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  SECRETARIA STATUS*  

DECRETUM

(de passis seu contractis damnis)

IL CARDINALE ANGELO SODANO

Segretario di Stato

 

Visti lo « Statuto del Fondo Pensioni » ed il nuovo « Regolamento Generale del Fondo Pensioni » emanati in data 1° gennaio 2004 e le « Norme sugli scatti biennali di anzianità » emanate in data 1° maggio 2004;

Considerando che si rende necessario adeguare ai suddetti Documenti le «Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio », emanate in data 22 gennaio 1996

APPROVA

le seguenti modifiche da apportare alle vigenti « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subìto lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio »:

Art. 1

Soggetti protetti, eventi e prestazioni

Al personale alle dipendenze degli Organismi ed Enti indicati all'Art. 1 dello Statuto del Fondo Pensioni approvato dal Sommo Pontefice con Motu Proprio del giorno 15 Dicembre dell'anno 2003, che in conseguenza di fatti di servizio abbia subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia, di seguito congiuntamente denominati «infermità», competono, in conformità alle presenti norme, le seguenti prestazioni:

a) la assistenza medico-chirurgica e le prestazioni ordinariamente occorrenti al recupero della funzionalità fisica o psichica anche ai fini lavorativi;

b) un indennizzo, nel caso di danno permanente alla persona inteso quale somma del danno permanente alla salute e del danno permanente alla capacità lavorativa categoriale, correlato all'entità del danno medesimo e alla riduzione della sua vita media;

c) l'eventuale assegno mensile di assistenza e/o di accompagnamento;

d) un indennizzo nel caso di morte.

Art. 10 (commi 5° e 6°)

Indennizzo

5. Agli effetti della liquidazione dell'indennizzo, la retribuzione ordinaria è composta dagli elementi indicati dall'Art. 15, 1° comma del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

6. Nel caso di cessazione dal servizio per fatti di servizio, agli effetti del computo di cui al precedente 4° comma, deve assumersi, per il mese di cessazione dal servizio, la retribuzione mensile maturata in detto mese da intendersi quale retribuzione spettante al dipendente qualora avesse lavorato l'intero mese nel quale si è verificata la cessazione dal servizio, costituita dalla somma risultante dagli importi mensili vigenti degli elementi della retribuzione di cui all'Art. 15, 1° comma del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni, spettanti di diritto al dipendente al momento della cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel mese successivo.

7. Nei casi in cui è prevista l'esclusione, durante l'assenza dal servizio per malattia o infortunio, della erogazione di uno o più elementi retributivi indicati dall'Art. 15, 1° comma del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni, si provvede, per il calcolo delle annualità di cui al precedente 4° comma, a conteggiare, per i periodi di assenza dal servizio ed ai soli fini delle presenti norme, gli importi di tali elementi retributivi vigenti nei corrispondenti mesi.

Art. 17 (comma 2°, a)

Aggravamento del danno permanente alla persona

2. In questo caso l'importo del supplemento dell'indennizzo è dato dalla differenza tra:

a) l'indennizzo calcolato in base:

- al grado percentualizzato dell'attuale danno permanente alla persona determinato in base alle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 1/A e n. 1/B e alle norme di cui all'Art. 16;

- all'età del soggetto protetto al momento della presentazione della richiesta di cui al precedente 1° comma;

- all'annualità calcolata ai sensi dei commi 4°, 5°, 6° e 7° dell'Art. 10, se il soggetto protetto è in servizio e facendo riferimento, nel caso in cui il soggetto protetto sia in quiescenza, per la quantificazione della annualità, al trattamento complessivo del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione effettivamente seguita dall'interessato, dovuto al medesimo a titolo di retribuzioni ordinarie, 13ª mensilità inclusa, definite dagli elementi indicati dall'Art. 15, 1° comma del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni per i dodici mesi antecedenti al mese di presentazione della domanda di cui al comma precedente;

- alla riduzione percentuale di cui all'Art. 12, 1° comma ove ne ricorrano le condizioni;

Art. 28 (comma 2°)

Surrogazione

2. Agli effetti del 1° comma, dovrà essere calcolato il valore capitale dell'assegno mensile di assistenza e/o di accompagnamento mediante il criterio di cui all'Art. 35, 2° comma del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni riferito all'importo del primo assegno di competenza.

Dal Vaticano, 8 maggio 2004.

A. card. SODANO

 Prot N. 550.957/G.N.


*A.A.S., vol. XCVI (2004), n. 7, pp. 431-433

 

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