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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET LIBERAM HANSEATICAM CIVITATEM BREMAE
ACCORDO fra la Santa Sede e la Libera città Anseatica di Brema
LA SANTA SEDE, rappresentata dal
Nunzio Apostolico in Germania, Mons. Dott. Giovanni Lajolo, Arcivescovo titolare
di Cesariana,
e
LA LIBERA CITTÀ ANSEATICA DI BREMA, rappresentata dal Presidente
del Senato, Borgomastro Dott. Henning Scherf,
concordi nel desiderio di consolidare, sviluppare e promuovere in spirito di
amicizia le relazioni tra la Chiesa cattolica e la Libera città Anseatica di
Brema,
considerando il vigente Concordato fra la Santa Sede ed il Reich
Germanico del 20 luglio 1933, per quanto esso vincola la Libera Città Anseatica
di Brema, e tenendo presente la Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la
Prussia del 14 giugno 1929, concludono il seguente Accordo:
Articolo 1
Libertà
di fede e autonomia
(1) La Libera Città Anseatica di Brema garantisce la libertà
di professare e praticare pubblicamente la fede cattolica, e la protezione
legale al servizio caritativo della Chiesa cattolica.
(2) La Chiesa cattolica
regola e amministra i propri affari autonomamente nell'ambito delle leggi
generali vigenti.
Articolo 2
Protezione del giorno festivo
La protezione legale
delle domeniche, delle festività ecclesiastiche riconosciute dallo Stato e delle
festività ecclesiastiche è garantita.
Articolo 3
Provvista di uffici
La Chiesa
cattolica conferisce i propri uffici senza il concorso del Land o dei Comuni
urbani.
Protocollo Finale
Articolo 4
Istruzione gestita dalla Chiesa
(1) La
Chiesa cattolica ha il diritto di gestire scuole sostitutive nel quadro delle
disposizioni dell'articolo 7 della Legge Fondamentale, scuole integrative come
anche scuole di grado universitario e altri istituti di istruzione.
(2)
L'autorizzazione, il riconoscimento e la promozione di tali istituti da parte
dello Stato si regolano secondo le disposizioni di legge.
Protocollo Finale
(3)
La Chiesa cattolica ha il diritto di impartire, nelle proprie scuole, un
insegnamento confessionale della religione in luogo dell'insegnamento della
Storia Biblica su base cristiana generale.
Protocollo Finale
Articolo 5
Attività
per la gioventù e formazione degli adulti
(1) Lo Stato dà protezione
all'attività della Chiesa cattolica per la gioventù e la promuove. La Chiesa
cattolica, nell'adempimento della propria missione, svolge, nel quadro delle
leggi, compiti di gestore riconosciuto dell'assistenza ai giovani prestata a
titolo spontaneo.
(2) La Chiesa cattolica partecipa alla formazione degli adulti
con istituzioni proprie. Queste vengono incluse negli aiuti finanziari della
Libera città Anseatica di Brema per la formazione degli adulti, nel quadro delle
disposizioni vigenti.
Articolo 6
Corso degli studi «Religione Cattolica » per
l'abilitazione all'insegnamento
Se la Libera città Anseatica di Brema vuole
creare un istituto scientifico per la formazione di insegnanti nella materia
«
Religione Cattolica», è necessaria un'intesa a parte con la Santa Sede.
Articolo
7
Corso degli studi di musica sacra alla Scuola Superiore delle Arti
(1) La
Libera città Anseatica di Brema garantisce la continuazione del corso degli
studi di musica sacra alla Scuola Superiore delle Arti, fintantoché la Chiesa
cattolica partecipa al finanziamento del corso degli studi in maniera adeguata.
(2) Presupposta un'adeguata partecipazione finanziaria della Chiesa cattolica al
corso degli studi di musica sacra, i professori e le professoresse per il corso
degli studi di musica sacra vengono chiamati secondo le disposizioni della legge
di Brema sulle università, di concerto con la Chiesa cattolica. Lo stesso vale
per la nomina di professori onorari e di professoresse onorarie e nel conferimento del titolo di « professore» come anche per l'assegnazione, per la prima
volta, di un incarico d'insegnamento.
(3) L'accordo della Libera città Anseatica
di Brema con la Scuola Superiore delle Arti e con la Chiesa cattolica non è
toccato dalla presente intesa.
Articolo 8
Cura d'anime in istituzioni speciali
La Libera città Anseatica di Brema appoggia la Chiesa cattolica nel suo diritto
di tenere celebrazioni liturgiche e manifestazioni religiose nonché di
esercitare l'attività pastorale negli ospedali pubblici, nelle case di
assistenza, negli istituti di prevenzione e pena ed in istituzioni pubbliche
simili come anche presso la polizia, con riguardo alle esigenze di servizio ed
alle possibilità di spazio.
Articolo 9
Segreto relativo alla cura d'anime
Gli
ecclesiastici, i loro assistenti e le persone che in preparazione alla
professione partecipano all' attività professionale, hanno facoltà, anche in
procedimenti che sono soggetti al diritto del Land, di rifiutare la
testimonianza su quello che è stato confidato o è diventato noto ad essi nel
quadro della loro attività pastorale.
Articolo 10
Centri diurni per ragazzi
(1)
La Libera città Anseatica di Brema e la Chiesa cattolica cooperano, con azione
congiunta, al bene dei giovani e delle loro famiglie.
(2) La Chiesa cattolica,
le sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le sue comunità religiose,
come anche le sue opere caritative e le loro istituzioni consociate, hanno il
diritto di gestire centri diurni per ragazzi. L'assistenza pubblica ai giovani
rinuncerà, a norma delle leggi, a provvedimenti propri, nella misura in cui
istituzioni idonee possono essere gestite o essere create a tempo debito da
parte della Chiesa cattolica.
(3) La Libera città Anseatica di Brema partecipa
alla promozione di tali istituzioni a norma delle leggi vigenti. I particolari
vengono regolati mediante una speciale intesa con il Vescovo competente.
Articolo 11
Istituzioni caritative
(1) La Chiesa cattolica, le sue parrocchie e
simili comunità ecclesiastiche e le sue comunità religiose, come anche le sue
opere caritative e le loro istituzioni consociate, hanno il diritto di
mantenere, in diverse forme giuridiche, istituzioni e servizi propri per
l'assistenza e la consulenza nel settore sociale e nella sanità. I gestori
pubblici dell'assistenza sociale rinunceranno, a norma delle leggi, a
provvedimenti propri, nella misura in cui istituzioni idonee possono essere
gestite o essere create a tempo debito dalla Chiesa cattolica, dalle sue
parrocchie e simili comunità ecclesiastiche o dalle sue comunità religiose
oppure dalle sue opere caritative o dalle loro istituzioni consociate.
(2) I
gestori pubblici ed ecclesiastici dell'assistenza sociale cooperano con azione
congiunta. La promozione delle istituzioni ecclesiastiche avviene a norma delle
leggi.
Articolo 12
Radiotelevisione
(1) La Libera città Anseatica di Brema si
adopera affinché presso gli enti radiotelevisivi di diritto pubblico e presso le
emittenti radiotelevisive private siano concessi alla Chiesa cattolica congrui
tempi di trasmissione per scopi dell'evangelizzazione e della cura d'anime così
come per altri programmi religiosi. Negli organi di controllo la Chiesa
cattolica è rappresentata a norma delle leggi.
(2) Rimane intatto il diritto
della Chiesa cattolica di organizzare enti radiotelevisivi privati a norma delle
disposizioni del diritto del Land o di partecipare a emittenti radiotelevisive
di diritto privato.
Articolo 13
Proprietà ecclesiastica
(1) La proprietà e altri
diritti patrimoniali della Chiesa cattolica, delle sue parrocchie e simili
comunità ecclesiastiche e delle sue comunità religiose, come anche dei suoi
enti, fondazioni, associazioni ed istituzioni, sono garantiti secondo l'estensione
dell'articolo 140 della Legge Fondamentale in connessione con l'articolo 138,
capoverso 2, della Costituzione del Reich Germanico dell' 11 agosto 1919.
(2)
Nel quadro delle leggi generali, la Libera città Anseatica di Brema
nell'applicazione di prescrizioni relative al diritto di esproprio avrà riguardo
agli interessi della Chiesa, e nell'eventualità di un'applicazione presterà
aiuto per la ricerca di terreni sostitutivi di uguale valore.
Articolo 14
Diritti degli enti giuridici
(1) La Chiesa cattolica e le sue parrocchie e
simili comunità ecclesiastiche, come anche le associazioni da esse formate, sono
enti di diritto pubblico; il loro servizio è servizio pubblico di natura
propria.
(2) La Chiesa cattolica esercita il controllo sulle fondazioni
ecclesiastiche nel quadro delle leggi vigenti.
Articolo 15
Cura dei monumenti
(1) La Libera città Anseatica di Brema e la Chiesa cattolica riconoscono la
propria comune responsabilità per la tutela e la conservazione dei monumenti
ecclesiastici di rilevanza culturale.
(2) La Chiesa cattolica si impegna a
conservare, curare e, per quanto possibile, rendere accessibili al pubblico i
propri monumenti di rilevanza culturale, nei limiti del ragionevole. Nel caso di
decisioni su monumenti che sono destinati a servire per celebrazioni liturgiche
o per funzioni ecclesiastiche culturali, le autorità preposte alla tutela e alla
sovrintendenza dei monumenti rispettano, nel quadro della legge di Brema sulla
tutela dei monumenti, le esigenze dichiarate dal Vescovo competente.
(3) La
Libera città Anseatica di Brema riconosce il significato dei monumenti
ecclesiastici di rilevanza culturale e contribuisce alla conservazione e alla
cura di questi monumenti a norma delle leggi e nel quadro dei fondi che sono a
sua disposizione per tali compiti. La Libera città Anseatica di Brema e la
Chiesa cattolica si adopereranno per ottenere, anche al di là del livello
locale, sovvenzioni che siano motivate dalla cura dei monumenti.
Articolo 16
Cimiteri
(1) I cimiteri ecclesiastici godono della stessa protezione dei
cimiteri comunali.
(2) Le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche hanno il
diritto, nel quadro delle leggi, di istituire nuovi cimiteri per i loro
parrocchiani e di ampliare quelli esistenti, ferma restando la responsabilità
comunale, assicurata nella legislazione sulla pianificazione edilizia, per la
ponderazione tra uso delle aree e provvista globale.
(3) Le parrocchie e simili
comunità ecclesiastiche regolano con propria responsabilità, nel quadro delle
leggi, l'uso dei loro cimiteri.
(4) La Chiesa cattolica ha il diritto di tenere
celebrazioni liturgiche, funzioni religiose e cerimonie di sepoltura nei
cimiteri pubblici.
Articolo 17
Dati anagrafici
(1) Alla Chiesa cattolica vengono
trasmessi, nel quadro delle leggi vigenti, i dati dell'anagrafe, che sono
necessari per l'espletamento dei suoi compiti.
(2) La trasmissione dei dati
viene fatta con esenzione di tasse.
Articolo 18
Esenzione da tasse
Le esenzioni
da tasse, basate sulla legislazione del Land e vigenti per il Land stesso,
valgono anche per la Chiesa cattolica, per le sue comunità religiose e per le
sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, come anche per le sue
associazioni, enti e fondazioni di diritto pubblico.
Articolo 19
Diritto di
imposta ecclesiastica
(1) La Chiesa cattolica ha il diritto, a norma delle
prescrizioni previste dalla legislazione del Land, di percepire imposte
ecclesiastiche e di emanare a tal fine un regolamento delle imposte
ecclesiastiche.
(2) Per il calcolo dell'imposta ecclesiastica sul reddito, le
Diocesi del territorio della Libera città Anseatica di Brema, le cui imposte
sono amministrate dalle autorità finanziarie del Land, concordano aliquote
unitarie d'imposta.
(3) Il regolamento delle imposte ecclesiastiche, incluse le
sue modifiche e integrazioni, come anche le deliberazioni sulle aliquote delle
imposte ecclesiastiche, necessitano di autorizzazione da parte dello Stato.
Articolo 20
Amministrazione delle imposte ecclesiastiche
(1) Su istanza della
Chiesa cattolica, il Senatore per le Finanze ha da trasferire alle autorità
finanziarie del Land la determinazione e la riscossione dell'imposta
ecclesiastica sul reddito e dello speciale contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in
caso di matrimonio in cui un coniuge appartiene ad un'altra confessione,
fintantoché la Chiesa cattolica adempie i presupposti di legge e paga alla
Libera città Anseatica di Brema un adeguato indennizzo per l'amministrazione,
che deve essere concordato con il Senatore per le Finanze.
(2) Gli uffici
fiscali sono obbligati, nel quadro delle disposizioni vigenti, a dare
informazione alla Chiesa cattolica in tutte le questioni relative all'imposta
ecclesiastica, secondo la documentazione disponibile e con riguardo alla tutela
della riservatezza dei dati. La Chiesa cattolica mantiene il segreto fiscale.
(3) L'esazione delle cartelle d'imposta ecclesiastica spetta agli uffici fiscali.
Essa non ha luogo se la Chiesa cattolica vi rinuncia in casi singoli
particolarmente motivati.
Articolo 21
Collette
(1) La Chiesa cattolica, le sue
parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le sue comunità religiose possono
chiedere offerte e altre prestazioni volontarie per fini ecclesiastici, a norma
della legge di Brema sulle collette.
(2) La Chiesa cattolica, le sue parrocchie
e simili comunità ecclesiastiche e le sue comunità religiose possono fare
collette a domicilio e sulle strade per fini ecclesiastici, con autorizzazione
da parte dello Stato.
Articolo 22
Reciproca collaborazione
(1) Per la
chiarificazione di questioni, che riguardano il rapporto fra Stato e Chiesa
cattolica, hanno luogo colloqui regolari dei vescovi con il Governo del Land.
(2) Nei progetti di legislazione e nei programmi che toccano interessi
ecclesiastici, si deve prendere la Chiesa cattolica in adeguata considerazione.
(3) Per la rappresentanza stabile dei propri interessi di fronte alla Libera
città Anseatica di Brema e per la cura della reciproca informazione, la Chiesa
cattolica nomina un incaricato e istituisce un Ufficio Cattolico come
Commissariato dei Vescovi.
Articolo 23
Clausola della parità di trattamento
Qualora la Libera città Anseatica di Brema in Accordi con altre comunità
religiose assimilabili conceda diritti e prestazioni superiori al presente
Accordo, le Parti contraenti esamineranno insieme se a motivo del principio di
parità siano necessarie modifiche del presente Accordo.
Articolo 24
Clausola
della composizione amichevole
Le Parti contraenti comporranno in via amichevole
le divergenze d'opinione, che sorgessero eventualmente fra di esse circa l'interpretazione
o l'applicazione di qualche disposizione del presente Accordo.
Articolo 25
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno
ugualmente fede, necessita di ratifica. Gli strumenti di ratifica dovranno
essere scambiati quanto prima.
(2) L'Accordo, incluso il Protocollo Finale che
forma parte costitutiva dell'Accordo, entra in vigore il giorno successivo allo
scambio degli strumenti di ratifica.
Brema, il 21 novembre 2003
Für den
Heiligen Stuhl
Giovanni Lajolo Erzbischof Dr.Giovanni Lajolo Apostolischer
Nuntius in Deutschland
Für die Freie Hansestadt Bremen
Henning Scherf Bürgermeister Dr. Henning Scherf
Präsident des Senats der Freien Hansestadt
Bremen
Protocollo Finale
In relazione all'Articolo 3:
(1) Nel caso di
impedimento o di vacanza della sede episcopale di Osnabrück o di Hildesheim, il
capitolo cattedrale competente comunica al Presidente del Senato il nome di
colui che ha assunto il governo transitorio della diocesi.
(2) Nella nomina di
un ecclesiastico a Ordinario del luogo, a Vescovo ausiliare o a vicario generale
della diocesi di Osnabrück o della diocesi di Hildesheim, la competente
autorità ecclesiastica darà conoscenza al Presidente del Senato di tale
intenzione e delle notizie personali dell'ecclesiastico medesimo.
(3) Il Land
rinuncia all'osservanza dei requisiti enumerati negli articoli 9 e 10 della
Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e
nell'articolo 14, capoverso 2, numero 1, e capoverso 3 del Concordato fra la
Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.
(4) Il Land rinuncia
all'applicazione degli articoli 6 e 7 della Solenne Convenzione fra la Santa
Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e dell'articolo 14, capoverso 2, numero 2,
del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, per
quanto essi si riferiscono al concorso del Land.
(5) Il Land rinuncia
all'applicazione dell'articolo 16 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich
Germanico del 20 luglio 1933.
In relazione all'Articolo 4, comma 2:
Il
finanziamento si regola secondo le disposizioni delle leggi e le pertinenti
intese fra i rappresentanti dei Vescovi di Osnabrück e di Hildesheim e il
Senato della Libera città Anseatica di Brema. Le modifiche vengono adottate di
reciproco accordo.
In relazione all'Articolo 4, comma 3:
(1) Senza pregiudizio
della propria opinione di principio secondo cui la reciproca collaborazione di
Stato e Chiesa nella pubblica istruzione impone l'insegnamento confessionale
della religione come materia ordinaria nelle scuole pubbliche ai sensi dell'articolo
7, capoverso 3, della Legge Fondamentale, la Chiesa cattolica prende atto della
posizione speciale — che esiste in conformità all'articolo 141 della Legge
Fondamentale e all'articolo 32 della Costituzione della Libera città Anseatica
di Brema — dell'insegnamento della Storia Biblica su base cristiana
generale nella Libera Città
Anseatica di Brema.
(2) Alla Chiesa cattolica è data l'opportunità di prendere
posizione riguardo ai programmi per l'insegnamento della Storia Biblica su base
cristiana generale nelle scuole pubbliche a indirizzo generale (Gemeinschaftsschulen).
Brema, il 21 novembre 2003
Für den
Heiligen Stuhl
Giovanni Lajolo Erzbischof Dr.Giovanni Lajolo Apostolischer
Nuntius in Deutschland
Für die Freie Hansestadt Bremen
Henning Scherf Bürgermeister Dr. Henning Scherf
Präsident des Senats der Freien Hansestadt
Bremen
Instrumenta ratihabitionis
Conventionis inter Apostolicam Sedem et Liberam Hanseaticam Civitatem Bremae constitutae,
accepta et reddita mutuo fuerunt Berolini in urbe die XIII mensis Maii anno MMIV. Quae
quidem Conventio insequenti die ipsius mensis Maii vigere coepit ad normam articuli quinti
et vicesimi eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. XCVI (2004), n. 8, pp. 452-469
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