considerando che in base al regolamento del Consiglio (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 l'euro sostituisce dal 1° gennaio 1999, al tasso di conversione fisso, la moneta di ciascuno Stato partecipante alla terza fase dell'Unione economica e monetaria;

4) considerando che il Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo, con la propria decisione del 3 maggio 1998, ha stabilito che l'Italia è uno degli Stati membri della Comunità europea che adotta l'euro; considerando che dal 1° gennaio 1999 la Comunità europea è competente per le materie monetarie relative agli Stati membri che adottano l'euro;

(6) considerando che con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi con lo Stato della Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica;

(7) considerando che l'introduzione dell'euro rende necessaria la rinegoziazione della vigente Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa il 3 dicembre 1991;

(8) considerando che il Consiglio ha determinato, con la decisione del 31 dicembre 1998, le modalità per la negoziazione e la conclusione dell'accordo concernente le relazioni monetarie con lo Stato della Città del Vaticano;

(9) considerando che tale decisione ha stabilito che la Repubblica Italiana conduce i negoziati con lo Stato della Città del Vaticano in nome della Comunità europea, che la Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati e che la Banca Centrale Europea è associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze;

(10) considerando che la stessa decisione ha previsto, tra i principi su cui è basata la posizione della Comunità nei negoziati, che lo Stato della Città del Vaticano si impegni a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni e che ciò non pregiudica il diritto dello Stato della Città del Vaticano di emettere monete da collezione;

(11) considerando che l'emissione delle monete da collezione in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è effettuata in linea con gli orientamenti previsti per le monete da collezione emesse dagli Stati membri della Comunità europea, che prevedono, in particolare, il divieto di emissione di monete da collezione in euro sino al 1° gennaio 2002 e l'adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione;

(12) considerando che il Consiglio ha determinato con la decisione del 31 dicembre 1998 che gli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano possono avere accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro alle condizioni determinate con il consenso della Banca Centrale Europea;

(13) considerando che appare opportuno garantire tale accesso per il tramite dei sistemi di pagamento italiani, visti gli stretti legami tra l'Italia e la Città del Vaticano; hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo Stato della Città del Vaticano ha il diritto di utilizzare dal 1° gennaio 1999 l'euro come propria moneta ufficiale, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97 e il regolamento (CE) n. 974/98.

Lo Stato della Città del Vaticano conferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, corso legale alle banconote e alle monete in euro.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna a rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro e a seguire lo stesso calendario previsto dalla Repubblica Italiana per l'introduzione delle banconote e monete in euro.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna altresì ad effettuare il ritiro delle proprie monete in lire seguendo lo stesso calendario della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Lo Stato della Città del Vaticano non emette banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di tali emissioni. Le condizioni per l'emissione di un contingente limitato di monete in euro, a decorrere dal 1° gennaio 2002, e in lire, sino al 31 dicembre 2001, sono previste dalla presente Convenzione negli articoli seguenti.

Articolo 3

Lo Stato della Città del Vaticano può emettere dal 1° gennaio 2002 monete in euro per il valore nominale massimo annuo di 670 mila euro.

Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri della Comunità europea, che hanno adottato l'euro, per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale sono preventivamente comunicate dallo Stato della Città del Vaticano alle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

Il valore nominale annuo delle monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica Italiana ai fini dell'approvazione da parte della Banca Centrale Europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Lo Stato della Città del Vaticano comunica ogni anno alla Repubblica Italiana, entro e non oltre il 1° settembre, il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo.

Articolo 5

La presente Convenzione non pregiudica il diritto dello Stato della Città del Vaticano di coniare monete da collezione. Nel caso di emissione di monete da collezione in euro, queste devono rientrare nel limite del valore nominale annuo previsto dall'articolo 3.

Le monete da collezione emesse dallo Stato della Città del Vaticano non hanno corso legale della Comunità europea.

Articolo 6

Il Governo italiano mette a disposizione dello Stato della Città del Vaticano l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la coniazione delle monete vaticane e delle medaglie pontificie. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna a servirsi esclusivamente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la coniazione delle sue monete, finché è in vigore la presente Convenzione.

Articolo 7

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 201 mila euro.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano può del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 201 mila euro.

Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà altresì coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 201 mila euro.

Articolo 8

Lo Stato della Città del Vaticano non può emettere monete in euro prima del 1° gennaio 2002.

Lo Stato della Città del Vaticano può emettere monete in lire sino al 31 dicembre 2001. Per tali emissioni in lire si applicano le seguenti disposizioni:

- le monete in lire, nei valori che lo Stato della Città del Vaticano intenda coniare, sono identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi;

- le monete vaticane e le monete italiane hanno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati e in quelli con le pubbliche casse;

- lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana hanno la facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete vaticane, che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano;

- la coniazione delle monete d'oro può essere fatta per valore illimitato; tali monete hanno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano; il valore nominale annuo delle monete coniate diverse dall'oro non può eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi;

- in Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico, lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nel trattino precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi;

- il valore nominale annuo delle monete in lire emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica Italiana ai fini dell'approvazione da parte della Banca Centrale Europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 9

Lo Stato della Città del Vaticano collabora strettamente con la Comunità europea nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in euro e per reprimere e punire le eventuali falsificazioni delle monete e delle banconote in euro che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 10

Agli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della Banca Centrale Europea.

Articolo 11

Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione le Parti intendono estinta la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa il 3 dicembre 1991. 

Articolo 12

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle loro procedure di ratifica, di conclusione o di adozione, secondo le norme applicabili a ciascuna Parte.

I competenti organi finanziari della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano provvederanno, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale degli importi previsti all'articolo 3 e all'articolo 7 sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo nei due anni precedenti. La prima rivalutazione ha luogo a decorrere dal gennaio 2004.

Ciascuna Parte e gli organismi che partecipano alla procedura che porta alla conclusione della presente Convenzione possono chiedere un riesame delle disposizioni della Convenzione stessa. Nel caso in cui, a seguito del riesame, risulti opportuno modificare le disposizioni della presente Convenzione, si applicano le procedure e il diritto comunitario vigente. Ciascuna Parte può denunciare la presente Convenzione con un preavviso di un anno. Fatta a Roma, in duplice originale, in lingua italiana, il ventinove dicembre duemila.  della Repubblica Italiana, e per esso la Santa Sede per conto della Comunità Europea.


Per lo Stato 
della Città del Vaticano 
e per esso la Santa Sede

Per il Governo
della Repubblica Italiana,
e per conto della Comunità Europea
JEAN-LUIS TAURAN LAMBERTO DINI

Haec Pactio die I mensis Maii anno MMI vigere coepit, his perfectis procedendi de hac re rationibus, quas art. 12 ipsius Pactionis secum fert.


*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 11, pp. 750-756

 

© Copyright 2001 - Libreria Editrice Vaticana

 

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