DECRETUM
(de passis seu contractis damnis)
IL CARDINALE
ANGELO SODANO
Segretario di Stato
Visti lo « Statuto del Fondo Pensioni » ed il
nuovo « Regolamento Generale del Fondo Pensioni » emanati in data 1° gennaio
2004 e le « Norme sugli scatti biennali di anzianità » emanate in data 1° maggio
2004;
Considerando che si rende necessario adeguare ai suddetti Documenti le
«Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha
subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di
servizio », emanate in data 22 gennaio 1996
APPROVA
le seguenti modifiche da
apportare alle vigenti « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono
al personale che ha subìto lesione fisica o psichica da infortunio o contratto
malattia per fatti di servizio »:
Art. 1
Soggetti protetti, eventi e
prestazioni
Al personale alle dipendenze degli Organismi ed Enti indicati
all'Art. 1 dello Statuto del Fondo Pensioni approvato dal Sommo Pontefice con Motu Proprio del giorno 15 Dicembre dell'anno 2003, che in conseguenza di fatti
di servizio abbia subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto
malattia, di seguito congiuntamente denominati «infermità», competono, in
conformità alle presenti norme, le seguenti prestazioni:
a) la assistenza
medico-chirurgica e le prestazioni ordinariamente occorrenti al recupero della
funzionalità fisica o psichica anche ai fini lavorativi;
b) un indennizzo, nel caso di danno permanente alla persona inteso quale
somma del danno permanente alla salute e del danno permanente alla capacità
lavorativa categoriale, correlato all'entità del danno medesimo e alla riduzione
della sua vita media;
c) l'eventuale assegno mensile di assistenza e/o di accompagnamento;
d) un
indennizzo nel caso di morte.
Art. 10 (commi 5° e 6°)
Indennizzo
5. Agli effetti
della liquidazione dell'indennizzo, la retribuzione ordinaria è composta dagli
elementi indicati dall'Art. 15, 1° comma del vigente Regolamento Generale del
Fondo Pensioni.
6. Nel caso di cessazione dal servizio per fatti di servizio,
agli effetti del computo di cui al precedente 4° comma, deve assumersi, per il
mese di cessazione dal servizio, la retribuzione mensile maturata in detto mese
da intendersi quale retribuzione spettante al dipendente qualora avesse
lavorato l'intero mese nel quale si è verificata la cessazione dal servizio,
costituita dalla somma risultante dagli importi mensili vigenti degli elementi
della retribuzione di cui all'Art. 15, 1° comma del vigente Regolamento Generale
del Fondo Pensioni, spettanti di diritto al dipendente al momento della
cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel mese successivo.
7. Nei casi
in cui è prevista l'esclusione, durante l'assenza dal servizio per malattia o
infortunio, della erogazione di uno o più elementi retributivi indicati
dall'Art. 15, 1° comma del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni, si
provvede, per il calcolo delle annualità di cui al precedente 4° comma, a
conteggiare, per i periodi di assenza dal servizio ed ai soli fini delle
presenti norme, gli importi di tali elementi retributivi vigenti nei
corrispondenti mesi.
Art. 17 (comma 2°, a)
Aggravamento del danno permanente
alla persona
2. In questo caso l'importo del supplemento dell'indennizzo è dato
dalla differenza tra:
a) l'indennizzo calcolato in base:
- al grado
percentualizzato dell'attuale danno permanente alla persona determinato in base
alle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 1/A e n. 1/B e alle norme di cui
all'Art. 16;
- all'età del soggetto protetto al momento della presentazione
della richiesta di cui al precedente 1° comma;
- all'annualità calcolata ai
sensi dei commi 4°, 5°, 6° e 7° dell'Art. 10, se il soggetto protetto è in
servizio e facendo riferimento, nel caso in cui il soggetto protetto sia in
quiescenza, per la quantificazione della annualità, al trattamento complessivo
del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione effettivamente seguita
dall'interessato, dovuto al medesimo a titolo di retribuzioni ordinarie, 13ª
mensilità inclusa, definite dagli elementi indicati dall'Art. 15, 1° comma del
vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni per i dodici mesi antecedenti al
mese di presentazione della domanda di cui al comma precedente;
- alla riduzione
percentuale di cui all'Art. 12, 1° comma ove ne ricorrano le condizioni;
Art. 28
(comma 2°)
Surrogazione
2. Agli effetti del 1° comma, dovrà essere calcolato il
valore capitale dell'assegno mensile di assistenza e/o di accompagnamento
mediante il criterio di cui all'Art. 35, 2° comma del vigente Regolamento
Generale del Fondo Pensioni riferito all'importo del primo assegno di
competenza.
Dal Vaticano, 8 maggio 2004.
A. card. SODANO
Prot N. 550.957/G.N.
*A.A.S., vol. XCVI (2004), n. 7, pp. 431-433