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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM
ET FOEDERATAM CIVITATEM BRANDENBURGI
ACCORDO fra la Santa Sede
e
il Land Brandeburgo
LA SANTA SEDE, rappresentata dal
Nunzio Apostolico
in Germania, Mons. Dott. Giovanni Lajolo, Arcivescovo titolare di Cesariana,
e
IL LAND BRANDEBURGO rappresentato dal
Ministro-Presidente, Signor Matthias Platzeck,
concordi nel desiderio di consolidare, sviluppare e promuovere in spirito di
amicizia le relazioni tra il Land Brandeburgo e la Chiesa cattolica,
in considerazione della condizione giuridica della Chiesa cattolica nello
stato di diritto liberale e democratico, garantita dalla Legge Fondamentale per
la Repubblica Federale di Germania e dalla Costituzione del Land Brandeburgo,
nel rispetto della libertà di fede del singolo e della libertà religiosa, nel
riconoscimento del significato che la fede cristiana, la vita ecclesiale e il
servizio caritativo hanno per la solidarietà umana e per il senso di
responsabilità dei cittadini per il bene comune,
nella persuasione che il rapporto fra Stato e Chiesa è contrassegnato da
autonomia e collaborazione, e con lo scopo di configurare in modo congiunto la
collaborazione tra il Land e la Chiesa cattolica,
considerando il vigente Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico
del 20 luglio 1933, per quanto esso vincola il Land Brandeburgo, e tenendo
presente la Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno
1929,
concludono il seguente Accordo, per mezzo del quale viene regolata in modo
stabile la situazione giuridica della Chiesa cattolica nel Brandeburgo:
Articolo 1
Libertà di fede e autonomia
(1) Il Land dà protezione legale alla libertà di professare e praticare la
fede cattolica.
(2) La Chiesa cattolica regola e amministra i propri affari autonomamente
nell'ambito delle leggi generali vigenti.
Articolo 2
Protezione della domenica e del giorno festivo
La protezione delle domeniche e delle festività ecclesiastiche riconosciute
dalla legge civile è garantita. (Protocollo Finale)
Articolo 3
Provvista di uffici
La Chiesa cattolica conferisce i propri uffici senza il concorso del Land o
del Comune. (Protocollo Finale)
Articolo 4
Insegnamento della religione cattolica
(1) Il Land accorda alla Chiesa cattolica il diritto di impartire
regolarmente alle alunne e agli alunni in tutti i tipi e gradi di scuole, nei
locali delle scuole in gestione pubblica, l'insegnamento della religione
cattolica che sta in conformità con i principi della Chiesa medesima.
L'insegnamento della religione dovrà essere integrato nel regolare orario
d'insegnamento.
(2) L'insegnamento della religione cattolica presuppone un'autorizzazione
ecclesiastica (missio canonica) da parte dell'arcivescovo competente.
L'autorizzazione può essere accordata temporaneamente. L'arcivescovo può
revocare l'autorizzazione ecclesiastica. L'autorizzazione è accordata soltanto a
persone con una formazione sufficiente.
(3) Spetta alla Chiesa cattolica emanare i programmi-quadro, scegliere gli
strumenti didattici e approvare il materiale scolastico, i quali sono
equivalenti a quelli dell'insegnamento statale. (Protocollo Finale)
Articolo 5
Educazione cattolica
(1) La Chiesa cattolica, le sue comunità religiose e le sue istituzioni hanno
il diritto di erigere e di dirigere scuole di grado universitario, scuole in
gestione propria su base confessionale così come altri centri di formazione, di
aggiornamento e di perfezionamento.
(2) Il Land considera questi istituti di istruzione come parte costitutiva
del sistema pluralistico di istruzione.
(3) L'autorizzazione e il riconoscimento di tali istituti di istruzione come
anche la loro promozione con fondi pubblici si determinano secondo la
legislazione del Land.
(4) Nella misura in cui i curricoli di istruzione, per i quali vengono
conferiti attestati finali o vengono rilasciati riconoscimenti da parte dello
Stato, sono equivalenti a quelli nell'ambito statale, è assicurata l'
equiparazione nel quadro della legislazione del Land.
Articolo 6
Formazione teologica nelle università del Land
Qualora il Land si proponga di istituire presso un'università del Land un
curricolo di formazione in Teologia cattolica e in Pedagogia della religione
oppure altri curricoli degli studi di teologia cattolica, viene stipulata
un'intesa a parte con la Chiesa cattolica.
Articolo 7
Settore sociale
La Chiesa cattolica e le sue istituzioni caritative hanno il diritto di
operare e di mantenere proprie istituzioni nell'ambito sociale. I gestori delle
istituzioni, che adempiono compiti di servizio per il bene comune, sono presi in
considerazione nell'assegnazione delle sovvenzioni, nel quadro delle
regolamentazioni giuridiche, allo stesso modo di altri gestori che forniscono
prestazioni assimilabili.
Articolo 8
Cura d'anime in istituzioni speciali
(1) Negli ospedali, negli istituti di prevenzione e pena, nelle case di
assistenza ed in istituzioni simili così come presso la polizia, si devono
rendere possibili visite per la cura d'anime e attività ecclesiastiche nella
misura dei bisogni esistenti. Il gestore mette a disposizione gratuitamente
locali adatti.
(2) Presso istituzioni di altri gestori pubblici il Land si adopererà
affinché nelle medesime siano possibili visite per la cura d'anime e attività
ecclesiastiche conformemente al comma 1.
(3) I particolari vengono regolati mediante un'intesa a parte. Intese sulla
pastorale speciale, che sono già stipulate, rimangono intatte. (Protocollo
Finale)
Articolo 9
Diritto di diniego di testimonianza
Gli ecclesiastici, i loro assistenti e le persone che in preparazione alla
professione partecipano all'attività professionale, hanno la facoltà, anche in
procedimenti che sono soggetti alla legislazione del Land, di rifiutare la
testimonianza su quello che è stato confidato o è in altro modo diventato noto
ad essi nella loro qualità di incaricati pastorali.
Articolo 10
Enti radiotelevisivi
(1) Il Land si adopererà affinché gli enti radiotelevisivi di diritto
pubblico mettano a disposizione della Chiesa cattolica congrui tempi di
trasmissione per scopi dell'evangelizzazione e della cura d'anime così come per
altri programmi religiosi anche su questioni della responsabilità pubblica della
Chiesa cattolica. Si porrà sempre attenzione a che nei programmi degli enti
televisivi di diritto pubblico le convinzioni morali e religiose della
popolazione siano rispettate. Nell'organo di controllo la Chiesa cattolica dovrà
essere rappresentata adeguatamente.
(2) Rimane intatto il diritto della Chiesa cattolica di organizzare enti
radio-televisivi privati a norma delle prescrizioni del diritto del Land o di
partecipare a emittenti radiotelevisive di diritto privato.
Articolo 11
Diritti degli enti giuridici
(1) Le (arci)diocesi, le sedi (arci)episcopali, i capitoli metropolitano o
cattedrale, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, come anche i
raggruppamenti formati da parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, sono enti
di diritto pubblico. Il loro servizio è servizio pubblico di natura propria.
(Protocollo Finale)
(2) Le arcidiocesi notificheranno al Governo del Land nonché agli enti
territoriali comunali, interessati sotto l'aspetto territoriale, le decisioni
riguardanti l'erezione e la modifica degli enti ecclesiastici di diritto
pubblico. Le decisioni vengono pubblicate nella gazzetta ufficiale della
rispettiva (arci)diocesi.
(3) L'erezione, la trasformazione e lo scioglimento di istituti e fondazioni
ecclesiastici di diritto pubblico con personalità giuridica propria necessitano
dell'autorizzazione da parte del Governo del Land. Restano intatte le
disposizioni di legge riguardanti le fondazioni di diritto civile con capacità
giuridica.
Articolo 12
Diritti di proprietà
(1) Alle (arci)diocesi, alle sedi arciepiscopali, ai capitoli metropolitano o
cattedrale, alle parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e ai raggruppamenti
di esse come anche alle istituzioni ecclesiastiche di qualsiasi forma giuridica
sono garantiti la loro proprietà ed altri diritti relativi al patrimonio.
(Protocollo Finale)
(2) Nell'applicare prescrizioni relative al diritto di esproprio, le autorità
del Land avranno riguardo agli interessi ecclesiastici nel quadro della
valutazione discrezionale a termine di legge. Qualora nei casi di esproprio o di
alienazione di terreni ecclesiastici gli enti giuridici ecclesiastici o altre
istituzioni ecclesiastiche si propongano di acquisire terreni sostitutivi di
uguale valore, le autorità del Land daranno ad essi sostegno nel quadro delle
vigenti disposizioni di legge.
(3) Nei casi in cui la Chiesa cattolica sia colpita da precedenti interventi
giuridico-patrimoniali, le sue rivendicazioni si regolano secondo le
disposizioni di legge.
(4) Le disposizioni ecclesiastiche concernenti l'amministrazione del
patrimonio della Chiesa sono rese note d'ufficio nel Land Brandeburgo.
Articolo 13
Cimiteri
(1) I cimiteri cattolici godono della stessa protezione statale dei cimiteri
comunali.
(2) Le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche cattoliche hanno il diritto di istituire nuovi cimiteri o di ampliare quelli esistenti, nel quadro
delle leggi.
(3) La Chiesa cattolica ha il diritto di celebrare il culto divino nei
cimiteri pubblici.
(4) I gestori dei cimiteri ecclesiastici possono emanare regolamenti per
l'uso e per le tariffe, facendosi guidare dai principi vigenti per i comuni.
(5) Nei cimiteri ecclesiastici si deve consentire la sepoltura di tutti i
deceduti nel comune, se non v'è a disposizione un cimitero comunale. In ciò si
devono osservare le prescrizioni ecclesiastiche.
Articolo 14
Salvaguardia dei monumenti
La Chiesa cattolica e il Land Brandeburgo cooperano nella salvaguardia, nella
cura e nella conservazione dei monumenti ecclesiastici di rilevanza culturale.
(2) La Chiesa cattolica si impegna, nei limiti di quanto si può
ragionevolmente attendere, a conservare, curare e rendere accessibili al
pubblico i propri monumenti di rilevanza culturale con le relative appartenenze
fondiarie, come pure i loro oggetti artistici e culturali.
(3) Nel caso di decisioni su monumenti ecclesiastici che sono destinati a
servire per la liturgia o per altre funzioni ecclesiastiche, le autorità
preposte alla salvaguardia e alla sovrintendenza dei monumenti devono rispettare
le esigenze della pratica della religione, dichiarate dal competente organo
direttivo della Chiesa. Nei casi controversi decide il Ministro competente per
la salvaguardia dei monumenti di concerto con l'ufficio ecclesiastico
competente.
(4) Il Land contribuisce alla conservazione e alla cura dei monumenti a norma
delle leggi e nella misura dei fondi che stanno a sua disposizione. Il Land si
adopererà per far sì che la Chiesa cattolica riceva aiuti anche da quelle
istituzioni che a livello nazionale e internazionale operano per la cura del
patrimonio culturale e monumentale.
(5) Reperti monumentali mobili. di importanza per la liturgia o per altro
scopo cultuale, che vengono scoperti su un terreno ecclesiastico e sono stati
abbandonati o sono stati così a lungo nascosti che non si riesce più a
rintracciare il proprietario, sono lasciati in prestito alla Chiesa
gratuitamente, qualora passino nella proprietà del Land. I particolare sono
regolati di volta in volta mediante intesa separata.
Articolo 15
Prestazioni finanziarie del Land
(1) Il Land versa alla Chiesa cattolica un contributo globale in luogo di
pagamenti, effettuati in passato per fini di governo ecclesiastico e di
retribuzione e previdenza dei parroci, come pure in luogo di altri pagamenti,
fondati in passato su legge, accordo o speciali titoli legali. La prestazione
finanziaria globale ammonta annualmente a 1.000.000,00 di euro e viene
corrisposta di volta in volta in rate mensili anticipate, pari alla dodicesima
parte dell'importo globale, la prima volta per l'anno 2004. Dopo cinque anni le
Parti contraenti riconsidereranno un aumento di detto importo di cui al periodo
2. (Protocollo Finale)
(2) Il Land sovvenziona il mantenimento della struttura architettonica degli
edifici ecclesiastici mediante lo stanziamento di una somma di 100.000,00 euro
all'anno. L'assegnazione dei fondi avviene attraverso il Ministero competente
per gli affari delle Chiese. Dopo cinque anni le Parti contraenti
riconsidereranno detto importo.
Articolo 16
Parrocchia cattolica di Neuzelle
(1) Il Land versa alla Chiesa cattolica una somma di 50.000,00 euro all'anno
per le finalità della parrocchia cattolica di Neuzelle.
(2) I1 dovere del Land relativo al mantenimento architettonico dell'antica
chiesa collegiata a Neuzelle e il diritto della parrocchia cattolica di Neuzelle
di farne un uso illimitato ed esente da tributo come chiesa parrocchiale a norma
del diritto canonico, sono garantiti. Con ciò non è escluso un uso della chiesa
collegiata da parte della Fondazione Abbazia di Neuzelle, nella misura in cui
rimane salvaguardato il carattere sacro dell'edificio. L'obbligo di mantenimento
degli edifici della Chiesa è adempiuto tramite la Fondazione Abbazia di Neuzelle
e, nel caso del suo scioglimento, tramite il suo successore legale.
(Protocollo Finale)
(3) Non sussistono ulteriori diritti della parrocchia cattolica di Neuzelle
nei riguardi del Land, della Fondazione Abbazia di Neuzelle o del suo successore
legale.
Articolo 17
Diritto di imposta ecclesiastica
(I) Le (arci)diocesi, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e i
raggruppamenti di esse hanno il diritto di percepire l'imposta ecclesiastica,
incluso il contributo alla Chiesa (Kirchgeld), a norma delle disposizioni
previste dalla legislazione del Land, sulla base dei regolamenti delle imposte.
Il regolamento delle imposte ecclesiastiche e le sue modifiche e integrazioni,
come anche le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche, necessitano del
riconoscimento da parte dello Stato. (Protocollo Finale)
(2) Le (arci)diocesi concorderanno un'addizionale unitaria nella
configurazione dell'imposta ecclesiastica come addizionale dell'imposta sul
reddito (imposta sul salario) e dell'imposta sul patrimonio, e concorderanno un
calcolo unitario nella riscossione del contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in
caso di matrimonio in cui un coniuge appartiene ad un'altra confessione.
(3) Le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche si considerano riconosciute
se corrispondono alle condizioni che sono concordate con le (arci)diocesi. Se
l'imposta ecclesiastica viene riscossa come addizionale unitaria dell'imposta
sul reddito (imposta sul salario) e dell'imposta sul patrimonio o come
contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in caso di matrimonio in cui un coniuge
appartiene ad un'altra confessione, le (arci)diocesi notificheranno le loro
deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche al Ministero delle Finanze del Land
Brandeburgo. (Protocollo Finale)
Articolo 18
Amministrazione delle imposte ecclesiastiche
(1) Su istanza delle (arci)diocesi, il Land assume l'amministrazione dell'imposta
ecclesiastica, che consiste in addizionali dell'imposta sul reddito (imposta sul
salario) e dell'imposta sul patrimonio, nonché del contributo alla Chiesa (Kirchgeld)
in caso di matrimonio in cui un coniuge appartiene ad un'altra confessione, a
condizione che le Chiese concordino un calcolo unitario e aliquote percentuali
unitarie come addizionale dell'imposta secondo la capacità contributiva. Se
l'imposta sul reddito viene riscossa nei luoghi di lavoro nel Brandeburgo
mediante ritenuta fiscale sul salario lavorativo, si farà obbligo ai datori di
lavoro di trattenere e di versare anche l'imposta ecclesiastica secondo
l'aliquota tributaria autorizzata. Come indennizzo per l'amministrazione
dell'imposta ecclesiastica il Land riceve una percentuale del gettito riscosso
dalle casse fiscali, che deve essere fissata tra le Parti contraenti. Gli uffici
fiscali, secondo le prescrizioni dell'ordinamento tributario e nell'osservanza
delle disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati, comunicano agli
uffici indicati dalle (arci)diocesi le necessarie informazioni in tutte le
questioni relative al diritto di imposta ecclesiastica, nei limiti della
documentazione disponibile.
(2) Se l'amministrazione dell'imposta ecclesiastica è trasferita agli uffici
fiscali, allora anche l'esazione dell'imposta ecclesiastica spetta agli uffici
fiscali a norma delle disposizioni di legge. (Protocollo Finale)
Articolo 19
La Chiesa cattolica e le sue istituzioni hanno il diritto di
chiedere offerte e altre prestazioni volontarie per i loro fini. Esse possono
fare collette a domicilio e sulle strade con autorizzazione da parte dello
Stato. (Protocollo Finale)
Articolo 20
Esenzione do tosse
La Chiesa cattolica, le (arci)diocesi, le sedi
(arci)episcopali, i capitoli metropolitano e cattedrale, le parrocchie e simili
comunità ecclesiastiche e i raggruppamenti formati da queste parrocchie e simili
comunità ecclesiastiche, come pure gli altri enti, istituti e fondazioni
ecclesiastici di diritto pubblico con personalità giuridica propria, sono esenti
dal pagamento delle tasse amministrative, basate sulla legislazione del Land,
nella misura in cui l'atto d'ufficio serve direttamente al perseguimento di fini
ecclesiastici. (Protocollo Finale)
Articolo 21
Dati anagrafici
(1) Ai fini della
sistemazione e della cura dell'anagrafe ecclesiastica, la competente autorità
anagrafica trasmetterà alla Chiesa cattolica i dati del registro della
popolazione richiesti per l'espletamento dei suoi compiti.
(2) Gli uffici
anagrafici ecclesiastici trasmettono alle autorità anagrafiche i dati che a
norma del diritto statale motivano o fanno terminare l'appartenenza alla Chiesa
cattolica.
(3) La Chiesa cattolica garantisce la tutela della riservatezza dei
dati nell'ambito ecclesiastico.
(4) La trasmissione dei dati viene fatta con
esenzione da tasse.
Articolo 22
Reciproca collaborazione
(1) Il Land e le (arci)diocesi manterranno un contatto permanente per curare
le loro relazioni. Prima della regolamentazione di affari che toccano interessi
di ambedue le parti, queste si concerteranno e in qualsiasi momento si
metteranno a disposizione per
discutere tali questioni.
(2) Prima che mediante legge od ordinanza normativa
siano regolate questioni generali che possono toccare direttamente gli interessi
della Chiesa cattolica, il Governo del Land sentirà per tempo la Chiesa
cattolica. (Protocollo Finale)
(3) Per la rappresentanza stabile dei propri
interessi di fronte al Land e per la cura della reciproca informazione, la
Chiesa cattolica nomina un incaricato e istituisce un Ufficio Cattolico come
Commissariato dei Vescovi presso il Governo del Land.
Articolo 23
Clausola della
composizione amichevole
Le Parti contraenti comporranno in via amichevole le
divergenze d'opinione, che sorgessero eventualmente fra di esse circa
l'interpretazione o l'applicazione di qualche disposizione del presente Accordo.
Articolo 24
Clausola della parità di trattamento
Qualora il Land in Accordi con
altre comunità religiose conceda diritti e prestazioni superiori al
presente Accordo, le Parti contraenti esamineranno insieme se a motivo del
principio di parità di trattamento siano necessarie modifiche del presente
Accordo.
Articolo 25
Entrata in vigore
(1) I1 presente Accordo incluso il
Protocollo Finale che forma parte costitutiva dell'Accordo, i cui testi
italiano e tedesco fanno ugualmente fede, necessita di ratifica. Gli strumenti
di ratifica dovranno essere scambiati quanto prima.
(2) L'Accordo entra in vigore il giorno successivo allo scambio degli
strumenti di ratifica.
Potsdam, il 12 novembre 2003
Giovanni Lajolo
Für den Heiligen Stuhl Der Apostolische
Nuntius in Deutschland Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo
M. Platzeck Für das Land
Brandenburg Der Ministerprasident Matthias Platzeck
Protocollo Finale
In relazione all'Articolo 2:
Le festività ecclesiastiche riconosciute dalla legge civile sono
determinate mediante legge del Land. Oltre alle domeniche e alle festività
ecclesiastiche riconosciute civilmente, il Land rispetta anche le altre
festività cattoliche. Nel quadro delle leggi vigenti, il Land adotta
regolamentazioni che rendono possibile agli appartenenti alla Chiesa cattolica,
che si trovano in situazioni di lavoro, di formazione e di scuola, frequentare
la celebrazione liturgica nelle altre festività cattoliche.
In relazione all'Articolo 3:
(I) Il Land non insiste sull'osservanza dei requisiti enumerati
negli articoli 9 e 10 della Solenne Convenzione tra la Santa Sede e la Prussia
del 14 giugno 1929 e nell'articolo 14, capoverso 2, numero 1, e capoverso 3 del
Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.
(2) Il Land non applica gli articoli 6 e 7 della Solenne
Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929, per quanto essi
si riferiscono al concorso del Land.
(3) Il Land non applica l'articolo 16 del Concordato fra la
Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.
(4) Nel caso di una sede (arci)episcopale impedita o vacante, il
capitolo metropolitano o cattedrale comunica al Ministro-Presidente il nome di
colui che ha assunto il governo transitorio dell'(arci)diocesi.
(5) Alcuni giorni prima della nomina di un ecclesiastico,
nell'arcidiocesi di Berlino, nella diocesi di Görlitz
o nella diocesi di Magdeburgo, a Ordinario del luogo, a Vescovo ausiliare o a
vicario generale, la competente autorità ecclesiastica darà conoscenza al
Ministro-Presidente di tale intenzione e delle notizie personali
dell'ecclesiastico medesimo.
In relazione all'Articolo 4:
(l) Le Parti contraenti convengono sui principi indicati
nell'Articolo 4, senza pregiudizio delle diverse opinioni giuridiche circa la
questione di quale posizione spetti, secondo la Legge Fondamentale per la
Repubblica Federale di Germania, all'insegnamento della religione nelle scuole
in gestione pubblica.
(2) La relativa legge del Land, che fu varata d'intesa con la
Chiesa cattolica. corrisponde ai principi esposti nell'Articolo 4.
(3) Le Parti contraenti dichiarano la propria disponibilità a
riesaminare la situazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole in gestione pubblica dopo un tempo adeguato di tre anni al massimo, nel
quale vengono acquisite esperienze in merito all'attuale regolamentazione.
All'occorrenza, in conformità alle conoscenze che nel frattempo si sono
conseguite, le regolamentazioni vengono sviluppate ulteriormente di concerto con
la Chiesa cattolica, tenendo conto delle circostanze.
(4) Modificazioni dell'attuale regolamentazione vengono
stabilite mediante scambio di Note.
In relazione all'Articolo 4, comma 3:
Le (arci)diocesi o le persone da esse incaricate hanno accesso
all'insegnamento della religione, per sincerarsi che il contenuto e la forma
dell'insegnamento della religione cattolica corrispondono ai principi della
Chiesa cattolica.
In relazione all'Articolo 8:
(1) Il bisogno di visite per la cura d'anime e di funzioni
ecclesiastiche è determinato dal residente, dal paziente o dal detenuto nei
confronti della rispettiva istituzione. Per principio si deve presupporre
l'esistenza di un bisogno, fintanto che nell'istituzione si trovino persone con
appartenenza alla confessione cattolica ed esse non abbiano rifiutato una cura
pastorale.
(2) Le istituzioni menzionate nell'Articolo 8, comma 1,
informano i loro residenti, pazienti e detenuti delle possibilità di ricevere
visite per l'assistenza spirituale e di partecipare a funzioni ecclesiastiche.
Ciò include la notificazione del nome, dell'indirizzo e della reperibilità del
competente incaricato pastorale.
(3) Ai residenti, ai pazienti e ai detenuti delle menzionate
istituzioni, inoltre, si domanda possibilmente nel quadro dell' ammissione
nell'istituzione se siano d'accordo sulla trasmissione. all'incaricato pastorale
di volta in volta competente per loro, del fatto della propria permanenza
nell'istituzione. L'indicazione dell'appartenenza religiosa nel formulario di
ammissione costituisce un'adeguata dichiarazione di consenso soltanto qualora si
faccia espresso riferimento alla trasmissione, prevista e consentita, dei dati
all'incaricato pastorale e l'interessato non si opponga.
(4) Nella misura in cui l'interessato non può manifestare la
propria esplicita volontà e la presunta volontà dell'interessato nel singolo
caso non risulta nemmeno chiaramente riconoscibile dalle particolari
circostanze, si devono interrogare i parenti prossimi oppure altre persone che
sono di riferimento.
In relazione all'Articolo 11, comma 1:
(I) La dichiarazione che il servizio ecclesiastico è servizio
pubblico consegue dallo stato di ente di diritto pubblico. Essa non significa
che il servizio ecclesiastico sia servizio pubblico ai sensi del diritto statale
relativo al servizio pubblico. Attesi l'autonomia della Chiesa e i compiti del
servizio ecclesiastico, diversi rispetto a quelli del servizio pubblico statale,
le regolamentazioni del diritto statale relativo al servizio pubblico non si
applicano direttamente al servizio ecclesiastico. Esse tuttavia, fatta salva la
particolarità ecclesiastica, vengono assunte dalla Chiesa nei loro principi, ciò
che anche giustifica la qualificazione del servizio ecclesiastico come servizio
pubblico di natura propria.
(2) Le conseguenze di un cambiamento a partire dal servizio
ecclesiastico e viceversa seguono come regola le prescrizioni del diritto
relativo al servizio pubblico nonché le disposizioni e le direttive del diritto
relativo alle tariffe e ai contratti di lavoro, che di volta in volta sono
normative per le Parti contraenti.
(3) Le Parti contraenti prendono come norma che il passaggio dal
servizio ecclesiastico al servizio pubblico e viceversa non avrà, come
conseguenza, svantaggi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del
diritto relativo al servizio.
In relazione all' Articolo 12, comma 1:
La proprietà, e gli altri diritti relativi al patrimonio sono
garantiti a norma dell'articolo 140 della Legge Fondamentale per la Repubblica
Federale di Germania in connessione con l'articolo 138, capoverso 2, della
Costituzione Tedesca dell' 11 agosto 1919.
In relazione all'Articolo 15, comma 1:
Il contributo globale ai sensi del comma 1 viene erogato come
prestazione finanziaria del Land alla Chiesa cattolica in conformità all'articolo
140 della Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania in
connessione con l'articolo 138, capoverso 1, primo periodo, della Costituzione
Tedesca dell'11 agosto 1919 come pure all'articolo 37, comma 2, della
Costituzione del Land Brandebrugo.
In relazione all'Articolo 16, comma 2:
Eventuali divergenze di opinione che sorgessero circa la
salvaguardia del carattere sacro dell'edificio vengono sottoposte al Vescovo di
Gorlitz, il quale deciderà dopo una valutazione di tutte le ragioni.
In relazione all'Articolo 17, comma 1:
La procedura per l'autorizzazione segue le norme della legge
sulla riscossione delle tasse da parte delle Chiese e altre comunità religiose
nel Land Brandeburgo del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, I pag. 251).
In relazione all'Articolo 17, comma 3:
(1) Una deliberazione (arci)diocesana o locale sulle imposte
ecclesiastiche, mediante la quale l'imposta viene percepita come addizionale
unitaria dell'imposta sul reddito (imposta sul salario), si considera
riconosciuta se l'addizionale non supera l'aliquota percentuale riscossa
nell'anno precedente.
(2) Una deliberazione (arci)diocesana o locale sulle imposte
ecclesiastiche, mediante la quale è determinata la riscossione di un contributo
alla Chiesa (Kirchgeld), si considera riconosciuta se il contributo alla Chiesa
si mantiene in un ambito, che è concordato fra il Ministero delle Finanze del
Land Brandeburgo e le (arci)diocesi.
In relazione all'Articolo 18, comma 2:
L'esazione non ha luogo se le (arci)diocesi vi rinunciano per
motivi speciali nel singolo caso.
In relazione all'Articolo 19:
Di regola vengono autorizzate ogni anno due collette generali a
domicilio e sulle strade.
In relazione all'Articolo 20:
(1) Fini ecclesiastici sono i fini indicati nelle relative
disposizioni di legge.
(2) L'esenzione vale anche per le tasse che riscuotono i
tribunali ordinari nelle cause della giurisdizione contenziosa e volontaria ad
eccezione della giurisdizione del lavoro, gli ufficiali giudiziari, le autorità
dell'amministrazione giudiziaria e le autorità dell'amministrazione dei
tribunali del lavoro. Le persone giuridiche di diritto privato, create dalla
Chiesa cattolica, le quali perseguono direttamente fini ecclesiastici, sono
esenti dal pagamento delle tasse secondo la. tariffa delle spese giudiziarie e
delle tasse nelle pratiche dell'amministrazione giudiziaria.
In relazione all'Articolo 22, comma 2:
Il Governo del Land si adopererà per applicare l'Articolo 22,
comma 2, anche nelle iniziative del Land nei confronti della Federazione e in
relazione all'Unione Europea.
Potsdam il 12 novembre 2003
Giovanni Lajolo
Für den Heiligen Stuhl
Der Apostolische Nuntius in Deutschland Erzbischof Dr.Giovanni Lajolo
M. Platzech
Für das Land Brandenburg
Der Ministerpräsident Herr Matthias
Platzeck
Instrumunta ratihabitioni Conventionis inter Apostolicam
Sedem et Foederatam Civitatem Brandenburgi constitutae, accepta et reddita mutuo
fuerunt Berolini in urbe die XXV mensis Maii anno MMIV. Quae quidem Conventio
insequenti die ipsius mensis Maii vigere coepit ad normam articuli quinti et
vicesimi eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. XCVI (2004), n. 10, pp. 625-652
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